Crisi del sistema penale minorile: dal Decreto Caivano all’imputabilità

Illustrazione editoriale su sfondo bordeaux che raffigura un banco di scuola in una gabbia, a simboleggiare la crisi del sistema penale minorile e l'imputabilità.

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Crisi del sistema penale minorile: dal Decreto Caivano all’imputabilità

LA CRISI DEL PARADIGMA RIEDUCATIVO E LA RIMODULAZIONE DELL’IMPUTABILITÀ PENALE

Leonardo Mazza
Diritto Penale & Procedura Penale
21 Giugno 2026
Lettura 22 min

Abstract (Italiano)

Il contributo analizza l’evoluzione e l’attuale crisi del sistema penale minorile italiano, evidenziando il progressivo slittamento da un modello rieducativo-evolutivo verso logiche di stampo prettamente securitario. Attraverso l’esame critico delle novelle del nuovo millennio, culminate nel Decreto Caivano e nel Pacchetto Sicurezza 2026, si evidenzia come l’inasprimento sanzionatorio e l’anticipazione della tutela penale – emblematico il caso del delitto di inosservanza dell’obbligo di istruzione – rappresentino una risposta disfunzionale allo sfaldamento delle agenzie di socializzazione primaria. L’indagine si focalizza sulla forza espansiva dello statuto di protezione del minore, rintracciabile finanche nell’estensione dell’articolo 98 del codice penale al diritto amministrativo punitivo. Sulla scorta di tale quadro sistematico, l’opera formula una organica proposta di riforma delle soglie di punibilità ispirata al superamento del binarismo rigido e alla valorizzazione di un rigoroso accertamento in concreto della maturità etico-cognitiva del soggetto, restituendo al sistema minorile la sua originaria vocazione individualizzata e sussidiaria.

Abstract (English)

This paper examines the evolution and current crisis of the Italian juvenile justice system, highlighting the progressive shift from an educational-developmental model toward purely security-driven logics. Through a critical analysis of recent legislative reforms, culminating in the Caivano Decree and the 2026 Security Package, the study demonstrates how tougher sentencing and the anticipation of criminal liability – as exemplified by the criminalization of school truancy – constitute a dysfunctional response to the erosion of primary socialization agencies. The investigation focuses on the expansive force of the juvenile protection framework, traceably extending the principles of Article 98 of the Criminal Code into punitive administrative law. Based on this systematic analysis, the author proposes an organic reform of age thresholds for criminal liability. This proposal aims to overcome rigid binaries by implementing a rigorous, case-by-case assessment of the ethico-cognitive maturity of minors aged twelve to sixteen, thereby restoring the juvenile system to its original individualized and subsidiary purpose.

Il fenomeno delle aggregazioni giovanili violente nella percezione collettiva e nel dato empirico;

I primi decenni del ventunesimo secolo registrano una complessa mutazione fenomenologica delle forme di devianza minorile, caratterizzata dall’emergere di episodi di violenza consumati specialmente in contesti di gruppo. Il dibattito pubblico e i flussi informativi mediali tendono a incanalare tali manifestazioni entro la categoria descrittiva delle cosiddette “baby gang1, formula che tuttavia risente di una marcata semplificazione giornalistica e trascura di considerare che questo fenomeno è il risultato di un intreccio di fattori sociali, educativi ed economici2.

Un approccio alla materia che privilegi i profili criminologici deve operare una netta distinzione tra la percezione sociale del fenomeno – amplificata dal clima di insicurezza collettiva generato dalla reiterazione di condotte lesive prive di un immediato movente utilitaristico, quali il danneggiamento, l’aggressione gratuita o la violenza – e il dato empirico-giudiziario3.

L’analisi sociologica e i rilievi statistici dell’amministrazione della giustizia evidenziano come, nella maggior parte dei casi, non si sia in presenza di vere e proprie associazioni criminali strutturate o gerarchicamente definite, bensì di aggregazioni fluide, spontanee e temporanee, espressione il più delle volte di marginalità urbana, di povertà educativa e di un acuto deficit relazionale. Riconoscere questa divaricazione tra allarme sociale e realtà fenomenica è indispensabile per evitare che l’analisi scientifica muova da presupposti parziali, i quali finirebbero per legittimare acriticamente risposte di tipo meramente repressivo a fronte di quella che si configura, anzitutto, come una profonda frattura nei processi di socializzazione primaria.

Di fronte alle istanze di rassicurazione avanzate dalla collettività, la risposta del legislatore contemporaneo ha privilegiato una reazione sanzionatoria: l’intervento dello Stato è ritenuto così, legittimo, soltanto quando si riveli inadeguato e insufficiente ogni altro strumento, ma si è contemporaneamente irrigidita la risposta punitiva.

Questa situazione impone l’esigenza di verificare se si sia prodotta a livello normativo una reale efficacia in termini di prevenzione generale e speciale, ovvero se il tutto si risolva in una operazione di simbolizzazione politica del controllo. La scelta di eleggere lo strumento penale a presidio primario di problematiche di matrice relazionale, economica e culturale rischia infatti di generare una evidente disfunzione dogmatica: l’intervento sanzionatorio, invocato ex post, attribuisce alla giurisprudenza una funzione di supplenza sociale che non le pertiene affatto. Si pretende in tal modo di colmare la latitanza o l’insufficienza dei presidi educativi e dei sostegni ai nuclei familiari attraverso il rigore del circuito giudiziario, scaricando sul processo penale minorile il compito di porre rimedio a vulnerabilità strutturali del tessuto sociale, con il rischio di compromettere la coerenza e la funzione rieducativa tipica del modello minorile4.

L’evoluzione del positivismo penale e il tentativo di codificazione del 1912

La dialettica tra le esigenze di controllo sociale e la tutela dello sviluppo psicofisico del minore affonda le proprie radici dogmatiche nel dibattito scientifico svoltosi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento5.

