Peculato: l’extraneus risponde sfruttando il possesso altrui

Illustrazione concettuale sul concorso dell'extraneus nel peculato e la custodia giudiziaria secondo Cassazione n. 32969/2026
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Peculato: l’extraneus risponde sfruttando il possesso altrui

La Cassazione penale n. 32969/2026 ridefinisce il concorso nel reato proprio, il criterio oggettivo-funzionale e l’irrilevanza della revoca della prevenzione

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Reati contro la P.A. 18 Settembre 2026 Lettura 22 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 18 Settembre 2026: La pronuncia n. 32969/2026 consolida i confini dogmatici tra compiti materiali e munus pubblico nelle gestioni commissariali, precisando le condizioni del concorso dell’extraneus nello sfruttamento del possesso altrui.

Abstract (Italiano)

La pronuncia della Corte di Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 7 settembre 2026, n. 32969, offre un contributo nomofilattico di primario rilievo nella ricostruzione del concorso dell’extraneus nel delitto di peculato, chiarendo i rapporti tra qualifiche pubblicistiche oggettive, possesso funzionale e vicende estintive della prevenzione patrimoniale. La Suprema Corte supera l’impostazione dei giudici di merito che avevano attribuito natura di incaricato di pubblico servizio al necroforo e gestore di fatto di un’impresa in sequestro. Applicando il criterio oggettivo-funzionale sancito dagli articoli 357 e 358 del codice penale, la Corte esclude che mansioni meramente materiali o la gestione economica privatistica radichino la qualifica pubblicistica, rettificando la motivazione ex art. 619 c.p.p. Il privato risponde a titolo di concorso ex art. 110 c.p. per aver tratto profitto dalla violazione dei doveri di vigilanza dell’amministratore giudiziario, pubblico ufficiale ex art. 35 del d.lgs. n. 159 del 2011, concorrente mediante omissione dolosa ex art. 40, comma 2, c.p. La natura istantanea del peculato rende la consumazione insensibile alla successiva revoca della confisca di prevenzione per carenza originaria di pericolosità, inidonea a integrare abolitio criminis. Viene altresì confermata la confisca del profitto disposta pro quota a carico del correo.

Abstract (English)

The judgment of the Italian Supreme Court of Cassation, Sixth Criminal Section, 7 September 2026, no. 32969, delivers an essential interpretation regarding the participation of an external party in embezzlement by a public officer, elucidating the correlation between objective public functions, functional possession, and the termination of preventive asset measures. The Court departs from lower courts’ rulings that classified a gravedigger acting as de facto manager of an enterprise under judicial administration as a public service agent. Employing the objective-functional test codified in Articles 357 and 358 of the Criminal Code, the Court confirms that manual tasks and private economic operations do not confer public status, amending the rationale under Article 619 of the Code of Criminal Procedure. The private defendant is held liable as an accomplice under Article 110 of the Criminal Code for exploiting the breach of supervision duties by the judicial administrator, an official by statutory designation under Legislative Decree no. 159 of 2011, who participated through willful omission pursuant to Article 40, paragraph 2, of the Criminal Code. The instantaneous nature of embezzlement prevents the subsequent revocation of asset forfeiture from extinguishing criminal liability. Confiscation of the crime’s direct proceeds remains lawfully imposed on the participant pro quota.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Criterio oggettivo-funzionale e mansioni d’ordine: Il dipendente con compiti materiali (necroforo) e gestione di fatto non assume la qualifica pubblicistica ex artt. 357-358 c.p., restando estraneo all’amministrazione.
  • Concorso dell’extraneus ex art. 110 c.p.: Il privato risponde di peculato sfruttando il possesso funzionale dell’amministratore giudiziario (pubblico ufficiale ex art. 35 D.Lgs. 159/2011) connivente od omissivo ex art. 40 c. 2 c.p.
  • Consumazione istantanea del peculato: Il delitto si perfeziona con l’interversione del possesso; la sopravvenuta revocazione della confisca ex art. 28 D.Lgs. 159/2011 non ha efficacia scriminante né produce abolitio criminis ex art. 2 c.p.
  • Confisca del profitto pro quota ex art. 322-ter c.p.: L’ablazione penale è autonoma dalla prevenzione ed è limitata all’arricchimento effettivo del reo (€ 22.770,00), escludendo la solidarietà passiva tra correi.
Massima Redazionale e Principio di Diritto

In tema di reati contro la pubblica amministrazione nell’ambito di compendi aziendali sottoposti a sequestro di prevenzione ex d.lgs. n. 159/2011, il soggetto incaricato di mansioni meramente esecutive non assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio; tuttavia, risponde a titolo di concorso dell’extraneus nel delitto di peculato ex artt. 110 e 314 c.p. colui che distragga a proprio profitto somme riscosse nell’esercizio dell’impresa, sfruttando il possesso funzionale dell’amministratore giudiziario che ometta deliberatamente la dovuta vigilanza contabile. La natura istantanea del peculato rende irrilevante la successiva revocazione della confisca di prevenzione, la quale non cancella l’antigiuridicità del fatto consumato né preclude l’autonoma confisca del profitto pro quota ex art. 322-ter c.p.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. n. 32969/2026

