Le forme di manifestazione della criminalità minorile ed il miraggio della deterrenza penale
Dalla violenza intro-affettiva adolescenziale alla decretazione d’urgenza del 2026: limiti dell’intimidazione edittale, presunzione relativa di imputabilità ex art. 98 c.p. e rifondazione dell’esecuzione penale minorile
Stato della questione e quadro aggiornato al 30 ottobre 2026: Il contributo esamina le trasformazioni fenomenologiche della devianza minorile alla luce del DDL Senato n. 1990/2026, dell’Atto Camera n. 3080/2026 e del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, entrato in vigore il 23 ottobre 2026.
Abstract (Italiano)
Il contributo analizza la mutazione fenomenologica della criminalità minorile, caratterizzata dall’emergere di gravi delitti contro la persona nelle relazioni affettive tra adolescenti (fascia 13-15 anni) e da violenze urbane collettive. A fronte di tale dinamica, l’indagine evidenzia il fallimento della deterrenza general-preventiva astratta, dimostrando come la severità edittale – ivi compresa la nuova fattispecie di femminicidio – risulti inidonea a orientare soggetti dominati da immaturità emotiva e marcata impulsività. L’analisi vaglia criticamente il disegno di legge governativo deliberato il 14 luglio 2026 e presentato il 30 luglio 2026 (Atto Senato n. 1990, XIX Legislatura), denunciando l’incongruenza di misure di prevenzione situazionale dello spazio urbano rispetto a condotte consumate nella sfera privata e i limiti dell’alleanza educativa a invarianza finanziaria, nonché la proposta di introduzione della presunzione relativa di imputabilità (Atto Camera n. 3080, XIX Legislatura), poi confluita nella decretazione d’urgenza. Nella fase esecutiva si individua il reale baricentro della crisi: si propone la rifondazione dell’osservazione scientifica della personalità negli istituti minorili e l’adozione di protocolli peritali vincolanti, in attuazione dell’art. 27, comma terzo, Cost. Infine, viene esaminato il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, evidenziando le aporie di un’ulteriore stretta repressiva priva di idonei presidi preventivi sul piano del disagio sociale ed educativo.
Abstract (English)
This paper examines the phenomenological transformation of juvenile delinquency, marked by severe violent crimes within adolescent romantic relationships (aged 13–15) alongside collective urban unrest. In addressing these dynamics, the study highlights the structural failure of abstract general deterrence, demonstrating how severe statutory penalties – including the newly codified offense of femicide – fail to guide youths governed by emotional immaturity and impulsivity. The analysis critically engages with the governmental bill approved on July 14, 2026, and introduced on July 30, 2026 (Senate Act no. 1990, XIX Legislatura), pointing out the inadequacy of situational public-order policing for crimes committed within the private sphere and the financial limits of the territorial educational alliance, as well as the proposed rebuttable presumption of criminal capacity (House Bill no. 3080, XIX Legislatura), subsequently incorporated into emergency legislation. The Author identifies the execution phase of the sentence as the core of the systemic crisis, proposing a structural refounding of scientific personality observation in juvenile facilities and the implementation of binding diagnostic protocols (Article 27(3) of the Constitution). Finally, the study examines Decree-Law no. 190 of October 22, 2026, exposing the shortcomings of an emergency penal response that escalates punishment without addressing underlying socio-educational vulnerabilities.
- Mutazione fenomenologica: Accanto alle aggregazioni urbane violente emergono gravissimi delitti relazionali nella fascia 13-15 anni, irriducibili ai soli modelli sociologici della marginalità periferica.
- Inefficacia della deterrenza astratta: L’inasprimento delle cornici edittali, inclusa la fattispecie di cui all’art. 577-bis c.p., non opera come controspinta su personalità adolescenti caratterizzate da incompleto controllo inibitorio degli impulsi.
- Presunzione relativa ex art. 98 c.p. (d.l. n. 190/2026): L’inversione presuntiva introdotta per gli ultraquattordicenni non elide il dovere costituzionale ed europeo (Direttiva UE 2016/800) di una diagnosi personologica individualizzata.
- Rifondazione dell’esecuzione minorile: Il superamento della crisi impone sezioni clinico-diagnostiche specializzate negli Istituti Penali per i Minorenni, protocolli peritali condivisi e presidi educativi dotati di risorse effettive.
Nel sistema della giustizia penale minorile, il contrasto ai gravi delitti relazionali dell’età evolutiva e alle forme di violenza collettiva urbana non può esaurirsi nell’inasprimento simbolico delle pene edittali o in automatismi presuntivi sull’imputabilità ex art. 98 c.p., esigendo gli artt. 27, comma terzo, e 31, comma secondo, Cost. un accertamento concreto e individualizzato della maturità bio-psichica ed etico-relazionale del minore nonché una fase esecutiva fondata sull’osservazione scientifica continuativa della personalità.
Indice dei Contenuti
01. Dalla violenza di gruppo ai delitti relazionali: la mutazione fenomenologica della criminalità minorile.
1.1 — L’inadeguatezza esplicativa della devianza urbana e delle aggregazioni giovanili.
Il dibattito penalistico e criminologico degli ultimi decenni ha costantemente interpretato la devianza minorile attraverso il prisma delle manifestazioni collettive, individuando nelle dinamiche di gruppo e nel degrado dei contesti metropolitani i principali vettori di genesi criminale. L’attenzione delle scienze sociali e dell’opinione pubblica si è infatti polarizzata in quell’arco temporale attorno alle condotte poste in essere dalle cosiddette “baby gang”1 od alle varie forme di bullismo2 e di prevaricazione diffuse anche mediante la rete telematica, assumendo quale paradigma di riferimento soprattutto aggregazioni giovanili fluide, radicate in aree periferiche (e non solo) e caratterizzate da una marcata opposizione alle istituzioni, che si traduce pure in manifestazioni violente di devastazione e di saccheggio che fra strepiti e bagordi turbano, come sottolineò Beccaria, “la pubblica tranquillità e la quiete dei cittadini”3.
Nell’ambito di tale cornice concettuale, l’antigiuridicità dell’agire veniva spesso ricondotta ad una causalità essenzialmente sociologica, in cui la marginalità materiale, l’ abbandono formativo (dovuto anche a vistose carenze, affiorate negli ultimi decenni, nelle istituzioni scolastiche) e la crisi dell’autorità parentale fungevano da fattori determinanti per l’adesione a subculture delinquenziali specialmente in determinate zone periferiche dei grandi centri urbani4.
Questa impostazione ha indotto il legislatore e gli esperti della materia a circoscrivere la risposta statuale attorno a due assi complementari: da un lato, l’intervento sulle agenzie di socializzazione primaria, individuate nella scuola e nella famiglia; dall’altro, l’attivazione di presidi repressivi volti al controllo dello spazio urbano ed alla neutralizzazione delle spinte antisociali manifestate soprattutto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. In tale prospettiva, la commissione dell’illecito da parte del singolo minore appariva come l’esito prevedibile di una frattura educativa e ambientale, ove il gruppo stabile di minorenni (anche occasionalmente formatosi) operava da moltiplicatore della carica lesiva e nello stesso tempo da schermo deresponsabilizzante per il singolo compartecipe.
A ben vedere però sin dagli ultimi lustri del Novecento si era denunciato con autorevole vigore che un ruolo preminente alla determinazione di questo stato di cose rivestiva il disadattamento scolastico il quale si palesava nello scarso rendimento dei discenti, in condotte riprovevoli tollerate e non redarguite, nella irrequietezza poi tradottasi in vere e proprie aggressioni violente nei confronti degli insegnanti perpetrate anche attraverso l’uso di armi portate all’interno delle aule. Veniva, così, progressivamente meno, in un sistema colpevolmente vuoto di controlli e di disciplina, la funzione primaria della scuola che si cristallizza non solo nell’istruire mediante la somministrazione di un adeguato corredo di nozioni, ma anche nell’ educare favorendo la socializzazione dei soggetti affidatile al fine di inserirli nel tessuto sociale per operare nel pieno rispetto delle norme del vivere civile5.
Un ulteriore profilo storicamente evidenziato concerne la trasformazione della comunità familiare e la contrazione dei tempi di cura e di ascolto dedicati alla prole; contesti nei quali le accresciute pressioni lavorative ed economiche gravanti su entrambi i genitori rendono talora più gravoso l’esercizio dell’autorità educativa, riducendo le occasioni di trasmissione di modelli relazionali positivi e di presidio vigile sulla crescita etica dei figli. Si andava altresì manifestando in maniera crescente il difficile inserimento sociale e culturale dei nuclei familiari creatisi a seguito del massiccio fenomeno della immigrazione tuttora in atto6.
La disgregazione familiare in un ambiente privo di coesione per i più svariati motivi7 facilita indubbiamente una insensibilità affettiva che può portare fino a manifestazioni di aggressività amplificate oggi dall’uso dei moderni mezzi di comunicazione di massa (attraverso anche la emersione di fenomeni emulativi) di cui si sono impossessati i minori al di fuori di qualsiasi controllo operato dai genitori spesso colpevolmente assenti od incapaci di gestire il loro ruolo educativo in un ambito caratterizzato da sporadici e non coordinati interventi normativi8.
A questa preoccupante situazione certamente non poneva riparo il processo a carico di imputati minorenni tratteggiato nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, caratterizzato sin dal suo primo apparire da un approdo verso la redenzione del condannato, mentre restava nell’ombra il concetto chiave di “imputabilità”9, legato sempre più alla “maturità” del soggetto in un contesto di generale lassismo perdonista (“ma sono ragazzi”!) che avrebbe portato nel tempo la società ad invocare non la difesa del minore, ma la difesa dal minore10. Né un simile ordine di idee è stato modificato dalle novelle introdotte dalla riforma “Cartabia”. Se il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha inserito nell’ordinamento la disciplina organica della giustizia riparativa (con il richiamo nell’art. 28 del d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448) e la rimodulazione delle pene sostitutive minorili (art. 30), tali interventi hanno però lasciato inalterato il nodo sostanziale dell’imputabilità11. Parallelamente, l’organica riforma ordinamentale recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, incentrata sull’istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, è soggetta a un’efficacia differita quinquennale e a un articolato regime transitorio. Per i procedimenti penali pendenti davanti al tribunale per i minorenni è prevista la prosecuzione davanti alla sezione distrettuale secondo le regole anteriormente vigenti, mentre per alcuni procedimenti civili il regime transitorio si protrae sino al 1° gennaio 203012.
Soltanto di recente con la legge 17 luglio 2026, n. 131 si è provveduto a varare disposizioni tese a contemplare misure di protezione personale o di assistenza anche economica per la tutela ed in favore di minori unicamente nei contesti di criminalità organizzata in quanto vittime ovvero a causa della appartenenza a nuclei familiari stabilmente inseriti in tali contesti13.
La percezione di insicurezza si è così progressivamente acuita nella collettività che pretende invece protezione sia nella dimensione individuale che in quella comunitaria14: appare pertanto distonico rispetto all’esperienza empirica il dato statistico che vorrebbe la criminalità minorile in drastica diminuzione15. Al contrario, si assiste ad un forte aumento di tale tipo di delinquenza che di recente si è manifestato nei grandi centri urbani a vocazione turistica anche attraverso condotte di “borseggio” (la cosiddetta criminalità “da strada”) spese soprattutto da piccoli gruppi di ragazze infraquattordicenni (le “maranzine”)16, le corse clandestine con le microcar nelle pubbliche vie di giorno e di notte (con relativa pubblicizzazione sui social che dà poi luogo ad atti emulativi), le violenze perpetrare all’interno delle aule scolastiche ed il danneggiamento delle stesse e dei materiali didattici.
Un tale quadro è certificato dal rapporto Eurispes17, che utilizza dati della Direzione centrale della polizia criminale- Servizio analisi criminale, che rivela un indistinto aumento della delinquenza minorile, particolarmente sensibile ed in costante progressione, dopo la flessione dovuta alla pandemia sviluppatasi negli anni del Covid, con riferimento specifico ai reati in materia di violenza sessuale e di armi.
