La revoca dell’assegno divorzile per rifiuto di un lavoro idoneo

Illustrazione concettuale di una figura al bivio tra una porta di lavoro aperta e la revoca dell'assegno per rifiuto di un lavoro idoneo.

La revoca dell’assegno divorzile per rifiuto di un lavoro idoneo

La valorizzazione del principio di autoresponsabilità e del dovere di riattivarsi del coniuge abile nell’ordinanza di legittimità n. 15650/2026

Monica Cerchi
Diritto Civile & Diritto di Famiglia
16 Giugno 2026
Lettura 15 min

Aggiornato al 16 Giugno 2026. L’ordinanza definisce in via definitiva il giudizio di revisione confermando la revoca del contributo patrimoniale post-matrimoniale.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo esamina l’ordinanza n. 15650/2026 con cui la Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno divorzile a causa del rifiuto di un lavoro idoneo da parte dell’ex coniuge beneficiario. L’analisi si sofferma sulla qualificazione del rifiuto ingiustificato quale “giustificato motivo sopravvenuto” ex art. 9 della legge n. 898/1970, rilevante in chiave prognostica pur in assenza di un effettivo incremento reddituale. Attraverso il confronto con i precedenti orientamenti e le Sezioni Unite, l’indagine valorizza il principio di autoresponsabilità e il dovere di riattivarsi del soggetto ancora abile al lavoro, tracciando i confini della solidarietà post-coniugale rispetto alla quota perequativo-compensativa.

Abstract (English)

This paper analyzes ordinance no. 15650/2026, by which the Italian Supreme Court confirmed the revocation of divorce maintenance following the recipient’s refusal of a suitable job offer. The study focuses on the classification of this unjustified refusal as a “justified subsequent reason” under Article 9 of Law no. 898/1970, which is legally relevant on a prognostic basis despite the lack of an actual income increase. By comparing this decision with previous case law and the Joint Sections, the analysis emphasizes the principle of self-responsibility and the duty of the able-bodied former spouse to seek employment, outlining the boundaries of post-marital solidarity in relation to the compensatory component of the maintenance allowance.

01. Introduzione

Prendendo le mosse da una controversia in materia di revisione delle condizioni economiche del divorzio, la Corte di Cassazione è recentemente tornata a delineare i confini dei doveri post-coniugali. In particolare, con l’ordinanza 22 maggio 2026, n. 15650, i giudici di legittimità hanno affrontato la stabilità del contributo economico dinanzi all’inerzia della parte beneficiaria. La pronuncia chiarisce che il rifiuto di un lavoro idoneo rientra a pieno titolo tra i giustificati motivi sopravvenuti che legittimano la revoca della prestazione assistenziale. In tale contesto, l’ordinamento intende scoraggiare condotte puramente rinunciatarie, spingendo gli ex coniugi verso una reale indipendenza economica.

Attraverso una lettura che valorizza l’autoresponsabilità dei singoli, la Suprema Corte si allontana da una concezione meramente assistenziale e statica della solidarietà post-matrimoniale. La decisione in esame impone di misurare la spettanza dell’assegno non sulla base di una fotografia immobile dello stato di bisogno, bensì alla stregua delle concrete opportunità di reinserimento professionale del soggetto. Le dinamiche occupazionali e le condizioni di salute dell’ex coniuge diventano così indici prioritari di valutazione. Sotto questo profilo, appare evidente l’intenzione del giudice di legittimità di favorire un’effettiva parità delle parti, legando la tutela economica a un comportamento cooperativo e attivo nel mercato del lavoro.

Delineando questo percorso argomentativo, la decisione solleva delicati problemi di coordinamento logico-sistematico con la funzione perequativo-compensativa dell’assegno divorzile. Se è indubbio che l’inerzia debba essere sanzionata, resta da verificare come tale condotta si rifletta sui sacrifici professionali compiuti durante la convivenza matrimoniale. Una corretta politica del diritto dovrebbe tendere a salvaguardare il contributo pregresso apportato dal coniuge debole, evitando che la perdita dello status economico coincida con una totale cancellazione della storia familiare. Si avverte pertanto l’esigenza di un intervento interpretativo equilibrato, capace di coniugare il dovere di autoresponsabilità con la giusta tutela compensativa del lavoro domestico.

