Offerta in valore assoluto: la tassatività non ferma l’esclusione
Il Consiglio di Stato (sent. n. 4753/2026) circoscrive l’art. 10 del D.Lgs. 36/2023 ai requisiti soggettivi: l’inosservanza delle modalità formali dell’offerta economica non è sanabile né qualificabile come errore materiale innocuo
Stato della questione e quadro aggiornato al 17 settembre 2026: con la sentenza n. 4753 del 9 giugno 2026, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato fissa il perimetro dell’art. 10 del D.Lgs. 36/2023, chiarendo che la nullità delle clausole escludenti atipiche non protegge i vizi strutturali dell’offerta economica e che la discrasia derivante dal ricalcolo percentuale preclude il soccorso istruttorio correttivo.
Abstract (Italiano)
La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 2026, n. 4753 ridefinisce i confini operativi della tassatività delle cause di esclusione negli appalti di cui all’art. 10 del D.Lgs. 36/2023. La controversia trae origine dall’esclusione di un concorrente che, a fronte di una lex specialis prescrivente l’offerta economica a ribasso percentuale, ha formulato la propria proposta mediante indicazione di un valore monetario assoluto. Il Collegio ha chiarito che il presidio di tassatività sancisce la nullità delle sole clausole impositive di requisiti soggettivi generali non contemplati dagli artt. 94 e 95, non precludendo alla stazione appaltante di richiedere specifiche modalità strutturali dell’offerta ex art. 107. La difformità nell’espressione dell’offerta travolge l’idoneità negoziale della proposta contrattuale ex art. 1326 c.c. e non può essere emendata mediante soccorso istruttorio ex art. 101, né declassata a mero errore materiale, qualora la conversione aritmetica introduca alterazioni monetarie, seppur minime, del valore contrattuale.
Abstract (English)
The judgment of the Italian Council of State, Fifth Section, 9 June 2026, no. 4753 delineates the operational scope of the principle of exhaustiveness of exclusion grounds in public procurement under Article 10 of Legislative Decree no. 36/2023. The dispute originates from the exclusion of a tenderer that, contrary to tender specifications requiring a percentage discount, submitted its economic offer as a fixed absolute monetary value. The Council of State clarified that statutory exhaustiveness renders null only non-statutory clauses introducing subjective qualification requirements beyond Articles 94 and 95, without precluding contracting authorities from prescribing mandatory structural modalities for the financial tender pursuant to Article 107. Disregarding the required presentation format undermines the contractual validity of the offer under Article 1326 of the Civil Code. Such defect cannot be cured through corrective administrative assistance under Article 101, nor dismissed as an innocuous clerical error, where the arithmetic conversion alters the monetary balance of the contract, even by minor decimal fractions.
- Perimetro dell’art. 10 D.Lgs. 36/2023: la nullità comminata dalla tassatività colpisce l’introduzione di requisiti soggettivi di idoneità morale ulteriori rispetto agli artt. 94 e 95, senza estendersi alle prescrizioni formali e strutturali sull’offerta tecnica ed economica ex art. 107.
- Inidoneità negoziale della proposta: in applicazione dei canoni di cui all’art. 1326 c.c., la formulazione dell’offerta economica in cifra assoluta anziché a ribasso percentuale si appalesa inidonea a perfezionare il vincolo contrattuale e impedisce la corretta graduazione automatica delle offerte.
- Inapplicabilità del soccorso e dell’errore materiale: l’art. 101, commi 3 e 4, preclude qualsiasi integrazione postuma dell’offerta economica; la discrasia contabile da troncatura decimale (+€ 9,02 sul lotto 2 e +€ 4,88 sul lotto 3) esclude l’errore materiale innocuo e comporta l’esclusione vincolata.
- Tenuta dell’autovincolo rispetto al risultato: il principio del risultato ex art. 1 non autorizza la stazione appaltante o il giudice a disapplicare clausole di bando chiare e non impugnate, giacché la tutela della par condicio delimita indefettibilmente il perimetro della legalità amministrativa.
