Concorso nelle sanzioni tributarie: rileva la tenuta delle scritture
La tenuta della contabilità aggrava gli obblighi di riscontro dell’intermediario telematico ed estende la sanzionabilità autonoma a titolo di concorso esterno
Aggiornato al 16 luglio 2026.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo analizza il tema del concorso del commercialista nelle sanzioni tributarie irrogate al cliente, con specifico riferimento all’ordinanza della Corte di Cassazione n. 5635/2026. La Suprema Corte ha statuito che la responsabilità del professionista ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 472/1997 si configura qualora quest’ultimo, oltre a provvedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sia anche depositario e tenutario delle scritture contabili. In tale scenario, l’obbligo di diligenza professionale qualificata di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile gli impone di compiere controlli di coerenza estrinseca sui dati dichiarati, non potendosi qualificare come un mero esecutore materiale. Lo studio esamina criticamente la decisione, mettendola in relazione con lo statuto civile del risarcimento danni tra professionista e cliente, escludendo il concorso di colpa di quest’ultimo ma delimitando rigorosamente il perimetro del danno risarcibile alle sole sanzioni effettive, escluse le spese legali sostenute nel giudizio tributario.
Abstract (English)
This article analyzes the co-participation of the accountant in tax penalties imposed on the client, with specific reference to the Supreme Court’s ordinance No. 5635/2026. The Court ruled that the liability of the professional under Article 9 of Legislative Decree No. 472/1997 arises when the professional, besides transmitting tax returns electronically, is also the keeper of the accounting records. In this scenario, the duty of qualified diligence under Article 1176, second paragraph, of the Civil Code requires the professional to perform external consistency checks on the declared data, preventing their classification as a mere technical transmitter. The study critically evaluates the ruling, linking it with the civil framework of damages between professional and client, excluding any contributory negligence of the latter under Article 1227 of the Civil Code, but strictly limiting the compensable damage to the actual penalties, excluding legal fees incurred in tax litigation.
- TENUTA CONTABILE E INVIO TELEMATICO: La tenuta delle scritture contabili da parte del professionista ne aggrava la responsabilità causale, escludendo che possa considerarsi un mero intermediario di trasmissione privo di doveri di verifica estrinseca sui dati contabili del cliente.
- AUTONOMIA DEL CONCORSO TRIBUTARIO: Il concorso sanzionatorio esterno ai sensi dell’art. 9 d.lgs. 472/1997 si applica autonomamente ad ogni concorrente ed opera a prescindere dal principio di riferibilità esclusiva delle sanzioni alla persona giuridica stabilito dall’art. 7 d.l. 269/2003.
- ESCLUSIONE DEL CONCORSO DI COLPA DEL CLIENTE: Nei rapporti risarcitori interni, la diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c. impone l’esclusione del concorso colposo del cliente ex art. 1227 c.c., in quanto il cliente ha diritto di fare affidamento sulla perizia del professionista.
- NESSO CAUSALE E SPESE LEGALI DEL PROCESSO TRIBUTARIO: Il risarcimento del danno dovuto dal commercialista al cliente è delimitato dal nesso causale ex art. 1223 c.c., comprendendo le sanzioni fiscali subite, ma escludendo le spese legali del giudizio tributario se la pretesa originaria era illegittima.
“In tema di sanzioni amministrative tributarie, l’art. 9, comma 1, d.lgs. n. 472/1997 si interpreta nel senso che concorre nella violazione commessa dal contribuente il professionista che, essendone depositario delle scritture e tenutario della contabilità, provveda alla trasmissione telematica delle dichiarazioni omettendo di riscontrare la macroscopica difformità dei dati ivi indicati rispetto alle risultanze dei registri contabili, violando in tal modo la diligenza qualificata richiesta dall’art. 1176, comma 2, c.c., restando irrilevante a tal fine la prova di un vantaggio economico personale del professionista.”
