Oscuramento delle offerte di gara: il dies a quo per l’aggiudicatario
Accesso agli atti, rito super-accelerato ex art. 36 D.Lgs. 36/2023 e segreti tecnici ex art. 98 CPI nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5343/2026
Stato della questione e quadro aggiornato al 24 agosto 2026: Il Consiglio di Stato chiarisce i termini per l’oscuramento delle offerte nel rito super-accelerato, stabilendo che la decadenza di dieci giorni non scatta per l’aggiudicatario prima della notifica del ricorso principale.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo analizza la sentenza n. 5343/2026 del Consiglio di Stato in materia di accesso agli atti e rito super-accelerato nelle procedure di evidenza pubblica rette dal D.Lgs. n. 36 del 2023. La Sesta Sezione afferma che il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del Codice dei contratti pubblici per impugnare le decisioni di oscuramento delle offerte non vincola l’aggiudicatario nei confronti delle offerte dei concorrenti posposti in graduatoria. L’operatore risultato vincitore della gara è titolare di un interesse legittimo oppositivo alla conservazione dell’aggiudicazione, sicché il suo interesse concreto e attuale a contestare l’omissatura degli atti altrui insorge unicamente in via incidentale a seguito della notifica del ricorso principale ex art. 42 c.p.a. Sul versante sostanziale, la decisione ribadisce che la secretazione di parti dell’offerta tecnica esige la rigorosa prova dei requisiti dell’art. 98 del Codice della proprietà industriale, sanzionando con l’illegittimità gli oscuramenti massivi e indiscriminati.
Abstract (English)
This article analyses judgment no. 5343/2026 delivered by the Italian Council of State regarding digital access to tender files and the accelerated judicial review mechanism under Legislative Decree no. 36/2023. The Sixth Chamber rules that the strict ten-day limitation period set forth by Article 36(4) for challenging bid redacting decisions does not apply to the successful bidder with respect to the offers submitted by ranking competitors. Being the holder of an oppositional interest aimed at preserving the contract award, the successful tenderer acquires a concrete and actual interest in challenging the redaction of third-party documents only upon receiving notification of the main judicial appeal under Article 42 of the Administrative Procedure Code. Substantively, the ruling confirms that trade secret protection requires rigorous proof of the cumulative criteria set out in Article 98 of the Industrial Property Code, strictly invalidating blanket and unmotivated document withholdings.
- Decorrenza asimmetrica dei termini di ricorso: Il termine di 10 giorni ex art. 36 comma 4 non corre per l’aggiudicatario al momento della comunicazione di gara, decorrendo solo dalla notifica del ricorso principale avversario.
- Divieto di impugnazioni preventive e al buio: L’ordinamento processuale non tollera l’imposizione di oneri decadenziali a fronte di pregiudizi ipotetici, preservando la natura incidentale dell’accesso difensivo ex art. 42 c.p.a.
- Rigore probatorio per i segreti aziendali: L’oscuramento dell’offerta tecnica è legittimo solo se assistito dalla puntuale dimostrazione dei requisiti cumulativi ex art. 98 CPI (segretezza, valore economico, misure protettive).
- Illegittimità dell’omissatura massiva: Sono vietati gli oscuramenti integrali o generici; la stazione appaltante deve motivare specificamente il bilanciamento tra trasparenza e riservatezza.
In tema di accesso agli atti nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, il termine perentorio di dieci giorni previsto dall’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 per l’impugnazione delle decisioni di oscuramento delle offerte non si applica all’operatore economico aggiudicatario che intenda contestare l’oscuramento delle offerte dei concorrenti posteriori in graduatoria a fini difensivi rispetto a un ricorso principale successivamente notificatogli; l’interesse ad agire dell’aggiudicatario sorge solo in via incidentale ex art. 42 c.p.a., decorrendo da tale notificazione il relativo termine. Sul piano sostanziale, la sottrazione all’accesso di parti dell’offerta è subordinata alla rigorosa e specifica prova della sussistenza cumulativa dei requisiti di segretezza oggettiva, valore economico e adeguate misure di protezione di cui all’art. 98 del Codice della proprietà industriale, risultando illegittimo l’oscuramento massivo e indiscriminato di interi documenti.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cons. Stato n. 5343/2026
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 5343 del 18 giugno 20261, interviene con una pronuncia di primario rilievo esegetico sul meccanismo di accesso digitale agli atti di gara disciplinato dal nuovo codice dei contratti pubblici. Il Supremo Consesso affronta le complesse questioni inerenti ai termini per l’oscuramento delle offerte, definendo in termini sistematici il regime decadenziale del rito c.d. super-accelerato e chiarendo che l’operatore economico risultato aggiudicatario non è assoggettato al termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla comunicazione di aggiudicazione per contestare le omissature apposte sulle offerte dei concorrenti posposti in graduatoria.
