Clausole vessatorie nei contratti telematici: il flag non basta

Composizione artistica concettuale su sfondo carta da zucchero con telaio e trama dorata a rappresentare i contratti telematici e la tutela dalle clausole onerose.
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Clausole vessatorie nei contratti telematici: il flag non basta

Condizioni generali online tra professionisti, inefficacia del point and click e requisiti di firma elettronica ex art. 1341 c.c. nell’ordinanza Cassazione n. 20945/2026

Federico Palumbo Diritto Civile 24 Agosto 2026 Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 24 agosto 2026: La Suprema Corte di Cassazione chiarisce i requisiti di validità delle clausole onerose nei contratti digitali B2B, escludendo che la semplice spunta di una casella web soddisfi la specifica sottoscrizione per iscritto richiesta dall’art. 1341 c.c.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo esamina l’ordinanza n. 20945/2026 della Corte di Cassazione in tema di clausole vessatorie nei contratti telematici tra professionisti (B2B). La Terza Sezione Civile stabilisce che l’art. 13 del D.Lgs. n. 70 del 2003 estende al commercio elettronico le ordinarie regole civilistiche sulla conclusione dei contratti, rendendo applicabile il rigido presidio della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, comma 2, c.c. La Corte afferma che la mera apposizione di una spunta o “flag” (c.d. point and click) in una casella online non costituisce una manifestazione di consenso idonea a rendere efficace la clausola onerosa, richiedendosi quantomeno l’impiego di una firma elettronica leggera (es. tramite codice OTP) ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS). L’indagine affronta altresì i rilevanti risvolti processuali relativi al regolamento necessario di competenza e ai limiti di deduzione della parte vittoriosa in via subordinata.

Abstract (English)

This article analyses judgment no. 20945/2026 delivered by the Italian Court of Cassation regarding unfair and onerous terms in digital business-to-business (B2B) contracts. The Third Civil Chamber rules that Article 13 of Legislative Decree no. 70/2003 extends ordinary contract formation principles to electronic commerce, thereby enforcing the requirement of specific written approval under Article 1341(2) of the Italian Civil Code. The Court establishes that mere checkbox ticking (point-and-click) on a web form fails to ensure genuine awareness and does not render jurisdiction-derogating or onerous terms legally effective, requiring instead at least a simple electronic signature (e.g. OTP verification) under the EU eIDAS Regulation (Regulation EU no. 910/2014). The analysis further explores significant procedural implications regarding jurisdiction challenges and the scope of defensive submissions before the Supreme Court.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Vigenza dell’art. 1341 c.c. nel digitale: Nei contratti B2B conclusi online, l’art. 13 D.Lgs. 70/2003 impone la specifica approvazione per iscritto di tutte le clausole onerose e di deroga alla competenza.
  • Inidoneità della mera spunta web: La semplice “flaggatura” o point-and-click su un form telematico non soddisfa il requisito di consapevolezza e specificità voluto dal legislatore.
  • Necessità della firma elettronica: Per rendere efficaci le clausole onerose nei contratti a forma libera occorre quantomeno una firma elettronica leggera (OTP o associazione logica) ex Regolamento eIDAS.
  • Difese nel regolamento di competenza: La parte vittoriosa solo in subordine può sollecitare l’esame dell’eccezione principale disattesa tramite memoria difensiva ex art. 47 c.p.c.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell’informazione, poiché l’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria o onerosa deve essere specificamente approvata per iscritto dall’acquirente, ai sensi dell’art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale che, nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c., può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (eIDAS), non essendo di per sé sufficiente la mera spunta (o flaggatura) della casella corrispondente alla clausola stessa.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. civ. n. 20945/2026

La Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 20261, affronta il cruciale tema dell’efficacia delle clausole onerose e vessatorie nei contratti stipulati per via telematica tra operatori economici professionali. La Suprema Corte traccia una netta linea di demarcazione tra le modalità ordinarie di adesione informatica e i requisiti formali inderogabili prescritti dal codice civile per la specifica approvazione delle pattuizioni asimmetriche, stabilendo che la tecnica della mera spunta della casella online (il cosiddetto point and click) non è sufficiente a rendere vincolante la clausola di deroga alla competenza territoriale.

