Abbreviato e continuazione: la metà per la contravvenzione
La riduzione di pena per la contravvenzione nel giudizio abbreviato tra visione multifocale del reato continuato e qualificazione del vizio sanzionatorio
Aggiornato al 24 Luglio 2026. Commento a Cassazione penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 27059 del 23 luglio 2025.
Abstract (Italiano)
Il contributo esamina la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 27059 del 23 luglio 2025, chiamata a risolvere un risalente contrasto interpretativo in ordine alle modalità applicative della diminuente prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. (come novellato dalla L. 103/2017) nel caso di reato continuato tra delitti e contravvenzioni. L’analisi ripercorre l’evoluzione dogmatica dell’art. 81 c.p., dimostrando come il superamento della tesi monolitica del reato continuato imponga l’adozione di una visione multifocale orientata al principio del favor rei. Le Sezioni Unite hanno sancito l’obbligo di operare la riduzione di pena per la contravvenzione nel giudizio abbreviato nella misura della metà sull’aumento per la continuazione contravvenzionale, riservando la riduzione di un terzo alla pena base delittuosa. Il lavoro approfondisce altresì la qualificazione dell’errore di calcolo unitario in termini di pena illegittima anziché pena illegale, evidenziando le rigorose preclusioni processuali che ne derivano sia in sede di appello che nella fase dell’esecuzione penale.
Abstract (English)
This article analyzes the decision of the United Sections of the Italian Court of Cassation (No. 27059/2025), which resolved a long-standing judicial split regarding the application of sentence reductions under Article 442, paragraph 2, of the Code of Criminal Procedure in summary trials involving a continuous offense comprising both felonies and misdemeanors. The study examines the shift from a monolithic view of the continuous crime under Article 81 of the Criminal Code to a multifocal approach guided by the favor rei principle. The Court affirmed that the reduction for misdemeanors in summary proceedings must be calculated separately at one-half on the misdemeanor increase, while maintaining the one-third reduction for the principal felony. Furthermore, the paper investigates the classification of improper unified calculations as an unlawful sentence (pena illegittima) rather than an illegal sentence (pena illegale), highlighting the strict procedural bars that prevent post-conviction relief if the issue is not explicitly raised on appeal.
- Calcolo scisso della diminuente: In caso di continuazione tra delitto e contravvenzione definita con rito abbreviato, la riduzione della pena si applica nella misura della metà per le contravvenzioni e di un terzo per i delitti.
- Visione multifocale del reato continuato: L’unitarietà del cumulo giuridico cede il passo all’autonomia dei singoli illeciti unificati quando la riduzione differenziata assicura un risultato più favorevole al reo.
- Natura della norma sul rito: La disposizione dell’art. 442 c.p.p. è norma processuale ad effetti penali sostanziali, soggetta al principio di retroattività della legge più favorevole ex art. 2 c.p.
- Qualificazione del vizio ed emendabilità: L’erronea applicazione della riduzione di un terzo alla contravvenzione configura una pena illegittima e non illegale, inemendabile in executivis se non devoluta nei motivi di gravame.
«In tema di giudizio abbreviato, nel caso di reato continuato tra delitti e contravvenzioni, la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere operata distintamente sulla pena inflitta per i delitti nella misura di un terzo e sulla pena applicata per le contravvenzioni nella misura della metà. L’erronea determinazione unitaria della diminuente nella misura di un terzo integra un’ipotesi di pena illegittima e non di pena illegale, con conseguente preclusione alla deduzione della questione se non previamente prospettata nei motivi d’appello ed impossibilità di intervento del giudice dell’esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen.»
