Giustizia riparativa e dissenso della vittima: nessun veto
La Suprema Corte ribadisce che la contrarietà della persona offesa e la pendenza di misure cautelari non precludono l’invio al Centro di mediazione, potendosi ricorrere alla vittima surrogata
Stato della questione e quadro aggiornato al 13 ottobre 2026: Con la sentenza n. 35493 del 6 ottobre 2026, la Corte di Cassazione Penale ha chiarito che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa non può essere negato sul solo presupposto del dissenso della persona offesa o dell’applicazione di una misura cautelare, potendo la mediazione svolgersi con vittima surrogata ai sensi dell’art. 53 d.lgs. 150/2022.
Abstract (Italiano)
Il presente saggio analizza l’innovativo arresto della Cassazione Penale n. 35493 del 6 ottobre 2026 in tema di giustizia riparativa e dissenso della vittima. La Suprema Corte sancisce che la contrarietà della persona offesa non costituisce causa ostativa automatica all’invio dell’imputato al Centro di mediazione ex art. 129-bis c.p.p., né assume valenza preclusiva la vigenza del divieto di avvicinamento. L’ordinamento ammette forme di mediazione con vittima surrogata ex art. 53 d.lgs. 150/2022, imponendo al giudice di merito una prognosi concreta di utilità priva di formule apodittiche o stereotipate sul rischio di vittimizzazione secondaria.
Abstract (English)
This article provides a critical analysis of judgment no. 35493 of 6 October 2026 delivered by the Italian Supreme Court of Cassation concerning restorative justice and victim dissent. The Court establishes that the objection raised by the victim cannot be construed as an automatic procedural veto against judicial referral under Article 129-bis of the Code of Criminal Procedure. Furthermore, the enforcement of a restraining order does not bar participation in restorative programs. Under Article 53 of Legislative Decree no. 150/2022, dialogue can take place with a surrogate victim, requiring trial judges to conduct a rigorous, individualized assessment of utility and potential risks without resorting to standardized assumptions.
- Universalità dell’accesso: In virtù dell’art. 44 del D.Lgs. 150/2022, i percorsi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusioni relative al titolo di reato o alla sua gravità astratta.
- Assenza di potere di veto: La volontà contraria della persona offesa non paralizza l’accesso al percorso, potendo la mediazione svolgersi con una vittima aspecifica o surrogata.
- Compatibilità cautelare: La misura cautelare del divieto di avvicinamento non osta all’invio al Centro, svolgendosi le attività in ambienti rigorosamente protetti.
- Competenza sulla fattibilità: Il giudice valuta l’utilità del programma e l’assenza di pericoli concreti, mentre l’operatività del dialogo è rimessa ai soli mediatori.
In tema di giustizia riparativa, l’ordinanza con cui il giudice rigetta la richiesta di invio delle parti a un Centro per la giustizia riparativa non può fondarsi sul mero dissenso manifestato dalla persona offesa, né sulla pendenza di una misura cautelare coercitiva a carico dell’imputato o sulla gravità del reato. Il programma di responsabilizzazione dell’autore del fatto può legittimamente svolgersi con la vittima surrogata o aspecifica ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 150 del 2022, sicché la prognosi di ammissibilità ex art. 129-bis cod. proc. pen. esige una motivazione circostanziata sull’inutilità del percorso o sull’esistenza di un pericolo concreto per i partecipanti.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la Riforma Cartabia e il nuovo paradigma della giustizia riparativa
Il tema del rapporto tra giustizia riparativa e dissenso della vittima rappresenta uno dei nodi interpretativi più complessi emersi all’indomani dell’attuazione della Riforma Cartabia, operata mediante il Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Con tale intervento normativo, il nostro ordinamento ha affiancato alla tradizionale risposta retributiva e punitiva un modello autonomo di giustizia complementare, imperniato sull’ascolto, sulla rielaborazione critica dell’illecito e sulla ricomposizione dei legami relazionali lacerati dalla condotta criminosa.
Nell’architettura disegnata dagli articoli 42 e seguenti del decreto delegato, la risposta giudiziaria non si esaurisce nell’inflizione della sanzione o nell’isolamento del colpevole. L’istituto persegue una finalità più ambiziosa: favorire la consapevolezza del danno causato e promuovere la responsabilizzazione soggettiva dell’autore del reato. In questa prospettiva, la misura si salda intimamente con il canone costituzionale dell’art. 27, terzo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, offrendo un percorso idoneo a restituire dignità e ascolto alla persona offesa e ad abbattere il rischio di recidiva criminogena.
