Subappalto necessario e soccorso istruttorio: limiti nel DGUE

Illustrazione sul subappalto necessario e soccorso istruttorio per la sentenza Consiglio di Stato 2635/2026.
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Subappalto necessario e soccorso istruttorio: limiti nel DGUE

L’omessa dichiarazione qualificatoria per categorie scorporabili non è sanabile ex art. 101 D.Lgs. 36/2023: la decisione del Consiglio di Stato n. 2635/2026

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici 14 Settembre 2026 Lettura 15 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 14 settembre 2026: L’esclusione dell’operatore economico che omette di dichiarare il subappalto necessario nel DGUE per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria è confermata quale approdo consolidato del Consiglio di Stato, refrattario a interpretazioni pan-sostanzialiste del principio del risultato.

Abstract (Italiano)

Il rapporto tra subappalto necessario e soccorso istruttorio costituisce uno degli snodi più complessi nel nuovo sistema dei contratti pubblici, operando al crocevia tra il principio del risultato e le inderogabili esigenze di par condicio. La pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2635/2026 riafferma con fermezza la natura qualificatoria della dichiarazione di subappalto nel DGUE ogniqualvolta l’impresa debba sopperire alla carenza di requisiti obbligatori per le categorie scorporabili. L’omissione di tale dichiarazione si configura quale carenza strutturale dell’offerta, refrattaria a qualsiasi sanatoria postuma. L’analisi esamina la tenuta dell’impianto motivazionale avverso le derive pan-sostanzialiste, indagando al contempo le delicate ricadute risarcitorie imposte dal regime preclusivo dei contratti PNRR.

Abstract (English)

The relationship between mandatory subcontracting and administrative remedy procedures (soccorso istruttorio) represents one of the most complex issues in public procurement, standing at the crossroads of the principle of result and the mandatory requirement of equal treatment. The Council of State (Sec. III, judgment No. 2635/2026) strongly reaffirms the qualifying nature of the subcontracting declaration in the ESPD whenever an enterprise must compensate for a lack of mandatory requirements in delegable categories. The omission of such a declaration constitutes a structural defect of the offer, completely immune to any retroactive administrative remedy. This analysis examines the robustness of the reasoning against overly substantive approaches, while investigating the delicate compensation mechanisms imposed by the preclusive regime of the NRRP public contracts.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Natura qualificatoria del subappalto: L’omessa dichiarazione del ricorso al subappalto necessario nel DGUE per le categorie a qualificazione obbligatoria integra un vizio genetico dell’offerta.
  • Limiti del soccorso istruttorio: Il rimedio procedimentale ex art. 101 del Codice Appalti non può colmare a posteriori le carenze attinenti alla volontà partecipativa e ai requisiti speciali.
  • Rigetto delle tesi pan-sostanzialiste: Il principio del risultato non autorizza interpretazioni derogatorie alla par condicio competitorum e alla certezza delle clausole del bando.
  • Regime risarcitorio PNRR: La preclusione normativa del subentro contrattuale converte la tutela in risarcimento per equivalente, con decurtazione per aliunde perceptum.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratti pubblici, l’omessa dichiarazione nel Documento di Gara Unico Europeo della volontà di ricorrere al subappalto necessario per categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria costituisce un difetto strutturale dell’offerta. Tale carenza preclude l’attivazione del soccorso istruttorio, in quanto strumento inidoneo a colmare ex post profili integrativi della capacità speciale di qualificazione in violazione della par condicio.

01. Introduzione: il Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 31 marzo 2026, n. 2635

L’articolazione delle regole di evidenza pubblica richiede una costante armonizzazione tra istanze concorrenziali e garanzie di affidabilità tecnica degli offerenti. Con la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 31 marzo 2026, n. 26351, il Supremo Consesso amministrativo è intervenuto autorevolmente su una delle tematiche più dibattute della contrattualistica pubblica, definendo con rigore le conseguenze dell’omessa dichiarazione del subappalto necessario nel Documento di Gara Unico Europeo. La controversia trae origine dall’affidamento di una complessa procedura ristretta sottosoglia, indetta dall’Azienda USL Toscana Centro per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di restauro e recupero funzionale di un immobile storico a Firenze, con provvista finanziaria assicurata dal Piano Nazionale Complementare al PNRR. Il bando imponeva specifiche attestazioni SOA: accanto alla categoria prevalente a qualificazione obbligatoria OG2 per oltre due milioni e quattrocentomila euro, la lex specialis richiedeva il possesso delle categorie scorporabili, tra cui la categoria OS28 per un importo eccedente i duecentonovantamila euro.