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. Sez. Un. n. 27059/2025
La recente sentenza pronunciata dalla Cassazione Penale, Sezioni Unite, n. 27059 del 23 luglio 20251 affronta uno snodo nevralgico della commisurazione sanzionatoria nei riti alternativi, risolvendo in via nomofilattica il contrasto sull’applicazione della riduzione di pena per la contravvenzione nel giudizio abbreviato quando la stessa sia avvinta dal vincolo della continuazione con uno o più delitti. La disciplina introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 ha profondamente novellato l’art. 442, comma 2, c.p.p., introducendo un trattamento sanzionatorio differenziato che riconosce lo sconto della metà della pena per le fattispecie contravvenzionali, mantenendo invece l’abbattimento ordinario di un terzo per le ipotesi delittuose. La prassi giudiziaria si è tuttavia a lungo divisa sulla compatibilità di tale asimmetria premiale con il meccanismo del cumulo giuridico previsto dall’art. 81 c.p., oscillando tra letture rigidamente assorbenti e ricostruzioni orientate al principio del favor rei.
L’importanza della pronuncia in esame trascende peraltro la mera quantificazione aritmetica della sanzione, investendo la natura dogmatica del reato continuato e i confini della legalità della pena. Le Sezioni Unite hanno confermato la progressiva erosione della concezione monolitica dell’istituto a vantaggio di una visione multifocale, secondo cui la fictio iuris dell’unificazione opera esclusivamente nei limiti in cui torni a vantaggio dell’imputato o sia espressamente prescritta dalla legge. La decisione individua una soluzione di sintesi di notevole momento applicativo, destinata a conformare i conteggi della pena nei procedimenti a prova contratta e a delimitare rigorosamente le facoltà di impugnazione della difesa sia nei gradi di merito che nella successiva fase dell’esecuzione penale.
02. La fattispecie concreta e l’iter processuale
2.1 — La condotta materiale e le decisioni dei giudici di merito
La vicenda sottoposta al vaglio del Supremo Collegio trae origine dall’arresto in flagranza di un soggetto sorpreso all’interno di un esercizio commerciale mentre tentava di asportare due rasoi elettrici dagli scaffali, previa forzatura delle placche antitaccheggio mediante l’impiego di una tronchesina. All’imputato venivano contestati il delitto di tentato furto aggravato ex artt. 56, 624 c.p. e la contravvenzione di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso ex art. 707 c.p., trattandosi di persona già gravata da precedenti condanne per delitti determinati da motivi di lucro. Instaurato il giudizio abbreviato dinanzi al Tribunale di Chieti, il Giudice di primo grado reputava ambedue i reati avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81, comma 2, c.p., individuando quale violazione più grave il delitto di tentato furto.
Nel quantificare il trattamento sanzionatorio, il primo Giudice determinava la pena base per il delitto in mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa, apportando per la contravvenzione satellite un aumento in continuazione pari a mesi due di reclusione ed euro 100 di multa. Giunto al momento di applicare la diminuente premiale per la scelta del rito speciale, il Tribunale operava tuttavia la riduzione unitaria di un terzo sull’intero computo complessivo (pari a mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa), pervenendo alla pena finale di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa. Tale modalità di calcolo presupponeva che l’unificazione sanzionatoria propria del reato continuato assorbisse l’autonomia del reato contravvenzionale, estendendo a quest’ultimo la riduzione di un terzo propria del delitto base.
La Corte di appello di L’Aquila, adita dall’imputato con specifico motivo d’impugnazione volto ad ottenere la scissione della diminuente, confermava la sentenza di primo grado senza tuttavia svolgere alcuna motivazione sul punto relativo alla decurtazione della metà per il reato satellite contravvenzionale. I giudici territoriali recepivano implicitamente l’impostazione monolitica, ritenendo che il beneficio del rito debba essere calibrato unicamente sulla pena complessiva determinata a norma dell’art. 81 c.p., prescindendo dalla natura eterogenea dei titoli di reato posti in continuazione.
