Principio del risultato nei contratti: prevale la sostanza
Analisi della giurisprudenza amministrativa recente sull’applicazione sostanzialista del D.Lgs. 36/2023
Stato della questione e quadro aggiornato all’8 settembre 2026: La giurisprudenza amministrativa ha delineato l’operatività del principio del risultato, chiarendo che la tutela della sostanza utile esclude i formalismi espulsivi privi di copertura legislativa ma non deroga alla parità di trattamento né sana le omissioni sostanziali dell’offerta.
Abstract (Italiano)
L’entrata in vigore del nuovo Codice ha sancito un radicale mutamento di prospettiva ermeneutica: il principio del risultato nei contratti pubblici assurge a criterio di vertice, declassando i formalismi non teleologicamente orientati. La recente giurisprudenza amministrativa, attraverso molteplici pronunce del Consiglio di Stato e dei TAR, ha declinato questo indirizzo precisando che la prevalenza della sostanza non legittima tuttavia un approccio "pan-sostanzialista" in spregio alla par condicio. Il presente approfondimento indaga i contorni operativi dell’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, scandagliandone l’applicazione nell’offerta tecnica ed economica, nei perimetri del soccorso istruttorio e nelle procedure negoziate. Ne emerge un delicato equilibrio: il risultato convalida l’interpretazione sostanzialista degli standard e inibisce esclusioni per violazione di meri limiti dimensionali, ma incontra un argine invalicabile nel divieto di commistione delle fasi e nel generale principio di autoresponsabilità del concorrente. L’analisi critica conferma che la ricerca della legalità sostanziale non si traduce in anarchia procedurale.
Abstract (English)
The entry into force of the new Code has established a radical shift in interpretative perspective: the principle of result in public contracts rises to a paramount criterion, downgrading non-teleologically oriented formalisms. Recent administrative case law, through multiple rulings by the Council of State and Regional Administrative Tribunals, has articulated this approach by clarifying that the prevalence of substance does not, however, legitimize a "pan-substantive" approach in violation of equal treatment. This in-depth analysis investigates the operational boundaries of Article 1 of Legislative Decree 36/2023, exploring its application in technical and economic offers, preliminary investigation aid, and negotiated procedures. A delicate balance emerges: the result validates the substantive interpretation of standards and prohibits exclusions for violations of mere dimensional limits, but faces an insurmountable barrier in the prohibition of mixing procedural phases and in the competitor’s general principle of self-responsibility. Critical analysis confirms that the pursuit of substantive legality does not translate into procedural anarchy.
- Primato assiologico: L’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 eleva il risultato a criterio-guida della contrattualistica pubblica, imponendo una lettura degli atti di gara che supera il mero ossequio al formalismo documentale.
- Sterilizzazione dei formalismi escludenti: Il principio inibisce le espulsioni basate su violazioni di requisiti non sanzionati espressamente a pena di nullità (es. limiti dimensionali delle relazioni) e favorisce la valutazione sostanziale delle equivalenze tecniche.
- Argine dell’autoresponsabilità: L’approccio orientato al risultato non tollera derive pan-sostanzialiste: non sana le decadenze relative all’espressione dell’offerta economica, né deroga all’inderogabile divieto di commistione tra le fasi valutative.
- Soccorso procedimentale: L’interpretazione sostanzialista garantisce una modulazione proporzionata dei termini ordinatori per il soccorso ex art. 101, salvaguardando l’affidamento senza tuttavia alterare i connotati originari dell’offerta.
In tema di evidenza pubblica, l’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 impone l’interpretazione degli atti di gara privilegiando l’effettivo raggiungimento dello scopo della procedura e la massima partecipazione, sicché le irregolarità di carattere prettamente formale o dimensionale non sanzionate da espresse cause di nullità escludente non inficiano la validità dell’offerta, trovando tale approccio ermeneutico i suoi soli limiti invalicabili nell’immodificabilità dell’offerta originaria, nel divieto di commistione delle fasi e nel rigoroso rispetto del principio di autoresponsabilità del concorrente.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: le coordinate dogmatiche del nuovo formalismo attenuato
La codificazione dei principi generali nell’esordio del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ridefinisce l’asse portante dell’evidenza pubblica. Nel disegno del legislatore delegato, il principio del risultato nei contratti pubblici assume una funzione di vertice ordinamentale. La disposizione codicistica non introduce una clausola meramente programmatica. Al contrario, essa orienta l’intera dinamica selettiva e contrattuale. La legalità formale, a lungo intesa come ossequio minuzioso a prescrizioni procedimentali prive di riscontro pratico, cede il passo a una legalità di scopo. La funzione amministrativa non si esaurisce nella ritualità procedurale. L’azione pubblica persegue la tempestiva esecuzione dell’opera e il miglior rapporto tra qualità e prezzo. La sostanza utile prevale sul rito sterile.
