Lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale

Ingranaggio dorato che racchiude un edificio per lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale.

Lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale

Coordinamento tra vicende estintive societarie e uffici concorsuali, perimetrazione della quiescenza del liquidatore ordinario e statuto della responsabilità ex art. 2486 c.c. alla luce del più recente diritto vivente.

Attilio Taverniti
Diritto Civile & Diritto Societario
31 Maggio 2026
Lettura 24 min

Aggiornato a Maggio 2026. Stato della questione: consolidamento dell’orientamento di legittimità in ordine alla preminenza assorbente della procedura concorsuale sulla liquidazione ordinaria.

Abstract (Italiano)

Il contributo esamina lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale alla luce dell’art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c., introdotto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Attraverso una ricognizione sistematica dei recenti indirizzi di legittimità, culminati nell’ordinanza n. 6666 del 2026, l’indagine analizza il rapporto di coordinamento che si instaura tra la procedura concorsuale e la liquidazione societaria ordinaria. Si evidenzia come l’apertura del concorso determini la quiescenza funzionale del liquidatore statutario e l’attrazione esclusiva delle funzioni liquidatorie in capo al curatore, senza tuttavia azzerare la soggettività giuridica dell’ente. Vengono infine approfonditi i riflessi sanzionatori connessi agli obblighi conservativi di cui all’art. 2486 c.c. e l’applicazione del criterio presuntivo del differenziale dei netti patrimoniali.

Abstract (English)

This paper examines the dissolution of capital companies within judicial liquidation proceedings pursuant to Article 2484, paragraph 1, no. 7-bis of the Italian Civil Code, as introduced by the Corporate Crisis and Insolvency Code. Through a systematic review of recent Supreme Court rulings, culminating in Ordinance no. 6666 of 2026, the investigation analyzes the coordination between insolvency procedures and ordinary corporate liquidation. It highlights how the initiation of bankruptcy proceedings leads to the functional quiescence of the statutory liquidator and shifts all liquidating powers exclusively to the trustee, without extinguishing the company’s legal personality. Finally, the study addresses the liability regimes under Article 2486 of the Italian Civil Code regarding conservative duties and the application of the net asset differential evidentiary presumption.

01. Introduzione

L’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, recentemente consolidatosi con il rilascio dell’ordinanza 20 marzo 2026, n. 66661, evidenzia in termini analitici come l’apertura della procedura concorsuale spieghi un’efficacia assorbente sulle vicende dissolutive dell’ente, governando lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale secondo un criterio di rigorosa preminenza dell’ufficio concorsuale rispetto alle ordinarie dinamiche societarie di natura codicistica. Invero, la configurazione dell’art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c., introdotto nell’ordinamento ad opera del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, ha inteso codificare una causa di scioglimento autonoma, imponendo ai praticanti del diritto una complessa ricognizione del riparto delle competenze gestorie e processuali tra gli organi societari e l’organo concorsuale. Ne consegue che l’indagine relativa alla persistenza di residue facoltà in capo al liquidatore statutario o alla configurabilità dei presupposti risarcitori ex art. 2486 c.c. postuli una preliminare ricognizione del diritto vivente, segnatamente orientato a tutelare l’integrità della massa attiva a salvaguardia delle ragioni dei creditori.

Ripercorrendo lo sviluppo del sistema ordinamentale, emerge con assoluta nitidezza come l’intervento riformatore operato con l’introduzione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza abbia inteso rimediare alle incertezze applicative originate dalla riforma societaria del 2003, nell’ambito della quale l’espulsione del fallimento dal novero delle cause di scioglimento aveva generato un quadro di complessa coesistenza tra la procedura concorsuale e lo stato di liquidazione ordinaria dell’ente. Peraltro, la giurisprudenza ha costantemente chiarito che l’apertura del concorso non determina l’immediata estinzione della soggettività giuridica della società, ma instaura un regime di segregazione patrimoniale rigida, finalizzato a inibire le azioni esecutive individuali ai sensi dell’art. 150 del citato testo normativo, in piena armonia con il principio della responsabilità universale sancito dall’art. 2740 del codice civile. Si osserva, altresì, che tale prospettiva ermeneutica trova una sponda nei principî elaborati dalla Corte Costituzionale, segnatamente con la sentenza 19 gennaio 2024, n. 613, la quale, pur intervenendo in materia di liquidazione controllata del sovraindebitato, ribadisce la necessità di contemperare la massima realizzazione delle pretese creditorie con i limiti temporali dell’apprensione dei beni, in ossequio alla ragionevole durata della procedura.

