Invarianza della graduatoria: l’offerta anomala non è invalida
Il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4268/2026 consolida l’invarianza ex art. 108, comma 12, D.Lgs. 36/2023: l’esclusione per anomalia non è vizio genetico e preclude la rideterminazione delle soglie
Stato della questione e quadro aggiornato al 14 settembre 2026: La Quinta Sezione del Consiglio di Stato ribadisce la portata preclusiva del principio di invarianza della graduatoria sancito dall’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, chiarendo la netta separazione ontologica tra invalidità originaria della proposta negoziale e giudizio di anomalia dell’offerta.
Abstract (Italiano)
La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4268 del 2026, indaga la complessa interazione tra il principio di invarianza della graduatoria (art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023) e il sub-procedimento di verifica dell’offerta anomala. L’esclusione di un operatore per anomalia dell’offerta non si risolve in un’invalidità a monte dell’atto di partecipazione, bensì costituisce l’esito di una valutazione di inaffidabilità che opera “a valle” della cristallizzazione delle offerte, impedendo dunque la rideterminazione dei punteggi e della soglia di anomalia. L’analisi si snoda attraverso la ricostruzione della funzione antielusiva della regola, letta in combinato disposto con i principi del risultato e della fiducia che permeano il nuovo Codice dei contratti pubblici, confermando l’esigenza di stabilità e continuità delle operazioni di gara.
Abstract (English)
The ruling of the Council of State, Sec. V, no. 4268 of 2026, investigates the complex interaction between the principle of invariance of the ranking (Article 108, paragraph 12, of Legislative Decree no. 36/2023) and the sub-procedure for verifying abnormally low tenders. The exclusion of an economic operator due to an abnormally low tender does not result in an upstream invalidity of the participation act; rather, it constitutes the outcome of an unreliability assessment that operates “downstream” of the crystallization of the tenders, thus preventing the recalculation of scores and the anomaly threshold. The analysis unfolds through the reconstruction of the anti-evasive function of the rule, interpreted in conjunction with the principles of result and trust that permeate the new Public Contracts Code, confirming the need for stability and continuity in tender operations.
- Natura dell’anomalia: L’esclusione dell’offerta congrua non è vizio di validità originaria o nullità, ma giudizio prognostico di inaffidabilità esecutiva.
- Invarianza della graduatoria: L’esclusione avvenuta dopo l’apertura delle offerte economiche non consente di rideterminare la soglia di anomalia né di riparametrare i punteggi.
- Funzione antielusiva: La regola sterilizza le impugnative meramente speculative dei concorrenti volte a provocare ricalcoli a catena delle medie.
- Principio del risultato: La stabilità e continuità procedimentale attuano la celerità e l’efficacia esecutiva prescritte dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023.
Ai sensi dell’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, l’esclusione di un concorrente all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia non determina una causa di invalidità originaria dell’offerta, bensì l’accertamento di una inaffidabilità esecutiva. Ne consegue la piena operatività del principio di invarianza della graduatoria, ostando tale esclusione alla rideterminazione della soglia di anomalia e alla riparametrazione dei punteggi precedentemente assegnati, al fine di garantire la stabilità delle operazioni di gara e precludere impugnative dal carattere meramente speculativo.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4268/2026
Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4268 del 20261, torna a perimetrare con rigorosa precisione analitica la portata applicativa dell’istituto dell’invarianza della graduatoria negli appalti pubblici. La controversia affronta il delicato snodo teorico e operativo che scaturisce dall’esclusione dell’aggiudicatario provvisorio a seguito della verifica di anomalia dell’offerta, domandandosi se tale estromissione debba riverberarsi sul calcolo della soglia di anomalia e sulla complessiva attribuzione dei punteggi riparametrati per le restanti offerte in gara. La pronuncia chiarisce che la declaratoria di inaffidabilità economica non equivale a un vizio di invalidità genetica dell’atto di partecipazione negoziale.