2.2 — L’ordinanza di rimessione ed il contrasto giurisprudenziale
Proposto ricorso per cassazione da parte della difesa dell’imputato, la Quinta Sezione Penale della Suprema Corte rilevava la presenza di una netta e non componibile spaccatura nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento, più risalente e rigido2, sosteneva che nel giudizio abbreviato la riduzione di pena per il reato continuato debba operarsi unitariamente nella misura di un terzo. Tale tesi muoveva dal rilievo che l’art. 81 c.p. determina l’assorbimento sanzionatorio dei reati satellite nell’alveo della violazione più grave (nella specie delittuosa), con conseguente perdita dell’autonomia commisurativa dei singoli illeciti. In questa prospettiva, la diminuzione premiale si applica soltanto «a valle» di tutte le operazioni di calcolo della pena unificata, secondo la scansione fissata dalle Sezioni Unite Volpe3.
Al contrario, la corrente giurisprudenziale maggioritaria e più recente4 — condivisa anche da significative pronunce di merito5 — sosteneva la necessità di effettuare una riduzione differenziata: un terzo sulla pena base ed eventuali aumenti per delitto, e la metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni satellite. Questo secondo indirizzo poggiava sulla natura di norma di favore dell’art. 442, comma 2, c.p.p., affermando che le ragioni del favor rei devono prevalere sul dato meramente formale dell’unificazione sanzionatoria del reato continuato, pena l’ingiustificata vanificazione dell’intento deflattivo e premiale perseguito dal legislatore con la riforma del 2017. Registrata l’inconciliabilità dei due approcci, la Quinta Sezione rimetteva gli atti alla Prima Presidente ex art. 610, comma 2, c.p.p., la quale ne disponeva l’assegnazione alle Sezioni Unite.
03. Il quadro normativo e la natura della diminuente in abbreviato
3.1 — L’art. 442 c.p.p. novellato e il principio del favor rei
Per comprendere il percorso logico adottato dalle Sezioni Unite n. 27059/20251 è necessario muovere dalla ratio della riforma operata dall’art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103. Il novellato art. 442, comma 2, c.p.p. ha scisso per la prima volta la misura dello sconto di pena riservato a chi accede al rito abbreviato, stabilendo che la pena determinata dal giudice sia «diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto». La scelta del legislatore rispondeva a una precisa strategia di politica criminale e deflattiva: accrescere l’attrattiva del rito speciale per gli illeciti minoris generis, incentivando la definizione rapida dei procedimenti contravvenzionali a fronte del minor disvalore sociale delle condotte.
La formulazione letterale della norma ha tuttavia posto un immediato problema coordinativo rispetto alle ipotesi in cui il procedimento non riguardi una singola contravvenzione, ma una pluralità di reati eterogenei legati dal vincolo della continuazione. Qualora la contravvenzione acceda a un delitto base più grave, la rigida applicazione del cumulo giuridico rischia di sterilizzare la diminuente della metà. Le Sezioni Unite sottolineano che l’ordinamento penale, orientato dal principio costituzionale del favor rei e della proporzionalità della pena (art. 27 Cost.), non può tollerare che un meccanismo nato per attenuare il trattamento sanzionatorio (la continuazione ex art. 81 c.p.) si converta, per via d’interpretazione formale, in un fattore di penalizzazione per l’imputato.
3.2 — La portata sostanziale della norma processuale sanzionatoria
Un passaggio fondamentale nella ricostruzione delle Sezioni Unite attiene alla qualificazione giuridica dell’art. 442, comma 2, c.p.p. La Corte ribadisce che, pur essendo collocata nel codice di rito, la norma sulla diminuente del giudizio abbreviato presenta una marcata natura processuale ad effetti sostanziali. Essa incide direttamente sulla tipologia e sulla misura della pena da applicare in concreto all’imputato a seguito di condanna, collocandosi al cuore del sinallagma tra rinuncia alle garanzie del dibattimento ed effetto premiale sul trattamento sanzionatorio.
La natura sostanziale della diminuente comporta importanti conseguenze operative. In primo luogo, in ossequio ai principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n. 210 del 2013) e sovranazionale (Corte EDU, Scoppola c. Italia), la norma soggiace al principio di retroattività della legge penale più favorevole ex art. 2, comma 4, c.p. per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo che sia intervenuta sentenza irrevocabile6. In secondo luogo, il beneficio della riduzione nella misura della metà per le contravvenzioni si presenta come cogente, tassativo e inderogabile, come già chiarito dalle Sezioni Unite Acquistapace7. Il giudice non dispone di alcun potere discrezionale nel disconoscere il quantum di abbattimento fissato dal legislatore per il titolo contravvenzionale.
