La sospensione condizionale ai percorsi di recupero dopo la L. 168
Limiti temporali di adempimento del condannato e divieto di revoca anticipata del beneficio nell’esegesi di legittimità
Aggiornato all’8 luglio 2026. Stato della questione: orientamento consolidato sul divieto di revoca in itinere a seguito dell’arresto di legittimità del 2025.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo esamina la sospensione condizionale ai percorsi di recupero per i condannati per reati di violenza domestica e di genere, riformata dall’art. 15 della Legge n. 168 del 2023. Alla luce dei recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione del 2025, si analizza l’illegittimità della revoca anticipata del beneficio penale disposta dal giudice dell’esecuzione prima della scadenza del termine di adempimento fissato in sentenza. Attraverso il confronto con le tesi dottrinali, si mettono in luce i profili di frizione sistematica tra le esigenze di prevenzione e controllo da un lato, e la funzione rieducativa della pena garantita dall’art. 27 della Costituzione dall’altro, tracciando i confini di un bilanciamento costituzionalmente orientato.
Abstract (English)
This paper analyses the conditional suspension of sentences subject to rehabilitation courses for individuals convicted of domestic and gender-based violence, reformed by Article 15 of Law No. 168 of 2023. In light of the recent 2025 rulings of the Italian Supreme Court of Cassation, the study examines the unlawfulness of the early revocation of this benefit ordered by the enforcement judge before the expiry of the compliance period established in the sentencing order. Through a comparison with academic literature, the article highlights the systematic friction between prevention and control requirements on one hand, and the rehabilitative function of punishment guaranteed by Article 27 of the Constitution on the other, defining the boundaries of a constitutionally oriented balance.
- Riforma del 2023: La Legge n. 168/2023 ha inasprito l’art. 165 c.p. introducendo cadenze bisettimanali, la rilevanza esclusiva dell’esito finale positivo del percorso e un rigido parallelismo con le misure di prevenzione.
- Tempo dell’Adempimento: La sentenza Cass. n. 28293/2025 stabilisce che la revoca anticipata della sospensione condizionale è illegittima: il condannato gode dell’intero termine concesso per concludere il percorso riabilitativo.
- Controllo ed Esecuzione: Le segnalazioni intermedie del centro terapeutico relative a violazioni parziali o ritardi non giustificano la revoca anticipata del beneficio, salvo rifiuto espresso e definitivo ad adempiere.
- Indisponibilità delle Misure: La giurisprudenza del 2025 (es. Cass. n. 4936/2025) riafferma la natura non disponibile delle tutele cautelari per reati di genere, escludendo il potere dispositivo della vittima e gravando l’indagato di precisi obblighi di allontanamento.
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata alla frequentazione con esito positivo di percorsi di recupero ex art. 165 c.p., la revoca del beneficio non può essere disposta prima dello spirare del termine stabilito in sentenza per l’adempimento dell’obbligo trattamentale, a nulla rilevando comunicazioni o valutazioni negative intermedie da parte dell’ente erogatore, purché non emerga una volontà di rifiuto definitivo all’adempimento da parte del condannato.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la svolta della Legge n. 168/2023
Il contrasto alla violenza di genere e domestica costituisce una delle sfide più complesse e urgenti per il moderno diritto penale, impegnato in un costante bilanciamento tra istanze repressive e percorsi riabilitativi. Nell’ultimo decennio, l’ordinamento italiano ha registrato una progressiva focalizzazione sulle misure preventive e trattamentali, individuando nella sottoporizione coatta del reo a percorsi terapeutici uno strumento di interruzione del ciclo della violenza. In questa cornice evolutiva, l’istituto della sospensione condizionale ai percorsi di recupero1 assume un ruolo centrale. Esso si pone infatti come il fulcro di un’inedita sinergia tra benefici sospensivi ed esecuzione della pena, orientata a promuovere una reale riflessione critica da parte del condannato e, al contempo, a perseguire adeguate finalità rieducative.
L’approvazione della recente Legge n. 168 del 2023 (nota come “Codice Rosso rafforzato”) ha impresso una significativa accelerazione a questa transizione politico-criminale, modificando in senso rigoroso la struttura dell’art. 165 c.p. La novella legislativa ha introdotto automatismi prescrittivi e procedure di controllo serrate, con il dichiarato intento di assicurare una tutela preventiva e tempestiva per le vittime di condotte maltrattanti o persecutorie. Ciononostante, lo scivolamento verso modelli di giustizia preventivo-cautelare rischia di determinare frizioni sistematiche con il tradizionale principio di legalità e con la riserva di giurisdizione. L’inquadramento dogmatico dell’istituto impone dunque di verificare se il trattamento coatto rispetti i canoni dell’art. 27 Cost., evitando che la sospensione condizionale si converta in una sanzione afflittiva mascherata.
