Cessione d’azienda: licenziamento dal cedente senza decadenza
L’inefficacia del recesso post-cessione e l’inapplicabilità dei termini di decadenza ex art. 32 L. 183/2010 secondo Cass. n. 22651/2026
Stato della questione e quadro aggiornato al 9 settembre 2026: La Suprema Corte consolida l’orientamento di massima tutela nel trasferimento d’azienda: il recesso datoriale intimato dall’alienante a cessione avvenuta è radicalmente inefficace e l’azione di accertamento verso il cessionario non soggiace ad alcuna decadenza decadenziale.
Abstract (Italiano)
La recente pronuncia della Cassazione (ordinanza n. 22651/2026) offre importanti chiarimenti sui limiti dell’autonomia datoriale in costanza di trasferimento d’azienda (art. 2112 c.c.). Al centro dell’analisi si pone il licenziamento intimato dal cedente in un momento successivo all’avvenuto passaggio del ramo aziendale: un atto considerato tam quam non esset e del tutto inidoneo a incidere sulla continuità del rapporto di lavoro con il cessionario. L’intervento nomofilattico ribadisce l’inapplicabilità dei ristretti termini di decadenza di cui all’art. 32 della Legge n. 183/2010 all’azione di accertamento promossa dal lavoratore nei confronti dell’effettivo titolare dell’azienda, sancendo altresì la ripresa automatica dell’obbligo retributivo senza la necessità di previa costituzione in mora.
Abstract (English)
The recent ruling by the Italian Supreme Court (Order No. 22651/2026) provides significant clarifications regarding the limits of employer autonomy during the transfer of a business (Article 2112 of the Civil Code). The analysis focuses on the dismissal ordered by the transferor after the business branch has already been transferred: an act considered tam quam non esset and completely incapable of affecting the continuity of the employment relationship with the transferee. The ruling reiterates the inapplicability of the strict forfeiture terms under Article 32 of Law No. 183/2010 to the declaratory action brought by the employee against the actual owner of the business, also confirming the automatic resumption of the remuneration obligation without the need for prior formal notice of default.
- Inefficacia Radicale del Recesso: Il licenziamento intimato dal cedente dopo il perfezionamento della cessione d’azienda è giuridicamente inesistente (tam quam non esset) e non interrompe il rapporto, transitato automaticamente in capo al cessionario ex art. 2112 c.c.
- Esenzione dai Termini Decadenziali: All’azione del lavoratore volta ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario non si applicano i termini di impugnazione (art. 6 L. 604/1966) e di decadenza (art. 32 L. 183/2010), trattandosi di atto inidoneo a produrre effetti estintivi.
- Mora Credendi e Retribuzioni: Accertata la continuità del rapporto, il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturate dal momento in cui ha offerto le proprie prestazioni al cessionario, senza necessità di una formale costituzione in mora ex art. 1206 c.c.
- Onere della Prova sulla Cessione: In ossequio al principio di vicinanza della prova, grava sul cessionario l’onere di dimostrare i termini e le condizioni dello specifico contratto di cessione d’azienda.
In tema di trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., il licenziamento intimato dal cedente in epoca successiva al trasferimento è tam quam non esset, in quanto proveniente da un soggetto privo della qualità datoriale. Ne consegue che l’azione del lavoratore diretta ad accertare la prosecuzione del rapporto con il cessionario non è assoggettata ai termini di decadenza di cui all’art. 32 della L. 183/2010.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. civ. n. 22651/2026
La circolazione d’azienda pone al centro la continuità del rapporto. Con l’ordinanza 3 luglio 2026, n. 22651, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione 1 ha chiarito che il licenziamento intimato dal cedente dopo la cessione del compendio produttivo è radicalmente inefficace. L’arresto nomofilattico sancisce l’inesistenza dell’atto rescissorio promanante da chi abbia dismesso la titolarità dell’impresa, traendo da tale premessa conseguenze decisive sui termini di impugnazione giudiziale e sulla disciplina decadenziale introdotta dalle riforme processuali.