Alla luce di tali premesse, il presente contributo si propone di organizzare gli orientamenti di legittimità secondo profili tecnici progressivi, esaminando funditus i criteri di accertamento dell’insolvenza delle società già poste in liquidazione volontaria, per poi definire i confini della quiescenza del liquidatore ordinario e i riflessi sanzionatori connessi alla violazione dei doveri meramente conservativi. Con la precisazione che l’intero assetto del diritto vivente si mostra oggi allineato verso un modello di totale attrazione della vicenda liquidatoria entro il perimetro concorsuale, pare corretto rilevare come la progressiva stabilizzazione di tali principî offra all’operatore forense un quadro di accresciuta stabilità applicativa. Resta, ad ogni modo, fermo che la rigorosa individuazione del momento di iscrizione della causa di scioglimento nel Registro delle Imprese rappresenta il presupposto logico insostituibile per la corretta quantificazione del danno da illegittima prosecuzione dell’attività d’impresa.

02. L’inquadramento sistematico dell’art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c.

La codificazione concorsuale tra automatismo dissolutivo e continuità della soggettività dell’ente

L’insegnamento della giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’apertura della liquidazione giudiziale integra un automatismo dissolutivo vincolato alla ricognizione obiettiva dello stato di insolvenza, operando quale fattispecie estintiva della regolare gestione societaria ex art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c. Nondimeno, l’indirizzo interpretativo espresso da Cass. n. 6666/20261 evidenzia come la ricorrenza di tale causa di scioglimento non determini l’immediata cancellazione dell’ente dal Registro delle Imprese, permanendo una residua soggettività giuridica in capo alla società astrattamente funzionale alla definizione dei rapporti pendenti segregati dalla procedura concorsuale. Invero, la preminenza dell’ufficio concorsuale si esplica mediante l’attrazione della massa attiva entro un regime di amministrazione speciale, senza che si verifichi una totale e immediata estinzione della capacità dell’ente collettivo d’impresa.

Sotto il profilo del coordinamento costituzionale, la giurisprudenza della Consulta, segnatamente espressa dalla sentenza n. 6/202413, ha chiarito come l’apprensione concorsuale dei beni debba raccordarsi con l’esigenza di non protrarre la procedura per una durata irragionevole, al fine di tutelare un equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco. Peraltro, siffatta impostazione si pone in linea di perfetta continuità con quanto statuito da Corte Cost. n. 142/202014 in ordine alla natura preminente della tutela del credito pubblico, la quale giustifica il differimento dell’efficacia dell’estinzione societaria per un quinquennio dalla cancellazione camerale ai soli fini della validità degli atti di accertamento e riscossione. Ne consegue che l’estinzione o lo scioglimento ordinario possono subire deroghe o limitazioni temporali al cospetto di superiori esigenze di natura pubblicistica e concorsuale.

Con la precisazione che l’apertura della liquidazione giudiziale produce i propri effetti a prescindere dalla previa adozione di delibere assembleari, l’analisi dei riflessi intertemporali operata da Cass. n. 14835/20255 conferma come la nuova disciplina concorsuale non possa trovare applicazione generalizzata alle procedure aperte antecedentemente al 15 luglio 2022, restando queste ultime — e le fasi che ne originano, quali l’esdebitazione — assoggettate alla previgente legge fallimentare. Altresì, va rilevato che la sussistenza della soggettività giuridica latente consente agli organi della procedura di esercitare le azioni risarcitorie e di recupero dell’attivo senza incontrare eccezioni basate sulla carenza di legittimazione sostanziale dell’ente disciolto. Sotto tale profilo, la tesi dell’assorbimento patrimoniale rigido si mostra dotata di stabilità dogmatica, atteso che la sopravvivenza della veste formale della società tutela la certezza dei traffici giuridici nella fase concorsuale de qua.

