Diniego di accesso alla giustizia riparativa sempre impugnabile

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Diniego di accesso alla giustizia riparativa sempre impugnabile

La svolta nomofilattica delle Sezioni Unite e il coordinamento con i riti speciali

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 17 Luglio 2026 Lettura 11 min

Aggiornato al 17 luglio 2026. L’impugnabilità del diniego è stata sancita dalle Sezioni Unite con sentenza n. 5166/2026.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo analizza la storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 5166/2026 sul diniego di accesso alla giustizia riparativa. La Suprema Corte ha risolto il contrasto giurisprudenziale circa l’impugnabilità del provvedimento, affermando il principio dell’impugnabilità differita dell’ordinanza unitamente alla sentenza finale ai sensi dell’art. 586 c.p.p. L’indagine si sofferma sulla natura giuridica bifronte dell’ordinanza di esclusione, collocata al confine tra giurisdizione penale e percorsi extraprocessuali. Vengono approfonditi l’onere di allegazione dell’interesse in capo all’istante, l’estensione del rimedio ai reati ad offensività diffusa o privi di vittima individuale, e le ricadute sistematiche sul patteggiamento e sui riti speciali. Attraverso il vaglio della giurisprudenza di corredo e della dottrina specialistica, l’articolo illustra come la decisione valorizzi il volto costituzionale della pena e le garanzie del giusto processo, orientando l’ordinamento verso una dimensione riparativa effettiva.

Abstract (English)

This study examines the landmark ruling of the Supreme Court of Cassation, Joint Sections, no. 5166/2026, concerning the denial of access to restorative justice programs. The Court resolved the judicial conflict regarding the appealability of such decisions, establishing the principle of deferred appealability alongside the final judgment pursuant to Article 586 of the code of criminal procedure. The analysis investigates the hybrid legal nature of the ruling, which oscillates between procedural jurisdiction and extra-procedural paths. Furthermore, it addresses the requirements for demonstrating a concrete interest in the procedure, its application to offenses affecting diffuse interests, and the potential repercussions on plea-bargaining preclusions. Through a detailed review of previous jurisprudence and legal scholarship, this article highlights how the decision upholds constitutional values of punishment and ensures fair trial guarantees, steering the criminal system towards a more restorative dimension.

Punti Chiave dell’Analisi
  • La decisione delle Sezioni Unite: La sentenza n. 5166/2026 sancisce l’impugnabilità del provvedimento di diniego unitamente alla sentenza finale ex art. 586 c.p.p., qualificandolo come ordinanza dotata di autonoma valenza lesiva del diritto al percorso riparativo.
  • Natura bifronte del provvedimento: Il diniego si colloca in una zona d’intersezione tra la sfera giurisdizionale endoprocedimentale e quella extraprocessuale dei programmi riparativi, richiedendo un bilanciamento tra efficienza del rito e tutela dei diritti individuali.
  • Onere di allegazione e requisiti: L’accesso ai programmi non costituisce un diritto incondizionato, gravando sul richiedente un onere di allegazione circa la serietà dell’interesse riparativo, applicabile anche ai reati privi di una persona offesa specifica o ad offensività diffusa.
  • Interferenze con i riti speciali: La possibilità di impugnare il diniego unitamente alla sentenza finale solleva complessi nodi di coordinamento con i termini preclusivi del patteggiamento e degli altri riti semplificati, tutelando le facoltà difensive.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di giustizia riparativa, il provvedimento con cui il giudice nega l’accesso dell’imputato o dell’indagato ai relativi programmi ha natura di ordinanza impugnabile e, stante la sua autonoma valenza lesiva di un diritto soggettivo a rilevanza costituzionale, è impugnabile unitamente alla sentenza che conclude il grado di giudizio, mediante appello o ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 586 c.p.p., indipendentemente dal regime di procedibilità del reato.

01. Introduzione: la svolta di Cass. Pen. Sez. Unite n. 5166/2026 sul diniego riparativo

La pronuncia della Suprema Corte ridefinisce l’istituto del diniego di accesso alla giustizia riparativa, introdotto con la Riforma Cartabia. La questione sottoposta al massimo consesso nomofilattico investe le fondamenta della tutela costituzionale e la fisionomia del giusto processo. L’ordinanza di esclusione dell’imputato da tali percorsi non si esaurisce in un mero atto ordinatorio, ma incide direttamente su una facoltà processuale di rilievo risocializzante.