04. La struttura del reato continuato tra delitti e contravvenzioni
4.1 — La visione multifocale dell’art. 81 c.p. e la giurisprudenza costituzionale
Il fulcro della soluzione nomofilattica risiede nel definitivo superamento della concezione puramente monolitica del reato continuato. Nella giurisprudenza risalente, l’unificazione ex art. 81 c.p. veniva intesa come una fusione totale delle singole fattispecie in un unico “reato complesso”, con integrale perdita di autonomia dei reati satellite. La moderna dogmatica e la giurisprudenza della Consulta (sent. n. 115 del 1987) hanno tuttavia chiarito che la continuazione costituisce una fictio iuris creata dal legislatore al solo fine di attenuare il rigore sanzionatorio del concorso materiale di reati, in omaggio al principio di legalità sanzionatoria e garanzie del rito.
Si è così consolidata la visione multifocale del reato continuato, fatta propria dalle Sezioni Unite Sebbar e Pizzone. Secondo questa ricostruzione, i reati uniti dal vincolo della continuazione conservano la loro distinta identità ed autonomia giuridica, la quale riemerge ogni qual volta la considerazione unitaria finisca per risolversi in un pregiudizio per l’imputato. L’unitarietà del reato continuato opera esclusivamente laddove sia espressamente prevista da apposita disposizione di legge (come ai fini del calcolo del termine di prescrizione o del cumulo delle pene), mentre cede il passo all’autonomia dei singoli reati componenti quando si tratti di applicare istituti di favore o benefici commisurativi.
4.2 — Il superamento della fictio iuris monolitica nel cumulo giuridico
L’applicazione del modello bifasico prescritto dall’art. 533, comma 2, c.p.p. dimostra plasticamente l’autonomia commisurativa dei reati in continuazione. Il giudice procede anzitutto a quantificare in via autonoma la pena per la violazione più grave e gli autonomi aumenti di pena a titolo di continuazione per ciascun reato satellite. Solo in un momento successivo si perviene al computo della pena complessiva. L’operazione di decurtazione della pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. non deve pertanto essere considerata come un blocco indivisibile situato a valle dell’intero procedimento commisurativo, ma come un meccanismo correttivo vincolato alla natura di ciascun illecito.
Ove si adottasse la contraria tesi dell’assorbimento unitario di un terzo, si verificherebbe un’evidente aporia sistematica: l’imputato che abbia commesso un delitto ed una contravvenzione subirebbe per quest’ultima una riduzione di pena inferiore (un terzo) rispetto a chi abbia commesso la medesima contravvenzione in via isolata (la metà). Un simile esito finirebbe per trasformare l’istituto della continuazione criminosa — presidio di attenuazione sanzionatoria basato sulla minore riprovevolezza dell’agente — in una trappola procedimentale peggiorativa del trattamento penale, in palese contrasto con l’art. 3 e l’art. 27 Cost.
4.3 — Il confronto tra le Sezioni Unite Giglia, Acquistapace e la nuova soluzione
Le Sezioni Unite n. 27059/2025 pongono la nuova decisione in diretta continuità evolutiva con due fondamentali arresti nomofilattici del recente passato. Da un lato, le Sezioni Unite Giglia8 avevano già teorizzato la tecnica della pena unica progressiva per moltiplicazione per garantire l’operatività del cumulo giuridico anche tra reati puniti con pene di specie ed eterogenee (delitti e contravvenzioni), preservando la legalità della pena. Dall’altro, le Sezioni Unite Acquistapace7 avevano affermato la cogenza e inderogabilità del quantum di riduzione del rito abbreviato su ciascuna componente della sanzione.
