Confisca nel riciclaggio: i limiti sul profitto effettivo

Confisca nel riciclaggio e profitto effettivo nella sentenza della Cassazione n. 27548 del 2026
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Confisca nel riciclaggio: i limiti sul profitto effettivo

La Cassazione Penale, Sezione Seconda, con la sentenza n. 27548 del 2026 fissa i limiti costituzionali dell’art. 648-quater c.p.: la confisca per equivalente non può colpire l’intera somma ripulita ma solo il profitto individuale.

Federico Sciullo Diritto Penale 20 Agosto 2026 Lettura 12 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 20 Agosto 2026: La Suprema Corte delimita la portata della confisca obbligatoria ex art. 648-quater c.p., chiarendo che l’ablazione per equivalente a carico del riciclatore deve parametrarsi al profitto o compenso concretamente percepito e non all’intera somma movimentata, scongiurando l’irrogazione di pene patrimoniali illegali.

Abstract (Italiano)

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, n. 27548 del 22 luglio 2026, definisce i confini costituzionali e sostanziali della confisca per equivalente prevista dall’art. 648-quater c.p. nei confronti dell’autore del delitto di riciclaggio. I giudici di legittimità sanciscono che l’ablazione patrimoniale nei confronti del professionista o intermediario deve essere rigorosamente commisurata al profitto o compenso effettivamente conseguito per l’attività illecita prestata, e non all’intero valore economico del denaro o dei beni oggetto delle operazioni di ripulitura. La Suprema Corte chiarisce che la confisca di valore eccedente il vantaggio patrimoniale individualmente ricavato travalica il limite della pena legale e viola il principio di personalità della responsabilità penale di cui all’art. 27 Cost., escludendo l’operatività di vincoli solidaristici con gli autori del reato presupposto.

Abstract (English)

Judgment no. 27548 delivered on July 22, 2026 by the Second Criminal Chamber of the Italian Supreme Court of Cassation establishes constitutional and substantive boundaries regarding value confiscation under Article 648-quater of the Criminal Code against perpetrators of money laundering. The Court ruled that asset forfeiture imposed on a professional or financial intermediary must be strictly proportionate to the actual profit, fee, or remuneration individually earned from the illicit service, rather than the entire gross amount of funds laundered. The Court held that confiscating property exceeding the individual gain constitutes an illegal and disproportionate penalty in direct violation of the constitutional principle of personal criminal liability set forth in Article 27 of the Constitution, firmly rejecting any joint and several liability with the perpetrators of the underlying predicate offence.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Confisca sul profitto effettivo: Nel riciclaggio la confisca per equivalente colpisce solo il compenso/profitto del riciclatore, non l’intera massa movimentata.
  • Divieto di pena illegale: L’ablazione patrimoniale sproporzionata viola il principio di personalità della responsabilità penale ex art. 27 Cost.
  • Esclusione della solidarietà passiva: Nessun vincolo solidale per il valore complessivo con gli autori del reato presupposto.
  • Incompatibilità del nesso teleologico: L’aggravante ex art. 61 n. 2 c.p. non può essere desunta dal mero programma criminoso associativo.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di riciclaggio, la confisca obbligatoria per equivalente prevista dall’art. 648-quater c.p. non può essere disposta nei confronti dell’autore del reato per un valore corrispondente all’intero ammontare delle somme di denaro o dei beni oggetto delle condotte di sostituzione o trasferimento, dovendo essere invece rigorosamente commisurata al profitto, prezzo o prodotto effettivamente conseguito dal singolo agente per effetto dell’attività criminosa svolta. La confisca di valore, avendo natura eminentemente sanzionatoria, soggiace ai principi costituzionali di proporzionalità e personalità della responsabilità penale sanciti dall’art. 27 Cost., con la conseguenza che l’imposizione di una misura ablatoria superiore al vantaggio patrimoniale individualmente incamerato integra una pena patrimoniale illegale, restando preclusa l’applicazione del vincolo solidale nei confronti di chi non abbia concorso nella commissione del delitto presupposto.

