Aumento di capitale e crediti soci: scatta l’imposta proporzionale
La Cassazione n. 25106/2026 esclude la tassa fissa di registro sulla liberazione dell’aumento mediante compensazione o remissione del credito
Stato della questione e quadro aggiornato al 18 Settembre 2026: La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25106 depositata il 7 settembre 2026, consolida il principio di tassazione proporzionale dello 0,50% per l’enunciazione della compensazione dei crediti dei soci a liberazione dell’aumento di capitale sociale, escludendo l’invocabilità della tassa fissa riservata agli atti societari.
Abstract (Italiano)
Con l’ordinanza 7 settembre 2026, n. 25106, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione consolida un principio di rilevanza sistematica nella disciplina dell’imposta di registro sull’aumento di capitale liberato mediante compensazione di crediti vantati dai soci verso la società. La Suprema Corte cassa la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto applicabile la tassa fissa di cui all’art. 4, lett. a), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, affermando che la liberazione del capitale non si esaurisce in una deliberazione societaria unitaria. Al contrario, l’operazione realizza un collegamento funzionale tra due negozi giuridicamente autonomi: l’aumento deliberato dall’assemblea straordinaria e la compensazione o remissione del debito posta in essere dal socio uti singulus. Trattandosi di un negozio dispositivo estraneo alla volontà assembleare dell’ente ed enunciato nell’atto notarile ai sensi dell’art. 22 del TUR, scatta l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50% ex art. 6 della medesima tariffa. L’arresto nomofilattico impone una rigorosa rimeditazione delle clausole di ricapitalizzazione nelle operazioni di salvataggio e ristrutturazione aziendale.
Abstract (English)
With order no. 25106 of 7 September 2026, the Tax Chamber of the Court of Cassation establishes a crucial principle regarding registration tax on corporate capital increases paid up through the set-off of shareholder loans and claims against the company. The Supreme Court overturns the lower court judgment that had applied the fixed registration fee pursuant to Article 4, letter a), of the Tariff attached to Presidential Decree no. 131/1986, holding that the capital contribution cannot be treated as an indivisible corporate transaction. Conversely, the operation achieves a functional linking between two legally distinct agreements: the capital increase adopted by the extraordinary shareholder assembly and the set-off or waiver of debt carried out by the shareholder acting in an individual capacity. Because this private debt settlement constitutes an autonomous arrangement outside the collective corporate will and is formally enunciated in the notarial deed under Article 22 of the Registration Tax Act, it attracts the proportional registration duty at the rate of 0.50% pursuant to Article 6 of the Tariff. This landmark decision requires a comprehensive reconsideration of debt-equity swaps in corporate turnaround procedures.
- Scomposizione dell’operazione societaria: L’aumento di capitale deliberato dall’assemblea e liberato con crediti soci integra un collegamento negoziale tra la delibera dell’ente e la disposizione del socio uti singulus.
- Inapplicabilità della tassa fissa: Il regime di favore di cui all’art. 4, lett. a), Tariffa TUR compete unicamente agli atti propri della società e non copre l’estinzione del debito verso il creditore sociale.
- Imposta proporzionale dello 0,50%: La compensazione o remissione del debito enunciata nel verbale assembleare sconta l’aliquota proporzionale ex art. 6 Tariffa parte prima e art. 22 TUR.
- Irrilevanza della contestualità d’atto: La contestualità cronologica o soggettiva della deliberazione non assorbe l’autonomia della causa negoziale solutoria del singolo socio.
In tema di imposta di registro, l’aumento del capitale sociale deliberato dall’assemblea straordinaria e liberato mediante compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dai soci verso la società, ovvero mediante remissione totale o parziale di tali crediti, non costituisce un atto societario unitario riconducibile all’art. 4, lett. a), della Tariffa — Parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986, bensì un collegamento funzionale tra due negozi autonomamente ascrivibili: l’aumento alla società quale espressione della volontà assembleare, e la compensazione o remissione al singolo socio uti singulus. Ne consegue che la disposizione solutoria o remissiva del socio, enunciata nell’atto assembleare ex art. 22 del medesimo d.P.R., è soggetta all’imposta di registro proporzionale nella misura dello 0,50% ai sensi dell’art. 6 della Tariffa, non potendosi applicare il regime della tassa fissa riservato agli atti propri della società.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. Civ. Sez. Trib. n. 25106/2026
L’ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezione Tributaria, 7 settembre 2026, n. 251061, interviene autorevolmente sull’imposta di registro sull’aumento di capitale. La decisione risolve un contrasto di rilievo in tema di ricapitalizzazione societaria attuata mediante compensazione di crediti chirografari vantati dai partecipanti. La Sezione Tributaria esclude l’invocabilità della tassa fissa, confermando l’assoggettamento dell’operazione al tributo proporzionale previsto per gli atti estintivi delle obbligazioni contrattuali pregresse.