Con la sentenza 7 settembre 2026, n. 32969, la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione1 interviene con mirabile nitore dogmatico sulle complesse intersezioni tra reati contro la pubblica amministrazione, statuto delle qualifiche soggettive pubblicistiche e misure di prevenzione patrimoniali. L’arresto nomofilattico affronta l’intricata trama delle responsabilità penali concorsuali nascenti all’interno di un’azienda sottoposta ad amministrazione giudiziaria antimafia, ove la materiale distrazione di flussi monetari sia stata perpetrata da un soggetto privato privo di formali investiture pubblicistiche, ma con la consapevole e sistematica connivenza del custode giudiziario.

La quaestio iuris sottoposta al sindacato di legittimità imponeva di chiarire se le mansioni prettamente materiali svolte nell’ambito di un’impresa sequestrata — nella specie, servizi funebri gestiti in regime cooperativo — potessero ex se radicare la qualifica pubblicistica di incaricato di pubblico servizio, ovvero se la risposta punitiva dell’ordinamento dovesse transitare attraverso la corretta sussunzione della fattispecie nello schema del concorso dell’extraneus nel delitto di peculato ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 314 c.p. La Corte ha saputo superare l’equivoco concettuale dei giudici territoriali, che avevano ancorato la qualifica pubblicistica alla natura astrattamente vincolata della pecunia publica generata dall’impresa, restituendo centralità alla concezione oggettivo-funzionale dell’attività concretamente dispiegata.

Al contempo, la pronuncia assume una portata paradigmatica per aver scandagliato la tenuta temporale del reato rispetto alle vicende caducatorie della misura reale di prevenzione. L’affermazione per cui la successiva revocazione della confisca di prevenzione per originario difetto di pericolosità sociale non riverbera efficacia estintiva sulla condotta appropriativa già consumata ribadisce l’autonomia della giurisdizione penale di cognizione rispetto agli assetti patrimoniali presupposti, offrendo un argine insuperabile contro tentativi di dilatazione dell’istituto dell’abolitio criminis retroattiva.

02. Il quadro normativo e lo statuto penale del pubblico servizio

2.1 — Il criterio oggettivo-funzionale tra mansioni d’ordine e pubblico servizio

La delimitazione delle qualifiche pubblicistiche nell’ordinamento penale costituisce uno dei banchi di prova più delicati della dogmatica dei reati contro la pubblica amministrazione. A seguito dell’epocale riforma recata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, il legislatore ha definitivamente abbandonato il vetusto criterio soggettivo formale, incardinato sull’esistenza di un rapporto di dipendenza organica o d’impiego con lo Stato o con un ente pubblico, per consacrare una rigorosa concezione oggettivo-funzionale. Come statuito dal consolidato insegnamento di legittimità espresso nella sentenza Cofano2, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. il soggetto assume la qualifica penalistica non in forza del suo status formale (per ciò che è), bensì esclusivamente in relazione alla natura dell’attività in concreto esercitata (per ciò che fa). Il parametro selettivo esterno è rappresentato dalla presenza di una regolamentazione di diritto pubblico che vincoli l’operatività dell’agente e ne circoscriva la discrezionalità a presidio di finalità generali, escludendo quegli spazi di libera autodeterminazione negoziale che formano l’essenza dell’autonomia privata.

In questo disegno sistematico, l’ultimo inciso del secondo comma dell’art. 358 c.p. colloca una barriera invalicabile, sottraendo espressamente alla nozione di pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e la prestazione d’opera meramente materiale. La giurisprudenza individua la prima ipotesi nelle attività di natura meramente applicativa ed esecutiva, prive di qualsiasi spessore intellettuale o margine di discrezionalità tecnica, e la seconda nelle prestazioni ove prevalga l’impiego di pura energia fisica attraverso nozioni del tutto elementari e fungibili. Ne discende che l’operatore addetto alle onoranze funebri, pur inserito nell’organigramma di una struttura convenzionata, non può essere automaticamente elevato al rango di incaricato di pubblico servizio qualora la sua condotta si esaurisca nel disbrigo di incombenze materiali di trasporto o sepoltura, regolate da pattuizioni privatistiche con i congiunti del defunto e prive di qualsivoglia potere autoritativo o certificativo.