02. Il caso e l’iter processuale

2.1 — La convenzione di negoziazione assistita e la richiesta di revisione

Entrando nel merito del caso di specie, la vicenda trae origine da una convenzione di negoziazione assistita stipulata nel maggio del 2021, con la quale i coniugi avevano concordato le condizioni patrimoniali del proprio divorzio. In tale sede, era stato posto a carico del marito B.B. l’obbligo di corrispondere un assegno divorzile in favore dell’ex moglie A.A.1. A distanza di tempo, l’ex coniuge obbligato adiva il Tribunale di Foggia formulando un’istanza di revisione delle condizioni di divorzio diretta a ottenere la revoca o, in subordine, la riduzione dell’importo stabilito, lamentando il mutamento delle condizioni di fatto.

A sostegno della domanda di revisione ex art. 9 della legge sul divorzio, il ricorrente deduceva il comportamento colpevolmente inerte della donna nella ricerca di un’occupazione regolare, evidenziando come la stessa, nonostante la giovane età (all’epoca trentanovenne) e l’assenza di problemi di salute, avesse rifiutato una concreta opportunità di lavoro. Nel corso dell’istruttoria di primo grado, le risultanze testimoniali confermavano l’esistenza di un’offerta lavorativa part-time, quantificata in € 700,00 mensili, rifiutata dall’ex moglie per asserite esigenze familiari. Tale rifiuto veniva qualificato dal ricorrente come violazione dei doveri post-coniugali di autoresponsabilità economica.

2.2 — I giudizi di merito e la revoca dell’assegno

Investito della questione, il Tribunale di Foggia pronunciava la revoca dell’assegno divorzile, escludendo l’esistenza di un residuo obbligo di mantenimento a carico del B.B. e rigettando al contempo la domanda riconvenzionale di aumento avanzata dall’ex moglie. La decisione di prime cure si fondava sull’accertamento istruttorio della colpevole inattività della donna, la quale, pur in presenza di concrete offerte occupazionali, aveva preferito mantenere una condotta passiva. In sede di appello, la Corte territoriale di Bari confermava la revoca, evidenziando come la beneficiaria non avesse ottemperato all’ordine di esibizione della propria documentazione reddituale, limitandosi a lamentare una generica difficoltà di inserimento professionale.

La Corte d’Appello di Bari rilevava che l’accudimento dei due figli, ormai adolescenti, non poteva costituire un impedimento oggettivo allo svolgimento di un’attività lavorativa part-time, soprattutto in considerazione della giovane età dell’appellante e dell’assenza di patologie invalidanti. A fronte del persistente rifiuto di cooperare con l’istruttoria reddituale, i giudici di secondo grado desumevano la carenza dei presupposti di non autosufficienza economica. L’iter decisionale si conformava così ai precedenti tracciati dalla Suprema Corte in tema di serietà ed esigibilità delle offerte occupazionali2, che già in passato avevano imposto un vaglio rigoroso sull’onere di riattivazione del coniuge beneficiario3.

Avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Bari, la A.A. proponeva ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, denunciando in particolare la violazione dell’art. 9 della legge n. 898/1970 e l’omessa valutazione delle sue effettive esigenze familiari. La difesa sosteneva che il rifiuto di una singola proposta da € 700,00 mensili, non avendo modificato in concreto la consistenza patrimoniale dell’avente diritto (rimasta a zero), non potesse costituire un giustificato motivo sopravvenuto idoneo a determinare la caducità del contributo. La pronuncia della Suprema Corte, rigettando integralmente il ricorso, ha definitivamente chiuso la vicenda processuale, consolidando un orientamento rigoroso in tema di doveri post-coniugali.