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. n. 5635/2026 e il concorso del commercialista nelle sanzioni tributarie
La decisione della Cassazione Civile, Sezione Tributaria, ordinanza n. 5635 del 12 marzo 20261 ha segnato una decisa evoluzione in ordine ai presupposti del concorso del commercialista nelle sanzioni tributarie. L’ordinanza si inserisce in un filone nomofilattico volto a perimetrare la responsabilità del consulente esterno in presenza di violazioni tributarie del cliente, tracciando un delicato confine tra i doveri professionali di diligenza e la cooperazione consapevole negli illeciti erariali. L’importanza sistematica della pronuncia risiede nella valorizzazione del ruolo materiale svolto dal professionista, le cui competenze non possono risolversi in un mero adempimento tecnico esente da controlli.
La questione, che tocca da vicino la prassi quotidiana degli studi contabili, richiede di coordinare la tutela dell’affidamento dei contribuenti con le esigenze di repressione dell’evasione. Si delinea, in questo modo, un doppio binario di responsabilità che si ripercuote sia nei rapporti pubblicistici con l’Amministrazione finanziaria, sia nei rapporti privatistici di natura contrattuale tra il professionista e il cliente. Sotto il primo profilo, l’Erario mira a colpire il contributo causale agevolatore del professionista; sotto il secondo, il cliente che subisce la sanzione addebita l’inadempimento al commercialista per errore o omissione nell’esecuzione del mandato.
Il decisum della Cassazione impone una riflessione complessiva sullo statuto delle responsabilità che gravano sugli intermediari fiscali. Il confronto con gli orientamenti della giurisprudenza di merito evidenzia la centralità della diligenza professionale qualificata quale criterio per accertare l’inadempimento del professionista. Al contempo, si rende necessario individuare limiti causali rigorosi in sede civile, al fine di escludere un’indebita estensione della manleva patrimoniale per le sanzioni irrogate al contribuente.
02. Il concorso sanzionatorio del terzo e lo statuto speciale delle sanzioni tributarie
2.1 — La scissione sanzionatoria dell’articolo 9 del D.Lgs. n. 472/1997 e l’esclusività societaria
La disciplina delle sanzioni tributarie poggia sul principio della personalità della responsabilità, codificato dall’art. 2 del D.Lgs. 472/1997. In questo quadro, l’operatività dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997 delinea una vera e propria scissione sanzionatoria: la condotta del professionista che agevoli o determini l’illecito non si fonde in una responsabilità cumulativa e indifferenziata, ma dà vita a un’obbligazione punitiva autonoma. La sanzione a carico del commercialista si distacca da quella applicata al contribuente. Essa risponde a un titolo di colpevolezza proprio del consulente.
Sotto il profilo applicativo, occorre coordinare questo concorso esterno con la riferibilità esclusiva delle sanzioni alle persone giuridiche prevista dall’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003. La Cassazione, con l’ordinanza n. 5635/20261, ha confermato l’applicabilità del concorso esterno del professionista in una fattispecie di ditta individuale, precisando che in tal caso la questione di compatibilità con l’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003 non si pone alla radice, stante l’assenza di personalità giuridica. Per contro, l’operatività del concorso del terzo extraneus in presenza di uno schermo societario e il superamento dei limiti di quell’art. 7 sono stati affrontati specificamente dall’ordinanza n. 5638/20262 in relazione a una società cooperativa. In quest’ultimo scenario, la Suprema Corte ha ribadito che lo schermo societario tutela esclusivamente gli intranei, quali amministratori o dipendenti, lasciando intatta la responsabilità dell’extraneus – il professionista esterno. L’immunità oggettiva stabilita dal legislatore risponde infatti a una ratio di protezione dell’organizzazione interna dell’impresa, non estendibile a terzi titolari di un apporto professionale qualificato.
La dottrina, in particolare nei contributi di Cerbone3 e Giovannini4, rileva una latente tensione sistematica in questa ricostruzione. Si delinea una palese aporia ricostruttiva: l’amministratore (autore materiale) può beneficiare dello scudo societario, mentre il consulente esterno risponde a titolo personale per il medesimo illecito. La Suprema Corte supera questa obiezione valorizzando il contributo causale agevolativo dell’intermediario. La perizia tecnica e la diligenza professionale richieste al commercialista escludono l’equiparazione alle tutele riservate ai soli soggetti interni.