Il Supremo Collegio ha dovuto operare una riconciliazione sistematica tra le esigenze di celerità del rito e la salvaguardia delle prerogative estintive. L’intervento nomofilattico mira a garantire all’imputato un rimedio effettivo a fronte di determinazioni giurisdizionali prive di idoneo supporto argomentativo. La ricostruzione dell’istituto consente di definire i presupposti di impugnazione e l’onere probatorio gravante sulle difese.

02. Il contrasto giurisprudenziale sul diniego di accesso alla giustizia riparativa

2.1 — L’indirizzo dell’inammissibilità del ricorso e della natura endoprocessuale e istruttoria

A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina, il 30 giugno 2023, la giurisprudenza di legittimità ha espresso un orientamento restrittivo. La Seconda Sezione ha inaugurato l’indirizzo favorevole all’inammissibilità del ricorso contro l’ordinanza di diniego. 1 Il presupposto teorico risiedeva nella qualificazione del percorso riparativo come attività estranea all’accertamento penale. La decisione del merito veniva ridotta a provvedimento ordinatorio ad impulso discrezionale, privo di natura decisoria autonoma, inteso quale servizio di cura relazionale privo di effetti diretti sulle posizioni soggettive delle parti.

La tesi dell’inoppugnabilità è stata ribadita da plurime pronunce della Settima Sezione. 2 3 4 I giudici di legittimità hanno escluso che l’omesso avviso o il rigetto dell’istanza potessero integrare una nullità generale o a regime intermedio. L’argomentazione faceva perno sul principio di tassatività delle impugnazioni, ritenendo che l’assenza di una specifica previsione di legge precludesse il ricorso immediato. L’imputato subiva così la decisione senza rimedi attivabili in via autonoma. Questo filone giurisprudenziale riduceva la portata della giustizia riparativa, collocandola in un rango subordinato rispetto alla giurisdizione sanzionatoria classica, secondo una lettura strettamente formale.

2.2 — La tesi intermedia dell’impugnabilità differita o congiunta

Per mitigare il rigore dell’orientamento di chiusura, la giurisprudenza ha elaborato soluzioni intermedie. La Terza Sezione ha prospettato la tesi dell’impugnabilità differita o congiunta ai sensi dell’art. 586 c.p.p. 5 I giudici hanno evidenziato l’incidenza del percorso riparativo sulla dosimetria sanzionatoria ex art. 133 c.p., dal momento che l’esito positivo può giustificare una riduzione della pena. Il diniego si configurava quindi come provvedimento idoneo ad arrecare un pregiudizio concreto, deducibile con l’impugnazione della sentenza di merito, contemperando la tassatività con il diritto di difesa.

La dottrina specialistica ha valutato l’ipotesi del gravame congiunto, evidenziandone i limiti funzionali. D1 Il differimento alla sentenza definitiva rischia di vanificare l’efficacia dell’istituto, il quale richiede una tempestività relazionale difficilmente compatibile con la durata del giudizio di cognizione. La natura differita del rimedio si traduce in una tutela tardiva, che non impedisce il consolidarsi delle conseguenze del reato che si vorrebbero ricomporre.

2.3 — L’orientamento dell’immediata ricorribilità e l’ordinanza di rimessione della Quinta Sezione

L’inadeguatezza di una tutela posticipata ha indotto un orientamento giurisprudenziale a proporre l’ammissibilità del ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. La Quinta Sezione ha rilevato una profonda spaccatura interpretativa. 6 L’ordinanza di rimessione ha evidenziato come il diniego possa incidere su diritti fondamentali di rango costituzionale, richiedendo un controllo tempestivo sul provvedimento di merito. La rimessione alle Sezioni Unite è emersa come passaggio obbligato per garantire uniformità applicativa. Il confronto si è così spostato sul piano costituzionale, con l’obiettivo di delineare una corretta nomofilachia.

