Contratto nullo con la P.A.: ammesso l’arricchimento senza causa
La nullità del contratto pubblico per difetto di forma scritta non preclude l’azione ex art. 2041 c.c.: le Sezioni Unite ammettono la tutela indennitaria della P.A. ed escludono l’utile d’impresa.
Stato della questione e quadro aggiornato al 15 settembre 2026: L’omessa adozione della forma scritta ad substantiam nei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione determina una nullità strutturale ordinativa che non preclude il riequilibrio patrimoniale ex art. 2041 c.c., fermi i limiti della sussidiarietà e dell’esclusione dell’utile d’impresa.
Abstract (Italiano)
L’azione di arricchimento ingiustificato nei contratti della pubblica amministrazione rappresenta un rimedio sussidiario fondamentale per riequilibrare gli spostamenti patrimoniali scaturiti da prestazioni eseguite in assenza dei requisiti formali di legge. Con la sentenza 28 aprile 2026, n. 11513, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione risolvono il contrasto nomofilattico sulla sorte dei contratti conclusi dalla pubblica amministrazione privi del requisito della forma scritta ad substantiam prescritto dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923. La Suprema Corte stabilisce che la nullità strutturale per vizio di forma non integra una nullità per illiceità dell’oggetto o della causa ex art. 1418, comma 2, c.c., e pertanto non preclude l’esperimento dell’azione generale di indennizzo ex art. 2041 c.c. Il principio si applica in via pienamente speculare anche all’amministrazione che abbia somministrato beni o servizi a un privato senza un accordo formalizzato. Nondimeno, l’indennizzo non può equivalere all’adempimento contrattuale: la liquidazione deve arrestarsi alla minor somma tra arricchimento e depauperamento, con radicale esclusione del profitto d’impresa e delle ordinarie tariffe d’uso commerciale.
Abstract (English)
The unjustified enrichment claim represents a pivotal subsidiary remedy for rebalancing wealth transfers resulting from performances executed without legal formal requirements. With judgment No. 11513 of 28 April 2026, the Joint Civil Chambers of the Italian Supreme Court settled the nomofilactic dispute regarding contracts entered into by public administrations lacking the written form ad substantiam prescribed by Royal Decree No. 2440 of 1923. The Court ruled that structural invalidity due to formal defects does not constitute illegality of the object or cause under Article 1418(2) of the Italian Civil Code, and therefore does not bar the general enrichment claim under Article 2041. The principle applies reciprocally to public authorities providing utilities or services to private entities without formal agreements. However, the indemnity cannot mirror contractual performance: its quantification must strictly correspond to the lesser sum between actual enrichment and impoverishment, strictly excluding entrepreneurial profits and commercial rates.
- Superamento della preclusione formale: La nullità del contratto con la P.A. per difetto di forma scritta non equivale a illiceità dell’oggetto o della causa ex art. 1418 comma 2 c.c., lasciando esperibile l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
- Tutela speculare dell’ente pubblico: Il rimedio indennitario spetta simmetricamente anche alla P.A. impoverita che abbia somministrato forniture o servizi senza stipula contrattuale formale.
- Sussidiarietà verso la condictio indebiti: L’art. 2041 c.c. opera in via sussidiaria ex art. 2042 c.c. rispetto alla ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) solo laddove la restituzione in natura della prestazione sia ab origine preclusa.
- Esclusione inderogabile dell’utile d’impresa: L’indennizzo deve corrispondere rigidamente alla minor somma tra la perdita patrimoniale viva e l’effettivo arricchimento, vietando l’applicazione di tariffe piene o margini remunerativi.
La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione per inosservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l’esercizio dell’azione di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., in quanto l’improponibilità della domanda consegue esclusivamente alla nullità per illiceità di un elemento essenziale ai sensi dell’art. 1418, comma secondo, c.c., per contrasto con l’ordine pubblico o in caso di frode alla legge. Tale rimedio sussidiario è proponibile alle medesime condizioni anche dalla pubblica amministrazione che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall’esecuzione del rapporto informale, purché l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. sia preclusa per impossibilità originaria di restituzione in natura della prestazione, dovendo l’indennizzo essere liquidato nei limiti della minor somma tra l’arricchimento conseguito e l’impoverimento subito, con rigorosa esclusione del profitto d’impresa e delle componenti tariffarie ordinarie.