Saldata la lezione di questi precedenti, il Supremo Collegio conclude che la riduzione per il rito abbreviato si calcola in modo scisso: si applica l’abbattimento di un terzo sulla pena stabilita per il delitto (sia esso violazione principale o satellite) e si applica l’abbattimento della metà sull’aumento determinato per la contravvenzione. La tabella seguente illustra sinteticamente il quadro dei contrasti composto dall’intervento nomofilattico.
| Orientamento / Pronuncia | Modalità di Calcolo ex art. 442 c.p.p. | Argomentazione Dogmatica di Fondo |
|---|---|---|
| Orientamento Monolitico (Cass. Sez. VI n. 51221/2023) | Riduzione unitaria di 1/3 sull’intera pena complessiva del reato continuato. | Assorbimento sanzionatorio dei reati satellite nell’art. 81 c.p. e applicazione della diminuente a valle del cumulo. |
| Orientamento Scisso (Cass. Sez. II n. 33454/2023) | Riduzione di 1/3 per i delitti e di 1/2 per le contravvenzioni satellite. | Prevalenza del principio del favor rei e natura di norma sostanziale di favore dell’art. 442 c.p.p. |
| Sezioni Unite n. 27059/2025 (Soluzione Nomofilattica) | Calcolo differenziato scisso: 1/3 sui delitti e 1/2 sulle contravvenzioni. | Visione multifocale del reato continuato; autonomia commisurativa dei reati satellite per evitare penalizzazioni al reo. |
05. L’analisi della ratio decidendi e la qualificazione del vizio sanzionatorio
5.1 — Il principio del calcolo scisso della diminuente
Applicando i principi enunciati alla fattispecie oggetto del giudizio, le Sezioni Unite n. 27059/20251 evidenziano l’errore commesso dai giudici di merito nel quantificare la sanzione a carico dell’imputato. Il Tribunale prima e la Corte di d’appello poi avrebbero dovuto operare una duplice e distinta riduzione per il rito abbreviato: decurtare di un terzo la pena base di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa inflitta per il delitto di tentato furto (pervenendo a mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 133,33 di multa), e diminuire della metà l’aumento di mesi due di reclusione ed euro 100 di multa applicato per la contravvenzione di cui all’art. 707 c.p. (pervenendo a mese uno di reclusione ed euro 50 di multa).
Sommando i due addendi così ridotti, la pena finale legittimamente irrogabile risulta pari a mesi tre e giorni venti di reclusione ed euro 183 di multa, in luogo della maggior pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa erroneamente determinata con il calcolo unitario di un terzo. Rilevato che la rideterminazione non richiede alcun apprezzamento discrezionale in fatto ma si risolve in una semplice operazione aritmetica, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando direttamente la pena nei termini di legge ex art. 620, lett. l), c.p.p.
5.2 — Pena illegittima contro pena illegale: le preclusioni in executivis
L’aspetto maggiormente denso di implicazioni pratiche della sentenza n. 27059/2025 risiede nella qualificazione del vizio derivante dall’erroneo calcolo unitario della diminuente. Le Sezioni Unite chiariscono che l’omessa applicazione della riduzione della metà per le contravvenzioni non trasforma la pena inflitta in una “pena illegale” (ossia non prevista dall’ordinamento o superiore ai limits edittali massimi), ma determina un’ipotesi di “pena illegittima”, configurando un vizio di commisurazione nell’esercizio del potere discrezionale del giudice.
La visione multifocale del reato continuato impone di preservare l’autonomia dei singoli reati componenti quando ciò garantisce il risultato più favorevole all’imputato.
Da tale distinzione discendono rilevanti vincoli procedimentali, in linea con quanto già statuito dalle Sezioni Unite Savini9 e con la sistemazione dei limiti del sindacato di legittimità penale. Trattandosi di pena illegittima e non illegale, la doglianza deve essere espressamente e tempestivamente prospettata dalla difesa mediante il motivo d’appello. Qualora l’imputato ometta di devolvere specificamente la questione al giudice del gravame, la decisione passa in giudicato sul punto: il vizio non potrà più essere dedotto direttamente in sede di legittimità nè, tantomeno, potrà essere sanato dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 671 c.p.p. una volta formatosi il giudicato penale10.