Resta, comunque, fermo che la continuità formale della persona giuridica si rivela strumentale alla corretta imputazione degli atti liquidatori compiuti dagli organi concorsuali, escludendo l’insorgenza di aporie sistematiche tra il piano del diritto societario e quello della crisi d’impresa. L’insegnamento della giurisprudenza è nel senso di ritenere che la società, ancorché posta in stato di scioglimento ex art. 2484 n. 7-bis c.c., rimanga centro di imputazione di rapporti giuridici fino alla definitiva cancellazione dal registro d’impresa, configurando la liquidazione concorsuale quale unico canale deputato alla dismissione dell’attivo e all’estinzione delle passività.

L’efficacia costitutiva dell’iscrizione camerale e il dies a quo della rimodulazione dei doveri organici

Il quadro regolatorio governato dal diritto societario subordina la rilevanza esterna dello stato di scioglimento al compimento delle formalità pubblicitarie presso il Registro delle Imprese, attribuendo all’adempimento iscrizionale un’efficacia marcatamente costitutiva ex art. 2484, comma 3, c.c. Sul punto, l’orientamento espresso dalla Suprema Corte con l’ordinanza 6 maggio 2024, n. 121566, in perfetta armonia con i precedenti consolidatisi nel tempo tra cui si segnala l’ordinanza 28 novembre 2018, n. 3082711, ribadisce come la rimodulazione dei doveri in capo agli amministratori, ovverosia la conversione della gestione ordinaria in funzione puramente conservativa, decorra esclusivamente dal momento in cui l’accertamento della causa dissolutiva venga formalmente iscritto. Ne consegue che, prima di tale data, la condotta gestoria risponde alle ordinarie regole di responsabilità d’impresa, restando preclusa ogni anticipazione degli effetti sanzionatori legati alla violazione dell’obbligo conservativo, a tutela dell’affidamento dei terzi e della stabilità delle operazioni commerciali. Tuttavia, l’introduzione della nuova causa ex art. 2484 n. 7-bis c.c. lascia aperto un rilevante nodo dogmatico: si dibatte, infatti, se lo scioglimento da liquidazione giudiziale operi automaticamente dalla data di pubblicazione della sentenza (art. 45 CCII) rendendo l’iscrizione camerale meramente dichiarativa, ovvero se, in ossequio ai principi generali, l’iscrizione da parte del curatore conservi una valenza costitutiva per l’opponibilità ai terzi.

L’applicazione di siffatto principio alla nuova fattispecie di scioglimento determinata dall’art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c. postula un coordinamento sistematico tra il deposito del provvedimento giudiziale e la pubblicità camerale, atteso che, pur trattandosi di una pronunzia di natura pubblicistica, il dies a quo della responsabilità conservativa ex art. 2486 c.c. rimane ancorato alla formale iscrizione dell’evento. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’automatico verificarsi della causa di scioglimento concorsuale non esonera gli organi societari dall’obbligo di favorire la sollecita pubblicità dell’avvenuto scioglimento, configurando l’eventuale inerzia quale autonomo profilo di responsabilità civile. Conclusivamente, la perimetrazione temporale del dovere gestorio si rivela l’architrave logico su cui l’ufficio concorsuale incardina le successive azioni risarcitorie, definendo con assoluta precisione l’ambito della massa attiva e delle passività maturate in costanza di crisi, definendo così compiutamente l’inquadramento dogmatico della materia de qua.

03. Lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale e il riparto delle competenze gestorie

L’esclusività patrimoniale dell’ufficio del curatore e l’amministrazione della massa segregata

L’insegnamento della giurisprudenza di legittimità affronta il tema del coordinamento gestorio sul presupposto che l’apertura del concorso determini l’immediata ed esclusiva attribuzione della rappresentanza e del potere di disposizione sulla massa attiva in capo all’ufficio del curatore, precludendo qualsivoglia interferenza da parte dei liquidatori nominati ai sensi dello statuto societario. Invero, l’insorgenza della causa dissolutiva concorsuale, formalizzata dall’art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c., dà luogo a un regime di spossessamento attenuato che, pur non azzerando la soggettività dell’ente d’impresa, priva gli organi interni delle facoltà liquidatorie ordinarie, attraendo la gestione dei beni residui nell’alveo della procedura concorsuale ex art. 128 CCII.