Tuttavia, l’innesto di un percorso consensuale e dialogico all’interno del processo penale ordinario ha suscitato resistenze interpretative nella prassi dei giudici di merito. In particolare, nei procedimenti caratterizzati da un’accesa conflittualità interpersonale — quali i delitti di atti persecutori o di violenza domestica — si è registrata una frequente chiusura aprioristica, sfociata nel rigetto automatico delle istanze difensive di invio ai Centri di mediazione a fronte della mera opposizione della persona offesa. Su questa delicata faglia dogmatica è intervenuta la Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 35493 del 6 ottobre 2026, ridisegnando i confini operativi dell’istituto ed escludendo la legittimità di qualsiasi automatismo ostativo.
02. Il vaglio di ammissibilità ex art. 129-bis c.p.p. tra universalità e prognosi di utilità
2.1 — Il superamento delle preclusioni di fattispecie e gravità del reato
Il primo caposaldo ribadito dalla Suprema Corte concerne il principio di universalità sancito dall’art. 44, comma 1, del d.lgs. 150/2022. La disposizione stabilisce espressamente che l’accesso ai programmi di giustizia riparativa è garantito senza preclusioni di fattispecie, risultando del tutto indifferente la qualificazione giuridica o la gravità oggettiva e soggettiva della contestazione mossa all’imputato. Non sussistono titoli di reato considerati ex lege incompatibili con l’itinerario mediativo, giacché la ratio della disciplina mira a risanare la frattura sociale proprio laddove essa si manifesta con maggiore virulenza.
Nella prassi applicativa si era invece manifestata la tendenza a negare l’accesso alla giustizia riparativa nei procedimenti per stalking ex art. 612-bis c.p., sul presupposto che la natura persecutoria e reiterata della condotta ostasse intrinsecamente all’instaurazione di un dialogo. La Cassazione censura siffatta lettura riduttiva: l’autorità giudiziaria non può reintrodurre surrettiziamente sbarramenti categoriali che il legislatore delegato ha consapevolmente inteso espungere dal nostro sistema processuale. Il vaglio deve incentrarsi sulle condizioni della persona e sull’attitudine del percorso riparativo a incidere sulla personalità dell’autore, scongiurando giudizi astratti fondati sulla mera gravità edittale.
Peraltro, la Suprema Corte rileva come l’ammissibilità dell’istanza non possa essere condizionata alla tempestività della richiesta nel corso delle indagini o nel giudizio di primo grado. Ai sensi dell’art. 129-bis del Codice di procedura penale, l’invio delle parti può essere disposto in ogni stato e grado del procedimento, compresa la fase delle impugnazioni e la sede esecutiva, confermando l’assoluta permeabilità temporale del rito penale alle sollecitazioni riparatorie.
2.2 — La duplice indagine giudiziale: utilità positiva e assenza di pericolo
L’art. 129-bis, comma 3, c.p.p. disciplina il sindacato giurisdizionale preliminare, imponendo al giudice della cognizione una valutazione discrezionale vincolata a due rigorosi parametri legali. In primo luogo, l’organo giudicante deve formulare un giudizio prognostico positivo circa l’utilità del programma per la risoluzione delle questioni derivanti dal fatto di reato. Come autorevolmente precisato dalle Sezioni Unite penali, la nozione di utilità coincide con la ragionevole prospettiva che lo strappo relazionale venga ricomposto e che dalla responsabilizzazione dell’agente scaturiscano esiti riparativi, siano essi materiali o meramente simbolici.
In secondo luogo, la norma esige un riscontro negativo avente a oggetto l’assenza di pericolo concreto per i partecipanti e per l’accertamento processuale. Tale pericolo deve intendersi come esposizione effettiva a un rischio per l’incolumità individuale ovvero come possibilità che lo svolgimento delle sessioni infici la genuinità della prova testimoniale. Il giudice non può pertanto limitarsi a formulare congetture astratte, ma è tenuto a motivare puntualmente sulle specifiche circostanze fattuali che rendono l’invio al Centro pregiudizievole per la salute psicofisica delle parti o per la ricerca della verità materiale.
In questo quadro, il nesso sistematico tra giustizia riparativa e dissenso della vittima si colloca al centro del sindacato di ammissibilità: la volontà della parte offesa costituisce un fatto processuale rilevante, ma non assurge a condizione legale ostativa autonoma, dovendo essere inserita nel più ampio apprezzamento della complessiva dinamica relazionale scaturente dall’illecito.