Il superamento dell’ipertrofia burocratica risponde a una precisa scelta di sistema. Per decenni la contrattualistica pubblica ha risentito della frammentazione tra vincoli formali ed efficacia gestionale. Il formalismo procedimentale generava contenziosi seriali su dettagli grafici o scadenze prive di valenza sostanziale. L’approdo codicistico riconduce la procedura al suo scopo naturale: l’acquisizione della prestazione utile. La forma dell’atto rileva solo se presidia un valore sostanziale. Il canone ermeneutico impone all’interprete di verificare se l’irregolarità abbia compromesso l’affidabilità dell’offerta o l’interesse pubblico perseguito. L’esercizio del potere amministrativo ritrova una dimensione funzionale, superando sterili automatismi espulsivi. La forma diviene strumento e non fine.
La metamorfosi del quadro normativo non legittima derive arbitrarie. La transizione verso la sostanza esige un rigoroso bilanciamento con i principi costituzionali ed eurounitari di concorrenza e parità di trattamento. L’affievolimento del formalismo di rito non equivale alla demolizione delle regole di gara. La giurisprudenza amministrativa ha delineato confini precisi, respingendo ogni lettura incline al disordine procedimentale. L’indagine sistematica che segue esamina la portata espansiva del risultato, verificandone l’operatività nei segmenti cruciali della gara e individuando i limiti posti a presidio della certezza del diritto.
02. Il perimetro assiologico: il principio del risultato nei contratti pubblici
2.1 — Gli artt. 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023 e la codificazione della sostanza
Il primo comma dell’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 qualifica il risultato come obiettivo primario dell’amministrazione. La norma prescrive l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo. Il legislatore esplicita che tale fine deve compiersi nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. L’enunciazione non è pleonastica. La tempestività diviene parametro di efficienza procedimentale, mentre il profilo economico qualifica la spesa delle risorse pubbliche. Il risultato non si contrappone alla legalità, ma ne costituisce la declinazione sostanziale. L’efficienza acquista dignità di valore giuridico primario.
La portata ermeneutica del principio si manifesta nel comma 4 dell’art. 1. La disposizione sancisce che il risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio della discrezionalità e per l’individuazione della regola del caso concreto. Il precetto opera sia nella fase di programmazione e progettazione, sia nel corso della procedura di scelta del contraente. L’amministrazione dispone di un ancoraggio positivo per superare interpretazioni paralizzanti. Il fine pubblico diviene la bussola ermeneutica dell’istruttoria. La regola del caso concreto non autorizza deroghe ingiustificate alle clausole chiare della lex specialis. Essa impone di preferire, tra più soluzioni interpretative plausibili, quella che assicura il concreto conseguimento della prestazione.
L’architettura dei principi si salda con l’art. 2 del D.Lgs. 36/2023, dedicato al principio della fiducia. La reciproca fiducia tra stazione appaltante e operatori economici favorisce l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari. La disposizione contrasta il fenomeno della cosiddetta burocrazia difensiva. La discrezionalità tecnica non deve temere l’addebito di responsabilità per colpa grave qualora le scelte risultino orientate al risultato utile. Il legame tra fiducia e risultato è inscindibile: senza fiducia nell’esercizio del potere, il risultato resta una mera formula. L’ordinamento crea un ecosistema regolatorio finalizzato a premiare le determinazioni virtuose e responsabili.
2.2 — La sinergia operativa con il principio della fiducia
La saldatura tra gli artt. 1 e 2 trova puntuale riscontro giurisprudenziale. Il Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2026, n. 25311 ha chiarito che il canone del risultato e la fiducia reciproca impongono alla stazione appaltante di vagliare l’offerta nella sua sostanza tecnica complessiva. Nella fattispecie esaminata dal Supremo Collegio, la concorrente seconda classificata pretendeva l’esclusione dell’aggiudicataria per l’omessa allegazione di una tabella sinottica di raccordo dei criteri premiali. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la piena legittimità dell’ammissione, rilevando che la relazione tecnica conteneva già tutti i dati descrittivi idonei alla valutazione del merito. L’assenza di un prospetto riassuntivo non impediva di apprezzare il progetto. L’invocata espulsione avrebbe costituito una deviazione formalistica incompatibile con lo scopo della gara. Il principio del risultato tutela l’offerta idonea.