Nel quadro delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, l’esigenza di assicurare la continuità procedimentale e la celerità dell’affidamento si scontra sovente con le istanze di rimodulazione avanzate dai concorrenti collocati in posizione deteriore. L’estromissione di una proposta economica non sostenibile solleva un interrogativo primario: l’offerta espunta deve essere considerata tamquam non esset sin dall’origine, oppure spiegare una persistente efficacia preclusiva in ordine ai parametri di calcolo già determinati dalla stazione appaltante? La Sezione Quinta ribadisce che la fase di ammissione e valutazione costituisce uno spartiacque insuperabile. La graduatoria resta cristallizzata.
Il dettato dell’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023 riceve così una lettura ermeneutica stringente, che ne preserva la natura di regola di stabilità ad efficacia oggettiva. La disciplina non si limita a scongiurare regressioni temporali, ma persegue l’esplicito obiettivo di neutralizzare contenziosi speculativi volti ad alterare le medie matematiche attraverso ricorsi a catena. L’indagine svolta dai giudici di Palazzo Spada assume un peculiare rilievo sistematico, poiché salda la natura funzionale del sub-procedimento di congruità con i principi generali di risultato e fiducia sanciti dal Titolo I del nuovo impianto codicistico.
L’approdo interpretativo si colloca in una linea di consapevole continuità con la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del previgente decreto legislativo n. 50 del 2016, dissipando i dubbi emersi nella prassi applicativa circa la compatibilità dell’invarianza con l’istituto dell’inversione procedimentale. L’esame che segue intende scomporre analiticamente i passaggi logico-giuridici della decisione, verificando come la nozione di inaffidabilità esecutiva si differenzi nettamente dalle patologie di nullità o decadenza della proposta negoziale, assicurando la piena salvaguardia dell’affidamento pubblico e dell’efficienza contrattuale.
02. La morfologia dell’offerta anomala tra inaffidabilità ed esclusione
2.1 — L’assenza di invalidità genetica dell’offerta
La corretta qualificazione dell’offerta anomala esige una rigorosa distinzione dogmatica tra la categoria dell’invalidità negoziale e quella dell’inadeguatezza economico-funzionale. L’offerta economica presentata dal concorrente, allorché risulti conforme alle prescrizioni della legge di gara e provvista di tutti gli elementi costitutivi essenziali, si perfeziona come atto negoziale valido ed efficace nel momento stesso della sua rituale acquisizione agli atti della procedura. Come statuito dal Consiglio di Stato n. 4268/20261, la non congruità dei prezzi o dei costi esposti non si traduce affatto in una nullità ab origine della dichiarazione contrattuale.
L’ordinamento dei contratti pubblici non assimila l’anomalia a una patologia strutturale del consenso o a un difetto di causa. L’operatore economico partecipa legittimamente alla contesa competitiva in possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciale. La proposta è reale, seria e giuridicamente vincolante. Non si versa nell’ipotesi di un’offerta inesistente o affetta da vizi formali insanabili che ne precludano l’ingresso nel circuito comparativo. L’offerta economica ha concorso validamente a comporre il quadro complessivo delle manifestazioni di volontà pervenute alla stazione appaltante.
Ritenere che la successiva esclusione per anomalia determini una caducazione retroattiva significherebbe sovvertire la funzione tipica della verifica di sostenibilità. Tale sindacato non mira a punire un illecito partecipativo né a reprimere un negozio nullo, ma a verificare la concreta fattibilità dell’impegno assunto. Il giudizio opera su un piano prettamente quantitativo ed economico, senza retroagire sulla legittimità originaria dell’ammissione alla gara. La proposta resta un elemento di fatto e di diritto incontrovertibilmente esistente nella sequenza temporale del procedimento.
2.2 — Il giudizio tecnico sull’inadeguatezza esecutiva
La verifica disciplinata dall’art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023 assume natura eminentemente prognostica e globale, configurandosi quale espressione di discrezionalità tecnica riservata alla stazione appaltante. Il sindacato dell’amministrazione non mira a individuare specifiche inesattezze contabili isolate, bensì a formulare un apprezzamento sintetico sulla serietà complessiva dell’offerta e sulla sua idoneità ad assicurare la puntuale e corretta esecuzione della commessa pubblica. Un ribasso particolarmente marcato non costituisce di per sé un indice di frode o di illegalità, ma impone unicamente un supplemento di istruttoria contraddittoria.
