Solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria e claims made

Illustrazione di una bilancia con croce medica e clessidra per solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria.

Solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria e claims made

L’ordinanza n. 15973/2026 rimette alle Sezioni Unite il nodo del riparto causale e delle tutele assicurative

Giovanni Ercole Moscarini
Diritto Civile & Risarcimento del danno & Responsabilità Civile
17 Giugno 2026
Lettura 15 min

Aggiornato al 17 giugno 2026. Questione rimessa alle Sezioni Unite; principio di diritto non ancora enunciato alla data di pubblicazione.

Abstract (Italiano)

L’ordinanza n. 15973/2026 rimette alle Sezioni Unite due questioni cruciali in tema di responsabilità sanitaria e coperture assicurative: la persistenza del vincolo di solidarietà passiva (art. 2055 c.c.) tra struttura e medici a fronte di condotte colpose concorrenti, e la validità delle clausole claims made con retroattività inferiore al limite decennale (art. 11 l. 24/2017). L’articolo analizza l’evoluzione giurisprudenziale sul vincolo solidale e sull’integrazione contrattuale ex art. 1419 c.c., evidenziando la necessità di un coordinamento nomofilattico che salvaguardi la causa in concreto del contratto e la tutela del paziente.

Abstract (English)

Ordinance no. 15973/2026 refers to the Joint Sections two crucial issues regarding healthcare liability and insurance coverage: the persistence of joint and several liability (Art. 2055 of the Italian Civil Code) between healthcare facilities and doctors in the presence of concurrent negligent conduct, and the validity of claims-made clauses with retroactivity shorter than the ten-year limit (Art. 11 of Law 24/2017). This article analyzes the case-law evolution on joint liability and contract integration under Art. 1419 of the Civil Code, highlighting the need for a nomophylactic coordination that safeguards the concrete cause of the contract and patient protection.

Introduzione

Il sistema delle tutele risarcitorie in ambito medico si fonda da tempo su un delicato equilibrio tra le regole generali della responsabilità civile e le esigenze di stabilità del mercato assicurativo. In questo contesto ordinamentale, l’istituto della solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria rappresenta uno degli strumenti fondamentali per garantire al paziente danneggiato un ristoro effettivo e integrale del pregiudizio subito, a prescindere dal riparto interno delle quote di colpa tra la struttura e i singoli sanitari operanti. La complessa architettura di tale assetto, tuttavia, subisce continue sollecitazioni dovute alla necessità di coordinare le regole del codice civile con i regimi speciali di derivazione legislativa.

Il legislatore, con la riforma recata dalla legge n. 24 del 2017, ha cercato di tipizzare e perimetrare il ruolo delle coperture assicurative obbligatorie per le strutture sanitarie, nel tentativo di bilanciare la certezza del risarcimento con la sostenibilità finanziaria degli enti di cura. Nondimeno, l’assenza di un completo coordinamento temporale tra le polizze a richiesta fatta, note come claims made, e la retroattività decennale imposta dalla legge ha generato profondi contrasti interpretativi in ordine alla validità delle clausole contrattuali limitative. Siffatti contrasti, incidendo direttamente sulla tenuta complessiva del sinallagma, hanno reso incerti i confini della manleva assicurativa nei casi di malpractice lungolatente.

Dinanzi a tali asimmetrie concettuali, l’ordinanza interlocutoria n. 15973 del 2026 della Suprema Corte di Cassazione investe le Sezioni Unite del compito di tracciare uno statuto armonico che colleghi la disciplina causale dell’obbligazione solidale con la conformazione dei contratti assicurativi. L’intervento nomofilattico si presenta quindi decisivo per stabilire se le regole di tutela del danneggiato debbano prevalere sulle pattuizioni limitative del rischio, orientando l’esegesi verso un’effettiva adeguatezza dello scopo pratico del negozio. Attraverso questa rimessione, la giurisprudenza di legittimità è chiamata a comporre una frattura sistematica che tocca i presupposti stessi della solidarietà risarcitoria passiva.