Sotto questo profilo, l’attribuzione esclusiva dei poteri dispositivi risponde alla necessità di garantire l’integrità della massa segregata a tutela della par condicio creditorum, escludendo che atti di disposizione parcellizzati o intrapresi al di fuori del controllo dell’autorità giudiziaria possano alterare il fine primario della liquidazione concorsuale, che la storica pronunzia n. 12174 del 200012 già individuava come preminente rispetto alla liquidazione ordinaria regolata dal codice civile. Peraltro, si ritiene corretto osservare, in aderenza al consolidato indirizzo di legittimità, che la segregazione dell’attivo operi in re ipsa dal momento della pubblicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, ponendo i beni sociali al riparo dalle iniziative individuali dei creditori e definendo una netta separazione tra il patrimonio concorsuale e le residue spettanze della compagine sociale de qua.

Altresì, deve segnalarsi come l’esclusività della gestione patrimoniale attribuita all’organo concorsuale non trovi alcun limite nell’eventuale pendenza di operazioni di liquidazione ordinaria precedentemente avviate, atteso che il subentro del curatore estingue automaticamente le attribuzioni gestorie speciali del liquidatore statutario relative alla massa concorsuale. Ne consegue che gli atti traslativi o abdicativi compiuti dagli organi interni successivamente alla dichiarazione giudiziale di apertura devono reputarsi radicalmente inefficaci nei confronti del ceto creditorio, restando fermo che la tutela dell’affidamento dei terzi trova ristoro unicamente nelle forme stabilite dalla disciplina concorsuale per l’accertamento del passivo e la rivendicazione dei diritti reali.

La quiescenza funzionale del liquidatore statutario e i confini della capacità processuale residua della società

Rilevata l’assolutezza del vincolo segregativo derivante dall’apertura del concorso, l’organo di liquidazione nominato dall’assemblea ordinaria non va incontro a una immediata estinzione formale, bensì viene collocato in uno stato di quiescenza funzionale che ne neutralizza la capacità ordinaria di rappresentanza e gestione patrimoniale. Invero, l’operatività dell’art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c. determina una scissione netta tra la titolarità formale dei rapporti giuridici in capo alla persona giuridica e il potere dispositivo sulla massa dei beni, il quale trasmigra interamente all’ufficio concorsuale. Peraltro, si ritiene corretto osservare come il liquidatore ordinario rimanga privato della facoltà di compiere qualsivoglia atto transattivo o liquidatorio volto a incidere sul patrimonio compreso nella procedura, trovando la sua attività un limite invalicabile nella sussistenza del vincolo di indisponibilità impresso dal tribunale de qua.

Sotto il profilo della capacità processuale e gestoria dell’ente disciolto, l’indirizzo interpretativo confermato dall’ordinanza n. 6666 del 2026 ha peraltro precisato che, in caso di scioglimento della società, il liquidatore statutario — in difetto di una diversa e limitativa determinazione dei soci — conserva il potere di compiere tutti gli atti utili alla liquidazione, ivi compreso l’esercizio provvisorio dell’impresa. Conseguentemente, l’organo di liquidazione statutario conserva il potere di impugnare la sentenza dichiarativa o di resistere ad azioni che non spieghino un riflesso diretto sulla liquidazione dell’attivo, configurando una legittimazione processuale straordinaria e residuale. Altresì, va precisato che siffatta estensione della capacità risponde alla necessità ordinamentale di preservare il diritto di difesa dell’ente collettivo nelle sedi giurisdizionali, impedendo che la segregazione patrimoniale si converta in una totale menomazione della personalità giuridica del debitore d’impresa.

Con la precisazione che ogni iniziativa intrapresa dal liquidatore societario al di fuori di tale perimetro ristretto deve reputarsi affetta da radicale inefficacia nei confronti della procedura, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente negato la configurabilità di una competenza concorrente o sussidiaria nell’amministrazione dei beni concorsuali. Segnatamente, laddove l’inerzia degli organi della procedura possa arrecare un pregiudizio alle ragioni dell’ente, non è dato ravvisare in capo al liquidatore ordinario un potere surrogatorio automatico per l’esercizio delle azioni di massa, attesa l’esclusività delle attribuzioni conferite ex lege al curatore. Ne consegue che la coesistenza tra i due uffici si risolve in un rapporto di subordinazione strutturale, entro il quale la funzione privatistica societaria recede stabilmente dinanzi al perseguimento delle superiori finalità pubblicistiche e satisfattive proprie del concorso.