Nel corso del sub-procedimento, il concorrente è chiamato a giustificare la sostenibilità economica dei fattori produttivi impiegati, nel rispetto inderogabile dei minimi salariali e dei costi della sicurezza. In questa sede, come la giurisprudenza ha costantemente evidenziato anche in merito al divieto di modifica sostanziale e soccorso istruttorio sull’offerta tecnica, non è consentito all’operatore rimodulare l’offerta o surrogare lacune strutturali con variazioni postume. L’esito negativo della verifica sfocia nell’esclusione proprio perché la proposta, pur astrattamente lecita, si appalesa inaffidabile sotto il profilo della tenuta economico-finanziaria.
L’esclusione per anomalia accerta l’insostenibilità del piano economico-finanziario e non un vizio genetico della proposta negoziale. L’offerta rimane valida nel computo aritmetico iniziale della gara, precludendo ogni ricalcolo postumo della soglia.
L’estromissione costituisce pertanto l’atto conclusivo di una valutazione di inaffidabilità funzionale. Non si tratta di cancellare retroattivamente una partecipazione irregolare, ma di prendere atto che il concorrente, pur avendo formulato l’offerta migliore sulla carta, non offre adeguate garanzie di adempimento. La ratio del sindacato esclude che la proposta possa essere equiparata a una scheda bianca o a un’offerta nulla. L’esclusione opera per il futuro, consentendo lo scorrimento della graduatoria in favore dell’operatore successivo senza che i punteggi e le soglie aritmetiche debbano essere ricalcolati.
2.3 — Il confronto con le tassative cause escludenti ex art. 10
L’autonomia strutturale del giudizio di anomalia risalta con nitidezza ove la si ponga a confronto con il principio di tassatività delle cause di esclusione codificato dall’art. 10 del D.Lgs. n. 36/2023. Le cause ostative previste dal legislatore attengono per lo più alla sfera soggettiva del concorrente, alle violazioni tributarie o contributive, ovvero a condotte integranti un grave illecito professionale negli appalti pubblici che inficiano la moralità professionale e l’integrità dell’aspirante contraente. In siffatte ipotesi, la carenza del requisito si colloca a monte della procedura, inficiando la legittimazione stessa dell’operatore ad essere ammesso al confronto concorrenziale.
Qualora emerga un difetto soggettivo di partecipazione, la giurisprudenza ha talvolta ammesso una rimozione retroattiva della candidatura, ravvisandovi una vera e propria illegittimità originaria dell’ammissione. Al contrario, l’incongruità economica dell’offerta disciplinata dall’art. 110 non incide sullo status dell’operatore economico. Come confermato dalla Sezione Quinta del Consiglio di Stato con la sentenza 11 marzo 2024, n. 23342, l’esclusione per anomalia interviene unicamente quando la gara ha già superato il vaglio dell’ammissibilità soggettiva ed oggettiva, collocandosi in una fase posteriore alla deliberazione delle ammissioni.
L’estromissione dell’offerta anomala non punisce un comportamento illecito o fraudolento del concorrente, ma risponde all’esigenza della stazione appaltante di non affidare il contratto a condizioni economiche che espongano la commessa a inadempimenti contrattuali o varianti speculative in fase di esecuzione. Ne discende che la partecipazione dell’operatore è stata a tutti gli effetti lecita, valida e regolarmente perfezionata sino al momento della valutazione tecnica dell’amministrazione. Non si riscontra alcuna lesione della par condicio competitorum nella fase di calcolo delle medie.
Questa fondamentale asimmetria tra patologia genetica dell’ammissione e inaffidabilità funzionale dell’offerta giustifica la scelta legislativa di sottrarre la graduatoria a revisioni retroattive. Equiparare l’offerta anomala a un’offerta nulla o radicalmente inammissibile significherebbe ignorare il dato testuale del Codice, introducendo surrettiziamente una causa di nullità atipica che contrasta apertamente con il principio di tassatività scolpito dall’art. 10. La soglia di anomalia calcolata sui valori economici iniziali conserva intatta la propria validità.