La società risultata provvisoriamente aggiudicataria, sprovvista della prescritta qualificazione SOA nella menzionata categoria scorporabile OS28, aveva reso nel proprio modello di gara una dichiarazione generica, manifestando la volontà di ricorrere al subappalto facoltativo nella misura del cento per cento, senza tuttavia precisare che si trattava di un subappalto qualificatorio. Tale formulazione, lungi dall’integrare una riserva tipica dell’istituto qualificatorio, era stata collocata all’interno del riquadro riservato all’esecuzione ordinaria, barrando espressamente la casella negativa in ordine all’impiego dei requisiti di capacità tecnica altrui. Ciononostante, la stazione appaltante aveva ritenuto di attivare il soccorso istruttorio integrativo, consentendo all’operatore economico di depositare tardivamente una dichiarazione correttiva con cui si assumeva l’obbligo di subappaltare l’intero importo delle lavorazioni a un soggetto qualificato, rettificando al contempo le quote dichiarate per le ulteriori prestazioni specialistiche.

Il consorzio secondo classificato aveva adito le vie giudiziarie, censurando l’ammissione al soccorso e la conseguente mancata esclusione della controinteressata per insanabile carenza dei requisiti speciali prescritti dalla lex specialis a pena di esclusione. Il giudice di prime cure, con la sentenza del TAR Toscana, Sez. III, sent. 14 maggio 2025, n. 9002, aveva disatteso l’impugnazione, ritenendo che la clausola del bando preclusiva della regolarizzazione fosse inficiata da nullità radicale per contrasto con la tassatività delle cause espulsive. La successiva devoluzione del contenzioso in appello ha consentito al Consiglio di Stato di riformare integralmente tale impostazione, statuendo che la mancata spendita del subappalto necessario integra una carenza ontologica dell’offerta, sottratta per sua natura a qualsiasi sanatoria documentale postuma.

02. Subappalto necessario e requisiti di qualificazione nel nuovo assetto

2.1 — La natura giuridica dell’istituto tra prestazione e qualificazione

Il sistema dei contratti pubblici delineato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 fonda la selezione dei concorrenti sulla rigorosa verifica dell’idoneità professionale e tecnico-organizzativa a eseguire le lavorazioni affidate. Nell’architettura delle commesse di lavori pubblici, la distinzione strutturale tra categorie generali e categorie a qualificazione obbligatoria risponde all’esigenza primaria di assicurare che prestazioni ad elevata complessità tecnica siano eseguite esclusivamente da operatori muniti di adeguata certificazione. Quando l’impresa partecipa individualmente a una procedura complessa e difetta dell’attestazione per una o più categorie scorporabili, l’ordinamento appronta strumenti tipici per accedere alla commessa: la costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese, l’istituto dell’avvalimento operativo oppure il ricorso al subappalto qualificatorio.

Sul piano dogmatico, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito la netta biforcazione funzionale intercorrente tra il subappalto ordinario e il cosiddetto subappalto necessario. Il primo costituisce una mera modalità organizzativa della prestazione, rimessa alla libera determinazione imprenditoriale del concorrente, il quale possiede già integralmente i requisiti di qualificazione per l’intero appalto e decide di delegare a terzi una frazione delle attività contrattuali. Al contrario, il subappalto necessario rappresenta un presidio di carattere marcatamente sostanziale, mediante il quale l’operatore economico colma un proprio deficit di capacità tecnica. Come rilevato dalla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 31 marzo 2022, n. 23653, la dichiarazione di volersi avvalere di tale facoltà non si esaurisce in una facoltà esecutiva, ma assume valore negoziale dispositivo, conformando la struttura soggettiva dell’offerta sin dal momento della sua presentazione.