2.2 — La nozione di possesso per ragione di ufficio o servizio nel peculato

Accanto al profilo soggettivo, l’architettura tipica del delitto di peculato postula un presupposto naturalistico e giuridico indefettibile: il possesso o la disponibilità materiale del denaro o della cosa mobile altrui per ragione dell’ufficio o del servizio. La formulazione dell’art. 314 c.p. esige un nesso di derivazione funzionale tra l’attribuzione pubblica e il potere di fatto esercitato sulla res, differenziandosi nettamente dal requisito contemplato dall’art. 316 c.p., ove l’impossessamento avviene nell’esercizio delle funzioni. In linea con la pronuncia del 3 dicembre 2024, n. 440743, la disponibilità tutelata dalla norma non coincide con una detenzione episodica, fortuita o meramente materiale scaturente da una contingenza causale; essa richiede una relazione di accessibilità autonoma al bene, correlata alle competenze formali o alle concrete prassi operative dell’ufficio, che consenta al pubblico agente di compiere sul patrimonio quegli atti di disposizione uti dominus che consumano la lesione patrimoniale e pubblicistica.

La nozione penale di possesso si emancipa nondimeno dai rigidi schemi civilistici dell’art. 1140 c.c., abbracciando ogni situazione di disponibilità giuridica potenziale in forza della quale il soggetto sia abilitato a movimentare, custodire o vincolare le risorse pecuniarie. In virtù degli arresti della Suprema Corte espressi nella sentenza 2 febbraio 2018, n. 52044 e nella sentenza 17 aprile 2015, n. 162805, il possesso per ragione d’ufficio sussiste anche qualora la detenzione derivi da un esercizio di fatto o arbitrario dei poteri o da deleghe gestorie atipiche consolidate nel tempo. Non è indispensabile che l’agente abbia un formale potere di firma contabile o la materiale custodia della cassa: è sufficiente che la carica ricoperta gli consenta di ingerirsi nella gestione dei flussi finanziari e di condizionarne l’indirizzo, impedendo il controllo o rendendo possibile la sottrazione senza dover ricorrere a condotte di effrazione o violenza.

Tale configurazione assume un valore dirimente nella demarcazione tra peculato e furto commesso dal dipendente pubblico. Se l’incaricato si impossessa della cosa invito domino approfittando della mera occasione offerta dalla sua presenza fisica sul luogo di lavoro, in difetto di qualunque affidamento funzionale del bene, si realizza un furto aggravato; al contrario, quando la disponibilità del bene appartiene legittimamente alla sfera di custodia fiduciaria dell’organo di gestione e un soggetto terzo vi accede mediante l’accordo collusivo o la dolosa tolleranza di quest’ultimo, l’interversione non recide il legame funzionale ma vi si innesta, integrando la tipicità del concorso dell’extraneus nel delitto di peculato.

La qualifica pubblicistica non discende dalla natura del denaro maneggiato, ma dal regime giuridico dell’attività: l’extraneus non risponde per ciò che compie materialmente, ma per aver strumentalizzato il possesso funzionale dell’agente pubblico infedele.
Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
Cass. Sez. VI, n. 53578/2014 (Cofano) Conforme / Sistematico La qualifica pubblicistica ex artt. 357 e 358 c.p. risponde a un criterio oggettivo-funzionale fondato sulla disciplina cogente e non sulla forma dell’ente.
Cass. Sez. VI, n. 5204/2018 Conforme / Estensivo Il possesso nel peculato comprende la disponibilità derivante da poteri di vigilanza o accesso, pur se esercitati in modo arbitrario o di fatto.
Cass. Sez. VI, n. 41451/2024 Distintivo / Qualificatorio Sussiste peculato e non truffa qualora il custode ometta del tutto i controlli, lasciando al dipendente la libera gestione materiale del denaro.
Cass. Sez. VI, n. 19106/2024 Conforme / Concorsuale L’extraneus risponde ex art. 110 c.p. di peculato se agisce d’intesa con il pubblico ufficiale sfruttandone il possesso funzionale per appropriarsi delle somme.
Cass. Sez. Unite, n. 38691/2009 (Caruso) Conforme / Nomofilattico Il peculato è reato istantaneo che si consuma con l’interversione del possesso; gli eventi caducatori successivi non elidono il reato consumato.
Cass. Sez. V, n. 13783/2024 (Girometti) Conforme / Sanzionatorio Nel concorso di persone, la confisca del profitto ex art. 322-ter c.p. opera pro quota secondo l’effettivo arricchimento, senza solidarietà passiva.

03. La vicenda processuale e la distrazione dei proventi funebri nella cooperativa in sequestro

La vicenda fattuale all’origine della pronuncia in rassegna affonda le proprie radici nelle complesse dinamiche di gestione di un compendio aziendale colpito da misure ablative di contrasto alla criminalità organizzata. L’imputato, indiziato di contiguità a un sodalizio di matrice mafiosa operante nel circondario di Potenza, era stato raggiunto dall’applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, culminata nel sequestro della società cooperativa Padre Pio, attiva nel settore delle onoranze funebri e dei servizi cimiteriali. Il Tribunale della prevenzione aveva conseguentemente nominato un amministratore giudiziario per assicurare la continuità dell’impresa e la custodia dei beni. Ciononostante, il proposto continuava a prestare la propria opera quotidiana all’interno della struttura con l’inquadramento formale di necroforo, riuscendo tuttavia a conservare ed espandere, in via di mero fatto, il pieno controllo gestionale ed economico della cooperativa.