Nella prassi notarile e societaria, il ricorso al debt-equity swap agevola il superamento delle crisi finanziarie e la ripatrimonializzazione. Gli operatori hanno sovente sostenuto l’applicazione della tassa fissa di registro, ritenendo la delibera assembleare idonea ad assorbire ogni accordo estintivo collegato. L’amministrazione finanziaria ha invece sempre preteso il recupero dell’aliquota proporzionale sui negozi dispositivi formalizzati nel verbale, ravvisandovi un presupposto autonomo di ricchezza imponibile.
La Corte di legittimità riafferma una netta scissione strutturale e causale tra la deliberazione assembleare e la disposizione patrimoniale del singolo socio. L’aumento nominale appartiene all’ente sociale, mentre la rinuncia o compensazione compete al creditore uti singulus. La sussistenza di due distinti centri soggettivi preclude la sussunzione dell’atto nella categoria dei negozi societari puri, escludendo l’estensione automatica del regime agevolato.
La decisione offre l’opportunità di verificare l’equilibrio tra esigenze erariali e salvataggio dell’impresa. L’imposizione proporzionale dello 0,50% incide direttamente sui costi di ristrutturazione, sollevando dubbi sulla reale capacità contributiva espressa dalla semplice conversione del debito in capitale di rischio, in assenza di qualsiasi liquidità monetaria effettiva generata dall’operazione.
02. Il quadro normativo: l’imposta di registro sull’aumento di capitale tra atti societari ed enunciazione
2.1 — L’ambito oggettivo dell’art. 4 della Tariffa e la nozione tributaria di atto societario
L’inquadramento sistematico muove dalla disciplina dettata dall’art. 4, lett. a), della Tariffa — Parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. La norma prevede una tassa fissa di registro per gli atti societari tipici privi di conferimenti immobiliari. La previsione di favore intende agevolare l’ordinamento interno degli enti, limitando il prelievo alle determinazioni dell’organo collegiale deliberante, che esprimono l’assetto organizzativo fondamentale dell’impresa collettiva.
La nozione fiscale di atto societario è stata definita dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 24 maggio 2023, n. 144322. I giudici hanno chiarito che l’agevolazione copre soltanto la volontà statutaria impersonale dell’ente. Quando l’operazione esige la rinuncia o l’estinzione di diritti patrimoniali perfetti del socio, la fonte genetica della modifica risiede nella sfera soggettiva del partecipante e non nel procedimento deliberativo collegiale.
La deliberazione assembleare di aumento oneroso integra un invito a sottoscrivere che richiede una specifica manifestazione attuativa. Qualora la liberazione avvenga mediante compensazione del debito sociale, si configura un negozio solutorio bilaterale. La circostanza che l’atto estintivo sia inserito nel medesimo verbale notarile non muta la sua autonoma sostanza civilistica, né assorbe la causa estintiva nell’ordinario regime dei conferimenti.
L’art. 4 della Tariffa non può operare come franchigia tributaria incondizionata. L’ordinamento fiscale non intende ostacolare le modifiche organizzative, ma la neutralità dell’atto societario non può elidere la capacità contributiva dell’atto dispositivo con cui il creditore estingue la propria pretesa verso l’ente societario, realizzando un vantaggio patrimoniale economicamente apprezzabile.