In tema di appalti pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023, la tassatività delle cause di esclusione sancita dall’art. 10, comma 2, commina la nullità unicamente delle clausole del disciplinare che prescrivono requisiti soggettivi generali di partecipazione ulteriori rispetto a quelli tipizzati dagli artt. 94 e 95, non estendendosi alle prescrizioni relative alla conformazione e alle modalità di formulazione dell’offerta economica previste dall’art. 107. Ne consegue che la violazione dell’obbligo di indicare il ribasso in percentuale mediante presentazione dell’offerta in valore monetario assoluto determina la legittima estromissione del concorrente per inidoneità della proposta negoziale ex art. 1326 c.c., restando precluso il soccorso istruttorio ex art. 101 qualora la conversione aritmetica modifichi l’entità monetaria del valore contrattuale.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia del Consiglio di Stato n. 4753/2026 e la delimitazione del principio di tassatività
La pronuncia del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 9 giugno 2026, n. 47531 affronta uno dei nodi più complessi e dibattuti della contrattualistica pubblica, tracciando i confini applicativi del principio di tassatività delle cause di esclusione negli appalti codificato dall’art. 10 del D.Lgs. 36/2023. La fattispecie all’esame del Collegio investe la sorte negoziale di un’offerta economica formulata dall’operatore economico in valore monetario assoluto, a fronte di una chiara prescrizione della lex specialis che imponeva, a pena di espulsione dalla gara, l’indicazione di un unico ribasso percentuale. La pronuncia isola con puntualità esegetica la distinzione funzionale intercorrente tra la disciplina dei requisiti generali di partecipazione soggettiva e le regole conformative della proposta economica.
L’approdo giurisprudenziale si segnala per il rigore con cui scompone il disegno conformativo del legislatore, confutando la tesi secondo cui la nullità delle cause atipiche di esclusione opererebbe come una clausola di salvaguardia generalizzata a favore dell’operatore incorso in negligenza compilativa. L’ordinamento dei contratti pubblici non tollera che il richiamo al principio del risultato ex art. 1 del Codice si converta in uno strumento di disapplicazione delle regole formali di gara. Al contrario, la forma dell’offerta prescelta dall’amministrazione risponde a un’esigenza strutturale di parità informativa e di immediata confrontabilità telematica tra le diverse proposte concorrenti, la cui deroga unilaterale mina alla radice la stabilità della competizione.
Il vaglio esegetico condotto dalla Quinta Sezione valorizza la matrice negoziale della procedura evidenziando l’intrinseca inidoneità dell’offerta economica difforme rispetto al modello tipizzato dal disciplinare. Qualora la trasposizione aritmetica dal valore monetario al saggio percentuale introduca discrepanze contabili nell’importo complessivo, la rettifica d’ufficio non costituisce una mera operazione materiale innocua, bensì un’inammissibile manipolazione della proposta contrattuale. Ne scaturisce un quadro interpretativo improntato alla rigorosa tenuta dell’autovincolo, nel quale l’autoresponsabilità del concorrente delimita invalicabilmente l’ambito del soccorso istruttorio e impedisce ogni surrettizia alterazione dell’impegno economico.
02. Il fatto controverso e la discrasia di arrotondamento tra TAR Catanzaro e Consiglio di Stato
La vicenda controversa trae origine dalla procedura aperta indetta dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone per l’affidamento di servizi di supporto geospaziale e monitoraggio, articolata in distinti lotti prestazionali. L’art. 17 del disciplinare di gara prescriveva in termini inequivoci che l’offerta economica dovesse essere formulata esclusivamente mediante l’indicazione di un ribasso percentuale unico, con un massimo di tre cifre decimali, comminando espressamente la sanzione dell’esclusione per le offerte presentate in difformità. In sede di apertura delle buste economiche, la società concorrente indicava tuttavia un prezzo monetario fisso complessivo in euro per ciascun lotto, omettendo del tutto la percentuale di ribasso. Di conseguenza, il seggio di gara ne disponeva l’esclusione dai lotti 2 e 3, ritenendo la proposta radicalmente difforme dal modello vincolante.
Investito del gravame, il T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione I, con la sentenza 28 gennaio 2026, n. 2742 respingeva il ricorso dell’operatore escluso, ravvisando nell’art. 17 del disciplinare una prescrizione a pena di esclusione cogente e insuscettibile di deroga. Secondo i giudici di prime cure, la mancata formulazione dell’offerta in percentuale non poteva essere degradata a mero errore materiale emendabile, in quanto la successiva operazione di calcolo volta a desumere il ribasso avrebbe violato l’intangibilità dell’offerta economica. Il tribunale amministrativo ha escluso che l’operatore potesse invocare la tassatività delle cause di esclusione negli appalti o il favor partecipationis per eludere una modalità di redazione prescritta in modo univoco a presidio della trasparenza competitiva.
