Mancata conferma dell’offerta telematica: soccorso inammissibile
L’omessa finalizzazione dell’offerta economica nelle gare digitali, l’autoresponsabilità e i limiti del soccorso istruttorio secondo il Consiglio di Stato n. 3382/2026
Stato della questione e quadro aggiornato al 31 agosto 2026: La decisione della Quinta Sezione del Consiglio di Stato consolida i principi in tema di digitalizzazione delle gare pubbliche, chiarendo che l’omesso completamento della sequenza telematica di deposito imputabile all’operatore impedisce qualsiasi soccorso istruttorio sull’offerta economica.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo analizza la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3382/2026, avente ad oggetto le conseguenze derivanti dalla mancata conferma dell’offerta nelle gare telematiche. Nelle procedure telematiche disciplinate dal D.Lgs. n. 36 del 2023, la presentazione dell’offerta economica si perfeziona unicamente con il completamento di tutti i passaggi procedurali e informatici prescritti dalla lex specialis e dalle guide operative. Qualora l’operatore ometta di confermare l’offerta a sistema per non aver caricato file contrassegnati come obbligatori, e i log di sistema escludano anomalie dell’infrastruttura, il principio di autoresponsabilità impedisce il ricorso al soccorso istruttorio ex art. 101 D.Lgs. 36/2023. L’offerta non confermata risulta giuridicamente non presentata, precludendo interventi postumi di recupero ad opera della stazione appaltante.
Abstract (English)
This article examines the judgment of the Italian Council of State, Section V, No. 3382/2026, addressing the legal consequences of failing to confirm an economic bid in digital public procurement. Under Legislative Decree No. 36/2023, the formal submission of an economic tender requires the complete execution of all technical requirements established by the tender rules and platform manuals. When an economic operator fails to perform the final confirmation on the platform due to its own omission in uploading mandatory documents, and system logs prove the absence of platform malfunctions, the principle of self-responsibility prevents the application of remedial procedures under Article 101. An unconfirmed bid is legally non-existent, precluding post-deadline retrieval by the contracting authority.
- Perfezionamento dell’offerta telematica: La presentazione della proposta contrattuale richiede il rispetto integrale della sequenza informatica, ivi compresa la pressione del pulsante finale di conferma.
- Inapplicabilità del soccorso istruttorio: L’omessa conferma dell’offerta economica non integra una mera irregolarità formale, ma determina la mancata presentazione della stessa, insuscettibile di sanatoria ex art. 101 D.Lgs. 36/2023.
- Valore probatorio dei file log: I log di sistema attestano oggettivamente l’assenza di malfunzionamenti dell’infrastruttura, imputando il mancato tempestivo invio alla negligenza dell’operatore economico.
- Autoresponsabilità e par condicio: Le regole tecniche accettate con la partecipazione vincolano il concorrente, precludendo manipolazioni o interventi manuali postumi della stazione appaltante.
Nelle procedure di affidamento svolte mediante piattaforme telematiche, l’offerta economica si considera ritualmente presentata solo qualora il concorrente abbia portato a compimento tutti gli adempimenti informatici prescritti dalla lex specialis, compresa l’azione finale di conferma a sistema. L’omesso perfezionamento della sequenza operativa, dovuto a scelte del concorrente e verificatosi in assenza di malfunzionamenti tecnici attestati dai log di sistema, configura una radicale mancata presentazione dell’offerta economica, la quale non può essere sanata mediante il soccorso istruttorio di cui all’art. 101 del D.Lgs. n. 36 del 2023, né legittima interventi postumi del gestore volti a rendere visibile il documento non confermato.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la decisione del Consiglio di Stato n. 3382/2026
La pronuncia resa dal Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza 23 aprile 2026, n. 33821, affronta con estremo rigore esegetico uno dei nodi più sensibili dell’evidenza pubblica digitale: gli effetti scaturenti dalla mancata conferma dell’offerta nelle gare telematiche. Nel disegno tracciato dal nuovo assetto normativo, l’impiego degli ecosistemi digitali di approvvigionamento non si esaurisce in una mera trasposizione telematica delle forme cartacee. L’adempimento informatico costituisce la sostanza stessa dell’accesso alla procedura concorsuale. La sequenza dei passaggi operativi prescritti dalla piattaforma di negoziazione non ammette deroghe arbitrarie. Quando il concorrente arresta il caricamento prima della convalida finale, l’offerta non esiste per l’ordinamento di gara.
