Maltrattamenti: inutilizzabili le dichiarazioni senza video
La Cassazione penale n. 14172/2026 sancisce l’inutilizzabilità assoluta ex art. 357 c.p.p. delle sommarie informazioni della persona offesa vulnerabile prive di registrazione audiovisiva
Stato della questione e quadro aggiornato al 09/09/2026: La Suprema Corte fissa i limiti applicativi dell’art. 357, comma 3-ter, c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia, chiarendo l’operatività della presunzione assoluta di vulnerabilità nei reati del codice rosso e la distinzione ontologica rispetto alla ricezione della querela orale.
Abstract (Italiano)
L’introduzione dell’obbligo di videoregistrazione a pena di inutilizzabilità per le sommarie informazioni assunte da soggetti deboli segna uno snodo cruciale nel sistema processuale penale. La pronuncia in rassegna (Cassazione penale, Sez. VI, n. 14172/2026) chiarisce i confini della sanzione processuale prevista dall’art. 357, comma 3-ter, c.p.p., stabilendo l’inutilizzabilità per le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile in assenza di riproduzione audiovisiva. Il contributo analizza la presunzione iuris et de iure di vulnerabilità nei reati tipizzati dal codice rosso (art. 392, comma 1-bis, c.p.p.), distinguendo rigorosamente l’assunzione di sommarie informazioni dalla ricezione della querela orale ex art. 373 c.p.p., sottratta all’obbligo tecnologico. Si approfondiscono, inoltre, le dinamiche di qualificazione giuridica intertemporale nei casi di cessazione della convivenza (da maltrattamenti ad atti persecutori) e i profili di (in)applicabilità retroattiva delle novelle della L. 181/2025.
Abstract (English)
The introduction of the mandatory audiovisual recording for preliminary statements made by vulnerable victims represents a crucial development in the Italian criminal justice system. The reviewed ruling (Supreme Court of Cassation, Sixth Criminal Section, no. 14172/2026) clarifies the boundaries of the procedural sanction under Article 357, paragraph 3-ter of the Code of Criminal Procedure, establishing the inadmissibility of statements made by vulnerable victims when not properly recorded. This paper analyzes the absolute presumption of vulnerability in red code crimes (Article 392, paragraph 1-bis), strictly distinguishing the collection of preliminary information from the formal reception of an oral criminal complaint, which is exempt from the technological requirement. Furthermore, it explores the dynamics of legal qualification following the cessation of cohabitation (shifting from domestic abuse to stalking) and the non-retroactive application of Law 181/2025.
- Inutilizzabilità assoluta dell’atto cartolare: Le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria da persona vulnerabile senza registrazione audiovisiva o fonografica sono radicalmente inutilizzabili ex art. 357, comma 3-ter, c.p.p.
- Presunzione oggettiva per titolo di reato: Nei delitti a matrice violenta di cui all’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., tra cui i maltrattamenti (art. 572 c.p.), la particolare vulnerabilità è presunta per legge senza onere della prova difensivo.
- Esenzione per la querela orale: L’obbligo di videoregistrazione non riguarda la ricezione spontanea della querela orale, disciplinata autonomamente dall’art. 373 c.p.p. con verbale ordinario.
- Irretroattività della L. 181/2025: Le condotte vessatorie post-convivenza antecedenti alla novella di dicembre 2025 integrano atti persecutori aggravati e non maltrattamenti per il divieto di analogia in malam partem.
In tema di documentazione degli atti di indagine nei procedimenti per il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, le sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria dalla persona offesa in condizioni di particolare vulnerabilità devono essere documentate integralmente mediante riproduzione audiovisiva o fonografica a pena di inutilizzabilità assoluta ai sensi dell’art. 357, comma 3-ter, c.p.p., operando una presunzione legale oggettiva di vulnerabilità desunta dal titolo di reato che esclude qualsiasi discrezionalità degli inquirenti o onere probatorio a carico dell’indagato. Tale prescrizione sanzionatoria non si estende alla ricezione orale della querela, per la quale è sufficiente la redazione del verbale nelle forme ordinarie ex art. 373 c.p.p.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. n. 14172/2026
Con la sentenza resa dalla Cassazione penale, Sez. VI, n. 14172/20261, la giurisprudenza di legittimità affronta il delicato equilibrio tra le esigenze di celere repressione della violenza domestica e il rigore delle forme probatorie introdotte dalla Riforma Cartabia. Al centro della controversia si collocano le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile assunte dalla polizia giudiziaria senza il presidio della registrazione audiovisiva o fonografica. La Suprema Corte sancisce una linea di assoluta intransigenza formale: l’inosservanza delle prescrizioni tecnologiche previste dal codice di rito non integra una mera irregolarità priva di conseguenze, ma determina l’inutilizzabilità assoluta del compendio dichiarativo in sede cautelare. La dialettica processuale non ammette scorciatoie investigative a discapito delle garanzie difensive dell’indagato.