Tutte le pregresse considerazioni inducono ad appuntare l’attenzione sui soggetti che si trovano nella età evolutiva, ossia convenzionalmente nel periodo temporale compreso tra gli undici anni sino all’ingresso della piena maturazione18, con l’avvertenza che l’esclusiva riconduzione di tale criminalità al binomio marginalità urbana-disfunzione scolastica manifesta oggi una evidente inadeguatezza esplicativa: l’emersione di gravissimi fatti di sangue commessi da singoli adolescenti al di fuori di ogni contesto associativo (si pensi alla condotta di dar fuoco ai “clochard” per vincere la noia) smentisce la sufficienza dei tradizionali modelli deterministici, in specie quando l’azione distruttiva si consuma al di fuori delle piazze e prescinde dall’esibizione identitaria tipica della banda così che il paradigma della povertà educativa in senso tradizionale cessa di offrire chiavi di lettura adeguate.
Si profila, pertanto, l’esigenza di superare un approccio causale rigidamente sociologico, per interrogarsi su vulnerabilità di natura diversa, radicate nella dimensione intrapsichica e relazionale del minore, che sfuggono alle ordinarie griglie interpretative della criminalità “da strada” ove si vedono spesso condotte delinquenziali spese da gruppi di adolescenti di diversa provenienza sociale (appartenenti pure a famiglie benestanti), senza dover necessariamente per esaminarle naufragare nel tempestoso mare delle neuroscienze (di cui però devono essere apprezzate le ricerche in continua evoluzione19). Occorre, invece, ripensare il vecchio sistema normativo minorile20 in tutti i suoi aspetti per raccogliere le istanze securitarie che provengono a gran voce dal tessuto sociale, il quale lamenta fra l’altro uno scoordinato controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine, soprattutto nei luoghi sensibili, che non sono soltanto quelli tradizionalmente dedicati alla “movida”(participio passato femminile del verbo spagnolo mover che indica il movimento), termine entrato nel lessico italiano negli anni novanta del Novecento per indicare la vita notturna non sempre pacificamente animata in specie da minorenni, perdendo così in parte il suo forte valore politico-culturale originario, maturato in Spagna dopo la fine della dittatura di Francisco Franco.
1.2 — La violenza intro-affettiva nella fascia 13-15 anni: la frattura pedagogica nelle relazioni interpersonali.
Nel nuovo millennio il complesso panorama della devianza minorile21 si è arricchito di manifestazioni lesive che divergono profondamente dai canoni della criminalità associata o di quella definita “da strada”, cui si è fatto cenno pocanzi. L’attenzione delle cronache giudiziarie e degli osservatori criminologici registra, infatti, l’affiorare di una drammatica violenza intro-affettiva, consumata all’interno delle prime relazioni sentimentali tra soggetti di età compresa tra i tredici ed i quindici anni. Non si tratta più di condotte orientate al controllo predatorio del territorio od all’aggressione di beni patrimoniali in concorso di persone, bensì di fatti di sangue gravissimi che si consumano nello spazio intimo della coppia adolescente (Teen Dating Violence), culminando talora in atti persino soppressivi della stessa pacifica esistenza della vittima22.
La peculiarità di questa fenomenologia23 risiede nell’assoluta sproporzione tra la futilità dell’innesco emotivo e l’efferatezza della reazione distruttiva: alla base della condotta lesiva non opera, invero. un movente utilitaristico o ideologico, ma un acuto cortocircuito psicologico alimentato dall’incapacità di elaborare il rifiuto, l’interruzione del legame o la semplice manifestazione di autonomia relazionale da parte della vittima designata. L’immaturità bio-psichica propria dell’età evolutiva si salda qui ad una concezione proprietaria dell’altro, in cui la ferita narcisistica, determinata dall’abbandono, si converte istantaneamente in una pulsione violenta coercitiva, in quanto l’adolescente autore del reato agisce spesso sotto la spinta di una totale indifferenziazione tra il proprio volere e l’esistenza altrui, palesando un deficit radicale nella corretta gestione delle frustrazioni sentimentali24.
Tale quadro situazionale disvela, in sintesi, una profonda frattura pedagogica che interpella direttamente la tenuta delle tradizionali agenzie di socializzazione primaria: si è osservato in proposito che se per decenni l’ordinamento ha guardato alla scuola ed alla famiglia quali presidi contro la dispersione scolastica ed il bullismo, queste strutture dimostrano oggi in concreto una vistosa difficoltà nell’intercettare le disfunzioni emotive che maturano nella sfera privata dei minorenni25.
L’assenza di percorsi sistematici di educazione all’affettività e la frequente disattenzione in ambito familiare verso le prime dinamiche di coppia lasciano i giovani privi di coordinate etiche volte al rispetto della libertà altrui26. La constatazione di questo vuoto preventivo pone un interrogativo stringente: se la famiglia e la scuola, sprovviste di qualsiasi strategia coordinata, faticano a governare la maturazione affettiva dei fanciulli27, la successiva minaccia sanzionatoria dello Stato rischia di intervenire a tragedia già consumata, rivelandosi incapace di prevenire la deriva violenta e di scongiurare esiti invalidanti o letali per la vittima, fenomeni che peraltro si riscontrano in modo preoccupante anche in altri Stati pur se in diversa misura28.
02. Il limite strutturale della deterrenza penale di fronte all’impulsività evolutiva.
2.1 — La fallacia dell’agente razionale calcolante e l’inefficacia della minaccia edittale astratta.
La costruzione dogmatica della prevenzione generale negativa poggia tradizionalmente sul postulato illuministico dell’agente razionale, capace di ponderare lucidamente i costi e i benefici della propria condotta e di percepire la comminatoria edittale quale decisiva controspinta psicologica alla commissione dell’illecito29, ed ha quindi a fondamento l’idea della deterrenza. Questo paradigma dell’homo oeconomicus, trasposto nell’architettura delle sanzioni penali, presume che il precetto legislativo eserciti di per sé una forza intimidativa proporzionata alla severità della pena astrattamente minacciata30. Tuttavia, tale impostazione teorica rivela la propria radicale fallacia non appena venga estesa alla sfera della giustizia minorile, generando così una pericolosa astrazione metodologica che ignora la specifica realtà fenomenologica e bio-psichica tipica dell’età evolutiva31.
Nei soggetti appartenenti alla fascia anagrafica compresa tra i tredici e i quindici anni, i processi cognitivi e volitivi non rispondono ai canoni della razionalità calcolante propria dell’adulto: confermano questo assunto le acquisizioni delle scienze dello sviluppo e della neuropsicologia32 in base alle quali le aree cerebrali deputate al controllo inibitorio degli impulsi, alla regolazione affettiva ed alla corretta valutazione prospettica delle conseguenze a lungo termine pervengono ad una fase di transizione e di incompleta strutturazione33. Quando il minore si trova immerso in una crisi relazionale o sperimenta una rottura sentimentale traumatica, la dinamica emotiva assume un andamento destrutturante: l’urgenza di reagire alla frustrazione o di annientare la fonte della sofferenza travolge qualunque capacità di ponderazione, azzerando l’efficacia deterrente della minaccia di incorrere in una severa sanzione anche di natura penale.
In un siffatto contesto psichico, l’innalzamento delle cornici edittali o l’estensione del rigore carcerario non produce alcun effetto general-preventivo tangibile, ma si risolve in una mera operazione di simbolismo penale. Pretendere di governare le derive violente dell’adolescenza soltanto attraverso l’intimidazione della sanzione significa confondere la funzione di tutela dei beni primari con una rassicurazione illusoria offerta all’opinione pubblica che reclama soprattutto maggiore sicurezza urbana: l’ ordinamento penale finisce, così, per presupporre una maturità decisionale che il minore non possiede ancora, addebitando sul piano sanzionatorio un deficit di autocontrollo che avrebbe dovuto formare oggetto, invece, di tempestivi interventi personalizzati educativi (anche attraverso l’interazione con i genitori34) e preventivi ben prima del manifestarsi della condotta antigiuridica.
2.2 — La fattispecie di femminicidio alla prova della personalità dell’infra-sedicenne.
L’inadeguatezza del meccanismo deterrente si coglie con nitidezza nel recente dibattito sull’applicabilità delle fattispecie incriminatrici poste a presidio della violenza di genere alla criminalità dell’età evolutiva. L’ordinamento ha apprestato una tutela progressivamente più severa, dapprima con il “Codice Rosso” (legge 19 luglio 2019, n. 69)35, poi inasprendo le circostanze aggravanti per i fatti commessi contro la persona legata da relazione affettiva o coniugale (art. 577, comma primo, n. 1, cod. pen.), ed infine introducendo, con la legge 2 dicembre 2025, n. 18136, l’autonoma fattispecie di “femminicidio” di cui all’art. 577-bis cod. pen. Quest’ultima norma tipizza l’uccisione di una donna quando il fatto sia commesso come atto di odio, discriminazione o prevaricazione, ovvero come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna, in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali37. Nondimeno, la trasposizione acritica di tali schemi nella giustizia minorile produce una vistosa distorsione dogmatica: si applicano infatti categorie calibrate sul dominio ideologico dell’adulto a condotte che, nell’adolescente, originano da un percorso di soggettivazione ancora magmatico, ove la violenza è espressione di un corto-circuito emotivo e di una patologica incapacità di elaborare l’abbandono, piuttosto che di una strutturata volontà di sopraffazione patriarcale.
Nel minore infra-sedicenne, l’astratta severità della risposta sanzionatoria resta comunque priva della prospettiva dell’ergastolo, costituzionalmente escluso per il minorenne imputabile dalla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 1994, ma può assumere la forma di pene temporanee particolarmente elevate. Il problema deterrente va quindi riferito non alla minaccia dell’ergastolo in quanto tale, bensì alla capacità dell’adolescente di percepire e governare, nel momento della crisi relazionale, la conseguenza anche gravissima della sanzione penale38.
La configurazione e la stessa formulazione della fattispecie femminicidiaria, a prescindere dalle criticità che possono essere prospettate sul piano della determinatezza, si confrontano dunque con due piani distinti: da un lato, la qualificazione giuridica del fatto e la severità della pena astrattamente prevista per l’autore maggiorenne; dall’altro, l’accertamento dell’imputabilità del minorenne. Sotto il regime anteriore alla novella dell’art. 98 cod. pen., tale accertamento doveva essere svolto in concreto, senza automatismi desunti dalla sola gravità del fatto. Nel testo del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 allegato al presente contributo, la capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto quattordici anni e non ancora diciotto è invece oggetto di una presunzione relativa, superabile mediante prova contraria. Anche in tale nuovo quadro, la gravità del fatto non può sostituire la valutazione individualizzata delle condizioni personali del minore e degli elementi rilevanti ai fini della maturità. La risposta al fatto di sangue non può, pertanto, esaurirsi nella proclamazione del massimo rigore normativo, dovendo muovere dall’accertamento della capacità del minore di percepire il limite invalicabile dell’altrui libertà personale all’interno del legame sentimentale39.
03. La risposta ordinamentale tra prevenzione situazionale e presidi educativi: l’analisi del DDL Senato n. 1990, presentato in data 30 luglio 2026.
3.1 — Il controllo dello spazio pubblico: avviso orale rafforzato e fermo preventivo nei luoghi di aggregazione.
L’orientamento delle recenti politiche di sicurezza pubblica trova una significativa espressione nel disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 luglio 2026 (Atto Senato n. 1990, XIX Legislatura), recante disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia e del Ministero dell’interno, attualmente in corso di esame parlamentare.
Questo disegno di legge fa seguito al d.l. 15 settembre 2023, n. 123 (convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159) che ha raccolto misure urgenti contro il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile (c. d. “Decreto Caivano”) con assai scarsi risultati come dimostra l’esigenza, palesata a breve distanza di tempo, di dover procedere ad un nuovo intervento governativo40: tale decreto non mira infatti a prevenire quel tipo di criminalità e non investe in politiche di sostegno alla genitorialità ed alla creazione di servizi educativi, sportivi e culturali diffusi sul territorio, spesso degradato, che costituiscono concrete alternative all’isolamento sociale, alla dispersione scolastica ed alla criminalità “da strada”.