2.2 — La disciplina dell’enunciazione ex art. 22 TUR e il principio di tassazione autonoma ex art. 21
La qualificazione della fattispecie si fonda sul coordinamento tra l’art. 21 del d.P.R. n. 131/1986 e l’art. 22 del TUR. L’art. 21 impone la tassazione separata per le pattuizioni che non derivino necessariamente le une dalle altre. La derivazione postula un legame di inscindibilità assoluta, del tutto assente tra la delibera statutaria e l’estinzione del credito del partecipante, giacché l’aumento potrebbe perfezionarsi mediante apporti di cassa ordinari.
L’assemblea può disporre l’aumento di capitale a prescindere dalle modalità solutorie dei soci. In merito, Cassazione civile, Sezione Tributaria, 21 agosto 2024, n. 229973, ha statuito che l’imputazione a capitale di debiti sociali configura una convenzione autonoma, difettando il requisito della compenetrazione causale necessaria tra i negozi, che consentirebbe l’attrazione nell’atto principale.
A sua volta, l’art. 22 del TUR regola la tassazione delle disposizioni enunciate in atti formati tra le medesime parti. Come ribadito da Cassazione civile, Sezione Tributaria, 21 agosto 2024, n. 230154, il richiamo a pregressi finanziamenti soci all’interno della verbalizzazione notarile integra il presupposto per la tassazione autonoma per enunciazione con aliquota proporzionale, facendo emergere materia imponibile fin lì rimasta inespressa.
L’enunciazione notarile della compensazione esprime un regolamento negoziale attuale con immediata efficacia estintiva. La pattuizione solutoria posta in essere dal socio creditore costituisce una disposizione patrimoniale rilevante, che sfugge all’assorbimento nell’atto deliberativo ad imposta fissa e manifesta una distinta ricchezza giuridica.
I pronunciamenti della Suprema Corte attestano una traiettoria uniforme, superando le precedenti letture estensive e confermando la prevalenza dell’autonomia impositiva delle disposizioni estintive collegate:
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cass. Sez. Trib. n. 25106/2026 | Proporzionale 0,50% | Operazione collegata: la compensazione dei crediti soci è negozio del socio uti singulus enunciato ex art. 22 TUR, soggetto a imposta proporzionale. |
| Cass. Sez. Unite n. 14432/2023 | Sistematico | La tassa fissa dell’art. 4 Tariffa riguarda esclusivamente gli atti propri dell’ente collegiale; la rinuncia o compensazione resta negozio individuale. |
| Cass. Sez. Trib. n. 22997/2024 | Proporzionale art. 22 | L’imputazione a capitale di debiti verso soci enunciata nel verbale assembleare esige imposizione proporzionale autonoma ex art. 21 e 22 TUR. |
| Cass. Sez. Trib. n. 3839/2023 | Conforme Fisco | I negozi solutori enunciati a liberazione dell’aumento non partecipano del regime agevolato dell’atto societario ordinario. |
| Cass. Sez. V n. 26446/2020 | Distintivo | Distinzione essenziale tra apporti a fondo perduto (patrimonio netto) e finanziamenti soci fruttiferi o infruttiferi assoggettati a registro. |
03. Il caso di specie: la ricapitalizzazione della società portuale e la compensazione dei crediti
La controversia decisa nell’ordinanza n. 25106/2026 riflette compiutamente tali principi. L’operazione riguardava la Porto Turistico Marina di Ragusa S.p.A. e il socio Marco Cannizzo. A seguito di gravi perdite d’esercizio che avevano eroso l’intero capitale sociale, l’assemblea straordinaria deliberava l’azzeramento del capitale sociale preesistente di tre milioni di euro e la contestuale ricostituzione ad oltre quattro milioni e settecentomila euro. Contestualmente, il socio sottoscriveva l’aumento liberandolo mediante compensazione con crediti certi ed esigibili vantati verso la società per finanziamenti infruttiferi.
Il pubblico ufficiale rogante autoliquidava l’imposta in misura fissa ex art. 4 della Tariffa. L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione dell’imposta principale, applicando l’aliquota proporzionale dello 0,50% sull’importo compensato. L’Ufficio qualificava la rinuncia al credito come autonoma cessione o remissione del debito assoggettata all’art. 6 della Tariffa — Parte prima, reputando irrilevante la contestualità dell’assemblea straordinaria.