Nel lasso temporale compreso tra il giugno 2019 e l’agosto 2021, l’imputato poneva in essere un sistematico meccanismo di sottrazione delle entrate aziendali, avvalendosi della collaborazione attiva della figlia e del nipote. Le condotte criminose si articolavano secondo due modalità esecutive ricorrenti: in plurime evenienze le prestazioni funebri venivano regolarmente eseguite ma artificiosamente sottofatturate, incassando in contanti (in nero) la cospicua differenza di prezzo versata dagli utenti; in altre circostanze, i servizi venivano erogati in totale assenza di documentazione fiscale, acquisendo l’intero corrispettivo pattuito. Le risorse finanziarie illecitamente distratte alla procedura, quantificate in poco meno di cinquantamila euro, confluivano nella disponibilità personale dei correi anziché transitare sui conti vincolati intestati alla gestione commissariale. Tale sistematica spoliazione trovava terreno fertile nella compiacente acquiescenza del custode, il quale, trascurando ogni dovere di vigilanza contabile, si asteneva deliberatamente dall’istituire verifiche di cassa o riscontri incrociati sui contratti funerari, lasciando la riscossione materiale nella totale balia della famiglia del proposto.

All’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Potenza riteneva integrato il delitto di peculato continuato plurisoggettivo, infliggendo all’imputato la pena di quattro anni, quattro mesi e venticinque giorni di reclusione, con applicazione dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e della confisca diretta o per equivalente del profitto del reato per un ammontare di euro 22.770,00, commisurato all’arricchimento effettivo conseguito. La Corte di appello di Potenza confermava integralmente la statuizione sanzionatoria, rigettando l’eccezione difensiva incentrata sulla sopravvenuta ordinanza del 6 febbraio 2025 con cui la medesima Corte territoriale, in sede di prevenzione, aveva disposto la revocazione della confisca di prevenzione per originario difetto di pericolosità sociale. I giudici di merito argomentavano che, versandosi in tema di reato istantaneo consumato, la caducazione ex post dell’amministrazione giudiziaria non poteva elidere la qualifica pubblicistica che essi ritenevano immanente alle mansioni di necroforo, né privare di rilevanza penale l’appropriazione di somme destinate al compendio pubblico.

Avverso tale sentenza interponeva ricorso per cassazione la difesa dell’imputato, contestando l’erronea applicazione dell’art. 314 c.p. e lamentando che la revocazione della misura reale dovesse operare con efficacia retroattiva totale (tamquam non esset), degradando le somme a beni privati e determinando una sostanziale abolitio criminis, ovvero imponendo la rimessione alla Consulta per violazione dell’art. 3 Cost. Si censurava inoltre il difetto del possesso funzionale e la mancata derubricazione in truffa. Sorprendentemente, anche il Procuratore generale concludeva per l’annullamento senza rinvio, ravvisando una mera appropriazione indebita improcedibile per difetto di querela. Come evidenziato nell’approfondimento sui requisiti di tenuta della motivazione nei sequestri patrimoniali preventivi, l’effettività della tutela giurisdizionale impone una rigorosa coerenza tra titolo cautelare e condotta materiale: richiamando il principio espresso da Cassazione n. 41451/20246, la totale inerzia dell’organo di controllo non disintegra la natura del possesso pubblicistico, ma ne sposta il baricentro causale nell’alveo della cooperazione colposa o dolosa.

04. Il concorso dell’extraneus nel delitto di peculato e lo sfruttamento del possesso altrui

4.1 — La rettifica ex art. 619 c.p.p. e la svalutazione della pecunia publica per incorporazione

Il nucleo dogmatico di maggiore intensità espresso dalla sentenza n. 32969/2026 si colloca nell’esercizio del potere di rettificazione della motivazione ai sensi dell’art. 619 c.p.p. La Suprema Corte riconosce apertamente che l’apparato argomentativo posto a fondamento delle conformi sentenze di merito collideva frontalmente con il quadro normativo di riferimento: i giudici di merito avevano infatti postulato un’immanenza della qualifica pubblicistica nell’esercizio dell’attività funeraria e ritenuto che la destinazione dei ricavi al fondo della prevenzione convertisse automaticamente il denaro in pecunia publica per incorporazione. Il collegio di legittimità corregge l’errore di diritto dei giudici territoriali senza annullare la decisione, ravvisando la piena conformità a legge del dispositivo sulla scorta di una radicale riqualificazione del titolo di imputazione soggettiva.