La decisione offre una soluzione dogmaticamente solida alle incertezze scaturite dall’entrata in vigore degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Nell’intento di velocizzare le controversie pre-contenziose e scongiurare la proposizione di ricorsi al buio, il legislatore ha introdotto un canale ostensivo automatizzato tramite piattaforme di e-procurement; tuttavia, la rigidità letterale della scansione temporale rischiava di produrre effetti paradossali e asimmetrie difensive a carico dell’aggiudicatario vittorioso.
Accanto al profilo squisitamente processuale relativo ai corretti termini per l’oscuramento delle offerte, la sentenza compie una rigorosa disamina sostanziale dei confini di tutela del know-how aziendale. Il Collegio stabilisce che la deroga al principio generale di trasparenza amministrativa non può fondarsi su formule stereotipate, esigendo la piena dimostrazione dei requisiti di segretezza industriale previsti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale).
L’approdo giurisprudenziale garantisce così un perfetto equilibrio costituzionale tra la celerità delle commesse pubbliche e la pienezza del diritto di difesa ex art. 24 Cost., offrendo una guida fondamentale per la redazione dei bandi, per l’istruttoria delle stazioni appaltanti e per la gestione del contenzioso ad evidenza pubblica.
L’arresto costituisce un essenziale tassello di coordinamento tra il microsistema processuale degli appalti e le regole generali della giustizia amministrativa, confermando che la velocizzazione dei riti non può mai operare a detrimento dell’effettività della tutela giurisdizionale garantita dal diritto sovranazionale.
02. Il fatto controverso e la vicenda processuale del TRGA Bolzano
2.1 — La procedura di fornitura sanitaria e l’oscuramento delle relazioni tecniche
La controversia trae origine da una complessa procedura aperta indetta dall’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige per l’affidamento quinquennale della fornitura di reattivi diagnostici e il noleggio di apparecchiature analitiche di laboratorio, suddivisa in lotti prestazionali e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito della valutazione delle offerte per il lotto relativo alle emocolture, la società Biomérieux Italia S.p.A. risultava prima graduata e aggiudicataria, distanziando la seconda classificata Becton Dickinson Italia S.p.A. per poco più di un punto complessivo.
In data 23 dicembre 2025, la stazione appaltante comunicava l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023, dando contestualmente atto delle determinazioni assunte sulle istanze di oscuramento presentate dalle concorrenti ex art. 35, comma 4. L’amministrazione accoglieva l’istanza della seconda classificata, disponendo l’oscuramento pressoché integrale dell’offerta tecnica di quest’ultima, ivi compresi la relazione metodologica, i manuali operativi e i report di conformità prestazionale.
In tale frangente temporale, l’aggiudicataria — avendo ottenuto la commessa e avendo visto confermata la riservatezza della propria proposta — non ravvisava alcuna ragione né utilità pratica per impugnare le omissature disposte sui documenti della concorrente posposta, mancando qualsiasi lesione attuale della propria sfera giuridica.
Il quadro mutava radicalmente nel mese di gennaio 2026, allorquando la seconda graduata notificava un ricorso giurisdizionale principale volto a ottenere l’annullamento dell’aggiudicazione. Solo a fronte di tale iniziativa giudiziaria sorgeva per l’aggiudicataria la concreta necessità di accedere integralmente all’offerta tecnica della controinteressata, al fine di verificare la legittimità della valutazione e articolare un tempestivo ricorso incidentale escludente.
2.2 — L’impugnazione incidentale e la declaratoria di irricevibilità in prime cure
Ricevuta la notificazione del gravame principale, l’aggiudicataria adiva il TRGA di Bolzano ai sensi dell’art. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023 entro dieci giorni dalla notifica dell’atto introduttivo, domandando l’annullamento della decisione di secretazione e l’ostensione piena dei documenti oscurati.