L’impianto dell’articolato si colloca dichiaratamente nella prospettiva della prevenzione situazionale, mirando a ridurre le opportunità criminogene nello spazio urbano mediante il rafforzamento dei poteri di interdizione e controllo attribuiti all’autorità di pubblica sicurezza: in tale contesto, l’art. 1 della proposta legislativa in esame interviene sull’art. 3 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. “Codice antimafia”), introducendo l’istituto dell’avviso orale con divieto di radunarsi41. La misura consente al Questore di vietare la riunione in luoghi pubblici o aperti al pubblico con una o più persone a carico di soggetti che, già destinatari di misure di prevenzione o condannati nell’ultimo quinquennio per delitti contro la persona o il patrimonio, partecipino a condotte intimidatorie, moleste o violente poste in essere da cinque o più soggetti, rafforzando così il carattere di attualità della pericolosità sociale42.
Nella medesima logica di presidio stringente degli spazi collettivi si colloca l’art. 2 del disegno di legge in discorso, che introduce il comma 3-ter all’art. 11-bis del d.l. 21 marzo 1978, n. 59 (avente ad oggetto norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati), estendendo la applicazione dell’istituto dell’accompagnamento e trattenimento per finalità di identificazione, in quanto il potere di fermo sulla base di specifiche e concrete circostanze e di elementi di fatto viene reso operativo anche nell’ambito di operazioni di polizia volte a prevenire turbative dell’ordine pubblico in aree caratterizzate da consistente afflusso di persone, con espresso riferimento ai contesti della cosiddetta “movida”, ossia di una vita notturna particolarmente vivace ed animata43. E si è dovuto purtroppo costatare che le violenze, gli atti vandalici, le minacce si sviluppano da parte del “branco” non solo in zone tradizionalmente frequentate dai “maranza” (termine dalla incerta etimologia, verosimilmente derivato dall’azienda audiofila “Marantz” ed indicante in origine giovani chiassosi e rumorosi poi veri delinquenti riconoscibili per indossare determinati abiti ed accessori così da potersi parlare di uno “stile maranza”) in aree degradate o periferiche, ma anche in contesti urbani ai quali accedono, nei quartieri “bene” delle grandi metropoli, pure adolescenti cresciuti in famiglie non problematiche e spesso dotate di ingenti risorse economiche.
Lo scopo di questa proposta innovativa appare chiaro: si tratta di adeguare i presidi di polizia alle esigenze operative in luoghi ad alta concentrazione sociale teatro di eventi criminali per prevenire la commissione di reati da parte della c.d. “Mala Movida”.
A completamento di questo dispositivo di controllo delle condotte plurisoggettive, l’art. 4 della proposta governativa introduce una nuova circostanza aggravante per il “tormentato” reato di danneggiamento (art. 635 cod. pen.)44 se commesso da cinque o più persone riunite, ossia da gruppi o “bande giovanili” elevando i limiti edittali ed ampliando l’operatività dell’arresto facoltativo in flagranza e dell’arresto differito ex art. 382-bis cod. proc. pen.
Sotto un profilo di politica criminale, la scelta di contrastare con efficacia la criminalità giovanile mediante strumenti di sorveglianza dello spazio urbano e controllo capillare del territorio rivela però una marcata e strutturale incongruenza teleologica rispetto all’insorgenza della violenza intro-affettiva. Le misure modellate dal disegno di legge in esame presuppongono infatti una dinamica di gruppo visibile, operante nella dimensione pubblica, e caratterizzata da prevaricazione territoriale e tale da acquisire popolarità ed approvazione all’interno del medesimo gruppo delinquenziale; al contrario, i gravissimi delitti contro la persona che coinvolgono adolescenti nella fascia tredici-quindici anni si consumano quasi invariabilmente nel perimetro opaco della sfera privata e sentimentale45.
L’illusione di arginare la crisi relazionale dell’età evolutiva attraverso il pattugliamento delle piazze o il divieto di aggregazione lascia del tutto sguarnito il territorio in cui matura il disvalore delle condotte spese in un contesto di malessere ben localizzato, confermando come la risposta di polizia risulti strutturalmente estranea alla prevenzione dei cortocircuiti emotivi che sfociano nell’aggressione della persona, e per questo aspetto fanno così emergere le carenze che accompagnano il disegno di legge governativo.
3.2 — L’alleanza educativa territoriale (art. 7): potenzialità e limiti della sussidiarietà orizzontale.
Accanto alle misure di sicurezza pubblica e di polizia, la proposta in esame introduce finalmente, al Capo II, disposizioni espressamente dedicate alla prevenzione del disagio giovanile ed al supporto della funzione genitoriale.
L’art. 7 istituisce, nell’ambito territoriale dei Centri per la famiglia (una sorta di hub sul territorio), previsti dall’art. 1 comma 1250 lett. e-bis della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Rete territoriale dell’alleanza educativa, concepita quale organismo di raccordo permanente tra i nuclei familiari, le istituzioni scolastiche e le rappresentanze delle attività sportive. Un tale modello normativo intende valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, promuovendo progetti condivisi volti al potenziamento delle risorse relazionali ed al contrasto della povertà educativa, richiamando formalmente il patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia46. L’iniziativa mira, quindi, in astratto a ricostruire quella trama di protezione sociale primaria la cui progressiva rarefazione è stata storicamente identificata quale una delle principali concause dello sbando giovanile.
Tuttavia, una attenta analisi della disposizione manifesta rilevanti aporie sul piano dell’effettività della riforma: in primo luogo, in quanto la realizzazione dell’alleanza educativa è vincolata alla rigorosa invarianza finanziaria atteso che le risorse vengono attinte da quote del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all’art. 19 comma primo del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e dai programmi nazionali per la scuola, senza alcun investimento ad hoc destinato a potenziare stabilmente gli organici degli operatori sociali, educativi e psicologici (il che appare emblematico come simili lodevoli ed auspicate iniziative siano destinate a rimanere un mero flatus vocis), ed in secondo luogo perché l’adesione delle famiglie conserva carattere puramente volontario.
Tale configurazione sconta un limite strutturale noto alla criminologia minorile47: i nuclei familiari maggiormente disfunzionali o gravati da una notevole incuria affettiva sono proprio quelli che manifestano una bassa propensione ad accedere spontaneamente ai servizi territoriali. In queste situazioni più o meno estese la risposta preventiva rischia così di circoscriversi ai contesti già dotati di adeguate risorse sociali, lasciando immutate le sacche di abbandono relazionale e di diserzione scolastica in cui maturano le condotte devianti.
Sotto il profilo della violenza intro-affettiva, l’art. 7 palesa poi una specifica inadeguatezza funzionale, in quanto la promozione di attività sportive e laboratori comunitari intercetta forme di disagio legate alla socializzazione all’interno del gruppo dei pari, ma non appresta presidi idonei a decodificare le relazioni tossiche e le devianze sentimentali tra giovanissimi. Come la riflessione dottrinale ha evidenziato48, la violenza relazionale nella fascia infra-sedicenne si nutre di isolamento, dipendenza affettiva e distorta concezione del possesso, dinamiche che sfuggono all’ordinaria animazione territoriale. Senza un presidio specialistico, capace di svolgere una prevenzione primaria ad hoc, mirata all’educazione affettiva ed al riconoscimento precoce dei segnali di prevaricazione nella coppia adolescente, l’alleanza educativa si risolve in una mera enunciazione di principio, inidonea a scongiurare l’esplosione di condotte lesive gravissime che si consumano lontano dalla visibilità della comunità e spesso per la disattenzione dei genitori49.
04. La ciclicità delle istanze repressive e la rimozione del problema dell’imputabilità.
4.1 — L’involuzione securitaria nel lungo periodo: il precedente del disegno di legge governativo del 1° marzo 2002.
L’esame della recente evoluzione normativa non può prescindere da una prospettiva diacronica che ne sveli le matrici ideologiche profonde: la costante riproposizione di modelli sanzionatori volti a privilegiare la neutralizzazione immediata del reo in formazione non costituisce una reazione estemporanea al manifestarsi dei fenomeni criminali in discorso. Al contrario, essa rappresenta il riaffiorare periodico di un orientamento di politica criminale che, ciclicamente, tenta di erodere le specificità tipiche dello statuto minorile, ed un riscontro emblematico di questa traiettoria involutiva si rinviene proprio nello schema di disegno di legge governativo deliberato il 1° marzo 2002, recante Modifiche alla composizione ed alle competenze del Tribunale penale per i minorenni50.
Questo progetto di riforma anticipava con sorprendente fedeltà le opzioni di rigore che avrebbero trovato parziale accoglimento nei decenni successivi. Di vero, sul piano ordinamentale, l’art. 2 del testo del 2002 incideva sulla composizione del collegio specializzato di cui all’art. 50 dell’ordinamento giudiziario, riducendo la componente non togata a un solo esperto. L’obiettivo dichiarato nella Relazione illustrativa era rappresentato appunto dal garantire una prevalenza numerica della componente togata, marginalizzando l’apporto delle scienze umane, sul presupposto (erroneo) che la magistratura avesse ormai maturato una sufficiente attitudine pedagogica.
Sotto il profilo sostanziale e processuale, la proposta del 2002 interveniva direttamente anche sull’art. 98 cod. pen., differenziando la diminuzione della pena: non più in via generale fino a un terzo, bensì un abbattimento limitato a un quarto per i soggetti compresi tra i sedici e i diciotto anni, muovendo dalla presunzione di una loro ormai compiuta maturazione. Correlativamente, l’art. 11 del disegno in esame escludeva l’accesso alla sospensione del processo con messa alla prova per una serie di fattispecie di particolare allarme sociale, quali l’omicidio volontario, consumato o tentato, ed i delitti contro la libertà sessuale.
L’analisi comparativa tra il progetto del 2002 ed i successivi interventi normativi realizzati od in via di realizzazione dimostrano come la risposta statuale sia rimasta prigioniera del medesimo riflesso condizionato: l’introduzione di preclusioni oggettive ai percorsi riabilitativi e la compressione del trattamento di favore per gli ultra-sedicenni riproducono la medesima tentazione ordinamentale intesa ad espellere il minore autore di reati gravi dall’alveo della giurisdizione specializzata ed a sottrarlo allo stress del processo. In questa logica, la gravità oggettiva dell’evento lesivo diviene l’unico metro di giudizio, sacrificando la valutazione personologica sull’altare della rassicurazione collettiva: si consolida così una tendenza che rimuove il problema centrale dell’imputabilità soggettiva51, presumendo una piena maturità morale ed emotiva del minore proprio laddove la condotta delittuosa disvela al contrario una condizione di tragico e profondo disorientamento evolutivo52.
4.2 — La centralità dell’accertamento in concreto della maturità etico-relazionale.
Il superamento delle scorciatoie sanzionatorie impone di ricollocare al centro del sistema minorile l’indagine empirica prescritta dall’art. 98 cod. pen.53, la cui tenuta dogmatica è oggi messa a dura prova non soltanto dall’emersione della violenza intro-affettiva nella fascia tra i tredici ed i quindici anni di età54.
Si pensi, ad esempio, ad una condotta lesiva che si consuma all’interno della prima relazione di coppia: in tal caso il sindacato giurisdizionale rischia di cadere in un duplice errore prospettico individuabile da un lato nell’inclinazione a desumere la piena maturità dalla mera atrocità del fatto; dall’altro, nell’opposta tendenza, a considerare l’atto distruttivo quale sintomo inconfutabile di una transitoria immaturità adolescenziale.
In proposito, la giurisprudenza anteriore alla novella aveva elaborato coordinate ermeneutiche orientate all’accertamento individualizzato della maturità; la loro portata deve ora essere verificata alla luce della nuova presunzione introdotta, nel testo del decreto-legge 22 ottobre 2026 n. 190, dall’art. 98 cod. pen. Prima della novella, la capacità del minore fra quattordici e diciotto anni non era presunta né in senso positivo né in senso negativo e l’accusa era tenuta a dimostrare la capacità di intendere e di volere richiesta dall’art. 98 cod. pen.55. L’accertamento aveva carattere relativo e doveva riguardare sia la componente intellettiva sia quella volitiva, attraverso la valutazione degli elementi psicologici, fisici, familiari, socio-ambientali, educativi e comportamentali riferibili al momento del fatto56. L’indirizzo giurisprudenziale dell’epoca non riteneva sempre necessaria una formale perizia, purché la motivazione desse conto dell’esame concreto della personalità del minore e del rapporto fra tale personalità e il fatto contestato57.