Indice dei Contenuti
01. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 11513 del 28 aprile 2026: coordinate della lite e principio risolutivo
Con la sentenza 28 aprile 2026, n. 11513, le Sezioni Unite della Cassazione1 hanno sciolto un nodo esegetico che paralizzava da anni le relazioni patrimoniali tra privati ed enti pubblici. La controversia affrontata dal massimo consesso nomofilattico non nasce dal consueto scenario dell’appaltatore privato rimasto insoddisfatto per opere eseguite senza rituale delibera di spesa, bensì da una fattispecie diametralmente speculare: una fornitura pubblica di risorsa primaria erogata in via continuativa a favore di un’impresa manifatturiera senza la preventiva formalizzazione di un contratto scritto ad substantiam. L’approdo nomofilattico ridisegna i confini tra invalidità negoziale e tutela restitutoria, stabilendo che la nullità prescrittiva non soffoca l’esigenza di riequilibrio dei patrimoni, ma ne impone una quantificazione rigorosamente purgata da ogni logica di mercato.
Il principio affermato segna una cesura netta rispetto alle impostazioni massimaliste in tema di arricchimento ingiustificato nei contratti della pubblica amministrazione. La violazione degli oneri formali imposti dalla contabilità pubblica vulnera la struttura del negozio, impedendogli di produrre gli effetti obbligatori tipici, ma non imprime alla prestazione eseguita il marchio dell’illiceità materiale o morale. Di conseguenza, l’ordinamento non si disinteressa del pregiudizio economico scaturito dalla circolazione sine causa della ricchezza, ammettendo che il patrimonio leso — quand’anche coincidente con la cassa di un ente territoriale — possa invocare il riparo residuale previsto dall’art. 2041 c.c.
1.1 — Il caso Bojano e la somministrazione idrica priva di titolo contrattuale formale
La vicenda trae origine dalla prolungata fornitura idrica assicurata dal Comune di Bojano a servizio degli stabilimenti produttivi del Caseificio Campitello Matese nel quadriennio compreso tra il 2008 e il 2011. La risorsa idrica era stata erogata e consumata con cadenza quotidiana per alimentare i cicli di trasformazione lattiero-casearia dell’impianto industriale. Nondimeno, a monte dell’allaccio e della materiale somministrazione dell’acqua non era mai intervenuta alcuna stipula contrattuale in forma scritta: mancava una convenzione bilaterale sottoscritta dalle parti, difettava un capitolato approvato e mancava financo un rituale scambio epistolare recante proposta e accettazione secondo i canoni prescritti dalla contabilità dello Stato.
A fronte dell’omesso pagamento dei corrispettivi maturati per le annualità di fornitura, il Comune di Bojano aveva azionato la via del recupero coattivo, notificando un’ingiunzione fiscale per l’importo di 107.804,94 euro a titolo di tariffa per consumo di acqua pubblica. L’impresa opponente contestava radicalmente la pretesa creditoria, eccependo l’inesistenza di qualsivoglia vincolo negoziale valido e invocando la nullità insanabile del rapporto di somministrazione per difetto della forma scritta prescritta a pena di nullità assoluta.
1.2 — Dalla declaratoria di nullità di primo grado all’indennizzo tariffario d’appello
Il Tribunale di Campobasso accoglieva integralmente l’opposizione spiegata dal caseificio. I giudici di prime cure, applicando pedissequamente il consolidato insegnamento giurisprudenziale sulla forma solenne dei contratti pubblici, dichiaravano nullo il rapporto per difetto originario di forma scritta, revocando il provvedimento ingiuntivo ed escludendo la sussistenza di qualsivoglia debito contrattuale in capo all’utente industriale.
Adita in sede di gravame su impulso della municipalità, la Corte d’Appello di Campobasso ribaltava l’esito della lite. Pur ribadendo l’indiscutibile nullità del titolo negoziale, il collegio distrettuale riteneva che la materiale somministrazione dell’acqua non potesse restare priva di ristoro economico. I giudici d’appello accoglievano quindi la subordinata domanda di arricchimento ingiustificato azionata dall’ente locale ai sensi dell’art. 2041 c.c., condannando l’impresa casearia a corrispondere la somma di 102.603,67 euro a titolo di indennizzo. Nel liquidare il quantum, tuttavia, la Corte d’Appello commetteva un grave errore sistematico: assumeva quale parametro matematico del depauperamento le ordinarie tariffe comunali vigenti per i consumi idrici, deliberate dall’ente con atto consiliare n. 77 del 2000, finendo per trasporre all’interno del rimedio indennitario i medesimi importi che l’amministrazione avrebbe potuto pretendere in forza di un contratto perfetto.