L’adesione a questo modello postula una tempestiva spendita del requisito partecipativo, la cui dimostrazione condiziona la legittimità stessa dell’ammissione alla procedura selettiva. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 29 dicembre 2022, n. 115964 ha confermato che la dichiarazione di subappalto necessario incide direttamente sull’accertamento dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023, non potendosi tollerare formule ambigue che lascino nell’incertezza l’amministrazione circa l’effettiva configurazione della compagine esecutiva. Come ampiamente analizzato nei contributi dedicati alla disciplina del subappalto necessario nel DGUE, l’onere dichiarativo posto a carico delle imprese opera a tutela dell’affidamento dei partecipanti e della par condicio competitorum. Tale impostazione trova autorevole riscontro anche negli approdi del TAR Toscana, Sez. I, sent. 2026, n. 3615, laddove si è ribadito che la trasparenza delle condizioni soggettive di partecipazione impedisce all’operatore di mascherare un deficit di qualificazione dietro la veste di una generica riserva di subaffidamento.

2.2 — La formazione della volontà partecipativa tramite il DGUE

La premessa logico-sistematica da cui muovere riguarda la funzione tipica assegnata al DGUE nel procedimento ad evidenza pubblica. Tale modello documentale europeo non si risolve in un formulario asettico, ma costituisce il veicolo formale attraverso il quale l’operatore manifesta in modo vincolante la propria volontà negoziale e partecipativa. Quando l’operatore concorre singolarmente pur non disponendo della qualificazione per una categoria scorporabile, la dichiarazione di ricorso al subappalto necessario si pone quale elemento costitutivo della legittimazione alla gara. In base all’art. 12 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 e alle disposizioni di attuazione confluite nell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, l’esecuzione delle lavorazioni specialistiche presuppone il possesso della relativa idoneità tecnica certificata in capo al soggetto esecutore.

Sotto il profilo applicativo, la disciplina codicistica consente al concorrente qualificato nella categoria prevalente per importo capiente di coprire le categorie scorporabili, a condizione che manifesti espressamente l’intenzione di subappaltarle integralmente a imprese terze qualificate. L’istituto opera in combinato disposto con il beneficio dell’incremento del quinto di cui all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12, che permette all’impresa di espandere convenzionalmente la propria classifica per assorbire il valore economico delle lavorazioni scorporabili. Tuttavia, l’operatività di tale meccanismo è rigidamente subordinata alla manifestazione espressa e inequivoca della volontà di subappalto qualificante sin dall’atto introduttivo della gara.

Ne discende che l’inserimento di una generica opzione di subaffidamento nella sezione del DGUE riservata all’esecuzione contrattuale ordinaria — accompagnata dalla barratura della casella con cui si dichiara di non fare affidamento sulle capacità di terzi — non può soddisfare l’onere dichiarativo posto a presidio della qualificazione speciale. Come rimarcato dal Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 20 gennaio 2022, n. 5496, la corretta identificazione dei requisiti speciali integra un dovere di autoresponsabilità del concorrente, la cui inosservanza vincola l’amministrazione all’adozione dell’atto espulsivo vincolato ex art. 10, comma 3, del D.Lgs. 36/2023. La conformazione dell’offerta non tollera riserve mentali o interpretazioni presuntive, dovendo la stazione appaltante verificare la sostenibilità tecnica dell’impegno al momento dell’apertura delle buste amministrative.

03. Il divieto di soccorso istruttorio: il limite delle carenze strutturali

L’accertamento della regolarità delle dichiarazioni di gara pone l’interprete dinanzi al costante bilanciamento tra il favor partecipationis e la salvaguardia inderogabile della par condicio competitorum. Nel quadro normativo delineato dall’art. 101 del D.Lgs. 36/2023, il soccorso istruttorio assume una complessa conformazione modulare, ma incontra un limite sistematico invalicabile nella natura essenziale degli elementi costitutivi della domanda di partecipazione.