La Corte demolisce l’equivoco che pretende di dedurre la natura pubblica dell’agente dalla mera destinazione vincolata delle risorse economiche. Con la novella del 1990 e la soppressione del delitto di malversazione a danno di privati (il cui disvalore è stato assorbito nell’art. 314 c.p.), l’appartenenza del denaro alla pubblica amministrazione ha cessato di costituire elemento costitutivo della fattispecie. L’accento della tutela penale è migrato integralmente sulla fedeltà ai doveri funzionali di chi maneggia la res in virtù di un munus pubblico. L’attività prestata dal necroforo nell’ordinario svolgimento dei servizi cimiteriali, risolvendosi nell’adempimento di obbligazioni contrattuali di diritto comune verso i privati clienti, rimane confinata nella sfera delle prestazioni d’opera meramente materiali, risultando inidonea a proiettare sul lavoratore la veste formale o sostanziale di incaricato di pubblico servizio.

Parimenti destituita di fondamento è la tesi che pretende di ancorare la qualifica pubblicistica alla posizione di amministratore di fatto dell’impresa. La gestione economica e operativa spiegata dall’imputato sulla cooperativa in sequestro non si è mai tradotta in un’attività di qualificata ausiliarietà rispetto agli scopi istituzionali della procedura di prevenzione, ma si è limitata all’esercizio arbitrario della direzione aziendale privatistica. Mancando la titolarità di funzioni certificative o deliberative e difettando un formale atto di delega giurisdizionale, l’amministratore di fatto non assume lo statuto pubblicistico dell’organo di custodia. Come chiarito dalla sentenza 14 maggio 2024, n. 191067, il privato che gestisce beni sequestrati rimane un soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, insuscettibile di essere qualificato come intraneus ai fini dei reati propri.

La corretta soluzione ermeneutica risiede dunque nella trasposizione dell’addebito sul terreno della compartecipazione criminosa: l’imputato risponde non già come autore individuale, ma a titolo di concorso dell’extraneus nel delitto di peculato ai sensi dell’art. 110 c.p. In conformità al principio espresso da Cassazione n. 36556/2024 (Fusco)8, il concorrente non qualificato risponde del reato proprio dell’agente pubblico qualora la sua condotta materiale si innesti con consapevolezza e volontà agevolatrice nella sfera di possesso funzionale dell’intraneus, realizzando l’appropriazione attraverso la cooperazione necessaria o agevolatrice con il titolare della funzione.

4.2 — L’amministratore giudiziario pubblico ufficiale e il concorso omissivo doloso

La configurabilità del reato proprio in capo all’extraneus postula la necessaria individuazione di un soggetto qualificato che rivesta la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio e che sia investito della disponibilità giuridica della cosa. Nella cornice dell’amministrazione giudiziaria disciplinata dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, tale ruolo è indefettibilmente ricoperto dall’amministratore giudiziario, la cui qualifica pubblicistica discende dall’art. 35 del d.lgs. n. 159/2011 e dall’art. 357 c.p. In quanto ausiliario dell’autorità giudiziaria deputato alla custodia, conservazione e gestione dei beni sottoposti a sequestro di prevenzione, l’amministratore esercita una funzione pubblica finalizzata a preservare il valore economico dell’azienda e a sottrarla stabilmente all’influenza della criminalità organizzata.

In capo all’amministratore giudiziario si radica la titolarità del possesso funzionale dell’intero compendio aziendale e dei relativi flussi finanziari. La circostanza che il custode non maneggiasse direttamente il denaro contante versato dai committenti dei servizi funerari non scalfisce la sussistenza del requisito oggettivo dell’art. 314 c.p. Il possesso qualificato per ragioni d’ufficio non presuppone un contatto fisico continuativo o un’apprensione materiale immediata dei valori, risultando sufficiente il potere giuridico di disposizione, custodia o vigilanza sulle risorse prodotte dall’attività d’impresa, le quali appartengono di diritto alla cassa della gestione giudiziaria sin dal momento della loro maturazione negoziale.

Dalla natura pubblicistica dell’incarico scaturisce una rigorosa posizione di garanzia ai sensi dell’art. 40, comma 2, c.p., che impone all’amministratore il dovere giuridico di impedire la dispersione e la spoliazione del patrimonio affidatogli. Come sancito da Cassazione n. 34046/2025 (Bommarito)9, l’organo della procedura è gravato da specifici obblighi di costante rendicontazione contabile, verifica periodica dei registri e monitoraggio puntuale dei corrispettivi introitati. La violazione di tali presidi non si risolve in una mera irregolarità amministrativa, ma assurge a presupposto oggettivo per la compromissione dell’integrità della gestione tutelata dalla norma incriminatrice.

Nel caso scrutinato dalla sesta sezione, l’amministratore giudiziario ha abdicato in modo sistematico ai propri doveri di vigilanza, omettendo l’effettuazione di controlli di cassa e tollerando che l’imputato gestisse in totale autonomia i pagamenti dei privati. Sul piano della cooperazione criminosa, la Suprema Corte evidenzia che una condotta siffatta travalica la colpa di gestione per attingere la dimensione del concorso omissivo doloso. Quando il garante, pienamente conscio delle modalità operative dell’extraneus e della mancata canalizzazione dei ricavi sui conti della procedura, disattende volontariamente l’obbligo di riscontro contabile, la sua inerzia agevola e rende possibile l’appropriazione, integrando la causalità psichica e materiale richiesta per il concorso nel reato di peculato.