Alla ricerca di “nuovi orizzonti” Enrico Ferri individuava le cause della criminalità giovanile nel concorso di specifici fattori patologici di matrice ambientale, quali l’inadeguatezza dell’istruzione pubblica e lo sfaldamento dei nuclei familiari con il conseguente indebolimento dell’autorità genitoriale, escludendo che l’incremento della devianza minorile potesse essere ascritto ad una astratta opzione di arbitrio individuale6.

In una simile ottica si inserivano gli appartenenti alla Scuola positiva e soprattutto Luigi Ferriani7, Antonio Guarnieri Ventimiglia8 e Scipio Sighele9, tutti favorevoli ad una trasformazione del magistero punitivo in un codice sociale ben diverso da quello repressivo.

Le istanze positivistiche trovarono poi una enunciazione sistematica soltanto negli anni venti del 1900 nel Progetto preliminare di Codice penale italiano per i delitti (Libro I), dove venivano indicati come indispensabili alcuni mirati rimedi sociali preventivi che dovevano incidere sulle condizioni di indigenza economica delle fasce sociali più vulnerabili e al contempo garantire al minore percorsi di cura e strumenti educativi individualizzati10. Gli stessi positivisti, soprattutto con Bruno Franchi, indicavano nel modello anglosassone del Children Act del 1908 una matrice di riferimento fondamentale per l’architettura della giustizia minorile, come una sorta di Magna Charta in materia11.

Nello stesso periodo di tempo veniva sempre più attenzionata la volontà di realizzare una compiuta riforma della giustizia penale minorile tramite iniziative istituzionali dovute soprattutto all’impulso del Guardasigilli Vittorio Emanuele Orlando, attraverso l’emanazione di un’apposita Circolare ministeriale nel 1908, nella quale si delineava un sistema penale educativo volto a superare le criticità strutturali dell’apparato giudiziario12. L’iniziativa ministeriale intendeva porre rimedio non solo alla lentezza dei riti processuali comuni, ma anche alla carenza di competenze professionali specifiche della magistratura dell’epoca, ritenuta priva degli strumenti pedagogici idonei a governare il settore.

Il confronto scientifico tra accademia, foro e magistratura condusse all’istituzione di una Commissione ministeriale, presieduta dal senatore Oronzo Quarta, magistrato di vertice della Cassazione romana13. I lavori della Commissione sfociarono nella redazione di un progetto di codice penale per i minorenni, articolato in tre libri: il segmento normativo più innovativo riguardava proprio la vigilanza, la tutela e la protezione sociale, ed in tale ambito, la risposta sanzionatoria veniva interamente subordinata alle finalità di educazione, correzione e recupero morale del minore14.

Il progetto Quarta fu presentato al Ministro di Grazia e Giustizia Camillo Finocchiaro Aprile il 23 aprile 1912, ma l’insorgere del primo conflitto mondiale interruppe l’iter legislativo, impedendo così la traduzione sul piano positivo di quella proposta.

L’opera di ricodificazione penalistica degli anni trenta determinò il definitivo superamento della frammentarietà normativa, avviando la strutturazione di un sistema sanzionatorio autonomo dedicato all’età evolutiva. Il momento di transizione è segnato dalla Circolare Rocco del 22 settembre 1929, intitolata «delinquenza minorile – magistrati per i minorenni». La direttiva ministeriale, emanata coevamente ai lavori preparatori del codice penale, prefigurava l’introduzione di un regime speciale educativo, disciplinare e correzionale, finalizzato al riadattamento sociale del minore15.

L’innovazione principale consisteva nel superamento della mera risposta punitiva astratta attraverso l’attribuzione della cognizione penale a magistrati specificamente designati per il tramite di opportuni sostegni sul piano delle strutture deputate alla rieducazione dei minorenni.

La spinta programmatica trovò piena attuazione sul piano positivo con il R.D. 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in L. n. 835/1935, il cui impianto si dovette all’apporto scientifico di Giovanni Novelli16 e Francesco Pantaleo Gabrieli. Tale decreto istituì il Tribunale per i Minorenni, configurandolo come un organo giurisdizionale specializzato a composizione mista, integrato da esperti provenienti dalle scienze umane.

In questo modello, la specializzazione non si esauriva in una mera categoria organizzativa o di ripartizione degli uffici: assumeva invece una preminente valenza funzionale, delineando una giurisdizione strutturalmente e tecnicamente capace di modulare la risposta sanzionatoria sulla personalità del singolo minore. La giurisdizione speciale non nasceva, dunque, per applicare un trattamento semplicemente differenziato o mitigato nel quantum, ma per conformare l’accertamento giudiziale e la successiva esecuzione alle concrete esigenze evolutive del soggetto interessato.

Il nucleo precettivo della riforma risiedeva nell’istituzionalizzazione della rieducazione del condannato, qualificata dalla dottrina del tempo come un fondamentale diritto del minore e veniva abbandonata la funzione di pura neutralizzazione sociale per accogliere al contrario un paradigma polifunzionale, incentrato sull’esecuzione individualizzata e sulla flessibilità dei percorsi di recupero17.

Occorre attendere gli ultimi decenni del ventesimo secolo per assistere all’emanazione del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 44818, che ha introdotto nell’ordinamento italiano un paradigma di elevata sensibilità giuridica, volto a coniugare le garanzie del “giusto processo” con le irrinunciabili esigenze di tutela della personalità del minore19.

La forza innovativa della riforma risiede nella flessibilizzazione delle risposte ordinamentali, nell’adozione del principio del massimo contenimento dell’offensività del percorso giudiziario e nella finalità di de-stigmatizzazione del reo in formazione. Tuttavia, l’efficacia di un simile modello – marcatamente orientato verso la fuoriuscita precoce del soggetto minore dal circuito penale – presuppone la coesistenza e la piena operatività di una rete sussidiaria di agenzie educative e sociali. Laddove tale sinergia strutturale si attenua, gli strumenti processuali rischiano di produrre un involontario indebolimento del complessivo presidio preventivo.