3.1 — I confini della sanatoria ex art. 101 e la giurisprudenza di settore

Sotto il profilo dogmatico, la giurisprudenza consolidata delimita con rigore l’ambito operativo del rimedio procedimentale, escludendo che esso possa convertirsi in una rimessione in termini per l’acquisizione o la spendita postuma di requisiti non dichiarati. Come sancito dal Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 21 marzo 2022, n. 20037, il soccorso istruttorio consente di chiarire o comprovare elementi già presenti negli atti di gara, ma non può sopperire a carenze strutturali dell’offerta né colmare l’omessa dichiarazione del subappalto qualificante. Un intervento sanante di tale portata comporterebbe una modifica sostanziale dell’offerta, violando il principio di autoresponsabilità e ledendo l’affidamento legittimo degli altri partecipanti.

Tale orientamento è stato ribadito con estrema nettezza dal Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 7 gennaio 2026, n. 998, ove è stato rimarcato che la barratura della casella negativa in ordine all’avvalimento delle capacità altrui non configura un mero errore materiale emendabile, bensì una dichiarazione negoziale a contenuto confessorio. L’operatore economico che abbia attestato di non voler ricorrere al subappalto necessario non può invocare la correzione dell’errore ad apertura delle offerte avvenuta, poiché ciò equivarrebbe a consentire la modificazione postuma del titolo partecipativo. La pronuncia in commento si inserisce in questo solco esegetico, confermando la piena coerenza degli indirizzi giurisprudenziali rispetto alla disciplina codicistica vigente.

Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
Cons. Stato, Sez. V, sent. 31 marzo 2022, n. 2365 Rigorista Il subappalto qualificante necessita di espressa dichiarazione in gara; inammissibile invocarlo per la prima volta in giudizio.
Cons. Stato, Sez. V, sent. 29 dicembre 2022, n. 11596 Rigorista La dichiarazione nel DGUE è elemento essenziale dell’offerta; esclusa ogni sanatoria via soccorso istruttorio.
Cons. Stato, Sez. V, sent. 7 gennaio 2026, n. 99 Rigorista L’errore nel DGUE con dichiarazione negativa ricade sotto l’autoresponsabilità dell’operatore e impedisce il soccorso.
Cons. Stato, Sez. III, sent. 31 marzo 2026, n. 2635 Consolidativo Le clausole escludenti sui requisiti speciali non sono nulle ex art. 10 c. 2; il risultato non supera la par condicio.

3.2 — Il rigetto delle tesi pan-sostanzialiste e la tassatività delle clausole di esclusione

La premessa teorica posta a fondamento della pronuncia di riforma investe il perimetro operativo del canone della tassatività delle cause di esclusione. Nel ragionamento svolto dal TAR Toscana, l’imposizione dell’esclusione per omessa indicazione del subappalto qualificante era stata qualificata come clausola esorbitante, nulla ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 36/2023. Il Consiglio di Stato disarticola tale assunto, evidenziando una dirimente distinzione di sistema: il divieto di introdurre requisiti ulteriori o adempimenti formali a pena di nullità presidia i requisiti generali di ordine morale e l’accesso astratto alla gara, ma non paralizza il potere dell’amministrazione di prescrivere e verificare i requisiti speciali di idoneità tecnica previsti dall’art. 10, comma 3 e dall’art. 100 del Codice.

Il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento di acquisizione postuma della qualificazione: la par condicio competitorum delimita in radice la portata espansiva del principio del risultato.

Sotto il profilo dell’argomentazione critica, la sentenza respinge fermamente ogni suggestione pan-sostanzialista volta a fare del principio del risultato un salvacondotto per qualunque deficienza partecipativa. Sebbene l’art. 1 del D.Lgs. 36/2023 elevi l’efficienza e la celerità a valori portanti della nuova disciplina, tale obiettivo non può realizzarsi a discapito della legalità procedimentale e della parità di trattamento tra i concorrenti. Come approfondito nell’esame dottrinale e sistematico sul principio del risultato nei contratti pubblici, il risultato non costituisce un criterio di convenienza decontestualizzato, ma si qualifica come il fine da conseguire attraverso il rispetto indefettibile delle regole competitive. La giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 7 maggio 2026, n. 45799 ha confermato questa linea interpretativa, escludendo che il favor partecipationis possa condurre alla disapplicazione delle norme volte ad accertare la reale capacità esecutiva dell’aggiudicatario.