L’arresto assume una rilevanza sistematica primaria per l’intero settore del commercio elettronico e dei servizi di somministrazione digitale business-to-business (B2B). Esclusa l’applicabilità delle tutele consumeristiche, il nodo ermeneutico si concentra sull’operatività dell’art. 1341, comma 2, c.c. nei negozi conclusi a distanza mediante moduli web standardizzati. La pronuncia chiarisce come la semplificazione operativa tipica delle piattaforme informatiche non possa tradursi in una dequotazione delle garanzie sostanziali di ponderazione negoziale.

Sotto il profilo dei requisiti tecnologici, la Corte di legittimità individua il punto di equilibrio tra modernità telematica e rigore civilistico: per i contratti non soggetti a forma scritta ad substantiam ex art. 1350 c.c., l’approvazione specifica della clausola vessatoria può avvenire tramite firma elettronica leggera (come la verifica mediante codice OTP), ma non può risolversi in un mero automatismo privo di univoca imputabilità soggettiva.

La decisione offre inoltre fondamentali chiarimenti di diritto processuale in ordine al regolamento necessario di competenza, delineando i confini delle facoltà difensive riconosciute alla parte risultata vittoriosa in prime cure unicamente sulla scorta di eccezioni subordinate. L’esame coordinato dei profili sostanziali e processuali consente di ricostruire uno statuto organico della contrattazione standardizzata nell’economia digitale.

La pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito sull’armonizzazione tra principi di celerità dei traffici giuridici e tutela dell’aderente professionale, ribadendo che l’asimmetria contrattuale fisiologica nei contratti per adesione non scompare per il solo fatto che le parti rivestano entrambe la qualifica di impresa, imponendo il pieno rispetto delle forme di protezione codicistica.

02. Il caso concreto e l’iter processuale di merito

2.1 — La controversia sulla somministrazione energetica e l’eccezione di incompetenza

La controversia trae origine dalla domanda giudiziale introdotta da una società a responsabilità limitata titolare di una struttura ricettiva, la quale conveniva in giudizio un primario operatore energetico dinanzi al Tribunale di Viterbo. L’attrice esponeva di essere titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per uso aziendale denominato Soluzione Energia Impresa Smart, perfezionato mediante procedura informatica sul portale web del fornitore. A fondamento della pretesa, l’utente lamentava l’unilaterale modificazione delle condizioni economiche di fornitura, con conseguente applicazione di tariffe maggiorate prive di preventiva comunicazione, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento del somministrante e la ripetizione dell’indebito oggettivo per una somma superiore a ventitremila euro.

Costituendosi in giudizio, la società fornitrice eccepiva in via preliminare l’incompetenza per territorio del tribunale adito. In via principale, la convenuta invocava la clausola di foro convenzionale esclusivo contenuta all’art. 16 delle condizioni generali di contratto, che devolveva ogni controversia al Foro di Roma; in via subordinata, deduceva l’incompetenza territoriale alla luce dei criteri generali e alternativi di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., assumendo che la competenza capitolina si radicava quale sede legale del fornitore e luogo di perfezionamento ed esecuzione del pagamento.

La società somministrante sosteneva che il contratto fosse stato concluso mediante procedura touch point e che la cliente avesse espressamente approvato le clausole onerose attraverso l’apposizione di un doppio flag nelle apposite caselle del form web, confermando tale assetto mediante la ricezione del plico cartaceo senza formulare tempestivo recesso.

L’attrice contestava radicalmente l’operatività della deroga convenzionale, rilevando come la mera interfaccia web non avesse garantito alcuna effettiva evidenziazione delle clausole sfavorevoli, riducendo l’approvazione a un passaggio meramente formale inserito nella sequenza obbligata di inoltro dell’ordine commerciale.

2.2 — La decisione del Tribunale di Viterbo e il regolamento di competenza

Con sentenza n. 592 del 20252, il Tribunale di Viterbo rigettava l’eccezione principale di foro convenzionale, rilevando l’assenza di una specifica sottoscrizione della clausola derogatoria e ritenendo non provata l’efficacia del mero doppio flag telematico. Cionondimeno, il giudice di prime cure dichiarava la propria incompetenza accogliendo l’eccezione subordinata formulata ai sensi dell’art. 20 c.p.c., individuando nel Tribunale di Roma il giudice competente quale luogo in cui il contratto si era concluso e dove doveva eseguirsi l’obbligazione pecuniaria controversa ai sensi dell’art. 1182 c.c.