Un esempio di questa multiforme transizione è rappresentato dalla ridefinizione del vecchio riformatorio giudiziario, riconfigurato dall’art. 36 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, nella misura del collocamento in comunità20. Questa soluzione, pur rispondendo alla lodevole ratio di assimilare il trattamento sanzionatorio a modelli relazionali di tipo familiare, ha talvolta evidenziato la complessa conciliazione tra le esigenze di controllo dei soggetti caratterizzati da spiccata pericolosità sociale e l’assenza di presidi di vigilanza attiva all’interno delle strutture aperte.

In questo quadro va parimenti considerata la declaratoria di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex art. 27 del citato Decreto, istituto concepito come un essenziale filtro processuale e come uno strumento selettivo di natura eccezionale, finalizzato a sottrarre alla giurisdizione le devianze occasionali o minime21.

Le iniziali frizioni ermeneutiche che investirono la norma, culminate nella pronuncia di rigetto della Corte Costituzionale del 6 giugno 1991, n. 250, non hanno invalidato la legittimità dell’istituto, ma hanno posto in luce la necessità di un rigoroso vaglio giudiziale22: la vicenda pose in evidenza che il meccanismo di deflazione processuale, se disgiunto da un effettivo intervento preventivo sul contesto bio-psichico e sociale del minore, rischia di operare una mera rimozione formale del reato, lasciando irrisolte le cause generatrici della condotta deviante.

La fragilità strutturale di una risposta punitiva affidata prevalentemente alla flessibilità dell’istituto processuale era stata del resto evidenziata nel dibattito istituzionale coevo alla riforma: in quella sede, l’allora Ministro della Pubblica Istruzione Sergio Mattarella aveva segnalato l’esigenza di un cospicuo incremento delle risorse economiche da destinare al comparto scolastico, affinché l’offerta formativa potesse esplicare una reale funzione inclusiva e di qualità degli studenti23. Veniva così sottolineata l’imprescindibilità di un raccordo organico tra l’istituzione scolastica e il nucleo familiare, sul presupposto che l’assimilazione dei valori di legalità e del rispetto delle regole costituisca il frutto di un processo di socializzazione primaria che si compie all’interno della scuola, struttura sussidiaria fondamentale per la prevenzione ante delictum24.

Si auspicava inoltre un potenziamento degli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM) e degli Istituti Penali per i Minorenni (IPM), che avrebbero dovuto fornire anche importanti informazioni sulla criminalità giovanile e sulla ricordata trama multifattoriale che dà luogo a un fenomeno in costante e preoccupante aumento25.

La svolta repressiva del nuovo millennio: dal “Decreto Caivano” al Pacchetto Sicurezza 2026

Occorre attendere gli anni venti del secolo XXI per assistere ad alcuni interventi normativi che hanno modificato aspetti rilevanti del processo penale minorile.

Dapprima con i Decreti Legislativi 10 ottobre 2022, n. 149 e n. 150 (c.d. “riforma Cartabia”), sono state introdotte importanti novità nel sistema giudiziario minorile, mirate a velocizzare i procedimenti, tutelare maggiormente il minore e inserire strumenti di giustizia riparativa, ispirati al principio di “minore intrusività” dello Stato nelle dinamiche familiari.

Uno dei pilastri della riforma è rappresentato dalla “Giustizia riparativa26, che mira a mettere in contatto la vittima e il minore autore di reato, favorendo il risarcimento del danno e la responsabilizzazione senza necessariamente passare per il carcere. Altro profilo di novità ha riguardato la “messa alla prova”, con la quale si è intesa favorire la sospensione del processo, appunto con la messa alla prova del minore, ampliando così le possibilità di recupero sociale ed educativo dello stesso.

Successivamente è stato varato il D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni nella L. 13 novembre 2023, n. 159 (noto come “Decreto Caivano“), il quale risponde a un intento politico comprensibile sul piano della gestione dell’ordine pubblico, originato dall’allarme sociale per il manifestarsi ripetuto di episodi di devianza minorile (ad opera anche di soggetti extracomunitari), sviluppatisi in contesti territoriali degradati, ma non solo.

La novella ha rimodulato i presupposti per l’applicazione delle misure coercitive personali, riducendo le soglie edittali di pena richieste per l’accesso alla custodia cautelare in carcere27: questa opzione di politica criminale introduce elementi di rigore orientati al contenimento immediato del rischio, rintracciabili finanche nell’introduzione dell’inedito istituto del percorso di rieducazione anticipato (che costituisce una sorta di messa alla prova anticipata) disposto dal Pubblico Ministero28, che tendono a privilegiare le esigenze di sicurezza pubblica rispetto alla tradizionale flessibilità e sussidiarietà del modello processuale originario29.

Il medesimo impianto concettuale emerge nell’anticipazione della tutela penale attuata per contrastare la dispersione scolastica, culminata nell’introduzione del reato di cui all’art. 570-ter c.p., che punisce con la pena detentiva l’inosservanza dell’obbligo di istruzione dei minori30, inserito dall’art. 12, comma 1, del citato Decreto Caivano, con contestuale abrogazione della contravvenzione di cui all’art. 731 c.p.31.

La configurazione del nuovo delitto, collocato ora tra quelli contro l’assistenza familiare, opera un salto logico che rischia di sovrapporre la sanzione penale a carenze strutturali del sostegno sociale: si è voluto così punire la dispersione scolastica spostando l’asse dell’intervento pubblico dalle politiche attive di inclusione alla punizione ex post del solo nucleo familiare. In tal modo, si finisce con l’attribuire al diritto penale il compito di risolvere disfunzioni complesse e stratificate, punendo il genitore per un esito che spesso è il risultato anche del fallimento delle istituzioni assistenziali sul territorio32.