Ne consegue che l’ammissione in gara di un’impresa priva della necessaria qualificazione SOA per categorie scorporabili, in difetto di tempestiva opzione per il subappalto necessario, non realizza alcun risultato virtuoso ma pregiudica la regolarità della contrattazione pubblica. Anche le contrastanti letture emerse nella giurisprudenza di merito, quale quella espressa dal TAR Basilicata, Sez. I, sent. 2025, n. 39210 che tendeva a ricondurre tali omissioni nell’alveo del vizio meramente formale, risultano superate dal rigore del Collegio d’appello, che ripristina la centralità della certezza del diritto e della responsabilità dichiarativa.

3.3 — La stabilità della procedura e l’inversione procedimentale

L’articolazione delle fasi di gara subisce una profonda evoluzione nell’assetto delineato dal nuovo Codice, che all’art. 107 del D.Lgs. 36/2023 disciplina l’inversione procedimentale, consentendo alle stazioni appaltanti di procedere all’esame delle offerte tecniche ed economiche prima della verifica dell’idoneità documentale dei concorrenti. Tale modulo operativo, concepito per accelerare la definizione delle commesse pubbliche, presuppone tuttavia che il controllo sui requisiti mantenga inalterata la propria severità sostanziale nel momento in cui viene attivato. L’anticipazione della valutazione di merito non attenua l’efficacia preclusiva dei vizi attinenti alla qualificazione né autorizza una dequotazione dell’onere probatorio posto a carico dell’offerente.

Sotto il profilo sistematico, la tempestiva espulsione dei soggetti privi di titolo abilitativo risponde all’esigenza primaria di assicurare la certezza delle operazioni concorsuali. Le dinamiche selettive non possono restare esposte a oscillazioni tardive derivanti dalla sanatoria di posizioni originariamente carenti, che finirebbero per alterare la graduatoria e compromettere la trasparenza della competizione. Come osservato in materia di esclusione e stabilità della graduatoria negli appalti pubblici, la certezza delle posizioni giuridiche concorsuali costituisce un presidio irrinunciabile contro il rischio di contenziosi pretestuosi e dilatori.

In tale prospettiva, la sentenza n. 2635/2026 chiarisce che l’amministrazione che riscontri il difetto di qualificazione nel corso della verifica documentale è vincolata a disporre l’estromissione dell’operatore non qualificato. La stabilità procedimentale postula la perfetta coincidenza tra il requisito posseduto al momento della scadenza del termine di partecipazione e quanto formalmente attestato nella busta amministrativa, precludendo qualsiasi effetto retroattivo a integrazioni postume suscettibili di sovvertire l’esito della selezione.

04. La disciplina risarcitoria nelle commesse PNRR

L’accertamento dell’illegittimità dell’aggiudicazione e della mancata esclusione del concorrente pone il problema della tutela effettiva dell’operatore leso. Nel contesto delle commesse finanziate con fondi comunitari e nazionali di ripresa, il tradizionale rimedio della reintegrazione in forma specifica mediante subentro nell’esecuzione contrattuale subisce una drastica compressione a vantaggio della continuità delle opere pubbliche.

4.1 — La preclusione al subentro e la conversione della tutela

La premessa in fatto che ha condizionato la decisione del Consiglio di Stato risiede nell’avvenuta stipula del contratto d’appalto tra l’Azienda USL Toscana Centro e l’originaria aggiudicataria in data 4 giugno 2025, nelle more della definizione del giudizio di merito. Sotto il profilo normativo, per gli interventi finanziati con risorse del PNRR e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari trova applicazione l’art. 48 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, il quale introduce una disciplina speciale derogatoria volta a scongiurare l’interruzione o il ritardo nei cronoprogrammi esecutivi.