03. La questione giuridica e il rifiuto di un lavoro idoneo

3.1 — La natura sopravvenuta del comportamento omissivo

Il nucleo del problema affrontato dai giudici di legittimità risiede nella qualificazione giuridica della condotta omissiva dell’ex coniuge. Ci si interroga se il rifiuto ingiustificato di un’opportunità lavorativa possa integrare di per sé la fattispecie dei giustificati motivi sopravvenuti richiesti dall’art. 9 della legge sul divorzio1. La difesa della ricorrente ha cercato di valorizzare un’interpretazione strettamente formalistica, secondo cui la sopravvenienza deve necessariamente tradursi in una modificazione concreta e attuale della situazione economica delle parti. Sotto tale angolazione, l’inerzia, non determinando l’effettiva acquisizione di un reddito, non provocherebbe alcun mutamento dell’equilibrio economico originario, lasciando immutati i presupposti dell’assegno.

Tuttavia, siffatta prospettazione finisce per svuotare di significato il principio di autoresponsabilità e il dovere di riattivarsi che grava sul beneficiario. La Corte di Cassazione ha infatti superato il dato puramente naturalistico, precisando che il comportamento del coniuge che si sottrae deliberatamente a un’occasione di inserimento professionale costituisce un fatto sopravvenuto dotato di autonoma rilevanza giuridica. Tale condotta disattende il patto di solidarietà post-coniugale, che non può essere inteso come una tutela incondizionata e permanente contro lo stato di disoccupazione. Il rifiuto si configura pertanto come un evento interruttore del nesso causale tra lo squilibrio economico e la fine del matrimonio, introducendo un elemento di colpevolezza nell’inattività del richiedente.

3.2 — L’incidenza prognostica del rifiuto sulla capacità reddituale

La valorizzazione del profilo prognostico rappresenta l’elemento metodologico di maggiore novità. La Corte sposta il fuoco dell’indagine dalla consistenza patrimoniale statica delle parti al concetto dinamico di capacità lavorativa concreta. Ritenere che il rifiuto di un lavoro idoneo sia irrilevante fino a quando non produca un incremento reddituale effettivo significherebbe legittimare un paradosso protettivo: l’ex coniuge potrebbe mantenere sine die l’assegno semplicemente astenendosi dal lavoro, eludendo i principi di solidarietà e di pari dignità sociale.

Il giudizio prognostico impone al giudice di valutare la potenzialità reddituale che l’offerta rifiutata esprimeva. Se la proposta è considerata seria, esigibile e confacente alla formazione professionale del beneficiario, essa cessa di essere una mera possibilità teorica per divenire un parametro quantificabile. La retribuzione mensile che sarebbe derivata dall’accettazione della proposta (nella specie, € 700,00) viene assunta come indicatore della capacità del soggetto di provvedere al proprio autosostentamento, determinando una diversa valutazione comparativa dei presupposti patrimoniali del divorzio.

La rilevanza del rifiuto lavorativo nel giudizio di revisione

Il rifiuto ingiustificato di un’offerta lavorativa idonea e determinata integra un giustificato motivo di revisione dell’assegno divorzile. La valutazione del giudice ha natura prognostica e si fonda sulla potenziale acquisizione dell’indipendenza economica da parte del beneficiario abile al lavoro, a prescindere dal persistere di uno stato di disoccupazione di fatto.

04. Il quadro normativo e giurisprudenziale

4.1 — Il principio di autoresponsabilità nella giurisprudenza di legittimità

Il quadro normativo e giurisprudenziale entro cui si colloca la decisione n. 15650/20261 è profondamente mutato a seguito della storica pronuncia delle Sezioni Unite del 20184. Con tale arresto, il supremo collegio ha definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, introducendo una concezione composita dell’assegno divorzile, informata ai principi di solidarietà e di perequazione. Tale impostazione è stata poi confermata in materia di convivenza di fatto dalle Sezioni Unite del 20215, le quali hanno ribadito la necessità di valorizzare l’autoresponsabilità dei coniugi e di circoscrivere nel tempo i vincoli economici reciproci.