La nuova disciplina non elimina tuttavia l’esigenza di una motivazione individualizzata, poiché la presunzione introdotta dal decreto-legge in discorso può essere superata mediante elementi specifici relativi alla maturità ed alle condizioni personali del minore58. Sotto il profilo analitico, l’indagine non dovrebbe esaurirsi nella verifica della sola capacità dell’adolescente di cogliere l’intrinseco disvalore dell’omicidio o dell’aggressione fisica; nella specifica fenomenologia della violenza intra-affettiva, essa dovrebbe comprendere anche la verifica della capacità concreta del minore di autodeterminarsi e di resistere alle pulsioni distruttive generate dalla frustrazione del rifiuto o dalla cessazione del legame. Tale profilo costituisce una specificazione applicativa dell’accertamento della capacità volitiva e non sostituisce la valutazione complessiva della personalità, delle modalità del fatto e delle condizioni familiari e socio-ambientali.
Nelle relazioni sentimentali precoci, infatti, la sfera volitiva del minore è frequentemente ostaggio di una disarmonia tra sviluppo biologico ed emancipazione emotiva: l’assenza di patologie psichiatriche conclamate non equivale ad una raggiunta maturità, poiché la nozione di immaturità dell’età evolutiva si distacca ontologicamente dal vizio di mente59, e descrive una condizione di incompiutezza etica che preclude l’autentico controllo degli impulsi60.
L’accertamento giudiziale deve, dunque, ancorarsi a parametri rigorosi, capaci di scandagliare le modalità attuative del reato senza cadere in automatismi, nel senso che occorre sempre verificare in concreto se la condotta sia stata preceduta da una lucida organizzazione o se sia esplosa quale corto-circuito reattivo dinanzi alla perdita di possesso della persona offesa, ed è necessario altresì vagliare la comprensione della alterità relazionale, intesa come attitudine a riconoscere l’autonomia e la libertà della vittima quale limite insuperabile al proprio volere.
Unicamente valorizzando la condotta complessiva del minore, la sua vita di relazione ed il comportamento post-delittuoso, il giudice può pervenire ad una diagnosi personologica individualizzata (alla luce anche degli elementi socio-pedagogici dell’età evolutiva)61, sicché in difetto di questo delicato esame, la sanzione penale cessa di assolvere alla propria funzione colpevolizzante e proporzionata (in funzione della rieducazione dell’adolescente62), trasformandosi in una cieca reazione di neutralizzazione, come tale incompatibile con lo statuto del minore nei termini enunciati dall’art 31 comma secondo della Costituzione63.
4.3 — La presunzione di imputabilità: dal disegno di legge n. 3080 (Atto Camera XIX Legislatura) alla decretazione d’urgenza
Il percorso di revisione dell’imputabilità minorile – alimentato anche dal dibattito sulle acquisizioni neuroscientifiche circa la maturazione delle funzioni cognitive e volitive64 – ha trovato una prima formalizzazione nel disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 23 luglio 2026 e presentato alla Camera il 5 agosto 2026 (Atto Camera n. 3080, XIX Legislatura), i cui contenuti sono stati repentinamente trasposti sul piano del diritto positivo dall’art. 1, comma primo, del d.l. 22 ottobre 2026, n. 190. La novella inserisce nel primo comma dell’art. 98 cod. pen. la regola per cui la capacità di intendere e di volere del minore tra i quattordici e i diciotto anni «si presume fino a prova contraria». Correlativamente, il provvedimento interviene sull’art. 9 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, inserendovi il comma 1-bis, che attribuisce al pubblico ministero e al giudice il potere di acquisire elementi specificamente destinati a vagliare l’imputabilità.
La proposta dell’agosto del 2026 si innesta sulla traiettoria inaugurata dal c.d. «Decreto Caivano»65, approdando a un intervento informalmente ribattezzato come «d.d.l. anti-maranza», che ha suscitato vivaci critiche per l’introduzione di una presunzione legale in una materia tradizionalmente retta dall’accertamento individualizzato66. Sul piano dogmatico e processuale, si assiste alla codificazione di una presunzione relativa (iuris tantum); sebbene la formula normativa sembri porre a carico della difesa l’onere di dimostrare l’immaturità del minore, l’effettiva portata della disposizione resta una questione interpretativa aperta, in quanto alla luce della presunzione di non colpevolezza sancita dall’art. 27, comma secondo, Cost., l’onere probatorio dell’accusa non può considerarsi del tutto eliso, risolvendosi più propriamente la novità in un onere di allegazione di elementi sintomatici di incapacità o immaturità desumibili dalle condizioni personali, familiari e ambientali.
Nondimeno, la compatibilità costituzionale della nuova regola suscita interrogativi che non possono dirsi superati dalla mera invocazione dei doveri di solidarietà o della protezione della gioventù ex artt. 2, 3 e 31 Cost. 67. Il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 128 del 1987 riguarda infatti il diverso ambito dell’estradizione verso ordinamenti privi di giurisdizione specializzata, e non risolve la legittimità di una presunzione interna di imputabilità68. Parimenti, se sul piano comparato la scelta richiama la presunzione semplice di discernimento per gli ultra-tredicenni prevista dall’art. L. 11-1 del Code de la justice pénale des mineurs francese ed il confronto con altri modelli europei69, l’automatismo presuntivo entra in tensione interpretativa con l’art. 7 della Direttiva (UE) 2016/800 (sulle garanzie procedurali per i minori70), che impone una valutazione individuale della personalità, della maturità e delle condizioni familiari e sociali del minore nella prima fase appropriata del procedimento, di regola prima dell’imputazione e comunque, ove ciò non sia possibile, all’inizio delle udienze, salvo deroghe compatibili con l’interesse superiore del minore. Il coordinamento fra tale obbligo di individualizzazione e la nuova presunzione nazionale di imputabilità costituisce una questione interpretativa che dovrà essere risolta tenendo distinti il piano dell’età della responsabilità penale, espressamente rimesso agli Stati membri, e quello della valutazione delle condizioni personali del minore.
05. Il collasso della fase esecutiva e la rifondazione dell’osservazione scientifica della personalità.
5.1 — Il vuoto trattamentale negli Istituti Penali per Minorenni e la gestione della pericolosità qualificata.
La struttura della giustizia minorile ha tradizionalmente concentrato la propria attenzione assiologica e dogmatica sulla fase processuale di cognizione, privilegiando gli istituti di fuoriuscita precoce dal circuito penale e la rapida definizione del giudizio71. Questa impostazione, orientata al principio di minima offensività, ha tuttavia generato una progressiva e colpevole sottovalutazione della fase della esecuzione penale, trasformandola nel vero punto di rottura dell’intero sistema72.
Di fronte a reati contro la persona connotati da straordinaria gravità oggettiva, consumati all’interno della sfera intro-affettiva da adolescenti infra-sedicenni, il modello ordinamentale palesa un notevole deficit strutturale consistente nell’incapacità di governare la pericolosità sociale qualificata attraverso elementi trattamentali capaci di coniugare il rigore contenitivo con l’autentica risocializzazione del reo in formazione73, anche attraverso la preziosa attività degli assistenti sociali74.
Le opzioni sanzionatorie al momento praticabili manifestano una duplice e speculare inadeguatezza: da un lato, il ricorso al collocamento in comunità aperte75 – congegnato su moduli relazionali di impronta para-familiare e privo di presidi di vigilanza attiva – si rivela palesemente sproporzionato rispetto a personalità minate da profonde e gravi disarmonie emotive e da impulsi violenti distruttivi, esponendo il contesto ospitante a rischi non gestibili76. Dall’altro lato, la custodia carceraria all’interno degli Istituti Penali per i Minorenni rischia di degradare in una risposta meramente afflittiva e neutralizzante, in quanto, privato di adeguate risorse specialistiche sul piano psicologico e trattamentale, come da lungo tempo sottolineato77, l’internamento carcerario si risolve in una segregazione temporale fine a se stessa, tradendo il principio dell’art. 27, comma terzo, Cost. sulla rieducazione del condannato78, e lasciando inalterata la radice pulsionale che ha innescato l’azione delittuosa.
Il nucleo centrale della proposta qui formulata riguarda il rafforzamento dell’osservazione scientifica della personalità. Il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 prevede già, nell’ambito delle misure penali di comunità, l’acquisizione di dati giudiziari, penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, nonché la possibilità di disporre approfondimenti sanitari mediante i servizi specialistici territoriali. Esso stabilisce inoltre che la permanenza negli istituti penali per minorenni si svolga sulla base di un progetto di intervento educativo personalizzato, predisposto entro tre mesi dall’inizio dell’esecuzione, aggiornato in relazione all’evoluzione psico-fisica e al percorso di maturazione e accompagnato da un supporto psicologico all’ingresso.
La disciplina normativa non dimostra, tuttavia, quale sia il grado di effettività di tali strumenti nella prassi, né consente da sola di affermare che l’osservazione sia sistematicamente degradata a un monitoraggio burocratico o che la carenza di personale specialistico impedisca in ogni caso un’indagine clinica continuativa79. Secondo la prospettiva qui sostenuta, la distanza fra il modello normativo e le risorse concretamente disponibili può tradursi, in determinati contesti, in un’attuazione prevalentemente formale dell’osservazione e del progetto educativo.
La proposta di rafforzare le équipe multidisciplinari e di assicurare una valutazione continuativa delle distorsioni relazionali muove dunque da una criticità da documentare empiricamente e non da una conseguenza già dimostrata dal solo dato legislativo.
5.2 — Proposte per un modello di esecuzione individualizzata: sezioni clinico-diagnostiche e protocolli peritali.
La rifondazione della fase esecutiva penale minorile postula il superamento dell’illusione che la rieducazione possa compiersi spontaneamente o per mezzo di generiche attività ricreative ed empiriche. L’affiorare di gravissime condotte delittuose scaturite da profonde fratture intrapsichiche e relazionali esige una rimodulazione strutturale dell’ordinamento penitenziario minorile, ora disciplinato dal d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 12180.
L’obiettivo primario, da introdurre mediante una mirata riforma dell’ordinamento penitenziario minorile, deve consistere nell’integrazione dell’anzidetto decreto legislativo attraverso la previsione di sezioni clinico-diagnostiche specializzate all’interno degli Istituti Penali per i Minorenni. Tali articolazioni, concepite quali presidi ad alta intensità diagnostica, non dovrebbero operare come reparti di isolamento disciplinare, bensì quali laboratori clinici stabili affidati ad équipe multidisciplinari composte da neuropsichiatri dell’età evolutiva, psicologi clinici ed educatori, chiamati a tracciare una mappa accurata dei fattori di discontrollo pulsionale e delle distorsioni relazionali del giovane reo81.
In questa prospettiva, che postula l’esigenza di adeguate strutture (con l’impiego di correlative risorse economiche sempre carenti se non addirittura inesistenti) l’indagine personologica non può rimanere confinata al momento dell’ingresso del minorenne nell’istituto penitenziario, ma deve scandire l’intero sviluppo del trattamento mediante protocolli peritali standardizzati e condivisi dalla comunità scientifica. L’accesso a misure extramurarie, l’ammissione al lavoro all’esterno o la concessione di permessi premio non possono fondarsi su presunzioni di ravvedimento desunte dalla mera assenza di rilievi disciplinari intramurari.
Si rende, pertanto, necessario subordinare la flessibilizzazione della pena a una valutazione rigorosa della concreta remissione della carica lesiva e dell’acquisita capacità di comprendere l’alterità della persona offesa. Con specifico riferimento ai minori responsabili di gravi reati contro la vita e l’incolumità individuale consumati nell’alveo sentimentale, il giudizio prognostico deve accertare il definitivo superamento della dinamica proprietaria del legame affettivo, scongiurando automatismi premiali che finirebbero per svuotare di significato la tutela della vittima (che spesso viene dimenticata) e della collettività.
Un siffatto modello di esecuzione individualizzata permette di attuare fedelmente il precetto costituzionale della funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27, comma terzo, Cost., preservandone l’intrinseca portata pedagogica senza cedere a semplificazioni custodialistiche o a indulgenze assistenziali. L’ordinamento minorile può preservare la propria specificità solo se la limitazione della libertà personale diviene il terreno per una profonda ristrutturazione della personalità del reo in formazione: ancorare la fase post-giudiziale a un percorso clinico-riabilitativo stringente, verificabile e individualizzato rappresenta una delle soluzioni più coerenti per conciliare la doverosa severità della risposta statuale con l’irrinunciabile finalità di recupero sociale dell’adolescente, restituendo coerenza dogmatica e credibilità (anche nei confronti dell’opinione pubblica) all’intero magistero punitivo.