Resta, comunque, fermo che la stabilità di tale assetto organizzativo esclude la legittimità di revoche o modifiche statutarie volte a riattivare i poteri dispositivi dell’organo di liquidazione ordinaria prima della definitiva chiusura della procedura concorsuale, rimanendo la società vincolata allo statuto della crisi per l’intera durata delle operazioni risarcitorie e ripartitive. La ricognizione operata dal più recente formante pretorio consolida un quadro di assoluta certezza logica, confermando che lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale priva di rilievo pratico le norme sulla liquidazione ordinaria, le quali rimangono applicabili solo in via residuale e nei limiti della compatibilità con lo statuto speciale del concorso.

04. Lo stato di liquidazione ordinaria e i criteri di accertamento dell’insolvenza concorsuale

Il superamento del parametro dell’esercizio ordinario e il vaglio della sufficienza dell’attivo patrimoniale

L’assoggettabilità alla procedura concorsuale della società di capitali che già versi nello stato di liquidazione volontaria impone una radicale rivisitazione dei tradizionali parametri di valutazione dell’insolvenza, i quali non possono rimanere ancorati al criterio ordinario dell’attitudine dell’impresa a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni nel corso della normale attività commerciale. Invero, l’insegnamento della giurisprudenza, consolidatosi sul punto con l’ordinanza 20 marzo 2026, n. 66661, in perfetta continuità con i principî già espressi da Cass. n. 30827/201811, evidenzia come l’estinzione della finalità produttiva e la correlata conversione dello scopo sociale verso il mero realizzo del patrimonio impongano al giudice del merito un vaglio incentrato sulla sufficienza dell’attivo patrimoniale rispetto alla massa dei debiti accertati. Ne consegue che la sussistenza dello stato di insolvenza de qua debba essere verificata non già sulla base di indici di liquidità corrente o di flussi di cassa operativi, bensì attraverso una ricognizione di natura strettamente patrimoniale volta a misurare l’incapacità dell’attivo residuo di garantire l’integrale soddisfacimento del ceto creditorio concorsuale.

Altresì, va osservato che la svalutazione dei cespiti immobiliari o la manifesta irrecuperabilità dei crediti iscritti nel bilancio finale di liquidazione costituiscono elementi determinanti per l’accertamento della carenza di copertura patrimoniale, legittimando l’apertura immediata della liquidazione giudiziale ad istanza dei creditori o dello stesso organo di gestione societaria. Segnatamente, laddove le risultanze peritali o le scritture contabili della società disciolta palesino un disavanzo strutturale non colmabile mediante i normali canali della dismissione liquidatoria, la qualificazione dell’insolvenza prescinde dalla pendenza di scadenze obbligatorie immediate, configurandosi in re ipsa quale situazione di definitivo squilibrio tra le masse patrimoniali segregate. Con la precisazione che l’accertamento giudiziale così condotto risponde a supreme esigenze di certainty e di tempestiva segregazione dell’attivo, pare corretto rilevare come la stabilità dell’orientamento nomofilattico offra un solido approdo interpretativo per la corretta delimitazione temporale delle masse concorsuali, escludendo che la prosecuzione di una liquidazione ordinaria palesemente incapace di soddisfare il passivo possa sottrarre i beni sociali alla rigorosa applicazione della par condicio creditorum.

La legittimazione all’attivazione del concorso e i doveri proattivi dell’organo di liquidazione ordinaria

Sotto il profilo della legittimazione ad causam attiva, l’orizzonte regolatorio tratteggiato dall’art. 40 CCII delinea l’ampia facoltà riconosciuta al ceto creditorio di provocare lo scioglimento concorsuale dell’ente societario ancorché quest’ultimo sia già formalmente collocato in stato di liquidazione ordinaria, restando l’iniziativa vincolata al rispetto delle formalità di notificazione del ricorso introduttivo. Sul punto, l’insegnamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza 29 settembre 2025, n. 263702 ha confermato la manifesta infondatezza delle eccezioni di legittimità costituzionale sollevate in pendenza di siffatte procedure, ribadendo la piena regolarità del modulo procedimentale concorsuale che onera il creditore istante della sola dimostrazione della sussistenza del credito e del manifesto stato di insolvenza patrimoniale della società.