La norma speciale sancisce che l’annullamento dell’affidamento non comporta la caducazione del contratto stipulato né consente la declaratoria di inefficacia del contratto ai sensi degli artt. 122 e 124 c.p.a., precludendo in radice il subentro dell’impresa legittimamente collocata al primo posto della graduatoria. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale della concorrente lesa si converte coattivamente e in via esclusiva nella riparazione per equivalente pecuniario ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. e dell’art. 125 c.p.a. Tale conformazione legislativa subordina l’interesse primario dell’operatore economico alla tempestiva realizzazione dell’infrastruttura, trasferendo l’intero onere satisfattivo sulla liquidazione del danno da mancata aggiudicazione.

4.2 — I criteri di liquidazione: l’utile netto e l’aliunde perceptum

La quantificazione dell’indennizzo risarcitorio richiede una scrupolosa disamina dei parametri contabili offerti dalle parti in giudizio. Nella fattispecie scrutinata, l’importo complessivo a base di gara ammontava a 3.380.244,69 euro, di cui 3.273.630,96 euro per lavori, 207.442,33 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e 106.613,73 euro per la progettazione esecutiva. L’offerta economica presentata dal consorzio ricorrente, secondo classificato, esponeva un importo contrattuale netto di 2.754.944,28 euro. Sulla scorta dei giustificativi di gara e delle risultanze contabili depositate, la ricorrente ha fornito la prova puntuale del margine di utile atteso nella misura dell’11 per cento del valore contrattuale, pari a un importo lordo di 273.012,50 euro, mentre è stata respinta la domanda di risarcimento del danno curriculare per totale difetto di allegazione specifica.

Sotto il profilo della quantificazione effettiva, il Collegio ha operato una significativa decurtazione in applicazione del principio dell’aliunde perceptum ex art. 1227, comma 2, c.c. La stazione appaltante ha infatti documentato che, nel medesimo arco temporale di esecuzione previsto dall’appalto controverso, l’impresa ricorrente è risultata aggiudicataria ed esecutrice di molteplici commesse ad alta intensità finanziaria nella medesima regione, tra cui interventi per l’Azienda USL Toscana Sud Est. Tale evidenza dimostra che le maestranze e i mezzi d’opera che avrebbero dovuto essere impiegati nei lavori fiorentini sono stati proficuamente reimpiegati in altre attività produttive. Valutata tale circostanza in via equitativa, il Consiglio di Stato ha operato una riduzione pari a un terzo dell’utile prospettato, pervenendo a liquidare a titolo di danno da lucro cessante la somma capitale netta di 91.004,16 euro.

Ne discende che l’obbligazione risarcitoria posta a carico dell’amministrazione riveste natura di debito di valore, finalizzato a reintegrare integralmente il patrimonio del creditore secondo i criteri fissati dagli artt. 1223 e 2056 c.c. Come precisato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 gennaio 2019, n. 611, sulla somma capitale liquidata devono essere riconosciuti la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dal momento della mancata aggiudicazione sino alla pubblicazione della sentenza, nonché gli interessi legali compensativi sulla somma via via rivalutata, a cui si aggiunge la condanna dell’amministrazione e della controinteressata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate forfettariamente in 5.000,00 euro oltre oneri di legge.

05. Considerazioni conclusive

La pronuncia del Consiglio di Stato n. 2635/2026 riafferma con nitidezza un principio di fondamentale equilibrio per il sistema dei contratti pubblici. L’esigenza di assicurare la massima tempestività nelle procedure di affidamento, pur esaltata dalla codificazione del 2023, non può tradursi in una dequotazione delle garanzie di affidabilità tecnica ed esecutiva degli operatori economici. La corretta e tempestiva spendita del subappalto necessario sin dalla predisposizione del DGUE rappresenta un onere minimale di trasparenza, la cui omissione altera la fisionomia dell’offerta e si sottrae alle possibilità rimediali del soccorso istruttorio.