06. Un nuovo intervento normativo per contrastare la criminalità minorile: il decreto legge 22 ottobre 2026, n. 190 ( c. d. “Decreto cortei”). Una prima lettura.
Il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2026, n. 246, ed è entrato in vigore il giorno successivo ai sensi dell’art. 10 del testo allegato. Il provvedimento interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sul processo penale minorile, sull’ordinamento giudiziario, sulle sanzioni amministrative connesse a condotte illecite commesse da minori, sulle misure di prevenzione, sui poteri di accompagnamento e trattenimento identificativo e sul dispositivo di sicurezza nella città di Milano. Il presente contributo ne esamina criticamente la tecnica normativa, la distribuzione degli strumenti repressivi e il rapporto fra misure di controllo dello spazio pubblico e prevenzione del disagio minorile82.
Il testo si compone di dieci articoli e concentra la parte principale dell’intervento su modifiche penali, processuali, amministrative e di pubblica sicurezza. Nella prospettiva dell’autore, tale prevalenza degli strumenti repressivi e di controllo del territorio rivela una concezione prevalentemente securitaria del fenomeno, poiché il decreto non introduce, accanto alle misure urgenti di sicurezza, un autonomo programma strutturale di interventi sociali ed educativi rivolti alle situazioni di disagio familiare ed economico. La valutazione sull’effettiva adeguatezza dell’intervento preventivo resta tuttavia distinta dalla descrizione del contenuto normativo e richiede dati sull’attuazione delle politiche pubbliche e sulle risorse concretamente disponibili.
I primi tre articoli del decreto riguardano alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale anche con riferimento a quello per i minorenni su cui convergerà l’esame a breve83, rilevando si da ora che nel sistema penale – già ingolfato da un sovrabbondante numero di reati (ne sono stati inseriti altri sessanta durante i quattro anni dell’attuale XIX legislatura 22 ottobre 2022 – 22 ottobre 2026) e da un numero analogo di circostanze aggravanti, frutto come dimostrata altresì il decreto legge in discorso di una tecnica normativa ispirata ad un rudimentale metodo casistico invece che al criterio generalizzante, con conseguente notevole spreco di fattispecie che rendono ancor più difficile l’attività dell’interprete per delimitare la sfera di operatività della singola fattispecie84.
L’art. 4 modifica l’art. 110 del R. D. 30 gennaio 1941, n. 12, che disciplina l’ordinamento giudiziario85, aggiungendovi il comma 2-bis, che, in deroga al disposto del precedente comma primo, consente con una procedura accelerata la applicazione di magistrati nel termine di ventiquattro ore dalla richiesta del dirigente dell’ufficio giudiziario competente e senza attendere il parere del consiglio giudiziario nel caso di eventi incidenti sull’ordine pubblico che possono comportare o hanno comportato un numero rilevanti di arresti in flagranza onde permettere che le procedure di convalida siano definite nei termini di legge, con trasmissione dei relativi atti al predetto consiglio per le relative valutazioni.
Una singolare sanzione amministrativa dalla assai scarsa efficacia deterrente, che colpisce l’esercente la responsabilità genitoriale sul minore anche non imputabile, è prevista dall’art. 5 attraverso una formulazione sciatta ed approssimativa stante altresì la previsione al suo comma quarto di un generico e sbrigativo rinvio, per quanto non disposto nel decreto, alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ed ai principi generali in essa stabiliti86, quando tale minore “partecipa alla commissione” (locuzione dall’ambiguo significato) di fatti costituenti uno o più reati tassativamente indicati nel primo comma e sempre che non venga provato dall’interessato colpito dalla misura pecuniaria di non aver potuto impedire la condotta illecita.
L’entità della sanzione è determinata nella forbice da 500 euro a 1.000 euro, ma il secondo comma dell’art. 5 contempla la “reiterazione” dell’illecito penale da parte del minore nel qual caso si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 2.000 euro da stabilirsi in base ai criteri individuati nell’art. 11 della citata legge del 1981. Sebbene il secondo comma ometta di fissare un autonomo intervallo temporale per la sussistenza della reiterazione, il rinvio operato dal quarto comma alle disposizioni della legge del 1981 potrebbe condurre all’applicazione del quinquennio previsto dall’art. 8-bis di tale legge, salvo ritenere che il secondo comma detti una disciplina speciale e autosufficiente. Il coordinamento fra la previsione speciale del decreto-legge e la disciplina generale della reiterazione resta quindi una questione interpretativa, che non può essere risolta in modo definitivo sulla base del solo dato testuale87.
All’improvviso nel terzo comma dell’art. 5 compare la figura del Prefetto a dimostrazione della mancanza di una visione organica della materia in quanto solo dalla lettura di tale comma si evince l’Autorità che irroga la sanzione amministrativa anche se poi non si determina la competenza territoriale (luogo di “partecipazione “ all’illecito o luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale) che invece viene individuata in ordine al potere discrezionale conferito al medesimo Prefetto di segnalare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell’esercente la responsabilità genitoriale la opportunità di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa a clausola di invarianza finanziaria ex art. 9 del decreto in esame, il che vuol dire che tali progetti resteranno un mero flatus vocis.
E’ sempre il Prefetto “quando emette l’ ordinanza di ingiunzione” (formula ambigua nel segno linguistico “quando” che potrebbe indicare la possibilità di adottare un provvedimento amministrativo diverso dalla suddetta ingiunzione proprio per non aver invece utilizzato “con”) a poter ordinare all’esercente la responsabilità genitoriale il pagamento di una somma di denaro (in favore dello Stato, delle Regioni o di imprecisati “enti locali”) da determinarsi, in base agli atti, a titolo di risarcimento dei danni cagionati dal minore in conseguenza della commissione dei fatti di reato tassativamente indicati nel primo comma dello stesso art. 5. La segnalata ambiguità è resa ancor più evidente dal successivo comma sesto ove è prevista la opposizione davanti al tribunale del luogo di residenza dell’interessato con riferimento soltanto alla “ingiunzione prevista dal comma 5” secondo il rito contemplato dall’art. 32 comma primo e terzo del d. lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il che potrebbe far pensare che si tratti di un provvedimento diverso da quello di cui al primo comma.
Infine, l’ultimo comma dell’art. 5 stabilisce che il privato il quale abbia subito danni nelle anzidette circostanze ne possa chiedere il risarcimento facendo ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile.
Si tratta a ben vedere di statuizioni che nella maggior parte dei casi rimarranno ineffettive o di assai scarsa realizzazione in concreto nella fase esecutiva in quanto nei contesti caratterizzati da grave fragilità economica familiare, la concreta riscossione della sanzione può risultare problematica, con conseguente riduzione della sua efficacia deterrente.
L’art. 6 del decreto legge in esame reca modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in particolare al suo art. 3 ove è inserito il comma 5-bis composto da tre successivi periodi, il primo dei quali dalla lunghezza chilometrica (che rappresenta un oltraggio alla buona tecnica normativa) attribuisce al questore il potere per motivi di sicurezza di disporre l’avviso orale con il divieto di radunarsi (per la durata non superiore ad un anno) con diverse modalità e fasce orarie in predeterminati luoghi pubblici o aperti al pubblico con soggetti formanti cinque o più persone (anche “in gruppo”!) aventi “comportamenti intimidatori, di grave molestia o violenti contro persone o cose”, da adottarsi nei confronti di persone (anche minorenni che hanno compiuto i quattordici anni) le quali abbiano specifici precedenti nel lasso temporale degli ultimi cinque anni ovvero condanne riportate anche con sentenza non definitiva: opzione, quest’ultima, che suscita le più serie riserve in punto di presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma secondo, Cost.
Il successivo art. 7 modifica l’art. 11-bis del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, inserendovi il comma 3-ter88. La disposizione estende l’accompagnamento e il trattenimento identificativo presso gli uffici di polizia a specifiche operazioni svolte in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quando ricorrano specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo, elementi di fatto e un fondato motivo di ritenere che il soggetto ponga in essere condotte di concreto pericolo per la sicurezza89. La misura può riguardare anche il minorenne nei limiti previsti dal testo normativo. L’istituto, talvolta indicato nel dibattito pubblico come «fermo di polizia», non deve essere confuso con il fermo dell’indiziato di delitto disciplinato dall’art. 384 c.p.p., trattandosi di un accompagnamento e trattenimento temporaneo per finalità di identificazione e prevenzione.
L’art. 8 del decreto-legge dispone, fino al 31 dicembre 2026, l’incremento di 500 unità del contingente delle Forze armate impiegato per il controllo del territorio (“strade sicure”) nella città di Milano90 e disciplina le relative esigenze logistiche, infrastrutturali e di supporto operativo, autorizzando la spesa necessaria e prevedendo il ricorso alle procedure di somma urgenza per l’acquisizione di servizi e forniture.
07. Le modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
L’art. 1 del decreto legge in discorso, declinato in ben sei commi, prevede una corposa serie di modifiche al codice penale alcune delle quali suscitano non poche perplessità, ben oltre la sciatta formulazione dell’enunciato normativo.
L’introduzione della soglia delle cinque o più persone e del requisito dell’organizzazione solleva un problema di coordinamento con le aggravanti comuni previste dall’art. 112, primo comma, nn. 1 e 2, c.p. La giurisprudenza ammette l’applicazione congiunta dell’aggravante del numero dei concorrenti e di una circostanza speciale fondata sulla compresenza fisica dei correi quando le due disposizioni presentano struttura e ratio diverse91. Il precedente non appare però automaticamente estensibile agli artt. 420-bis e 635.1 cod. pen., nei quali il numero dei partecipanti e, in parte, l’organizzazione del gruppo costituiscono elementi già interni alla disciplina speciale. Si pone, quindi, una questione di coordinamento, destinata a essere risolta verificando, per ciascuna fattispecie, se le aggravanti valorizzino elementi realmente distinti o il medesimo grado di offensività92.
Il precedente giurisprudenziale ora richiamato non consente, da solo, di risolvere il coordinamento fra l’art. 112 c.p. e gli artt. 420-bis e 635.1 cod. pen. La soluzione dovrà essere ricercata distinguendo il numero dei partecipanti, l’organizzazione del gruppo, la compresenza fisica nella fase esecutiva e l’eventuale ruolo direttivo del singolo concorrente, evitando una duplicazione della medesima componente di disvalore93.
Tanto premesso, l’attenzione si deve appuntare sul comma primo dell’art. 1 del decreto-legge, che riprende la soluzione già prospettata nella proposta governativa indicata dall’autore come Atto Camera n. 3080 della XIX Legislatura e introduce, per i minori che hanno compiuto quattordici anni, la presunzione relativa della capacità di intendere e di volere fino a prova contraria. Valgono, quindi, al riguardo le osservazioni critiche in precedenza svolte94 altresì in quanto un così delicato argomento avrebbe meritato seri approfondimenti, dibattiti e confronti non sempre possibili in sede di legislazione d’urgenza.
Il secondo comma interviene sull’art. 419 del codice penale che reca la rubrica “ Devastazione e saccheggio”, e colpisce, in base al lessico comune ed in mancanza di apposite definizioni, le condotte di danneggiamento, dispersione, esplosione di notevoli quantità di cose mobili od immobili, ovvero di depredazione di beni mobili altrui, che ove eseguite su armi, munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito comportano ai sensi del suo secondo comma un aumento di pena (trattasi di circostanza aggravante speciale ad effetto comune)95. Vi si introduce, quindi, un terzo comma che stabilisce un aumento di pena “da un terzo alla metà se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico su beni esistenti in luogo di vendita o di deposito”.
Tale aggiunta rappresenta in modo evidente la esasperazione della metodologia casistica nella formulazione delle norme in quanto ben poteva la nuova previsione essere contenuta in un riscritto secondo comma già esistente anche per meglio comprendere il messaggio del legislatore (con gli attuali diversificati aumenti di pena) pure in riferimento a quali possano essere le condotte di devastazione e saccheggio spese individualmente ed al di fuori dalle anzidette manifestazioni nei differenti luoghi specificamente indicati nelle attuali due ipotesi aggravate.