La solidarietà passiva e il principio di equivalenza causale

L’unicità del fatto dannoso come fulcro del vincolo solidale

L’art. 2055, comma 1, c.c. disciplina la responsabilità solidale stabilendo che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Nel perimetro della solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria, il fulcro dell’indagine risiede nell’accertamento della sussistenza di un nesso causale tra le condotte concorrenti dei sanitari e l’evento lesivo unico patito dal paziente. L’evoluzione della nomofilachia ha progressivamente chiarito che la regola della causalità materiale, regolata dall’art. 41 c.p., impone di considerare imputabile l’evento a tutti i soggetti le cui condotte abbiano concorso in via efficiente a produrlo, riducendo le eventuali cause preesistenti o concomitanti a semplici occasioni sprovviste di idoneità interruttiva.

In questa prospettiva, le Sezioni Unite n. 13143/20221 hanno confermato che il vincolo solidale prescinde dalla comunanza degli interessi o dall’identità dei titoli di responsabilità, radicandosi esclusivamente sull’unicità del danno risentito dal creditore. A giudizio delle Sezioni Unite, infatti, l’art. 2055 c.c. costituisce la trascrizione civilistica del principio di equivalenza causale, volto a sollevare il danneggiato dalle difficoltà probatorie legate alla determinazione delle singole quote di responsabilità. Tale impostazione è stata recentemente riaffermata in tema di custodia da Cass. n. 26736/20242, la quale ha precisato che la graduazione delle colpe interne rileva soltanto ai fini del regresso, restando ininfluente sul piano esterno del rapporto obbligatorio tra i coobbligati e il creditore.

La vicenda posta all’attenzione dei giudici nell’ordinanza n. 15973/2026 riflette esattamente siffatte coordinate ermeneutiche. La Corte di Appello di Napoli, riformando la decisione di prime cure, ha condannato in solido due diverse amministrazioni sanitarie per il decesso di un paziente, ravvisando in capo a entrambe una condotta colposa idonea a determinare l’evento. L’ASL ricorrente ha censurato tale statuizione sul presupposto che il giudice di merito avrebbe omesso di distinguere l’efficacia eziologica delle singole condotte dei medici delle due strutture, pervenendo a una parificazione della responsabilità in violazione del principio di causalità materiale. La censura sollevata impone di chiarire se il criterio di solidarietà passiva possa essere attenuato qualora le condotte lesive facciano capo a soggetti autonomi operanti in momenti diversi.

Si deve ritenere, tuttavia, che una siffatta obiezione urti contro il tenore letterale dell’art. 2055 c.c. e la sua funzione di massima garanzia del danneggiato. La giurisprudenza di legittimità ha costantemente respinto ogni tentativo di frammentazione del vincolo solidale fondato sulla distinzione delle colpe, reputando sufficiente che l’azione o l’omissione di ciascuno sia stata conditio sine qua non dell’evento. Ne consegue che la pretesa di escludere la solidarietà esterna valorizzando la colpa prevalente della struttura concorrente finisce per disattendere la funzione protettiva della norma, la quale mira a traslare sul danneggiante, e non sul danneggiato, il rischio di insolvenza o di mancata imputazione delle singole quote di responsabilità causale.

Il superamento dell’identità dei titoli di responsabilità

L’art. 2055 c.c. supera definitivamente la necessità dell’identità dei titoli di responsabilità in capo ai coobbligati solidali. Nel sistema della solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria, la giurisprudenza ha a lungo dibattuto circa l’estensione del vincolo qualora un soggetto risponda a titolo contrattuale e un altro a titolo extracontrattuale. L’evoluzione del diritto vivente, culminata con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 13143/2022, ha chiarito che l’unicità del fatto dannoso prescinde dalla diversità delle causae obligandi. Ciò che rileva è l’unitarietà dell’evento lesivo nella sfera del danneggiato, con la conseguenza che le condotte del medico dipendente (di natura aquiliana) e della struttura ospedaliera (di natura contrattuale o da contatto sociale) confluiscono in un’unica obbligazione risarcitoria solidale.

Questo principio di indifferenza del titolo è stato ulteriormente esteso a ipotesi esterne al perimetro sanitario. La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 9969/20253, ha ritenuto configurabile il vincolo di solidarietà ex art. 2055 c.c. persino tra l’obbligazione restitutoria derivante dalla nullità di un preliminare di vendita (contrattuale) e l’obbligazione risarcitoria gravante sul mediatore professionale per omessa informazione (extracontrattuale). L’orientamento conferma che la diversità delle azioni e delle relative fonti normative non impedisce l’unificazione delle posizioni debitorie allorché le condotte concorrano a determinare un pregiudizio coincidente o continente. Nel contenzioso sanitario, tale convergenza si manifesta con evidenza, legando in solido le condotte di cura dei diversi enti ospedalieri intervenuti nella vicenda clinica.