Con la sentenza n. 52 del 20262, il tribunale territoriale dichiarava il ricorso irricevibile per tardività. I giudici di prime cure, privilegiando un’interpretazione rigidamente letterale dell’art. 36, comma 4, ritenevano che il termine di dieci giorni decorresse perentoriamente per tutti gli operatori dalla comunicazione digitale di aggiudicazione del 23 dicembre 2025, qualificando come decaduta l’azione promossa quaranta giorni dopo, a prescindere dalla sopravvenienza del ricorso avversario.
Tale impostazione interpretativa sui termini per l’oscuramento delle offerte imponeva di fatto agli aggiudicatari un onere di impugnazione preventiva e cautelativa contro qualsiasi oscuramento disposto nei confronti di tutti i concorrenti della graduatoria, configurando una pesante distorsione del sistema delle tutele.
03. Il rito super-accelerato ex art. 36 D.Lgs. 36/2023 e la genesi dell’interesse ad agire
3.1 — La natura dell’interesse legittimo oppositivo dell’operatore aggiudicatario
Investito del gravame, il Consiglio di Stato ribalta la statuizione di rito operando una fondamentale ricostruzione della posizione giuridica soggettiva dell’aggiudicatario. L’operatore economico che si sia utilmente classificato al primo posto e abbia ottenuto l’affidamento dell’appalto è titolare di una posizione di interesse legittimo oppositivo, volta alla conservazione del bene della vita conseguito.
Fintanto che l’assetto provvedimentale favorevole non venga contestato, l’aggiudicatario è privo di qualsiasi interesse concreto, attuale e personale ad agire ex art. 100 c.p.c. (applicabile al processo amministrativo in forza dell’art. 39, comma 1, c.p.a.) rispetto alle decisioni di oscuramento adottate sulle offerte dei concorrenti posposti. Pretendere l’attivazione della tutela giudiziale in assenza di lesione significherebbe violare i principi cardine dell’azione processuale.
L’interesse alla conoscenza degli atti altrui muta natura e diviene attuale unicamente quando la vittoria di gara sia posta in discussione dall’impugnativa avversaria, trasformandosi in interesse strumentale all’esercizio del diritto di difesa in giudizio ex art. 24 Cost.
3.2 — Il coordinamento con l’art. 42 c.p.a. e il divieto di oneri impugnatori preventivi
La Sesta Sezione chiarisce che la disciplina speciale dell’art. 36, comma 4, D.Lgs. 36/2023 non vive in un vuoto normativo, ma deve essere integrata sistematicamente con l’art. 42 del Codice del processo amministrativo. Tale disposizione sancisce la regola generale secondo cui le domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale possono essere introdotte con ricorso incidentale entro un termine che decorre dalla notificazione di quest’ultimo.
Imporre all’aggiudicatario di promuovere azioni giudiziarie preventive e meramente ipotetiche entro dieci giorni dalla comunicazione di gara produrrebbe una ingiustificata moltiplicazione dei contenziosi, in palese contrasto con i canoni di proporzionalità, ragionevole durata del processo ed economia dei giudizi di cui all’art. 111 Cost.
Ne consegue che, nell’esegesi sistematica dei termini per l’oscuramento delle offerte, pur restando fermo il termine breve di dieci giorni per la decisione della controversia ostensiva, il dies a quo per l’aggiudicatario coincide inderogabilmente con la data di ricezione della notifica del ricorso principale.
04. Il quadro normativo e la giurisprudenza amministrativa e unionale
Il regime dell’accesso documentale e della riservatezza nelle gare pubbliche si inserisce nel delicato punto di frizione tra il principio di massima trasparenza dell’azione amministrativa e la tutela dei diritti di privativa industriale dei concorrenti. Gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno novellato la materia delineando un modello di ostensione reciproca automatica per i primi cinque operatori classificati, temperato dalla facoltà di richiedere la secretazione motivata delle componenti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale.