Nello stesso periodo, la Sesta Sezione si è pronunciata sull’ipotesi dell’avvio positivo del programma in pendenza del ricorso di legittimità. 7 I giudici hanno chiarito che l’esito favorevole della mediazione deve essere esaminato in sede di rinvio per determinare il trattamento sanzionatorio e l’eventuale applicazione delle circostanze attenuanti. In dottrina si è rilevato che tale decision costituisce un indice della processualizzazione dell’esito riparativo, imponendo un coordinamento dinamico tra percorso extraprocessuale e vicende giudiziarie. D2 Le pronunce successive hanno dovuto confrontarsi con questa impostazione.

Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
Cass. Sez. II n. 6595/2024 e Sez. VII ordinanze 2024 Inammissibilità Il diniego ha natura di ordinanza endoprocedimentale non decisoria, priva di autonoma valenza lesiva, non impugnabile autonomamente per tassatività dei gravami.
Cass. Sez. III n. 24149/2025 Gravame Differito Il diniego è impugnabile ex art. 586 c.p.p. unitamente alla sentenza finale per l’incidenza sulla dosimetria sanzionatoria ex art. 133 c.p., senza ricorso immediato.
Cass. Sez. V n. 14833/2025 e Sezioni Unite n. 5166/2026 Impugnabilità Differita L’ordinanza ha natura decisoria e tocca diritti soggettivi costituzionali. È impugnabile unitamente alla sentenza finale ex art. 586 c.p.p. (tramite appello o ricorso).

03. La solution delle Sezioni Unite: lo statuto del provvedimento di diniego

3.1 — La natura bifronte del provvedimento tra giurisdizione e percorsi extraprocessuali

Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5166/2026. 8 La pronuncia definisce lo statuto del provvedimento di diniego analizzando la fisionomia dell’istituto. Sebbene il percorso di mediazione presenti una dimension consensuale ed extraprocessuale, la decisione sull’invio costituisce un provvedimento giurisdizionale. Questa natura bifronte legittima il sindacato in sede di legittimità. L’ordinanza di diniego produce effetti sulla progressione del processo e sulla posizione dell’imputato, traducendosi nella lesione differita ma concreta di un interesse tutelato, che legittima l’impugnazione congiunta alla sentenza finale ai sensi dell’art. 586 c.p.p.

La sentenza evidenzia che l’invio ai programmi ai sensi dell’art. 129-bis c.p.p. non rientra in una discrezionalità insindacabile. In dottrina si è osservato che l’approccio nomofilattico valorizza il volto costituzionale della pena. Gatta e GialuzD3 Il provvedimento deve essere sorretto da una motivazione rigorosa, ancorata a elementi oggettivi ed estranea a valutazioni astratte sulla gravità del reato. L’assenza o l’illogicità della motivazione viola le regole del giusto processo ed è deducibile in cassazione. La pronuncia attribuisce quindi all’ordinanza la natura di provvedimento decisorio sulla facoltà di accesso alla giustizia riparativa.

Un profilo collegato concerne la distinzione tra la fase di cognizione e i riti semplificati. La Quarta Sezione ha coordinato tale disciplina con le preclusioni tipiche del patteggiamento, 9 precisando che l’ordinanza giurisdizionale non può sovvertire il quadro negoziale definito dalle parti. La natura del diniego non consente di derogare alle preclusioni speciali del rito negoziale, dovendosi salvaguardare la stabilità negoziale e l’equilibrio del sistema processuale.

3.2 — L’onere di allegazione dell’interesse concreto del richiedente

Il riconoscimento del carattere giurisdizionale del provvedimento non comporta l’attribuzione di un diritto incondizionato all’accesso ai programmi di mediazione. L’istanza difensiva deve soddisfare un preciso onere di allegazione, senza risolversi in formule generiche o astratte. La difesa è tenuta a prospettare elementi concreti in ordine alla serietà dell’interesse riparativo e al superamento degli effetti del reato, indicando lo specifico pregiudizio che deriverebbe dall’esclusione. In mancanza di tali allegazioni, l’istanza deve essere dichiarata inammissibile dal giudice del merito.