Il contenzioso trae origine da una complessa gara per l’affidamento di servizi assicurativi. L’operatore economico aveva predisposto i documenti economici e tecnici. Tuttavia, egli ha omesso di premere il comando finale di trasmissione per l’incompleta compilazione di moduli impostati come vincolanti dal software. La stazione appaltante ha sollecitato il gestore del sistema a rendere visibile il plico informatico. Tale scelta ha aperto un profondo contrasto. Il giudice di primo grado ha ravvisato in tale condotta un’inammissibile sanatoria postuma. Palazzo Spada era chiamato a chiarire se il soccorso istruttorio possa recuperare una proposta contrattuale non perfezionata a sistema.
La soluzione adottata dal Supremo Consesso colloca la fattispecie nell’alveo dell’autoresponsabilità professionale. L’operatore economico che partecipa a una procedura digitalizzata è tenuto a padroneggiare gli strumenti tecnici prescelti dalla stazione appaltante. Non basta allegare i documenti nella propria area di lavoro. Occorre completare la sottomissione telematica entro il termine perentorio. Qualora i file di log attestino il regolare funzionamento dell’infrastruttura tecnologica, le omissioni procedurali ricadono integralmente sul concorrente. Il principio della par condicio competitorum impedisce qualsivoglia soccorso procedimentale.
02. Il fatto e l’iter processuale: il blocco dell’offerta nel sistema telematico
2.1 — La procedura di gara e l’omessa pressione del comando di conferma
La controversia sorge nell’ambito di una procedura aperta suddivisa in cinque lotti, indetta dall’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ai sensi degli artt. 25, 59 e 71 del D.Lgs. n. 36 del 2023. L’appalto mirava all’affidamento della copertura assicurativa RCA per la flotta automobilistica aziendale. Alla gara prendevano parte la compagnia Unipol Assicurazioni S.p.A. e una coassicurazione costituita da Le Assicurazioni di Roma — Mutua Assicuratrice Romana ADIR e da Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit. La disciplina di gara stabiliva l’utilizzo esclusivo della piattaforma di e-procurement Net4market. Il bando prescriveva modalità operative inderogabili per il confezionamento dei plichi, la cui mancata osservanza vincola incondizionatamente il concorrente2.
In prossimità della scadenza, la coassicurazione ADIR caricava a sistema la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica per i lotti prescelti. Essa inseriva altresì i file relativi all’offerta economica per i lotti 1, 2, 4 e 5. Tuttavia, l’operatore ometteva di compilare il campo denominato Modulo MOFF Lotto 3. La stazione appaltante aveva impostato tale casella con la funzione Obbligatorio, la quale vincolava l’utente a caricare un documento per ciascuno spazio previsto. Tale assetto determinava l’inibizione della funzione di chiusura.
A causa di tale omissione, il tasto Conferma offerta, collocato in calce alla schermata della piattaforma, rimaneva inattivo e non selezionabile. L’operatore economico non riusciva a finalizzare l’invio formale dell’offerta economica prima dello spirare del termine perentorio. L’art. 7 del disciplinare telematico disponeva espressamente che, in assenza dell’azione di conferma, l’offerta economica sarebbe risultata non presentata a tutti gli effetti giuridici. L’operatore non sollevava alcuna tempestiva contestazione tecnica prima della scadenza.
2.2 — L’istruttoria tecnica del gestore, l’ammissione e il giudizio di primo grado
Nel corso della prima seduta del 29 luglio 2025, il seggio di gara rilevava che la documentazione economica della coassicurazione non risultava visibile a sistema, a differenza delle buste amministrativa e tecnica. L’amministrazione disponeva un’immediata istruttoria presso la società di gestione informatica Net4market, domandando di appurare l’eventuale presenza di problematiche tecniche che avessero precluso il caricamento tempestivo dei file. La società informatica rispondeva precisando che la piattaforma non aveva subito anomalie o disservizi e che la mancata visibilità derivava dalla mancata attivazione del comando di conferma, rimanendo precluso qualsiasi canale di trasmissione alternativo3.