Tale architettura si coordina con i principi già delineati in tema di tassatività dei controlli di gara (cfr. Difetto di rappresentanza nell’offerta sanabile con la ratificaD1) e sull’ostensione documentale (cfr. Accesso agli atti e oscuramento delle offerte negli appaltiD2) e con la rigorosa giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. La seguente tabella riepiloga le coordinate giurisprudenziali di riferimento.
| Pronuncia Giudiziaria | Materia e Oggetto | Principio Sancito |
|---|---|---|
| Cons. Stato n. 5343/2026 | ACCOLTO Rito super-accelerato e dies a quo per aggiudicatario | Il termine di 10 giorni non opera per l’aggiudicatario prima della notifica del ricorso principale. |
| Cons. Stato n. 6280/20253 | CONFORME Onere probatorio del segreto ex art. 98 CPI | Necessaria la prova specifica di oggetto, funzione e vantaggio competitivo della procedura. |
| Cons. Stato n. 6620/20254 | CONFORME Regime ostensivo dei primi 5 e rito art. 116 cpa | In caso di omissioni della stazione appaltante si riespande la tutela ordinaria ex art. 116 c.p.a. |
| CGUE C-54/21 Antea Polska5 | CONFORME Divieto di secretazione acritica e bilanciamento | L’amministrazione non può recepire passivamente gli oscuramenti richiesti dalle imprese. |
05. I limiti sostanziali alla secretazione: segreti tecnici, commerciali e know-how ex art. 98 CPI
5.1 — Il rigore probatorio dei requisiti di segretezza e il divieto di omissature massive
Passando allo scrutinio del merito della domanda ostensiva, il Consiglio di Stato fissa principi rigorosi sull’interpretazione delle eccezioni alla trasparenza nelle gare pubbliche1. La possibilità di oscurare parti dell’offerta costituisce una deroga eccezionale e di stretta interpretazione al dovere di pubblicità che governa l’attività amministrativa ex art. 22 della legge n. 241/1990.
L’art. 35, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 36/2023 subordina la sottrazione all’accesso alla presentazione di una dichiarazione motivata e comprovata da parte dell’offerente. La nozione di segreto tecnico o commerciale deve essere mutuata direttamente dall’art. 98 del D.Lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), il quale richiede la presenza contestuale di tre requisiti:
- Segretezza oggettiva: le informazioni non devono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- Valore economico: le conoscenze devono incorporare un valore economico intrinseco derivante proprio dalla loro segretezza;
- Misure protettive adeguate: i dati devono essere sottoposti a ragionevoli misure aziendali volte a mantenerli riservati.
Nelle gare pubbliche la trasparenza è la regola: l’oscuramento massivo dell’offerta tecnica privo dei requisiti del codice industriale è radicalmente illegittimo.
Il Supremo Collegio censura con fermezza la prassi dell’oscuramento massivo e indiscriminato di intere relazioni tecniche. L’omissatura a tappeto di centinaia di pagine senza alcuna distinzione tra elementi effettivamente segreti e descrizioni ordinarie costituisce un vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, che travolge il provvedimento autorizzatorio della stazione appaltante3.
5.2 — Know-how specifico versus conoscenze replicabili e documenti di pubblico dominio
La sentenza approfondisce la distinzione tra autentico know-how industriale e mere competenze professionali standard. Il patrimonio conoscitivo protetto coincide con l’insieme delle esperienze tecniche e delle prassi aziendali capaci di garantire all’impresa un effettivo vantaggio competitivo nel mercato rilevante, parametrato all’entità degli investimenti sostenuti per la sua acquisizione.
Al contrario, non possono essere sottratti all’accesso documenti che rientrano nel patrimonio comune degli operatori economici o che risultano di pubblico dominio, quali: certificazioni di qualità rilasciate da enti terzi, schede di sicurezza standardizzate, dépliant commerciali di prodotti liberamente commercializzati, nonché procedure operative interne ritagliate esclusivamente sulla specifica stazione appaltante e insuscettibili di riutilizzo in una serie indeterminata di future commesse.
L’onere gravante sull’operatore economico che invoca il segreto esige l’indicazione puntuale dell’oggetto, della funzione e del pregiudizio economico concorrenziale che deriverebbe dall’eventuale ostensione, precludendo l’accoglimento di istanze generiche o apodittiche.
5.3 — Il bilanciamento tra riservatezza industriale e pienezza della tutela giurisdizionale
In ossequio ai canoni unionali sanciti dalla sentenza Antea Polska (C-54/21)5, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta a compiere una valutazione caso per caso, non potendosi limitare a recepire pedissequamente le dichiarazioni di riservatezza dell’offerente.