L’approdo ermeneutico assume una portata sistematica di primo piano, superando la tesi restrittiva che subordinava la sanzione invalidante a una previa e complessa dimostrazione della fragilità soggettiva. Nel delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi, la qualità di vittima vulnerabile discende direttamente dal titolo criminoso, radicando una vera e propria presunzione legale che solleva la difesa da oneri probatori e priva gli operanti di discrezionalità nell’omissione della registrazione. Parallelamente, la decisione traccia una netta linea di demarcazione tra l’istruttoria testimoniale e l’atto propulsivo della querela orale, preservando l’efficacia di quest’ultima, e ristabilisce il principio di legalità e di irretroattività sfavorevole per le condotte post-convivenza anteriori alle novelle della legge penale del dicembre 2025.
02. Il regime di inutilizzabilità e le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile
2.1 — Il perimetro applicativo dell’art. 357 c.p.p. e le innovazioni normative
L’assetto procedimentale della documentazione investigativa ha subito una profonda riscrittura a opera del d.lgs. n. 150 del 2022. La novella ha inserito all’art. 357 c.p.p. specifiche disposizioni volte a disciplinare l’impiego della riproduzione audiovisiva e fonografica durante le indagini di polizia. In particolare, mentre il comma 3-bis modula la riproduzione fonografica su istanza di parte o per le gravi fattispecie di criminalità organizzata senza prevedere decadenze testuali, il comma 3-ter introduce una regola di matrice perentoria. La norma prescrive che le dichiarazioni rese dal minorenne, dall’infermo di mente o dalla persona in condizioni di particolare vulnerabilità devono essere integralmente documentate, a pena di inutilizzabilità, mediante strumenti di riproduzione audiovisiva o fonografica.
La ratio dell’innovazione risponde a un duplice imperativo di politica processuale. Da un lato, si intende proteggere il dichiarante fragile dal rischio concreto di vittimizzazione secondaria, evitando che la reiterazione sfibrante degli esami testimoniali ne leda l’integrità psichica. Dall’altro, il legislatore persegue l’esigenza di assicurare la genuinità dell’atto investigativo. Il verbale riassuntivo redatto nelle forme tradizionali sconta un ineliminabile margine di filtraggio soggettivo da parte del verbalizzante. La trasposizione grafica sintetica tende a uniformare il linguaggio e può smussare sfumature, esitazioni o domande suggestive. La tecnologia digitale restituisce invece l’integrale contesto comunicativo.
Nel caso scrutinato dalla pronuncia n. 14172/20261, la polizia giudiziaria aveva escusso a sommarie informazioni ai sensi dell’art. 351 c.p.p. la persona offesa dal reato di maltrattamenti, verbalizzando il narrato su supporto cartaceo. Il Tribunale del riesame di Roma aveva ritenuto pienamente utilizzabile tale compendio ai fini della misura cautelare del divieto di avvicinamento, reputando che la particolare vulnerabilità costituisse un elemento fattuale da accertarsi in concreto e da allegarsi a cura della difesa dell’indagato. L’assunto dei giudici di merito non può essere condiviso.
La Suprema Corte ha rilevato la manifesta illegittimità di una simile impostazione interpretativa. Subordinare la sanzione dell’inutilizzabilità a un onere di dimostrazione difensiva capovolge i principi cardine della legalità processuale. L’obbligo di adottare le cautele tecnologiche sorge in capo all’organo inquirente nel momento stesso in cui procede all’atto. Quando l’attività d’indagine ha a oggetto reati caratterizzati da violenza alla persona e da dinamiche di sopraffazione continuativa, gli operanti dispongono sin dall’origine degli indici oggettivi che impongono la registrazione. La mancata attivazione del dispositivo audiovisivo inficia irrimediabilmente la fruibilità processuale del verbale.