L’ordinanza di diniego di accesso alla giustizia riparativa non costituisce un atto neutro ad efficacia interna, bensì un provvedimento decisorio idoneo a ledere irreversibilmente posizioni soggettive costituzionalmente rilevanti.

Tale onere argomentativo rileva specificamente con riferimento alla dosimetria della pena e all’applicabilità delle circostanze attenuanti. L’imputato deve prospettare come il percorso possa incidere sul trattamento sanzionatorio. Questo principio è stato ribadito dalla Sesta Sezione, 10 che ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di un concreto interesse ad agire. La Corte ha chiarito che il mero dissenso argomentativo rispetto al diniego di merito non soddisfa i requisiti di ammissibilità del gravame. La dimostrazione dello svantaggio subito si configura come il presupposto logico per accedere alla tutela di legittimità.

04. Ammissibilità della riparazione nei reati ad offensività diffusa o senza vittima

4.1 — La tutela dell’interesse collettivo nei reati ad offensività diffusa

L’onere di allegazione assume connotazioni specifiche nei reati ad offensività diffusa, in cui manca una persona offesa determinata. La giurisprudenza ha chiarito, con la citata sentenza della Sesta Sezione n. 22410/202610, che nelle fattispecie che offendono interessi diffusi o privi di un soggetto passivo iniziale, lo strappo relazionale investe l’intera collettività. L’imputato deve prospettare un’utilità concreta del percorso a livello sociale, superando la difficoltà di individuare un interlocutore riparativo determinato.

In dottrina si è approfondita l’estensione del paradigma riparativo alle fattispecie plurioffensive o a tutela di interessi diffusi, richiamando l’esperienza maturata per superare la crisi del sistema penale minorile, dove la mediazione ha trovato la prima strutturazione sistematica. La necessità di superare la neutralizzazione della vittima si confronta qui con la tutela dell’interesse collettivo. La riparazione nei reati diffusi non può risolversi in uno strumento di mera risocializzazione astratta, dovendo la mediazione orientarsi a ricostruire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Il giudice è tenuto a verificare la sussistenza di tali presupposti con rigore.

4.2 — I criteri di ammissione al programma riparativo in assenza della persona offesa

La carenza di una persona offesa determinata solleva delicate criteri di ammissione. Le Sezioni Unite n. 5166/20268 hanno stabilito che l’assenza della vittima non costituisce una preclusione assoluta all’invio. La Riforma Cartabia delinea un modello inclusivo in cui la riparazione si rivolge alla comunità. Il Centro per la giustizia riparativa assume il compito di individuare rappresentanti della comunità o associazioni di tutela idonee a interpretare il ruolo di parte offesa vicaria. Il giudice, prima di disporre l’invio, deve vagliare la fattibilità di tale innesto relazionale, motivando specificamente sul punto.

Un ulterior snodo riguarda la tutela contro il diniego nella fase esecutiva, qualora l’istanza venga avanzata dopo la sentenza definitiva. La Prima Sezione, con l’ordinanza n. 18811/202611, ha chiarito che in phase di esecuzione la competenza appartiene al magistrato di sorveglianza. Il provvedimento di diniego emesso in questa sede non è impugnabile con ricorso directo per cassazione. Lo strumento idoneo è il reclamo al Tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 35-bis o.p. La giurisprudenza esecutiva si coordina con il sistema di tutela del condannato.

L’estensione della tutela alla fase esecutiva evidenzia la volontà di evitare zone franche prive di controllo giurisdizionale. La specificità del procedimento di sorveglianza impone peraltro tempi e regole difficilmente compatibili con l’urgenza dei programmi riparativi. Il magistrato di sorveglianza è tenuto a bilanciare la prognosi risocializzante con le esigenze di prevenzione speciale e di sicurezza pubblica. Il rischio è che i tempi del reclamo consumino la pena residua, privando il condannato di una reale opportunità riparativa. Questo squilibrio temporale costituisce una delle frizioni dell’innesto della giustizia riparativa nell’esecuzione penale.