La decisione di merito censurata nel giudizio in commento aveva tentato di derogare a siffatto impianto normativo, escludendo la solidarietà dell’ASL sulla scorta di una asserita autonomia delle fasi del trattamento medico. La Corte di legittimità, al contrario, ha ribadito l’impossibilità di scindere artificiosamente il nesso causale allorché le omissioni di più strutture abbiano concorso a determinare la morte del paziente. Poiché il decesso rappresenta un evento materialmente unico e non frazionabile, la diversità delle condotte colpose non può giustificare una parcellizzazione del risarcimento all’esterno, ferma restando la facoltà dei coobbligati di agire in regresso per il riparto delle quote interne di responsabilità, come stabilito dall’art. 2055, comma 2, c.c.

Il controllo di adeguatezza delle clausole claims made

La causa in concreto e l’equilibrio delle prestazioni

La conformazione temporale del rischio assicurativo è storicamente passata attraverso il superamento del modello del sinistro basato sull’insorgenza del fatto generatore, noto come loss occurrence, a favore dello schema delle clausole on claims made basis. Nell’inquadramento sistematico di tali clausole, l’evoluzione giurisprudenziale ha dovuto misurarsi con la necessità di definire l’equilibrio delle prestazioni contrattuali a fronte di danni lungolatenti, caratteristici della malpractice medica. Il passaggio al nuovo regime, se da un lato ha consentito alle compagnie assicurative una più precisa programmazione finanziaria, dall’altro ha posto il problema del mantenimento di una reale utilità della copertura per l’assicurato.

Sul punto, l’arresto fondamentale delle Sezioni Unite n. 22437/20184 ha chiarito che il modello contrattuale a richiesta fatta costituisce una deroga convenzionale legittima allo schema codicistico dell’art. 1917 c.c., rientrando a pieno titolo nell’area della tipicità contrattuale del settore dei danni. Di conseguenza, a parere del Supremo Collegio, la validità della clausola non deve essere sottoposta al giudizio di meritevolezza ex art. 1322, secondo comma, c.c., bensì a un controllo di rispondenza ai limiti imposti dalla legge e a una verifica di adeguatezza in concreto. Tale indagine si concentra sulla sussistenza della causa in concreto del negozio, da intendersi come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare.

Ne deriva che l’operatività della polizza non può essere validata sulla base del mero consenso formale dei contraenti, ma esige una valutazione sostanziale circa la corrispettività tra il premio versato e il rischio trasferito. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che una clausola che escluda arbitrariamente la garanzia per fatti pregressi o che imponga termini di retrooperatività irragionevolmente brevi rischia di svuotare di contenuto l’obbligazione dell’assicuratore, determinando una mancanza di causa per difetto di adeguatezza dell’assetto sinallagmatico. Questo vaglio di adeguatezza, lungi dal costituire una violazione dell’autonomia privata, si pone come strumento indispensabile per preservare la funzione indennitaria del contratto.

Il controllo di adeguatezza negoziale si intreccia strettamente con i canoni di buona fede e correttezza nelle fasi di formazione e di attuazione del rapporto contrattuale. L’impresa di assicurazione è tenuta ad adempiere a rigorosi obblighi informativi al fine di rendere l’assicurato pienamente consapevole dell’effettivo perimetro temporale della garanzia e dei possibili ‘buchi di copertura’. Qualora si ravvisi un manifesto squilibrio originario o sopravvenuto derivante da una carente adeguatezza della clausola, il giudice è legittimato ad attivare i rimedi conformativi offerti dall’ordinamento, compreso il meccanismo della nullità parziale ex art. 1419 c.c., al fine di ricondurre ad equità le prestazioni delle parti.

La limitazione temporale della retroattività alla prova della causa

L’ordinanza n. 15973/2026 ripropone all’attenzione delle Sezioni Unite la verifica di adeguatezza temporale di una clausola claims made c.d. impura, caratterizzata da un limite biennale alla retroattività della garanzia. Il caso concreto dimostra come siffatta restrizione cronologica possa frustrare lo scopo pratico del contratto per la struttura sanitaria. A fronte di una richiesta risarcitoria pervenuta nel 2016 per un fatto occorso nel 2013, l’operatività della polizza stipulata nel 2015 è risultata esclusa a causa della limitazione convenzionale della retrodatazione della garanzia alle sole condotte commesse nei due anni antecedenti. Si manifesta in tal modo un evidente vuoto di copertura per la ASL, pur in presenza di una polizza in corso di validità al momento della richiesta del terzo danneggiato.