La pronuncia fissa un canone operativo di primaria importanza per i seggi di gara. L’omissione di un adempimento meramente documentale privo di valore autonomo non giustifica il sacrificio dell’offerta valida. Il principio della fiducia obbliga la commissione giudicatrice a una disamina effettiva dei documenti allegati, respingendo scorciatoie espulsive fondate sulla mera difformità esteriore. La sostanza del progetto prevale sulla veste grafica. L’amministrazione deve verificare se la proposta tecnica risponda ai fabbisogni della collettività. Il rigetto dell’iper-formalismo salvaguarda la massima partecipazione alla gara e garantisce all’ente pubblico la selezione della migliore offerta.
03. L’offerta tecnica tra standard evolutivi e limiti escludenti
3.1 — L’assenza di clausole escludenti tipiche e la tassatività ex art. 10
La valorizzazione della sostanza spiegata nel capitolo precedente produce effetti immediati sulla conformazione dell’offerta tecnica. La dialettica tra forma e contenuto si misura in primo luogo con il principio di tassatività delle cause di esclusione codificato nell’art. 10 del D.Lgs. 36/2023. La norma stabilisce la nullità delle clausole che introducono cause di decadenza ulteriori rispetto a quelle espressamente previste dalla legge. Il principio del risultato agisce come parametro convalidante della nullità: ogni prescrizione formale priva di giustificazione sostanziale non può tradursi nell’estromissione dell’operatore economico. L’amministrazione non può creare barriere artificiali all’accesso.
Un banco di prova emblematico concerne la violazione dei limiti dimensionali delle relazioni tecniche. Il TAR Campania Salerno, Sez. II, 13 gennaio 2025, n. 302 ha affrontato il caso di una lex specialis che sanzionava con l’esclusione automatica il superamento del numero massimo di facciate consentite. Il collegio salernitano ha dichiarato la nullità radicale della clausola escludente. Il superamento di un limite quantitativo di pagine non compromette la segretezza dell’offerta né altera la parità tra i concorrenti. L’espulsione automatica si pone in diretto contrasto con l’art. 10 e con il canone del risultato, sacrificando ingiustificatamente una proposta tecnica meritevole.
La pronuncia conferma un orientamento di rigorosa legalità, come già evidenziato nell’esame relativo alla tassatività delle cause di esclusione negli appalti svolto da Paola De VirgiliisD1. L’ordinamento vieta la proliferazione di adempimenti formali a pena di nullità. Quando la stazione appaltante introduce tetti dimensionali, l’eventuale esubero non autorizza l’estromissione della proposta. L’ente può unicamente stabilire di non valutare le pagine eccedenti la soglia, purché tale conseguenza sia chiaramente prevista nella disciplina di gara. La sanzione espulsiva resta preclusa in radice. Il primato della sostanza protegge il confronto concorrenziale.
Ne discende una chiara delimitazione dell’autonomia regolamentare della stazione appaltante. I requisiti formali di redazione dell’offerta tecnica assolvono a una funzione meramente organizzativa dei lavori della commissione. Essi non possono trasformarsi in trappole procedurali idonee a mutilare la platea dei partecipanti. La giurisprudenza esige che la valutazione si concentri sulla qualità intrinseca delle soluzioni proposte. L’eventuale prolissità espositiva non lede l’interesse pubblico né arreca vulnus ai concorrenti. L’amministrazione deve compiere ogni sforzo per preservare l’offerta in gara, valorizzandone i contenuti progettuali conformi agli scopi della commessa.
3.2 — La valorizzazione sostanzialista degli standard tecnologici
La spinta sostanzialista incide profondamente anche sul regime dell’equivalenza funzionale delle prestazioni. Nel contesto di procedure complesse ad alto contenuto tecnologico, il Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2025, n. 72743 ha sancito la prevalenza della sostanza tecnica del prodotto rispetto alle nomenclature formali del capitolato. La controversia riguardava la fornitura di sistemi analitici diagnostici per antibiogramma: l’aggiudicatario aveva dichiarato la conformità a uno standard tecnico armonizzato più recente, a fronte del richiamo operato dalla lex specialis a uno standard industriale previgente. Il Consiglio di Stato ha respinto l’eccezione di difformità, affermando che il risultato impone un’interpretazione teleologica delle specifiche tecniche. La rispondenza alle finalità prestazionali prevale sulla rigida corrispondenza nominale. L’adeguamento allo stato dell’arte tecnologico realizza lo scopo dell’appalto.