03. Il dissenso della persona offesa e la mediazione con vittima surrogata
3.1 — L’inidoneità del rifiuto della vittima quale veto potestativo ostativo
Il nucleo centrale della decisione pronunciata nella sentenza n. 35493 del 2026 risiede nella perentoria affermazione secondo cui il rifiuto della persona offesa non può costituire un veto ostativo insuperabile per l’accesso ai programmi riparativi1. L’art. 45, lett. a, del d.lgs. 150/2022 sancisce il principio fondamentale della volontarietà e revocabilità del consenso per tutti i partecipanti: la vittima è libera di sottrarsi al confronto in qualunque momento, senza dover giustificare la propria determinazione e senza subire alcuna conseguenza pregiudizievole sul piano processuale.
Nondimeno, la sacrosanta tutela della libertà morale della persona offesa non può capovolgersi nell’attribuzione di un arbitrario potere inibitorio sull’intero percorso di ravvedimento del reo. Se il dissenso della parte lesa operasse quale causa preclusiva automatica, la giustizia riparativa risulterebbe assoggettata alla volontà meramente potestativa della vittima, snaturando la dimensione pubblicistica della misura e privando l’imputato di una preziosa opportunità di maturazione civica ed etica.
| Profilo Procedimentale | Impostazione Superata di Merito | Assetto Conforme Cass. 35493/2026 | Riferimento di Legge |
|---|---|---|---|
| Dissenso della parte lesa | Causa di inammissibilità automatica dell’invio | Elemento di valutazione che apre alla vittima surrogata | Art. 45 lett. a, D.Lgs. 150/2022 |
| Interlocutore del dialogo | Esclusivamente la vittima diretta dell’illecito | Vittima aspecifica, comunità o enti esponenziali | Art. 53 commi 1 e 2, D.Lgs. 150 |
| Misura cautelare pendente | Presunzione di pericolo e incompatibilità logica | Piena compatibilità con le sessioni protette | Art. 129-bis c.p.p., Art. 43 D.Lgs. 150 |
3.2 — La vittima aspecifica e la tutela della libertà morale
Al fine di comporre il contrasto tra l’esigenza risocializzante dell’autore e la tutela della persona offesa indisponibile all’incontro, il legislatore ha previsto lo strumento della vittima aspecifica o surrogata ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 150/2022. Trattasi di un soggetto che ha patito un reato analogo o comunque omogeneo rispetto a quello per cui si procede, e che presta volontariamente la propria disponibilità a partecipare a percorsi dialogici guidati da mediatori accreditati.
L’incontro con la vittima surrogata realizza pienamente gli scopi educativi perseguiti dalla Riforma Cartabia: l’imputato si confronta con il vissuto traumatico e con le conseguenze distruttive delittuose senza che la persona offesa diretta debba subire alcun tipo di contatto, né fisico né mediato. Tale soluzione tecnica consente di neutralizzare il pericolo di vittimizzazione secondaria, tutelando la serenità della vittima originaria e garantendo al contempo la fecondità del percorso riabilitativo.
La Corte di Cassazione sottolinea con vigore che il giudice di merito, prima di negare l’accesso alla giustizia riparativa a causa del dissenso della persona offesa, ha il dovere giuridico di esplorare la fattibilità del programma attraverso il coinvolgimento della vittima surrogata. L’omessa disamina di tale opzione vizia di illegittimità l’ordinanza di rigetto, traducendosi in un difetto radicale di motivazione censurabile in sede di legittimità.
04. Misure cautelari e confini di competenza tra giudice e Centro riparativo
Un profilo di eccezionale rilievo pratico affrontato dalla sentenza n. 35493 del 2026 riguarda l’interferenza tra la pendenza di misure cautelari coercitive e l’ammissione alla giustizia riparativa. Nel caso di specie, l’imputato era sottoposto al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ex art. 282-ter c.p.p., con l’ausilio di dispositivi elettronici di controllo. Il Tribunale di merito aveva ritenuto tale circostanza ostativa di per sé all’invio, ravvisandovi un’antinomia insanabile tra il precetto cautelare di non avvicinamento e l’avvio di un percorso riparativo.
Il dissenso della persona offesa e la misura cautelare in atto non costituiscono una preclusione insormontabile all’avvio del programma: la giustizia riparativa con vittima surrogata realizza la responsabilizzazione dell’autore senza esporre la parte lesa ad alcun contatto.
