Dichiarazione negativa nel DGUE: il subappalto necessario non è soccorribile

`Illustrazione sul tema dichiarazione negativa di subappalto e soccorso istruttorio, raffigurante un documento di gara sbarrato su sfondo blu acciaio per la sentenza Cons. Stato n. 4579/2026.`
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Dichiarazione negativa nel DGUE: il subappalto necessario non è soccorribile

Limiti del soccorso istruttorio, autoresponsabilità del concorrente e insanabilità dell’omessa dichiarazione qualificatoria dopo Consiglio di Stato n. 4579/2026

Giovanni Ercole Moscarini Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici 28 Luglio 2026 Lettura 13 min

Aggiornato al 28 luglio 2026. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 7 maggio 2026, n. 4579.

Abstract (Italiano)

La presente nota analizza la sentenza della Quinta Sezione del Consiglio di Stato 7 maggio 2026, n. 4579, in tema di dichiarazione negativa di subappalto e soccorso istruttorio. Il Supremo Consesso amministrativo affronta la questione della soccorribilità ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 dell’omessa indicazione del subappalto c.d. necessario o qualificante, a fronte di una chiara ed esplicita risposta negativa (“No”) fornita dal concorrente nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) circa l’intenzione di subappaltare la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria (OG11). L’Autore evidenzia come la barratura negativa escluda in radice la configurabilità di un mero errore materiale o refuso obiettivamente riconoscibile dalla stazione appaltante, trattandosi di una precisa manifestazione di volontà negoziale vincolante. La decisione riafferma la primazia del principio di autoresponsabilità del concorrente e dell’intangibilità dell’offerta, precludendo l’uso del soccorso istruttorio per introdurre ex post elementi costitutivi della qualificazione speciale e sancendo la doverosità dell’esclusione dalla gara.

Abstract (English)

This note examines judgment No. 4579 of 7 May 2026 by the Fifth Section of the Council of State concerning the limits of corrective proceedings (soccorso istruttorio) under Article 101 of Legislative Decree No. 36/2023. The Supreme Administrative Court addresses whether a bidder lacking mandatory qualification for a separable category (SOA OG11) may use corrective proceedings when it explicitly declared “No” in the European Single Procurement Document (ESPD) regarding subcontractors. The Author highlights how an explicit negative statement rules out a mere clerical error, representing a binding declaration of intent. The decision reaffirms the principles of self-responsibility and non-modification of bids, forbidding post-deadline additions to qualification requirements.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Insanabilità della barratura negativa: La risposta “No” nel DGUE alla voce sul subappalto costituisce manifestazione negoziale chiara e vincolante, non emendabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023.
  • Inidoneità del documento prodotto post-soccorso: Il documento trasmesso dall’operatore in risposta alla stazione appaltante è il risultato del soccorso e non può costituire il presupposto per la sua attivazione.
  • Principio di autoresponsabilità e requisiti speciali: L’operatore sopporta i vizi della propria documentazione; il soccorso istruttorio opera sui requisiti generali, mentre non può supplire al difetto dei requisiti speciali di qualificazione.
  • Prevalenza della par condicio sul formalismo: Il principio del risultato non giustifica la manipolazione dell’offerta né l’integrazione tardiva dei presupposti di partecipazione.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di contratti pubblici, l’espressa e non equivoca dichiarazione negativa resa dal concorrente nel DGUE in ordine al ricorso al subappalto preclude l’attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 al fine di sanare la carenza della qualificazione SOA nella categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, trattandosi di una manifestazione di volontà negoziale vincolante il cui difetto comporta l’esclusione dalla gara per mancanza dei requisiti speciali di partecipazione.

01. Introduzione: la pronuncia Cons. Stato n. 4579/2026 e i confini del soccorso istruttorio

1.1 — Il perimetro applicativo del soccorso istruttorio nel D.Lgs. 36/2023

La recente decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4579/20261 offre un importante arresto sistematico in materia di dichiarazione negativa di subappalto e soccorso istruttorio, delineando i confini invalicabili dell’istituto regolato dall’ art. 101 del D.Lgs. 36/2023. L’evoluzione della contrattualistica pubblica impone un costante contemperamento tra la massima partecipazione alle gare e il rigoroso rispetto della par condicio competitorum. Il nuovo Codice dei contratti pubblici colloca il rimedio soccorritorio al centro della leale cooperazione tra pubblica amministrazione e operatore economico. Tale strumento non integra una sanatoria illimitata delle carenze dichiarative. La qualificazione dell’istituto richiede la distinzione tra la regolarizzazione di imperfezioni formali e la modifica sostanziale dell’offerta.