La controversia traeva origine dal licenziamento per supposta soppressione del posto intimato a una lavoratrice in una data posteriore al rogito notarile di cessione del ramo commerciale in favore della società cessionaria OVS S.p.A. Mentre nei confronti della cedente veniva azionata in via cautelativa la tutela risarcitoria, la dipendente conveniva in giudizio la cessionaria per far accertare la continuità del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., domandando la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni maturate dal giorno della materiale estromissione. Costituendosi in giudizio, la cessionaria eccepiva la decadenza dall’impugnazione ai sensi dell’art. 6 della L. n. 604/1966 e dell’art. 32 della L. n. 183/2010, contestando nel merito l’inclusione della dipendente nel perimetro del ramo ceduto e la spettanza economica in difetto di una formale mora credendi.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Roma accoglievano integralmente le domande della lavoratrice, respingendo le eccezioni datoriali e rilevando la radicale inutilità di una preventiva impugnazione del recesso del cedente. La Suprema Corte ha confermato la decisione, sancendo che il recesso intimato dall’alienante posteriormente al trasferimento del compendio aziendale è un atto del tutto estraneo allo statuto dei recessi tipici. Esso si colloca nella dimensione dell’inesistenza giuridica rispetto al nuovo datore di lavoro, ponendosi come fattore del tutto inidoneo a spiegare qualsivoglia efficacia estintiva sul vincolo contrattuale proseguito ope legis.
02. Il trasferimento d’azienda e il licenziamento intimato dal cedente
2.1 — L’automatismo del passaggio in capo al cessionario
Il perno della disciplina inderogabile dettata dall’art. 2112 c.c., conformata alle prescrizioni delle direttive europee di armonizzazione (in primis la direttiva 2001/23/CE), risiede nel principio dell’automatismo successorio. Nel momento in cui si perfeziona il mutamento soggettivo nella titolarità di un’attività economica organizzata, il rapporto di lavoro subordinato si trasferisce in capo al cessionario senza soluzione di continuità, per effetto diretto ed esclusivo del precetto normativo. Tale effetto si produce indipendentemente da qualsiasi manifestazione di consenso del lavoratore, e a prescindere da qualsivoglia contraria volontà manifestata dai contraenti cedente e cessionario nell’accordo traslativo.
L’operatività automatica comporta l’immediata ed integrale perdita in capo all’alienante di ogni potere direttivo, conformativo e disciplinare sui prestatori addetti all’articolazione produttiva ceduta. La titolarità della posizione datoriale si radica istantaneamente ed esclusivamente nella sfera giuridica dell’acquirente. Qualsiasi pattuizione convenzionale, clausola contrattuale o accordo sindacale diretto a escludere determinati lavoratori dal passaggio aziendale incorre nella sanzione della nullità assoluta per contrasto con norme imperative. La tutela della stabilità occupazionale nell’ambito del compendio trasferito costituisce infatti un presidio inderogabile dell’ordine pubblico lavoristico, insuscettibile di deroghe negoziali o rinunce preventive.
Questo canone protettivo opera con forza espansiva, trovando piena applicazione anche dinanzi a vicende circolatorie attuate in via di fatto, mediante successione di appalti o attraverso negozi indiretti e frazionati nel tempo. Come chiarito dalla Sezione Lavoro nella fondamentale sentenza 21 maggio 2019, n. 13648 2, la successione legale nel vincolo lavorativo prescinde dal formale nomen iuris prescelto dalle parti contraenti, privilegiando la riscontrata continuità funzionale dell’entità economica e l’inserimento oggettivo del dipendente nel segmento produttivo trasferito. La nozione giuslavoristica di azienda privilegia la dimensione materiale dell’organizzazione economica rispetto agli schemi formali del diritto societario.
Nell’ordinanza n. 22651/2026, l’accertamento storico dell’avvenuto trasferimento del ramo commerciale ha determinato l’immediato radicamento della dipendente nella compagine aziendale della cessionaria. La prosecuzione ope legis neutralizza e priva di rilevanza qualsiasi pretesa datoriale di subordinare l’efficacia del subentro a un formale atto di assunzione, alla stipula di un nuovo contratto individuale o a valutazioni discrezionali di gradimento soggettivo dell’acquirente, confermando che l’estromissione costituisce un mero inadempimento materiale privo di copertura causale.
2.2 — La natura tam quam non esset del recesso
La diretta conseguenza dell’automatismo traslativo si riverbera sulla qualificazione giuridica dell’atto risolutivo comunicato dal cedente. Nel momento in cui formalizza la cessazione del rapporto dopo che l’azienda è passata di mano, l’alienante compie un atto in radicale difetto di legittimazione sostanziale. Come affermato con nettezza da Cass. civ., Sez. Lavoro, ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3235 3, il licenziamento intimato dal cedente successivamente all’efficacia reale della cessione deve considerarsi giuridicamente inesistente e tam quam non esset. Tale atto è strutturalmente privo di capacità caducatoria rispetto al legame contrattuale che fa capo ormai in via esclusiva al cessionario.