05. I riflessi sistematici: la preclusione del patteggiamento e i riti speciali

5.1 — Il coordinamento con la preclusione del patteggiamento e i riti speciali

La disciplina dei rimedi influenza l’applicazione dei riti speciali, con particolare riferimento all’applicazione della pena su richiesta delle parti. La giurisprudenza della Quarta Sezione, con la sentenza n. 8166/20269, ha tracciato i confini del sindacato in caso di patteggiamento. L’accordo negoziale sulla pena consuma l’interesse ad impugnare il diniego per vizi di merito, restando la censurabilità confinata alle sole ipotesi di vizi formali del consenso o di illegalità della pena ex art. 448 comma 2-bis c.p.p. La scelta del rito pattizia preclude la possibilità di far valere la mancata ammissione al percorso riparativo, comportando una precisa rinuncia processuale.

La dottrina ha riflettuto sulle tensioni tra la natura consensuale della riparazione e la struttura contrattuale del patteggiamento. L’autore PresuttiD4 ha posto in luce come la carenza di un coordinamento espresso rischi di tradursi in una ingiustificata penalizzazione per l’imputato che desideri accedere alla mediazione. La preclusione derivante dall’accordo negoziale rischia di disincentivare l’istituto nei procedimenti a maggiore vocazione deflativa. La prassi si trova dinanzi a un bivio interpretativo in cui le garanzie difensive esigono attenta considerazione.

5.2 — La salvaguardia delle facoltà impugnative nei riti semplificati

L’attenzione per le garanzie difensive assume un rilievo centrale negli altri procedimenti speciali privi di connotazione negoziale, quali il giudizio abbreviato o la messa alla prova. In tali ambiti, il diniego di accesso alla giustizia riparativa non può considerarsi assorbito da una rinuncia pattizia. Le Sezioni Unite n. 5166/20268 hanno voluto salvaguardare il diritto all’impugnazione unitamente alla sentenza finale, ai sensi dell’art. 586 c.p.p., proprio per evitare che la scelta del rito semplificato si trasformi in una trappola procedimentale. L’imputato deve poter censurare la scelta del giudice di merito senza temere preclusioni derivanti dalla celerità del rito scelto. La tutela nomofilattica si espande così per coprire tutte le articolazioni del processo penale moderno. L’impianto è coerente.

Un ulteriore profilo di tutela concerne la rappresentanza tecnica e la titolarità del gravame. Il difensore munito di procura speciale può proporre il ricorso, conformemente a quanto accade per altri gravami speciali, quali ad esempio il mandato specifico ad impugnare per l’assente. La legittimazione del difensore garantisce la tempestività del ricorso, impedendo che formalismi inutili privino l’imputato della facoltà di ricorrere in cassazione contro determinazioni lesive. La stabilità del sistema delle impugnazioni esige che il rappresentante possa esercitare il mandato in modo completo. Il raccordo tra le forme di rappresentanza e le facoltà impugnative risulta così preservato. La difesa ne esce rafforzata.

06. Conclusioni: il volto costituzionale della pena e l’efficacia del giusto processo

L’approdo nomofilattico delle Sezioni Unite n. 5166/20268 integra stabilmente la giustizia riparativa nel sistema delle garanzie processuali. Il diniego del giudice non costituisce un atto insindacabile, ma assume la natura di provvedimento decisorio, la cui esclusione è sindacabile congiuntamente alla decisione di merito. Questo riconoscimento valorizza il volto costituzionale della pena e assicura l’effettività del giusto processo, impedendo che l’accesso a percorsi di rilievo risocializzante sia negato arbitrariamente, superando così l’impianto di un modello sanzionatorio unidimensionale.