Nell’architettura del D.Lgs. 36/2023, il soccorso integrativo o completivo mira a superare l’incompletezza della documentazione, mentre il soccorso sanante corregge le irregolarità formali. Tuttavia, il perimetro del soccorso istruttorio trova uno sbarramento insuperabile nei requisiti speciali di partecipazione prescritto dalla lex specialis. Qualora il concorrente risulti sprovvisto della qualificazione SOA obbligatoria, la struttura dell’offerta non è suscettibile di integrazione postuma. L’ordinamento non consente di sanare il difetto di capacità tecnica mediante l’acquisizione tardiva di dichiarazioni qualificatorie. La disciplina delle gare pubbliche esige la separazione tra requisiti di ordine generale e titoli speciali d’esecuzione.

La corretta perimetrazione del rimedio risponde ai principi di certezza del diritto e di trasparenza dell’azione amministrativa. Consentire l’impiego del soccorso per introdurre ex post una volontà negoziale non espressa si tradurrebbe in una violazione delle regole di gara. L’amministrazione che accordasse un simile beneficio altererebbe il confronto concorrenziale, attribuendo ad un solo candidato la facoltà di conformare la propria partecipazione a gara chiusa. L’esigenza di assicurare il risultato dell’affidamento deve raccordarsi armoniosamente con il principio di immodificabilità delle offerte.

1.2 — L’intersezione tra autoresponsabilità del concorrente e par condicio

Il principio di autoresponsabilità dell’operatore economico costituisce il cardine dogmatico su cui poggia la tenuta delle procedure ad evidenza pubblica. Ciascun partecipante è tenuto a redigere le proprie dichiarazioni con la diligenza professionale qualificata, sopportando le conseguenze delle omissioni negoziali. In tale prospettiva, il soccorso istruttorio non può trasformarsi in un rimedio a negligenze proprie. L’autoresponsabilità opera quale limite interno al canone del favor partecipationis. L’ordinamento esige dal concorrente un comportamento scrupoloso nella compilazione degli atti e nella attestazione dei requisiti.

La protezione della par condicio tra i concorrenti richiede che le condizioni di ammissione siano accertate alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L’espressa manifestazione di volontà resa nel DGUE lega ineludibilmente l’impresa alle proprie scelte negoziali. Qualora l’operatore attesti di non volersi avvalere del subappalto, la dichiarazione assume valore negoziale vincolante. Il tentativo di ricondurre una siffatta barratura a un mero errore materiale urta contro la parità di trattamento. L’amministrazione non può ricostruire volontà difformi da quelle espresse negli atti di gara.

L’equilibrio del sistema postula che la leale cooperazione tra amministrazione e privati non scada mai in un ausilio asimmetrico. La trasparenza della procedura impone che il contenuto delle dichiarazioni sia chiaro sin dall’origine. Nel quadro segnato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, la rigorosa perimetrazione del soccorso istruttorio garantisce che l’efficienza della gara non vada a detrimento della legalità. La giurisprudenza amministrativa riafferma la centralità della diligenza dell’operatore economico come presupposto indefettibile per il corretto funzionamento del mercato delle commesse pubbliche.

02. Il caso di specie e l’iter processuale

2.1 — La gara dell’Agenzia del Demanio e la barratura negativa nel DGUE

La vicenda fattuale sottesa alla pronuncia in esame trae origine dalla procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio per il restauro della ex Caserma Stegher a Civitavecchia. Il disciplinare di gara prescriveva il possesso dell’attestazione SOA nella categoria prevalente OG2 e nella categoria scorporabile OG11, classifica V, a qualificazione obbligatoria. La legge di gara specificava che l’operatore privo della qualificazione OG11 fosse tenuto, a pena di esclusione, ad indicare la volontà di subappaltare le lavorazioni ad impresa idoneamente qualificata.