03. Il principio di invarianza ex art. 108, comma 12, del Codice
3.1 — La ratio di stabilità e la cristallizzazione delle offerte
Il principio di invarianza della graduatoria negli appalti pubblici, scolpito dall’art. 108, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, costituisce uno dei più incisivi presidi a presidio della certezza procedimentale nell’evidenza pubblica contemporanea. La disposizione stabilisce che ogni variazione intervenuta successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo delle medie matematiche né della determinazione della soglia di anomalia. Come già affermato dal Consiglio di Stato, Sez. III, con la sentenza 12 luglio 2018, n. 42863, la norma risponde all’esigenza inderogabile di cristallizzare definitivamente i valori di gara una volta dischiusi i plichi economici.
La ratio dell’invarianza mira a prevenire la regressione procedimentale. L’apertura delle buste economiche palesa i valori e i ribassi offerti dai singoli operatori. Consentire che l’estromissione di un concorrente intervenuta a valle possa retroagire sul calcolo della soglia determinerebbe un effetto domino destabilizzante, con il rischio concreto di azzerare le risultanze della gara o di alterare arbitrariamente l’ordine dei partecipanti. La regola fissa una vera e propria barriera temporale, oltre la quale la composizione aritmetica della platea dei concorrenti resta intangibile ai fini dei punteggi.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cons. Stato, Sez. V, n. 4268/2026 | Conforme | L’esclusione per anomalia non comporta invalidità ma inaffidabilità; l’invarianza si applica precludendo il ricalcolo delle soglie. |
| Cons. Stato, Sez. V, n. 2334/2024 | Conforme | L’estromissione dell’offerta incongrua non impone alcuna rivalutazione dei punteggi precedentemente attribuiti. |
| Cons. Stato, Sez. III, n. 4286/2018 | Conforme | La ratio dell’invarianza risiede nella cristallizzazione delle offerte a garanzia della continuità e certezza della gara. |
| Cons. Stato, Sez. III, n. 841/2017 | Conforme | La norma persegue una funzione antielusiva, sterilizzando ricorsi strumentali mirati a sovvertire la soglia aritmetica. |
La verifica di anomalia misura la sostenibilità della promessa negoziale, non la validità della sua genesi; consentire la retroazione del ricalcolo trasformerebbe il sindacato di congruità in una fonte di perpetua instabilità procedimentale.
3.2 — Funzione antielusiva contro il contenzioso speculativo
Accanto alla primaria finalità di celerità, il principio di invarianza adempie a una cruciale funzione antielusiva, volta a disinnescare contenziosi meramente opportunistici e speculativi. Nel previgente assetto normativo, l’assenza di un fermo sbarramento all’invarianza incentivava condotte processuali volte a provocare l’esclusione di uno o più concorrenti non già per conseguire l’appalto in virtù della propria offerta, bensì per provocare una rideterminazione matematica della soglia di anomalia tale da ribaltare l’esito della selezione. Tale patologia è stata lucidamente stigmatizzata dal Consiglio di Stato, Sez. III, nella sentenza 22 febbraio 2017, n. 8414.
Il meccanismo normativo attuale sterilizza tali manovre processuali. Quando un concorrente viene escluso all’esito del sub-procedimento di anomalia, la stazione appaltante non è tenuta a riesaminare i coefficienti attribuiti agli altri partecipanti né a ricalcolare le medie. Come statuito dal TAR Campania – Salerno, Sez. I, nella sentenza n. 2 del 20255, l’operatività del principio di invarianza priva di interesse strumentale il ricorso giurisdizionale del terzo classificato che miri a un riesame delle offerte altrui per provocare una nuova soglia. La graduatoria semplicemente scorre al secondo classificato, lasciando intatta la pesatura dei punteggi.
In tal modo, il legislatore assicura che il confronto competitivo rimanga ancorato al merito intrinseco delle offerte presentate, sbarrando il passo a tentativi di manipolazione delle variabili statistiche. La stabilità procedimentale cessa di essere una mera comodità burocratica per elevarsi a presidio di trasparenza ed equità sostanziale, evitando che il contenzioso si trasformi in una lotteria algebrica a danno della tempestiva esecuzione delle opere e dei servizi pubblici.