La statuizione di rigetto di prime cure veniva integralmente confermata dal Consiglio di Stato n. 4753/20261, che ha ribadito la portata preclusiva della decisiva discrasia contabile da arrotondamento scaturita dalla conversione postuma. Nel lotto 2, a fronte di una base di € 1.351.652,50 e di un prezzo offerto di € 1.112.455,050, il ribasso effettivo pari al 17,696667%, ove troncato a tre cifre decimali (17,696%), determinava un prezzo finale di € 1.112.464,07, con uno scostamento in aumento di € 9,02. Analogamente, sul lotto 3 (base di € 2.738.131,97 ed offerta di € 2.225.986,890), la percentuale del 18,704% generava un controvalore di € 2.225.991,77, comportando una differenza monetaria di € 4,88. Tale divergenza matematica ha dimostrato l’impossibilità di pervenire a una coincidenza perfetta tra valore espresso e ribasso percentuale, confermando la natura alterativa della correzione.
03. L’ambito oggettivo della tassatività delle cause di esclusione negli appalti ex art. 10 D.Lgs. 36/2023
3.1 — La ratio della nullità testuale e la perimetrazione ai requisiti soggettivi di partecipazione
L’esegesi del testo normativo rivela con chiarezza la reale portata precettiva dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, a tenore del quale le stazioni appaltanti possono introdurre cause di esclusione ulteriori rispetto a quelle stabilite dal Codice esclusivamente se espressamente contemplate dalla legge, comminando la nullità delle clausole difformi. La decisione del Consiglio di Stato n. 4753/20261 smonta l’interpretazione estensiva sostenuta dalla ricorrente, secondo cui tale presidio opererebbe quale divieto generalizzato di prevedere conseguenze espulsive per la violazione di prescrizioni formali. Come già illustrato nella riflessione sulla nullità delle clausole escludenti atipiche, il legislatore ha inteso circoscrivere la scure dell’invalidità radicale all’imposizione arbitraria di requisiti soggettivi di moralità non codificati.
La delimitazione dell’art. 10 ai soli requisiti generali trova solida conferma nell’arresto del Consiglio di Stato, Sezione Settima, 30 gennaio 2026, n. 9173, che ha ricondotto la ratio dell’istituto al divieto unionale di gold plating sancito dall’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE. L’obiettivo dell’ordinamento consiste nell’impedire che le amministrazioni aggiudicatrici elevino indebite barriere all’accesso mediante l’invenzione di fattispecie espulsive correlate all’onorabilità, all’affidabilità professionale o all’idoneità morale dell’operatore, oltrepassando il catalogo chiuso degli artt. 94 e 95 del Codice. La tassatività tutela la libertà concorrenziale sul piano dell’ammissione soggettiva al mercato, evitando che la discrezionalità amministrativa si trasformi in arbitrio escludente.
Ne consegue che la disposizione non esclude affatto la facoltà della stazione appaltante di dettare regole vincolanti di formulazione dell’offerta tecnica ed economica, né priva di efficacia la correlata sanzione espulsiva. Il presidio di tassatività non è concepito per sanare le negligenze operative dell’offerente che trasgredisca le modalità esecutive e formali predisposte dal disciplinare. L’inosservanza di una regola di gara che impone la redazione del prezzo mediante ribasso percentuale unico non integra una causa di esclusione atipica, ma costituisce la violazione diretta di una prescrizione modale essenziale, pienamente legittima in quanto funzionale alla corretta gestione della procedura selettiva.
3.2 — Le prescrizioni di confezionamento dell’offerta economica ai sensi dell’art. 107 del Codice
Il fondamento normativo che abilita la stazione appaltante a conformare rigidamente le modalità di presentazione della proposta risiede nell’art. 107 del D.Lgs. 36/2023, dedicato ai criteri di selezione e ai requisiti dell’offerta. La norma conferisce alla committenza pubblica il potere-dovere di stabilire i parametri oggettivi di valutazione e le specifiche tecniche necessarie affinché le offerte siano formulate in modo omogeneo. Negli appalti telematici contemporanei, la scelta tra ribasso percentuale e importo assoluto non si esaurisce in una preferenza stilistica, ma condiziona la struttura degli algoritmi di calcolo implementati dalle piattaforme di approvvigionamento digitale. La violazione delle modalità tipizzate impedisce il caricamento conforme del file telematico e ne preclude l’elaborazione automatizzata.
L’imposizione del ribasso percentuale unico a pena di decadenza risponde all’esigenza di assicurare una comparazione immediata ed oggettiva delle grandezze economiche, escludendo qualunque margine di apprezzamento postumo da parte del seggio di gara. Quando la lex specialis qualifica come essenziale l’indicazione della percentuale, l’amministrazione intende prevenire quelle discrepanze di arrotondamento decimale che inevitabilmente si verificano allorquando si tenti di convertire ex post importi monetari complessi in valori frazionari. La previsione di un vincolo di forma sull’offerta costituisce dunque un’esplicazione fisiologica dell’autonomia regolatoria di gara, pienamente sottratta alla comminatoria di nullità dell’art. 10 in quanto finalizzata a presidiare la trasparenza e l’imparzialità del confronto concorrenziale.