01. L’inquadramento sistematico della confisca nei reati di riciclaggio tra funzione ablativa e natura sanzionatoria

1.1 — La disciplina dell’art. 648-quater c.p. e la dicotomia tra confisca diretta e per equivalente

Nel sistema sanzionatorio delineato a presidio dell’integrità dei circuiti economico-finanziari, l’istituto della confisca rappresenta il cardine strategico per la neutralizzazione dei profitti illeciti derivanti dai reati di circolazione del capitale criminoso. L’art. 648-quater c.p. introduce un regime di confisca obbligatoria in caso di condanna per i delitti di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio, strutturato secondo un rigoroso schema bifasico che distingue tra ablazione diretta dei beni costituenti il prodotto o profitto del reato e confisca per equivalente del valore corrispondente su somme, beni o altre utilità nella disponibilità del condannato.1

Tale duplicità rimediale riflette una netta differenziazione funzionale e dogmatica. Mentre la confisca diretta si configura quale misura di sicurezza patrimoniale a vocazione eminentemente ripristinatoria — volta a privare il reo delle utilità materiali generate dalla condotta illecita — la confisca per equivalente assume una natura marcatamente sanzionatoria ed afflittiva. Operando su beni lecitamente acquisiti dal reo per un valore corrispondente all’utilità sottratta, la confisca di valore partecipa dello statuto garantistico delle sanzioni penali, imponendo il pieno rispetto dei principi di legalità, colpevolezza e proporzionalità presidiati dagli artt. 25 e 27 della Costituzione e dall’art. 7 della CEDU.2

La complessa operatività dell’istituto richiede una costante verifica giudiziale per evitare che la misura ablatoria si trasformi in una vera e propria espropriazione patrimoniale sproporzionata. Il nodo ermeneutico primario attiene alla corretta individuazione dell’oggetto dell’ablazione: segnatamente, se a carico del riciclatore debba essere confiscata l’intera massa finanziaria trasferita o dissimulata, ovvero esclusivamente il vantaggio economico netto ricavato dalla specifica condotta interruttiva o ripulitiva posta in essere.3

La prassi giudiziaria ha evidenziato il frequente rischio di sovrapposizione concettuale tra il denaro che costituisce il corpo materiale delle operazioni bancarie e il reale profitto incamerato dal professionista incaricato di schermare i flussi finanziari. Una corretta applicazione delle coordinate costituzionali impone di distinguere con rigore la provvista illecita originaria dal compenso percepito dal terzo intermediario, presidiando l’autonomia delle singole posizioni soggettive all’interno del procedimento penale e scongiurando forme di responsabilità patrimoniale oggettiva.4

La giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha costantemente affermato che ogni misura ablatoria incidente sul patrimonio individuale deve superare un rigoroso test di proporzionalità tra l’interesse pubblico alla prevenzione dei reati e il sacrificio imposto al diritto di proprietà garantito dall’art. 42 Cost. e dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU. L’imposizione di una confisca per equivalente che ecceda il reale profitto percepito dall’autore della condotta snatura la funzione preventiva della misura e si risolve in una confisca-sanzione sproporzionata e incompatibile con i principi dello Stato di diritto.

Natura della confisca per equivalente: La confisca di valore ex art. 648-quater c.p. ha natura sanzionatoria e deve rigorosamente rispettare il principio di proporzionalità e personalità della pena.

1.2 — La nozione di profitto confiscabile nell’elaborazione delle Sezioni Unite

La corretta delimitazione dell’oggetto della confisca affonda le proprie radici nei fondamentali arresti nomofilattici delle Sezioni Unite della Suprema Corte. La nomofilachia ha sancito che il profitto del reato confiscabile si identifica con il vantaggio economico diretto e immediato conseguito dall’autore per effetto della condotta penalmente illecita, con esclusione di qualsiasi incremento patrimoniale mediato o indiretto non eziologicamente ricollegabile al fatto tipico.

Le Sezioni Unite hanno circoscritto l’operatività del vincolo solidaristico nella confisca per equivalente ai soli concorrenti nel medesimo fatto criminoso che abbiano effettivamente condiviso o beneficiato del complessivo arricchimento illecito. La nomofilachia ha chiarito che l’ablazione non può tradursi in una duplicazione sanzionatoria illegale, né può addossare a un singolo compartecipe somme corrispondenti a proventi trattenuti in via esclusiva da altri indagati.

Nel delitto di riciclaggio, la trasposizione di questi principi esige che la determinazione del quantum confiscabile a carico del soggetto ripulitore sia ancorata al beneficio patrimoniale autonomamente tratto dalla prestazione professionale o intermediaria resa, configurandosi la somma originariamente riciclata quale profitto del solo delitto presupposto altrui. In materia di confisca nel riciclaggio e profitto effettivo, l’autonomia dogmatica tra le diverse fattispecie incriminatrici impedisce qualsiasi commistione patrimoniale indifferenziata.