Avverso tale declaratoria proponeva regolamento necessario di competenza la società attrice dinanzi alla Corte di Cassazione1, deducendo la violazione dell’art. 38 c.p.c. per non avere il tribunale rilevato l’inammissibilità dell’eccezione subordinata, formulata in modo incompleto e priva della contestazione di tutti i fori concorrenti, ivi compreso il foro della dipendenza ex art. 19 c.p.c.

La ricorrente evidenziava che l’amministrazione della giustizia e il regime della competenza per territorio derogabile non consentono al magistrato di supplire all’incompletezza delle allegazioni difensive, dovendosi considerare l’eccezione non formulata qualora non investa la totalità dei criteri di collegamento normativamente previsti.

03. Il regime delle difese nel regolamento di competenza e le preclusioni processuali

3.1 — La riproposizione dell’eccezione principale disattesa nella memoria difensiva

Nel resistere al ricorso per regolamento di competenza, la società fornitrice formulava una difesa condizionata, chiedendo alla Suprema Corte di riesaminare l’eccezione di incompetenza principale fondata sul foro convenzionale esclusivo, disattesa dal giudice di merito. La questione presentava un profilo processuale di assoluto rilievo, dovendosi coordinare il generale divieto di ricorso incidentale nel regolamento di competenza3 con la tutela del diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.

La Terza Sezione Civile opera una raffinata lettura costituzionalmente orientata dell’art. 47, ultimo comma, c.p.c.: la parte che sia risultata integralmente vittoriosa sulla competenza territoriale per effetto dell’accoglimento della prospettazione subordinata non ha l’onere né l’interesse a proporre un autonomo regolamento di competenza ex art. 100 c.p.c. Conseguentemente, a fronte dell’impugnazione avversaria, la resistente può legittimamente sollecitare con la propria memoria difensiva l’esame dell’eccezione principale disattesa, consentendo alla Cassazione di valutare la spettanza della competenza nella sua interezza.

Tale impostazione garantisce la parità delle armi nel giudizio di legittimità, evitando che la parte vittoriosa nel dispositivo resti priva di tutela rispetto a statuizioni motivazionali erronee che, in caso di accoglimento del ricorso principale, comporterebbero la definitiva perdita del foro convenzionale invocato.

3.2 — La tempestività dell’eccezione di incompetenza e il divieto di integrazione postuma

Parallelamente, il Collegio ribadisce il rigore delle preclusioni assertive in materia di competenza territoriale derogabile. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, c.p.c., l’eccezione di incompetenza deve essere formulata in modo completo e a pena di decadenza sin dalla comparsa di risposta tempestivamente depositata, con l’indicazione di tutti i fori concorrenti astrattamente configurabili.

L’eventuale incompletezza originaria dell’eccezione subordinata non può essere sanata mediante memorie integrative successive ex art. 171-ter c.p.c., né il giudice di merito può supplire d’ufficio alle omissioni della parte eccipiente. Ne discende che, una volta accertata l’invalidità della clausola di foro convenzionale, l’eccezione subordinata non poteva trovare ingresso, imponendo la declaratoria di competenza del tribunale originariamente adito.

La rigidità del sistema decadenziale risponde a superiori esigenze di stabilità del processo e celerità della definizione del rito, precludendo alle parti di dilatare l’istruttoria processuale mediante eccezioni tardive o frammentarie.

04. Il quadro normativo e la giurisprudenza di legittimità

Il quadro normativo di riferimento si articola sull’intersezione tra le regole codicistiche a presidio dell’equilibrio contrattuale e la legislazione speciale in materia di società dell’informazione e commercio elettronico. L’art. 1341 del codice civile subordina l’efficacia delle clausole onerose predisposte unilateralmente alla specifica approvazione per iscritto dell’aderente. Tale canone trova piena continuità nell’art. 13 del d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, il quale dispone espressamente che le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti si applicano anche quando l’ordine sia inoltrato per via telematica.

Sul piano dell’imputazione digitale, la disciplina si raccorda con l’art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910/2014 (eIDAS) e con il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n. 82/2005), che disciplinano l’efficacia giuridica della firma elettronica semplice e qualificata (profilo già esaminato nell’analisi su Clausola penale nel preliminare con il consumatore e riduzione giudizialeD1 in relazione ai contratti standardizzati). La seguente tabella sintetizza i principali precedenti di legittimità considerati dalla pronuncia.