L’arresto giurisprudenziale consolida il principio per cui le specifiche tecniche di gara non costituiscono formule sacramentali. La stazione appaltante deve verificare se il bene offerto garantisca un livello di sicurezza e prestazione equivalente o superiore a quello descritto negli atti. L’ancoraggio cieco a diciture superate pregiudicherebbe l’acquisizione di soluzioni tecnologicamente avanzate, vanificando la qualità della spesa pubblica. L’operatore economico che dimostri l’idoneità funzionale dell’opera adempie all’onere contrattuale. La commissione giudicatrice è tenuta a esercitare la propria discrezionalità tecnica in chiave sostanziale, evitando censure basate su disallineamenti terminologici del tutto ininfluenti sul rendimento del servizio.
3.3 — Il principio once only e l’inestensibilità all’offerta tecnica
L’apertura sostanzialista non comporta tuttavia un allentamento degli oneri dichiarativi minimi del concorrente. Un profilo di netta demarcazione è stato tracciato dal Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2025, n. 85674 in merito alla portata del principio once only di cui all’art. 99, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. La disposizione vieta alle stazioni appaltanti di richiedere documenti e certificazioni già presenti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico. Nel giudizio in esame, un partecipante non aveva allegato una perizia tecnica essenziale, invocando il principio once only sul presupposto che la medesima documentazione fosse già agli atti della stazione per un precedente affidamento. I giudici hanno respinto fermamente la tesi difensiva del concorrente.
Il Supremo Consesso ha chiarito che il perimetro applicativo del divieto di duplicazione documentale è rigorosamente circoscritto ai requisiti generali e speciali di partecipazione. La norma non si estende in alcun modo ai contenuti dell’offerta tecnica ed economica. L’offerta costituisce un atto negoziale recettizio a contenuto dispositivo, proprio ed esclusivo della specifica procedura di gara. La stazione appaltante non può surrogarsi al concorrente attingendo elementi negoziali da archivi pregressi. Ammettere una simile operazione violerebbe il principio di autoresponsabilità e determinerebbe una lesione insanabile della par condicio tra i concorrenti. La diligenza del concorrente resta presupposto indefettibile della procedura.
La distinzione dogmatica operata dalla Sezione Quinta ripristina la necessaria gerarchia tra efficienza e correttezza procedimentale. Il principio del risultato non autorizza la sanatoria di omissioni negoziali sostanziali. L’operatore economico sopporta le conseguenze della propria negligenza nella confezione dell’offerta tecnica. La documentazione progettuale deve essere versata in gara tempestivamente e integralmente. La ricerca del risultato utile non può mai tradursi in una supplenza dell’amministrazione a favore di un concorrente negligente. Il limite della completezza documentale segna il confine insuperabile oltre il quale la sostanza degenererebbe in privilegio ingiustificato.
04. I confini invalicabili del risultato: par condicio e autoresponsabilità
4.1 — L’inderogabilità della par condicio e il rifiuto del pan-sostanzialismo
La centralità della sostanza non autorizza la dissoluzione delle regole fondamentali della competizione. Il principio del risultato non opera come una clausola di esonero generale dal rispetto della lex specialis. Al contrario, la dottrina e la giurisprudenza più avvedute hanno tempestivamente respinto la tentazione di un approccio pan-sostanzialista, che finirebbe per sacrificare la certezza del diritto sull’altare di un’efficienza contingente. La tutela del risultato deve sempre armonizzarsi con i principi di parità di trattamento e trasparenza sanciti dall’art. 1, comma 2, e dall’art. 3 del codice. Il rispetto delle regole comuni costituisce la prima garanzia di un affidamento legittimo.
La rigorosa perimetrazione del canone trova espressione esemplare nella pronuncia del TAR Toscana Firenze, Sez. III, 28 maggio 2025, n. 9005. I giudici fiorentini hanno posto in risalto che la ricerca dell’esito utile non legittima deroghe giudiziali o amministrative alle prescrizioni chiare e univoche della documentazione di gara. Nel caso di specie, pur ribadendo la nullità di clausole espulsive non tipizzate relative al subappalto necessario, il tribunale ha statuito che il risultato non può essere invocato per aggirare omissioni sostanziali dell’offerta o decadenze formatesi per inerzia del concorrente. L’ordinamento non tutela l’affidamento colpevole.