Ciononostante, il seggio richiedeva al gestore informatico di eseguire un intervento tecnico straordinario per rendere visibili i file presenti nell’area di lavoro dell’operatore. Completata tale operazione il 31 luglio 2025, la commissione giudicatrice valutava l’offerta economica e disponeva l’aggiudicazione dei lotti 2, 4 e 5 in favore del raggruppamento ADIR. La concorrente Unipol insorgeva innanzi alla giustizia amministrativa, impugnando l’ammissione e l’aggiudicazione per violazione della par condicio e per inammissibilità del soccorso istruttorio in materia di offerta economica.
Il giudice di primo grado accoglieva integralmente il ricorso principale e i motivi aggiunti, annullando i provvedimenti gravati. La pronuncia evidenziava come il seggio di gara avesse operato un’inammissibile sanatoria postuma di un’offerta non presentata, violando le prescrizioni inderogabili del disciplinare telematico e l’art. 101 del Codice. Avverso tale statuizione la coassicurazione proponeva appello, sostenendo la tempestività del caricamento e la riconducibilità del blocco a un’anomalia dell’impostazione di gara.
03. Il quadro normativo: digitalizzazione, autoresponsabilità e log di sistema
3.1 — Gli obblighi di gestione digitale ex art. 25 del Codice dei contratti pubblici
L’impianto regolatorio disegnato dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 eleva la digitalizzazione integrale a principio cardine dell’intera contrattualistica pubblica. L’art. 25 del Codice stabilisce che le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Tale disposizione impone la completa automazione dei flussi documentali, garantendo l’integrità dei dati, la tracciabilità delle operazioni e la certezza temporale di ciascun atto.
Il comma 2 dell’art. 25 disciplina specificamente le ipotesi di crisi operativa, disponendo che le stazioni appaltanti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento delle piattaforme, mediante la sospensione del termine di ricezione delle offerte e la sua proroga proporzionale. La norma introduce un dovere di protezione della concorrenza che scatta unicamente al verificarsi di un evento oggettivo e impeditivo formalizzato dall’amministrazione4, ascrivibile all’infrastruttura tecnologica dell’amministrazione o del gestore delegato.
Parallelamente, l’utilizzo delle piattaforme digitali è governato dal canone di autoresponsabilità del concorrente, corollario del dovere di diligenza professionale sancito dall’art. 1176, comma 2, del codice civile. Ciascun partecipante sopporta le conseguenze pregiudizievoli derivanti da errori materiali o scelte operative incongrue commesse nell’interazione con il sistema informativo. L’operatore di settore è tenuto ad attrezzarsi adeguatamente per comprendere e applicare le regole tecniche di gara.
3.2 — Il valore probatorio dei file di log e l’onere di tempestiva diligenza
Nelle controversie relative alle procedure telematiche, i file di log assumono un’efficacia probatoria decisiva. Le registrazioni informatiche cronologiche e sequenziali delle operazioni eseguite dagli utenti sulla piattaforma costituiscono la rappresentazione informatica dei fatti giuridici ex art. 20 del D.Lgs. n. 82 del 2005 (CAD). Esse attestano in modo incontrovertibile l’orario di accesso, i tentativi di upload, gli errori generati dal sistema e l’eventuale mancato perfezionamento delle operazioni prescritte.
La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il partecipante a una gara telematica deve considerare come fisiologici i tempi tecnici di trasmissione dei dati e i possibili rallentamenti dovuti alla congestione delle reti. L’onere di diligenza impone di avviare il caricamento con congruo anticipo rispetto al termine perentorio5. Chi si attiva a ridosso dell’orario limite assume su di sé il rischio operativo di imprevisti o intoppi procedurali, senza poter traslare le conseguenze negative sulla stazione appaltante.