3.3 — L’inapplicabilità del regime di nullità civilistica e amministrativa alle clausole di gara conformative
La corretta collocazione sistematica della sanzione impone un raccordo stringente con la teoria generale dell’invalidità provvedimentale, segnatamente con la disciplina di cui all’art. 21-septies della Legge n. 241/1990. Come chiarito dalla Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza 29 aprile 2026, n. 38054, la nullità sancita dall’art. 10, comma 2, configura un’ipotesi speciale di nullità testuale di protezione, introdotta dall’ordinamento a salvaguardia della parità di accesso degli operatori economici. Trattandosi di una deroga eccezionale all’ordinario regime dell’annullabilità per violazione di legge, essa soggiace a un principio di stretta interpretazione che ne impedisce l’estensione analogica a clausole attinenti alle modalità compilative dell’offerta.
Le clausole della lex specialis che prescrivono la formulazione dell’offerta economica a ribasso percentuale non incorrono in alcuna delle fattispecie di nullità radicale per difetto di attribuzione o mancanza di elementi essenziali. Esse costituiscono espressione del potere della stazione appaltante di dettare le regole operative della gara, suscettibili semmai di essere censurate per vizio di eccesso di potere sotto il profilo della proporzionalità o della ragionevolezza. Qualora l’operatore non ritenga congrua la prescrizione, ha l’onere di sollevare la relativa censura nei termini decadenziali di rito, non potendo invocare tardivamente la nullità imprescrittibile del bando per sottrarsi alle conseguenze della propria inadempienza.
Il quadro dogmatico si salda con i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza 9 maggio 2025, n. 775, che ha posto in risalto l’esigenza di preservare la stabilità delle procedure selettive contro condotte opportunistiche dei concorrenti. La Consulta ha evidenziato come la certezza delle regole di gara e il principio di invarianza costituiscano presidi inderogabili di eguaglianza formale e sostanziale. Un’amministrazione che tollerasse l’introduzione di offerte confezionate secondo modelli eterogenei violerebbe il dovere costituzionale di imparzialità di cui all’art. 97 Cost., attribuendo un vantaggio indebito al concorrente che non rispetta le condizioni imposte a tutti gli altri partecipanti.
L’approdo a cui giunge la decisione n. 4753/2026 chiude dunque ogni varco a pretese di disapplicazione giudiziale delle clausole conformative. L’operatore economico che intenda partecipare alla gara pubblica assume un preciso onere di diligenza professionale nella redazione della proposta contrattuale, conformandosi puntualmente alle prescrizioni tecniche stabilite dalla stazione appaltante. Ritenere nullo l’obbligo del ribasso percentuale significherebbe scardinare l’intera impalcatura del bando telematico, trasformando la tassatività dell’art. 10 in una clausola di irresponsabilità compilativa incompatibile con la serietà dell’impegno contrattuale pubblico.
04. La struttura civilistica dell’offerta e l’insanabilità mediante soccorso istruttorio
4.1 — La trasposizione dell’art. 1326 c.c. nella teoria dell’offerta contrattuale pubblica
Il passaggio motivazionale più denso della decisione del Consiglio di Stato n. 4753/20261 si incentra sulla qualificazione privatistica dell’offerta di gara, ricostruita mediante la trasposizione sistematica dei canoni sanciti dall’art. 1326 c.c. La pubblicazione della lex specialis configura un invito a offrire ovvero una proposta aperta conformativa, in cui la stazione appaltante predetermina in modo tassativo la forma essenziale della dichiarazione negoziale. Quando il disciplinare prescrive l’indicazione del prezzo mediante ribasso percentuale a pena di esclusione, l’ente committente esercita la facoltà di stabilire i presupposti indefettibili affinché la proposta dell’operatore possa reputarsi valida ed efficace.
In ossequio al principio codificato dall’art. 1326, comma 4, del codice civile, qualora il proponente o il promotore della procedura richieda per la dichiarazione una forma determinata, l’atto negoziale reso in forma diversa è privo di efficacia giuridica. L’offerta economica espressa in cifra assoluta non rappresenta una valida proposta contrattuale conforme allo schema prefissato dall’amministrazione. Non trattandosi di una mera asimmetria terminologica, la difformità modale travolge la stessa idoneità genetica dell’atto a perfezionare il futuro accordo, precludendo l’incontro dei consensi sui presupposti oggettivi definiti a monte nel disciplinare di gara.