2.2 — La presunzione assoluta di vulnerabilità nei reati da codice rosso
Il nodo dogmatico primario attiene alla natura della valutazione demandata alla polizia giudiziaria. La nozione di persona vulnerabile oscilla tradizionalmente tra una declinazione soggettivistica e una tipizzazione oggettiva. L’art. 90-quater c.p.p. elenca una serie di indicatori sintomatici, quali l’età, l’infermità mentale, la violenza delle condotte e la dipendenza affettiva o economica dalla persona indagata. Tuttavia, la sentenza n. 14172/2026 chiarisce che tale disposizione generale non può essere isolata dal sistema speciale delineato dall’art. 392 c.p.p.. Per i delitti rientranti nel cosiddetto codice rosso, la fragilità della vittima non richiede dimostrazioni empiriche estrinseche.
Sul punto, il Collegio richiama il principio nomofilattico fissato dalle Sezioni Unite n. 10869/20252. Il Supremo Consesso ha statuito che, per le fattispecie di cui al primo periodo dell’art. 392, comma 1-bis, c.p.p., tra cui figurano espressamente i maltrattamenti in famiglia, la vulnerabilità e la non rinviabilità dell’atto operano quali presupposti stabiliti iuris et de iure. In questo perimetro, il giudice non può svolgere alcun sindacato in concreto sulla sussistenza dello stato di debolezza, a pena di abnormità del provvedimento di rigetto dell’incidente probatorio. Questa interpretazione trova riscontro nella costante giurisprudenza della Corte Costituzionale n. 14/20213 e nella storica sentenza n. 63/20054, che hanno qualificato le presunzioni di tutela del dichiarante debole come razionale applicazione del canone dell’id quod plerumque accidit.
La Sezione Sesta estende coerentemente la medesima presunzione alla fase delle indagini preliminari. Sarebbe paradossale riconoscere alla vittima una presunzione legale assoluta ai fini dell’assunzione anticipata della prova dibattimentale e negarla dinanzi alla polizia giudiziaria procedente. Il richiamo all’accertamento casistico operato da Cass. pen. Sez. III n. 29821/20235, invocato dal Tribunale di Roma, risulta inconferente: quel criterio vale solo per i reati non tipizzati. Nei procedimenti per maltrattamenti, le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile devono essere videoregistrate immediatamente, giacché il titolo delittuoso racchiude in sé la constatazione imperativa dell’assoggettamento psicologico ed emotivo subito dalla persona offesa.
2.3 — Deroghe e impossibilità oggettiva di videoregistrazione
Il rigore sanzionatorio introdotto dalla novella ammette un’unica e tassativa clausola di salvaguardia. Ai sensi dell’art. 357, comma 3-ter, c.p.p., la sanzione di inutilizzabilità non si applica qualora si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico specializzato e concorrano contestualmente particolari ragioni di urgenza che non consentano di differire l’atto istruttorio. Trattandosi di una deroga espressa a un divieto probatorio posto a presidio della legalità processuale, i requisiti esigono un’interpretazione di stretta fisionomia, vincolata a un duplice criterio di concorrenza cumulativa.
L’indisponibilità tecnica non può risolversi in una prassi burocratica o in una carenza strutturale dell’ufficio di polizia. Deve trattarsi di un guasto improvviso, di un evento imprevedibile o di una materiale impossibilità operativa sopravvenuta. Al contempo, l’urgenza non può coincidere con la generica sollecitudine investigativa, dovendo emergere un imminente pericolo di dispersione della fonte o la necessità ineludibile di adottare provvedimenti precautelari immediati. Tale situazione eccezionale deve risultare da un’espressa attestazione a verbale, corredata da idonea motivazione, affinché il giudice possa esercitare il proprio doveroso controllo di legalità. In difetto di motivazione analitica, il verbale cartaceo resta travolto dal vizio di inutilizzabilità insanabile.
La documentazione cartacea sostitutiva è ammessa solo in presenza congiunta di una contingente indisponibilità tecnica o di personale e di inderogabili esigenze di urgenza. Entrambe le circostanze devono essere espressamente verbalizzate e motivate dalla polizia giudiziaria a pena di inutilizzabilità assoluta dell’atto.
03. La distinzione tra sommarie informazioni e querela orale
3.1 — Natura giuridica degli atti a confronto
Un contributo fondamentale offerto da Cass. pen. n. 14172/20261 risiede nella rigorosa distinzione ontologica tra gli atti di impulso processuale e gli atti di assunzione probatoria in senso stretto. La difesa dell’indagato aveva eccepito l’inutilizzabilità cumulativa dell’intero compendio dichiarativo, estendendo la censura sia alla querela orale sporta il 5 settembre 2025 sia alle successive sommarie informazioni testimoniali assunte il 7 settembre 2025. Tale equiparazione confonde piani funzionali radicalmente distinti.