Il recesso comunicato da chi ha già dismesso l’azienda costituisce un atto emanato a non domino: del tutto privo di efficacia estintiva, esso non scalfisce la continuità del rapporto incardinato presso il cessionario.
Il Supremo Collegio richiama il fermo insegnamento di legittimità espresso nella pronuncia 23 giugno 2001, n. 8621 4, evidenziando che l’atto estintivo proveniente da un soggetto ormai estraneo al rapporto non integra una mera causa di illegittimità o annullabilità, bensì una radicale inefficacia negoziale assoluta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. Questa impostazione dogmatica riflette quanto già esaminato nel nostro approfondimento (Distacco illegittimo: il recesso del datore formale è a non domino), in cui si evidenziava il medesimo difetto di potere dismissivo in capo a chi perde la titolarità sostanziale dell’impresa. La pronuncia giudiziale di accertamento spiega dunque natura puramente ricognitiva della perdurante vitalità del rapporto lavorativo con l’acquirente.
2.3 — L’irrilevanza del giudicato e del comportamento processuale
Nei giudizi di subentro le difese datoriali eccepiscono frequentemente l’intervenuto giudicato o transazioni risarcitorie conseguite dal dipendente contro il cedente in distinti procedimenti giudiziali. Nell’ordinanza n. 22651/2026, la Suprema Corte ha escluso categoricamente che le intese conciliative o le sentenze di condanna pronunciate nei confronti dell’alienante possano spiegare efficacia preclusiva rispetto alla domanda proposta contro il cessionario per il riconoscimento della continuità lavorativa.
In piena continuità con Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 26 settembre 2023, n. 27322 5, il lavoratore è titolare di rimedi processuali concorrenti e autonomi: egli può agire contro il cedente per ottenere il risarcimento del pregiudizio patito a seguito della materiale estromissione, e contemporaneamente esperire l’azione di accertamento verso il cessionario per rivendicare la prosecuzione del rapporto ex art. 2112 c.c. Gli importi eventualmente liquidati a titolo risarcitorio dal cedente potranno spiegare efficacia estintiva solo in sede di quantificazione del credito retributivo onde scongiurare ingiustificate duplicazioni, ma non hanno la forza di cancellare la titolarità sostanziale del rapporto in capo al cessionario.
Né assume consistenza l’eccezione di contraddittorietà della condotta processuale sollevata dall’impresa acquirente. Come sancito dalla giurisprudenza consolidata di legittimità (si veda in particolare Cass. civ., Sez. I, sentenza 11 giugno 2014, n. 13217 6), l’apprezzamento della condotta delle parti in giudizio è riservato alla discrezionalità motivata del giudice di merito. L’attivazione cautelativa di tutele risarcitorie verso il formale disponente costituisce una legittima strategia difensiva di prudenza processuale, del tutto inidonea a configurare rinuncia tacita ai diritti inderogabili nascenti dalla cessione d’azienda.
03. Inapplicabilità della decadenza ex art. 32 L. 183/2010
3.1 — La ratio dei limiti decadenziali e l’atto inidoneo all’estinzione
Il nucleo dogmatico di maggiore portata applicativa dell’ordinanza n. 22651/2026 risiede nella perimetrazione rigorosa dei termini decadenziali di impugnazione. L’art. 32 della L. n. 183/2010 (cosiddetto Collegato Lavoro) ha novellato la disciplina dell’art. 6 della L. n. 604/1966, estendendo il rigido meccanismo della duplice decadenza (onere di impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni e successivo deposito del ricorso giudiziale entro 180 giorni) a una vasta platea di atti datoriali e fattispecie risolutive, comprese le controversie collegate alla cessione dell’azienda.
Tuttavia, la specifica funzione economico-giuridica dei termini perentori di decadenza trova fondamento nell’esigenza di assicurare certezza e stabilità ai traffici commerciali a fronte di atti muniti di astratta efficacia modificativa o estintiva del rapporto. Ove invece l’atto sia affetto da nullità radicale o totale inesistenza giuridica, l’ordinamento non impone alla parte lesa di attivare la complessa trafila decadenziale. Nel solco tracciato da Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 7 novembre 2019, n. 28750 7, la Suprema Corte ha ribadito che il licenziamento intimato dal cedente dopo il perfezionamento del trasferimento d’azienda non esplica alcuna efficacia estintiva rispetto al rapporto facente capo al cessionario. L’iniziativa giudiziale del dipendente ha la natura di azione di mero accertamento della prosecuzione legale, soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione e del tutto sottratta alla scure decadenziale dell’art. 32.