1.3 — La rimessione della Terza Sezione e la composizione nomofilattica delle Sezioni Unite
Contro la decisione di seconde cure l’impresa proponeva ricorso per cassazione, articolando plurime doglianze volte a sostenere che la declaratoria di nullità per difetto di forma scritta impedisse in radice l’esperimento dell’art. 2041 c.c., e denunciando in subordine l’illegittima equiparazione dell’indennizzo alle tariffe commerciali. Assegnata la trattazione alla Terza Sezione Civile, il collegio remittente, con ordinanza interlocutoria del 16 gennaio 2025, rilevava una profonda incertezza applicativa circa la compatibilità tra invalidità formale dell’atto pubblico e tutela indennitaria, rimettendo gli atti al Primo Presidente per la risoluzione del contrasto nomofilattico.
L’intervento delle Sezioni Unite recide il nodo con lucidità analitica. Il massimo collegio statuisce che la nullità scaturente dal difetto di forma solenne non è sinonimo di illiceità della causa o dell’oggetto. L’ordinamento non stigmatizza la natura dello scambio economico in sé, bensì l’inidoneità della veste esteriore a consacrare l’accordo. Ne discende che la preclusione all’azione di arricchimento opera esclusivamente dinanzi a negozi colpiti da nullità per contrasto con l’ordine pubblico, buon costume o frode alla legge ai sensi dell’art. 1418 c. 2 c.c., mentre le nullità meramente strutturali o di protezione lasciano intatta la facoltà di invocare il riequilibrio patrimoniale secondo le regole ordinarie del codice civile.
02. La forma scritta dei contratti pubblici tra tutela del bilancio e disvalore ordinativo
Per comprendere la portata dell’arricchimento ingiustificato nei contratti della pubblica amministrazione è necessario ricostruire la funzione ontologica assegnata alla forma negoziale negli appalti e nei contratti della pubblica amministrazione. Nel diritto privato comune vige il principio generale della libertà delle forme, in forza del quale la manifestazione di volontà produce effetti vincolanti indipendentemente dalla modalità espressiva prescelta, salvo le eccezionali ipotesi tassativamente catalogate dall’art. 1350 c.c. Nel settore dell’amministrazione pubblica, al contrario, la forma scritta assurge a regola inderogabile di ordine pubblico economico, presidiata dagli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente riaffermato come tale requisito risponda a precipue finalità di garanzia costituzionale ex art. 97 Cost., impedendo che impegni finanziari possano gravare sull’ente pubblico senza una precisa imputazione contabile e senza la previa verifica degli organi di controllo. Tuttavia, quando la contrattazione si arresta alla soglia dell’informalità, emergono delicate questioni di confine con la responsabilità precontrattuale da contatto sociale qualificato della pubblica amministrazione, allorché il privato faccia incolpevole affidamento sull’efficacia di un’intesa verbale o apparente.
2.1 — Il rigore formale dell’evidenza pubblica: genesi e ratio degli articoli 16 e 17 del R.D. 2440/1923
La disciplina contenuta nella legge di contabilità generale dello Stato impone che i contratti conclusi dall’amministrazione debbano rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata a cura del notaio o dell’ufficiale rogante dell’ente, ovvero perfezionarsi mediante scambio epistolare sottoscritto contestualmente o a distanza secondo le regole del commercio. Qualsiasi deroga a tale modello operativo determina una patologia genetica radicale che travolge il regolamento contrattuale nel suo complesso. Come chiarito dalla recente ordinanza n. 17430 del 20262, la delibera approvativa dell’organo di governo o l’adozione dell’impegno di spesa non surrogano la stipula del documento negoziale, possedendo natura meramente interna e autorizzatoria.