La giurisprudenza di legittimità è stata recentemente chiamata a perimetrare con rigore i confini applicativi di questi nuovi obblighi, arginando interpretazioni estensive provenienti dai giudici di merito. In particolare, la discussione si è concentrata sui limiti temporali entro cui il condannato deve adempiere agli obblighi trattamentali e sulla legittimità di provvedimenti di revoca anticipata in pendenza del percorso. L’arresto fondamentale della Cassazione n. 28293 del 2025 rappresenta un punto fermo irrinunciabile: i giudici di legittimità hanno censurato le revoche disposte prima del decorso del termine finale di adempimento fissato in sentenza. Questo principio ripristina la centralità del tempo del trattamento come fattore determinante per l’efficacia del percorso rieducativo.
Accanto alle questioni dogmatiche, l’analisi deve misurarsi con i profili concreti legati alla sostenibilità economico-organizzativa del sistema. La mancanza di un finanziamento pubblico strutturale per gli enti del terzo settore e l’insorgere di insormontabili liste d’attesa rischiano infatti di tradurre gli obblighi di legge in un fattore di discriminazione sociale per i condannati meno abbienti. Sotto questo profilo, il parallelismo tra la sospensione condizionale e le misure di prevenzione personali (introdotto dalla terza interpolazione dell’art. 15 della L. 168/2023) rischia di generare un corto circuito interpretativo. L’analisi che segue mira a ripercorrere questi nodi teorici e pratici, al fine di ripristinare il corretto orientamento costituzionale della finalità rieducativa della pena.
02. L’inquadramento dogmatico dell’art. 165 c.p.: la natura del trattamento
2.1 — La natura giuridica dei percorsi di recupero: rieducazione o sanzione?
La progressiva evoluzione dell’istituto della sospensione condizionale della pena ne ha mutato radicalmente i connotati classici di misura puramente clemenziale e sospensiva. La subordinazione del beneficio alla frequentazione di percorsi terapeutici o riabilitativi ha introdotto nel sistema penale una categoria di obblighi trattamentali che solleva complessi interrogativi dogmatici. Ci si deve infatti chiedere se tale disciplina sia riconducibile al paradigma della rieducazione o se configuri una forma di sanzione mascherata. A giudizio di chi scrive, l’ibridazione dell’istituto rischia di vulnerare la coerenza sistematica delle misure sospensive, sovrapponendo finalità di controllo preventivo e istanze di recupero psicologico in assenza di un quadro definitorio univoco.
La dottrina penalistica, in particolare Catania2, ha sollevato forti perplessità su quella che viene definita come una deriva di rieducazione coatta. L’imposizione legislativa di un percorso terapeutico obbligatorio, sotto la minaccia di revoca del beneficio e conseguente espiazione della pena detentiva, pone in crisi il principio di autodeterminazione del condannato. La dottrina evidenzia che un reale percorso riabilitativo presuppone l’autodeterminazione del reo e la spontanea adesione al trattamento, elementi difficilmente compatibili con la coercizione penale. Ne deriva che il condizionamento della sospensione a interventi di modificazioni cognitive e comportamentali rischia di tradursi in una sanzione accessoria mascherata, priva delle ordinarie garanzie dibattimentali.
D’altro canto, è innegabile che la scelta del legislatore risponda a una precisa strategia di contrasto alla violenza domestica e di genere, avviata con il Codice Rosso del 2019 e analizzata da Mattio3. In questa prospettiva, la subordinazione al percorso risponde a una logica di protezione della vittima che si radica nella specificità dei reati connotati da abitualità e asimmetria relazionale. Tale nesso sistematico si apprezza in particolar modo, come già evidenziato in relazione ai profili di continuazione nel reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p., dove la reiterazione delle condotte esige risposte riabilitative capaci di incidere sulle cause profonde del comportamento abusante, andando oltre la mera afflittività della pena carceraria.
Di conseguenza, emerge la necessità di ricondurre l’applicazione dei percorsi entro l’alveo delle garanzie costituzionali. Se i percorsi di recupero assumono un carattere sostanzialmente afflittivo, essi devono rispettare i principi di tassatività e di riserva di legge, escludendo automatismi applicativi e interpretazioni analogiche di favore per l’accusa. Al contrario, per preservare la reale funzione trattamentale ed evitare che l’adempimento si riduca a un mero adempimento formale, occorre valorizzare il ruolo degli uffici di esecuzione e garantire uno spazio di flessibilità terapeutica immune da derive prettamente sanzionatorie.