La Suprema Corte ha smentito tale assioma, statuendo che la vigenza del divieto di avvicinamento non interferisce minimamente con la fattibilità delle sessioni mediativo-riparative. Le attività del Centro si svolgono in luoghi terzi, protetti e neutrali, affidate alla vigilanza costante di esperti formati per prevenire qualsiasi dinamica manipolatoria o intimidatoria. Qualora la persona offesa rifiuti la partecipazione, l’attivazione della vittima surrogata esclude alla radice qualsivoglia ipotesi di violazione della misura cautelare, rendendo la motivazione del giudice di merito palesemente incongrua.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha rimarcato il netto riparto funzionale intercorrente tra la magistratura giudicante e i Centri di mediazione. Il magistrato della cognizione non può arrogarsi valutazioni tecniche che competono unicamente ai mediatori professionali: mentre al giudice spetta la verifica preliminare dell’assenza di pericoli manifesti per la prova o per le persone, il giudizio sulla fattibilità concreta del programma riparativo appartiene in via esclusiva al personale del Centro, come espressamente sancito dall’art. 54 del d.lgs. 150/20222. L’accesso non può essere ostacolato nemmeno dall’omessa formulazione dell’istanza nel corso del primo grado di giudizio, trattandosi di facoltà esercitabile in ogni stato e grado del rito penale3.
Resta ferma, tuttavia, la legittimità del diniego giudiziale qualora l’autorità giudiziaria motivi adeguatamente la natura meramente utilitaristica della domanda difensiva. Come stabilito in coeve pronunce di legittimità, il rigetto è immune da censure quando la reiterazione di condotte moleste in corso di causa o la totale assenza di segni di ravvedimento evidenzino l’inutilità del programma, rivelando l’intento esclusivo dell’imputato di conseguire benefici processuali o dilazioni indebite4. L’equilibrio tra giustizia riparativa e dissenso della vittima esige rigore motivazionale, respingendo sia i rifiuti pregiudiziali sia le concessioni automatiche prive di seria prospettiva riabilitativa.
05. Conclusioni: la tenuta delle garanzie nell’orizzonte relazionale
La pronuncia n. 35493 del 6 ottobre 2026 rappresenta una tappa miliare nel processo di civilizzazione e maturazione della giustizia penale contemporanea. Nel ridefinire la dialettica tra giustizia riparativa e dissenso della vittima, la Suprema Corte riafferma che il nuovo modello introdotto dalla Riforma Cartabia non costituisce una parentesi premiale secondaria, bensì un presidio essenziale per l’attuazione dell’art. 27 della Costituzione.
Attraverso la valorizzazione della vittima aspecifica e la perentoria esclusione di veti individuali, il diritto penale si emancipa dalla logica della vendetta privata, garantendo al reo un’occasione reale di responsabilizzazione senza imporre alla parte offesa sofferenze o contatti non desiderati. L’effettività della tutela risiede nella capacità del giudice di superare schemi stereotipati, conducendo un’istruttoria penetrante sulle ragioni della richiesta e preservando la dignità di tutte le persone coinvolte nel dramma processuale.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Costituzione della Repubblica Italiana — artt. 2, 3, 27 comma 3, 111 in materia di finalità rieducativa e giusto processo.
- Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 — artt. 42, 43, 44, 45, 53, 54, 56 sulla disciplina organica della giustizia riparativa.
- Codice di procedura penale — artt. 129-bis, 282-ter, 593 in materia di invio ai programmi riparativi e misure coercitive.
- Codice penale — artt. 152, 612-bis, 387-bis in tema di estinzione del reato e delitto di atti persecutori.
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione Penale, sentenza n. 35493 del 6 ottobre 2026 — Delinea l’illegittimità del rigetto basato sul solo rifiuto della persona offesa e sulla misura cautelare, ammettendo la vittima surrogata. Esito: annulla in parte la sentenza con rinvio al tribunale e rigetta nel resto. Punto: 5.4.
- 2. Cassazione Penale, sentenza n. 34281 del 23 settembre 2026 — Riafferma che il dissenso della persona offesa non preclude l’invio alla mediazione e che la fattibilità compete ai mediatori. Esito: annulla la sentenza impugnata con rinvio alla corte d’appello. Punto: 1.1.
- 3. Cassazione Penale, sentenza n. 27216 del 20 luglio 2026 — Esclude preclusioni legate alla mancata coltivazione dell’istanza in primo grado e chiarisce i presupposti del vaglio di utilità. Esito: annulla in parte la sentenza con rinvio alla corte d’appello e dichiara inammissibile nel resto. Punto: 1.3.1.
- 4. Cassazione Penale, sentenza n. 30709 dell’11 agosto 2026 — Ritiene immune da censure il diniego di invio fondato sulla manifesta inutilità per fini meramente utilitaristici dell’imputato. Esito: rigetta il ricorso. Punto: 2.3.1.