Si delinea in tal modo una fattispecie plurisoggettiva asimmetrica: l’extraneus esegue materialmente la distrazione intercettando il danaro prima dell’ingresso formale nelle scritture dell’amministrazione, ma tale condotta realizza il fatto tipico dell’art. 314 c.p. unicamente perché sfrutta e dissipa il possesso giuridico incardinato sul pubblico ufficiale colluso od omissivo. La pronuncia n. 32969/2026 riafferma così che, nella dialettica concorsuale, il delitto proprio non muta la propria essenza ontologica quando l’appropriazione materiale è posta in essere dal compartecipe sprovvisto di qualifica, purché l’aggressione al bene giuridico incida sulla sfera di custodia facente capo all’agente pubblico.

4.3 — Consumazione istantanea del peculato e inefficacia della revoca della prevenzione

Un profilo di notevole rilievo sistematico affrontato dalla decisione attiene all’incidenza della sopravvenuta revocazione della confisca di prevenzione, disposta ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 159/2011 dalla Corte di appello di Potenza con provvedimento del 6 febbraio 2025. La difesa dell’imputato sosteneva che l’accertamento originario del difetto di pericolosità sociale del proposto travolgesse con efficacia retroattiva l’intera procedura ablatoria, degradando retroattivamente il compendio aziendale a patrimonio puramente privato e determinando una vera e propria abolitio criminis per difetto sopravvenuto dell’oggetto materiale del peculato, con conseguente istanza subordinata di rimessione alla Consulta per violazione dell’art. 3 Cost.

La Corte di cassazione disattende nettamente l’assunto difensivo, ancorando la soluzione alla conformazione strutturale del reato. Come scolpito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 38691/2009 (Caruso)10, il delitto di peculato è un reato istantaneo di mera condotta, il quale giunge a consumazione nel momento esatto in cui si realizza l’interversione del possesso uti dominus e la distrazione delle risorse dalla destinazione imposta dall’ordinamento. Nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021, la misura reale era pienamente efficace e validamente istituita, con la conseguenza che le condotte di spoliazione hanno leso la regolarità e l’imparzialità della funzione giurisdizionale in atto; le successive vicende caducatorie o revocatorie, afferenti al regime di prevenzione, non possono operare a ritroso sul piano della tipicità penale per cancellare l’antigiuricità di un fatto già storicamente e giuridicamente perfezionato.

Né possono ravvisarsi profili di frizione costituzionale rispetto al principio di eguaglianza e ragionevolezza: la retroattività favorevole evocata dalla difesa opera unicamente in presenza di mutamenti della norma incriminatrice ai sensi dell’art. 2 c.p., e non di fronte a provvedimenti giurisdizionali che revocano misure di sicurezza o di prevenzione reale. La tutela penale apprestata dall’art. 314 c.p. presidia l’esercizio effettivo del munus pubblico al momento della condotta, rendendo del tutto impermeabile il reato consumato rispetto alle sorti successive del rapporto sostanziale tra Stato e privato.

05. Il discrimine tra peculato e truffa, la confisca del profitto e i profili critici

5.1 — Il discrimine con la truffa aggravata e l’intangibilità della ricostruzione di merito

Un nodo ermeneutico tradizionalmente fecondo di contrasti applicativi riguarda il criterio distintivo tra il delitto di peculato e la truffa aggravata ai danni dello Stato o di altro ente pubblico ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 1, c.p. Nelle articolate doglianze di ricorso, la difesa aveva prospettato che la condotta materiale consistita nell’emissione di fatture con corrispettivi inferiori a quelli reali o nella totale omissione fiscale integrasse un classico artifizio ingannatorio idoneo a trarre in errore la gestione commissariale, sollecitando la derubricazione del fatto in truffa, reato per il quale difettava peraltro la valida proposizione della querela.

La giurisprudenza di legittimità risolve la demarcazione valorizzando la relazione temporale e funzionale tra il possesso del denaro e l’impiego delle modalità fraudolente. Come riassunto da Cassazione n. 5456/2020 (F.)11, ricorre la truffa quando l’inganno o l’artifizio è preordinato a determinare l’atto di disposizione patrimoniale e a conseguire un possesso altrimenti non spettante; si configura invece il peculato qualora il possesso o la disponibilità della cosa sussistano già a monte in capo all’agente o al pubblico ufficiale con cui si concorre, mentre la condotta simulatoria o dissimulatoria interviene unicamente per occultare l’avvenuta appropriazione o per facilitarne la consumazione materiale.