La trasposizione dei canoni civilistici all’evidenza pubblica ribadisce che la natura procedimentale della gara non degrada i requisiti di validità negoziale della proposta. L’operatore economico non vanta alcun diritto soggettivo a veder interpretata la propria offerta in modo difforme dal tenore letterale prescelto. L’amministrazione non può surrogarsi alla volontà del dichiarante convertendo un importo in euro in una frazione percentuale non formulata: un simile intervento violerebbe la paternità della dichiarazione economica e altererebbe lo schema di imputazione negoziale, trasformando l’atto dell’offerente in una proposta ibrida costruita dal seggio di gara.
4.2 — Il divieto di soccorso integrativo ex art. 101 e la violazione della par condicio
L’analisi del quadro normativo relativo al soccorso istruttorio rivela la netta contrapposizione istituita dal legislatore tra la sanatoria documentale e l’intangibilità dell’offerta economica. Ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, il soccorso integrativo è testualmente precluso per colmare lacune o omissioni afferenti agli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica. Come rimarcato dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, nella sentenza 30 marzo 2026, n. 28786, il divieto risponde all’inderogabile tutela della parità delle armi tra concorrenti: consentire la modifica o l’integrazione successiva della proposta economica significherebbe riaprire i termini dell’offerta a favore di un singolo partecipante.
Né può utilmente invocarsi la facoltà di chiarimento prevista dal successivo comma 4 dell’art. 101, a mente del quale la stazione appaltante può sollecitare la correzione di errori materiali o il chiarimento sui contenuti dell’offerta. La giurisprudenza della medesima Quinta Sezione, compendiata nella sentenza 25 marzo 2026, n. 27217, ha precisato che il soccorso meramente correttivo soggiace a presupposti applicativi oltremodo restrittivi. L’intervento emendativo è ammissibile unicamente allorché la reale volontà negoziale emerga ictu oculi dal testo della documentazione già depositata, senza richiedere alcuna indagine ricostruttiva complessa o ponderazione discrezionale della commissione.
Ove la stazione appaltante procedesse a estrapolare una percentuale di ribasso da un importo assoluto non corredato dai decimali richiesti, compirebbe un’operazione interpretativa manipolativa. Il seggio di gara non si limiterebbe a prendere atto di una svista formale evidente, bensì creerebbe una grandezza negoziale inedita, sostituendosi all’operatore nella determinazione del saggio di sconto. L’art. 101 non autorizza in alcun modo l’amministrazione a surrogare l’inadempimento del concorrente mediante calcoli sostitutivi che incidano sul nucleo economico della prestazione.
L’attivazione del soccorso istruttorio in una simile evenienza produrrebbe una palese violazione della par condicio nei confronti di tutti gli altri operatori che hanno tempestivamente e correttamente formulato l’offerta secondo il ribasso percentuale prescritto. La regolarità della gara esige che ciascun concorrente risponda delle conseguenze derivanti dalla negligente redazione dei propri atti. Consentire la conversione postuma del prezzo assoluto violerebbe l’affidamento legittimo riposto dalla generalità dei partecipanti nella cogenza delle regole di gara, trasformando un potere istruttorio doveroso in un ingiustificato privilegio sanante.
4.3 — Il rigetto della nozione di errore materiale alla prova delle discrepanze decimali
La qualificazione della difformità quale errore ostativo riconoscibile ex art. 1431 c.c. costituiva il fulcro della linea difensiva spiegata dalla ricorrente Easy City, che invocava a proprio favore l’indirizzo sostanzialistico espresso dal T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I-quater, nella sentenza 14 febbraio 2025, n. 28418, contrastato invece dal T.A.R. Catanzaro n. 274/20262. Secondo tale impostazione liberale, l’errore nell’indicazione del prezzo in euro anziché in percentuale integrerebbe una mera divergenza tra dichiarazione e intento negoziale, immediatamente emendabile ove il dato reale sia univocamente desumibile mediante una formula matematica elementare.
Tale costruzione ermeneutica viene decisamente superata dal Consiglio di Stato n. 4753/2026, che allinea la propria interpretazione alla linea di rigore tracciata dal T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sezione I, nella sentenza 28 marzo 2025, n. 2339. L’errore materiale emendabile postula l’assoluta neutralità contabile dell’operazione correttiva: esso sussiste soltanto qualora la rettifica consenta di ricostruire l’esatto valore voluto dal dichiarante con coincidenza perfetta e senza alcuna alterazione quantitativa, nemmeno frazionaria, rispetto alla base contrattuale.