L’inammissibilità della stipula per facta concludentia o per adesione verbale è ribadita con vigore anche dalla prima sezione civile con l’ordinanza n. 19718 del 20263: l’esecuzione materiale dell’opera, la prestazione del servizio o la somministrazione continuativa del bene non possono in alcun caso sanare il difetto del testo contrattuale. Il rigore della forma risponde all’inderogabile necessità di rendere trasparente e verificabile in ogni istante l’oggetto dell’obbligazione, l’entità della spesa programmata e l’identità dei contraenti, escludendo che il consenso possa desumersi da comportamenti taciti o manifestazioni estemporanee dei singoli funzionari.
2.2 — La scissione ermeneutica: nullità prescrittiva versus illiceità ostativa ex art. 1418 comma 2 c.c.
Il cuore argomentativo della pronuncia nomofilattica risiede nella perimetrazione del concetto di illiceità. L’ordinamento civile conosce forme differenziate di patologia negoziale che il giudice non può confondere. L’art. 1418 c.c. contrappone la nullità testuale o virtuale derivante dalla violazione di norme imperative alla nullità strutturale per mancanza o illiceità dei requisiti essenziali indicati dall’art. 1325 c.c. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente consolidato il principio secondo cui la nullità per difetto di forma scritta, sebbene disposta da norme imperative, assolve a una finalità ordinativa e prescrittiva dell’agire amministrativo4, preordinata alla tutela della trasparenza e del patrimonio pubblico.
Tale invalidità non è assimilabile all’illiceità per contrarietà a norme imperative di ordine pubblico o di buon costume né all’illiceità dell’oggetto o della causa ex art. 1418, comma 2, c.c., che si verifica allorché il contratto persegua scopi vietati o configuri una frode alla legge5. Mentre in quest’ultima ipotesi il disvalore investe l’assetto sostanziale degli interessi rendendo improponibile qualsivoglia tutela restitutoria in applicazione dell’art. 2035 c.c., nel caso di mera omissione formale l’operazione economica sottostante (la fornitura di acqua potabile o la prestazione di un servizio tecnico) rimane meritevole e lecita6. L’ordinanza n. 12745 del 20267 della Terza Sezione Civile ha chiarito che solo la nullità per illiceità radicale paralizza l’azione sussidiaria di indennizzo, giacché precludere l’arricchimento senza causa di fronte a una mera nullità formale condurrebbe all’inaccettabile risultato di consolidare uno spostamento patrimoniale ingiustificato.
| Fattispecie Patologica | Fondamento Normativo | Azione Contrattuale | Azione ex art. 2041 c.c. |
|---|---|---|---|
| Difetto di forma scritta ad substantiam | Artt. 16-17 R.D. 2440/1923; art. 1350 c.c. | Esclusa (nullità assoluta) | Ammessa (minor somma senza utile d’impresa) |
| Illiceità dell’oggetto o della causa | Art. 1343, 1344, 1418 comma 2 c.c. | Esclusa (nullità per illiceità) | Preclusa in radice (nemo auditur) |
| Inosservanza impegno di spesa (TUEL) | Art. 191 D.Lgs. 267/2000 | Azione diretta vs funzionario | Preclusa verso l’ente (difetto sussidiarietà) |
03. La specularità dell’art. 2041 c.c.: la P.A. da convenuta ad attrice nel giudizio indennitario
La direttrice più audace tracciata dalle Sezioni Unite nella decisione in commento riguarda l’affermazione della natura pienamente speculare dell’azione di arricchimento ingiustificato. Nella prassi forense l’art. 2041 c.c. viene pressoché universalmente percepito come l’estremo strumento difensivo del privato fornitore, dell’appaltatore o del professionista che, dopo aver confidato nella commessa pubblica, si ritrova disarmato dinanzi all’eccezione di nullità formale sollevata dall’amministrazione. Nel caso Bojano il paradigma si rovescia: è l’ente territoriale ad agire in giudizio per recuperare il valore patrimoniale della risorsa idrica erogata a vantaggio di un’impresa privata in forza di un rapporto negoziale mai formalizzato.
La Suprema Corte ribadisce che la disciplina dell’arricchimento ingiustificato nei contratti della pubblica amministrazione ex art. 1173 c.c. non conosce immunità né asimmetrie soggettive collegate alla natura del litigante. L’azione generale di arricchimento mira a neutralizzare qualsiasi spostamento patrimoniale ingiustificato verificatosi tra due sfere giuridiche distinte. Qualora una pubblica amministrazione eroghi un bene fungibile, somministri energia o assicuri un servizio di rete a favore di un consociato al di fuori di un vincolo contrattuale valido, l’ente subisce un depauperamento patrimoniale effettivo che trova corrispondenza nell’arricchimento conseguito dal beneficiario.