La dottrina scientifica, con i citati commenti di Gatta e GialuzD3, concorda sulla rilevanza sistematica della decisione per lo sviluppo dell’istituto. La concretezza della tutela dipenderà dalla precisione dell’onere di allegazione assolto dalle difese e dal rigore delle motivazioni adeguate fornite dai giudici di merito. L’integrazione tra prassi forense e sensibilità giudiziaria costituisce la condizione affinché la mediazione possa esprimere la propria efficacia deflativa nel processo penale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cass. Pen., Sez. II, 14 febbraio 2024, n. 6595 — La pronuncia sostiene l’inoppugnabilità radicale del diniego di accesso ai programmi di giustizia riparativa, qualificando l’ordinanza come atto endoprocedimentale privo di valenza decisoria autonoma.
  2. 2. Cass. Pen., Sez. VII, ord. 7 novembre 2024, n. 41046 — L’ordinanza ribadisce l’inammissibilità del ricorso immediato, riconducendo il diniego ad una valutazione discrezionale insindacabile al di fuori del gravame finale.
  3. 3. Cass. Pen., Sez. VII, ord. 23 maggio 2024, n. 20392 — Conferma l’orientamento restrittivo sull’assenza di nullità o di lesioni autonomamente impugnabili derivanti dall’omesso avvio del percorso riparativo.
  4. 4. Cass. Pen., Sez. VII, ord. 26 giugno 2024, n. 25120 — Ribadisce l’inammissibilità del ricorso in cassazione avverso l’ordinanza di rigetto, escludendone la natura di provvedimento sulla libertà personale o decisorio.
  5. 5. Cass. Pen., Sez. III, 1 luglio 2025, n. 24149 — Prospetta la tesi dell’impugnabilità differita ex art. 586 c.p.p., fondando l’interesse all’impugnazione sull’incidenza concreta del percorso nella dosimetria sanzionatoria.
  6. 6. Cass. Pen., Sez. V, ord. 15 aprile 2025, n. 14833 — Rileva il contrasto interpretativo a tre vie in ordine al regime di impugnazione del diniego riparativo e rimette la questione alle Sezioni Unite.
  7. 7. Cass. Pen., Sez. VI, 9 luglio 2025, n. 25192 — Afferma che l’avvio positivo del percorso in pendenza del giudizio di legittimità impone al giudice di rinvio di valutarne gli effetti sanzionatori e le attenuanti.
  8. 8. Cass. Pen., Sezioni Unite, 9 febbraio 2026, n. 5166 — Risolve il contrasto interpretativo, affermando l’impugnabilità del diniego di giustizia riparativa unitamente alla sentenza finale ex art. 586 c.p.p. stante la sua natura decisoria.
  9. 9. Cass. Pen., Sez. IV, 2 marzo 2026, n. 8166 — Specifica che la scelta del rito del patteggiamento consuma l’interesse ad impugnare il diniego riparativo ex art. 586 c.p.p., restando il sindacato limitato ai soli vizi formali dell’accordo.
  10. 10. Cass. Pen., Sez. VI, 17 giugno 2026, n. 22410 — Definisce i limiti del sindacato in caso di reati ad offensività diffusa o senza vittima, richiedendo alla difesa un onere di allegazione fattuale specifico in ordine all’utilità sociale del percorso.
  11. 11. Cass. Pen., Sez. I, ord. 25 maggio 2026, n. 18811 — Risolve il coordinamento in fase esecutiva, stabilendo che la competenza spetta al magistrato di sorveglianza e il relativo diniego è impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza.

Dottrina richiamata

  1. D1. Bonini V., Maggio P., L’impugnazione dei provvedimenti a caratura riparativa: equilibri e squilibri tra sistemi, in Sistema Penale, 7 maggio 2024. Gli autori analizzano criticamente i limiti del gravame differito sul piano dell’efficacia temporale dei programmi di mediazione.
  2. D2. Maggio P., Virga V., L’impugnabilità del diniego ai programmi di GR nel segno della processualizzazione dell’esito riparativo, in Sistema Penale, 31 ottobre 2025. Il contributo esamina la progressiva integrazione del percorso riparativo nella dialettica processuale e i relativi rimedi difensivi.
  3. D3. Gatta G.L., Gialuz M., Le Sezioni Unite sullo statuto della giustizia riparativa: tra volto costituzionale della pena e garanzie del giusto processo, in Sistema Penale, 13 febbraio 2026. L’analisi valorizza la decisione nomofilattica sotto il profilo del finalismo rieducativo della pena e delle garanzie del giusto processo penale.
  4. D4. Presutti A., La giustizia riparativa alla prova del giusto processo penale, in Sistema Penale, 2024. Esamina le tensioni tra il modello consensuale riparativo e i riti a vocazione deflativa e pattizia come il patteggiamento.
Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

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