Tra potere e contratto: le novità del correttivo appalti

Illustrazione di una bilancia che pesa un martelletto e un contratto per analizzare le novità del correttivo appalti.

Tra potere e contratto: le novità del correttivo appalti

Analisi critica del D.Lgs. 209/2024 e del bilanciamento tra autonomia privata e dirigismo amministrativo

Giovanni Ercole Moscarini
Diritto Amministrativo & Appalti Pubblici
24 Aprile 2026
Lettura 19 min

Abstract (Italiano)

Il saggio esamina le novità del correttivo appalti introdotte dal D.Lgs. n. 209/2024, analizzandone le ricadute sulla fase esecutiva del contratto pubblico. L’indagine approfondisce la dialettica tra l’esercizio del potere autoritativo e l’autonomia negoziale, con specifico riferimento alla revisione dei prezzi, alle varianti e al subappalto. Particolare attenzione è rivolta agli strumenti di prevenzione del contenzioso, quali l’accordo di collaborazione e il Collegio Consultivo Tecnico, di cui si indaga la natura di lodo contrattuale. L’analisi evidenzia come la rigida tipizzazione normativa, pur ispirata al principio del risultato, tenda a comprimere gli spazi di libertà contrattuale in favore di un modello marcatamente dirigistico.

Abstract (English)

The essay examines the updates of the correttivo appalti introduced by Legislative Decree No. 209/2024, analyzing its repercussions on the execution phase of public contracts. The study explores the dialectic between the exercise of authoritative power and contractual autonomy, with specific reference to price revision, variations, and subcontracting. Particular attention is paid to dispute prevention tools, such as collaboration agreements and the Technical Advisory Board, whose nature as a contractual award is investigated. The analysis highlights how rigid legal standardization, although inspired by the principle of results, tends to restrict contractual freedom in favor of a markedly dirigiste model.

La genesi del Correttivo e le coordinate del nuovo sistema

L’alterazione del parallelismo procedurale e il parere n. 1463/2024

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 rappresenta il primo tassello evolutivo del nuovo sistema di evidenza pubblica, configurandosi come un intervento attuativo della facoltà concessa al Governo dall’art. 1, comma 4, della L. n. 78/2022. Sotto il profilo metodologico, tuttavia, la nascita del provvedimento si è discostata sensibilmente dal percorso che aveva condotto all’approvazione del codice del 2023. Mentre il testo originario era stato interamente redatto da una Commissione speciale istituita presso il Consiglio di Stato, la predisposizione dello schema di decreto correttivo è stata avocata agli uffici ministeriali, segnando una discontinuità rilevante nella tecnica di produzione normativa.

Tale modus procedendi è stato oggetto di una puntuale censura da parte dello stesso Consiglio di Stato, il quale, nel parere 2 dicembre 2024, n. 1463, ha stigmatizzato il mancato rispetto del cosiddetto principio di parallelismo procedurale. Secondo l’organo consultivo, l’esclusione della magistratura amministrativa dalla fase di elaborazione tecnica dello schema ha rotto l’unità metodologica che aveva garantito la coerenza sistematica del codice. Il rischio, paventato dai giudici di Palazzo Spada, risiede nell’introduzione di asimmetrie tra i principi generali e le disposizioni di dettaglio, con possibili ripercussioni sulla stabilità interpretativa del sistema nel suo complesso.

Peraltro, come osservato dal Prof. Di Martino, questa “peculiarità procedurale” non è un mero dettaglio formale, ma riflette una precisa volontà politica di riappropriazione del potere regolatorio da parte dell’esecutivo. Sebbene le novità del correttivo appalti mirino ufficialmente a rettificare le criticità emerse nel primo anno di vigenza del codice, la scelta di un iter puramente ministeriale potrebbe aver accentuato quella spinta verso l’ipertrofia normativa denunciata da gran parte della dottrina. L’innesto di circa 130 modifiche in un corpo normativo ancora in fase di assestamento sembra, infatti, tradire quella ricerca di semplificazione e stabilità che costituiva l’obiettivo dichiarato della legge delega.