Pronuncia Giudiziaria Materia e Oggetto Principio Sancito
Cass. civ. n. 20945/2026 ACCOLTO Contratti telematici B2B e clausole onerose Il point-and-click non integra specifica approvazione; necessaria almeno la firma elettronica leggera.
Cass. Sez. Un. n. 14205/20053 CONFORME Procedimento del regolamento di competenza Inammissibilità del ricorso incidentale ed estensione dei poteri di scrutinio della Corte di Cassazione.
Cass. civ. n. 9413/20214 CONFORME Firma elettronica e forma ad substantiam La firma elettronica leggera soddisfa il requisito di forma scritta per i contratti fuori dall’art. 1350 c.c.
Cass. civ. n. 12708/20145 CONFORME Requisito di specificità dell’approvazione L’approvazione ex art. 1341 c.c. esige un richiamo idoneo a garantire l’effettiva attenzione del contraente.

05. L’inefficacia del point-and-click e i requisiti di firma elettronica per le clausole onerose

5.1 — L’applicabilità dell’art. 1341 c.c. al commercio elettronico ex art. 13 D.Lgs. 70/2003

Il nucleo sostanziale della decisione del Supremo Collegio1 risiede nella perentoria riaffermazione dell’applicabilità dell’art. 1341, comma 2, c.c. alle contrattazioni telematiche tra professionisti. L’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003 impedisce qualsiasi interpretazione derogatoria o riduttiva, sancendo che l’inoltro dell’ordine per via telematica soggiace alle ordinarie regole civilistiche in tema di conclusione dell’accordo e formazione del consenso.

Ne consegue che, in assenza della qualifica di consumatore in capo all’aderente — fattispecie nella quale opererebbe la presunzione di nullità di protezione di cui all’art. 36 del Codice del Consumo —, la tutela del contraente debole nei rapporti d’impresa resta interamente affidata al meccanismo della doppia sottoscrizione formale. Tale presidio normativo mira a scongiurare che l’aderente subisca clausole restrittive o derogatorie senza averne avuto piena ed effettiva contezza.

Nel commercio elettronico tra imprese, la semplificazione digitale non deroga alla tutela civilistica: la clausola onerosa priva di firma elettronica è radicalmente inefficace.

La Corte di Cassazione chiarisce che la specificità dell’approvazione non tollera equipollenti impliciti o comportamenti concludenti: la mera prosecuzione della navigazione o l’inoltro dell’ordine globale non possono surrogare la distinta e mirata manifestazione di consenso richiesta dalla legge per le clausole tassativamente elencate dal secondo comma dell’art. 1341 c.c.5

L’onere imposto al predisponente risponde alla logica di evidenziazione grafica e concettuale, richiedendo che le clausole che determinano uno squilibrio normativo vengano isolate dal restante testo contrattuale e sottoposte a un atto di volizione autonomo e inequivoco.

5.2 — La gradazione delle firme elettroniche e l’idoneità della firma leggera con OTP

Affrontando il profilo operativo della sottoscrizione telematica, la Terza Sezione richiama i principi delineati da Cass. n. 9413/20214 in tema di gradazione del documento informatico. Per i contratti a forma libera, per i quali l’ordinamento non richiede la scrittura privata a pena di nullità ex art. 1350 c.c., non è indispensabile ricorrere alla firma digitale qualificata o avanzata (FEA).

È invece sufficiente l’impiego della firma elettronica semplice o leggera, definita dall’art. 3, punto 10, del Regolamento eIDAS come l’insieme dei dati in forma elettronica acclusi o connessi per autenticazione. Nella prassi dei canali digitali, tale firma si realizza tipicamente attraverso l’inserimento sul form web di un codice monouso OTP (One Time Password) trasmesso via SMS o posta elettronica all’aderente. Tale procedura garantisce una connessione logica diretta e un’autenticazione consapevole, soddisfacendo il requisito legale della specifica sottoscrizione per iscritto.

La distinzione assume un rilievo pratico fondamentale: mentre la firma digitale pesante è riservata agli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di cui all’art. 1350 c.c., la contrattazione telematica ordinaria può avvalersi di strumenti agili di autenticazione a due fattori, a condizione che essi siano associati specificamente all’elenco delle clausole onerose.