2.2 — L’applicabilità oggettiva e soggettiva del concorso tributario ai diversi modelli societari
L’estensione oggettiva e soggettiva del concorso tributario del professionista interessa indistintamente l’intero spettro delle forme societarie previste dall’ordinamento. Nelle società di persone, caratterizzate dall’assenza di personalità giuridica, l’operatività del concorso di cui all’art. 9 d.lgs. 472/1997 si affianca alla responsabilità personale dei soci. La giurisprudenza di legittimità, con le ordinanze n. 5636/20265 e n. 5639/20266, ha confermato che l’esercizio dell’attività contabile da parte del professionista a favore di società in nome collettivo o in accomandita semplice non attenua i doveri di controllo estrinseco rispetto a costi palesemente fittizi o a detrazioni sproporzionate.
La medesima severità trova applicazione nei modelli societari provvisti di piena personalità giuridica. L’esame delle ordinanze depositate il 12 marzo 2026 evidenzia che la responsabilità a titolo di concorso per violazioni tributarie coinvolge anche le società cooperative, come stabilito dall’ordinanza n. 5638/2026, e le società per azioni, in conformità all’ordinanza n. 13932/20267. Lo schermo societario e la limitazione sanzionatoria dell’art. 7 D.L. 269/2003 non si frappongono ad arginare le pretese erariali nei confronti del consulente extraneus, la cui condotta agevolatrice viene sanzionata autonomamente.
Sotto il profilo procedurale, va sottolineata l’autonomia del processo tributario a carico del professionista rispetto alla posizione del contribuente principale. Le sorti processuali del cliente – incluse eventuali sanatorie, definizioni agevolate o l’annullamento dell’atto per vizi di notifica – non si estendono automaticamente al commercialista concorrente. La sanzione concorsuale mantiene una propria autonomia. Questa indipendenza rispecchia le regole generali sul rapporto tra accertamento d’ufficio ed esiti del giudicato penale nel processo tributario.
L’analisi dottrinale, in particolare l’apporto di Basilavecchia8, mette in luce come tale estensione generalizzata a tutti i modelli societari possa determinare una sproporzione sanzionatoria nella prassi professionale. La dottrina raccomanda un accertamento rigoroso che separi la mera cooperazione esecutiva dal concorso materiale, valorizzando con rigore il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave per evitare che il consulente esterno risponda oggettivamente di ogni violazione commessa all’interno della struttura societaria.
2.3 — La rimozione del vantaggio economico personale quale presupposto di punibilità
L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha rimosso un rilevante limite probatorio per l’Amministrazione finanziaria, in prevenzione costituito dalla necessità di dimostrare il vantaggio economico personale del professionista. Fino a poco tempo fa, la giurisprudenza della Cassazione9 riteneva che la punibilità ex art. 9 del D.Lgs. 472/1997 richiedesse per il commercialista un profitto specifico, inteso come utilità ulteriore rispetto al normale onorario professionale. Quell’orientamento mirava a prevenire contestazioni automatiche basate sulla sola trasmissione dei dati.
Le ordinanze del 12 marzo 2026, con capofila la pronuncia n. 5635/2026, superano questa impostazione. Il concorso sanzionatorio prescinde dal conseguimento di un’utilità patrimoniale. In dottrina, Castro10 evidenzia che la cooperazione materiale o morale all’illecito si consuma con il mero apporto agevolativo, senza necessità di lucro. Anche Giovannini osserva che i criteri di imputazione soggettiva devono incentrarsi sulla colpevolezza della condotta professionale e non sull’effettivo arricchimento del consulente esterno, chiamato a rispondere dell’errore qualificato a prescindere dal profitto.