06. Rilievi critici e conseguenze operative sul diritto di difesa
La soluzione raggiunta dalle Sezioni Unite merita una valutazione ampiamente positiva sul piano della tenuta dogmatica e del rispetto del principio del favor rei. Riconoscere l’autonomia sanzionatoria del reato contravvenzionale anche all’interno della continuazione impedisce che un beneficio sostanziale concesso dal legislatore nel 2017 venga neutralizzato per meri automatismi di rito. La pronuncia restituisce coerenza al sistema, armonizzando la disciplina del cumulo giuridico con la natura di norma penale di favore dell’art. 442 c.p.p.
Al contempo, il rigido sbarramento posto dalla qualificazione dell’errore come “pena illegittima” impone ai difensori un onere di diligenza e tempestività impugnatoria astrattamente elevato. In presenza di sentenze di primo grado che applichino la diminuente unitaria di un terzo su fattispecie miste (delitto e contravvenzione), la difesa ha l’onere ineludibile di formulare un motivo d’appello analitico sul calcolo della pena contravvenzionale. L’eventuale distrazione nel grado di merito precluderà per sempre la possibilità di rettificare l’eccesso sanzionatorio, blindando la decisione in sede esecutiva. In conclusione, le Sezioni Unite n. 27059/2025 tracciano un quadro di elevata civiltà giuridica, bilanciando la massima tutela del diritto di difesa con le esigenze di stabilità del giudicato penale.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice di Procedura Penale, art. 442, comma 2 (come novellato dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
- Codice Penale, art. 81 (Reato continuato e cumulo giuridico delle pene)
- Codice Penale, art. 76 (Concorso di pene della stessa specie)
- Codice Penale, art. 2 (Successione di leggi penali e principio del favor rei)
- Codice di Procedura Penale, art. 671 (Applicazione della continuazione in sede esecutiva)
- Codice Penale, art. 707 (Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli)
- Codice Penale, artt. 56 e 624 (Tentato furto aggravato)
Giurisprudenza citata
- 1. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 27059 del 23 luglio 2025 — Sancisce il principio del calcolo scisso della diminuente in abbreviato per il reato continuato tra delitto e contravvenzione.
- 2. Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI Penale, Sentenza n. 51221 del 21 dicembre 2023 — Rappresenta l’orientamento monolitico recessivo sulla riduzione unitaria di un terzo.
- 3. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 22327 del 16 gennaio 2003 — (Volpe). Fissa la scansione temporale dell’applicazione delle diminuenti nel giudizio abbreviato.
- 4. Corte Suprema di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza n. 33454 del 31 luglio 2023 — Rappresenta l’orientamento maggioritario favorevole alla scissione della diminuente in abbreviato.
- 5. Corte d’appello di Taranto, Sez. Penale, Sentenza n. 338 del 28 giugno 2021 — Giurisprudenza di merito orientata al calcolo scisso della diminuente della metà per la contravvenzione continuata.
- 6. Corte Suprema di Cassazione, Sez. V Penale, Sentenza n. 1168 del 10 gennaio 2024 — Afferma la natura sostanziale della diminuente in abbreviato e la retroattività favorevole ex art. 2 c.p.
- 7. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 7578 del 17 dicembre 2020 — (Acquistapace). Afferma l’inderogabilità della diminuente in abbreviato anche oltre il minimo edittale.
- 8. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 40983 del 21 giugno 2018 — (Giglia). Sviluppa la teoria della pena unica progressiva per il cumulo giuridico eterogeneo.
- 9. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza n. 47182 del 31 marzo 2022 — (Savini). Traccia la distinzione fondamentale tra pena illegittima e pena illegale in caso di omissione di diminuenti.
- 10. Corte Suprema di Cassazione, Sez. II Penale, Sentenza n. 18391 del 15 maggio 2025 — Applica il principio del calcolo scisso della diminuente di 1/2 sulla contravvenzione continuata in rito abbreviato.