Negare all’amministrazione l’esperibilità dell’art. 2041 c.c. in ragione della nullità da essa stessa cagionata con l’omessa redazione del testo scritto produrrebbe un esito paradossale: la sanzione della nullità, concepita per difendere le finanze pubbliche e impedire gestioni opache, finirebbe per tradursi in una locupletazione definitiva a carico del patrimonio collettivo e a esclusivo vantaggio del contraente privato. La salvaguardia della stabilità economica e la trasparenza delle erogazioni, cardini dell’azione amministrativa che si collegano anche all’odierno principio del risultato nei contratti pubblici e stabilità economico-finanziaria, impongono che le casse municipali possano recuperare il valore della risorsa ceduta. Nondimeno, tale legittimazione attiva non conferisce all’amministrazione una posizione di privilegio processuale: l’ente soggiace all’identica disciplina codicistica applicabile a qualsiasi cittadino depauperato, con l’onere di allegare e dimostrare sia la perdita patrimoniale netta sia l’insussistenza di una giusta causa dell’attribuzione, come confermato dalla prima sezione civile con l’ordinanza n. 24101 del 20238.
04. La sussidiarietà in concreto ex art. 2042 c.c. e il raccordo con la condictio indebiti
L’accesso all’azione di arricchimento ingiustificato presuppone il superamento dello sbarramento processuale e sostanziale posto dall’art. 2042 c.c., a mente del quale la domanda non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. Nel contesto delle obbligazioni contrattuali nulle, l’individuazione della linea di demarcazione tra rimedi tipici e rimedio residuale costituisce da sempre uno dei terreni più scoscesi del contenzioso civile.
La Suprema Corte affronta con rigore dogmatico il rapporto di subordinazione tra l’azione sussidiaria di arricchimento e l’azione principale di ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c., sgombrando il campo da interpretazioni formalistiche che rischierebbero di negare tutela giurisdizionale effettiva alle situazioni creditorie sorte da negozi invalidi.
4.1 — La pregiudizialità logica della ripetizione dell’indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.
Costituisce canone indiscusso nella giurisprudenza di nomofilia che, ogniqualvolta venga accertata la mancanza o la caducazione originaria di una causa adquirendi — per nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del contratto —, il rimedio generale accordato dall’ordinamento per ottenere la restituzione di quanto prestato è l’azione di ripetizione di indebito oggettivo. La ripetizione dell’indebito si colloca su un piano logico-giuridico prioritario rispetto all’arricchimento senza causa: la prima tende al ripristino dello status quo ante mediante la restituzione materiale della cosa consegnata o della somma corrisposta, mentre il secondo interviene per compensare una perdita patrimoniale non altrimenti reintegrabile.
Qualora l’impoverito disponga della condictio indebiti, l’azione ex art. 2041 c.c. deve considerarsi inammissibile per carenza del requisito di sussidiarietà. Tale preclusione, tuttavia, opera soltanto laddove la ripetizione dell’indebito sia astrattamente e concretamente idonea a conseguire l’effetto reintegrativo. Se l’azione di indebito non è mai sorta per difetto originario dei suoi presupposti costitutivi, la sussidiarietà non può fungere da ostacolo all’attivazione del rimedio sussidiario.
4.2 — L’impossibilità originaria di restituzione in natura nelle prestazioni di somministrazione e consumo
La specificità del contenzioso originato dalla fornitura idrica del Comune di Bojano risiede nella natura dell’oggetto della prestazione eseguita. Nelle prestazioni di dare aventi ad oggetto una somma di danaro o un bene mobile determinato e infungibile, la condictio indebiti consente di recuperare esattamente l’attribuzione patrimoniale transitata sine causa. Al contrario, quando la prestazione consiste in un facere (come una prestazione d’opera o di consulenza tecnica) ovvero nella somministrazione di beni fungibili per loro natura destinati all’immediato consumo e deperimento (quali l’acqua corrente immessa nei cicli produttivi industriali o l’energia elettrica), la restituzione in natura è oggettivamente impossibile fin dal momento dell’esecuzione.