Questo intervento normativo si colloca in una area in cui si intersecano diversi profili che l’interprete deve isolare analiticamente per valutare la coerenza del sistema: a) la responsabilità genitoriale, intesa come il complesso dei doveri-diritti di matrice costituzionale (art. 30 Cost.) preordinati alla cura e alla formazione della prole, il cui adempimento rappresenta un vincolo giuridico ed etico primario per il nucleo familiare; b) le misure di sostegno sociale, costituite dagli interventi sussidiari di natura amministrativa, scolastica e comunale, deputati ad identificare precocemente le cause della marginalità e ad erogare strumenti assistenziali idonei a rimuovere gli ostacoli materiali ad una effettiva istruzione; c) la sanzione penale che deve essere prevista in via sussidiaria, ossia quando la rete dei supporti sociali si sia rivelata infruttuosa a fronte di una condotta dolosa o ostruzionistica del genitore.

Le tensioni ermeneutiche generate da questo modello si riflettono nel diritto vivente, come dimostrato in un giudizio (definito con sentenza del Tribunale di Gorizia, 17/07/2024, n. 490) che traeva origine dall’imputazione ex art. 483 c.p. a carico di una madre coaffidataria, la quale aveva effettuato l’iscrizione online del figlio alla scuola secondaria superiore autocertificando il rispetto delle norme sulla responsabilità genitoriale, nonostante il formale dissenso dell’altro coniuge, espresso per ragioni di mera critica all’ultimo giorno utile. Il giudice di merito assolveva nel caso l’imputata applicando la scriminante dell’adempimento di un dovere ex art. 51 c.p..

Nella motivazione di tale pronuncia si evidenzia che l’obbligo scolastico decennale impone a chi esercita la responsabilità genitoriale di attivarsi per rendere effettivo il diritto allo studio del minore: di fronte all’inerzia oppositiva dell’ex coniuge, idonea a determinare l’elusione dell’obbligo di istruzione, la madre si è trovata esposta a un conflitto di doveri guidato proprio dalla prospettiva di incorrere in una responsabilità penale per omessa iscrizione del figlio. La decisione mostra come l’inasprimento della risposta punitiva statuale inserisca elementi di rigidità che possono esasperare la conflittualità endofamiliare, costringendo i genitori a scelte formalmente irregolari pur di soddisfare i precetti scolastici presidiati dalla legislazione penale.

La linea metodologica improntata all’anticipazione della tutela trova continuità nelle disposizioni del Pacchetto Sicurezza 2026 (D.L. 24 febbraio 2026, n. 23, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2026, n. 54). Tale normativa risponde a istanze di rassicurazione pubblica a fronte del fenomeno delle violazioni commesse anche da minori in contesti urbani. Viene pertanto introdotto il divieto assoluto di vendita di coltelli ai minori e ampliata la facoltà di arresto in flagranza per il porto illecito di armi bianche o strumenti atti a offendere (art. 1, comma 1, lett. a), che ha inserito l’art. 4-bis nella L. 18 aprile 1975, n. 110, ora rubricato “Porto di armi per cui non è ammessa licenza”, trasformando la fattispecie da contravvenzionale a delittuosa).

L’obiettivo immediato della riforma si colloca nell’alveo della prevenzione situazionale, in quanto si mira a ridurre le opportunità materiali di commissione di reati violenti agendo sulla disponibilità di strumenti di offesa all’interno di spazi pubblici o di mezzi di pubblico trasporto. Tuttavia va osservato che l’estensione dell’arresto facoltativo per fattispecie di mera detenzione evidenzia un mutamento nei criteri di legittimazione dell’intervento penale: la possibilità di attivare misure coercitive pre-cautelari a fronte di condotte puramente sintomatiche sposta il baricentro del processo minorile dall’analisi della personalità del reo alla neutralizzazione del pericolo situazionale. Questo orientamento legislativo si discosta, quindi, parzialmente dal ricordato modello del 1988, il quale presupponeva che l’applicazione di strumenti restrittivi della libertà personale fosse strettamente subordinata a un vaglio sulla prognosi evolutiva e sulla capacità di responsabilizzazione del minore.

L’adozione di meccanismi di controllo improntati alla deterrenza immediata rischia anche di generare un effetto di stigmatizzazione precoce del minore in formazione: se l’inasprimento sanzionatorio non è supportato da un contestuale potenziamento delle reti di socializzazione sussidiaria – quali i servizi educativi territoriali e le strutture di aggregazione giovanile – la risposta penale potrebbe esaurirsi in una affermazione di simbolismo politico della gestione della criminalità minorile. La logica del controllo ex post, focalizzata sulla criminalizzazione degli strumenti pericolosi, manifesta l’esigenza dello Stato di offrire una risposta immediata all’allarme sociale, ma lascia irrisolto il nodo centrale della comprensione dei fattori relazionali e ambientali che alimentano la devianza giovanile nell’attualità33.

Proposte di rimodulazione del sistema penale minorile: per un ritorno alla legalità sociale e istituzionale

L’analisi delle modifiche parziali che hanno interessato il sistema penale minorile suggerisce l’opportunità di intervenire attraverso una complessiva revisione ordinamentale, idonea a superare le rigidità strutturali che governano l’attuale disciplina dell’imputabilità penale. Il modello codicistico vigente, imperniato sulla ripartizione netta tra la presunzione assoluta di incapacità per l’infraquattordicenne e l’accertamento in concreto per la fascia d’età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, manifesta evidenti profili di disallineamento rispetto ai mutamenti socio-culturali e antropologici impresso dalla situazione attuale. L’accesso precoce a flussi informativi complessi, l’immersione relazionale nei circuiti della tecnologia digitale e l’anticipazione dei percorsi di socializzazione esterna determinano una più rapida maturazione, rispetto al passato, della capacità di astrazione, accelerando i meccanismi di comprensione del disvalore delle condotte illecite.