Peraltro, l’indagine relativa alla sussistenza dei presupposti dimensionali di non fallibilità previsti dalla disciplina speciale del concorso introduce una peculiare distribuzione dell’onere probatorio, gravando la società debitrice in liquidazione dell’onere di fornire elementi documentali certi in ordine al mancato superamento delle soglie di legge. In termini conformi, l’ordinanza 29 settembre 2025, n. 263463 statuisce che il creditore istante sia esentato dalla dimostrazione analitica dei requisiti dimensionali negativi, potendosi quest’ultimo limitare a dedurre la qualità di imprenditore commerciale collettivo dell’ente insolvente, con la precisazione che la mancata o incompleta ostensione delle scritture contabili da parte dei liquidatori statutari determina l’automatica operatività della presunzione di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale.

Per converso, l’applicazione della disciplina transitoria nell’ambito delle vicende dissolutive societarie governa l’estensione della procedura concorsuale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, coordinando l’efficacia temporale delle riforme con la salvaguardia dei rapporti patrimoniali già cristallizzati sotto il vigore del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Sotto tale profilo, l’ordinanza 3 giugno 2025, n. 242484 perimetra rigorosamente l’ambito di applicazione del principio del tempus regit actum, escludendo che l’insorgenza della nuova causa di scioglimento ex art. 2484, comma 1, n. 7-bis c.c. possa spiegare un’efficacia retroattiva sulle situazioni giuridiche perfette, ma consolidando l’attrazione delle procedure minori e in estensione entro il moderno alveo regolatorio del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Oltre alla legittimazione riconosciuta ai soggetti estranei alla compagine sociale, il sistema dei doveri proattivi impone all’organo di liquidazione ordinaria l’obbligo di attivarsi tempestivamente per la dichiarazione della liquidazione giudiziale in proprio laddove l’esame del bilancio palesi l’irreversibile insufficienza dell’attivo. L’orientamento di legittimità espresso dall’ordinanza 15 aprile 2019, n. 1052310 riconosce in capo al liquidatore societario una legittimazione autonoma e concorrente rispetto a quella dell’assemblea dei soci per la richiesta di apertura del concorso patrimoniale, configurando l’istanza in proprio quale adempimento doveroso volto a inibire l’aggravamento del dissesto e a sottrarre i cespiti a iniziative predatorie isolate, a salvaguardia dell’integrità della massa de qua.

Rilevata la pluralità dei canali di accesso alla tutela concorsuale, la ricognizione sistematica dei doveri dei liquidatori statutari evidenzia come l’inerzia nel provocare l’apertura del concorso integri una violazione qualificata degli obblighi di natura conservativa, suscettibile di fondare le successive azioni di responsabilità risarcitoria promosse dagli organi della procedura. Resta, comunque, fermo che la tempestiva attivazione del meccanismo liquidatorio concorsuale costituisce lo strumento primario per la composizione regolata della crisi delle società di capitali, determinando la sostituzione definitiva del modello liquidatorio privatistico con l’ufficio pubblicistico del curatore, nel rispetto dei principî di efficienza e certezza del diritto vivente.

05. I riflessi sanzionatori della continuazione dell’attività e l’azione risarcitoria ex art. 2486 c.c.

La natura extracontrattuale della pretesa concorsuale e il riparto dell’onere della prova

L’apertura della liquidazione giudiziale, ponendosi quale barriera insuperabile rispetto alla gestione ordinaria della società di capitali, proietta i propri riflessi sanzionatori sul regime di responsabilità degli amministratori e dei liquidatori statutari che abbiano illegittimamente proseguito l’attività d’impresa in violazione dei doveri meramente conservativi prescritti dall’ordinamento. Invero, l’accertamento della natura della pretesa risarcitoria azionata dagli organi della procedura concorsuale ha formato oggetto di un definitivo consolidamento ad opera della giurisprudenza di legittimità, la quale, con la sentenza 8 marzo 2023, n. 68939, ha stabilito l’assoluta natura extracontrattuale dell’azione di responsabilità promossa ai sensi dell’art. 2486 c.c. Siffatta qualificazione dogmatica postula che l’obbligazione risarcitoria derivi dalla violazione del generale dovere del neminem laedere, con il rilievo pratico di ancorare il termine di prescrizione quinquennale al momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale si sia manifestata all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile da parte del ceto creditorio de qua.