L’acqua somministrata all’impianto caseario è stata irreversibilmente impiegata e dispersa nel processo di lavorazione lattiero-casearia, rendendo impensabile una condanna del privato alla materiale restituzione dei volumi idrici consumati. In siffatte ipotesi, la carenza ab origine dei presupposti materiali della condictio indebiti legittima immediatamente il ricorso all’azione di arricchimento ingiustificato. L’impossibilità originaria della prestazione restitutoria non determina l’estinzione della pretesa del solvens, ma apre la strada alla quantificazione di un indennizzo pecuniario parametrato alla perdita subita.
4.3 — Il concetto di sussidiarietà in concreto elaborato dalle Sezioni Unite del 2023
La pronuncia in rassegna si pone in ideale continuità logico-sistematica con il fondamentale arresto delle Sezioni Unite del 5 dicembre 2023, che ha abbandonato la rigida concezione della sussidiarietà in astratto in favore di una valutazione incentrata sulla sussidiarietà in concreto. Nel quadro delineato dal massimo collegio, l’azione sussidiaria è preclusa quando il rigetto dell’azione principale dipenda da decadenza o prescrizione imputabili all’inerzia del creditore, ovvero quando la domanda contrattuale sia respinta per mancato assolvimento degli oneri probatori sul danno.
Al contrario, la sussidiarietà non può mai trasformarsi in uno sbarramento fittizio: laddove il rimedio principale sia carente ab origine del titolo giustificativo (ossia quando il contratto sia radicalmente nullo per vizio formale), l’attore non dispone di alcun’altra tutela contrattuale esperibile nel merito, risultando pienamente legittimato ad agire con il rimedio sussidiario. Ritenere il contrario significherebbe sanzionare l’impoverito con una denegata giustizia sostanziale non voluta dall’ordinamento.
05. La liquidazione del quantum: il dogma della minor somma e l’esclusione dell’utile d’impresa
Se sul piano dell’an debeatur le Sezioni Unite riconoscono la piena ammissibilità dell’azione indennitaria della P.A., sul versante del quantum la sentenza n. 11513/2026 infligge una decisa censura alla sentenza impugnata, accogliendo il ricorso del caseificio. La determinazione dell’indennizzo per ingiustificato arricchimento non è un esercizio di discrezionalità equitativa svincolato da parametri normativi, ma risponde al ferreo criterio codicistico della minor somma tra l’arricchimento e l’impoverimento.
5.1 — Il vizio di sussunzione della Corte d’Appello: l’applicazione indebita delle tariffe commerciali
La Corte d’Appello di Campobasso era incorsa in un macroscopico vizio di sussunzione: dopo aver dichiarato nullo il contratto verbale di fornitura, aveva liquidato l’indennizzo in favore del Comune di Bojano applicando pedissequamente le tariffe idriche deliberate dall’ente con atto consiliare n. 77 del 2000 per un importo di 102.603,67 euro. Tale operazione contabile finiva per vanificare la ratio della declaratoria di nullità.
La tariffa pubblica per la somministrazione di acqua a uso produttivo non riflette la mera spesa viva sostenuta dall’ente per emungere e convogliare il bene, ma incorpora una serie composita di voci: i costi generali dell’apparato amministrativo, le quote di ammortamento degli investimenti infrastrutturali e, non da ultimo, la remunerazione del servizio. Riconoscere all’amministrazione l’intero importo tariffario significa far conseguire alla parte pubblica, per via surrettizia, l’esatto corrispettivo che essa avrebbe percepito qualora il contratto fosse stato validamente stipulato per iscritto, in palese contrasto con la funzione esclusivamente reintegratoria e non remunerativa dell’art. 2041 c.c.
5.2 — La delimitazione matematica dell’indennizzo: spesa viva effettiva e mancato incremento patrimoniale
L’indennizzo previsto dall’art. 2041 c.c. è concepito per coprire la sola perdita economica netta (il cosiddetto depauperamento patrimoniale effettivo) e deve arrestarsi al limite invalicabile dell’arricchimento conseguito dalla controparte. Nei rapporti obbligatori informali con la pubblica amministrazione, il calcolo della perdita subita dall’ente somministrante esige la dimostrazione rigorosa delle sole spese vive direttamente correlate all’erogazione della risorsa (quali i costi energetici di captazione, i costi chimici di potabilizzazione e la manutenzione ordinaria delle condotte strettamente afferenti ai volumi forniti).