Laddove emerga l’effettiva presenza di elementi segreti ma sussista al contempo un’esigenza di accesso difensivo indispensabile ex art. 35, comma 5, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante deve adottare soluzioni proporzionate, quali la redazione di un estratto in forma neutra o la sintesi degli elementi essenziali, idonei a consentire l’articolazione delle difese giurisdizionali senza pregiudicare il nucleo tecnologico riservato.
Qualora invece l’operatore non fornisca alcuna prova tangibile dei requisiti dell’art. 98 CPI, la tutela della segretezza decade integralmente, imponendo la completa ostensione dei documenti di gara a favore del concorrente che ne abbia fatto richiesta.
06. Considerazioni conclusive e riflessi operativi per le stazioni appaltanti
La sentenza n. 5343/2026 del Consiglio di Stato1 fornisce un contributo di straordinaria chiarezza alla razionalizzazione dell’accesso agli atti nelle gare pubbliche e alla corretta interpretazione dei termini per l’oscuramento delle offerte. Sul terreno processuale, l’ancoraggio del dies a quo dell’aggiudicatario alla notifica del gravame principale scongiura la paralisi del sistema, evitando che gli operatori vittoriosi siano costretti a promuovere defatiganti ricorsi cautelativi.
Sul piano operativo, le stazioni appaltanti sono chiamate a un deciso cambio di passo nella gestione delle piattaforme digitali. L’obbligo di compiere un’istruttoria rigorosa e tempestiva sulle richieste di oscuramento impedisce l’avallo automatico di istanze prive dei riscontri previsti dal Codice della proprietà industriale, imponendo alle commissioni di gara e ai RUP una motivazione puntuale e analitica.
In definitiva, la pronuncia riafferma che la digitalizzazione e la celerità delle procedure di affidamento costituiscono strumenti al servizio della legalità e della parità delle parti, ribadendo che la riservatezza tecnica non può trasformarsi in un indebito schermo contro il sindacato giurisdizionale sull’operato della pubblica amministrazione.
Per i legali d’impresa e gli operatori economici, l’arresto traccia un perimetro d’azione inequivoco: la tutela dei segreti tecnici deve essere costruita sin dalla fase di predisposizione dell’offerta con precise perizie di riservatezza, mentre la difesa dell’aggiudicazione trova una sede di espressione piena e tempestiva nell’ambito del rito incidentale.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici (artt. 35, 36, 90).
- D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 — Codice del processo amministrativo (artt. 39, 42, 101, 104, 116).
- D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 — Codice della proprietà industriale (art. 98).
- Costituzione della Repubblica Italiana — Artt. 24 e 111 (diritto di difesa e giusto processo).
Giurisprudenza citata
- 1. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, sentenza 18 giugno 2026, n. 5343 — Il termine perentorio di 10 giorni per impugnare le decisioni di oscuramento delle offerte non vincola l’aggiudicatario prima della notifica del ricorso principale.
- 2. TRGA Sezione Autonoma di Bolzano, sentenza n. 52 del 2026 — Pronuncia di primo grado riformata che aveva dichiarato irricevibile per tardività il ricorso dell’aggiudicatario.
- 3. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 17 luglio 2025, n. 6280 — Onere per l’operatore economico che invoca il segreto industriale di comprovare specificamente i requisiti dell’art. 98 CPI.
- 4. Consiglio di Stato, Sezione Terza, sentenza 25 luglio 2025, n. 6620 — Disciplina del rito super-accelerato ex art. 36 D.Lgs. 36/2023 e regime ostensivo per i primi cinque graduati.
- 5. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione Quarta, sentenza 17 novembre 2022, causa C-54/21 (Antea Polska) — Divieto di accoglimento automatico delle istanze di secretazione e bilanciamento tra riservatezza e trasparenza.
Dottrina richiamata
- D1. Metodo Giuridico, Difetto di rappresentanza nell’offerta sanabile con la ratifica. Studio sui principi generali di conservazione degli atti di gara e tassatività delle cause di esclusione.
- D2. Metodo Giuridico, Accesso agli atti e oscuramento delle offerte negli appalti. Analisi sistematica sul bilanciamento tra riservatezza e diritto di difesa nella contrattualistica pubblica.