I recenti arresti della Suprema Corte equiparano, sotto il profilo causale, la condotta agevolatrice a quella dell’autore principale della violazione, a fronte della macroscopica difformità dei dati trasmessi. L’abbandono del criterio del profitto personale sposta il baricentro dell’accertamento sull’apporto causale. Ne deriva un incremento del rischio di contestazione a carico del professionista per le violazioni tributarie commesse dal contribuente assistito.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 5635/2026 | Conforme | Il concorso esterno ex art. 9 d.lgs. 472/97 si configura per omessa verifica di coerenza tra dati dichiarati e scritture contabili in capo al tenutario della contabilità, pur senza vantaggio economico proprio. |
| Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 5636/2026 | Conforme | Il concorso del commercialista tenutario contabile rileva per violazioni su costi indocumentati ed eccedenti commesse da società di persone (s.n.c.). |
| Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 5638/2026 | Conforme | Il concorso del terzo extraneus è applicabile anche ad enti con personalità giuridica (cooperative), superando le barriere dell’art. 7 D.L. 269/2003. |
| Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 5639/2026 | Conforme | Provata la tenuta delle scritture e la trasmissione delle dichiarazioni in presenza di gravi anomalie contabili, ricade sul professionista l’onere di provare la propria assenza di colpa. |
| Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 13932/2026 | Conforme | Piena applicabilità della responsabilità a titolo di concorso al consulente esterno per frodi IVA compiute da S.p.A. |
| Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 11372/2026 | Conforme | Il concorso ex art. 9 d.lgs. 472/97 si configura per l’apposizione del visto di conformità infedele su dichiarazione societaria. |
| Cass. Civ., Sez. Trib., ord. n. 23229/2024 | Difforme | Per configurare il concorso del professionista nell’illecito tributario del cliente occorreva provare un autonomo vantaggio economico (quid pluris) oltre al compenso. |
03. La tenuta delle scritture contabili e il visto di conformità come fattori di aggravamento causale
3.1 — La diligenza professionale qualificata ex art. 1176, comma 2 c.c. e l’obbligo di riscontro estrinseco
L’elemento cardine che qualifica la responsabilità a titolo di concorso risiede nella natura dell’incarico conferito al professionista. Qualora quest’ultimo si limiti alla mera trasmissione telematica di dati contabili elaborati interamente dal cliente, la giurisprudenza riconosce una limitazione del dovere di controllo. Tuttavia, nel momento in cui il professionista assume anche l’incarico di tenuta delle scritture contabili, si realizza un aggravamento del dovere di diligenza.
In quest’ultimo scenario, il professionista è chiamato a rispondere dell’applicazione dell’art. 1176, secondo comma, c.c., che disciplina la diligenza professionale qualificata. Come sancito da Cass. n. 5635/20261 e confermato da Cass. n. 5636/20265, la contabilità non è un mero deposito inerte di fatture, ma il fulcro dell’attività di verifica della coerenza formale ed estrinseca dei dati da esporre in dichiarazione.
La natura di obbligazione di mezzi del contratto d’opera intellettuale non esclude la responsabilità per colpa del professionista. L’obbligo di riscontro estrinseco impone di rilevare le incongruenze manifeste tra le fatture e i dati dichiarato. Omettere queste verifiche può integrare il concorso esterno per colpa grave nella violazione tributaria commessa dal cliente. Il commercialista non può rendersi complice, anche solo per negligenza, di una violazione palese.
L’analisi dottrinale di Cerbone3 pone in luce come questo indirizzo comporti un’estensione del dovere del professionista, che si avvicina ad una sorta di obbligazione di garantia. La dottrina raccomanda pertanto di perimetrare contrattualmente il mandato professionale, specificando con chiarezza i limiti dell’incarico di tenuta contabile e gli obblighi di riscontro documentale pattuiti.
3.2 — Il rilascio del visto di conformità e la prova liberatoria del professionista
L’intensificazione della responsabilità concorsuale del terzo trova la sua espressione massima in caso di apposizione del visto di conformità. L’ordinanza Cass. n. 11372/202611 ha statuito che il rilascio di un visto infedele integra pienamente gli estremi del concorso tributario esterno. L’attività di asseverazione, per sua natura, richiede un riscontro documentale analitico, e la presenza di anomalie contabili macroscopiche esclude che il professionista possa invocare la buona fede o la mancata conoscenza delle violazioni commesse dal contribuente.
Qualora l’attività professionale si collochi in un contesto di mandato limitato o parziale, ricade sul professionista l’onere di provare l’assenza di colpa. In conformità con la decisione della Corte d’Appello di Genova n. 225/202512 e in linea con quanto espresso dall’ordinanza Cass. n. 5639/20266, la prova liberatoria esige che il commercialista dimostri di aver operato rigorosamente nei limiti del mandato pattuito e che le omissioni siano derivate da informazioni fraudolente o occultamenti del cliente. Non è sufficiente eccepire la mera trasmissione telematica dei dati se il professionista ha comunque asseverato dati contrastanti con le risultanze note dello studio.