Tale autonoma quantificazione rispecchia i principi generali che governano le azioni indennitarie e risarcitorie rispetto alle vicende contrattuali, nelle quali la tutela pecuniaria prescinde dal piano negoziale e si ancora alla rigorosa consistenza oggettiva del pregiudizio verificatosi nella sfera economica del soggetto leso.
5.3 — L’esclusione del margine di profitto quale garanzia di deterrenza del precetto formale
L’aspetto maggiormente incisivo della decisione nomofilattica attiene al divieto assoluto di inclusione dell’utile d’impresa o della remunerazione del capitale. Se all’attore — sia esso l’appaltatore privato ovvero l’ente pubblico — venisse accordata una somma comprensiva del profitto o del margine di remunerazione ordinariamente praticato sul mercato, verrebbe integralmente azzerata la portata sanzionatoria e deterrente della nullità formale, come già statuito dalla giurisprudenza di questa Corte con l’ordinanza n. 9809 del 20199. Le parti non avrebbero alcun disincentivo a eludere la stipula della scrittura solenne, consapevoli di poter pur sempre conseguire via indennizzo il medesimo risultato economico garantito dall’adempimento negoziale.
L’esclusione dell’utile d’impresa funge così da presidio dogmatico della gerarchia delle fonti e della certezza dei rapporti. Chi contratta con la pubblica amministrazione in violazione della forma scritta perde irrimediabilmente il guadagno sperato (il lucro cessante), potendo ambire unicamente al recupero delle spese nude sostenute che abbiano recato un incremento oggettivo nel patrimonio del ricevente.
L’azione di arricchimento non è un doppione dell’azione contrattuale: consentire il recupero dell’utile d’impresa o della tariffa ordinaria significherebbe aggirare la nullità della forma e premiare l’informalità amministrativa.
06. Impatto sistematico: la tutela dell’erario, la dialettica processuale e le prospettive operative
La rimozione della tradizionale asimmetria tra contraente pubblico e fornitore privato riscrive gli equilibri del contenzioso sulle prestazioni informali. Nel momento in cui le Sezioni Unite riconoscono la legittimazione attiva della pubblica amministrazione a promuovere l’azione di indebito arricchimento, l’assetto operativo dell’art. 2041 c.c. cessa di operare come mero scudo risarcitorio per le imprese e si trasforma in un istituto di riequilibrio bilaterale delle attribuzioni prive di titolo negoziale.
6.1 — Il riequilibrio dell’onere probatorio per la P.A. fornitrice
Sul piano processuale, l’ammissione dell’azione per l’ente pubblico comporta una rigorosa ridefinizione dell’onere probatorio a carico della parte attrice. L’amministrazione che agisce in giudizio per ripetere l’indennizzo non gode di alcuna presunzione di conformità o congruità del quantum preteso. Non è sufficiente esibire le proprie delibere di giunta o di consiglio comunale recanti l’approvazione delle tariffe vigenti per i servizi pubblici: tali atti amministrativi possiedono efficacia autoritativa nei soli limiti in cui sussista un rapporto concessorio o un contratto validamente perfezionato, ma restano privi di forza vincolante nell’alveo quasi-contrattuale dell’ingiustificato arricchimento.
L’ente pubblico fornitore è tenuto a documentare in modo analitico e circostanziato le spese vive direttamente sostenute per la produzione o l’erogazione della risorsa (costi industriali nudi, energia motrice, trattamenti chimici o manodopera operativa), escludendo qualsiasi quota di costi generali di struttura o di utile commerciale. Parallelamente, grava sull’amministrazione la prova dell’arricchimento effettivo e materiale conseguito dal privato, consistente nel risparmio di spesa oggettivamente realizzato da quest’ultimo per non aver dovuto approvvigionarsi sul libero mercato, in conformità con i consolidati principi della Terza Sezione Civile sanciti con l’ordinanza n. 18592 del 202610.