Nel caso di specie, la prescrizione dell’art. 17 del disciplinare imponeva un ribasso con un limite massimo di tre cifre decimali. Nel lotto 2, dividendo l’importo offerto di € 1.112.455,050 per la base d’asta di € 1.351.652,50, si ottiene un ribasso reale del 17,696667%. L’applicazione della regola di troncatura a tre decimali fissa il ribasso al 17,696%, il quale, riapplicato alla base d’asta, determina un prezzo ricalcolato di € 1.112.464,07, producendo uno scostamento contabile di € 9,02. Identica distorsione si riscontra nel lotto 3, ove il ribasso effettivo del 18,7041781%, ridotto al 18,704%, restituisce un importo di € 2.225.991,77 a fronte dell’offerta originaria di € 2.225.986,890, con una differenza di € 4,88.
L’emersione di tali scarti numerici fa cadere il presupposto stesso dell’errore materiale innocuo. Non si è al cospetto di un banale lapsus calami, bensì di un’inconciliabilità matematica strutturale tra l’espressione in valore assoluto e il modello di sconto percentuale prescritto dalla lex specialis. Ove la stazione appaltante accettasse l’offerta arrotondata, modificherebbe l’obbligazione economica dell’aggiudicatario; ove pretendesse di eseguire l’appalto al prezzo monetario originario, violerebbe il ribasso formale verbalizzato in graduatoria.
La discrepanza monetaria, benché quantitativamente contenuta in poche unità di euro, assume un rilievo qualitativo determinante sul piano dell’intangibilità dell’offerta. La par condicio tra i partecipanti non ammette soglie di tolleranza o franchigie di scostamento arbitrario. Qualsiasi rettifica che comporti una ridefinizione del quantum contrattuale si traduce in una manipolazione della volontà negoziale, preclusa sia alla stazione appaltante sia all’autorità giurisdizionale.
Quando l’emenda dell’offerta produce anche una minima discrasia monetaria, la correzione cessa di essere neutra e si converte in un’alterazione sostanziale del patto di gara.
4.4 — L’interpretazione letterale della lex specialis e l’inderogabilità dell’autovincolo
La preclusione dell’errore materiale trova fondamento nei canoni ermeneutici dell’art. 1362 c.c. applicati agli atti di gara. Come ribadito dal Consiglio di Stato, Sezione Sesta, nella sentenza 5 giugno 2025, n. 506610, l’interpretazione delle clausole del bando postula la prevalenza del senso letterale delle parole, escludendo operazioni correttive basate su presunte intenzioni non esteriorizzate. Quando il disciplinare stabilisce una conseguenza espulsiva chiara, l’amministrazione è vincolata all’applicazione della regola, senza margini per bilanciamenti equitativi estranei al patto negoziale.
L’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, nella pronuncia 20 novembre 2020, n. 735711 sancisce la cogenza del principio di autovincolo della lex specialis, quale presidio di certezza giuridica e parità di trattamento. In consonanza con quanto già osservato in ordine al rigore formale degli elementi costitutivi dell’offerta, la stazione appaltante non può disapplicare una clausola escludente legittima e non impugnata. Il quadro dei precedenti giurisprudenziali conferma la netta prevalenza della tutela dell’autovincolo sull’anti-formalismo compilativo.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cons. Stato, Sez. V, n. 4753/2026 | Conforme | La tassatività ex art. 10 non copre i vizi dell’offerta economica; la discrasia decimale esclude l’errore materiale. |
| TAR Calabria, Catanzaro, n. 274/2026 | Conforme | Respinge il ricorso e conferma l’esclusione: la discrasia di arrotondamento (+€ 9,02 e +€ 4,88) preclude il soccorso e viola l’art. 101 c. 3. |
| TAR Lazio, Roma, n. 2841/2025 | Difforme | Ammette la rettifica dell’offerta economica in presenza di errore ostativo immediatamente riconoscibile. |
| TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 233/2025 | Conforme | Inammissibile il soccorso istruttorio per trasformare importi assoluti in percentuali, ravvisando una manipolazione. |
| Cons. Stato, Sez. V, n. 2878/2026 | Conforme | L’art. 101 c. 3 preclude tassativamente il soccorso integrativo o modificativo sul contenuto dell’offerta economica. |
| Cons. Stato, Sez. V, n. 2721/2026 | Conforme | Soccorso meramente correttivo consentito solo per errori materiali rilevabili ictu oculi senza ricalcoli complessi. |
05. Il principio del risultato e la tenuta della legalità procedimentale
5.1 — Il principio del risultato ex art. 1 quale presidio della concorrenza nella legalità
L’articolazione delle difese dell’operatore escluso ha fatto leva sul primato assiologico del principio del risultato codificato dall’art. 1 del D.Lgs. 36/2023, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto privilegiare la sostanza economica dell’offerta più conveniente rispetto al mero ossequio delle forme compilative. La sentenza del Consiglio di Stato n. 4753/20261 respinge fermamente tale suggestione, chiarendo che l’efficienza della committenza pubblica non può mai essere perseguita a discapito della legalità dell’evidenza pubblica.