La tenuta della contabilità esclude la qualifica di mero intermediario telematico e impone al professionista il riscontro di macroscopiche incongruenze tra i registri contabili e i dati esposti in dichiarazione. Tale dovere si intensifica in caso di rilascio del visto di conformità, limitando la possibilità di invocare la prova liberatoria in assenza di controlli documentali effettivi.
04. La responsabilità civile risarcitoria nei rapporti interni tra professionista e cliente
4.1 — La violazione del contratto di opera intellettuale e l’insussistenza di concorso di colpa del cliente
Oltre ai profili sanzionatori pubblicistici, il professionista deve considerare la responsabilità civile risarcitoria nei rapporti interni con il cliente. La violazione del contratto d’opera intellettuale costituisce un inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c., disciplinato dalle regole sulla responsabilità professionale del commercialista. Il contribuente che subisce l’irrogazione di sanzioni per errori commessi dal professionista può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale.
La difesa del consulente punta spesso sull’eccezione di concorso del fatto colposo del creditore ex dell’art. 1227 c.c., sostenendo che il cliente avrebbe dovuto vigilare sulla contabilità. La giurisprudenza di merito esclude però questa tesi. Le pronunce del Tribunale di Varese13, della Corte d’Appello di Milano1415 e della Corte d’Appello di Genova12 confermano che il cliente ha il diritto di fare affidamento sulla diligenza qualificata del professionista. Chi non possiede competenze contabili si rivolge al tecnico proprio per sopperire a tali lacune tecniche. Non si può esigere dal contribuente un autonomo dovere di vigilanza sull’operato del professionista, venendo così meno ogni profilo di responsabilità del consulente.
4.2 — Il limite causale delle spese legali del giudizio tributario ex art. 1223 c.c.
Accertato l’inadempimento, la quantificazione del danno risarcibile richiede la verifica del nesso causale. In base all’art. 1223 c.c. – richiamato anche per la responsabilità contrattuale – il risarcimento is limitato alle conseguenze immediate e dirette dell’inadempimento. Rientrano in questo perimetro le sanzioni tributarie effettive applicate al contribuente per l’errore del professionista.
Un’importante limitazione al risarcimento riguarda le spese legali sostenute dal cliente nel giudizio contro il Fisco. Il Tribunale di Monza, con la sentenza n. 271/202516, ha chiarito che questi costi non possono essere addebitati al commercialista se la pretesa erariale originaria era infondata. L’impugnazione dell’atto impositivo rappresenta una libera scelta del contribuente diretta a contestare un vizio dell’Amministrazione finanziaria.
L’avvio del contenzioso tributario interrompe la sequenza causale per le spese processuali. La condotta omissiva del commercialista non è causa diretta dell’esborso per la difesa in giudizio. Tali oneri restano a carico del cliente, che potrà chiederne la rifusione solo all’interno del processo tributario secondo le regole della soccombenza.
05. Conclusioni: verso un nuovo bilanciamento dei rischi professionali
L’estensione del concorso sanzionatorio del terzo e il rigore in tema di responsabilità civile risarcitoria richiedono un cambio di rotta nella gestione degli studi professionali. L’orientamento tracciato dall’ordinanza n. 5635/20261 modifica la distribuzione dei rischi dell’adempimento contabile. La tenuta della contabilità non può più considerarsi un servizio meramente materiale di inserimento e trasmissione dati. Essa assume una forte valenza asseverativa e di controllo, incompatibile con la ricezione acritica della documentazione del cliente.
Per limitare le contestazioni dell’Erario e le richieste di risarcimento, è fondamentale agire sulla redazione del mandato professionale. Occorre perimetrare formalmente i compiti delegati al professionista. Si devono chiarire i confini della tenuta contabile e limitare l’obbligo di riscontro estrinseco ai soli documenti effettivamente consegnati dal contribuente. Gli studi devono strutturare procedure di controllo interno basate su verifiche di coerenza periodiche sui dati. Una chiara distribuzione dei doveri contrattuali è l’unica via per valorizzare la consulenza contabile e arginare un’estensione incontrollata della responsabilità patrimoniale dell’intermediario.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Art. 9, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (disciplina generale del concorso di persone nelle violazioni tributarie)
- Art. 7, D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (riferibilità esclusiva delle sanzioni alle persone giuridiche)
- Art. 1176, comma 2, Codice Civile (diligenza nell’adempimento delle obbligazioni professionali)
- Art. 1218, Codice Civile (responsabilità del debitore per inadempimento contrattuale)
- Art. 1223, Codice Civile (risarcimento del danno per inadempimento e nesso causale)
- Art. 1227, Codice Civile (concorso del fatto colposo del creditore nell’inadempimento)
Dottrina richiamata
- D1. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026. La pronuncia stabilisce il concorso ex art. 9 d.lgs. 472/97 del commercialista tenutario della contabilità per omesso controllo di coerenza estrinseca in relazione a ditta individuale.