2.2 — Il ruolo dell’UEPE e la proceduralizzazione del controllo
La profonda riorganizzazione introdotta dall’art. 15 della Legge n. 168 del 2023 ha ridisegnato le modalità accertative del percorso riabilitativo, assegnando un ruolo centrale all’Ufficio per l’Esecuzione Penale Esterna (UEPE). In precedenza, l’assenza di una disciplina di raccordo strutturata favoriva prassi applicative frammentarie, in cui la verifica dell’adempimento avveniva in modo episodico. La novella legislativa ha invece configurato un flusso informativo continuo e tracciabile, che vincola il condannato, l’UEPE e gli enti erogatori del trattamento in una sequenza procedimentale predefinita, orientata a monitorare costantemente l’evoluzione del trattamento.
Sotto il profilo operativo, la prima interpolazione impone all’UEPE di verificare la regolare partecipazione del condannato, esigendo una cadenza bisettimanale degli incontri terapeutici. Questa rigidità temporale mira a evitare percorsi fittizi, sprovvisti di reale efficacia terapeutica. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, segnatamente con la sentenza Cass. n. 17907/20254, ha precisato che la novella del 2023 si limita a regolamentare le concrete modalità di controllo e accertamento, senza incidere retroattivamente sul contenuto essenziale dell’obbligo trattamentale. Di conseguenza, l’intervento della riforma assume una valenza prevalentemente organizzativa e procedurale.
La seconda interpolazione compie un decisivo passo in avanti, subordinando la conservazione della pena sospesa al conseguimento di un esito positivo finale del percorso di recupero. La mera iscrizione o la frequentazione passiva del trattamento non sono più considerate sufficienti a scongiurare la revoca del beneficio penale. L’ordinamento impone ora una valutazione prognostica concreta circa l’effettivo superamento delle criticità relazionali e comportamentali del condannato. In questa valutazione, gli operatori degli enti del terzo settore accreditati assumono la veste di ausiliari tecnici del giudice dell’esecuzione, fornendo relazioni dettagliate indispensabili per la decisione giudiziale.
Ne discende che l’UEPE si trasforma da mero controllore cartolare a vero e proprio garante del percorso rieducativo, deputato a mediare tra le esigenze di controllo giudiziale e la specificità dell’intervento clinico. Permane tuttavia il rischio che la rigida imposizione di verifiche bisettimanali si traduca in una burocratizzazione del trattamento, a scapito dell’approccio individualizzato. Risulta pertanto essenziale che la proceduralizzazione dei controlli non comprima lo spazio clinico degli enti erogatori, garantendo che il rigore del monitoraggio non pregiudichi la reale efficacia del recupero sociale.
2.3 — La barriera economico-organizzativa: finanziamento degli enti, liste d’attesa e tutela dei non abbienti
Accanto alle complesse questioni dogmatiche, la concreta operatività del sistema trattamentale si scontra quotidianamente con una pesante barriera economico-organizzativa che ne mina l’effettiva tenuta. L’art. 19 della Legge n. 168 del 2023 reca infatti la consueta clausola di invarianza finanziaria, sancendo espressamente che all’attuazione della riforma si provveda senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Di conseguenza, lo Stato non stanzia fondi pubblici strutturali per sostenere gli enti erogatori convenzionati, scaricando integralmente i costi gestionali della terapia direttamente sulle spalle dei condannati.
Questa scelta politico-criminale genera una intollerabile diseguaglianza di accesso al trattamento, condizionando l’esito della sanzione allo status economico del condannato. Sottoporsi a cicli costanti di psicoterapia e incontri di gruppo comporta oneri economici rilevanti, insostenibili per i soggetti in stato di indigenza. La dottrina, in sintonia con le riflessioni di Catania, ha evidenziato come questo meccanismo violi apertamente il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost. e la stessa finalità rieducativa della pena costituzionalmente prescritta ex art. 27 Cost. La punibilità e la conservazione della libertà del condannato finiscono così per dipendere dal censo, profilando un inaccettabile automatismo sanzionatorio per ceto sociale.
Il paradosso organizzativo si aggrava alla luce del fenomeno delle liste d’attesa. Dinanzi all’impossibilità di autofinanziarsi, i condannati indigenti si rivolgono alle pochissime strutture pubbliche o del privato sociale ad accesso gratuito o agevolato. L’intasamento di tali centri determina tuttavia tempi di attesa prolungati, che superano ampiamente il termine di adempimento fissato in sentenza. In questa prospettiva, la carenza di risorse pubbliche strutturali finisce per precludere l’adempimento per fattori organizzativi indipendenti dalla reale condotta del reo, vanificando sia l’istanza di tutela delle vittime sia il costituzionale diritto alla salute inteso come benessere psicofisico e sociale ex art. 32 Cost.
Di conseguenza, si impone la necessità di superare lo sbarramento economico introducendo un sistema di agevolazioni o di patrocinio a spese dello Stato per i percorsi trattamentali obbligatori. Solo garantendo la gratuità del percorso riabilitativo per le fasce sociali vulnerabili si eviterà che gli obblighi normativi del Codice Rosso si tramutino in una sanzione discriminatoria. Il legislatore è chiamato a intervenire affinché il rigore del controllo preventivo si raccordi con i fondamentali principi di solidarietà e di pari dignità sociale garantiti dal dettato costituzionale.