La querela integra una manifestazione di volontà della persona offesa diretta a provocare l’esercizio dell’azione penale per reati non procedibili d’ufficio, operando quale condizione di procedibilità e contemporanea veicolazione della notizia di reato. La sua genesi è essenzialmente spontanea e unilaterale: il cittadino si presenta all’autorità per rappresentare il torto patito e chiedere la punizione del colpevole. Diversa è la struttura delle sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., che si configurano come un atto istruttorio di parte pubblica. Qui la polizia giudiziaria dirige l’esame, sollecita il ricordo del testimone attraverso domande mirate ed esercita il potere tipico della conduzione dell’indagine.
Questa divaricazione strutturale si riflette direttamente sulle modalità di documentazione previste dal rito. Ai sensi dell’art. 373 c.p.p., richiamato dall’art. 357, comma 2, c.p.p., le denunce, le querele e le istanze presentate oralmente sono formalizzate mediante verbale scritto nelle forme ordinarie. L’atto conserva validità ed efficacia processuale attraverso la sola sottoscrizione del dichiarante e dell’ufficiale procedente, senza necessità di ricorrere alla riproduzione tecnica.
3.2 — Assenza dell’obbligo di videoregistrazione per la ricezione della querela
La Corte di Cassazione respinge fermamente la tesi dell’estensione analogica dell’inutilizzabilità alla querela verbale. Al momento della presentazione della querela o della denuncia orale, la polizia giudiziaria riceve passivamente la narrazione dei fatti e non dispone ancora di quegli elementi conoscitivi strutturati che consentono di orientare a monte la modalità di verbalizzazione. Pretendere l’attivazione immediata della videocamera all’atto di accesso del cittadino nei locali della caserma o del commissariato paralizzerebbe l’ordinaria attività di front-office della giustizia penale.
Inoltre, il dato letterale dell’art. 357, comma 3-ter, c.p.p. ancora il divieto probatorio alle sole dichiarazioni rese nel corso delle indagini. L’accertamento della condizione di debolezza rappresenta una valutazione consequenziale, compiuta a valle dell’iscrizione o della prima cognizione della notizia di reato. Di conseguenza, mentre per l’atto di ricezione della notizia criminis permane la sufficienza della forma cartacea tradizionale, per la successiva fase di approfondimento testimoniale la polizia giudiziaria è vincolata all’adozione del supporto tecnologico.
La ricaduta sul procedimento de libertate è determinante. Nel dichiarare pienamente utilizzabile la querela del 5 settembre ed espungere per inutilizzabilità assoluta le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile rese a sommarie informazioni il 7 settembre, la Corte impone al Tribunale del riesame di operare un rigoroso scorporo indiziario. I giudici di rinvio dovranno verificare se la sola querela originaria, depurata da ogni elemento desunto dall’atto istruttorio nullo, fornisca la base autonoma e autosufficiente per sostenere i gravi indizi di colpevolezza posti a presidio della misura coercitiva.
04. Il coordinamento con i reati di maltrattamenti e atti persecutori
4.1 — Cessazione della convivenza e mutamento del titolo di reato
Accanto al profilo processuale dell’inutilizzabilità delle prove orali, la sentenza Cass. pen. n. 14172/20261 affronta una complessa questione di diritto penale sostanziale concernente i confini tra l’art. 572 c.p. e l’art. 612-bis c.p.. Nella vicenda in giudizio, la convivenza more uxorio tra le parti era cessata in modo definitivo nel maggio 2022 con la totale interruzione della coabitazione e della comunanza materiale e morale. Ciononostante, l’ordinanza cautelare aveva contestato il delitto di maltrattamenti in forma continuativa sino al mese di settembre 2025, ricomprendendo nella medesima fattispecie una serie di reiterati episodi molesti e aggressivi consumati a distanza di anni dalla rottura relazionale.