In questo mutato panorama, si potrebbe ipotizzare l’introduzione di una presunzione relativa di capacità al raggiungimento dei sedici anni d’età. Sotto il profilo della scienza neuropsicologica dello sviluppo, sebbene i processi di mielinizzazione delle aree prefrontali – deputate al controllo degli impulsi e alla piena resistenza alle pressioni del gruppo – si completino solo all’inizio dell’età adulta, le facoltà etico-cognitive necessarie per percepire il significato e le conseguenze dei reati comuni risultano ampiamente consolidate al compimento del sedicesimo anno.

Sul piano comparatistico, una simile soluzione troverebbe un valido punto di raccordo con quegli ordinamenti che, pur mantenendo un sistema di giustizia specializzato fino a diciotto o ventun anni, prevedono regimi differenziati o l’applicazione di sanzioni a spiccata vocazione responsabilizzante per i minori ultra-sedicenni: la giurisprudenza nazionale ha del resto chiarito che di fronte a fatti di sangue l’evidenza del disvalore etico-sociale è chiaramente percepibile anche in contesti evolutivi non ancora giunti a compimento34.

Si renderebbe necessario, in ogni caso, verificare la compatibilità di una presunzione di capacità a sedici anni con i principi sanciti dall’art. 27 della Costituzione: l’introduzione di tale inversione dell’onere probatorio – che lascerebbe comunque aperta la possibilità di dimostrare un vizio totale o parziale di mente o una specifica immaturità emotiva – non si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena o con il principio di personalità della responsabilità penale. Al contrario, il pieno riconoscimento della capacità soggettiva del minore ultra-sedicenne potrebbe costituire il presupposto logico indispensabile per l’attivazione di un autentico percorso di risocializzazione. La funzione rieducativa non può compiersi efficacemente attraverso una prolungata infantilizzazione giudiziaria del reo; l’art. 27 Cost. esige infatti che il soggetto sia chiamato a confrontarsi criticamente con il disvalore del fatto commesso, assumendo la responsabilità delle proprie azioni all’interno di un sistema sanzionatorio minorile che conservi, per espressa scelta di architettura ordinamentale, finalità rieducative prevalenti.

Il baricentro di un simile intervento riformatore troverebbe una corretta collocazione nella fascia di età compresa tra i dodici e i sedici anni. Al di sotto del limite dei dodici anni, apparirebbe opportuno accogliere il principio di non punibilità assoluta, recuperando l’impostazione simmetrica che caratterizzava il Codice Zanardelli del 1889, art. 53, comma 135. Per gli infra-dodicenni, l’attivazione dello strumento penale si rivela non solo inefficace sotto il profilo della prevenzione speciale, ma strutturalmente disfunzionale rispetto all’equilibrio psichico del fanciullo; l’emersione di condotte antigiuridiche in questa delicatissima fase evolutiva dovrebbe essere governata esclusivamente attraverso condotte riparatorie e trattamenti conciliativi estranei al circuito giurisdizionale penale.

Per la fascia d’età compresa tra i dodici e i sedici anni, l’ordinamento potrebbe escludere ogni automatismo presuntivo, affidando la punibilità a un rigoroso accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere, riferito alla specificità del fatto contestato.

L’ingresso in sede processuale delle scienze bio-mediche impone oggi di confrontarsi con il dibattito relativo alle indagini morfologiche cerebrali e neuroscientifiche36, che il giudice può motivatamente disattendere laddove difetti un sufficiente grado di condivisione clinica circa il nesso causale tra anomalia organica e impulso irrefrenabile37. L’esigenza di un accertamento non presuntivo, ma strettamente ancorato alla realtà fattuale, permea del resto l’interpretazione consolidata dell’art. 98 c.p.38.

Al fine di scongiurare il rischio di decisioni elastiche o capovolgimenti metodologici in cui il difetto di prova della capacità si traduca automaticamente in una patente di immaturità39, sarebbe necessario tipizzare normativamente una griglia di indicatori empirico-valutativi, idonei a guidare il sindacato del giudice. Tra questi un posto preminente dovrebbe essere assegnato allo sviluppo scolastico e al grado di istruzione: l’analisi della regolarità della frequenza e del livello di assimilazione delle regole di convivenza civile offre un primario indice sintomatico del grado di maturità intellettiva del minore.

In tale ordine di idee dovrebbero essere valutati questi ulteriori indicatori: a) la condotta organizzativa e le modalità esecutive del fatto, ossia il grado di complessità programmatoria evidenziato nell’attuazione del reato, la presenza di condotte volte al mascheramento dell’illecito o l’adesione lucida a un piano comune dovrebbero costituire tutti elementi fattuali da cui desumere la capacità di autodeterminazione e la percezione del disvalore; b) la capacità di previsione delle conseguenze, intesa come l’attitudine del minore a comprendere l’impatto lesivo della propria condotta sulla vittima e sul contesto sociale, distinguendo la mera spinta emotiva estemporanea da un comportamento consapevole; c) la ripetitività e la strutturazione della condotta a seguito di esame del comportamento complessivo che consenta di isolare il fatto occasionale, legato a crisi evolutive transitorie, da condotte inserite in un continuum comportamentale organizzato o premeditato, o sintomatiche di una precoce professionalità criminale; d) il contesto familiare e socio-ambientale, con particolare riferimento alle dinamiche relazionali del nucleo d’origine e all’eventuale esposizione a fattori di marginalità urbana, dati che definiscono il quadro entro cui si è sviluppata la personalità del minore, ferma restando la regola per cui l’influenza negativa dell’ambiente non può tradursi in una automatica causa di esclusione dell’imputabilità.

Per supportare l’applicazione di questi indicatori, senza irrigidire il processo entro formalismi clinici, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento dalla condotta complessiva del minorenne imputato e dai dati del procedimento40. L’indagine sulla maturità conserva così un carattere relativo e ontologicamente distinto dal vizio di mente: l’integrazione di tali indicatori consentirebbe al Tribunale per i minorenni di formulare un giudizio prognostico solido, restituendo alla giurisdizione la capacità di isolare le manifestazioni di devianza strutturale dal disagio adolescenziale, in piena aderenza alla vocazione individualizzata del sistema.