La clausola di invarianza finanziaria prevista dall’art. 19 della L. n. 168/2023, imponendo l’autofinanziamento dei percorsi di recupero, introduce una barriera economica discriminatoria per i condannati indigenti. Questo determina un corto circuito organizzativo causato da lunghe liste d’attesa presso le strutture pubbliche gratuite, rischiando di comportare la revoca del beneficio per cause esterne alla volontà del reo.
2.4 — Patrocinio a spese dello Stato e lacune assistenziali: la tutela degli imputati non abbienti
Un aspetto meritevole di approfondimento ulteriore concerne la totale mancanza di enti convenzionati che prestino tale attività a titolo gratuito per il condannato, ovvero che siano sovvenzionati da risorse pubbliche. L’importanza di tale profilo è ancor più pregnante nelle ipotesi in cui il condannato sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato per la difesa penale. In questi casi, vedersi revocare il beneficio della sospensione per l’impossibilità di far fronte alle spese del percorso presso l’ente che attiva il programma per uomini maltrattanti si porrebbe in palese contrasto con i sottesi diritti costituzionali.
L’effetto di tale vuoto di tutela rischia infatti di determinare l’esecuzione della pena detentiva mediante regimi prettamente afflittivi. In assenza di un superamento di tale barriera economica, la soluzione – ove non si intenda ravvisare una questione di legittimità costituzionale – impone di valorizzare la volontà dell’interessato che abbia provato ad attivare e seguire il trattamento, nei limiti delle proprie effettive capacità economiche, ma non vi sia riuscito a causa dell’oggettiva impossibilità reddituale. Tale sforzo rieducativo interrotto per cause economiche esterne non può legittimare la revoca della sospensione condizionale.
L’incapacità economica di far fronte alle tariffe di un percorso terapeutico stabile non può ricadere negativamente sulla posizione giuridica del condannato in virtù delle sue condizioni personali e sociali. Questa disparità appare ancora più manifesta laddove l’interessato sia già stato ammesso al patrocinio dei non abbienti in base ai parametri reddituali di cui al d.m. 10 maggio 2023 (in G.U. n. 130 del 6 giugno 2023). Emerge qui una evidente lacuna normativa e assistenziale, che si traduce in una disparità di trattamento per l’impossibilità di estendere il sostegno statale anche alle spese del percorso di recupero coatto.
La carenza strutturale della Legge 24 novembre 2023, n. 168 risiede proprio nella mancata previsione di un’assistenza economica pubblica per l’adempimento di tale obbligo. L’imposizione di un trattamento riabilitativo a pagamento per conservare la libertà comprime la pari dignità sociale e l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge ex art. 3, co. 1, Cost. Risulta pertanto compito della Repubblica, ai sensi dell’art. 3, co. 2, Cost., rimuovere gli ostacoli economici che limitano di fatto la libertà personale del reo. Si palesa dunque necessaria una copertura statale per garantire lo scopo socio-preventivo dei percorsi e la reale tutela delle vittime, a prescindere dalle condizioni reddituali del condannato.
03. Il tempo dell’adempimento e la disciplina della revoca del beneficio
3.1 — La successione delle leggi nel tempo e il regime intertemporale del controllo
La determinazione delle regole applicabili all’accertamento degli obblighi terapeutici costituisce una questione pregiudiziale di fondamentale rilievo sistematico. L’entrata in vigore della Legge n. 168 del 2023 ha infatti sollevato un vivace dibattito circa l’efficacia temporale delle nuove prescrizioni di controllo in materia di reati relazionali. Il nodo teorico consiste nello stabilire se l’irrigidimento delle modalità di verifica della condotta del condannato incida sulla sostanza della punibilità, esigendo il rispetto delle garanzie di irretroattività, o se si tratti di disposizioni di natura prettamente processuale ed esecutiva.
Parte della dottrina, segnatamente Marandola e Risicato5, ha sollevato dubbi circa la legittimità di un’estensione retroattiva delle nuove regole. Le autrici richiamano il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole, argomentando che la predeterminazione di una cadenza bisettimanale e la vincolatività dell’obbligo di esito positivo finale del percorso alterano la qualità e l’afflittività dell’obbligo penale rispetto alle norme vigenti al tempo del commesso reato. In tale prospettiva, l’applicazione delle novelle norme a fatti pregressi violerebbe il principio del favor rei, comprimendo irragionevolmente la sfera di libertà del condannato.