Come puntualmente statuito dal Consiglio di Stato, Sezione Quarta, nella sentenza 19 marzo 2026, n. 253112, il principio del risultato e il correlato canone della reciproca fiducia sancito dall’art. 2 del Codice non operano quali clausole generali di sanatoria delle condotte negligenti. Il risultato perseguito dall’ordinamento non coincide con un mero utilitarismo contabile volto all’acquisizione dell’offerta più bassa a ogni costo, bensì con il risultato virtuoso nella concorrenza, ottenuto mediante una competizione trasparente, leale e fondata sull’integrale rispetto delle regole comuni.
La disapplicazione delle clausole di bando a fronte di vizi sostanziali dell’offerta scardinerebbe la certezza dei rapporti giuridici, inducendo un contenzioso seriale e paralizzando la stipula del contratto. In tale prospettiva, l’esclusione dell’offerta espressa in euro lungi dal configurare un eccesso di formalismo burocratico rappresenta l’unico esito conforme all’interesse pubblico, giacché presidia l’affidamento dei concorrenti adempienti e tutela l’amministrazione dal rischio di future contestazioni risarcitorie da parte degli altri partecipanti.
Il principio del risultato non autorizza deroghe all’autovincolo di gara: la massima partecipazione e la tempestività dell’affidamento sono legittime solo se conseguite nel rispetto inderogabile della par condicio.
5.2 — I riflessi applicativi per le stazioni appaltanti e la redazione dei bandi tipo
Gli approdi della decisione n. 4753/2026 offrono precise indicazioni operative per la redazione dei documenti di gara digitali da parte delle stazioni appaltanti. Al fine di prevenire contenziosi e incertezze applicative, i disciplinari devono esplicitare in modo categorico sia il modello matematico di formulazione dell’offerta sia la sanzione espulsiva correlata all’inosservanza delle modalità prescritte. L’integrazione di clausole di rigore nei bandi tipo di approvvigionamento digitale consente di blindare le procedure selettive, scongiurando il rischio che l’operatore economico pretenda di convertire unilateralmente parametri eterogenei in fase di scrutinio delle buste telematiche.
Sul versante dei partecipanti, la pronuncia riafferma con perentorietà il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico. Chi partecipa a un confronto concorrenziale pubblico assume il rischio delle proprie scelte espressive e l’onere di verificare la perfetta conformità della documentazione economica ai vincoli posti dalla committenza. La transizione al regime di procurement telematico accentua la rilevanza del dato formale oggettivo, escludendo che negligenze imputabili alla sfera del concorrente possano essere traslate sull’amministrazione mediante pretestuose istanze di soccorso istruttorio o improprie invocazioni del principio del risultato.
06. Conclusioni: la linea di confine tra sostanza negoziale e formalismo di gara
La ricostruzione operata dal Consiglio di Stato nella sentenza 9 giugno 2026, n. 47531 fissa un solido punto di equilibrio nell’esegesi del nuovo ordinamento dei contratti pubblici, tracciando con precisione la linea di confine tra la tutela sostanziale dell’offerta e l’inderogabilità delle forme negoziali tipizzate. L’invocazione indiscriminata del canone antiformalista e la dilatazione della tassatività delle cause di esclusione negli appalti non possono condurre all’azzeramento dei requisiti strutturali della dichiarazione economica. Quando la disciplina di gara individua nel ribasso percentuale l’unico parametro di espressione del prezzo, la presentazione di una grandezza monetaria in valore assoluto altera l’oggetto stesso dell’impegno contrattuale, impedendo la formazione del consenso secondo i moduli prestabiliti dall’amministrazione.
L’approdo dei giudici di Palazzo Spada dissipa ogni equivoco circa la portata applicativa dell’art. 10 del D.Lgs. 36/2023, confinando la sanzione della nullità alle clausole escludenti spurie o sovrabbondanti relative ai requisiti generali dell’operatore economico. Di contro, l’inosservanza delle prescrizioni che conformano la busta economica ricade a pieno titolo nell’alveo dell’art. 107 del Codice, presidiando l’ordine della comparazione concorrenziale. L’emersione di discrepanze monetarie, anche di minima entità aritmetica dovute a troncature dei decimali, preclude irrevocabilmente la configurabilità dell’errore materiale innocuo e rende impraticabile il soccorso correttivo, il quale degraderebbe a inammissibile manipolazione postuma del valore contrattuale.