La Sezione Lavoro sottolinea la marcata asimmetria concettuale tra l’impugnazione con cui il lavoratore contesta la legittimità della cessione del ramo d’azienda per rifiutare il passaggio e restare alle dipendenze del cedente — ipotesi in cui opera la decadenza ex art. 32, comma 4, lett. c), mirando a rimuovere l’effetto successorio — e l’azione opposta con cui il dipendente rivendica la piena operatività della tutela dell’art. 2112 c.c. Come illustrato nella nostra riflessione (Licenziamento senza contestazione: scatta la reintegrazione), il sistema separa nettamente i vizi di mera annullabilità dalle carenze assolute di potere dispositivo. Non essendovi alcun licenziamento imputabile alla società cessionaria, non vi è alcun atto datoriale da impugnare entro i termini di 60 o 180 giorni.
3.2 — Differenza sistematica rispetto al licenziamento ante-trasferimento
La rigorosa coerenza della costruzione sistematica riaffermata nell’ordinanza n. 22651/2026 trova piena conferma nel confronto speculare con l’ipotesi del recesso ante-trasferimento. Quando il licenziamento viene intimato dal cedente prima che la cessione d’azienda abbia avuto luogo, l’atto promana dal soggetto che in quel momento è il legittimo ed effettivo titolare del rapporto di lavoro. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità nelle sentenze Cass. civ., Sez. Lavoro, sentenza 11 marzo 2022, n. 8039 8 e sentenza 11 maggio 2018, n. 11410 9, in tale circostanza il recesso — pur se viziato o elusivo dell’art. 2112 c.c. — spiega un’efficacia estintiva immediata, che richiede una tempestiva impugnativa nei termini di decadenza ex art. 6 L. 604/1966 e art. 32 L. 183/2010. L’omessa impugnazione consolida definitivamente la risoluzione del rapporto, precludendone il transito verso il cessionario. Al contrario, nell’ipotesi in cui la cessione sia già avvenuta, il legame contrattuale si è già trasferito: l’atto dell’alienante è privo di ogni attitudine dismissiva e l’onere decadenziale non viene mai ad esistenza.
04. Profili probatori e orientamenti giurisprudenziali a confronto
4.1 — La vicinitas della prova sul contratto di cessione
L’ordinanza n. 22651/2026 offre un apporto chiarificatore di massimo momento pratico in ordine alla concreta ripartizione dell’onere probatorio nelle controversie lavoristiche regolate dall’art. 2112 c.c. Nel corso del contenzioso di merito, la società cessionaria aveva sostenuto che spettasse alla lavoratrice l’onere di dimostrare la precisa inclusione del negozio commerciale presso cui prestava servizio all’interno del perimetro del compendio aziendale compravenduto. La Cassazione ha disatteso radicalmente tale impostazione, valorizzando il criterio della vicinanza della prova (vicinitas) quale fondamentale canone interpretativo correttivo della regola generale fissata dall’art. 2697 c.c.
Il contratto di trasferimento d’azienda, unitamente ai documenti contabili, alle perizie di stima e agli allegati recanti gli elenchi nominativi del personale coinvolto nella cessione, rientra nella materiale ed esclusiva disponibilità degli imprenditori contraenti. Il singolo lavoratore subordinato si trova invece in una condizione di insuperabile asimmetria informativa, essendo estraneo alla redazione del rogito e alla gestione dei relativi allegati riservati. Esigere dal dipendente la prova documentale dell’esatta consistenza oggettiva dell’accordo traslativo significherebbe accollargli una probatio diabolica lesiva del diritto costituzionale di difesa (art. 24 Cost.) e idonea a frustrare l’effettività della tutela giuslavoristica.