02. La fattispecie: riciclaggio professionale di proventi da truffa e confisca dell’intera somma

2.1 — La vicenda processuale e la contestazione a carico del professionista

La vicenda giudiziaria culminata nella pronuncia n. 27548 del 22 luglio 2026 trae origine da un complesso procedimento penale per condotte di riciclaggio aggravato ex art. 648-bis c.p. contestate a un professionista incaricato di gestire operazioni finanziarie per conto di soggetti terzi. Il denaro oggetto delle operazioni derivava da una serie di truffe consumate ai danni dei clienti di uno studio di infortunistica stradale, per un valore complessivo superiore a 940.000 euro.5

La Corte d’Appello di Roma, confermando il giudizio di colpevolezza espresso dal Tribunale, riteneva accertata la responsabilità penale dell’imputato per aver trasferito e ripulito il denaro su conti dedicati, negava l’attenuante speciale dell’art. 648-bis, quarto comma, c.p. sul presupposto della permanenza di un’aggravante già esclusa in primo grado, applicava l’aggravante del nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. e disponeva la confisca per equivalente a carico del professionista per l’intero importo di 940.000 euro, equiparando l’intero capitale ripulito al profitto confiscabile.

Profilo Dogmatico Decisione Corte d’Appello Statuizione Cassazione 27548/2026
Quantum della confisca per equivalente Intero importo movimentato (>940.000 €) Solo compenso/profitto effettivamente conseguito
Solidarietà con il reato presupposto Applicata de facto all’intermediario Esclusa per assenza di concorso nella truffa
Nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) Riconosciuto sul programma associativo Annullato per incompatibilità concettuale

2.2 — I motivi di ricorso e la pronuncia di annullamento parziale con rinvio

Avverso la pronuncia della Corte d’appello capitolina proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando molteplici motivi di doglianza incentrati sulla configurabilità del dolo eventuale nel riciclaggio, sull’omesso riconoscimento dell’attenuante speciale dell’art. 648-bis c.p., sull’illegittima applicazione dell’aggravante del nesso teleologico e sull’esorbitante misura della confisca di valore.

La confisca di valore non può colpire l’intero ammontare delle somme oggetto di riciclaggio, dovendo parametrarsi al solo vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal professionista, pena la violazione del divieto costituzionale di pena illegale.

La Seconda Sezione Penale ha accolto i motivi inerenti al trattamento sanzionatorio e alla misura della confisca, disponendo l’annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato definitivo l’accertamento della responsabilità penale, imponendo al giudice del rinvio di procedere alla corretta rideterminazione della confisca sul profitto reale e alla rivalutazione delle circostanze attenuanti e aggravanti contestate.

03. La quantificazione della confisca: dal valore del denaro movimentato al profitto individualmente conseguito

3.1 — Il compenso del riciclatore come perimetro esclusivo dell’arricchimento illecito

Il nucleo argomentativo di maggior caratura teorica e pratica della sentenza n. 27548/2026 risiede nella netta censura dell’orientamento che equipara il denaro movimentato al profitto confiscabile del riciclaggio. L’oggetto materiale della condotta di dissimulazione (i 940.000 euro provento delle truffe) costituisce il corpo del reato presupposto commesso da terzi, mentre il profitto o prezzo del delitto di riciclaggio si esaurisce esclusivamente nell’utilità patrimoniale che il soggetto agente ha personalmente incamerato per l’esecuzione del servizio di ripulitura.6

Se il professionista o l’intermediario percepisce una parcella, una percentuale o una commissione fissa per il compimento delle operazioni schermanti, è unicamente tale specifico compenso professionale illecito a costituire il profitto suscettibile di ablazione per equivalente ex art. 648-quater c.p. Confiscare l’intero capitale movimentato significherebbe colpire beni lecitamente posseduti dal reo per un valore che non corrisponde a nessun arricchimento causato dal reato da lui commesso.7

In tema di confisca nel riciclaggio e profitto effettivo, la Suprema Corte riafferma che la predisposizione di un’unica previsione normativa volta ad aggredire i proventi dei delitti finanziari non esonera il giudice dall’obbligo di perimetrare soggettivamente il quantum conseguito da ciascun autore, impedendo che la misura patrimoniale assuma tratti punitivi del tutto sganciati dalla reale condotta ascritta.

La nozione di prezzo del reato di riciclaggio, inteso quale compenso o corrispettivo pattuito ed effettivamente corrisposto per il compimento dell’attività dissimulatoria, costituisce il parametro economico esclusivo su cui fondare la quantificazione del sequestro preventivo e della successiva confisca. Laddove il professionista abbia operato quale mero canale di transito dei fondi senza trattenere percentuali o somme ulteriori rispetto alla tariffa pattuita, l’ablazione non può estendersi ai capitali trasferiti a favore dei beneficiari effettivi dell’operazione, la cui sorte patrimoniale deve essere accertata e perseguita nei confronti dei diretti percettori.