04. Risultato e fiducia: l’inquadramento sistematico
L’architettura assiologica introdotta dal D.Lgs. n. 36 del 2023 conferisce alla disciplina dell’invarianza della graduatoria negli appalti pubblici una rinnovata valenza sistematica, collocandolo nell’alveo dei principi generali di risultato e di reciproca fiducia. Il principio del risultato nei contratti pubblici, codificato all’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, non costituisce una mera clausola di stile o un manifesto programmatico, bensì il criterio interpretativo ed applicativo primario cui devono conformarsi tutte le disposizioni del Codice, fungendo da parametro per valutare la legittimità dell’azione amministrativa.
Nel prisma del risultato, la tempestiva stipulazione ed esecuzione del contratto prevale su formalismi procedurali astratti o su rinnovazioni cicliche delle operazioni selettive. Consentire che l’esclusione di un’offerta incongrua rimetta in discussione l’intera architettura aritmetica della gara si porrebbe in rotta di collisione con l’obiettivo di realizzare le opere e acquisire i servizi con la massima tempestività ed efficacia. L’invarianza assume così una funzione di chiusura, blindando l’esito della gara contro regressioni lesive dell’interesse pubblico primario.
La regola si coordina armonicamente con il principio della fiducia sancito dall’art. 2, il quale valorizza l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici e tutela l’affidamento legittimo ingenerato negli operatori economici. Chi partecipa alla gara e formula la propria proposta deve poter fare affidamento sulla stabilità delle regole e sulla certezza della propria collocazione in graduatoria, senza temere che l’esito del sub-procedimento di anomalia condotto nei confronti di terzi possa stravolgere ex post la propria posizione. La fiducia si traduce in prevedibilità procedimentale.
Sotto il profilo costituzionale, tale bilanciamento ha ricevuto il pieno avallo della giurisprudenza della Consulta. La Corte Costituzionale, con la sentenza 30 maggio 2025, n. 776, ha riconosciuto la piena conformità all’art. 97 della Costituzione delle disposizioni che limitano la revisione delle graduatorie negli appalti pubblici, evidenziando come la sterilizzazione dei ricalcoli risponda ai canoni di buon andamento ed economicità dell’azione amministrativa. La stabilità del quadro concorrenziale non mortifica la concorrenza, ma la preserva da derive defatigatorie.
05. Prospettive applicative e limiti del principio
5.1 — Il divieto di riparametrazione nei casi di inversione procedimentale
Un profilo di spiccato interesse pratico concerne il coordinamento tra il principio di invarianza e il meccanismo dell’inversione procedimentale, contemplato dall’art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. Nelle procedure in cui la stazione appaltante decide di esaminare le offerte tecniche ed economiche prima di procedere alla verifica della documentazione amministrativa di tutti i partecipanti, il controllo sui requisiti si concentra esclusivamente sull’aggiudicatario provvisorio. Ove costui venga estromesso per riscontrata anomalia dell’offerta, sorge il dubbio se tale esclusione imponga una retroazione delle operazioni di gara.
La giurisprudenza ha fornito sul punto una risposta univoca. Ove la giurisprudenza di merito, come evidenziato dal TAR Lazio – Roma, Sez. II, nella sentenza n. 22309 del 20257, ha ritenuto ammissibile la rideterminazione della soglia di anomalia prima dell’aggiudicazione definitiva a fronte di esclusioni per vizi documentali e mancata comprova dei requisiti, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato segna un netto discrimine: qualora l’estromissione discenda non da un difetto di requisiti soggettivi ma dall’esito della verifica di anomalia dell’offerta, la proposta resta valida e la stazione appaltante procede allo scorrimento verticale, senza alterare la struttura matematica della competizione.
5.2 — I confini cronologici e l’aggiudicazione definitiva
La stabilità impressa dall’art. 108, comma 12, non è tuttavia priva di confini cronologici e sostanziali. La barriera preclusiva opera a partire dal momento in cui le offerte economiche sono state dischiuse e sono state formalizzate le ammissioni, estendendosi per l’intero arco del sub-procedimento di anomalia sino all’aggiudicazione definitiva. In questa prospettiva, la tenuta della graduatoria si salda con i canoni di interpretazione degli atti negoziali di gara: come ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, nella sentenza 4 marzo 2025, n. 18578, le offerte dei concorrenti devono interpretarsi come conformi alla lex specialis in virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti di cui all’art. 1367 c.c. e in ossequio al principio del risultato e del favor partecipationis, precludendo che valutazioni di inaffidabilità economica vengano impropriamente assimilate a cause di invalidità o decadenza soggettiva.