Altresì, la perimetrazione del regime probatorio in pendenza di siffatte azioni concorsuali risente della natura aquiliana della pretesa, imponendo al curatore l’onere di dimostrare la condotta illecita degli organi di gestione, il nesso di causalità materiale e l’estensione del pregiudizio arrecato alla garanzia patrimoniale generica. Peraltro, l’ordinanza 25 marzo 2024, n. 80698 precisa che, laddove sia accertata la violazione degli obblighi inerenti allo stato di liquidazione ordinaria, l’onere della prova relativo all’assenza di colpa si sposta in capo agli amministratori, i quali sono tenuti a dimostrare che le operazioni intraprese rispondevano a criteri di stretta conservazione del valore dei cespiti patrimoniali. Per converso, l’organo della procedura concorsuale non è esentato dalla specifica allegazione del momento esatto in cui si è verificata la causa di scioglimento, atteso che la quantificazione del danno postula un rigoroso raffronto cronologico tra le risultanze contabili registrate prima e dopo l’insorgenza dell’automatismo dissolutivo concorsuale.

Ne consegue che la ricostruzione del nesso eziologico operata dal formante pretorio esclude ogni automatismo risarcitorio basato sulla mera emersione del dissesto, richiedendosi la puntuale individuazione delle singole condotte distrattive o dissipative che abbiano aggravato il passivo societario successivamente all’iscrizione camerale della causa di scioglimento. Con la precisazione che il riparto dell’onere della prova così delineato contempera l’efficacia sanzionatoria dell’istituto con la salvaguardia delle scelte gestorie legittimamente intraprese nella fase di transizione della crisi, la giurisprudenza di legittimità cumula precedenti conformi volti a sanzionare l’ingiustificato differimento dell’apertura del concorso. Resta, comunque, fermo che la stabilità del regime probatorio in re ipsa presiede alla corretta liquidazione del danno risarcitorio, apprestando un quadro di certezza applicativa nell’amministrazione delle azioni di massa rimesse in via esclusiva all’ufficio del curatore.

Il criterio presuntivo del differenziale dei netti patrimoniali e l’applicazione temporale ai giudizi pendenti

Inquadrando la complessa tematica della quantificazione del danno risarcitorio derivante da illegittima continuazione dell’attività d’impresa, l’ordinanza 28 febbraio 2024, n. 52527 si è pronunciata sulla natura processuale e sulla conseguente applicabilità nei giudizi già in corso del criterio presuntivo introdotto dal legislatore della crisi nel corpo dell’art. 2486, comma 3, c.c. Segnatamente, i giudici di legittimità hanno avallato la tesi secondo cui siffatta disposizione, disciplinando un meccanismo di semplificazione probatoria fondato sul differenziale dei netti patrimoniali, spieghi un’applicabilità immediata anche rispetto alle azioni risarcitorie promosse anteriormente alla riforma ordinamentale, non integrando una norma di diritto sostanziale innovativa bensì una regola di rilievo prettamente liquidatorio e processuale.

Sotto il profilo strettamente applicativo, la giurisprudenza di legittimità rileva che il computo del danno risarcitorio tramite il raffronto tra il patrimonio netto esistente al momento in cui si è verificata la causa di scioglimento e il patrimonio netto al momento dell’apertura della procedura concorsuale operi quale presunzione iuris tantum, superabile unicamente mediante la rigorosa dimostrazione, posta a carico degli amministratori, dell’insussistenza di un nesso di causalità materiale tra la prosecuzione dell’attività e l’aggravamento del dissesto. Invero, con la precisazione che siffatto criterio legale assuma una valenza sussidiaria laddove la contabilità sociale risulti radicalmente incompleta o inattendibile, la Suprema Corte ha costantemente chiarito che l’adozione del metodo differenziale esoneri l’ufficio concorsuale dal compimento di analitiche e spesso impossibili ricostruzioni eziologiche, apprestando un parametro certo per la quantificazione dell’an e del quantum della pretesa risarcitoria.

Altresì, l’applicazione di tale presunzione legale deve coordinarsi con l’onere di allegazione gravante sul curatore della liquidazione giudiziale, il quale rimane pur sempre tenuto a individuare gli specifici fatti di gestione estranei alla finalità puramente conservativa, escludendo che il criterio del differenziale possa tradursi in una sanzione oggettiva svincolata da qualunque accertamento della condotta illecita, come confermato dall’ordinanza n. 8069/2024. Ne consegue che, a giudizio di chi scrive, l’orientamento espresso dal massimo consesso nomofilattico meriti piena approvazione, poiché l’estensione temporale del criterio presuntivo ai giudizi pendenti non lede il principio di irretroattività della legge ma corregge una asimmetria probatoria strutturale, offrendo uno strumento di effettiva tutela delle ragioni del ceto creditorio di fronte all’inerzia degli organi di gestione societaria.