L’esame delle modifiche strutturali che hanno interessato il sistema penale minorile pone in luce anche la necessità di operare un radicale ripensamento metodologico, capace di bilanciare le legittime istanze di sicurezza e protezione della collettività con la salvaguardia della coerenza assiologica dell’ordinamento.

La progressiva torsione in senso repressivo e anticipatorio riscontrabile nelle riforme del nuovo millennio rischia di tradursi in un’operazione di simbolizzazione politica del controllo, ove l’illusione della deterrenza penale viene utilizzata come surrogato di interventi strutturali sui fattori ambientali e relazionali della criminalità minorile. Esercitare la pretesa punitiva statuale attraverso sanzioni carcerarie precoci o la punizione ex post delle carenze educative endofamiliari non risolve l’allarme sociale, ma scarica sul circuito giurisdizionale un improprio compito di supplenza istituzionale.

La prospettiva di una rimodulazione del sistema penale minorile, fondata sull’introduzione di indicatori normativi tipizzati per la fascia di età tra i dodici e i sedici anni e sull’ipotesi di una presunzione relativa di capacità al compimento del sedicesimo anno, delinea un modello tecnico-giuridico plausibile ed equilibrato. Lungi dal risolversi in un’opzione di cieco rigore sanzionatorio o in una provocazione teorica, tale architettura si raccorda solidamente con i precetti costituzionali di personalità e di proporzione della responsabilità, offrendo al giudice parametri obiettivi per sottrarre l’accertamento all’arbitrio o a derive paternalistiche41. Il recupero di una effettiva legalità sociale presuppone il consolidamento delle istituzioni scolastiche e il sostegno sussidiario alle famiglie42: solo restituendo lo strumento penale alla sua autentica funzione di extrema ratio sarà possibile garantire percorsi di reale responsabilizzazione del minore, salvaguardando la pacifica convivenza civile e la vocazione rieducativa del sistema penale minorile.