Il rifiuto del pan-sostanzialismo riflette l’esigenza di preservare l’imparzialità dell’azione amministrativa. Se l’amministrazione potesse disapplicare discrezionalmente le regole di gara per premiare un’offerta ritenuta conveniente a posteriori, l’intera procedura di evidenza pubblica verrebbe svuotata di significato. Il risultato non è un fine isolato da perseguire a qualsiasi costo, bensì il traguardo di una sequenza regolata. I parametri selettivi fissati a monte vincolano la commissione giudicatrice a presidio dell’autovincolo dell’amministrazione. La giurisprudenza amministrativa recente conferma la necessità di mantenere un costante equilibrio tra forma di garanzia e sostanza economica.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cons. Stato, Sez. IV, n. 2531/2026 | Evolutivo | La mancanza di una tabella di sintesi non giustifica l’esclusione se l’offerta tecnica contiene già i dati completi. |
| TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 30/2025 | Evolutivo | Nullità della clausola che impone l’esclusione automatica per mero superamento dei limiti dimensionali di facciata. |
| Cons. Stato, Sez. V, n. 7274/2025 | Evolutivo | Interpretazione teleologica e sostanziale degli standard tecnologici in applicazione del principio di equivalenza. |
| TAR Toscana Firenze, Sez. III, n. 900/2025 | Restrittivo | Rigetto del pan-sostanzialismo: il risultato non sana le violazioni di precetti certi della lex specialis. |
| Cons. Stato, Sez. V, n. 8567/2025 | Restrittivo | Il principio once only non opera per l’offerta tecnica: prevale l’autoresponsabilità negoziale del concorrente. |
| TAR Puglia Bari, Sez. II, n. 104/2026 | Conforme | Natura ordinatoria del termine assegnato per il soccorso istruttorio entro il tetto massimo legale di dieci giorni. |
La ricognizione sinottica delle decisioni dimostra come la giurisprudenza abbia elaborato un criterio di selezione qualitativa dei vizi. Le difformità meramente descrittive o le imperfezioni formali prive di lesività sostanziale vengono neutralizzate dal principio del risultato, mentre le mancanze che incidono sull’impegno contrattuale vincolante o sulla certezza dei termini restano insuperabili. La linea di confine risiede nella natura dell’interesse protetto dalla prescrizione violata. Se la regola tutela la trasparenza o la parità tra i competitori, la forma coincide con la sostanza e non tollera deroghe interpretative.
4.2 — I limiti del soccorso procedimentale e i termini ordinatori
Il punto di equilibrio tra favor partecipationis e rigore formale trova la sua naturale sede applicativa nell’istituto del soccorso istruttorio disciplinato dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Il nuovo codice ha tipizzato quattro distinte fattispecie: il soccorso integrativo per la documentazione amministrativa, il soccorso sanante per le omissioni della domanda, il soccorso specificativo o procedimentale per chiarire i contenuti dell’offerta, e il soccorso correttivo per la rettifica di errori materiali. In questo contesto, il principio del risultato opera come guida ermeneutica procedimentale per evitare decadenze sproporzionate a fronte di chiarimenti privi di portata modificativa o innovativa.
Su questo terreno si colloca l’importante arresto del TAR Puglia Bari, Sez. II, 28 gennaio 2026, n. 1046. Il tribunale pugliese ha affrontato il caso di un concorrente che aveva riscontrato la richiesta di soccorso istruttorio oltre il termine di cinque giorni assegnato dalla stazione appaltante, ma entro il limite massimo legale di dieci giorni stabilito dall’art. 101, comma 3. La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione della ditta. Il TAR ha annullato il provvedimento espulsivo, statuendo che il termine sub-massimo fissato discrezionalmente dall’ente ha natura meramente ordinatoria, purché la risposta pervenga entro il tetto perentorio decadale di fonte primaria. L’espulsione anticipata viola i principi di proporzionalità e risultato, sacrificando un’offerta valida a fronte di un ritardo privo di incidenza sui tempi complessivi di gara.
La ricerca della legalità sostanziale non demolisce l’ordine procedimentale: il risultato orienta la discrezionalità verso l’esito utile, ma la parità delle armi e l’autoresponsabilità del concorrente ne tracciano i confini invalicabili.
4.3 — Il divieto di commistione tra le fasi valutative
Un limite inderogabile alla dilatazione del risultato concerne il divieto di commistione tra le fasi di gara e l’autonomia documentale dei singoli lotti. Nel contesto delle piattaforme telematiche di acquisto, accade sovente che un concorrente carichi per errore la busta di un lotto nell’archivio destinato a un altro. La giurisprudenza ha affrontato tale fattispecie escludendo che il principio del risultato possa autorizzare la traslazione postuma dei documenti. Il TAR Lazio Roma, Sez. I-quater, 7 febbraio 2026, n. 24697 ha chiarito che l’offerta costituisce una dichiarazione di volontà negoziale recettizia. L’erronea allocazione della proposta integra un difetto imputabile unicamente all’operatore.