Nella fattispecie lucana, i flussi monetari corrisposti dai familiari dei defunti confluivano nelle mani dell’imputato e dei suoi collaboratori in ragione del contatto negoziale quotidiano generato dall’esercizio dell’impresa funeraria sottoposta a vincolo giudiziario. I clienti non subivano alcun inganno quanto alla spettanza del compenso pattuito per le prestazioni esequiali: il denaro veniva erogato spontaneamente e legittimamente a saldo di servizi effettivamente prestati. L’artificio contabile non era affatto finalizzato a carpirne la consegna materiale, già pienamente conseguita, ma mirava esclusivamente a impedire che l’amministratore giudiziario o il giudice delegato avessero contezza dell’avvenuto incasso.

A tale riguardo, trova piena conferma il principio enunciato dalla sesta sezione penale nella pronuncia 27 novembre 2015, n. 47204 (Musso)12, secondo cui l’impiego di false registrazioni contabili, di annotazioni parallele o di artifici documentali successivi all’apprensione delle somme costituisce un mero espediente dissimulatorio post factum. Una siffatta attività mendace non muta il titolo del reato, poiché la lesione patrimoniale e l’offesa all’interesse pubblico si perfezionano integralmente con l’interversione del possesso e con la destinazione delle risorse a finalità private estranee alla procedura.

Il sindacato di legittimità su tale profilo si è arrestato dinanzi all’insindacabilità della ricostruzione probatoria operata nelle fasi di merito. I giudici di Potenza avevano puntualmente acclarato che la disponibilità delle somme derivava dalla gestione di fatto del servizio e dall’omessa vigilanza dell’organo di custodia, escludendo qualsivoglia cooperazione artificiosa della vittima. Ne discende che la qualificazione operata sub art. 314 c.p. resiste integralmente alle censure di parte ricorrente, ribadendo la centralità del possesso preesistente quale spartiacque insuperabile tra delitti contro la pubblica amministrazione e delitti contro il patrimonio mediante frode.

5.2 — Autonomia della confisca del profitto pro quota e tenuta sistematica della decisione

La dimensione sanzionatoria della pronuncia n. 32969/2026 trova compimento nell’analisi del regime della confisca penale diretta o per equivalente disposta ai sensi dell’art. 322-ter c.p. per un ammontare pari a euro 22.770,00. Il ricorso difensivo mirava a travolgere la misura ablativa patrimoniale deducendo che la revoca della prevenzione avesse eliso l’illiceità della percezione del denaro. La Corte di cassazione riafferma la netta autonomia ontologica e funzionale tra i due istituti: mentre la confisca di prevenzione è ancorata alla pericolosità sociale qualificata e all’origine sproporzionata dei beni, la confisca penale di cui all’art. 322-ter c.p. costituisce una misura sanzionatoria obbligatoria scaturente dall’accertamento di un reato comune contro la pubblica amministrazione, insensibile alle successive vicende amministrative o di prevenzione.

Di particolare pregio è l’applicazione del canone della ripartizione pro quota del profitto nel concorso di persone nel reato. Come analizzato in tema di confisca del profitto effettivo e personalità della responsabilità penale, il combinato disposto degli artt. 27 Cost. e 322-ter c.p. impedisce l’applicazione di forme di solidarietà passiva indiscriminata. In linea con il principio statuito da Cassazione n. 13783/2024 (Girometti)13, l’ablazione nei confronti del singolo concorrente deve essere rigorosamente circoscritta all’arricchimento economico effettivamente conseguito o alla quota-parte di profitto a lui concretamente affluita, evitando duplicazioni punitive sproporzionate rispetto all’ammontare globale sottratto alla cooperativa in sequestro.

Pur lodando l’impeccabile linearità dogmatica con cui il collegio di legittimità ha ricondotto a sistema le categorie dell’interversione e della partecipazione criminosa, una lettura critica dell’arresto non può esimersi dall’evidenziare talune frizioni sistematiche sottese alla soluzione adottata. La trasposizione dell’imputazione da autore diretto a concorrente extraneus poggia sull’assunto indimostrato — o quantomeno non formalmente giudicato — della complicità omissiva dolosa del pubblico ufficiale custode. L’ordinamento penale postula che il concorso dell’extraneus ai sensi dell’art. 110 c.p. richieda pur sempre la sussistenza materiale e psicologica di un reato proprio altrui: qualora l’inerzia dell’amministratore giudiziario dovesse degradare a mera negligenza gestionale o colpa in vigilando, verrebbe meno il dolo concorsuale dell’intraneus, aprendo interrogativi complessi sulla tenuta dell’incriminazione plurisoggettiva a carico del solo privato.