Fonti Utilizzate

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Cfr. V. Andreoli, Baby gang. Il volto drammatico dell’adolescenza, Milano, 2021, p. 38 e ss.
  2. 2.
    Cfr. A. Kohen, Ragazzi delinquenti. Una penetrante analisi sociologica della cultura della gang. Milano, 1963, passim.
  3. 3.
    Cfr. G. Calabrò, La devianza minorile. Il fenomeno youth gangs, Soveria Mannelli, 2025, passim.
  4. 4.
    Per una ricostruzione storica della questione minorile nella seconda metà dell’Ottocento, Cfr. P. Passaniti, Diritto e questione minorile tra Otto e Novecento, in Questione Criminale e identità nazionale in Italia tra Otto e Novecento, Macerata, 2014, p. 157 e ss.
  5. 5.
    Cfr. D. Chicco, Il discernimento dei fanciulli: il tema dell’imputabilità dei minori nella cultura giuridica contemporanea, in Famiglia e diritto, 11/2011, p. 1040 ss. L’Autrice ripercorre l’evoluzione storica dell’approccio al minore deviante, evidenziando come la storiografia (su cui, vedi F. Cambi – S. Ulivieri, Storia dell’infanzia nell’Italia liberale, Firenze, 1988, passim) abbia evidenziato il progressivo superamento della visione ottocentesca, un tempo ancorata al rigido concetto legale di “discernimento”, in favore di una valutazione integrata dello sviluppo psicofisico.
  6. 6.
    I nuovi orizzonti del diritto e della procedura penale, Bologna, 1882, passim.
  7. 7.
    Minorenni Delinquenti. Saggio di psicologia criminale, Milano 1895, p. 49 e ss.
  8. 8.
    La delinquenza e la correzione dei minorenni, Roma – Torino, 1906, p. 43 e ss.
  9. 9.
    Il codice dell’infanzia, in La crisi dell’infanzia e la delinquenza dei minorenni, Firenze, 1911, p. 22 e ss.
  10. 10.
    Sul punto rinviamo il lettore al nostro contributo Un progetto centenario e l’idea-forza della giustizia, in Dir. Pen. XXI sec., p. 298 e ss., nonché a M. Messinetti, Tra il vecchio e il nuovo ordine penale. Il progetto di “codice penale italiano per i delitti” di Enrico Ferri, Napoli, 2020, passim.
  11. 11.
    Le due grandi leggi per i minorenni deficienti in Francia e in Inghilterra, in La Sc. pos. 1909, p. 10 e ss. (estr.).
  12. 12.
    Cfr. F. Colao, Il diritto per i minori, i diritti dei minori. Itinerari nell’Italia del Novecento, in Italian Review of Legal History, 2019, p. 331 e ss.
  13. 13.
    Sulla figura di questo illustre magistrato, autore di numerose opere, cfr. F. P. Gabrieli, Un magistrato per i minorenni, Galatina, 1951, p. 9 e ss.
  14. 14.
    Cfr. F. Colao, “L’albero nuovo si piega meglio di quello vecchio”. La giustizia “educatrice” per i minori nell’Italia liberale, in Istoria et ius, 2016, p. 20 e ss.
  15. 15.
    Cfr. F.P. Gabrieli, Trattamento giuridico-penale dei minorenni, in Arch. Pen., 1953, p. 3 e ss. (estr.).
  16. 16.
    La rieducazione del minore dal punto di vista scientifico, sociale e giudiziario, in Riv. Dir. Penit., 1938, p. 3 e ss. (estr.).
  17. 17.
    Cfr. F.P. Gabrieli, op. ult. cit., p. 7 e ss.
  18. 18.
    Le istanze storiche in materia troveranno piena codificazione, a decenni di distanza, con l’avvento del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — il cui principio cardine – sancito dall’art. 1 – impone tuttora che le disposizioni processuali siano “applicate in modo adeguato alla personalità ed alle esigenze educative del minorenne”. Sulla centralità di tale finalità, che plasma la disciplina in senso “rigorosamente personologico”, si veda Corte Cost., 10 giugno 2020, n. 139, richiamata anche in dottrina da F. Tribisonna, Interventi in materia processuale penale: da Caivano alla deriva dei principi sul “giusto processo minorile” il passo è breve, in Dir. pen. proc., 2023, 12, p. 1574 ss.
  19. 19.
    Cfr. A. Cristiani, Il diritto ad un giusto processo, in La tutela dei diritti dei minori nell’ordinamento interno e nell’ordinamento internazionale, Messina, 1989, p. 13 e ss.. Per gli ulteriori aggiornamenti in materia, cfr. E. Turco, Manuale di procedura penale minorile, Torino, 2025, passim.
  20. 20.
    Il definitivo superamento della logica custodialistica si evince chiaramente dalla disciplina organizzativa delle nuove strutture. Come evidenziato in giurisprudenza, le comunità devono avere un’organizzazione di tipo familiare, con la presenza anche di minorenni non sottoposti a procedimento penale; in esse non sono previste difese attive (ossia personale di custodia) né difese passive (ossia cancelli, inferriate o simili).
  21. 21.
    L’art. 27 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 — aveva originariamente attribuito al giudice il potere di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto se risultava la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, «quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minore».
  22. 22.
    Proprio tale ultima formulazione è stata oggetto della pronuncia caducatoria della Corte Costituzionale 6 giugno 1991, n. 250 — la quale ha colpito il meccanismo che consentiva di paralizzare l’azione penale sulla base di un mero pregiudizio alle esigenze educative, svelando le criticità di un sistema eccessivamente sbilanciato sul versante deflattivo.
  23. 23.
    Intervento in La tutela dei diritti dei minori nell’ordinamento interno e nell’ordinamento internazionale, cit., p. 233 e ss.
  24. 24.
    Il fallimento del modello preventivo e di sostegno sociale denunciato all’epoca ha trovato, decenni dopo, una risposta legislativa di segno diametralmente opposto e prettamente repressivo. Per arginare il fenomeno della dispersione scolastica, il legislatore del 2023 (con il d.l. n. 123/2023 — cd. Decreto Caivano) ha abrogato la blanda contravvenzione di cui all’art. 731 c.p., introducendo il nuovo delitto di “Inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori” (art. 570-ter c.p.), punito con la reclusione fino a due anni, sancendo così il passaggio dalla tutela sociale alla criminalizzazione della povertà educativa.
  25. 25.
    Cfr. M.P. Turiello, La famiglia: un porto sicuro o una prigione?, Roma, 2021, p. 29 e ss.
  26. 26.
    In argomento, cfr. L. Pulito, Giustizia riparativa e processo minorile nelle prospettive della c.d. “Riforma Cartabia”, in Arch. Pen., 2022, p. 1 e ss.; G. Di Paolo, La giustizia riparativa nel procedimento penale minorile, in Dir. Pen. contemporaneo, 2019, p. 1 e ss.
  27. 27.
    L’art. 6 del D.L. 123/2023 ha profondamente modificato l’art. 23 del d.P.R. 448/1988, abbassando da nove a sei anni il limite edittale della pena per consentire l’applicazione della custodia cautelare in carcere e ampliando il catalogo dei reati che la consentono. In dottrina, si è fortemente criticata tale scelta, evidenziando come la moltiplicazione delle “porte di accesso” alla carcerazione preventiva operi in spregio ai principi di minima offensività e di residualità della custodia cautelare, allontanandosi dalle logiche minorili per abbracciare un obiettivo prettamente securitario. Cfr. F. Tribisonna, Interventi in materia processuale penale, cit., p. 1575.
  28. 28.
    Inversione di tendenza che si coglie chiaramente nell’introduzione dell’inedito istituto del “percorso di rieducazione del minore” (art. 27-bis d.P.R. 448/1988), una sorta di messa alla prova anticipata disposta dal P.M. in fase di indagini. Tale istituto, criticato in dottrina per l’eccessiva discrezionalità lasciata alla Procura, ha recentemente subito una fondamentale censura ad opera della Corte Costituzionale (sentenza 6 marzo 2025, n. 23 — ), che ne ha dichiarato l’illegittimità nella parte in cui affida la decisione al Giudice per le indagini preliminari (monocratico) anziché al Giudice dell’udienza preliminare (collegiale), riaffermando la necessità di un organo a composizione mista per le valutazioni personologiche.
  29. 29.
    Scollamento reso ancor più evidente dall’art. 6 della L. 159/2023, che ha inserito il comma 5-bis all’art. 28 d.P.R. 448/1988, introducendo per la prima volta sbarramenti oggettivi (per reati gravissimi) all’accesso alla sospensione del processo con messa alla prova. Sulla natura sostanziale di tale istituto e sull’incompatibilità con automatismi preclusivi è intervenuta la Consulta con la recentissima sentenza n. 8 del 4 febbraio 2025 — Sul punto v. anche F. Tribisonna, Interventi in materia processuale penale, cit., p. 1576.
  30. 30.
    Il nuovo art. 570-ter c.p., che ha contestualmente abrogato la contravvenzione di cui all’art. 731 c.p., punisce l’inosservanza dell’obbligo di istruzione con la reclusione fino a due anni per la violazione dell’obbligo e fino a un anno per la sua elusione. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tra la vecchia contravvenzione e il nuovo delitto non vi è continuità normativa (con conseguente abolitio criminis per i fatti pregressi): la nuova fattispecie richiede, quale elemento costitutivo essenziale, che l’inerzia del genitore perduri dopo un rigido iter procedimentale caratterizzato dalla previa comunicazione del dirigente scolastico e dalla formale ammonizione da parte del Sindaco. Cfr. Cass. pen., Sez. III, 15 settembre 2025, n. 30777 — in senso conforme Cass. pen., Sez. III, 24 aprile 2026, n. 14863.
  31. 31.
    Su tale contravvenzione, si veda il nostro contributo, Significato della locuzione ”senza giusto motivo” nella incriminazione della inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori, in Giur. Cost. 1976, p. 616 e ss.
  32. 32.
    Sulle difficoltà che incontra il Legislatore in materia, cfr. S. Riondato, Cornici di “famiglia” nel diritto penale italiano, Padova, 2014, passim.
  33. 33.
    Cfr. G. Scardaccione, Aspetti attuali della devianza minorile, in Criminologia psichiatria forense e psicologia giudiziaria. Scritti in memoria di Franco Ferracuti, Roma, 1996, p. 451 e ss.
  34. 34.
    Sul punto, si veda l’articolata motivazione di Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2016, n. 24737 — che ancora l’indagine sulla maturità all’immediatezza del disvalore nei reati di massima gravità.
  35. 35.
    Sul punto, cfr. S. Vinciguerra, Un nuovo diritto penale. All’alba del Novecento: il codice Zanardelli. Appunti di comparazione con il codice del 1859, in Codice Penale per il Regno D’Italia (1889), Padova, 2009, XI e ss.
  36. 36.
    Cfr. D. Biella, Maturità responsabilità penale e neuroscienze, in Prova scientifica, ragionamento probatorio e decisione giudiziale, Napoli, 2015, p. 253 e ss.
  37. 37.
    Accertamento in concreto che oggi, sul piano dell’indagine sulla capacità di volere del minore, impone di confrontarsi anche con il dibattito relativo all’ingresso processuale delle neuroscienze (es. indagini morfologiche cerebrali). La Suprema Corte, pur non manifestando chiusure pregiudiziali, ha chiarito che il giudice può motivatamente disattendere le consulenze neuroscientifiche ove difetti un sufficiente grado di condivisione nella comunità scientifica internazionale circa la sicura derivazione causale dell’incapacità di controllare gli impulsi da siffatte anomalie organiche. Cfr. Cass. pen., Sez. I, 12 giugno 2018, n. 26895
  38. 38.
    L’esigenza di un accertamento non presuntivo, ma strettamente ancorato alla realtà fattuale, permea già la giurisprudenza di legittimità formatasi sull’art. 98 c.p. La Suprema Corte ha più volte ribadito che l’immaturità ha carattere “relativo”: la capacità del minore va verificata senza necessità di ricorrere ad accertamenti peritali di natura psicopatologica, ma desumendola da elementi socio-pedagogici inerenti l’età evolutiva, dall’osservazione del comportamento processuale ed extraprocessuale, e rapportando il tutto all’immediata percepibilità del disvalore etico-sociale dello specifico reato commesso. Cfr. ex multis Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 4104 — e Cass. pen., Sez. II, 6 maggio 2011, n. 17776. In dottrina, cfr. G. Pace Gravina, Il discernimento dei fanciulli. Ricerche sull’imputabilità dei minori nella cultura giuridica moderna, Torino 2000, passim.
  39. 39.
    In tale vaglio, la giurisprudenza di legittimità ha tuttavia più volte stigmatizzato il vizio logico consistente nell’operare una “inversione metodologica”, facendo assurgere un dato meramente negativo a prova positiva di immaturità a sostegno del proscioglimento. L’immediata percepibilità del disvalore etico e sociale di condotte lesive di beni primari funziona da indice sintomatico della capacità di autodeterminazione del minore; la mera commissione del reato non può significare automaticamente che il soggetto sia immaturo. Cfr. Cass. pen., Sez. V, 3 febbraio 2011, n. 4104 — e Cass. pen., Sez. V, 23 febbraio 2011, n. 7099.
  40. 40.
    Sul potere del giudice di merito di trarre gli elementi dagli atti del procedimento e dal comportamento del minore senza ricorrere alla scienza psichiatrica, vedi Cass. Pen., Sez. I, 14 giugno 2016, n. 24737 — Si veda anche, in termini di netta distinzione ontologica tra immaturità ed infermità mentale come categorie psicofisiche coesistenti, la medesima pronuncia che richiama i propri storici precedenti conformi, tra cui Cass. Pen., Sez. I, n. 2083/1989.
  41. 41.
    Per una diversa proposta rispetto a quella di cui al testo, cfr. P. Mazza, Pericolosità sociale e legalità, Padova, 2021, p. 151 e ss.
  42. 42.
    Cfr. E. Cadamuro, La risposta alla devianza minorile tra istante punitive ed esigenze educative. Alla ricerca di un “sistema”. Padova, 2025, 20 p. 38 e ss.
Leonardo Mazza