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cons. Stato, Sez. V, n. 3382/2026 | Contrario / Escluso | La mancata conferma dell’offerta a sistema per omesso caricamento di file obbligatori impedisce il soccorso istruttorio in assenza di guasti tecnici accertati. |
| Cons. Stato, Sez. V, n. 2722/2026 | Favorevole / Accolto | In caso di disservizio infrastrutturale o causa ignota, esclusa la negligenza dell’operatore tempestivo, il rischio tecnologico grava sulla stazione appaltante. |
| Cons. Stato, Sez. V, n. 5630/2026 | Neutro / Rigoroso | I malfunzionamenti non formalizzati con tempestivo avviso di proroga non legittimano la detrazione implicita di termini da parte dell’offerente tardivo. |
| TAR Lazio, Sez. V, n. 6449/2026 | Contrario / Escluso | I log di sistema hanno valore di prova legale informatica: gli errori operativi del concorrente in limine temporis precludono la rimessione in termini. |
04. La ratio decidendi: perfezionamento dell’offerta e inapplicabilità del soccorso istruttorio
4.1 — La qualificazione dell’omesso invio come radicale mancata presentazione
Il nucleo dogmatico della decisione del Consiglio di Stato risiede nella rigorosa qualificazione giuridica degli adempimenti informatici prescritti per la formulazione dell’offerta. La Sezione Quinta ribadisce che, nelle gare telematiche, il rispetto delle modalità di trasmissione non integra una serie di formalità accessorie, ma costituisce lo strumento esclusivo che abilita l’accesso alla procedura concorsuale. Il deposito si perfeziona unicamente quando l’utente porta a compimento l’intera sequenza procedurale prefigurata dalla piattaforma, come comprovato dai riscontri oggettivi di sistema6.
Nel caso scrutinato, la mancata pressione del comando Conferma offerta ha impedito la formalizzazione della proposta negoziale. Non assume alcun rilievo la circostanza che i singoli documenti informatici fossero stati caricati nell’area di lavoro dell’operatore prima della scadenza del termine. Fino a quando l’offerta non viene confermata e trasmessa attraverso la funzione dedicata, essa resta nella disponibilità esclusiva del concorrente, priva di efficacia giuridica nei confronti della stazione appaltante.
La pronuncia evidenzia con chiarezza che la mancata conferma dell’offerta nelle gare telematiche si traduce in una radicale inesistenza della stessa. In assenza di un’offerta ritualmente presentata, manca il presupposto logico e giuridico per procedere a qualsiasi verifica di immodificabilità o genuinità del contenuto. L’amministrazione non può compiere valutazioni su documenti che non sono mai entrati formalmente nel fascicolo di gara.
4.2 — L’inapplicabilità del soccorso istruttorio ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023
Stabilita l’inesistenza giuridica dell’offerta, il Collegio esamina funditus l’invocata applicabilità del soccorso istruttorio. L’art. 101 del D.Lgs. n. 36 del 2023 disciplina in modo tassativo le forme di rimedio procedimentale esperibili in ordine all’offerta tecnica ed economica. Il comma 3 consente chiarimenti sui contenuti dell’offerta già depositata, senza alterarne la sostanza. Il comma 4 ammette la rettifica di errori materiali su tempestiva istanza dell’operatore prima dell’apertura delle buste, come approfondito nell’esame sulla disciplina del soccorso istruttorio correttivo7.
Nessuna di tali fattispecie risultava integrata nel giudizio in esame. La stazione appaltante non ha richiesto chiarimenti interpretativi su offerte ritualmente trasmesse8. L’operatore non ha segnalato tempestivamente un errore materiale manifesto prima dell’inizio delle operazioni concorsuali. L’amministrazione ha invece sollecitato la società informatica ad accedere al database di piattaforma per forzare la visibilità di file che l’operatore non aveva trasmesso a sistema.
Consentire l’acquisizione postuma dell’offerta economica mediante intervento manuale del gestore tecnologico si porrebbe in insanabile contrasto con i canoni di trasparenza procedimentale e parità di trattamento. L’ordinamento esclude che l’amministrazione possa disapplicare i criteri prefissati nella lex specialis. Il soccorso istruttorio è precluso quando mira a sanare non una lacuna dichiarativa o documentale, ma l’omessa tempestiva presentazione dell’offerta economica.
4.3 — Il principio di immodificabilità dell’offerta e il canone di autoresponsabilità
Il rigetto dell’appello si fonda altresì sulla valorizzazione del principio di autoresponsabilità, il quale permea l’intero rapporto tra concorrenti e pubblica amministrazione. La disciplina pubblicistica mira a tutelare la continuità e celerità dell’azione amministrativa, impedendo che le procedure concorsuali siano esposte a interruzioni causate da negligenze o disattenzioni operative degli operatori professionali, non potendo l’amministrazione farsi carico di sforzi ricostruttivi postumi9. L’onere di diligenza esigibile da un’impresa partecipante include la conoscenza approfondita delle piattaforme di negoziazione.
Nelle gare telematiche il completamento della sequenza digitale costituisce la forma dell’offerta, precludendo soccorsi postumi a tutela della par condicio.