I giudici tributari di merito avevano accolto le difese dei contribuenti, reputando l’estinzione del credito un elemento meramente esecutivo dell’aumento. Le sentenze territoriali valorizzavano l’assenza di un arricchimento immediato del creditore, orientandosi verso le tesi espresse in tema di garanzie procedimentali e termini dell’accertamento tributario a presidio della stabilità dell’atto e della tutela dell’affidamento legittimo del contribuente.
L’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 21 e 22 del TUR. L’Erario richiamava l’indirizzo di Cassazione civile, Sezione Tributaria, 8 febbraio 2023, n. 38395, che assoggetta a imposta proporzionale i finanziamenti convertiti in capitale, ribadito da Cassazione civile, Sezione Tributaria, 29 luglio 2024, n. 211496, sull’autonomia causale della ripresa a tassazione proporzionale per le rinunce espresse in assemblea.
04. La decisione della Cassazione: la scissione tra volontà assembleare e negozio del socio
4.1 — La natura soggettiva della deliberazione e l’estraneità dell’atto dispositivo del socio
La Corte di Cassazione accoglie l’impugnazione erariale valorizzando la diversità soggettiva dei dichiaranti. L’assemblea esprime la volontà della persona giuridica, mentre la compensazione discende da un atto dispositivo del socio uti singulus. Quest’ultimo opera nella veste di creditore chirografario dell’ente, esercitando un potere negoziale privato che incide direttamente sulla propria sfera giuridica individuale.
L’organo deliberante non possiede il potere statutario di estinguere le posizioni debitorie individuali. Come rilevato da Cassazione civile, Sezione Tributaria, 31 gennaio 2024, n. 29107, la compensazione formalizzata a verbale eccede l’ordine del giorno assembleare, integrando un autonomo negozio bilaterale solutorio che esige il consenso specifico del titolare del credito.
La contestualità documentale non cancella la duplicità negoziale. Il partecipante che impiega il credito a liberazione della sottoscrizione non esercita un voto sociale, ma dispone di un diritto derivante da un pregresso rapporto contrattuale, realizzando un effetto economico attributivo tipico che estingue la passività a carico della società.
Tale quadro collima con i principi sanciti dall’ordinanza 20 novembre 2020, n. 26446, della Sezione Quinta8, che distingue i versamenti a fondo perduto dai debiti rimborsabili verso soci. Solo i primi confluiscono spontaneamente nel netto patrimoniale, mentre l’estinzione dei secondi genera un presupposto impositivo autonomo che non può beneficiare della tariffa forfettaria.
I giudici di legittimità censurano la statuizione d’appello per aver sovrapposto la strumentalità economica con l’identità giuridica. Il vincolo di destinazione all’aumento non elimina l’autonomia della causa estintiva, confermando la separazione tra persona giuridica e socio nell’ordinamento tributario del registro.
4.2 — La soggezione all’aliquota proporzionale dello 0,50% ex art. 6 della Tariffa
Affermata l’autonomia della pattuizione, si pone il tema del regime applicabile all’imposta di registro sull’aumento di capitale. L’art. 6 della Tariffa — Parte prima TUR fissa l’aliquota proporzionale dello 0,50% per quietanze, compensazioni e remissioni di debito, colpendo la rilevanza economica dell’effetto solutorio prodotto dall’estinzione definitiva dell’obbligazione.
La corretta qualificazione dell’imposta emerge dall’ordinanza 5 giugno 2024, n. 15780, della Sezione Tributaria9. Il collegio ha precisato che la compensazione enunciata nel verbale societario esige la misura proporzionale dello 0,50%, escludendo l’invocabilità della tassa fissa riservata alle modifiche organizzative interne della compagine.
Nel medesimo senso, Cassazione civile, Sezione Tributaria, ordinanza 5 giugno 2024, n. 1571410, ribadisce che la rinuncia ai finanziamenti non beneficia di esenzioni. L’estinzione del credito soci attira la tassazione proporzionale sul nominale indipendentemente dalle finalità statutarie perseguite dagli amministratori o dai soci.
L’ordinanza n. 25106/2026 consolida tale indirizzo. Ogni regolamento negoziale che formalizzi la liberazione da passività pregresse deve concorrere al gettito proporzionale secondo i canoni tipici dell’art. 6 della Tariffa, escludendo automatismi di esenzione per le delibere societarie collegate.