Perimetrazione del profitto: Il profitto confiscabile al riciclatore coincide esclusivamente con il compenso, la provvigione o la quota di arricchimento effettivamente trattenuta, non con l’intero capitale oggetto di trasferimento.

3.2 — Il divieto di pena patrimoniale illegale e il presidio dell’art. 27 della Costituzione

L’approdo della Suprema Corte assume un’elevata valenza costituzionale. La confisca per equivalente, avendo natura sanzionatoria, non può mai travalicare la misura del profitto individualmente conseguito. L’imposizione di una confisca per un importo pari all’intero denaro riciclato (nella specie 940.000 euro) a fronte di un compenso professionale stimabile in poche migliaia di euro si risolverebbe nell’inflizione di una pena patrimoniale illegale e sproporzionata.

Una siffatta misura contrasterebbe frontalmente con il principio di personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27, primo comma, Cost. e con il canone di proporzionalità sanzionatoria elaborato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di Strasburgo. Il principio di colpevolezza impone che ogni conseguenza sanzionatoria, ancorché di natura reale, sia rigorosamente calibrata sul disvalore della condotta del singolo reo e sull’effettivo grado di arricchimento causato dal proprio fatto illecito.

La qualificazione della confisca eccedente quale pena illegale comporta rilevanti riflessi sul piano processuale, rendendo il vizio rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e imponendo al giudice di merito una puntuale motivazione sulla corrispondenza economica tra la misura disposta e il compenso concretamente percepito dall’imputato.8

04. L’inapplicabilità del vincolo di solidarietà e i limiti dell’aggravante teleologica

4.1 — L’autonomia del riciclaggio rispetto al delitto presupposto e l’assenza di solidarietà

Un ulteriore passaggio decisivo della pronuncia n. 27548/2026 riguarda la definitiva esclusione del principio di solidarietà passiva tra autore del riciclaggio e autori del delitto presupposto. La solidarietà nella confisca per equivalente presuppone indefettibilmente un concorso di persone nel medesimo reato ex art. 110 c.p., laddove ciascun compartecipe risponde dell’intera lesione patrimoniale arrecata.

Nel delitto di riciclaggio, la clausola di riserva espressa contenuta nell’art. 648-bis, primo comma, c.p. («fuori dei casi di concorso nel reato») sancisce una netta incompatibilità logico-giuridica con la compartecipazione nel delitto a monte. Non potendo il riciclatore concorrere nella truffa presupposta, egli è del tutto estraneo al profitto originario generato da quel reato; pretendere di assoggettarlo a confisca per l’intero ammontare della truffa significherebbe applicare surrettiziamente un vincolo solidale privo di base normativa.

Tale chiarimento ristabilisce la corretta gerarchia delle responsabilità patrimoniali: gli autori della truffa risponderanno per equivalente del profitto sottratto alle vittime, mentre il professionista risponderà unicamente del compenso ricavato dalla schermatura. Sotto il profilo della confisca nel riciclaggio e profitto effettivo, la responsabilità penale e patrimoniale non ammette forme di traslazione automatica tra fattispecie eterogenee.

L’applicazione del vincolo solidale ai reati a concorso necessario o a fattispecie autonome collegate postula la dimostrazione processuale che tutti i compartecipi abbiano avuto la congiunta disponibilità del profitto complessivo. Nei reati di riciclaggio professionale, in cui l’intermediario opera su mandato altrui e ritrasferisce la quasi totalità della provvista a terzi o all’estero, presumere la disponibilità solidale dell’intero capitale equivale a introdurre una presunzione assoluta di arricchimento, contraria al principio di rigoroso accertamento probatorio che governa il processo penale.

Assenza di solidarietà: L’autore del riciclaggio non risponde in solido con gli autori della truffa presupposta, difettando il concorso materiale nel delitto a monte.

4.2 — Il nesso teleologico ex art. 61 n. 2 c.p. e l’incompatibilità con il reato associativo

La Suprema Corte ha affrontato altresì il tema dell’applicabilità dell’aggravante teleologica ex art. 61 n. 2 c.p. ai delitti di riciclaggio commessi a valle di reati associativi. I giudici di legittimità hanno ribadito che l’aggravante del nesso teleologico esige la finalizzazione specifica e puntuale della condotta alla commissione o all’occultamento di un determinato reato, non potendo essere integrata dalla mera previsione generica degli atti di riciclaggio all’interno del programma criminoso di un’associazione a delinquere.