Nel medesimo solco restrittivo si colloca il TAR Lazio Roma, Sez. II-bis, 27 gennaio 2026, n. 24708. I giudici capitolini hanno evidenziato come l’inversione o lo spostamento di file tra lotti diversi provocherebbe una regressione antieconomica della procedura e una potenziale violazione della segretezza delle offerte. La stazione appaltante non può riaprire i termini o riposizionare d’ufficio gli allegati. Una simile operazione altererebbe la parità di trattamento tra i partecipanti. Il risultato tutela la celerità dell’affidamento, non l’errore inescusabile del concorrente nell’indirizzare la propria proposta economica.
L’arresto si salda con il principio di intangibilità dell’offerta tecnica esaminato nel commento su offerta tecnica e anomalia di Metodo GiuridicoD2. L’immodificabilità della proposta tecnica ed economica risponde all’esigenza di prevenire aggiustamenti opportunistici a posteriori. Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento di sanatoria di errori negoziali. La ferma preclusione posta dai giudici amministrativi ribadisce che la sostanza non prevale sulla forma quando la forma presidia la genuinità della competizione.
4.4 — L’espressione del valore economico e l’autovincolo insuperabile
L’offerta economica rappresenta il fulcro dell’impegno contrattuale dell’operatore. Su questo terreno, il principio del risultato incontra la barriera più rigida dell’autovincolo della lex specialis. Quando il bando di gara stabilisce modalità inderogabili per la formulazione dell’offerta economica, il concorrente è tenuto a un rigoroso adempimento formale. L’inosservanza delle modalità prescritte non può essere degradata a mera irregolarità innocua. L’incertezza sul prezzo offerto vulnera l’intero meccanismo di aggiudicazione automatica.
Una conferma inequivoca proviene dal TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 18 febbraio 2026, n. 2749. Il caso riguardava una procedura di gara in cui la lex specialis imponeva di esprimere l’offerta economica mediante ribasso percentuale secco. Il concorrente aveva invece indicato l’offerta in valore assoluto in euro, omettendo la percentuale di sconto richiesta. A fronte dell’esclusione disposta dal seggio di gara, l’operatore ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione dell’art. 1 del D.Lgs. 36/2023. Secondo la tesi difensiva, il ribasso percentuale era agevolmente ricavabile mediante una semplice operazione aritmetica a partire dall’importo a base d’asta.
Il TAR Calabria ha respinto integralmente il ricorso, escludendo l’operatività del principio del risultato a fronte della violazione dell’autovincolo di gara. I giudici hanno chiarito che la commissione non può compiere operazioni deduttive o ricostruttive per determinare il contenuto economico della proposta. Se la stazione appaltante intervenisse interpretando il dato economico, assumerebbe una responsabilità sostitutiva della volontà dell’offerente. Il rischio di manipolazione o di errore nel calcolo priverebbe l’offerta della necessaria certezza. La chiarezza dell’offerta economica costituisce un presidio inderogabile di legalità formale.
La statuizione ribadisce la centralità del principio di autoresponsabilità del partecipante. L’operatore economico che partecipa alle commesse pubbliche deve possedere un elevato standard di diligenza professionale. Gli errori commessi nella redazione dell’offerta economica ricadono esclusivamente sul concorrente. Il principio del risultato non può essere strumentalizzato per trasferire sulla stazione appaltante le conseguenze dell’imperizia privata. L’ordinamento non autorizza il giudice né l’amministrazione a riscrivere l’offerta economica per renderla conforme al bando.
In conclusione, la disamina della giurisprudenza sui limiti del risultato delinea un quadro dogmatico equilibrato. La prevalenza della sostanza trova spazio legittimo dove vi sia una mera carenza documentale esornativa, ma si arresta dinanzi all’intrinseca difformità negoziale. La par condicio tra i concorrenti esige che le condizioni economiche siano espresse in modo trasparente e conforme alle prescrizioni comuni. Solo nel rispetto di questo presidio di legalità, il principio del risultato nei contratti pubblici può adempiere alla propria autentica missione di garanzia dell’efficienza amministrativa.