A giudizio dell’ente sanitario ricorrente, la limitazione biennale della retrooperatività contrasta con la causa in concreto dell’assicurazione contro i danni, in quanto esclude la garanzia proprio per la tipologia di sinistri (malpractice medica lungolatente) caratterizzati da un’elevata asimmetria temporale tra la condotta e la manifestazione del danno. La difesa di legittimità richiama a supporto i principi espressi dalle Sezioni Unite n. 22437/2018, laddove si chiarisce che la clausola claims made non deve tradursi in una scommessa o in un vuoto di tutela che lasci l’assicurato privo di una reale copertura del rischio. La previsione di una retrooperatività irragionevolmente breve, infatti, finisce per privare di utilità il trasferimento del rischio, violando il dovere di adeguatezza oggettiva del prodotto assicurativo.

La difesa della compagnia assicurativa Amtrust, al contrario, ha insistito sulla piena legittimità della clausola in quanto pattuita liberamente e coerente con la commisurazione del premio assicurativo. La rimessione della questione alle Sezioni Unite evidenzia, dunque, la necessità di superare una lettura meramente astratta della libertà contrattuale, valutando l’effettiva rispondenza del regolamento negoziale alle esigenze dell’assicurato. Qualora il limite temporale della retroattività renda la polizza strutturalmente inidonea a coprire il rischio professionale ordinario, la clausola deve ritenersi nulla per difetto di causa in concreto, imponendo l’attivazione dei rimedi conformativi previsti dall’ordinamento per reintegrare il sinallagma alterato.

L’integrazione del contratto e la nullità parziale

Il meccanismo dell’art. 1419, comma 2, c.c. e la ricerca della norma imperativa

La disciplina generale del contratto regola la patologia delle clausole difformi attraverso il meccanismo della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c. Nel perimetro dell’autonomia contrattuale, la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell’intero contratto qualora le stesse siano sostituite di diritto da norme imperative, ai sensi del secondo comma del medesimo articolo. Siffatto rimedio conformativo esprime una forza conservativa del negozio che prevale sulla volontà dispositiva delle parti, al fine di tutelare interessi di rango superiore o contraenti ritenuti deboli dall’ordinamento.

In tema di solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria, l’operare di tale meccanismo di integrazione coattiva è stato a lungo invocato per rimediare alle limitazioni temporali previste dalle clausole claims made. Si sostiene che la dichiarazione di nullità della limitazione di retrooperatività non debba travolgere l’intera polizza, ma debba comportare la sua sostituzione con il modello legale previsto dalle riforme speciali. La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia evidenziato la necessità di una rigorosa applicazione del precetto codicistico, precisando che il giudice non può integrare d’ufficio il regolamento negoziale in assenza di una norma imperativa di legge che detti espressamente la disciplina suppletiva.

Questa esigenza di tassatività è stata ribadita da Cass. n. 9616/20235 in una fattispecie di responsabilità professionale. La Suprema Corte ha cassato la decisione di merito che aveva sostituito d’ufficio la retroattività biennale di una polizza con una copertura decennale, rilevando come il giudice d’appello avesse arbitrariamente conformato il contratto senza individuare la norma imperativa idonea a fungere da protesi integrativa ex art. 1419, comma 2, c.c. La pronuncia chiarisce che l’integrazione contrattuale non può basarsi su una generica valutazione di adeguatezza o equità del sinallagma, ma richiede un preciso precetto di legge che imponga la sostituzione della clausola nulla con uno standard predeterminato.

Ne consegue che, ai fini del controllo di adeguatezza delle clausole claims made, l’interprete deve ricercare nell’ordinamento una disposizione imperativa speciale che prescriva in modo inderogabile la durata minima della retrooperatività temporale. Nel settore della responsabilità delle strutture sanitarie, tale ricerca investe necessariamente la disciplina dettata dalla legge Gelli-Bianco, al fine di verificare se le sue previsioni abbiano assunto la natura di norme imperative integratrici idonee a operare nel tempo intermedio, superando i limiti di applicabilità evidenziati dalla giurisprudenza anteriore.