Anche l’art. 420 cod. pen. che sanziona l’attentato ad impianti di pubblica utilità, ossia le condotte dirette a danneggiarli o a distruggerli, subisce dopo il primo comma l’inserimento di un ulteriore comma che riproduce quello di cui al precedente art. 419 testé rammentato96. Riesce, però, difficile concepire nella realtà ed in concreto come quella tipologia di comportamenti possa nel contempo svolgersi “nel corso” di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Si è poi dimenticato il frettoloso legislatore del 2026 di riconsiderare l’art. 421 cod. pen. che punisce la pubblica intimidazione se non altro per perequare il quadro sanzionatorio vigente (reclusione fino ad un anno) alle forbici edittali stabilite nelle riformulate o nuove figure di reato come ad esempio avviene per l’ipotesi contemplata dal quarto comma dell’art. 1 del decreto legge in esame. Invero, dopo l’art. 420 cod. pen. è introdotto l’art. 420-bis che reca la imprecisa rubrica “Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche”, anche esso espressione emblematica del rudimentale metodo casistico nella formulazione delle norme con sovrabbondanti elencazioni alla rinfusa che fanno correre il rischio di determinare vuoti di tutela. Si è così al cospetto di un delitto a tempo circoscritto ed a luogo definito, in quanto si richiede che le condotte incriminate vengano spese “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico” non agendo singolarmente, ma “partecipando a un gruppo composto da almeno cinque persone che opera in modo organizzato, anche se soltanto occasionalmente”. Riesce difficile comprendere il significato dell’espressione “organizzato anche occasionalmente”: se l’organizzazione è richiesta dalla fattispecie, la precisazione dell’occasionalità sembra riferirsi alla durata o alla stabilità del coordinamento, non alla sua inesistenza. Il gruppo per venir considerato tale (ossia quale aggregato operativo di elementi) deve essere comunque sia pur in forma minimale organizzato, per cui sul punto l’enunciato normativo è quanto meno ridondante con possibilità di ingenerare null’altro che confusione. Viene così punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.000 ad euro 20.000 “chiunque … utilizza illegittimamente bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti ad offendere, ovvero lancia i medesimi oggetti oppure razzi, fuochi artificiali, petardi, strumenti in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti”. Ma non basta perché tali condotte devono determinare un concreto pericolo per la incolumità delle persone e cagionando altresì danni alle cose97.
Si impongono al riguardo due osservazioni critiche. In primo luogo, l’avverbio «illegittimamente», riferito all’utilizzazione degli oggetti, introduce un elemento normativo di non agevole delimitazione: non è chiaro se esso individui l’illiceità dell’uso in concreto, il carattere non autorizzato della condotta o un ulteriore requisito riferito al contesto della manifestazione. La mancata menzione dei piccoli droni pone inoltre un problema di estensione della clausola residuale relativa agli oggetti comunque atti a offendere, senza consentire di affermare che ogni impiego di tali strumenti sia estraneo alla fattispecie. In secondo luogo, la formulazione letterale sembra richiedere la coesistenza del concreto pericolo per l’incolumità delle persone e del danno alle cose, poiché viene utilizzata la congiunzione «e» anziché la disgiunzione «o». La mancanza di uno dei due elementi dovrebbe, quindi, impedire la configurazione della fattispecie, salvo diversa interpretazione o modifica legislativa in sede di conversione.
Il secondo comma della nuova figura di reato prevede due circostanze aggravanti che comportano un aumento di pena da un terzo alla metà: dapprima (lett. a)) se il fatto è commesso da soggetti “travisati o comunque con modalità idonee a rendere difficoltosa la identificazione (non si comprende se tutti i componenti del gruppo devono essere in tale stato ed in aggiunta affiora il profilo di indeterminatezza per riscontrare quando sia “difficoltosa” l’attività di identificazione, e poi (lett. b)) se le condotte di lancio o di utilizzo degli anzidetti oggetti è diretto verso individuate in sede normativa infrastrutture energetiche o beni mobili od immobili destinati a pubbliche utilità o esposti alla pubblica fede. Anche in tale ipotesi non è dato percepire il significato della illogica posposizione della condotta di utilizzo rispetto a quella di lancio evidentemente successiva, tanto più che correttamente tali condotte sono così additate nella fattispecie base.
Un autonomo delitto, impropriamente collocato tra quelli contro l’ordine pubblico, è previsto dal terzo comma dell’art. 420-bis cod. pen. ed è punito con la reclusione da quattro a dodici anni: riguarda chiunque anche mediante strumenti informatici o telematici organizza o promuove la formazione del gruppo contemplato nel suo primo comma, oppure incita o istiga alla commissione delle condotte ivi stabilite. Una tale previsione avrebbe dovuto essere autonomamente inserita tra i delitti informatici contemplati dagli artt. 615-ter e segg., opportunamente rivisitata nella sua formulazione98.
Una circostanza aggravante, comportante un aumento di pena da un terzo alla metà, è enunciata dall’ultimo comma dell’art. 420-bis cod. pen. quando le anzidette condotte descritte nel suo primo comma hanno cagionato lesioni personali di cui agli artt. 582 (modificato dal quinto comma dall’art. 1 del decreto legge in esame), 583, 583-quater e 583-quinquies. cod. pen..
Il sesto ed ultimo comma dell’art. 1 della decretazione d’urgenza del 2026 riguarda i delitti contro il patrimonio per inserirvi l’art. 635.1 rubricato come “Danneggiamento commesso da un gruppo organizzato” che si applica quando le condotte di danneggiamento descritte nei primi tre commi dell’art. 635 cod. pen. sono spese da un gruppo organizzato anche occasionalmente composto da almeno cinque persone, e stabilisce un aumento di pena da un terzo alla metà.
Anche per questa ipotesi si riscontra l’approssimazione tipica della tecnica normativa utilizzata. Nonostante la formulazione della rubrica lasci ipotizzare una figura autonoma di reato, il dato testuale, stabilendo che per le condotte di cui all’art. 635 cod. pen. “la pena è aumentata da un terzo alla metà”, configura una circostanza aggravante speciale, non un’autonoma figura di reato. Poiché la misura massima dell’aumento raggiunge la metà della pena base, cioè supera la soglia di un terzo prevista dall’art. 63, comma 3, cod. pen., la circostanza deve essere qualificata come aggravante ad effetto speciale; resta applicabile il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 69 cod. pen., salvo le deroghe previste dalla legge.
Tutte queste sparse circostanze aggravanti potevano anche essere racchiuse utilizzando il metodo generalizzante in una unica circostanza aggravante comune “blindata”99 concernente la commissione di un fatto durante od in occasione di una manifestazione pubblica caratterizzata da comportamenti violenti o vandalici tali da turbare l’ordine e la sicurezza pubblica.
L’art. 2 del decreto-legge disciplina l’arresto differito in flagranza ex art. 382-bis cod. proc. pen. per i reati commessi nel contesto di manifestazioni, mentre l’art. 3 interviene sulla disciplina cautelare prevista dal d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448. Da un lato, viene ampliato il catalogo dei delitti che legittimano la custodia cautelare ex art. 23 (includendovi gli artt. 420-bis e 635.1 cod. pen.), estendendo correlativamente l’ambito operativo dell’arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell’art. 16; dall’altro, la norma incide sull’art. 19, secondo comma, introducendo alla preclusione ivi sancita l’eccezione «salvo che l’imputato abbia compiuto sedici anni». Tale deroga rende applicabile, nei confronti dell’imputato minorenne che abbia compiuto sedici anni, la specifica previsione dell’art. 275, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., limitatamente ai delitti ivi indicati e senza trasformare il regime cautelare minorile in quello ordinario degli adulti. Restano ferme la tipicità delle misure previste per i minorenni, la valutazione delle esigenze cautelari concrete e l’obbligo di considerare la salvaguardia dei processi educativi. Si concretizza così un selettivo inasprimento del rigore cautelare nella fascia 16-18 anni, che incrina la tradizionale impermeabilità dello statuto minorile rispetto agli automatismi custodialistici previsti per i maggiorenni.
È seriamente auspicabile che nel corso dei lavori parlamentari di conversione il decreto legge in esame venga profondamente revisionato per assumere una veste tecnico-normativa rigorosa e per risultare organicamente coordinato con il sistema vigente: una meditata riformulazione delle nuove fattispecie, sottraendo la materia alla frettolosa spinta dell’emotività emergenziale, consentirebbe di superare evidenti approssimazioni redazionali e di non aggravare le già complesse criticità applicative aperte dalle riforme processuali dell’ultimo quinquennio100.
08. Per un’autentica legalità formativa oltre la logica della punizione.
Le osservazioni che precedono evidenziano come la risposta al dilagante fenomeno della criminalità minorile (ultimamente manifestatasi anche attraverso l’infiltrazione di adolescenti incappucciati persino infratredicenni in pacifici cortei al fine soltanto di distruggere, devastare, saccheggiare e rubare tutto ciò che incontrano nel loro cammino scatenando una guerriglia urbana) non possa risolversi nell’inasprimento della minaccia edittale né nell’adozione di strumenti di prevenzione modellati sul presidio dello spazio urbano ritenuto “sensibile” e sul mero capillare controllo del territorio da parte delle Forze dell’ordine con interventi non sempre adeguati ed incisivi che il caso richiedeva per garantire la sicurezza dei cittadini, soprattutto per la mancata intercettazione dei numerosi messaggi trasmessi sui social. E poi dinanzi a gravissimi fatti di sangue consumati nell’intimità delle prime relazioni affettive tra soggetti infra-sedicenni, la comminatoria di pene severe manifesta la propria inefficacia deterrente, scontrandosi con l’immaturità emotiva e l’incompiutezza neuropsichica proprie dell’età evolutiva101; e l’illusione di arginare la crisi relazionale attraverso la sola repressione assegna alla giurisdizione un improprio ruolo di supplenza sociale, che interviene a danno ormai consumato senza punto incidere sui fattori generativi del disvalore in chiave preventiva.
Il recupero di una effettiva legalità esige, invece, la saldatura tra prevenzione primaria ed esecuzione della pena: sul versante preventivo, la ricostruzione dell’alleanza educativa tra famiglia, scuola e territorio non può esaurirsi in vacue enunciazioni programmatiche ad invarianza di bilancio che restano così mere intenzioni102, ma richiede presidi specialistici dedicati alla decodificazione precoce delle dinamiche sentimentali tossiche e dell’incapacità di elaborare la frustrazione del rifiuto.
Sul piano sanzionatorio, il superamento delle derive custodialistiche impone di rifondare l’osservazione scientifica della personalità negli istituti minorili mediante sezioni clinico-diagnostiche e protocolli peritali standardizzati. Unicamente restituendo alla pena la sua autentica funzione rieducativa, in piena aderenza al dettato dell’art. 27, comma terzo, Cost., e al canone dell’extrema ratio103, l’ordinamento potrà coniugare la doverosa gestione della pericolosità qualificata con il riscatto pedagogico del minore, preservando la coerenza assiologica di un sistema speciale nato per educare e non soltanto per neutralizzare.
Sul finire del Novecento, un giovane Ministro della pubblica istruzione evidenziava con preoccupazione la mancanza di incisivi raccordi tra scuola e famiglia nell’interesse dei fanciulli paventando uno scollamento tra i compiti pertinenti a ciascuna di queste due fondamentali istituzioni, ed invitava ad incentivare le “provvidenze sociali” di carmignanea memoria per andare incontro, attraverso adeguati ed improcrastinabili investimenti, alle esigenze che la realtà prospettava e prospetta tuttora in tale delicato settore104. Aspettavamo Godot che tarda ad arrivare; ma poi arriverà?