A fronte di tali obiezioni, la giurisprudenza di legittimità ha tracciato una netta linea di demarcazione. Con la sentenza Cass. n. 17907/20254, la Suprema Corte ha escluso che le modifiche all’art. 165, comma quinto, c.p. abbiano aggravato retroattivamente gli obblighi trattamentali posti a carico del condannato. I giudici hanno chiarito che le nuove disposizioni si limitano a esplicitare le concrete modalità accertative e di coordinamento logistico, senza incidere sulla consistenza materiale della prestazione terapeutica richiesta. Ne consegue che la riforma non introduce alcuna retroattività peggiorativa di carattere sostanziale, trovando immediata applicazione nei procedimenti di esecuzione in corso.
Pertanto, si delinea una sicura scindibilità tra il contenuto della sanzione e il concreto regime del controllo. Se l’obbligo di frequentare il percorso era già previsto al tempo del fatto, la successiva proceduralizzazione delle verifiche non altera in peggio la posizione giuridica del reo. Risulta di conseguenza conforme al dettato costituzionale l’operatività immediata del flusso informativo tra UEPE ed enti erogatori, a condizione che si preservi l’originario termine adempitivo stabilito in sentenza e non si dispongano revoche sanzionatorie in assenza di un definitivo vaglio sull’esito finale del percorso.
3.2 — Il divieto di revoca anticipata prima dello spirare del termine: l’arresto di Cassazione n. 28293/2025
Il fulcro del dibattito sui limiti temporali del trattamento risiede nella qualificazione giuridica del termine perentorio fissato in sentenza per la frequentazione del percorso terapeutico. Nel caso esaminato dalla sentenza Cass. n. 28293/20251, il GIP del Tribunale di Varese, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato in via anticipata la sospensione della pena concessa in sede di patteggiamento per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il provvedimento di revoca era stato adottato sulla scorta di una comunicazione interlocutoria del centro riabilitativo che segnalava la ripresa di condotte aggressive fisiche ed emotive, apprese da dichiarazioni telefoniche informali rese dalla persona offesa a un’operatrice.
La Suprema Corte ha censurato radicalmente l’operato del giudice di merito, statuendo che il termine concesso in sentenza costituisce un termine di favore per il condannato, finalizzato a consentirgli l’adempimento degli obblighi. Di conseguenza, il reo ha il diritto soggettivo a fruire dell’intero arco temporale concesso per sottoporsi al programma riabilitativo e conseguirne l’esito favorevole. Disporre una revoca anticipata del beneficio comprime illegittimamente le garanzie individuali del condannato. La dottrina, segnatamente con Pierdonati6, rileva come questa prassi tradisca una spinta repressiva che scavalca la finalità rieducativa della sanzione penale, determinando una vistosa eterogenesi dei fini di protezione originari.
Ne discende che le comunicazioni intermedie del centro non possono legittimare un giudizio di fallimento anticipato del trattamento, esigendo la legge che la verifica sull’adempimento sia compiuta solo alla scadenza del termine finale. La decisione del giudice dell’esecuzione deve fondarsi sulla valutazione complessiva dell’esito finale del percorso, in ossequio al principio di legalità esecutiva. Per inquadrare sistematicamente lo stato dell’arte in materia di obblighi trattamentali e tutele di genere, si riporta di seguito la sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali forniti.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cass. Pen., Sez. I, n. 28293/2025 | Evolutivo | Illegittimità della revoca anticipata della sospensione condizionale della pena: il condannato ha diritto a fruire dell’intero termine adempitivo concesso in sentenza prima del giudizio sull’esito del percorso. |
| Cass. Pen., Sez. I, n. 17907/2025 | Conforme | Le novità introdotte dalla L. 168/2023 sul controllo e sulle verifiche dei percorsi ex art. 165 c.p. hanno natura procedimentale, trovando immediata applicazione anche ai rapporti e trattamenti in corso. |
| Cass. Pen., Sez. VI, n. 4936/2025 | Evolutivo | La vittima non ha poteri dispositivi sulla misura cautelare del divieto di avvicinamento; la violazione del destinatario, anche se consensuale, integra il reato di cui all’art. 387-bis c.p. |
| Cass. Pen., Sez. V, n. 42353/2024 | Conforme | Nei reati di violenza intrafamiliare, il provvedimento del giudice civile di assegnazione della casa coniugale non elimina in sé il pericolo di recidiva cautelare ex art. 282-ter c.p.p. |
3.3 — Le deroghe al divieto: omesso avvio del percorso e violazione delle prescrizioni preventive
Nonostante l’affermazione generale del divieto di revoca anticipata in itinere, la Suprema Corte ha opportunamente delineato due eccezioni tassative che legittimano l’intervento del giudice dell’esecuzione prima dello spirare del termine. Tali deroghe nascono dall’esigenza di evitare che il termine di favore concesso al reo si converta in uno strumento di elusione fraudolenta degli obblighi di recupero. Di fronte a una condotta inerte o esplicitamente ostativa, l’ordinamento consente di anticipare la verifica sull’inadempimento, evitando la prosecuzione ingiustificata della sospensione penale.