La Sezione Quinta precisa che l’ammissibilità del soccorso istruttorio in ambito telematico resta circoscritta alle sole ipotesi in cui il concorrente si sia trovato di fronte a ostacoli oggettivi e insuperabili, non imputabili alla sua sfera soggettiva. Nel caso concreto, la relazione tecnica del gestore ha certificato l’assoluta assenza di disfunzioni del software. Il mancato sblocco del pulsante di invio era la diretta conseguenza della mancata compilazione di un campo obbligatorio. Tale condotta rientra pienamente nella sfera di controllo dell’operatore, escludendo qualsiasi profilo di non imputabilità.
05. Rilievi critici: la linea di confine tra errore operativo e malfunzionamento di piattaforma
5.1 — Il nodo delle prescrizioni bloccanti non ritualmente impugnate
Un profilo di indubbio interesse esegetico sollevato dalla pronuncia attiene alla configurazione delle regole di compilazione imposte dalla piattaforma. Nelle difese dell’amministrazione e della coassicurazione è stato sostenuto che l’impostazione del software risultasse viziata da un’intrinseca rigidità. L’obbligo di caricare un modulo di offerta anche per i lotti a cui non si intendeva concorrere avrebbe costretto i partecipanti a generare file meramente fittizi per abilitare la trasmissione.
Il Consiglio di Stato supera tale rilievo. La prescrizione tecnica costituiva una scelta di regolamentazione procedurale della stazione appaltante, valida per tutti i concorrenti. L’operatore economico che accede a una piattaforma digitale ne accetta le condizioni d’uso contenute nel disciplinare telematico. Qualora una regola di sistema risulti manifestamente sproporzionata o impeditiva, il concorrente ha l’onere di richiederne il chiarimento o di impugnarla tempestivamente nei termini di legge, a presidio della perentorietà dell’iter10.
La mancata contestazione preventiva preclude la possibilità di invocare l’anomalia delle istruzioni di gara a posteriori, per giustificare l’inadempimento operativo. L’argomentazione dei giudici di Palazzo Spada evidenzia come la certezza delle regole tecniche costituisca una garanzia imprescindibile di imparzialità. La disapplicazione selettiva delle prescrizioni di piattaforma minerebbe la trasparenza della gara.
5.2 — La dialettica tra autoresponsabilità, causa ignota e principio del risultato
La decisione in rassegna consente di tracciare con nitidezza la linea di confine rispetto a quell’orientamento giurisprudenziale che, in applicazione del principio di equa ripartizione del rischio tecnologico, accolla all’amministrazione le conseguenze della causa ignota11. La tutela del concorrente incolpevole opera quando l’impossibilità di trasmissione derivi da anomalie prestazionali dell’infrastruttura cloud o da malfunzionamenti oggettivi documentati dai log di sistema12. In tali evenienze, l’operatore diligente ha diritto alla rimessione in termini.
Nel caso deciso dalla sentenza n. 3382/2026, l’istruttoria tecnica ha invece dissipato ogni dubbio causale, dimostrando l’assenza di guasti e documentando la condotta omissiva dell’utente. Neppure il richiamo al principio del risultato sancito dall’art. 1 del Codice può valere a superare la violazione delle regole di gara. Come evidenziato nell’esame sul rapporto tra principio del risultato e legalità negli appalti, il raggiungimento dell’affidamento più vantaggioso non può realizzarsi a scapito della legalità procedimentale e della parità concorrenziale.
Il rischio tecnologico ricade sulla stazione appaltante solo in presenza di comprovati disservizi o anomalie non imputabili dell’infrastruttura di trasmissione. Quando le registrazioni di sistema attestano la piena funzionalità della piattaforma, gli errori nell’esecuzione dei passaggi procedurali restano a carico del concorrente, precludendo l’attivazione del soccorso istruttorio sull’offerta economica.
06. Conclusioni: la mancata conferma dell’offerta nelle gare telematiche e la par condicio
La pronuncia del Consiglio di Stato n. 3382/2026 fornisce coordinate esegetiche di primaria importanza per gli operatori del settore e per le stazioni appaltanti impegnate nella gestione delle procedure di evidenza pubblica interamente digitalizzate. La decisione sancisce che il rispetto delle sequenze operative stabilite dai disciplinari telematici non costituisce un formalismo vuoto, bensì il presidio essenziale per garantire la certezza dell’iter concorsuale e la parità di trattamento tra tutti i concorrenti.