L’orientamento nomofilattico consolidato, espresso autorevolmente da Cass. pen. Sez. VI n. 39532/20216, esclude la configurabilità del delitto di maltrattamenti qualora le vessazioni siano compiute ai danni dell’ex convivente di fatto dopo la disgregazione irreversibile del consorzio domestico. Il presupposto tipico dell’art. 572 c.p. risiede nell’attualità di un rapporto di reciproco affidamento e di convivenza materiale. Quando tale legame si dissolve, le successive condotte di sopraffazione o molestia integrano l’ipotesi aggravata di atti persecutori di cui all’art. 612-bis, comma 2, c.p., come illustrato altresì nella riflessione sistematica su disegno criminoso e continuazione nel reato di maltrattamenti. Sulla complessa articolazione delle dichiarazioni accusatorie e della querela nei delitti persecutori tra ex partner interviene altresì Cass. pen. Sez. V sent. n. 16542/20267. Anche Cass. pen. Sez. VI sent. n. 31026/20268 ha confermato la rigorosa demarcazione temporale e causale tra le due fattispecie incriminatrici.
La registrazione audiovisiva della testimonianza fragile costituisce un presidio oggettivo di legalità processuale, la cui violazione genera un’inutilizzabilità insanabile a garanzia del contraddittorio e della genuinità probatoria.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cass. pen. Sez. VI, n. 39532/2021 | Prevalente | La cessazione definitiva della convivenza more uxorio esclude l’art. 572 c.p. per le condotte successive, configurando il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. per il divieto di analogia in malam partem. |
| Cass. pen. Sez. V, sent. n. 16542/2026 | Consolidato | Validità della querela proposta per relationem negli atti persecutori integrata da successive sommarie informazioni testimoniali. |
| Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 31026/2026 | Conforme | Rilevanza dirimente della scansione temporale delle condotte nella successione tra artt. 572 e 612-bis c.p., precludendo l’unificazione forzata di contestazioni eterogenee. |
4.2 — L’inapplicabilità retroattiva delle modifiche della L. n. 181/2025
L’ordinanza impugnata aveva cercato di superare il limite della cessata convivenza facendo leva sul vincolo di genitorialità condivisa nascente dalla figlia minore comune, valorizzando un orientamento giurisprudenziale minoritario che dilatava la nozione di famiglia di fatto. Tuttavia, la Suprema Corte rileva che tale percorso ermeneutico viola frontalmente il principio di legalità e il correlato divieto di analogia in malam partem sanciti dall’art. 2 c.p. e dall’art. 25, comma secondo, Cost.
È pur vero che il legislatore è intervenuto su questa specifica lacuna con l’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 2 dicembre 2025, n. 181, che ha modificato l’art. 572 c.p. estendendo la fattispecie di maltrattamenti anche in danno della persona non più convivente ove sussistano vincoli nascenti dalla filiazione. Nondimeno, tale novella costituisce una nuova incriminazione strutturale che amplia la sfera del penalmente rilevante rispetto al testo previgente introdotto dalla legge n. 69 del 2019. Trattandosi di norma incriminatrice sfavorevole, essa non può spiegare alcuna efficacia retroattiva sulle condotte esaurite o consumate anteriormente alla sua entrata in vigore.
Ne discende che, per tutti gli episodi collocati tra il maggio 2022 e il settembre 2025, l’imputazione di maltrattamenti risulta giuridicamente insostenibile. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, dovrà necessariamente riqualificare i fatti successivi alla cessazione della convivenza nell’alveo dell’art. 612-bis c.p., verificando se la permanenza del residuo compendio probatorio legittimo integri la gravità indiziaria e la persistenza delle esigenze cautelari richieste per mantenere in vita la misura del divieto di avvicinamento.
05. Ricadute processuali e profili probatori nel giudizio
5.1 — Il vizio della prova e i limiti della sanzione processuale
La declaratoria di inutilizzabilità ex art. 357, comma 3-ter, c.p.p. proietta i suoi effetti sull’intera architettura della fase cautelare e del successivo giudizio di merito. Non si tratta di una mera nullità relativa sanabile, bensì di un’inutilizzabilità patologica assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell’art. 191 c.p.p. Tale patologia colpisce alla radice l’attitudine probatoria dell’atto assunto in violazione delle forme prescritte.