- D2. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 5636 del 12 marzo 2026. Estende l’applicabilità del concorso tributario esterno del consulente contabile alle società di persone per costi fittizi.
- D3. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 5638 del 12 marzo 2026. Afferma l’operatività del concorso del terzo extraneus anche per violazioni tributarie riferibili a società cooperative, superando il limite dell’art. 7 D.L. 269/2003.
- D4. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 5639 del 12 marzo 2026. Pone a carico del professionista l’onere della prova liberatoria in presenza di gravi incongruenze contabili da lui registrate.
- D5. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 13932 del 13 maggio 2026. Consolida l’orientamento sanzionando per concorso esterno il consulente in relazione a frodi IVA compiute da società a responsabilità limitata (S.r.l.).
- D6. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 11372 del 27 aprile 2026. Riconosce la compatibilità teorica tra visto di conformità infedele e concorso ex art. 9, rimettendo l’accertamento di fatto dell’apporto causale e soggettivo al giudice di rinvio.
- D7. Tribunale Ordinario di Varese, Sezione Prima Civile, sentenza n. 392 del 10 aprile 2024 (sottoscritta l’8 aprile 2024). Esclude il concorso di colpa del cliente ex art. 1227 c.c. valorizzando il legittimo affidamento nell’opera del professionista.
- D8. Corte d’Appello di Genova, Sezione Prima Civile, sentenza n. 225 del 19 febbraio 2025. Definisce la ripartizione degli oneri probatori nei rapporti interni ed esclude la colpa del cliente per errori di calcolo.
- D9. Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 2392 del 6 luglio 2022. Ribadisce la responsabilità risarcitoria del commercialista per sanzioni fiscali senza concorso colposo del cliente.
- D10. Corte d’Appello di Milano, Sezione Seconda Civile, sentenza n. 3306 del 5 dicembre 2024. Esclude la pretesa di vigilanza del cliente non tecnico sull’operato contabile svolto dal professionista incaricato.
- D11. Tribunale Ordinario di Monza, sentenza n. 271 del 11 febbraio 2025. Nega il risarcimento delle spese legali del processo tributario contro il Fisco per carenza di nesso causale immediato e diretto.
- D12. Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza n. 23229 del 2024. Precedente orientamento che esigeva la prova di un vantaggio economico personale del professionista per configurare il concorso.
- D13. F. Castro, Sul concorso del commercialista nelle violazioni tributarie del cliente, in Diritto Bancario, marzo 2026, consultabile all’indirizzo dirittobancario.it (data consultazione: 16 luglio 2026). L’autore esamina criticamente l’abbandono del requisito del profitto autonomo del professionista.
- D14. G. Cerbone, La responsabilità sanzionatoria dell’extraneus nel diritto tributario: il concorso del professionista tra l’art. 9 D.Lgs. 472/1997 e l’art. 7 D.L. 269/2003, in Rivista di Diritto Tributario, 2/2026, pp. 115-132. Analisi del coordinamento tra scudo societario interno ed extraneus.
- D15. M. Basilavecchia, Sanzioni amministrative per violazioni tributarie e responsabilità concorsuale nel caso dei consulenti, in Rivista telematica di diritto tributario, fascicolo 1/2025, consultabile all’indirizzo rivistadirittotributario.it (data consultazione: 16 luglio 2026). Studio sul bilanciamento tra legalità della sanzione ed apporto contabile.
- D16. A. Giovannini, Il concorso del professionista e il principio di personalità nel d.lgs. n. 472/1997, in Corriere Tributario, fascicolo 18/2024, pp. 1420-1431. Saggio critico sulla personalità sanzionatoria tributaria e le violazioni societarie.