Al contempo, la gestione delle conseguenze risarcitorie nelle commesse PNRR dimostra l’operatività del nuovo assetto processuale, che bilancia l’impossibilità del subentro contrattuale con un ristoro patrimoniale effettivo ma rigorosamente dimensionato sul lucro cessante provato e sull’aliunde perceptum. L’arresto del Supremo Consesso consolida così un’interpretazione rigorosa e coerente delle regole concorsuali, presidiando la par condicio competitorum quale presidio irrinunciabile di legalità ed efficienza economica.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

  • Costituzione della Repubblica Italiana — Principi di uguaglianza, libertà di iniziativa economica e buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3, 41, 97).
  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici: principi del risultato e della fiducia, tassatività delle cause di esclusione, requisiti speciali, soccorso istruttorio e subappalto (artt. 1, 2, 3, 10, 100, 101, 107, 108, 110, 119 e Allegato II.12).
  • D.L. 28 marzo 2014, n. 47 — Qualificazione obbligatoria per categorie scorporabili specialistiche (art. 12 conv. in L. 23 maggio 2014, n. 80).
  • D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 — Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici (art. 226, comma 3-bis).
  • D.L. 31 maggio 2021, n. 77 — Disciplina speciale per contratti PNRR e PNC e preclusione della declaratoria di inefficacia del contratto (art. 48 conv. in L. 29 luglio 2021, n. 108).
  • D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del Processo Amministrativo: tutela risarcitoria per equivalente e giudizio di ottemperanza (artt. 30, 31, 34, 60, 64, 112, 122, 124, 125).
  • Codice Civile — Disciplina generale dell’inadempimento contrattuale, valutazione equitativa del danno e concorso colposo del creditore (artt. 1218, 1223, 1226, 1227, 1362, 1363, 2056).

Giurisprudenza citata

  1. 1. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 31 marzo 2026, n. 2635 — Omessa dichiarazione del subappalto necessario nel DGUE per categorie a qualificazione obbligatoria, inammissibilità del soccorso istruttorio e tutela risarcitoria per equivalente nelle commesse PNRR.
  2. 2. TAR Toscana, Sez. III, sentenza 14 maggio 2025, n. 900 — Sentenza di primo grado riformata in tema di presunta nullità delle clausole di esclusione relative a categorie scorporabili non dichiarate in subappalto.
  3. 3. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 31 marzo 2022, n. 2365 — Distinzione funzionale e sostanziale tra subappalto facoltativo ed esecutivo e subappalto necessario o qualificante.
  4. 4. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 29 dicembre 2022, n. 11596 — Natura integrativa dei requisiti speciali della dichiarazione di subappalto necessario e tutela della par condicio.
  5. 5. TAR Toscana, Sez. I, sentenza 2026, n. 361 — Dovere di trasparenza nelle condizioni soggettive di partecipazione e perimetro applicativo del subappalto necessario.
  6. 6. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 20 gennaio 2022, n. 549 — Autoresponsabilità del concorrente nella compilazione del DGUE e legittimità dell’esclusione per carenza dei requisiti speciali.
  7. 7. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 21 marzo 2022, n. 2003 — Limiti invalicabili del soccorso istruttorio a fronte di carenze strutturali dell’offerta e divieto di sanatoria postuma della qualificazione.
  8. 8. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7 gennaio 2026, n. 99 — Contenuto confessorio della dichiarazione contraria nel DGUE e inammissibilità di rettifiche ad apertura delle offerte avvenuta.
  9. 9. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 7 maggio 2026, n. 4579 — Il principio del risultato non deroga alla verifica della reale capacità esecutiva e alle regole sulla qualificazione SOA obbligatoria.
  10. 10. TAR Basilicata, Sez. I, sentenza 2025, n. 392 — Indirizzo minoritario in tema di regolarizzazione del DGUE generico superato dal Consiglio di Stato.
  11. 11. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 gennaio 2019, n. 6 — Criteri di liquidazione del risarcimento da mancata aggiudicazione, natura di debito di valore, rivalutazione monetaria e interessi legali.
Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.

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