- Crisi del sistema penale minorile: dal Decreto Caivano all’imputabilità (Diritto Penale)
- Sottrazione fraudolenta e sequestro: la mera detenzione non è condotta (Diritto Penale)
- Il periculum in mora nel sequestro preventivo a fini di confisca (Diritto Penale)
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Artt. 2, 3, 27 e 31 della Costituzione — Principi di solidarietà, presunzione di non colpevolezza, funzione rieducativa della pena e protezione costituzionale della gioventù
- Artt. 97, 98, 419, 420, 420-bis, 577-bis, 635 e 635.1 del Codice Penale — Imputabilità del minore, fattispecie di femminicidio e delitti contro l’ordine pubblico e il patrimonio
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
- D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121 — Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni
- Decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123 (conv. in L. 13 novembre 2023, n. 159) e Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 — Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla criminalità minorile e per la sicurezza pubblica
Giurisprudenza citata
- 1. Corte Costituzionale, sentenza 22 gennaio 2015, n. 1 — Ribadisce la necessità costituzionale, nel giudizio penale minorile, di valutazioni fondate su prognosi individualizzate in funzione primaria del recupero del minore deviante e della salvaguardia delle esigenze educative.
- 2. Cassazione Penale, sentenza 14 giugno 2016, n. 24737 — Precisa il carattere relativo dell’accertamento della maturità ex art. 98 c.p. in rapporto al fatto commesso e l’autonomia ontologica tra immaturità evolutiva e vizio di mente ex artt. 88 e 89 c.p.
- 3. Cassazione Penale, sentenza 21 marzo 2018, n. 13080 — Afferma che la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne richiede una verifica concreta delle condizioni personali, familiari e socio-ambientali riferite al momento del fatto.
- 4. Cassazione Penale, sentenza 15 gennaio 2024, n. 1728 — Conferma la natura individualizzata dell’indagine sull’imputabilità minorile sotto il profilo intellettivo e volitivo, escludendo presunzioni fondate sulla sola tipologia del reato.
Dottrina richiamata
Note
- 1. Cfr. V. ANDREOLI, Baby gang. Il volto drammatico della adolescenza, Milano, 2021, p. 38 e ss.
- 2. Cfr. C. COLOMBO, Il bullismo. Un terreno di verifica per la devianza minorile, Padova, 2023, passim; E. LANZA, Bullismo. Fra diritto penale e complessità, Pisa, 2021, p. 35 e ss., nonché A. FONZI, Il bullismo in Italia, Firenze, 2000. passim.
- 3. Dei delitti e delle pene, Livorno, 1764, cap. XI.
- 4. Per questi aspetti si veda la sintesi della E. CADAMURO, La risposta alla devianza minorile fra istanze punitive ed esigenze educative. Alla ricerca di un “sistema”, Padova, 2025, p. 9 e ss.
- 5. Cfr. F. MANTOVANI, Il problema della criminalità. Compendio di scienze criminali, Padova, 1984, p. 282 e ss.
- 6. Si veda al riguardo il volume a cura di B. AGOSTINELLI, V. CUFFARO, Relazioni, famiglie, società, Torino, 2021, passim.
- 7. Cfr. S. DAVIES, Quando i genitori sono narcisisti. Come gestire i rapporti tossici e disfunzionali in famiglia, Milano, 2026, p. 26 e ss.
- 8. Cfr. S. RIONDATO, Cornici di “famiglia” nel diritto penale italiano, Padova, 2014, p. 22 e ss., il quale evidenzia la incapacità del diritto penale di intercettare l’incessante mutevolezza dei rapporti sociali familiari, limitandosi ad assistere allo sgretolamento dei modelli tradizionali di famiglia.
- 9. Cfr. G. MARINI, Nuovo processo penale minorile: profili di diritto penale sostanziale, in La tutela dei diritti dei minori nell’ordinamento interno e nell’ordinamento internazionale, Messina, 1991, p. 21 e ss., nonché per particolari profili A. CRISTIANI, Il diritto ad un giusto processo, ivi, p. 13 e ss.
- 10. Rinviamo il lettore al nostro Intervento, in La tutela dei diritti dei minori nell’ordinamento interno e nell’ordinamento internazionale, cit., p. 57-58.
- 11. Cfr. A. DI SANTO, La riforma Cartabia e le modifiche al processo minorile. Un addio posticipato all’interdisciplinarietà e alla multidisciplinarietà?, in Altalex, 2025, p. 1 e ss.; A. CONTI, Le modifiche introdotte dalla “Riforma Cartabia” in tema di processo penale minorile, in Dir. pen. e proc., 2023, p. 305 e ss.
- 12. Cfr. L. PULITO, Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. “Riforma Cartabia”, in Arch. pen., 2022, p. 1 e ss.; E. CADAMURO, Percorsi di giustizia ripartiva nell’esecuzione penale minorile, in Dir. pen. e proc., 2020, p. 258 e ss.. In generale sul tema cfr. G. MANNOZZI, G. A. LODIGIANI, La giustizia ripartiva. Formanti, parole e metodi, Torino, 2025, passim.
- 13. Cfr. G. SPANGHER, La tutela della fragilità in un recente intervento legislativo, in Riv. polizia, 2026, p. 654 e ss.; A. DI TULLIO D’ELISIIS, Minori e criminalità organizzata: cambiano del regole del processo penale, in Diritto.it, 2026, p. 1 e ss.
- 14. Cfr. C. MOSCA, La sicurezza. Valori, modelli e prassi istituzionali, Napoli, 2021, p. 75 e ss., il quale delinea l’idea della sicurezza come valore e come diritto di libertà concernente i diversi aspetti della vita sociale e comunitaria, nonché F. FORZATI, La sicurezza fra diritto penale e potere punitivo. Genesi e fenomenologia dell’illecito securitario postmoderno fra involuzioni potestative e regressioni al postmoderno, Napoli, 2020, passim. Per aspetti pratici ed ordinamentali cfr. C. RUGA RIVA, A. SQUAZZONI, P. RONDINI, B. BISCOTTI, La sicurezza urbana e i suoi custodi (il Sindaco, il Questore, il Prefetto), in Dir. pen. contemporaneo, 2017, p. 244 e ss.
- 15. Cfr. M. BERTOLINO, I minori della post-modernità di fronte alla responsabilità penale: questioni di maturità e di (neuro)scienza, in Teoria e critica della regolazione sociale, 2021, p. 233 e ss., secondo cui non sussiste alcuna emergenza da legittimare un abbassamento della soglia di età della responsabilità penale (!).
- 16. Soltanto nelle zone turistiche e nelle stazioni metropolitane della città di Roma nei periodi di maggior afflusso di turisti si verificano non meno di dieci furti con destrezza (non denunciati) al giorno. Si veda postea il par. 3.1.
- 17. La criminalità giovanile. Fra rappresentazione e realtà, 2026, passim. Si veda altresì il par. 4.2.
- 18. Cfr. B. LIEVEGOED, Le fasi evolutive dall’infanzia alla maggiore età, Alassio, 2021, passim.
- 19. Cfr. M. F. BEAR, B. W. CONNORS, M. A. PARADISO, Neuroscienze. Esplorando il cervello, Altavilla Vicentina, 2016, passim; D. E. PRESTI, Fondamenti di neuroscienze, Bologna, 2019, passim; A. ROUX, Il cervello felice. Come si innamora, si sbaglia, si stressa e sogna, Milano, 2024, passim.
- 20. Cfr. G. PANEBIANCO, Il sistema penale minorile, Torino, 2012, p. 15 e ss.
- 21. Cfr. C. CARDINALI, M. LUZI, Devianza minorile. Interpretare l’adolescenza nella società contemporanea, Roma, ed. 2017, passim.
- 22. Cfr. P. OFFENHAUER, Teen Dating Violence, New York, 2025, passim.
- 23. Si veda in proposito il volume a cura di O. GRECO, N. DI NINNO, La violenza nelle relazioni affettive, Lecce, 2018, passim.
- 24. Cfr. A. N. SCHORE, La regolazione degli affetti e la riparazione del sé, Roma, 2008, passim.
- 25. Cfr. M.C. LORUSSO, Il bullismo e l’insuccesso scolastico, Romagnano al Monte, 2023, p. 18. e ss.
- 26. Cfr. M. P. TURIELLO, La famiglia: un porto sicuro o una prigione?, Roma, 2021. p. 29 e ss.
- 27. Cfr. M. TISO, Strumenti e strategie per la progettazione educativa, Lecce, 2024, passim.
- 28. Cfr. G. M. CALETTI, Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente, Bologna, 2023, passim.
- 29. Per un esame critico del paradigma preventivo cfr. W. HASSEMER, Perché è necessario punire, Bologna, 1975, passim; G. V. DE FRANCESCO, La prevenzione generale tra normatività ed empiria, in Scritti in onore di Alfonso M. Stile, Napoli, 2013, p. 15 e ss.
- 30. Cfr. W. HASSEMER, Sicherheit durch Strafrecht, in Strafverteidiger, 2006, p. 325 e ss.
- 31. Cfr. R. TAMBELLI, Psicologia clinica dell’età evolutiva, Bologna, 2012, p. 34 e ss.
- 32. Cfr. E. LẢDAVAS, A. BERTI, Neuropsicologia, Bologna, 2025, passim.
- 33. Un approfondimento di tali aspetti con indicazioni bibliografiche può leggersi nel nostro contributo La criminalità minorile tra prevenzione e repressione. La crisi del paradigma rieducativo e la rimodulazione dell’imputabilità, in questa Riv., 2026, p. 10 e ss.
- 34. Cfr. L. CAMALDO, F. MANFREDINI, La definizione di un sistema penale minorile conforme ai principi generali, in Dir. pen. e uomo., 2019, p. 1 e ss.
- 35. In proposito si veda il volume a cura di M. P. TURIELLO, L’applicabilità e le lacune del Codice Rosso, Roma, ed. 2023, passim.
- 36. Sulla quale cfr. M. BOSSO, La controversa introduzione del reato di femminicidio: l’affermarsi di un nuovo paradigma in un leitmotiv emergenziale, in Dir. pen. e proc., 2026, p. 18 ss.; A. DI TULLIO D’ELISIIS, Il nuovo delitto di femminicidio. Commento alla legge 2 dicembre 2025, n. 181, Pisa, 2025, passim. Per gli aspetti di natura processuale, cfr. A. MARANDOLA, Le “nuove” disposizioni processuali, in Dir. pen. e proc., 2026, p. 27 ss.
- 37. Cfr. A. SANNELLA, Strumenti sociologici e transdisciplinari per il contrasto del femminicidio, Padova, 2024, p. 38 e ss..
- 38. Le indagini neuroscientifiche dell’ultimo decennio hanno evidenziato il ruolo che svolge la componente emotivo-affettiva nel processo decisionale, in particolare nel comportamento criminale degli adolescenti. Al riguardo cfr. L. STEINBERG, G. ICENOGLE, Using Developmental Science to Distinguish Adolescents and Adults Under the Law, in Annu. Rev. Dev. Psychol., 2019, p. 30 e ss.; D. BUENO, Ik cervello dell’adolescente, Firenze, 2022, passim.
- 39. Cfr. L. BELTRAMINI, La violenza di genere in adolescenza. Una guida per la prevenzione a scuola, Roma, 2020, p. 45 e ss.
- 40. Sul c.d. Decreto Caivano si veda il volume collettaneo Il Decreto Caivano. Sicurezza e criminalità minorile, Pisa, 2023, passim, nonché L. BARTOLI, Il processo al minore nel decreto “Caivano”, in Leg. pen., 2621, p. 1 e ss.
- 41. Con riferimento a talune questioni di costituzionalità sollevate dall’istituto in discorso cfr. A. CHNITER, Ancora sul difficile equilibrio tra esigenze di prevenzione e rispetto delle garanzie costituzionali: l’avviso orale “rafforzato”, in Cass. pen., 2025, p. 1686 e ss.
- 42. Per le modifiche apportate all’art. 3 dall’art. 6 del d. l. 22 ottobre 2026, n.190 si veda postea il par. 6 ed i rilievi critici ivi formulati.
- 43. Cfr. S. DI PINTO, Ordine pubblico e sicurezza urbana, in Riv. pol., 2019, p. 507 e ss.
- 44. Cfr. L. ALESIANI, Sub art. 635, in Commentario al codice penale, T. quarto, Torino, 2002, p. 3201 e ss.
- 45. Cfr. M. GANCITANO, Erotica dei sentimenti. Per una nuova educazione sentimentale, Torino, 2024, passim.