Resta, comunque, fermo che la rigorosa adozione del metodo presuntivo postula la certezza del momento identificato nell’iscrizione camerale dello scioglimento, rimanendo l’efficacia della liquidazione concorsuale intrinsecamente legata alla stabilità dei criteri probatori elaborati dal diritto vivente a presidio della responsabilità patrimoniale ordinamentale.

06. Conclusioni

La ricognizione sistematica dell’evoluzione ordinamentale e del diritto vivente, culminata nell’intervento chiarificatore di Cass. n. 6666/20261, consente di tracciare un bilancio definitivo in ordine alle modalità di coordinamento tra il diritto societario e la disciplina speciale della crisi. Invero, la codificazione del meccanismo di attrazione patrimoniale rigida dimostra come la sussistenza di una procedura concorsuale pendente condizioni l’intera dinamica estintiva dell’ente, privando di rilievo operativo le ordinarie facoltà connesse alla liquidazione volontaria. Peraltro, l’assorbimento delle attribuzioni gestorie in capo al curatore non risponde a una logica sanzionatoria fine a se stessa, bensì alla superiore finalità di salvaguardare il valore delle masse attive segregate e di assicurare l’ordinata composizione del passivo a beneficio del ceto creditorio complessivo.

Sotto tale profilo, l’estensione dei parametri probatori presuntivi ex art. 2486 c.c. e la qualificazione extracontrattuale dell’azione risarcitoria concorrono a strutturare un quadro normativo organico e dotato di elevata stabilità applicativa, entro il quale la trasparenza e la tempestività dell’attivazione concorsuale si pongono come primari canali di esenzione da responsabilità. Segnatamente, l’operatore forense dispone oggi di criteri contabili definiti per misurare l’estensione del danno da illegittima continuazione dell’attività, superando le storiche incertezze legate alla ricostruzione del nesso eziologico materiale in contesti di grave deficit documentale. Ne consegue che il coordinamento multilivello tra uffici concorsuali e vicende societarie esce rafforzato dal consolidamento giurisprudenziale, offrendo una efficace tutela alla certezza del traffico giuridico d’impresa.

Resta, comunque, fermo che lo scioglimento delle società nella liquidazione giudiziale si configura ormai come un modello di separazione rigida ad attrazione pubblicistica, nell’ambito del quale l’istanza privatistica di scioglimento statutario recede dinanzi alle prerogative dell’ufficio concorsuale. A giudizio di chi scrive, tale assetto merita piena approvazione sul piano dogmatico, atteso che la concentrazione dei poteri dispositivi in capo al curatore impedisce la polverizzazione dell’attivo e azzera i rischi di comportamenti opportunistici o asimmetrie informative durante la fase dissolutiva dell’ente collettivo. La stabilizzazione di tali principî concorre pertanto a delineare un sistema integrato, capace di coniugare il rigore dell’accertamento patrimoniale con la salvaguardia dei valori dell’impresa e della responsabilità degli organi di gestione.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6666
  2. 2.
    Cass. civ., Sez. I, sent. 29 settembre 2025, n. 26370
  3. 3.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 29 settembre 2025, n. 26346
  4. 4.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 24248
  5. 5.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 7 agosto 2023, n. 14835
  6. 6.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 6 maggio 2024, n. 12156
  7. 7.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024, n. 5252
  8. 8.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024, n. 8069
  9. 9.
    Cass. civ., Sez. I, sent. 8 marzo 2023, n. 6893
  10. 10.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 15 aprile 2019, n. 10523
  11. 11.
    Cass. civ., Sez. I, ord. 28 novembre 2018, n. 30827
  12. 12.
    Cass. civ., Sez. I, sent. 15 settembre 2000, n. 12174
  13. 13.
    Corte Cost., sent. 19 gennaio 2024, n. 6
  14. 14.
    Corte Cost., sent. 8 luglio 2020, n. 142

A cura di:

Dott. Attilio Taverniti

Confcommercio Piacenza — Responsabile Affari Legali

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza, si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d’impresa.

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