Il Collegio di legittimità affronta apertamente la tensione insita in tale conclusione, evidenziando il rischio di una paradossale eterogenesi dei fini. La disciplina della videoregistrazione, introdotta primariamente per salvaguardare la vittima da reiterate audizioni e dal connesso trauma psicologico, finisce per tradursi in un beneficio processuale immediato per la difesa dell’indagato. Quando la polizia giudiziaria omette la registrazione, la testimonianza della persona offesa viene estromessa dal compendio valutativo. Nondimeno, la Cassazione ribadisce che la tutela della personalità non può consumarsi a scapito delle garanzie formali di accertamento della verità. Nel quadro delineato per la sospensione condizionale ai percorsi di recupero dopo la L. 168, il rigore delle forme procedurali costituisce la condizione imprescindibile per la legittimità della risposta sanzionatoria statuale.
A differenza di quanto accade per altre forme probatorie, ove mere irregolarità esecutive non travolgono l’atto — come approfondito nell’analisi sulla inutilizzabilità della prova digitale nel processo penale —, nel caso delle sommarie informazioni della persona vulnerabile la sanzione invalidante è stabilita testualmente dalla legge. La forma digitale è requisito di esistenza e fruibilità processuale del contenuto narrativo.
5.2 — La tenuta della custodia cautelare e l’abnormità del diniego
L’espulsione delle sommarie informazioni dal fascicolo del riesame impone al giudice del rinvio la cosiddetta prova di resistenza. Il Tribunale deve verificare se gli indizi residui, rappresentati dalla querela originaria e da eventuali elementi di riscontro documentale o testimoniale terzi, siano idonei a sorreggere il giudizio di qualificata probabilità di colpevolezza. Qualora la consistenza del quadro indiziario risulti fatalmente impoverita, la misura cautelare del divieto di avvicinamento dovrà essere revocata.
La questione si raccorda strettamente al sistema di vigilanza delle misure personali. Come chiarito da Cass. pen. Sez. VI sent. n. 5254/20269, il rispetto delle prescrizioni relative al divieto di avvicinamento con controllo elettronico è presidiato da un automatismo rigoroso, per cui la reiterazione di contatti casuali può determinare l’aggravamento nella custodia carceraria. Proprio tale severità applicativa esige che il titolo cautelare genetico poggi su prove irreprensibili e immuni da vizi procedimentali.
Sotto altro profilo, Cass. pen. Sez. VI sent. n. 25288/202610 sottolinea l’obbligo di rigorosa motivazione sui gravi indizi di colpevolezza nei reati di violenza relazionale. Qualsiasi cedimento motivazionale che pretenda di colmare il vuoto probatorio cagionato dall’inutilizzabilità dell’escussione istruttoria mediante congetture si tradurrebbe in un vizio insanabile censurabile in sede di legittimità.
5.3 — Credibilità, riscontri estrinseci e immediatezza della prova
La registrazione audiovisiva assolve a una funzione euristica insostituibile ai fini del vaglio di credibilità del dichiarante, consentendo al giudice e alle parti di cogliere la spontaneità dell’eloquio, le pause, la mimica facciale e l’eventuale incidenza di domande suggestive rivolte dalla polizia giudiziaria. In questo quadro, mentre l’atto filmato dissipa ogni dubbio circa la fedeltà della verbalizzazione, Cass. pen. Sez. V sent. n. 18792/202611 conferma la centralità probatoria delle dichiarazioni della persona offesa nella ricostruzione dell’effettivo stato di ansia e di timore nei delitti contro la persona.
Inoltre, in tema di valutazione della testimonianza della vittima, Cass. pen. Sez. III sent. n. 6135/202612 ha statuito che la verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca deve fondarsi su un riscontro critico stringente, specialmente nei processi in cui la narrazione della persona offesa rappresenta l’unica fonte di accusa. È proprio in questa prospettiva che le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile registrate integralmente divengono una risorsa di garanzia per tutte le parti: tutelano l’accusa contro contestazioni strumentali e difendono l’indagato da ricostruzioni arbitrarie.
06. Conclusioni
La pronuncia n. 14172/2026 della Sesta Sezione Penale fissa un punto fermo di straordinaria rilevanza teorica e applicativa nella costruzione dello statuto probatorio delle vittime fragili. La scelta della Cassazione di ancorare l’obbligo di riproduzione audiovisiva a una presunzione legale oggettiva derivante dal titolo del reato scongiura il rischio di prassi elusive da parte degli uffici investigativi. Non vi è spazio per valutazioni discrezionali della polizia giudiziaria circa la reale debolezza della persona escussa nei procedimenti per violenza domestica: il delitto di maltrattamenti reca ontologicamente in sé i connotati della sopraffazione e della dipendenza emotiva.