La società prima graduata era palesemente sprovvista dell’attestazione SOA nella categoria OG11. Nell’ambito del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), alla specifica domanda sull’intenzione di subappaltare parti del contratto, l’impresa rispondeva in termini negativi, apponendo l’espressa barratura sul “No”. Ciononostante, la stazione appaltante non ne disponeva l’esclusione immediata. L’Agenzia del Demanio reputava ammissibile l’attivazione del soccorso istruttorio per chiarimenti, consentendo al concorrente di trasmettere un nuovo DGUE recante l’indicazione del subappalto qualificante per la categoria OG11.

2.2 — Il ribaltamento in appello e le censure alla pronuncia del TAR Lazio

Contro l’aggiudicazione proponeva ricorso il secondo classificato, Consorzio Ciro Menotti, denunciando la carenza del requisito di qualificazione e l’illegittimità del soccorso istruttorio. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta-ter, sentenza n. 1952/2026) respingeva la doglianza, ritenendo che l’errore nel DGUE integrasse un mero errore materiale soccorribile, giudicando dimostrata la preesistenza della volontà di subappaltare mediante una dichiarazione del terzo recante data anteriore al termine di gara.

Investito dell’impugnazione, il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione di primo grado. Il Supremo Consesso ha evidenziato come l’orientamento del TAR confliggesse con i principi delle gare pubbliche. La Quinta Sezione ha accertato che la barratura negativa escludeva qualsiasi ambiguità nel DGUE. Non sussistevano elementi per ipotizzare un refuso. La condotta della stazione appaltante si è risolta in una illegittima attivazione del soccorso istruttorio diretta a sanare ex post la carenza di un requisito speciale di partecipazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto il gravame del Consorzio Menotti, disponendo l’annullamento dell’aggiudicazione. La sentenza ripristina la legalità procedurale, confermando che l’omessa dichiarazione del subappalto necessario a fronte di un’esplicita smentita determina l’esclusione automatica dalla gara per difetto di qualificazione.

03. Il quadro normativo e giurisprudenziale sul subappalto necessario

3.1 — Il regime del subappalto qualificante tra attestazione SOA e disciplina dell’art. 119

Nell’ordinamento delle commesse pubbliche, il subappalto necessario o qualificante assume una funzione distinta dal subappalto facoltativo. Mentre quest’ultimo risponde a scelte organizzative dell’impresa qualificata, il subappalto necessario costituisce lo strumento per sopperire al difetto di attestazione SOA per lavorazioni scorporabili a qualificazione obbligatoria. L’ art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplina la facoltà di affidamento a terzi nel rispetto della lex specialis. La validità di tale meccanismo è subordinata all’espressa dichiarazione di volontà del concorrente al momento dell’offerta.

La dichiarazione di avvalersi del subappalto qualificante costituisce una modalità di attestazione del requisito speciale. La mancanza di tale dichiarazione impedisce alla stazione appaltante di verificare la capacità tecnica dell’esecutore. La qualificazione nella categoria prevalente non copre automaticamente le categorie scorporabili ad esecuzione riservata qualora l’impresa abbia escluso il subappalto. L’ordinamento esige corrispondenza tra struttura dell’offerta e requisiti di qualificazione, vietando l’esecuzione di opere specializzate a soggetti privi degli attestati prescritti.

Nel quadro del Codice dei contratti, la centralità del DGUE risiede nella sua natura negoziale vincolante. Il modulo telematico richiede un’attestazione perentoria sui requisiti o sulla volontà di integrarli mediante subappalto. L’omessa dichiarazione del subappalto qualificante si traduce in una carenza essenziale dell’offerta. La giurisprudenza evidenzia che la scelta di non avvalersi del subappalto preclude integrazioni postume, rimanendo l’offerta cristallizzata alla scadenza della gara.

3.2 — La linea rigorista del Consiglio di Stato e l’insanabilità della smentita espressa

La decisione in commento si inserisce nel solco di un orientamento consolidato della giurisprudenza amministrativa in materia di dichiarazione negativa di subappalto e soccorso istruttorio. Come già chiarito da Consiglio di Stato, Sez. V, n. 99/20262, la dichiarazione negativa di subappalto resa nel DGUE costituisce manifestazione negoziale non emendabile. Un analogo rigore sul divieto di sanatoria dei requisiti speciali è stato affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2635/20263, da Cons. Stato n. 10162/20254 e da Cons. Stato n. 7134/20255, le quali hanno escluso la soccorribilità dell’omessa dichiarazione qualificatoria.