4.3 — L’irrilevanza della contestualità soggettiva e la fallacia dell’assimilazione al capitale di rischio
La Corte rigetta la tesi della convergenza soggettiva. La presenza delle medesime persone dinanzi al notaio non elide la separazione patrimoniale. La società e il socio restano centri di imputazione rigorosamente distinti, retti da interessi non sovrapponibili e da una distinta disciplina civilistica e contabile.
Risulta priva di pregio l’assimilazione anticipata del credito a capitale di rischio. L’ordinanza 16 giugno 2021, n. 17023, Sezione Quinta11, ha chiarito che l’infruttuosità o la postergazione non cancellano la natura debitoria. L’estinzione per compensazione opera una trasformazione giuridica del passivo che perfeziona un fatto imponibile autonomo.
La validità dell’avviso di liquidazione trova supporto nell’ordinanza 21 aprile 2026, n. 10442, Sezione Tributaria12. Fondandosi sul contenuto letterale dell’atto rogato, l’imposizione costituisce un legittimo controllo cartolare del presupposto fiscale enunciato, senza richiedere indagini extratestuali.
05. Profili critici, ricadute sulle ristrutturazioni aziendali e riflessi operativi
5.1 — La penalizzazione tributaria del debt-equity swap nelle operazioni di risanamento
L’approdo nomofilattico suscita comprensibili perplessità nell’ambito della consulenza d’impresa. La conversione dei crediti soci rappresenta un pilastro per il risanamento e la continuità aziendale nelle fasi di tensione finanziaria. Trattare tale apporto alla stregua di una transazione ordinaria rischia di penalizzare le ricapitalizzazioni interne, ostacolando il salvataggio dei complessi produttivi.
Il socio che accetta la compensazione non percepisce alcuna provvista finanziaria, accettando di subordinare il recupero al rischio d’impresa. Il prelievo proporzionale dell’imposta di registro sull’aumento di capitale colpisce un valore figurativo, configurando un onere fiscale ingiustificato per il salvataggio societario, che drena risorse destinate agli investimenti.
A giudizio di chi scrive, emerge una discrasia con il principio di capacità contributiva. L’imposizione dello 0,50% grava su chi ha sacrificato un credito liquido, determinando un effetto economico palesemente regressivo a danno del patrimonio aziendale e della stabilità dei rapporti con i creditori terzi.
Sul piano processuale, la rigidità dell’accertamento trova limite nei doveri di motivazione. Con l’ordinanza 15 agosto 2026, n. 24656, Sezione Quinta13, la Corte ha ribadito la necessità di una trasparente illustrazione delle ragioni di ripresa, affinché il contribuente possa apprestare una difesa tempestiva.
Tali garanzie sono determinanti in ordine alla motivazione dell’avviso di liquidazione e soccombenza nel processo tributario, imponendo all’ufficio una chiara individuazione dell’oggetto per evitare la nullità per difetto motivazionale dell’atto impositivo notificato.
5.2 — Guida operativa per la redazione dei verbali notarili e cautele fiscali
Sul piano operativo, gli operatori devono curare attentamente la verbalizzazione notarile. Per contenere l’esposizione al registro proporzionale, occorre presidiare la qualificazione contabile del credito sin dall’erogazione originaria, deliberando tempestivamente l’imputazione a patrimonio netto nelle opportune riserve di bilancio.
Ove l’apporto sia qualificato come versamento in conto capitale, la confluenza nella riserva statutaria non postula successive compensazioni. Al contrario, la presenza di passività esigibili impone la preventiva valutazione del carico tributario dello 0,50%, ponderando i costi fiscali della ricapitalizzazione.
L’autonomia causale della compensazione del credito impedisce che la delibera assembleare funga da schermo fiscale per atti dispositivi individuali.
La tecnica di redazione del verbale esige chiarezza. L’enunciazione dell’accordo solutorio deve qualificare se la liberazione avvenga per compensazione legale o volontaria, scongiurando l’irrogazione di sanzioni per omessa registrazione e garantendo la corretta liquidazione del tributo d’atto.
In sede contabile, gli amministratori devono predisporre una perizia o un bilancio straordinario idoneo ad attestare la certezza e liquidità della posta, garantendo la reale copertura del capitale sottoscritto ed evitando contestazioni civilistiche sulla consistenza patrimoniale.