Ne consegue che, laddove l’esclusione discenda non da un difetto di congruità economica, ma da una causa di decadenza soggettiva preesistente alla gara, la stazione appaltante è tenuta a valutare se tale vizio abbia viziato geneticamente la platea dei concorrenti. Quando invece l’esclusione trae origine dalla valutazione discrezionale di anomalia, il principio di conservazione degli atti esplica la sua massima intensità protettiva, imponendo lo scorrimento puro e semplice.
06. Considerazioni conclusive
La pronuncia della Sezione Quinta del Consiglio di Stato segna un punto fermo nella ricostruzione dell’istituto dell’invarianza della graduatoria negli appalti pubblici, offrendo una soluzione interpretativa che coniuga rigore concettuale e pragmatismo operativo. Distinguere la mancata congruità economica dalla nullità dell’offerta significa restituire coerenza al sistema dell’evidenza pubblica, evitando che la verifica di sostenibilità diventi il pretesto per una perenne rimessa in discussione delle graduatorie.
L’approdo interpretativo tutela l’interesse pubblico alla sollecita stipulazione del contratto e garantisce gli operatori economici da manovre processuali puramente speculative. Il nuovo Codice dei contratti pubblici dimostra così la propria capacità di superare gli automatismi formali del passato, valorizzando la stabilità della gara come espressione concreta del principio del risultato e della reciproca fiducia tra amministrazione e mercato.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 108, comma 12 — Principio di invarianza della graduatoria e intangibilità delle medie.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 110 — Sub-procedimento di verifica e valutazione delle offerte anormalmente basse.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 1 e 2 — Principi generali del risultato e della fiducia nell’azione contrattuale pubblica.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 10 — Tassatività delle cause di esclusione e garanzia del favor partecipationis.
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, art. 107, comma 3 — Disciplina dell’inversione procedimentale nelle procedure aperte.
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 97 — Principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
Giurisprudenza citata
- 1. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 maggio 2026, n. 4268 — L’esclusione dell’aggiudicatario per accertata anomalia dell’offerta non comporta invalidità originaria della proposta e non autorizza la rideterminazione della soglia di anomalia né la riparametrazione dei punteggi.
- 2. Consiglio di Stato, Sez. V, 11 marzo 2024, n. 2334 — La verifica di congruità economica dell’offerta costituisce sindacato tecnico successivo all’ammissione e non incide sulle medie matematiche precedentemente determinate.
- 3. Consiglio di Stato, Sez. III, 12 luglio 2018, n. 4286 — Il principio di invarianza della graduatoria mira alla cristallizzazione delle offerte a garanzia della continuità e certezza delle operazioni di gara.
- 4. Consiglio di Stato, Sez. III, 22 febbraio 2017, n. 841 — L’invarianza esplica una funzione antielusiva precludendo l’esperimento di azioni giurisdizionali meramente strumentali e speculative volte a sovvertire la soglia.
- 5. TAR Campania – Salerno, Sez. I, 7 gennaio 2025, n. 2 — L’esclusione dell’offerta incongrua comporta lo scorrimento della graduatoria e priva di interesse ad agire il terzo graduato che invochi il ricalcolo.
- 6. Corte Costituzionale, 30 maggio 2025, n. 77 — La sterilizzazione della revisione delle graduatorie negli appalti pubblici è pienamente conforme all’art. 97 Cost. garantendo buon andamento e celerità.
- 7. TAR Lazio – Roma, Sez. II, 15 dicembre 2025, n. 22309 — Nelle gare con inversione procedimentale, l’esclusione di concorrenti per mancata regolarizzazione dei requisiti amministrativi consente la rideterminazione della soglia di anomalia prima dell’aggiudicazione definitiva, trattandosi di vizio incidente sulla platea degli offerenti validi.
- 8. Consiglio di Stato, Sez. V, 4 marzo 2025, n. 1857 — In virtù della regola ermeneutica di conservazione degli effetti di cui all’art. 1367 c.c. e in ossequio ai principi del risultato e del favor partecipationis, le offerte di gara devono essere interpretate come conformi al capitolato in assenza di espliciti elementi di difformità essenziale.