La medesima ratio sottende la giurisprudenza che limita la portata del soccorso integrativo, quali Cons. Stato n. 7870/20236, Cons. Stato n. 11596/20227 e Cons. Stato n. 9494/20248 in ordine alla certezza della data anteriore della documentazione. Questa linea concorda altresì con le analisi svolte da questa rivista sul soccorso istruttorio nel subappalto necessario. Anche la giurisprudenza di merito, tra cui TAR Lazio n. 2469/20269, TAR Campania n. 5075/202510 e TAR Campania n. 5080/202511, conferma che la voluntas del concorrente non è desumibile per facta concludentia. Di seguito la tabella dei precedenti nomofilattici:

Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
Cons. Stato, Sez. V, n. 4579/2026 Rigorista / Esclusivo La barratura “No” sul subappalto nel DGUE è dichiarazione negoziale vincolante; inammissibile il soccorso istruttorio.
Cons. Stato, Sez. V, n. 99/2026 Conforme La dichiarazione negativa di subappalto attiene ai requisiti di partecipazione e non è soccorribile come errore materiale.
Cons. Stato, Sez. III, n. 2635/2026 Conforme La mancata dichiarazione del subappalto qualificante esclude il soccorso; legittima la clausola escludente ex art. 10 D.Lgs. 36/2023.
Cons. Stato, Sez. V, n. 10162/2025 Conforme Divieto assoluto di utilizzare il soccorso istruttorio per sopperire all’assenza di dichiarazione di subappalto necessario.
TAR Lazio – Roma, n. 2469/2026 Merito Conforme Inammissibilità del soccorso quando la domanda contenga una chiara manifestazione di volontà negoziale non coincidente.

04. La ratio decidendi di Consiglio di Stato n. 4579/2026: voluntas negoziale e limiti al soccorso

4.1 — L’inidoneità della risposta al soccorso a costituire il presupposto della sua attivazione

Il nucleo della motivazione della Quinta Sezione risiede nel discrimine tra il presupposto del procedimento e il suo esito. Nell’esaminare la relazione tra dichiarazione negativa di subappalto e soccorso istruttorio, il Consiglio di Stato ha chiarito che i chiarimenti prodotti dall’operatore costituiscono il risultato del soccorso. Essi non possono assurge a giustificazione ex ante dell’attivazione del rimedio. Nel caso di specie, la stazione appaltante non disponeva di alcun elemento per evidenziare un presunto errore. La richiesta di chiarimenti espressa dall’amministrazione si è risolta in un assunto dal tenore meramente congetturale.

L’organo giudicante ha ribadito che la barratura sul “No” escludeva qualsiasi dubbio sulla voluntas del partecipante. L’amministrazione era dinanzi a una scelta negoziale consapevole e alla carenza del requisito speciale SOA OG11. L’operatore era tenuto a sopportare le conseguenze della propria attestazione per il principio di autoresponsabilità. Il tentativo dell’aggiudicataria di sanare la scopertura producendo tardivamente la dichiarazione di subappalto è inammissibile, in quanto volto a manipolare la struttura dell’offerta oltre il termine di gara.

Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per rimediare ad una situazione in sé non emendabile, trascurando la portata del principio di autoresponsabilità dell’operatore economico.

Privo di rilievo è stato considerato l’argomento fondato sulla preesistenza della firma digitale sulla dichiarazione del subappaltatore. Il Consiglio di Stato ha precisato che la firma digitale, in assenza di una marcatura temporale in senso stretto ex art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), non assicura la certezza della data anteriore. La pretesa preesistenza del documento non era dimostrata con efficacia probatoria piena. Tale profilo conferma che la rettifica disposta dalla stazione appaltante integrava una sanatoria tardiva di un requisito mancante.

4.2 — L’inapplicabilità del soccorso integrativo e sanante ai requisiti di ordine speciale

La ratio della decisione poggia sulla rigorosa esegesi dell’ art. 101 del D.Lgs. 36/2023. Il Supremo Consesso ha evidenziato l’inapplicabilità sia del soccorso integrativo o completivo (comma 1, lett. a), sia del soccorso sanante (comma 1, lett. b). Il soccorso istruttorio è destinato ad emendare le carenze dei requisiti di ordine generale, mentre non può operare sui requisiti di ordine speciale, i quali strutturano l’offerta sul piano della capacità tecnica ed economica per l’esecuzione del contratto.