- 46. Cfr. P. CARDINALI, L. MIGLIORINI, Scuola e famiglia. Costruire alleanze, Roma, 2013, passim; B. FIORE, La relazione tra famiglie e scuola. Modelli organizzativi e politiche sociali, Roma, 2021, p. 32 e ss.
- 47. Si veda in proposito G. ORTOLANI, Fondamenti di criminologia minorile. Il minore autore e vittima di reati, Lecce, 2026, p. 54 e ss.
- 48. Cfr. P. CREPET, Cuori violenti. Viaggio nella criminalità giovanile, Milano, 2017, passim; M. MATZA, G. SYKES. La delinquenza giovanile. Teorie e analisi, Roma, 2010, p. 63 e ss.
- 49. Cfr. F. SCALA, Diritti dei minori e responsabilità dei genitori nell’era digitale, Napoli, 2020, p. 35 e ss.; A. THIENE, Ragazzi perduti online: illeciti dei minori e responsabilità dei genitori, in Nuova giur. civ., 2018, p. 1618 e ss-
- 50. Cfr. I. FANLO CORTĖS, G. PETTI, Giustizia minorile. Ascesa e declino del Tribunale per i minorenni in Italia, Milano, 2025, passim.
- 51. Sulla (presunta) crisi del concetto di imputabilità cfr. M. BERTOLINO, Psicologia giuridica. Prova scientifica, imputabilità e vizio di mente, Milano, 2024, p. 83 e ss.
- 52. Cfr. L. DI PENTIMA, Percorsi di sviluppo normale e patologico in età evolutiva, Roma, 2026, passim.
- 53. Sul punto sono interessanti le riflessioni della criminologa M. BERTOLINO, Fattispecie di reato e delinquenza minorile: questioni di imputabilità, in Scritti in memoria di Giuliano Marini, Napoli, 2010, p. 51 e ss..
- 54. Si vedano al riguardo i dati forniti dal Ministero dell’interno (Servizio Analisi criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale – Dipartimento della pubblica sicurezza) esposti in Criminalità minorile e gang giovanili (aprile 2024).
- 55. Cfr. Cass. pen., Sez. I 14 giugno 2016, n. 24737, che ha evidenziato la natura relativa dell’accertamento della imputabilità ex art. 98 cod. pen., sottolineando la netta distinzione ontologica tra immaturità dell’età evolutiva ed infermità mentale e, quindi, la diversità con l’area di operatività autonoma e distinta rispetto alla regola fissata dall’art. 85 cod. pen. (Così Cass. pen. Sez. I, 13 giugno 2006, n. 24271).
- 56. Cass. pen., Sez. II, 21 marzo 2018, n. 13080.
- 57. Cass. pen., Sez. IV, 15 gennaio 2024, n. 1728.
- 58. Cass. pen., Sez. II, 3 marzo 2026, n. 8317.
- 59. Cfr. S. D’AMATO, Imputabilità, vizio di mente e responsabilità. Questioni dommatiche, empiriche e politico-criminali, Torino, 2025, p. 60 e ss.
- 60. Cfr. S. SPIRIDIGLIOZZI, Cognitività dell’età evoluitiva, Roma, 2021. p. 64 e ss.
- 61. Cfr. C. TAORMINA, Criminologia e prova penale, Torino, 2017, p. 245 e ss.. In giurisprudenza cfr. Cass. pen. Sez. I, 13 marzo 2026, n. 8152.
- 62. Cfr. A. MENGHINI, E. MATTEVI, La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale, Napoli, 2022, passim.
- 63. Cfr. Sul punto cfr. C. DI COSTANZO, La tutela costituzionale del minore: identità, salute e relazioni, Torino, 2023, p. 38 e ss., nonché C. SCIVOLETTO, Sistema penale minorile, Roma, 2022, passim. Si veda altresì la sentenza della Corte Cost. 22 gennaio 2015, n. 1, che evidenzia la assoluta necessità nel giudizio penale minorile di valutazioni fondate su prognosi individualizzate in funzione primaria del recupero del minorenne deviante, e di adottare cautele che si rivelino idonee a salvaguardarne le esigenze educative. Negli stessi termini si pronuncia Cass. pen. Sez. I, 15 gennaio 2026, n. 413.
- 64. Si era anche avanzata, sulla base delle più aggiornate ricerche neuro scientifiche (sulle quali cfr. P. H. RUDEBECK, E. A. MURRAY, The Orbitofrontal Oracle: Cortical Mechanisms for the Prediction and Evaluation of Specific Behavioral Outcomes, in Neuron, 2016, p. 1143 e ss.), di intervenire sull’art. 97 cod. pen. per modificare la soglia minima di imputabilità abbassandola al compimento dei dodici anni e di determinare quello della maggiore età al compimento dei sedici anni, ferma l’attuale disciplina codicistica per i minorenni e per quelli pericolosi. Per dettagli al riguardo cfr. P. MAZZA, Pericolosità sociale e legalità, Padova, 2021, p. 127 e ss. Si veda altresì il par. 5.1.
- 65. Cfr. G. PANEBIANCO, Sicurezza, criminalità minorile e urgenza a fronte del c. d. decreto “Caivano”, in Dir. pen. e proc., 2023, p. 1554 e ss., la quale ne evidenzia la natura emergenziale e la torsione securitaria rispetto ai principi tradizionali del diritto minorile.
- 66. Cfr. L. BIARELLA, Imputabilità dei minori, il Governo intende cambiare le regole con un Ddl, in Altalex, 2026, p. 1 e ss.
- 67. Sul principio di solidarietà e la sua valenza ordinamentale, si veda S. Rodotà, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2017, pp. 39 ss.
- 68. Cfr. Corte Cost., 15 aprile 1987, n. 128, la quale affronta la questione di costituzionalità dell’estradizione passiva di un minore verso gli Stati Uniti in relazione alle garanzie di differenziazione del trattamento penale, configurando un precedente valutabile in via meramente analogica e non risolutivo per la disciplina interna dell’onere probatorio ex art. 98 cod. pen.
- 69. Cfr. C. RENAULT-BRAHINSKY, Justice pénale des mineurs: 14 fiches pour décripter le parcours pénal des mineurs, Paris, 2024, passim. Sul sistema penale minorile tedesco cfr. U. EISENBERG, I principi fondamentali del diritto penale minorile tedesco, in Quaderni di diritto e procedura penale, 2011, p. 1 e ss. (estr.).
- 70. Cfr. S. Civello, Cornigliaro, all’origine del giusto processo minorile europeo. Una prima lettura della Direttiva 2016/800/UE sulle garanzie procedurali dei minori indagati e imputati nei procedimenti penali, in Dir. pen. contemporaneo, 2016, p. 1 e ss.
- 71. Cfr. E. TURCO, Manuale di procedura penale minorile, Torino, 2025, passim.
- 72. Cfr. A. MACRILLO’. La nuova esecuzione penale minorile, Santarcangelo di Romagna, 2019, passim.
- 73. Cfr. P. MAZZA, Pericolosità sociale e legalità, cit., p. 147 e ss.
- 74. Cfr. L. MASTROPASQUA, L’assistente sociale nella giustizia minorile e di comunità, Santarcangelo di Romagna, 2023, passim., e volendo le nostre osservazioni contenute nel saggio Giustizia penale e servizi sociali, in Riv. pol., 1993, p. 1 e ss. (estr.)
- 75. Cfr. P. BASTIANONI, A. TAURINO, Le comunità per minori. Modelli di formazione e supervisione clinica,Roma, 2009, passim.
- 76. Si veda il volume a cura di Y. PACE, A. BELLANTONI, Il servizio antiviolenza tra cura e diritto, Roma, 2026, passim.
- 77. Cfr. F. P. GABRIELI, Trattamento giuridico-penale dei minorenni, in Arch. pen., 1953, p. 1 e ss. (estr.).
- 78. E’ sempre fondamentale sul punto G. VASSALLI, Funzioni e insufficienze della pena, in Riv. dir e proc. pen., 1961, p. 311 e ss.
- 79. Cfr. D. LOIACONO, La devianza minorile, forme di controllo e rapporto educativo dei servizi sociali con i minori, Gaeta, 2021 passim
- 80. Su tale testo normativo si veda il volume a cura di L. CARACENI, M. G. COPPETTA, L’esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni. Commento al d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, Torino, 2019, passim ed ivi ulteriori indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali.
- 81. Cfr. F. DETTORI, Giustizia minorile e integrazione sociale, Milano, 2020, p. 83 e ss.
- 82. In proposito rinviamo il lettore al nostro contributo Codice delle leggi di pubblica sicurezza e feste del delirio (rave parties), in Giust. pen., 2023, I, c. 125 e ss., dove si evidenzia la mancanza di una attività preventiva prognostica anche circa il possibile sviluppo di raduni organizzati.
- 83. Si veda postea il par. 6.1.
- 84. Cfr. V. ITALIA, Le leggi: poche, brevi e chiare, Milano, 2020, p. 23 e ss.
- 85. Cfr. R. BICHI, Istituzioni di ordinamento giudiziario, Pisa, 2025, passim.
- 86. Cfr. S. CARDIN, L’illecito punitivo-amministrativo: principi sostanziali, procedimentali e processuali, Padova, 2013, passim.
- 87. Per questi aspetti rinviamo il lettore al nostro saggio Reiterazione del’illecito amministrativo e reiterazione dell’illecito civile sottoposto a sanzioni pecuniarie, in Riv. pol., 2016, p. 1151 e ss.
- 88. Cfr. M. LA MONICA, G. MARINI, L. MAZZA, S. RIONDATO, Manuale del diritto di polizia, Milano, ed. 2003, p. 470 e ss.
- 89. Cfr. T. PERRELLA, Il nuovo fermo preventivo di polizia: sicurezza pubblica, diritti fondamentali e prospettive di riforma, in Sistema pen., 2026, p. 1 e ss.
- 90. Metropoli teatro di ripetuti episodi di guerriglia organizzata con ampia partecipazione di minori armati, con il volto coperto, con abbigliamento tale da non essere facilmente individuati, alcuni dei quali anche sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
- 91. Cass. pen., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 3486.
- 92. Su tali circostanze cfr. A. R. LATAGLIATA, Concorso di persone nel reato, in Enc. dir., vol. VIII, Milano, 1961, p. 595 e ss.
- 93. Cfr. Cass. pen., Sez. II, 14 luglio 2025 n. 25778 e Cass. pen., Sez. VII, 15 ottobre 2026 n. 36397.
- 94. Si veda retro il par. 4.3.
- 95. Cfr. S. ARDIZZONE, Sub art. 419, in Commentario al codice penale, T. terzo, Torino, 2002, p. 2052 e ss., ed ivi richiami di dottrina e di giurisprudenza, nonché le riflessioni sistematiche di E. CONTIERI, I delitti contro l’ordine pubblico, Napoli, 1961, p. 38 e ss.
- 96. Cfr. S. ARDIZZONE, Sub art. 420, In Commentario al codice penale, cit., p. 2056 e ss.
- 97. Si veda anche il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23 (cd. “decreto sicurezza”), convertito dalla l. 24 aprile 2026, n. 54, sul quale cfr. M. Bonazzi, Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 (cd. decreto sicurezza) tra istanze securitarie e di tutela delle libertà fondamentali, in Riv. pol. 2026, p. 121 ss.
- 98. Cfr. G. CORASANITI, Cybercrime. Reati informatici, indagini e prova digitale, Santarcangelo di Romagna, 2026, passim.
- 99. Cfr. A. PECCIOLI, Le circostanze privilegiate nel giudizio di bilanciamento, Torino, 2010, passim.
- 100. Sul punto si veda, volendo, il nostro saggio Una riforma “imposta” ai tempi della pandemia, in Riv. pol., 2022, p. 481 e ss.
- 101. Cfr. S. VICARI, M. C. CASELLI, Neuropsicologia dell’età evolutiva, Bologna, 2017, p. 124 e ss.
- 102. Come accade con l’art. 3 del citato disegno di legge governativo in data 5 agosto 2026.
- 103. Cfr. G. P. DEMURO, Ultima ratio: alla ricerca di limiti all’espansione del diritto penale, in Diritto e Storia, 2013, p. 1 e ss.
- 104. Così S. MATTARELLA, Intervento, in La tutela dei diritti dei minori nell’ordinamento interno e nell’ordinamento internazionale, cit., p. 233 e ss.