Sul piano processuale, una volta provata l’assegnazione all’articolazione organizzativa prima del passaggio e la prosecuzione dell’attività, scatta una precisa inversione probatoria. Grava infatti sul cessionario l’onere di esibire l’atto negoziale e dimostrare l’eventuale esclusione del plesso operativo o l’estraneità della mansione svolta al ramo ceduto. La sintesi dell’evoluzione nomofilattica sui diversi aspetti della fattispecie emerge dalla tavola sinottica seguente:
| Sentenza / Autorità | Orientamento / Tipologia | Principio in sintesi |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 22651/2026 | FAVOREVOLE Licenziamento post-cessione | Il recesso dell’alienante è inesistente; nessuna decadenza ex art. 32 L. 183/2010 per l’accertamento; onere probatorio della cessione sul cessionario per vicinanza della prova. |
| Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 3235/2024 | CONFORME Recesso da soggetto non datore | Il recesso intimato dal cedente post-trasferimento è tam quam non esset ed esonera il lavoratore da ogni termine di impugnazione ex art. 6 L. 604/66. |
| Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 28750/2019 | CONFORME Ambito decadenza art. 32 | La decadenza del Collegato Lavoro non colpisce l’azione diretta ad accertare la continuazione ope legis del rapporto di lavoro con l’acquirente d’azienda. |
| Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 8039/2022 | DISTINTO Recesso ante-trasferimento | Il licenziamento anteriore alla cessione promana dal legittimo datore ed estingue il vincolo: scatta l’onere di tempestiva impugnazione a pena di decadenza. |
| Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 11410/2018 | CONFORME Prescrizione e decadenze | La decadenza presuppone un atto estintivo efficace; in assenza di atto idoneo all’estinzione la pretesa lavorativa è soggetta alla sola prescrizione ordinaria. |
4.2 — Il ruolo dell’art. 115 c.p.c. e il sindacato di legittimità
Nel disattendere i motivi di gravame della cessionaria, la Corte di Cassazione ha affrontato altresì la dedotta violazione dell’art. 115 c.p.c. in materia di principio di non contestazione. La società ricorrente assumeva di aver contestato tempestivamente sin dalle prime difese la riconducibilità della posizione lavorativa al plesso ceduto. La Cassazione ha dichiarato il motivo inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza del ricorso, riaffermando l’orientamento consolidato espresso in Cass. civ., Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3680 10.
Per denunciare in sede di legittimità l’erronea applicazione della non contestazione occorre assolvere al rigido onere prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., trascrivendo i passaggi testuali della comparsa di risposta di primo grado in cui i fatti erano stati specificamente e tempestivamente contestati (si vedano Cass. civ., Sez. III, sentenza 9 agosto 2016, n. 16655 11 e Cass. civ., Sez. VI-3, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12840 12). Come evidenziato nel nostro contributo (Controlli difensivi nel licenziamento e principio di non contestazione), l’onere di tempestiva e specifica contestazione assume rilievo cardine nel rito del lavoro. La verifica sul rispetto di tali parametri compete in via esclusiva al giudice di merito, ed è insindacabile in Cassazione se congruamente motivata.
05. Effetti retributivi e la costituzione in mora del cessionario
5.1 — Il ripristino dell’obbligazione sinallagmatica
Il decisivo versante patrimoniale affrontato nell’ordinanza n. 22651/2026 riguarda la decorrenza dell’obbligazione retributiva a carico della società cessionaria. L’impresa assumeva che il credito retributivo della lavoratrice non potesse decorrere retroattivamente dalla data dell’estromissione, invocando le regole sulla mora credendi di cui all’art. 1206 c.c. Secondo questa tesi difensiva — desunta dai principi vigenti in tema di conversione giudiziale di contratti a termine o di interposizione fittizia —, l’obbligo retributivo presupporrebbe una preventiva e formale messa in mora o un’offerta solenne delle prestazioni lavorative.
La Sezione Lavoro ha disatteso con fermezza tale equiparazione concettuale. Nella fattispecie disciplinata dall’art. 2112 c.c. non si assiste alla costituzione ex novo di un rapporto per effetto di una pronuncia di conversione con efficacia costitutiva, bensì alla continuazione giuridica e materiale del contratto originario. Il mancato impiego della lavoratrice da parte del cessionario discende esclusivamente dal rifiuto ingiustificato di quest’ultimo di riconoscere la titolarità del rapporto sulla base dell’inefficace recesso comunicato dal cedente. L’offerta della prestazione si desume dalla stessa instaurazione del giudizio e dalla costante disponibilità manifestata dalla dipendente; ne discende che le retribuzioni spettano integralmente dall’estromissione a titolo di adempimento del corrispettivo contrattuale e non di mero ristoro risarcitorio.