Al contempo, la sentenza ribadisce l’irrinunciabile centralità del principio di legalità e di tassatività. La tutela rafforzata accordata alla vittima non può essere perseguita attraverso scorciatoie interpretative in violazione del divieto di retroattività sfavorevole, come avvenuto con l’indebita estensione dei maltrattamenti a condotte post-convivenza pregresse rispetto alla legge n. 181 del 2025. In definitiva, le dichiarazioni della persona offesa vulnerabile possono legittimamente sostenere l’azione cautelare e la repressione penale solo se assunte nel più rigoroso rispetto delle forme tecnologiche e delle garanzie del contraddittorio, ponendo gli apparati giudiziari dinanzi all’urgenza indifferibile di adeguare le proprie dotazioni strumentali.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice di procedura penale, art. 357 — Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria e registrazione audiovisiva a pena di inutilizzabilità.
- Codice di procedura penale, art. 351 — Altre sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria e tutela del dichiarante fragile.
- Codice di procedura penale, art. 373 — Modalità di documentazione mediante verbale ordinario di denunce e querele orali.
- Codice di procedura penale, art. 90-quater — Condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa e parametri di valutazione.
- Codice di procedura penale, art. 392, comma 1-bis — Incidente probatorio speciale e presunzione legale di vulnerabilità per reati da codice rosso.
- Codice penale, art. 572 — Maltrattamenti contro familiari e conviventi e struttura della fattispecie incentrata sulla convivenza.
- Codice penale, art. 612-bis — Atti persecutori e aggravante per condotte poste in essere dal coniuge o convivente cessato.
- Codice penale, art. 2 — Successione di leggi penali nel tempo e divieto di applicazione retroattiva in malam partem.
- Legge 2 dicembre 2025, n. 181 — Modifiche all’art. 572 c.p. con estensione ai non conviventi legati da filiazione.
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 17 aprile 2026, n. 14172 — Sancisce l’inutilizzabilità assoluta ex art. 357 c.p.p. delle sommarie informazioni della vittima vulnerabile prive di registrazione audiovisiva.
- 2. Cassazione penale, Sez. Unite, Sentenza 18 marzo 2025, n. 10869 — Fissa la presunzione iuris et de iure di vulnerabilità per i reati a catalogo ex art. 392, comma 1-bis, c.p.p., precludendo al giudice sindacati in concreto.
- 3. Corte Costituzionale, Sentenza 5 febbraio 2021, n. 14 — Dichiara la legittimità costituzionale dell’incidente probatorio speciale a presidio delle vittime vulnerabili in conformità al principio dell’id quod plerumque accidit.
- 4. Corte Costituzionale, Sentenza 29 gennaio 2005, n. 63 — Estende le modalità protette di audizione della testimonianza fragile ai maggiorenni infermi a garanzia della personalità individuale.
- 5. Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 5 aprile 2023, n. 29821 — Definisce i parametri dell’accertamento in concreto della vulnerabilità ex art. 90-quater c.p.p. per le fattispecie non comprese nel catalogo speciale.
- 6. Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 6 settembre 2021, n. 39532 — Esclude il delitto di maltrattamenti in caso di cessazione della convivenza more uxorio, qualificando i fatti come atti persecutori aggravati.
- 7. Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 7 maggio 2026, n. 16542 — Sancisce la piena validità della querela per atti persecutori proposta mediante istanza iniziale integrata da successive sommarie informazioni.
- 8. Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 12 agosto 2026, n. 31026 — Riafferma la rilevanza della successione temporale delle condotte abusive per la corretta imputazione del titolo delittuoso.
- 9. Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 5254 — Disciplina il rigore applicativo del divieto di avvicinamento e l’obbligo di allontanamento immediato anche in ipotesi di incontri fortuiti.
- 10. Cassazione penale, Sez. VI, Sentenza 6 luglio 2026, n. 25288 — Ribadisce i canoni di motivazione sui gravi indizi di colpevolezza e la tenuta del quadro probatorio nel rito cautelare.
- 11. Cassazione penale, Sez. V, Sentenza 25 maggio 2026, n. 18792 — Conferma il valore probatorio delle dichiarazioni della persona offesa nella prova dello stato d’ansia e paura nei delitti relazionali.
- 12. Cassazione penale, Sez. III, Sentenza 16 febbraio 2026, n. 6135 — Fissa i criteri di riscontro estrinseco per la valutazione dell’attendibilità intrinseca della narrazione accusatoria della persona offesa.