06. Conclusioni: la tenuta del sistema dell’imposta di registro nelle operazioni societarie
L’ordinanza n. 25106/2026 traccia un confine rigoroso nella disciplina dell’imposta di registro sull’aumento di capitale. La netta demarcazione tra volontà assembleare e atto solutorio del socio preclude l’estensione della tassa fissa a fattispecie di estinzione debitoria. La Suprema Corte ribadisce l’oggettività degli effetti giuridici rispetto alla finalità economica unitaria del risanamento aziendale perseguito dalle parti.
La pronuncia conferma la natura del registro quale tributo d’atto: ogni disposizione avente autonoma portata patrimoniale attrae il prelievo correlato. Gli operatori sono chiamati a verificare la disciplina fiscale degli apporti prima del rogito notarile, distinguendo nettamente conferimenti di capitale e negozi solutori per evitare contestazioni erariali.
La gestione societaria impone quindi una pianificazione scrupolosa dei finanziamenti soci. Soltanto una corretta imputazione iniziale e un’adeguata evidenza documentale permettono di conciliare la ricapitalizzazione aziendale con la legittima ottimizzazione del carico tributario, assicurando stabilità alle scelte di corporate governance.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21 — principio di tassazione autonoma per disposizioni non necessariamente derivanti
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 22 — tassazione delle disposizioni enunciate negli atti soggetti a registrazione
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte prima, art. 4, lett. a) — tassa fissa di registro per gli atti societari propri dell’organo collegiale
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte prima, art. 6 — imposta proporzionale dello 0,50% per quietanze, compensazioni e remissioni di debito
- Codice Civile, artt. 1241, 1243 e 2481-bis — disciplina della compensazione legale e volontaria e modalità di liberazione dell’aumento di capitale
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione civile, Sez. V Tributaria, ordinanza 7 settembre 2026, n. 25106 — Afferma la soggezione all’imposta di registro proporzionale dello 0,50% per la compensazione di crediti soci a liberazione dell’aumento di capitale.
- 2. Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza 24 maggio 2023, n. 14432 — Delinea l’ambito oggettivo degli atti societari ex art. 4 Tariffa escludendo i negozi dispositivi del singolo socio.
- 3. Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza 21 agosto 2024, n. 22997 — Sancisce la tassabilità autonoma per enunciazione dei crediti chirografari imputati a capitale sociale.
- 4. Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza 21 agosto 2024, n. 23015 — Ribadisce l’operatività dell’art. 22 TUR per i finanziamenti soci enunciati a liberazione delle partecipazioni.
- 5. Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza 8 febbraio 2023, n. 3839 — Esclude l’applicazione della tassa fissa sulla conversione di finanziamenti infruttiferi in capitale.
- 6. Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza 29 luglio 2024, n. 21149 — Conferma la natura di disposizione autonoma della rinuncia al credito enunciata in assemblea straordinaria.
- 7. Cassazione civile, Sez. Trib., sentenza 31 gennaio 2024, n. 2910 — Esamina l’estraneità della disposizione del credito all’ordine del giorno assembleare e la responsabilità impositiva.
- 8. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 20 novembre 2020, n. 26446 — Distingue i versamenti in conto capitale a patrimonio netto dai debiti verso soci soggetti a imposta proporzionale.
- 9. Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 5 giugno 2024, n. 15780 — Esamina l’esenzione ex art. 22, comma 2, TUR per cessazione degli effetti del finanziamento socio convertito a capitale.
- 10. Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 5 giugno 2024, n. 15714 — Riconosce la non imponibilità per intervenuta estinzione dell’obbligo restitutorio del finanziamento soci imputato a capitale.
- 11. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 16 giugno 2021, n. 17023 — Esclude che la postergazione o infruttuosità del credito socio ne precluda la tassazione proporzionale di registro.
- 12. Cassazione civile, Sez. Trib., ordinanza 21 aprile 2026, n. 10442 — Presidia le garanzie procedimentali e difensive del contribuente contro pretese impositive fondate su atti viziati.
- 13. Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 15 agosto 2026, n. 24656 — Presidia la motivazione dell’atto impositivo e il regime delle spese processuali nel giudizio tributario.