Va esclusa in linea di principio la possibilità di cumulare l’imputazione associativa con l’aggravante teleologica sui singoli reati-fine, atteso che l’associazione per delinquere ex art. 416 c.p. è già di per sé strutturalmente finalizzata alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti. Riconoscere l’aggravante teleologica in via presuntiva si tradurrebbe in una ingiustificata duplicazione sanzionatoria a danno dell’imputato, contraria al principio di legalità della pena.

05. Profili processuali e cautele difensive nei procedimenti per reati finanziari

5.1 — La delimitazione dei motivi nuovi ex art. 585 c.p.p. e la gestione delle misure cautelari reali

Sul versante processuale, la sentenza n. 27548/2026 offre un monito rigoroso in materia di impugnazioni. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso relativo alla sussistenza del dolo eventuale nel riciclaggio poiché la questione non era stata ritualmente devoluta con l’atto di appello principale, ma introdotta tardivamente con motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, c.p.p.

I motivi aggiunti devono necessariamente avere ad oggetto capi o punti della sentenza già investiti dall’atto originario di gravame. Poiché la valutazione della colpevolezza e dell’elemento soggettivo costituisce un punto autonomo e distinto della decisione rispetto all’accertamento materiale del fatto, l’omessa tempestiva censura nell’appello preclude la deduzione della questione in cassazione in forza del combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, c.p.p.

Nella gestione pratica e difensiva dei reati finanziari e d’impresa, l’insegnamento di legittimità impone ai difensori di contrastare le richieste di sequestro preventivo fin dalla fase delle indagini preliminari, depositando perizie contabili idonee a dimostrare l’effettivo compenso percepito dal professionista e a circoscrivere l’oggetto della misura reale. Una difesa tecnica tempestiva e analitica sul tema di confisca nel riciclaggio e profitto effettivo rappresenta l’unico baluardo per preservare la solidità economico-patrimoniale degli operatori contro sequestri sproporzionati e devastanti per la continuità aziendale e professionale.9

La predisposizione di solidi presidi antiriciclaggio e la documentazione rigorosa degli incarichi professionali consentono di attestare la trasparenza delle prestazioni rese, fornendo al giudice della cautela elementi inoppugnabili per quantificare correttamente il compenso netto e prevenire il blocco indiscriminato degli asset bancari e societari del professionista indagato.

L’adozione di un approccio difensivo proattivo richiede altresì l’immediata attivazione delle procedure di riesame ex art. 324 c.p.p. avverso i decreti di sequestro preventivo emessi per importi sproporzionati, sollecitando il tribunale della cautela a rideterminare il valore del vincolo reale alla luce dell’effettivo profitto conseguito. La tempestiva perimetrazione della misura cautelare consente di evitare il blocco totale dell’operatività bancaria del professionista o dell’ente coinvolto, salvaguardando la continuità dell’attività economica e scongiurando danni irreversibili nelle more del giudizio di merito.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 22 luglio 2026, n. 27548 — (Pres. A. Caputo, Rel. F. Florit, pubbl. 22/07/2026)
  2. 2. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 26 giugno 2015, n. 31617 — (Pres. G. Canzio, Rel. A. Fidelbo)
  3. 3. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 30 gennaio 2014, n. 10561 — (Pres. G. Santacroce, Rel. F. Lapalorcia)
  4. 4. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 27 marzo 2008, n. 26654 — (Pres. N. Marvasi, Rel. G. De Roberto)
  5. 5. Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 10 febbraio 2026, n. 5379 — (Pres. G. De Amicis, Rel. S. Beltrani)
  6. 6. Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 13 aprile 2026, n. 13428 — (Pres. A. Caputo, Rel. P. Messini D’Agostini)
  7. 7. Cassazione Penale, Sezione II, Sentenza 22 giugno 2026, n. 22859 — (Pres. G. Diotallevi, Rel. F. Florit)
  8. 8. Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza 26 marzo 2026, n. 11330 — (Pres. M. V. Miccoli, Rel. E. Pezzullo)
  9. 9. Cassazione Penale, Sezione VI, Sentenza 13 gennaio 2026, n. 1152 — (Pres. A. Fidelbo, Rel. G. Costantini)
Federico Sciullo

Avvocato del Foro di Roma

Specializzato in diritto penale e processuale penale. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l’evoluzione normativa e i riflessi applicativi in materia di reati di genere, Codice Rosso e percorsi di recupero per maltrattanti.

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