La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente accolto una prospettiva riabilitativa dell’assegno, che trae ispirazione anche dalle esperienze di altri ordinamenti europei. In particolare, dottrina autorevole ha evidenziato come nel sistema tedesco il principio di autoresponsabilità (Eigenverantwortung) costituisca il cardine della disciplina del mantenimento post-coniugale6, imponendo a ciascun ex coniuge il dovere primario di procurarsi un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini7. In questa chiave, il dovere di riattivarsi del coniuge economicamente debole cessa di essere un mero auspicio morale per divenire un vero e proprio obbligo giuridico, il cui inadempimento incide sulla spettanza del contributo.

Sotto il profilo dei rapporti familiari, l’autoresponsabilità non deve essere intesa come negazione della solidarietà, bensì come suo necessario bilanciamento. Il dovere di assistenza materiale e morale che caratterizza l’unione familiare si trasforma, all’atto dello scioglimento del vincolo, in una solidarietà post-coniugale temperata dalle concrete possibilità di riscatto professionale del soggetto debole. L’ordinamento, pur garantendo la tutela del coniuge in stato di effettivo bisogno, non può tollerare che la tutela assistenziale si traduca in una rendita perpetua e parassitaria a carico dell’obbligato, specie in presenza di soggetti ancora in età da lavoro.

4.2 — Il coordinamento con la funzione perequativo-compensativa

Un profilo di particolare complessità concerne il coordinamento tra l’inerzia lavorativa e la natura composita dell’assegno divorzile. Come noto, la prestazione patrimoniale post-coniugale assolve a una duplice funzione: assistenziale, diretta a colmare lo stato di bisogno, e perequativo-compensativa, finalizzata a indennizzare l’ex coniuge per il sacrificio delle proprie aspettative professionali a favore del ménage familiare. Se il rifiuto di un impiego idoneo elide la componente assistenziale, è lecito chiedersi se esso debba necessariamente travolgere anche la frazione compensativa dell’assegno, specialmente in ipotesi di matrimoni di lunga durata.

La giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente affrontato con rigore le modifiche del contributo post-coniugale, distinguendo gli effetti della convivenza more uxorio da quelli derivanti dal rifiuto lavorativo8. Nelle pronunce in tema di revisione ex art. 9, i giudici hanno ribadito che la valutazione del comportamento delle parti costituisce un indice imprescindibile per accertare la permanenza delle condizioni originarie dell’accordo9. In questa direzione, la condotta del coniuge beneficiario che non coopera per il proprio autosostentamento viene considerata un elemento di rottura del dovere di solidarietà, incidendo direttamente sulla legittimità stessa del mantenimento economico10.

05. La motivazione del giudice e la ratio decidendi

5.1 — La valutazione della giovane età e dell’obbligo di riattivarsi

Focalizzando l’attention sulla motivazione dell’ordinanza n. 15650/20261, i giudici di legittimità hanno compiuto un esame rigoroso delle circostanze soggettive del caso di specie. In primo luogo, la Corte ha valorizzato la giovane età dell’ex moglie, che al momento della negoziazione assistita aveva appena trentanove anni e al momento del giudizio d’appello ne contava quaranta. Tale dato anagrafico, associato a un ottimo stato di salute, delinea in via presuntiva una piena capacità lavorativa e di guadagno. A ciò si aggiunga che l’accudimento dei figli, ormai adolescenti, non poteva in alcun modo giustificare una rinuncia totale al reinserimento occupazionale, difettando quel vincolo di dipendenza fisica tipico dei primi anni di vita.