L’omessa dichiarazione del subappalto qualificante incide sulla legittimazione dell’impresa all’esecuzione dei lavori. Permettere l’integrazione di tale dichiarazione dopo l’apertura delle offerte equivarrebbe a consentire l’acquisizione tardiva del requisito di partecipazione. La disciplina delle gare pubbliche vieta la formazione di atti di qualificazione in data successiva alla scadenza del bando. Il rispetto della par condicio competitorum richiede che tutti i concorrenti possedano e dimostrino i requisiti d’esecuzione entro il medesimo termine, senza sanatorie negoziali differite.

La sentenza n. 4579/2026 sancisce un principio di chiusura: dinanzi all’assenza della qualificazione in proprio e all’espressa dichiarazione di non subappaltare, la stazione appaltante non dispone di discrezionalità. La sola determinazione legittima è l’esclusione dell’operatore economico dalla gara. Ogni diverso comportamento dell’amministrazione devia dalle regole dell’evidenza pubblica, viziando il provvedimento di aggiudicazione per violazione della lex specialis e del principio di autoresponsabilità.

05. Rilievi critici e sistematici: il bilanciamento tra risultato, fiducia e autoresponsabilità

5.1 — Tensione ermeneutica tra il principio del risultato ed il divieto di manipolazione dell’offerta

L’approdo del Consiglio di Stato sollecita opportune riflessioni sul bilanciamento tra i principi fondanti del Codice dei contratti pubblici. L’ art. 1 del D.Lgs. 36/2023 eleva il principio del risultato a criterio prioritario dell’azione amministrativa, imponendo di perseguire la tempestiva esecuzione del contratto. Parallelamente, l’ art. 2 del D.Lgs. 36/2023 sancisce il principio della reciproca fiducia. Potrebbe argomentarsi che un approccio rigido sulla compilazione dei moduli rischia di sacrificare la migliore offerta per un mero difetto dichiarativo.

Tuttavia, il principio del risultato non costituisce una clausola di salvaguardia per l’illegittimità sostanziale. Il perseguimento dell’efficienza deve svolgersi nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Se si consentisse di sanare l’espressa barratura negativa sul subappalto, il principio del risultato verrebbe invocato per la sanatoria di vizi strutturali dell’offerta. La stabilità degli affidamenti presuppone che i concorrenti partecipino offrendo garanzie di qualificazione certe ed inalterabili.

Il limite del risultato di fronte alla voluntas negoziale

Il principio del resultado (art. 1 D.Lgs. 36/2023) non opera in modo incondizionato: la celerità e la massima partecipazione recedono dinanzi all’esigenza di tutelare la par condicio e l’autoresponsabilità dell’operatore economico che abbia negato espressamente nel DGUE il ricorso al subappalto necessario.

5.2 — La tutela della par condicio e le prospettive applicative nei bandi telematici

L’analisi della pronuncia evidenzia la criticità legata alla rigidità dei moduli telematici di gara. Nella prassi, la compilazione del DGUE sulle piattaforme di e-procurement presenta interfacce che possono indurre in errore. Ciononostante, la giurisprudenza di Palazzo Spada sottolinea che la struttura delle piattaforme digitali non esime l’impresa dall’onere di verificare i dati inseriti. L’operatore non può addossare alla piattaforma le conseguenze di una distrazione od inesattezza dichiarativa.

La linea confermata dalla Quinta Sezione svolge una funzione di monito per il mercato degli appalti. Le imprese sono sollecitate ad adottare procedure di verifica preventiva nella predisposizione della documentazione amministrativa. La certezza che una dichiarazione negativa sul subappalto conduca all’esclusione induce gli operatori a lavorare con diligenza. La stabilità delle regole di gara costituisce la principale garanzia per i concorrenti che abbiano attestato i propri requisiti nel rispetto del bando.