Il principio del risultato come vettore di un nuovo dirigismo

Il cuore pulsante della riforma del 2023, rimasto intatto nel decreto correttivo, risiede nell’elevazione del principio del risultato a criterio interpretativo e applicativo sovraordinato. L’articolo 1 del codice non si limita a delineare un obiettivo programmatico, ma impone alle stazioni appaltanti di orientare ogni fase della procedura, inclusa quella esecutiva, verso l’affidamento e l’esecuzione del contratto con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo. Tuttavia, l’enfasi posta sull’esito finale della commessa solleva delicati interrogativi sulla tenuta delle garanzie procedimentali e, soprattutto, sul perimetro residuo concesso alla libera determinazione dei contraenti.

Sotto questo profilo, una parte autorevole della dottrina ha evidenziato come la riforma rischi di scontare «l’assenza di un vero e proprio disegno strategico di fondo», come rilevato da Perfetti. In questa prospettiva, la codificazione dei principi, pur mossa da dichiarate istanze di semplificazione, finisce per tradursi in un incremento del potere di ingerenza della Pubblica Amministrazione sul regolamento contrattuale. Il contratto pubblico, spogliato della sua natura di libero incontro tra volontà paritetiche, tende a trasformarsi in uno strumento funzionale al raggiungimento di obiettivi eterodeterminati dal legislatore, scivolando verso quello che Napolitano definisce un approccio prevalentemente dirigistico.

Resta da chiedersi se tale deriva non finisca per alterare la fisiologia stessa dell’istituto dell’appalto. Se la manutenzione del sinallagma e la gestione delle sopravvenienze vengono rigidamente incanalate entro moduli procedimentali tassativi — spesso giustificati proprio dalla necessità di garantire il “risultato” — lo spazio per l’autonomia negoziale delle parti subisce una contrazione significativa. Il rischio è che il privato, anziché essere un partner cooperativo, diventi un mero esecutore di direttive pubblicistiche, in un quadro regolatorio dove la flessibilità civilistica è sacrificata sull’altare di una certezza formale che non sempre coincide con l’efficienza reale del mercato.

La fase esecutiva tra conservazione del sinallagma e tutele sociali

Le novità del correttivo appalti sulla revisione prezzi (art. 60)

Il passaggio dal previgente sistema alla disciplina del 2023, ora affinata dal decreto correttivo, ha segnato il superamento della discrezionalità amministrativa in favore di un regime di tutela del sinallagma che potremmo definire quasi automatico. Se nel vigore dei vecchi codici la revisione del corrispettivo era configurata come una facoltà dell’ente, l’attuale articolo 60 impone l’inserimento obbligatorio di apposite clausole revisionali in tutti i documenti di gara. Tale scelta risponde alla necessità di preservare l’operazione economica da oscillazioni dei costi che, se non governate, rischierebbero di compromettere la qualità della prestazione o di indurre l’appaltatore all’abbandono della commessa.

Il D.Lgs. n. 209/2024 è intervenuto per precisare il perimetro applicativo di tali clausole, chiarendo che l’adeguamento del prezzo deve riguardare esclusivamente le variazioni dei costi che incidono in modo diretto sulle prestazioni contrattuali. Il meccanismo introdotto prevede soglie di attivazione differenziate: per l’esecuzione dei lavori, il riconoscimento scatta al superamento della variazione del 3 per cento, mentre per i servizi e le forniture la soglia è fissata al 5 per cento. La novella legislativa ha inoltre introdotto l’Allegato II.2-bis, il quale tipizza i parametri di riferimento e gli indici sintetici ISTAT da utilizzare per il calcolo, sottraendo la quantificazione del compenso revisionale a incertezze applicative che alimentavano il contenzioso.

Sotto il profilo dogmatico, la disciplina speciale si distacca sensibilmente dal modello dell’articolo 1664 del codice civile. Mentre nel diritto comune la revisione del prezzo richiede la prova dell’assoluta imprevedibilità della sopravvenienza, nel quadro delineato da le novità del correttivo appalti la rinegoziazione è ancorata al mero dato oggettivo della variazione dei costi, a prescindere dalla diligenza dell’operatore nel prevederla. Si configura così un sistema di protezione del contraente privato che trascende la logica del rischio d’impresa, elevando la stabilità del rapporto economico a rango di interesse pubblico primario per la corretta esecuzione delle opere.