05. Le ricadute procedurali: affidamenti diretti e procedure negoziate
5.1 — Gare deserte e deroghe sostanziali alla rotazione
L’efficacia conformatrice del principio del risultato si proietta oltre la fase di valutazione delle offerte, incidendo in modo determinante sulla scelta del modello procedurale. Nelle commesse sottosoglia e nelle procedure negoziate, l’esigenza di tempestività impone all’amministrazione una gestione dinamica delle criticità di mercato. Quando una gara aperta va deserta per assenza di offerte idonee, il prolungamento dei tempi di aggiudicazione rischia di compromettere la continuità del servizio pubblico. In tali circostanze, il canone del risultato legittima l’adozione di soluzioni flessibili volte a evitare la paralisi operativa dell’ente.
Su questo delicato snodo è intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio 2025, n. 660010. La pronuncia ha affrontato la legittimità dell’affidamento diretto tempestivo disposto a favore di un nuovo operatore a seguito di due procedure ordinarie andate deserte. Il gestore uscente contestava la determinazione, sostenendo che l’ente avrebbe dovuto esperire una procedura negoziata per consentirgli di competere. I giudici di Palazzo Spada hanno respinto il gravame, chiarendo che il principio del risultato giustifica la scelta dell’affidamento diretto celere per scongiurare l’interruzione del servizio. In tale quadro, l’interesse dell’uscente resta recessivo a fronte della preclusione derivante dal principio di rotazione ex art. 49.
La soluzione pretoria si inserisce nel quadro evolutivo delineato dalle riforme più recenti, come ampiamente analizzato nello studio su novità del correttivo appalti di Metodo GiuridicoD3. Il legislatore e la giurisprudenza convergono nel riconoscere che la rotazione degli affidamenti costituisce un mezzo per promuovere la concorrenza, non un vincolo ostativo all’esecuzione dell’opera. Quando la procedura concorrenziale è stata regolarmente bandita senza esito, l’amministrazione può dialogare con l’operatore disponibile. Il risultato funge da parametro di ragionevolezza amministrativa, consentendo di conciliare il principio di tempestività dell’azione pubblica con la trasparenza delle motivazioni poste a fondamento della scelta.
5.2 — Il bilanciamento finale tra speditezza esecutiva e trasparenza
L’accelerazione impressa dal nuovo codice non deve tuttavia degenerare in una compressione dei presidi di pubblicità e legalità. Nella ricerca del punto di equilibrio tra celerità e garanzie partecipative, il principio del risultato nei contratti pubblici opera quale criterio di ottimizzazione della discrezionalità. La norma impone al responsabile unico del progetto di calibrare gli oneri istruttori della procedura sull’effettiva complessità dell’appalto. La semplificazione procedimentale trova fondamento nell’esigenza di evitare costi burocratici inutili, garantendo al contempo la tracciabilità di ogni determinazione gestionale. L’efficienza gestionale non costituisce mai una giustificazione per scelte arbitrarie o opache.
Il modello delineato dal D.Lgs. 36/2023 supera la contrapposizione manichea tra controlli preventivi e tempestività dell’azione. L’amministrazione virtuosa non è quella che persegue il rito fine a se stesso, ma quella che raggiunge il concreto soddisfacimento del bisogno collettivo nel rispetto della concorrenza. La motivazione del provvedimento di affidamento assume un ruolo di garanzia centrale: essa deve rendere conto della coerenza tra la soluzione prescelta e il risultato economico-qualitativo perseguito. Sotto tale profilo, la responsabilità del funzionario pubblico si trasforma da timore paralizzante in dovere positivo di cura dell’interesse pubblico, restituendo all’evidenza pubblica la sua autentica vocazione di servizio economico.
06. Conclusioni: la ragionevolezza dell’equilibrio ermeneutico
La disamina dell’elaborazione giurisprudenziale maturata attorno all’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 restituisce l’immagine di un sistema ormai affrancato dai formalismi fini a se stessi. La transizione verso una legalità di scopo ha consentito di disinnescare contenziosi seriali imperniati su vizi meramente formali, preservando offerte valide e competitive. La neutralizzazione delle clausole escludenti atipiche, la valorizzazione dell’equivalenza tecnologica e la qualificazione ordinatoria dei termini sub-massimi per il soccorso istruttorio rappresentano approdi ermeneutici di primario rilievo, capaci di tutelare l’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione delle commesse.
Al contempo, il rigetto fermo di ogni deriva pan-sostanzialista garantisce la tenuta dell’evidenza pubblica. La giurisprudenza amministrativa ha tracciato una linea invalicabile a presidio della parità di trattamento tra gli operatori. La protezione della sostanza utile non può tradursi nella sanatoria di offerte incomplete, né consente di violare l’autovincolo dell’offerta economica o di consentire commistioni tra lotti distinti. L’autoresponsabilità dell’operatore economico resta il corollario ineludibile della professionalità richiesta a chi compete per l’aggiudicazione di risorse pubbliche.