06. Conclusioni
L’ordinanza n. 22651/2026 della Suprema Corte di Cassazione consolida un indirizzo interpretativo di primaria importanza per il diritto del lavoro, ribadendo la centralità inderogabile della tutela dell’occupazione nelle vicende traslative d’azienda. Qualificare il licenziamento intimato dal cedente dopo la cessione come atto tam quam non esset consente di sottrarre il lavoratore alle insidie di rigidi meccanismi decadenziali, garantendo che il rimedio legale della continuazione del rapporto ex art. 2112 c.c. operi con la massima efficacia ed effettività. Al contempo, il rigetto delle eccezioni fondate sulla necessaria costituzione in mora ex art. 1206 c.c. e la corretta ripartizione dell’onere della prova in base al principio di vicinanza ex art. 2697 c.c. completano uno statuto protettivo armonico e sistematicamente coerente.
Sul piano della prassi aziendale e della consulenza giuslavoristica, l’insegnamento nomofilattico impone una rigorosa ponderazione nella redazione degli accordi di cessione e nella gestione dei passaggi di personale. Gli operatori economici non possono fare affidamento su accordi liberatori o recessi formalizzati dall’alienante a ridosso o a valle del rogito notarile. Qualsiasi patto teso a escludere lavoratori dal trasferimento di ramo è nullo di diritto; esso espone il cessionario al ripristino del rapporto e al pagamento integrale di tutte le retribuzioni arretrate. Solo una diligente due diligence giuslavoristica preventiva e una chiara perimetrazione contrattuale dell’autonomia funzionale del ramo ceduto possono scongiurare contenziosi gravosi e garantire la piena sostenibilità giuridica delle operazioni straordinarie.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Art. 2112 c.c. — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda
- Art. 1206 c.c. — Condizioni della mora del creditore
- Art. 2697 c.c. — Onere della prova e principio di vicinanza
- Art. 115 c.p.c. — Disponibilità delle prove e principio di non contestazione
- Art. 6, L. 604/1966 — Termini di impugnazione del licenziamento individuale
- Art. 32, L. 183/2010 — Decadenze e disposizioni in materia di contenzioso del lavoro
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza 3 luglio 2026, n. 22651 — Il licenziamento intimato dal cedente dopo il trasferimento dell’azienda è tam quam non esset e non è soggetto a decadenza; l’onere probatorio sul contratto di cessione grava sul cessionario per il principio di vicinanza della prova.
- 2. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza 21 maggio 2019, n. 13648 — L’automatismo traslativo ex art. 2112 c.c. opera anche nelle fattispecie di trasferimento d’azienda attuate in via di mero fatto o tramite assetti negoziali indiretti.
- 3. Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza 5 febbraio 2024, n. 3235 — Inefficacia assoluta e natura tam quam non esset del licenziamento intimato dall’alienante dopo la cessione d’azienda, con inapplicabilità dei termini decadenziali ex art. 6 L. 604/66.
- 4. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza 23 giugno 2001, n. 8621 — Il licenziamento intimato da soggetto privo della qualità datoriale integra un’ipotesi di totale inefficacia negoziale rilevabile d’ufficio.
- 5. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza 26 settembre 2023, n. 27322 — Autonomia dei rimedi del lavoratore: l’azione risarcitoria promossa verso il cedente non preclude l’accertamento della continuazione del rapporto verso il cessionario ex art. 2112 c.c.
- 6. Cassazione civile, Sez. I, sentenza 11 giugno 2014, n. 13217 — Libero apprezzamento del giudice di merito sul comportamento processuale delle parti e insindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni prudenziali difensive.
- 7. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza 7 novembre 2019, n. 28750 — L’azione di mero accertamento della continuità del rapporto ex art. 2112 c.c. con il cessionario non è soggetta alla decadenza di cui all’art. 32 L. 183/2010.
- 8. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza 11 marzo 2022, n. 8039 — Necessità di tempestiva impugnativa nei termini di decadenza del licenziamento intimato dal cedente in epoca anteriore al trasferimento aziendale.
- 9. Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza 11 maggio 2018, n. 11410 — Regime della prescrizione e della decadenza nell’impugnazione degli atti datoriali anteriori al mutamento soggettivo del titolare d’azienda.
- 10. Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza 7 febbraio 2019, n. 3680 — Limiti del sindacato di legittimità sulla non contestazione ex art. 115 c.p.c. e oneri di specifica allegazione nel ricorso per cassazione.
- 11. Cassazione civile, Sez. III, sentenza 9 agosto 2016, n. 16655 — Necessità di puntuale trascrizione dei passaggi difensivi per censurare ex art. 366 c.p.c. l’applicazione del principio di non contestazione.
- 12. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza 22 maggio 2017, n. 12840 — Inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che deduca la violazione dell’art. 115 c.p.c. senza assolvere all’onere di autosufficienza.