L’art. 11 della legge Gelli-Bianco come parametro di conformazione

Nell’ambito della responsabilità delle strutture sanitarie, il parametro normativo fondamentale per la conformazione delle coperture assicurative è oggi rappresentato dall’art. 11 della legge n. 24 del 2017. La disposizione stabilisce espressamente che la garanzia assicurativa deve prevedere un’operatività temporale estesa agli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto, purché denunciati durante la vigenza temporale della polizza. Siffatto precetto, mirando a eliminare i vuoti di tutela derivanti dalle clausole claims made impure con retrooperatività limitata, configura un vero e proprio obbligo legale di conformazione strutturale del prodotto assicurativo.

Tuttavia, l’operatività in concreto di tale parametro come norma imperativa integratrice ex art. 1419, comma 2, c.c. si scontra con difficoltà temporali legate alla ritardata emanazione dei decreti ministeriali attuativi. L’ordinanza n. 2695/20266 ha recentemente affrontato tale problematica, evidenziando che l’integrazione del contratto e la declaratoria di nullità parziale rimangono subordinate alla concreta vigenza della disciplina speciale. Qualora il sinistro e la richiesta risarcitoria si collochino in un’epoca antecedente all’efficacia della legge Gelli-Bianco o dei relativi provvedimenti attuativi, la sostituzione automatica della clausola nulla non può operare per carenza della norma imperativa protesi, confermando la tenuta dell’insegnamento di legittimità.

Si profila in tal guisa il vaglio critico centrale che le Sezioni Unite saranno chiamate a compiere nell’ordinanza n. 15973/2026. L’interprete deve stabilire se la retroattività decennale costituisca un principio di ordine pubblico economico immediatamente applicabile ai contratti in corso, ovvero se l’assenza dei decreti attuativi nel periodo intermedio precluda l’integrazione automatica. La soluzione di tale nodo nomofilattico risulterà decisiva non soltanto per definire la validità delle pattuizioni limitative del rischio, ma anche per garantire l’effettività della tutela risarcitoria del paziente in un sistema che non può tollerare asimmetrie tra la responsabilità civile della struttura e la garanzia assicurativa di manleva.

Conclusioni

L’intervento nomofilattico sollecitato dall’ordinanza n. 15973/2026 rappresenta un passaggio fondamentale per definire in termini di certezza il sistema della solidarietà passiva nella responsabilità sanitaria e la validità delle garanzie assicurative. La composizione del contrasto sul riparto causale e sull’applicabilità dell’art. 1419 c.c. consentirà di superare le residue incertezze del tempo intermedio, garantendo che l’autonomia privata si conformi agli standard minimi stabiliti dalla legge speciale a tutela del danneggiato.

Sembra condivisibile ritenere che l’unificazione delle posizioni debitorie debba essere riaffermata con forza, preservando il principio del danno unico e dell’indifferenza del titolo di responsabilità esterna. Sotto altro profilo, la conformazione delle polizze alle coordinate decennali della legge Gelli-Bianco appare l’unica soluzione idonea ad evitare inique asimmetrie di tutela, riconducendo il contratto alla sua reale causa in concreto. Solo attraverso un’effettiva saldatura tra la disciplina della responsabilità e lo statuto della manleva sarà possibile realizzare quell’equilibrio di sistema che la legge speciale ha inteso perseguire.

In conclusione, la decisione delle Sezioni Unite è chiamata a consolidare i nessi di adeguatezza oggettiva del prodotto assicurativo, in piena armonia con i requisiti di governo del mercato target dettati anche dalla regolamentazione secondaria. Nel disegno complessivo del contenzioso sanitario, la forza del vincolo solidale e l’inderogabilità dei termini di garanzia costituiscono due facce della medesima medaglia, volte a dare effettività al diritto alla salute attraverso uno statuto risarcitorio coerente e privo di lacune applicative.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 27 aprile 2022, n. 13143
  2. 2.
    Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 15 ottobre 2024, n. 26736
  3. 3.
    Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 16 aprile 2025, n. 9969
  4. 4.
    Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza 24 settembre 2018, n. 22437
  5. 5.
    Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Sentenza 11 aprile 2023, n. 9616
  6. 6.
    Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 7 febbraio 2026, n. 2695

A cura di:

Giovanni Ercole Moscarini

Foro di Roma

Esercita nei settori del diritto civile e del diritto amministrativo. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l’evoluzione normativa e gli orientamenti giurisprudenziali nelle due materie.

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