La prima ipotesi di deroga è configurabile in caso di omesso avvio del percorso terapeutico-riabilitativo entro i termini minimi indicati in sentenza o stabiliti dall’ufficio di esecuzione esterna. Qualora il condannato ometta di presentarsi presso l’ente accreditato senza giustificato motivo, manifestando un rifiuto esplicito e definitivo all’adempimento, attendere la scadenza del termine finale risulterebbe irrazionale. In questa fattispecie, l’inadempimento si manifesta immediatamente in forma oggettiva, autorizzando il giudice dell’esecuzione a dichiarare la decadenza immediata dal beneficio prima dello spirare del termine adempitivo.
La seconda eccezione concerne la violazione delle prescrizioni connesse a misure cautelari o di prevenzione applicate contestualmente o in pendenza dell’esecuzione penale. Laddove il condannato, durante la frequentazione del percorso terapeutico, ponga in essere condotte violente in danno della vittima, la riscontrata violazione di misure di prevenzione personali (quali il divieto di avvicinamento o l’ammonimento) anticipa il giudizio negativo sul comportamento. Tali gravi comportamenti integrano un palese fallimento del percorso terapeutico in corso d’opera, rendendo superflua la prosecuzione formale del programma riabilitativo e giustificando la revoca in itinere.
Di conseguenza, le due eccezioni individuate dalla giurisprudenza operano a salvaguardia del sistema e della tutela complessiva dei soggetti deboli. Risulta tuttavia indispensabile che la verifica di tali deroghe avvenga nel quadro di un contraddittorio rigoroso in sede di esecuzione, escludendo revoche basate su segnalazioni provvisorie degli operatori o su semplici denunce prive di definitivo accertamento. Solo in questo modo il controllo esecutivo potrà contemperare l’efficacia preventiva con il rispetto del principio di tassatività delle cause di revoca.
3.4 — Il ruolo delle segnalazioni degli enti erogatori e il diritto di difesa del condannato
La strutturazione di un flusso informativo costante tra l’UEPE e le strutture del terzo settore ha innegabilmente accresciuto la frequenza delle comunicazioni in itinere. In questo mutato contesto, le segnalazioni in itinere elaborate dagli operatori dei centri di recupero assumono una rilevanza probatoria notevole nel guidare la decisione esecutiva. Tuttavia, tali comunicazioni non possono essere elevate a fonti di prova legale, né possono giustificare automatismi di revoca sottratti a un preventivo vaglio giurisdizionale. Al giudice dell’esecuzione spetta l’insopprimibile dovere di sottoporre a un vaglio critico e a un riscontro di attendibilità ogni elemento fornito dalle strutture private.
La giurisprudenza di legittimità ha inteso ribadire con forza l’inviolabilità del diritto di difesa nella fase dell’esecuzione penale. Il condannato deve disporre della facoltà di dedurre e di contestare l’attendibilità dei rilievi clinici o dei fatti di comportamento riferiti a suo carico. Nella vicenda decisa dalla Prima Sezione, la difesa aveva specificamente prodotto chat ed elementi documentali idonei a contestare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa all’operatrice del centro. L’omessa valutazione di tali produzioni difensive inficia l’ordinanza del giudice di merito, determinando una grave lesione del principio del contraddittorio.
Pertanto, le comunicazioni provenienti dagli operatori sanitari o sociali devono essere qualificate come elementi indiziari provvisori e non come accertamenti di un inadempimento definitivo. Come rilevato da Pierdonati, l’attribuzione di una valenza vincolante a segnalazioni di strutture esterne configurerebbe una inammissibile delega di potestà sanzionatoria penale. Risulta essenziale che il tribunale verifichi la reale gravità degli addebiti in relazione alle tutele del reo, evitando che difficoltà transitorie del percorso terapeutico conducano alla revoca automatica del beneficio.
In conclusione, l’effettivo esercizio del sindacato giurisdizionale si pone come argine fondamentale a tutela delle libertà del condannato e contro derive inquisitorie. La dialettica delle parti e la rigorosa valorizzazione degli spazi difensivi rappresentano la sola via per coniugare l’inasprimento dei controlli con il rispetto dei principi costituzionali di riserva di giurisdizione e del giusto processo, garantendo che la revoca del beneficio rimanga l’esito ultimo di un effettivo e accertato rifiuto al percorso rieducativo.
04. Il corto circuito dogmatico: il parallelismo con le misure di prevenzione personali
4.1 — L’intersezione tra art. 165 c.p. e Codice Antimafia: la terza interpolazione e il contrasto con l’art. 166, co. 2 c.p.