L’impianto argomentativo si allinea alla ricostruzione teorica della dottrina più recente, la quale individua nell’assegno divorzile una funzione prevalentemente riabilitativa ed emancipatoria11. La giurisprudenza ha da tempo chiarito che l’inattività del coniuge può escludere il diritto al mantenimento solo se si accerta che il beneficiario ha rifiutato, senza giustificato motivo, effettive e adeguate opportunità occupazionali12. Nel caso concreto, a fronte di una proposta lavorativa part-time da € 700,00 mensili, la ricorrente non ha fornito alcun elemento istruttorio idoneo a giustificare la propria scelta rinunciataria, finendo per incorrere nella sanzione della revoca del contributo13.

Sotto il profilo sociale, la decisione riflette il mutamento delle relazioni familiari e del ruolo della donna nella società contemporanea. L’ordinamento non può presumere un’indistinta dipendenza economica post-matrimoniale, ma deve incoraggiare l’autodeterminazione e l’indipendenza delle parti. Riconoscere un assegno a un soggetto giovane e abile, a fronte del rifiuto di un impiego serio, significherebbe alimentare dinamiche di assistenzialismo passivo che contrastano con la dignità e la parità di genere. Il dovere di riattivarsi diventa così espressione di un principio di cittadinanza attiva e di responsabilità sociale.

5.2 — L’irrilevanza della persistenza di uno stato di disoccupazione in concreto

Un secondo pilastro della ratio decidendi attiene all’irrilevanza del dato fattuale dello stato di disoccupazione dell’avente diritto al momento della pronuncia. La ricorrente ha cercato di far valere il principio per cui, in assenza di un effettivo reddito percepito, la sua situazione reddituale reale non sarebbe mutata rispetto a quella preesistente all’accordo di divorzio. La Suprema Corte confuta espressamente tale assunto, statuendo che la sopravvenienza rilevante ex art. 9 della legge n. 898/1970 è integrata dal rifiuto in sé, in quanto comportamento omissivo che incide prognosticamente sulla capacità di autosostentamento delle parti.

La decisione valorizza il comportamento collaborativo delle parti nel processo di superamento dello squilibrio economico. Il rifiuto ingiustificato di un’offerta lavorativa part-time, determinata nel quantum dell’emolumento proposto (€ 700,00), impedisce di ravvisare quell’incolpevolezza dello stato di bisogno che costituisce il presupposto indefettibile per l’attribuzione e il mantenimento del contributo. In tema di riparto dell’onere della prova, una volta dimostrata dall’onerato l’esistenza di un’opportunità lavorativa concreta, seria ed esigibile, ricade sulla beneficiaria l’onere di provare la sussistenza di ragioni oggettive ostative all’accettazione della stessa14.

06. Rilievi critici

6.1 — Il nodo della stabilità del mutamento economico

Nonostante la linearità del percorso argomentativo dell’ordinanza n. 15650/20261, l’orientamento solleva alcune perplessità in ordine alla stabilità e alla tenuta delle garanzie patrimoniali post-matrimoniali. Il primo nodo critico attiene al contrasto tra la natura intrinsecamente precaria di una proposta di lavoro e la stabilità che connota l’assegno divorzile. Una proposta part-time da € 700,00 mensili, spesso legata a contratti a termine o a condizioni di mercato instabili, viene parificata a una risorsa economica stabile, idonea a giustificare la revoca definitiva della prestazione assistenziale. Come rilevato da attenta dottrina, vi è il rischio di esporre l’ex coniuge debole a una situazione di grave precarietà qualora il rapporto di lavoro offerto dovesse interrompersi in un momento successivo15.

Sotto il profilo applicativo, la decisione impone al giudice di merito un vaglio estremamente rigoroso sulla serietà e sulla reale praticabilità dell’offerta. Non può considerarsi idoneo un impiego che, pur astrattamente compatibile con le attitudini del soggetto, comporti turni di lavoro o distanze geografiche incompatibili con la gestione quotidiana della prole, specie laddove l’altro coniuge sia del tutto assente nella cura domestica. Il rischio concreto è che la sanzione della revoca dell’assegno colpisca in via prioritaria le donne con carichi di cura esclusivi, finendo per accentuare quella asimmetria di genere che il diritto di famiglia mira, al contrario, a riequilibrare.