Avvocato e Professore Ordinario di Diritto Penale

Già ordinario di Diritto penale nell’Università di Siena. Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto penale minorile e giustizia penale.

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One Thought to “Crisi del sistema penale minorile: dal Decreto Caivano all’imputabilità”

  1. Luca Costa

    La Cassazione ha stabilito che nei maltrattamenti in famiglia, se c’è un’interruzione significativa, le condotte si dividono in reati diversi, a meno che non si provi in modo rigoroso un disegno criminoso unico. Questa decisione però rischia di creare un bel pasticcio nei tribunali.

    Il dubbio è semplice: che fine fa l’applicazione del 131-bis sulla particolare tenuità del fatto? Se iniziamo a spezzettare l’accusa in tanti singoli episodi, c’è il rischio concreto che ogni fatto, preso da solo, sembri meno grave e quindi possa beneficiare della tenuità del fatto.

    Ma come si farà a valutare la non abitualità o la gravità del danno se, nonostante le pause, parliamo comunque di una prevaricazione sistematica contro la stessa vittima? Il timore è che, pur essendoci una chiarezza teorica nei principi della Cassazione, nella pratica la verifica della tenuità diventi un esercizio del tutto arbitrario e discrezionale.

    Voi che ne pensate? Come si gestirà questo corto circuito in udienza?

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