Ne scaturisce una decisa riaffermazione del principio di autoresponsabilità: la semplificazione procedurale e il principio del risultato non sollevano l’operatore economico dall’onere di una diligente e puntuale compilazione della propria proposta. L’efficienza della committenza pubblica si fonda sulla certezza preventiva delle regole e sulla loro uniforme applicazione a tutti i concorrenti. La decisione n. 4753/2026 ripristina così il valore prescrittivo della lex specialis, confermando che la par condicio competitiva e la stabilità dei rapporti contrattuali costituiscono le precondizioni indefettibili affinché il risultato amministrativo possa dirsi non solo celere, ma autenticamente legittimo.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 97 — Principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 1, 2, 3 — Principi generali del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 10 — Principio di tassatività delle cause di esclusione e nullità delle clausole atipiche.
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, artt. 94, 95 — Cause di esclusione automatica e non automatica dell’operatore economico.
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 101 — Disciplina del soccorso istruttorio e divieto di integrazione dell’offerta economica.
- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, art. 107 — Criteri di selezione e valutazione delle offerte nelle procedure di affidamento.
- Codice Civile, art. 1326 — Requisiti di forma e conclusione dell’accordo negoziale.
- Codice Civile, artt. 1362, 1363 — Canoni di interpretazione letterale e sistematica del contratto e degli atti di gara.
- Codice Civile, art. 1431 — Riconoscibilità dell’errore ostativo nella manifestazione di volontà.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies — Nullità del provvedimento amministrativo per difetto assoluto di attribuzione o espressa previsione di legge.
Giurisprudenza citata
- 1. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 9 giugno 2026, n. 4753 — L’offerta formulata in cifra assoluta anziché in percentuale viola la lex specialis; la tassatività ex art. 10 D.Lgs. 36/2023 non protegge dai vizi dell’offerta economica e la discrasia da troncatura decimale esclude l’errore materiale emendabile.
- 2. T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sezione Prima, sentenza 28 gennaio 2026, n. 274 — Rigetta il ricorso principale confermando la legittimità dell’esclusione per mancata indicazione del ribasso percentuale e violazione del principio di immodificabilità dell’offerta ex art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023.
- 3. Consiglio di Stato, Sezione Settima, sentenza 30 gennaio 2026, n. 917 — Il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10, comma 2, D.Lgs. 36/2023 opera come presidio anti-gold plating limitatamente ai requisiti soggettivi generali degli artt. 94 e 95.
- 4. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 29 aprile 2026, n. 3805 — La nullità testuale delle clausole escludenti si coordina con l’art. 21-septies L. 241/1990 e non preclude alla stazione appaltante di sanzionare con l’espulsione le offerte difformi dai requisiti di validità negoziale.
- 5. Corte Costituzionale, sentenza 9 maggio 2025, n. 77 — Riafferma la ragionevolezza delle regole di rigore formale nella formulazione delle offerte pubbliche a garanzia della par condicio e della trasparenza competitiva.
- 6. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 30 marzo 2026, n. 2878 — Il soccorso istruttorio integrativo è tassativamente precluso per sanare carenze o difformità degli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica ex art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023.
- 7. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 25 marzo 2026, n. 2721 — Il soccorso meramente correttivo ex art. 101, comma 4, è circoscritto ai soli errori materiali rilevabili ictu oculi, senza margini di manipolazione ermeneutica o ponderazione discrezionale.
- 8. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I-quater, sentenza 14 febbraio 2025, n. 2841 — Esprime l’orientamento sostanzialistico che ammette la correzione dell’errore ostativo nell’offerta economica ove la reale volontà del concorrente sia desumibile con immediatezza.
- 9. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, Sezione Prima, sentenza 28 marzo 2025, n. 233 — L’operazione di ricavo della percentuale di sconto da un valore monetario assoluto altera l’offerta economica, configurando una rettifica manipolativa incompatibile col principio di par condicio.
- 10. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 5 giugno 2025, n. 5066 — L’interpretazione delle clausole della lex specialis postula la rigida applicazione del senso letterale delle parole ex art. 1362 c.c., precludendo operazioni correttive extratestuali.
- 11. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 20 novembre 2020, n. 7357 — Il principio di autovincolo della lex specialis impone alla stazione appaltante l’osservanza delle regole di gara deliberate, escludendo qualsiasi disapplicazione postuma di clausole chiare.
- 12. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 19 marzo 2026, n. 2531 — Il principio del risultato ex art. 1 D.Lgs. 36/2023 non funge da sanatoria delle irregolarità dell’offerta ma tutela la migliore concorrenza nell’alveo della legalità procedimentale.