6.2 — La sorte della componente perequativa a fronte dell’inerzia

Un secondo e ancor più delicato profilo riguarda la sopravvivenza della componente perequativo-compensativa dell’assegno a fronte del rifiuto lavorativo. Nella fattispecie decisa dall’ordinanza n. 15650/20261, la Corte ha disposto la revoca integrale della prestazione sul presupposto che il matrimonio fosse durato dodici anni e la separazione si fosse protratta per ben quindici anni, escludendo così un sacrificio significativo delle aspettative professionali della ricorrente per la cura della famiglia. Tuttavia, nei casi in cui lo squilibrio economico derivi da scelte di vita condivise durante un matrimonio lungo e caratterizzato dal sacrificio professionale effettivo del coniuge debole, la totale revoca del contributo appare difficilmente compatibile con la tutela perequativa garantita dalla nostra Carta costituzionale.

A giudizio di chi scrive, sarebbe opportuno che il comportamento inerte del beneficiario andasse a incidere esclusivamente sulla componente assistenziale dell’assegno, lasciando impregiudicata la quota spettante a titolo compensativo per l’apporto fornito alla formazione del patrimonio comune e familiare. Una simile differenziazione consentirebbe di salvaguardare il valore della solidarietà passata senza avallare condotte parassitarie presenti. Inoltre, tale approccio incentiverebbe il ricorso ad accordi di divorzio flessibili ed evolutivi, con i quali le parti predeterminano la durata o le modalità di rimodulazione dell’assegno in relazione al reinserimento lavorativo, conferendo concretezza all’autonomia privata in ambito familiare16.

07. Conclusioni

In conclusione, l’ordinanza n. 15650/20261 si inserisce in un percorso di progressiva affermazione dell’autoresponsabilità economica post-matrimoniale. Sancendo che il rifiuto di un lavoro idoneo rileva in sede di revisione pur in assenza di variazioni reddituali concrete, la Suprema Corte stimola l’ex coniuge beneficiario all’emancipazione dal contributo economico. Questa lettura appare condivisibile ed equilibrata nella fattispecie di coppie giovani e senza carichi di cura infantili, scongiurando l’indebito prolungamento di una solidarietà coniugale priva di fondamento sostanziale.

Nondimeno, la prassi giudiziaria futura dovrà farsi carico di calibrare con estrema prudenza l’applicazione di siffatti principi, evitando che la legittima sanzione dell’inerzia finisca per sacrificare la quota perequativa dovuta per i sacrifici passati. Sarebbe auspicabile che il legislatore introducesse forme di assegno temporaneo e patti preventivi di divorzio, in linea con i modelli europei, per garantire maggiore certezza del diritto e favorire transizioni concordate e non conflittuali. Una giustizia familiare moderna deve saper coniugare il dovere di autoresponsabilità con una reale e bilanciata protezione sociale.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Cass. Civ., Sez. I, Ord. 22 maggio 2026, n. 15650 — Riconosce che il rifiuto ingiustificato di un lavoro idoneo e determinato costituisce sopravvenienza rilevante ai fini della revoca dell’assegno divorzile.
  2. 2.
    Cass. Civ., Sez. I, Ord. 30 gennaio 2023, n. 2684 — Impone di valutare in termini di serietà ed esigibilità le proposte di impiego rifiutate dall’ex coniuge beneficiario.
  3. 3.
    Cass. Civ., Sez. I, Ord. 17 settembre 2025, n. 25523 — Conferma la revoca dell’assegno a seguito del diniego opposto a un’offerta seria e confacente alle attitudini del soggetto.
  4. 4.
    Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 11 luglio 2018, n. 18287 — Riformula i criteri dell’assegno divorzile fondandolo sulla funzione composita, assistenziale e perequativo-compensativa.
  5. 5.
    Cass. Civ., Sez. Unite, Sent. 5 novembre 2021, n. 32198 — Statuisce la decadenza della quota assistenziale dell’assegno in caso di instaurazione di stabile convivenza di fatto.
  6. 6.
    Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. 21 novembre 2014, n. 24832 — Esclude l’automatismo estintivo in caso di convivenza di fatto, data la natura intrinsecamente precaria dei benefici.
  7. 7.
    Cass. Civ., Sez. VI-1, Ord. 20 giugno 2014, n. 14143 — Delinea i presupposti di ammissibilità del giudizio di revisione delle condizioni economiche post-divorzio.
  8. 8.
    Cass. Civ., Sez. I, Sent. 27 giugno 2018, n. 16982 — Valorizza il comportamento delle parti e la capacità di lavoro del richiedente per la liquidazione dell’assegno.
  9. 9.
    Cass. Civ., Sez. I, Sent. 23 luglio 2010, n. 17347 — Sottolinea che in sede di separazione il rifiuto di concrete offerte di impiego incide negativamente sul mantenimento.
  10. 10.
    Cass. Civ., Sez. I, Sent. 11 aprile 1986, n. 2569 — Delinea i principi cardine sul riparto dell’onere probatorio in sede di esecuzione civile e di revisione familiare.