In secondo luogo, la rettificazione della motivazione ai sensi dell’art. 619 c.p.p. è intervenuta in una sede di pura legittimità su una fattispecie nella quale la diversa declinazione del dolo — dal dolo di autore a quello di partecipe omissivo — avrebbe potuto richiedere un riscontro probatorio sul coefficiente psicologico di reciproca consapevolezza tra il necroforo e il custode. Ciononostante, la decisione ha il merito indiscutibile di aver posto un argine rigoroso contro il rischio di espansione panpenalistica della nozione di incaricato di pubblico servizio, salvaguardando il principio di legalità e confinando l’intervento punitivo entro i binari tipizzati della cooperazione concorsuale.

06. Conclusioni: le coordinate nomofilattiche dell’amministrazione giudiziaria infedele

La decisione pronunciata dalla sesta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 32969/2026 fissa un punto fermo nella complessa fenomenologia dei reati contro la pubblica amministrazione consumati nel contesto delle gestioni commissariali. Il percorso motivazionale della Corte realizza una rigorosa purificazione teorica dell’apparato sanzionatorio, spazzando via ogni equivoco sulla presunta valenza pubblicistica delle mansioni materiali svolte nell’ambito di aziende in sequestro. Il superamento definitivo della concezione della pecunia publica quale presupposto qualificatorio del peculato riafferma la centralità della funzione: ciò che rileva non è la sorte contabile o la destinazione vincolata delle risorse monetarie, bensì la fedeltà al munus affidato dall’ordinamento al custode giudiziario.

Sul terreno delle qualifiche soggettive e della partecipazione criminosa, l’arresto nomofilattico ribadisce che il lavoratore o l’amministratore di fatto sprovvisto di deleghe formali rimane un soggetto non qualificato, la cui attività esecutiva non può essere forzosamente ascritta all’area dell’incaricato di pubblico servizio. Ciononostante, la protezione dei beni affidati alla giustizia di prevenzione non patisce alcun vuoto di tutela: il privato risponde pienamente a titolo di concorso ex art. 110 c.p. nel reato proprio del pubblico ufficiale quando sfrutta l’altrui possesso funzionale e la complice, deliberata inerzia dell’organo di controllo contabile, intercettando e dissipando risorse destinate alla cassa della procedura.

Infine, la netta riaffermazione della natura istantanea del peculato e della totale impermeabilità del fatto tipico consumato rispetto alle vicende successive di revocazione della prevenzione consolida la certezza dei rapporti penali. La tutela giurisdizionale dei patrimoni in sequestro esige che le condotte appropriative siano giudicate alla luce della situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’azione, precludendo che la caducazione ex post del titolo cautelare si trasformi in una causa atipica di non punibilità. Coniugando rigore tassativo e tenuta delle misure sanzionatorie patrimoniali pro quota, la Suprema Corte offre alla prassi forense una griglia ermeneutica solida e coerente per la delimitazione delle responsabilità nell’amministrazione giudiziaria infedele.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 7 settembre 2026, n. 32969 — Configura il peculato in capo all’extraneus che sfrutti il possesso funzionale dell’amministratore giudiziario nell’omessa vigilanza.
  2. 2. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53578 — Esclude la qualifica di incaricato di pubblico servizio per mansioni meramente materiali o d’ordine.
  3. 3. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 3 dicembre 2024, n. 44074 — Il possesso nel peculato può consistere nella disponibilità giuridica o funzionale del bene per ragioni d’ufficio.
  4. 4. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 2 febbraio 2018, n. 5204 — Riconosce la ragione d’ufficio anche nella disponibilità mediata o potenziale della res.
  5. 5. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 17 aprile 2015, n. 16280 — L’esercizio arbitrario di compiti di fatto non trasforma l’extraneus in gestore pubblicistico primario.
  6. 6. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 12 novembre 2024, n. 41451 — L’inerzia degli organi di custodia nei sequestri non disperde la natura pubblicistica della custodia dei beni.
  7. 7. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 14 maggio 2024, n. 19106 — Il soggetto che gestisce beni in sequestro senza investitura formale resta extraneus alla pubblica amministrazione.
  8. 8. Cassazione penale, Sez. I, sentenza 1 ottobre 2024, n. 36556 — Requisiti del concorso dell’extraneus ex art. 110 c.p. nel reato proprio del pubblico agente.
  9. 9. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 16 ottobre 2025, n. 34046 — Posizione di garanzia e obblighi di controllo contabile e rendicontazione dell’amministratore giudiziario.
  10. 10. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza 6 ottobre 2009, n. 38691 — Il peculato è reato istantaneo; gli eventi caducatori successivi non elidono il reato perfezionato.
  11. 11. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 11 febbraio 2020, n. 5456 — Criterio dell’antecedenza temporale del possesso per distinguere peculato da truffa aggravata.
  12. 12. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 27 novembre 2015, n. 47204 — Gli artifici contabili meramente dissimulatori successivi non trasformano il peculato in truffa.
  13. 13. Cassazione penale, Sez. V, sentenza 4 aprile 2024, n. 13783 — Nel concorso di persone la confisca del profitto ex art. 322-ter c.p. opera pro quota secondo l’effettivo arricchimento.
Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

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