In definitiva, il principio del risultato nei contratti pubblici non rappresenta una cesura anarchica rispetto alla tradizione dell’evidenza pubblica, bensì il compimento maturo di una legalità sostanziale e funzionale. La regola del caso concreto non autorizza l’arbitrio, ma impone un esercizio consapevole e motivato della discrezionalità amministrativa. In questo equilibrio tra flessibilità operativa e certezza delle regole risiede la reale sfida applicativa del nuovo codice, chiamato a dimostrare che l’efficienza procedimentale e la trasparenza costituiscono due facce inscindibili del buon andamento costituzionale.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, artt. 1, 2, 3, 10, 99, 101 — Codice dei contratti pubblici: principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, tassatività delle cause di esclusione, fascicolo virtuale dell’operatore e disciplina del soccorso istruttorio.
Giurisprudenza citata
- 1. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 febbraio 2026, n. 2531 — L’omessa allegazione della tabella sinottica di raccordo non giustifica l’esclusione dell’offerta tecnica se gli elementi progettuali risultano completi e valutabili nel corpo della relazione descrittiva.
- 2. TAR Campania Salerno, Sez. II, 13 gennaio 2025, n. 30 — Nullità della clausola del bando che commina l’esclusione automatica per il mero superamento dei limiti dimensionali delle relazioni tecniche, in violazione del principio di tassatività ex art. 10.
- 3. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 agosto 2025, n. 7274 — Il principio del risultato impone un’interpretazione sostanziale e teleologica delle specifiche tecniche, ammettendo l’offerta rispondente a standard tecnologici europei equivalenti o superiori.
- 4. Consiglio di Stato, Sez. V, 26 giugno 2025, n. 8567 — Il principio once only di cui all’art. 99 si applica ai soli requisiti generali e speciali e non si estende all’offerta tecnica, la cui incompletezza è imputabile all’autoresponsabilità del concorrente.
- 5. TAR Toscana Firenze, Sez. III, 28 maggio 2025, n. 900 — Rifiuto dell’approccio pan-sostanzialista: il principio del risultato non autorizza deroghe giudiziali o amministrative alle regole certe della lex specialis né sana omissioni sostanziali dell’offerta.
- 6. TAR Puglia Bari, Sez. II, 28 gennaio 2026, n. 104 — Natura meramente ordinatoria del termine sub-massimo assegnato dalla stazione appaltante per il soccorso istruttorio, purché il riscontro avvenga entro il tetto massimo legale di dieci giorni ex art. 101.
- 7. TAR Lazio Roma, Sez. I-quater, 7 febbraio 2026, n. 2469 — Il principio del risultato e il soccorso istruttorio non consentono lo scambio postumo di file tra lotti diversi, costituendo l’offerta un atto negoziale recettizio a contenuto dispositivo vincolante.
- 8. TAR Lazio Roma, Sez. II-bis, 27 gennaio 2026, n. 2470 — Divieto di riallocazione documentale d’ufficio tra lotti distinti: l’operazione violerebbe la segretezza delle offerte, la par condicio e provocherebbe una regressione antieconomica del procedimento.
- 9. TAR Calabria Catanzaro, Sez. II, 18 febbraio 2026, n. 274 — Insuperabilità dell’autovincolo nell’offerta economica: è legittima l’esclusione del concorrente che indica un valore assoluto in euro a fronte dell’obbligo del ribasso percentuale, preclusa ogni ricostruzione per calcolo.
- 10. Consiglio di Stato, Sez. V, 23 luglio 2025, n. 6600 — Legittimità dell’affidamento diretto tempestivo a un terzo dopo gare deserte e recessività dell’interesse del gestore uscente precluso dal principio di rotazione ex art. 49.
Dottrina richiamata
- D1. Metodo Giuridico, L’art. 10 e la tassatività delle cause di esclusione negli appalti. Analisi sistematica della nullità delle clausole escludenti atipiche nel nuovo codice dei contratti pubblici.
- D2. Metodo Giuridico, Offerta tecnica e anomalia: vietata la rettifica dei punteggi. Approfondimento sui principi di intangibilità dell’offerta e divieto di commistione tra fasi procedimentali.
- D3. Metodo Giuridico, Tra potere e contratto: le novità del correttivo appalti. Esame organico dell’evoluzione delle procedure negoziate, del principio di rotazione e della flessibilità negoziale.