In conclusione, la sentenza n. 4579/2026 ribadisce che la tutela della par condicio rappresenta il presidio di sostenibilità del sistema. L’ordinamento dei contratti pubblici necessita di regole chiare e trasparenti, non manipolabili mediante soccorsi ex post. Il bilanciamento operato dal Consiglio di Stato colloca l’autoresponsabilità ed il rispetto della voluntas negoziale quali pilastri insostituibili dell’azione amministrativa, tracciando una linea di fermezza per le future procedure di affidamento.

06. Conclusioni e bilancio operativo

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 7 maggio 2026, n. 4579 delinea un quadro di rigore in materia di qualificazioni negli appalti pubblici. La pronuncia fissa un punto fermo nella relazione tra dichiarazione negativa di subappalto e soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023, chiarendo che la barratura “No” sul ricorso al subappalto contenuta nel DGUE impedisce qualsiasi regolarizzazione soccorritoria. L’operatore economico privo della qualificazione SOA nella categoria scorporabile ad esecuzione obbligatoria subisce le conseguenze della propria dichiarazione negoziale, andando incontro alla doverosa esclusione dalla gara.

Sul piano operativo, l’insegnamento di Palazzo Spada impone alle stazioni appaltanti massima cautela nell’esercizio del soccorso istruttorio. L’amministrazione non può concedere termini di regolarizzazione sul presupposto di congetture o refusi materiali quando il testo delle dichiarazioni è chiaro e perentorio. La produzione tardiva di dichiarazioni di subappalto non è idonea a giustificare l’attivazione del soccorso, costituendo il risultato dell’illegittima sanatoria anziché il presupposto dell’avvio del procedimento.

In definitiva, la decisione in commento riafferma il primato dell’autoresponsabilità del concorrente e della par condicio competitorum. La certezza delle regole di gara e l’immodificabilità delle offerte rimangono i cardini del sistema dei contratti pubblici, rispetto ai quali il principio del risultato trova un limite invalicabile nella legalità della procedura e nella correttezza dei rapporti tra amministrazione ed operatori economici.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 7 maggio 2026, n. 4579 — L’espressa dichiarazione negativa di subappalto resa nel DGUE costituisce manifestazione negoziale vincolante non sanabile mediante soccorso istruttorio per coprire il difetto di qualificazione SOA.
  2. 2. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 7 gennaio 2026, n. 99 — La dichiarazione negativa di subappalto attiene ai requisiti di partecipazione e non può essere considerata un mero refuso o errore materiale rettificabile.
  3. 3. Consiglio di Stato, Sezione Terza, Sentenza 31 marzo 2026, n. 2635 — Legittimità della clausola di esclusione per mancata indicazione del subappalto qualificante e inapplicabilità della sanzione di nullità ex art. 10 D.Lgs. 36/2023.
  4. 4. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 22 dicembre 2025, n. 10162 — Divieto assoluto di utilizzare il soccorso istruttorio per sopperire all’assenza della dichiarazione di subappalto necessario.
  5. 5. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 29 agosto 2025, n. 7134 — Il soccorso istruttorio non può alterare la par condicio mediante l’integrazione tardiva di requisiti d’esecuzione.
  6. 6. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 21 agosto 2023, n. 7870 — Distinzione strutturale tra soccorso integrativo e sanante: operatività sui requisiti generali ed inapplicabilità a quelli speciali.
  7. 7. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 29 dicembre 2022, n. 11596 — Il soccorso istruttorio non consente la formazione di atti negoziali aventi data successiva alla scadenza del bando.
  8. 8. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 26 novembre 2024, n. 9494 — La sola firma digitale priva di marcatura temporale non attribuisce data certa anteriore alla dichiarazione.
  9. 9. TAR Lazio – Roma, Sezione Quinta, Sentenza n. 2469 del 2026 — Inammissibilità della desunzione per facta concludentia della volontà di subappaltare dalla documentazione tecnica.
  10. 10. TAR Campania – Napoli, Sezione Prima, Sentenza n. 5075 del 2025 — La necessaria materialità della documentazione di gara e del DGUE quale condizione inderogabile d’ammissione.
  11. 11. TAR Campania – Napoli, Sezione Prima, Sentenza n. 5080 del 2025 — Soccorribilità delle sole descrizioni imprecise delle lavorazioni e insanabilità della totale omessa dichiarazione di subappalto.
Giovanni Ercole Moscarini

Avvocato del Foro di Roma

Esercita nel diritto civile e nel diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.

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