La terza interpolazione introdotta dall’art. 15 della Legge n. 168 del 2023 delinea un preoccupante corto circuito dogmatico, connettendo impropriamente la sospensione condizionale della pena alle misure preventive di pubblica sicurezza. La norma impone infatti alle cancellerie del giudice della cognizione l’obbligo di segnalare la sentenza di condanna sospesa all’autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell’eventuale applicazione delle misure di prevenzione del Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011). Questa segnalazione, da compiersi entro il ristrettissimo termine di dieci giorni, realizza una inedita e problematica saldatura tra il giudizio penale di merito e il diritto amministrativo della prevenzione.
Questo parallelismo solleva marcate frizioni con la sistematica del codice penale, ponendosi in palese e stridente contrasto con il disposto dell’art. 166 c.p., segnatamente con il secondo comma. Il legislatore storico ha espressamente previsto che la condanna condizionalmente sospesa non possa costituire ostacolo alla concessione di benefici, né possa giustificare l’applicazione automatica di restrizioni o di misure di sicurezza personali. L’innesto introdotto dalla novella legislativa, che sollecita l’avvio del procedimento preventivo sulla base della mera concessione della sospensione condizionata, finisce per aggirare tale divieto codicistico di afflizione indiretta.
In dottrina, Catania2 ha fermamente contestato la natura di questo innesto preventivo, evidenziando il rischio che la sospensione si trasformi in uno strumento di controllo e marchiatura del reo. L’assoggettamento a misure di prevenzione personali in pendenza di un percorso terapeutico si pone in antitesi con la logica del recupero, introducendo forme di punizione anticipata e di controllo poliziesco all’interno di una cornice che dovrebbe essere orientata alla cura e alla risocializzazione. Di conseguenza, si assiste a una pericolosa conflazione sistematica tra la risposta sanzionatoria per il reato commesso e la prevenzione della pericolosità futura, con grave nocumento per le garanzie individuali del reo. Per preservare l’equilibrio del sistema, appare imprescindibile escludere che la semplice pendenza del percorso riabilitativo possa fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale qualificata. La valutazione di prevenzione deve restare ancorata a rigorosi riscontri fattuali esterni, impedendo che gli automatismi del Codice Rosso travolgano lo statuto costituzionale del condannato.
4.2 — Automatismo di revoca e tutela della vittima: il risk assessment tra Costituzione e Convenzione di Istanbul
Il rigore applicativo che connota gli obblighi di recupero ex art. 165 c.p. trova la sua legittimazione costituzionale ed eurounitaria nel primario dovere di protezione dei soggetti vulnerabili. La Convenzione di Istanbul (ratificata con legge n. 77/2013) impone invero agli Stati firmatari obblighi rigorosi in materia di risk assessment, finalizzati a prevenire esiti di letalità e la riproduzione di condotte violente. Tale valutazione del rischio, esaminata criticamente da Alesci7 con riguardo all’impiego di sistemi predittivi e digitali, costituisce il fulcro concettuale su cui si giustifica il bilanciamento protettivo a favore della persona offesa.
Un cardine logico del sistema risiede nella assoluta indisponibilità delle tutele da parte della vittima vulnerabile. Le asimmetrie relazionali e i condizionamenti psicologici tipici delle dinamiche intrafamiliari impediscono di attribuire rilievo al consenso della persona offesa rispetto alle restrizioni disposte dal giudice. L’insegnamento di Cass. Sez. VI n. 4936/20258 lo ribadisce fermamente: l’iniziativa della vittima di recarsi consensualmente presso l’abitazione dell’indagato non esclude la sussistenza del reato di cui all’art. 387-bis c.p., gravando sul destinatario del divieto l’obbligo esigibile di allontanarsi o di richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine.
In modo analogo, il raccordo tra le statuizioni del giudice civile in sede di separazione e le misure cautelari penali esige rigore interpretativo. La sentenza della Cassazione n. 42353 del 20249 ha chiarito come l’assegnazione provvisoria della casa familiare alla moglie non elimini di per sé il pericolo di recidiva cautelare ex art. 282-ter c.p.p. La formale recisione della coabitazione non è considerata sufficiente a mitigare il rischio di recidiva intrafamiliare, dovendo la magistratura penale effettuare una valutazione autonoma del quadro indiziario, incentrata sulla concreta protezione della persona offesa.
Di conseguenza, il coordinamento multilivello tra garanzie costituzionali e obblighi internazionali postula un giudizio prognostico rigoroso da parte degli organi giudiziari. Se le esigenze di tutela rapida e incondizionata giustificano l’adozione di un apparato protettivo severo, la legalità processuale impedisce che tale rigore si traduca in automatismi sanzionatori privi di effettivo accertamento. In quest’ottica, la dialettica esecutiva e il rispetto del contraddittorio garantiscono che l’esercizio della potestà sanzionatoria penale rimanga ancorato ai saldi binari dello Stato di diritto.