5.3 — Il superamento del mero flag e l’esigenza di consapevolezza negoziale nei rapporti B2B

Dalla ricostruzione di legittimità discende la netta bocciatura del sistema basato sulla mera flaggatura della casella di testo. La spunta grafica effettuata con un click del mouse non presenta alcun grado di sicurezza informatica né garantisce l’univoca riconducibilità della dichiarazione al firmatario, risolvendosi in un adempimento visivo privo della consistenza propria della firma elettronica.

Il predisponente che intenda avvalersi di condizioni generali contenenti deroghe al foro legale o limitazioni di responsabilità ha l’onere tecnologico di predisporre sul proprio portale un percorso negoziale dedicato, che consenta l’approvazione separata e mirata delle pattuizioni onerose mediante meccanismi di autenticazione elettronica idonei. In difetto di tale presidio, la clausola resta colpita da inefficacia assoluta ed eccepibile da chiunque, lasciando operativi i criteri ordinari di determinazione della competenza giurisdizionale.

Tale rigore ermeneutico risponde all’esigenza di contrastare la c.d. cecità da click, fenomeno per cui gli utenti dei portali web tendono ad approvare acriticamente qualsiasi casella pur di completare la transazione, neutralizzando la funzione protettiva della norma civilistica.

06. Considerazioni conclusive e ricadute operative per il commercio elettronico

L’ordinanza n. 20945/2026 della Suprema Corte di Cassazione1 assume una portata dirompente per la contrattualistica d’impresa e per la progettazione tecnica delle piattaforme digitali. L’affermazione della doverosità della firma elettronica per l’efficacia delle clausole onerose B2B impone agli operatori una tempestiva revisione dei processi di onboarding e dei flussi contrattuali online, superando l’ormai obsoleta prassi della doppia spunta priva di autenticazione forte.

Sul piano processuale, la sentenza consolida un assetto razionale delle difese nel regolamento di competenza, contemperando le preclusioni decadenziali di cui all’art. 38 c.p.c. con la piena salvaguardia del diritto di difesa della parte vittoriosa in via subordinata. La decisione testimonia la vitalità delle categorie dogmatiche tradizionali del diritto civile, capaci di disciplinare l’evoluzione tecnologica senza cedere a semplificazioni lesive della certezza dei traffici giuridici.

In conclusione, la pronuncia offre ai professionisti e alle imprese una chiara guida operativa: nel commercio elettronico contemporaneo, la validità delle clausole asimmetriche esige una rigorosa convergenza tra presidi legali e soluzioni informatiche di firma, riaffermando che la forma scritta a tutela della consapevolezza negoziale non può essere sacrificata sull’altare della mera velocità telematica.

Per le imprese fornitrici di servizi su scala nazionale, l’adeguamento dei moduli di adesione web all’impiego dell’autenticazione OTP rappresenta non solo un presidio di legalità sostanziale, ma un’imprescindibile garanzia di tenuta delle clausole di competenza e di limitazione del rischio nei contenziosi seriali.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, ordinanza 20 giugno 2026, n. 20945 — Nei contratti telematici B2B le clausole onerose esigono specifica approvazione per iscritto a mezzo di firma elettronica, non bastando la mera spunta o flaggatura online.
  2. 2. Tribunale di Viterbo, sentenza 30 settembre 2025, n. 592 — Pronuncia di merito che aveva escluso l’operatività del foro convenzionale per difetto di specifica sottoscrizione accogliendo l’incompetenza su base subordinata.
  3. 3. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, sentenza 6 luglio 2005, n. 14205 — Divieto di impugnazione incidentale nel regolamento di competenza ed estensione dei poteri di cognizione della Corte.
  4. 4. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 9 aprile 2021, n. 9413 — La firma elettronica leggera soddisfa il requisito legale della forma scritta ad substantiam per i contratti diversi da quelli elencati dall’art. 1350 c.c.
  5. 5. Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, ordinanza 5 giugno 2014, n. 12708 — L’approvazione delle clausole onerose deve essere specifica e idonea a richiamare in modo consapevole l’attenzione del contraente.

Dottrina richiamata

  1. D1. Metodo Giuridico, Clausola penale nel preliminare con il consumatore e riduzione giudiziale. Studio monografico sull’equilibrio delle clausole onerose e sull’evoluzione dei presidi di tutela nei contratti per adesione.
Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.

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