6.2 — Il coordinamento con la responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari
Le ricadute più significative della sentenza n. 11513/2026 si manifestano nell’intersezione tra la giurisdizione ordinaria e la giurisdizione contabile della Corte dei Conti. Nelle prassi degli enti locali, la somministrazione di forniture o l’esecuzione di opere senza il previo impegno contabile e la stipula scritta determina l’attivazione della speciale disciplina ex art. 191 del TUEL, che imputa direttamente al funzionario o amministratore inadempiente l’obbligazione pecuniaria verso il terzo fornitore, aprendo le porte all’azione della Procura erariale per danno erariale.
Quando la parte depauperata è la stessa pubblica amministrazione che ha fornito il bene a un privato senza formalizzare l’accordo, il riconoscimento dell’azione indennitaria ex art. 2041 c.c. consente all’ente di reintegrare direttamente le casse municipali agendo contro il fruitore della prestazione. L’effettivo recupero della spesa viva nei confronti dell’utilizzatore privato opera sul piano contabile come compensatio lucri cum damno, elidendo o riducendo pro tanto il danno patrimoniale azionabile dinanzi alla magistratura contabile a carico del dipendente che omise la formalizzazione del negozio, in linea con quanto stabilito dall’ordinanza n. 8666 del 202611 della Prima Sezione Civile. In tal modo, l’arricchimento ingiustificato nei contratti della pubblica amministrazione preserva la sua vocazione di valvola di sicurezza dell’ordinamento, assicurando la reintegrazione economica dell’erario senza scardinare l’inderogabile presidio di legalità presidiato dalla forma scritta ad substantiam.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 — Artt. 16 e 17: forma scritta ad substantiam nei contratti dell’amministrazione.
- Codice Civile — Artt. 1350, 1418 e 1421: nullità contrattuale per difetto di forma scritta.
- Codice Civile — Artt. 2033, 2041 e 2042: ripetizione dell’indebito, azione di arricchimento senza causa e sussidiarietà in concreto.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 — Artt. 191 e 194: regole di assunzione degli impegni di spesa negli enti locali e riconoscimento di debiti fuori bilancio.
- Costituzione della Repubblica Italiana — Artt. 24 e 97: principio di buon andamento, imparzialità e tutela giurisdizionale dei diritti.
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 aprile 2026, n. 11513 — Ammissibilità bilaterale dell’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. in caso di contratto nullo per difetto di forma scritta; sussidiarietà in concreto rispetto all’art. 2033 c.c. e liquidazione dell’indennizzo secondo il criterio della minor somma con esclusione dell’utile d’impresa.
- 2. Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 2 giugno 2026, n. 17430 — Necessità indefettibile della forma scritta ad substantiam nei contratti della pubblica amministrazione e inefficacia sanante delle mere delibere consiliari o di giunta.
- 3. Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19718 — Inammissibilità del perfezionamento negoziale per facta concludentia o adesione verbale nei rapporti contrattuali con l’ente pubblico.
- 4. Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 26 aprile 2023, n. 10941 — Nullità per vizio di forma quale patologia prescrittivo-ordinativa distinta dall’illiceità materiale dell’oggetto o della causa negoziale.
- 5. Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 15 novembre 2023, n. 31757 — Distinzione dogmatica tra contrarietà a norme imperative di ordine pubblico o frode alla legge e violazione di norme sulla forma vincolata.
- 6. Cassazione civile, Sezione VI-2, ordinanza 15 febbraio 2022, n. 4971 — Compatibilità dell’azione di ingiustificato arricchimento con la nullità formale in assenza di scopi vietati o contrari al buon costume.
- 7. Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 5 maggio 2026, n. 12745 — Preclusione dell’azione sussidiaria di indennizzo limitata alla sola nullità per illiceità radicale dell’assetto di interessi.
- 8. Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 8 agosto 2023, n. 24101 — Assoggettamento dell’amministrazione attrice in arricchimento senza causa al comune regime probatorio sulla perdita patrimoniale netta.
- 9. Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 9 aprile 2019, n. 9809 — Divieto assoluto di inclusione dell’utile d’impresa o della remunerazione del capitale nella quantificazione dell’indennizzo per arricchimento ingiustificato.
- 10. Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 8 giugno 2026, n. 18592 — Onere probatorio delle spese vive effettivamente sostenute e dell’arricchimento concreto nella liquidazione del quantum ex art. 2041 c.c.
- 11. Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 7 aprile 2026, n. 8666 — Efficacia di compensatio lucri cum damno del recupero dell’indennizzo rispetto alla responsabilità contabile per danno erariale.