05. Conclusioni: per un bilanciamento costituzionalmente orientato
L’analisi sistematica della sospensione condizionale ai percorsi di recupero post-riforma evidenzia la complessità di una materia in costante bilanciamento tra prevenzione e tutela delle garanzie. L’innegabile esigenza di assicurare una protezione tempestiva per le vittime vulnerabili di reati relazionali non può tuttavia risolversi in uno svuotamento dei principi del diritto penale liberale. La giurisprudenza di legittimità del 2025 ha svolto in questo senso un fondamentale ruolo nomofilattico, riaffermando l’illegittimità di prassi esecutive orientate ad automatismi di revoca anticipata e salvaguardando il tempo del trattamento come presupposto essenziale per il recupero.
Risulta d’altro canto evidente che l’efficacia del sistema non può fondarsi solo sul rigore del controllo o su automatismi cautelari e preventivi. L’esistenza di vistose barriere economico-organizzative, connesse alla clausola di invarianza finanziaria, finisce per tramutare gli obblighi di legge in un fattore di discriminazione sostanziale per i condannati indigenti. Per dare reale attuazione al dettato costituzionale, si impone una profonda riforma che garantisca il finanziamento pubblico delle strutture di recupero e l’accesso al gratuito patrocinio per le terapie coatte, scongiurando il rischio di un inaccettabile “diritto penale dei non abbienti”.
In conclusione, la scommessa rieducativa della sospensione condizionale esige che il trattamento sia inteso come opportunità di risocializzazione laica e non come sanzione afflittiva mascherata. Solo preservando la riserva di giurisdizione, la centralità del contraddittorio esecutivo e il rispetto del diritto di difesa sarà possibile coniugare la severità protettiva del Codice Rosso con i saldi principi dello Stato di diritto. La prassi giudiziaria e la dottrina sono chiamate a vigilare affinché il rigore della prevenzione rimanga sempre subordinato alla legalità delle forme costituzionali.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 27 e 32
- Codice Penale, artt. 165, 166, 168, 572 e 612-bis
- Codice di Procedura Penale, artt. 282-bis, 282-ter e 387-bis
- Legge 24 novembre 2023, n. 168, artt. 15 e 19
- Legge 19 luglio 2019, n. 69, epigrafe
- Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne (Convenzione di Istanbul), artt. 51 e 55
Giurisprudenza citata
- 1. Cass. pen., Sez. I, Sent., n. 28293 — del 01/08/2025. Sancisce l’illegittimità della revoca anticipata della sospensione condizionale della pena prima dello spirare del termine stabilito in sentenza per l’adempimento dell’obbligo trattamentale.
- 2. Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 13 maggio 2025, n. 17907 — del 11/02/2025. Stabilisce che le novità accertative e di controllo dei percorsi di recupero ex L. 168/2023 have natura procedimentale, trovando immediata operatività.
- 3. Cass. pen., Sez. VI, Sent., n. 4936 — del 06/02/2025. Afferma l’indisponibilità delle tutele cautelari da parte della vittima vulnerabile, sussistendo il reato ex art. 387-bis c.p. anche in caso di violazione consensuale.
- 4. Cass. pen., Sez. V, Sent., n. 42353 — del 18/11/2024. Specifica che l’ordinanza provvisoria civile di assegnazione della casa coniugale non elide di per sé la sussistenza della recidiva cautelare in sede penale.
Dottrina richiamata
- D1. A. Catania, Rilievi sulla natura penale dei percorsi di recupero per sex offenders, Diritto Penale e Processo, 2024, p. 193. Analizza criticamente le novità e le tre interpolazioni dell’art. 15 della L. 168/2023, evidenziando il rischio di sanzioni mascherate.
- D2. S. Mattio, Codice Rosso. Le modifiche al codice penale (Seconda parte), Studium Iuris, 2020, p. 141. Esamina l’inquadramento storico-normativo degli obblighi trattamentali e sospensivi introdotti dalla L. 69/2019.
- D3. A. Marandola e L. Risicato, Le recenti modifiche al «Codice rosso»: un autentico rafforzamento della tutela delle vittime?, Giurisprudenza Italiana, 2024, p. 959. Analizza l’evoluzione e l’impatto intertemporale delle tutele penali per soggetti vulnerabili.
- D4. M. Pierdonati, Le recenti modifiche al «Codice rosso»: un autentico rafforzamento della tutela delle persone vulnerabili e l’eterogenesi dei fini, Giurisprudenza Italiana, 2024, p. 989. Analizza criticamente gli automatismi sanzionatori e i rischi di compressione dei diritti difensivi.
- D5. T. Alesci, Processo algoritmico e contrasto alla violenza di genere. Punti di contatto, Diritto Penale e Processo, 2025, p. 1330. Analizza l’impatto dei sistemi digitali di risk assessment in relazione alle prescrizioni della Convenzione di Istanbul.