In caso di mancata conferma dell’offerta nelle gare telematiche, l’omessa esecuzione del comando finale di trasmissione impedisce la venuta a esistenza dell’offerta economica. Qualora l’inadempimento derivi da scelte operate dal partecipante e i riscontri tecnici escludano qualsiasi malfunzionamento del sistema informativo, l’ordinamento vieta il ricorso al soccorso istruttorio. L’autoresponsabilità professionale impone al concorrente di governare le variabili digitali e di assumere su di sé le conseguenze delle proprie omissioni.
Ne discende che l’intervento manuale postumo volto a rendere visibili documenti rimasti confinati nell’area di lavoro dell’utente si traduce in un’illegittima violazione della lex specialis. La transizione digitale degli appalti pubblici richiede agli operatori economici una rigorosa diligenza organizzativa, confermando che l’automazione dei processi rafforza, anziché attenuare, il vincolo di fedele osservanza delle regole formali di gara.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 — Codice dei contratti pubblici, artt. 1, 2, 3, 25, 59, 71, 84, 85, 101.
- Codice Civile — Artt. 1175, 1176 comma 2, 1341, 1342.
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 — Codice dell’Amministrazione Digitale, art. 20 (documento informatico).
Giurisprudenza citata
- 1. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 23 aprile 2026, n. 3382 — Nelle gare telematiche la mancata conferma dell’offerta economica determina la mancata presentazione della stessa, insuscettibile di soccorso istruttorio in assenza di malfunzionamenti di sistema accertati dai log.
- 2. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 22 gennaio 2026, n. 661 — L’operatore economico che partecipa alla gara telematica accetta le regole tecniche della piattaforma e assume l’onere di organizzare tempestivamente il caricamento dei file.
- 3. TAR Campania – Napoli, Sez. I, Sentenza 14 aprile 2026, n. 2845 — Nelle gare digitali la presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma telematica, risultando inefficace qualsiasi invio alternativo.
- 4. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 9 luglio 2026, n. 5630 — I malfunzionamenti della piattaforma telematica possono giustificare la proroga dei termini solo tramite formale provvedimento pubblicato con adeguata trasparenza.
- 5. TAR Lazio – Roma, Sez. III-quater, Sentenza 25 novembre 2025, n. 827/2026 — L’operatore che avvia le operazioni di upload in prossimità della scadenza assume su di sé il rischio di congestione delle reti, restando esclusa la rimessione in termini.
- 6. TAR Lazio – Roma, Sez. V, Sentenza 11 marzo 2026, n. 6449 — I file di log hanno efficacia di piena prova informatica delle attività svolte dall’utente, imputando al concorrente le conseguenze degli errori di sottomissione.
- 7. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 2 aprile 2026, n. 2721 — La rettifica dell’errore materiale nell’offerta economica ex art. 101 comma 4 D.Lgs. 36/2023 è ammessa solo prima dell’apertura della busta economica e presuppone un’offerta ritualmente presentata.
- 8. Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza 22 febbraio 2023, n. 1819 — Il soccorso procedimentale è volto a chiarire la portata di elementi preesistenti e non può essere utilizzato per introdurre ex novo parti mancanti dell’offerta.
- 9. TAR Veneto – Venezia, Sez. I, Sentenza 21 febbraio 2025, n. 255 — L’offerta economica è caratterizzata da assoluta inemendabilità, risultando preclusa qualsiasi operazione manipolativa o interpretativa postuma della stazione appaltante.
- 10. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 23 aprile 2026, n. 3536 — I data log di sistema costituiscono prova piena delle operazioni svolte; l’omesso rispetto dei termini perentori determina l’automatica esclusione del concorrente.
- 11. Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 26 marzo 2026, n. 2722 — Se non è possibile accertare la causa del mancato invio ed è esclusa la negligenza dell’operatore che si è attivato tempestivamente, il rischio tecnologico grava sulla stazione appaltante ex art. 25 D.Lgs. 36/2023.
- 12. TAR Lazio – Roma, Sez. V, Sentenza 15 aprile 2026, n. 8174 — In presenza di accertati disservizi delle piattaforme cloud e di anomalie di connessione provate dai log, la stazione appaltante deve disporre la riapertura dei termini di gara.