Dottrina richiamata

  1. D1.
    Cubeddu M. G., Lo scioglimento del matrimonio e la riforma del mantenimento tra ex coniugi in Germania, in Familia, 2008, p. 22. Analizza l’affermazione dell’autoresponsabilità nel diritto di famiglia tedesco.
  2. D2.
    Sesta M., L’assegno di divorzio nella prospettiva italiana e in quella tedesca, in Familia, 2019, p. 3. Mette a confronto i modelli di dovere di riattivazione professionale dei coniugi divorziati.
  3. D3.
    Al Mureden E., Rifiuto dell’offerta lavorativa e principio di autoresponsabilità. Verso una funzione “riabilitativa” dell’assegno divorzile?, in Famiglia e Diritto, n. 5, 2026, p. 424. Propone una rilettura dell’assegno in chiave di incentivo all’autonomia.
  4. D4.
    Patania E., Il rifiuto dell’offerta di lavoro dell’ex coniuge non incide automaticamente sull’assegno di mantenimento – Il commento, in Famiglia e Diritto, n. 1, 2011, p. 46. Analizza i presupposti sanzionatori della condotta inerte.
  5. D5.
    Bugetti M. N., Assegno divorzile – Il difficile bilanciamento tra libertà, autoresponsabilità e protezione del coniuge economicamente più debole nella determinazione dell’assegno di divorzio, in Giurisprudenza Italiana, n. 12, 2023, p. 2593. Analizza le frizioni tra doveri post-coniugali e componente compensativa.
  6. D6.
    Rimini M., Il problema della validità dei patti in vista del divorzio: cercando una soluzione fra vecchi pregiudizi e nuovi problemi, in Riv. dir. civ., 2025, p. 1230. Indaga la sistemazione preventiva e negoziale della crisi matrimoniale.
Monica Cerchi

Avvocata del Foro di Roma

Si occupa di diritto di famiglia. Per Metodo Giuridico commenta la giurisprudenza in materia di rapporti familiari, tutela dei minori e crisi della coppia.

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One Thought to “La revoca dell’assegno divorzile per rifiuto di un lavoro idoneo”

  1. Simona Romano

    Finalmente si torna a dare il giusto peso al principio di autoresponsabilità. La Cassazione, con l’ordinanza 15650/2026, ribadisce un concetto fondamentale: la solidarietà post-coniugale non può tradursi in un parassitismo legittimato. Il rifiuto di un lavoro idoneo è correttamente qualificato come “giustificato motivo sopravvenuto” ex art. 9 L. 898/1970, un segnale importante per chi si trova a sostenere ingiusti oneri.

    Questa pronuncia tutela chi paga, mettendo un freno a pretese assistenzialistiche prive di fondamento. Valorizza il dovere di riattivarsi del soggetto abile al lavoro, e ben si pone in una prospettiva prognostica. Un orientamento necessario.

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