L’adeguamento del corrispettivo tra interesse legittimo e provvedimento autoritativo

La qualificazione della posizione giuridica soggettiva vantata dall’operatore economico in ordine alla revisione dei prezzi costituisce da tempo un terreno di scontro interpretativo. Sebbene l’attuale codice tenda a “oggettivizzare” il riequilibrio, la giurisprudenza consolidata — si veda, tra le altre, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 25 — ha costantemente ribadito che la pretesa del privato non si configura come un diritto soggettivo perfetto, bensì come un interesse legittimo correlato al corretto esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante. Secondo tale orientamento, l’amministrazione non agisce su un piano puramente paritetico, ma esercita una potestà autoritativa volta a verificare la sussistenza dei presupposti per la rinegoziazione, garantendo al contempo la tutela dell’interesse pubblico alla razionalizzazione della spesa.

Tuttavia, l’innesto de le novità del correttivo appalti sembra voler mitigare questa asimmetria, spostando il baricentro dell’istituto verso una dimensione più prettamente civilistica. L’introduzione di indici ISTAT predefiniti e la tassatività delle soglie di attivazione riducono sensibilmente lo spazio di apprezzamento discrezionale dell’ente pubblico, trasformando il procedimento di revisione in un’attività parzialmente vincolata. In questa prospettiva, la determinazione del nuovo prezzo contrattuale non è più l’esito di una concessione unilaterale, ma diviene l’oggetto di un obbligo di fare gravante sull’amministrazione, la cui violazione può essere censurata non solo per vizi di legittimità, ma anche come inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto.

Il nodo critico resta il coordinamento tra il modulo provvedimentale e la struttura negoziale del vincolo. La dottrina ha puntualmente osservato che l’eccessiva procedimentalizzazione della fase manutentiva rischia di imbrigliare la dinamicità del sinallagma. Se la conservazione dell’equilibrio viene mediata da atti amministrativi soggetti a termini decadenziali o a filtri istruttori particolarmente onerosi, l’efficacia del rimedio rischia di svanire, lasciando l’appaltatore privo di una tutela tempestiva contro il rincaro delle materie prime. Tale scenario conferma la persistenza di una matrice pubblicistica che, pur ricorrendo a strumenti del diritto comune, non rinuncia a subordinare l’autonomia delle parti alla superiore logica del procedimento.

Le clausole sociali e i meccanismi premiali (art. 57)

L’attenzione del legislatore verso la dimensione sociale dell’appalto trova una sintesi compiuta nell’articolo 57, il quale impone alle stazioni appaltanti l’inserimento di specifiche clausole dirette a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato. Non si tratta di una mera facoltà, ma di un precetto che vincola l’amministrazione a richiedere, nei bandi di gara e negli avvisi, l’assunzione di impegni precisi volti a salvaguardare i livelli retributivi e l’applicazione dei contratti collettivi di settore. Tale impianto è ulteriormente irrobustito dall’Allegato II.3, che definisce testualmente i criteri per la valutazione dell’equivalenza tra le tutele offerte, assicurando che la competizione sul prezzo non si traduca in un nocumento per i diritti dei lavoratori, pienamente in linea con i dettami della legge delega.

Accanto alla protezione del perimetro occupazionale, il codice valorizza la funzione promozionale della commessa pubblica attraverso l’introduzione di articolati criteri premiali. Le stazioni appaltanti sono chiamate ad attribuire un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica degli operatori economici che dimostrino l’adozione di misure concrete per favorire le pari opportunità generazionali e di genere. Questi meccanismi, lungi dal configurarsi come oneri meramente formali, incidono significativamente sulla graduatoria finale, incentivando le imprese a implementare politiche di inclusione lavorativa per le donne e i giovani al di sotto dei trentasei anni, superando la logica della partecipazione atomistica al mercato per abbracciare una visione di responsabilità sociale condivisa.

Tuttavia, l’implementazione di questo regime di condizionalità solleva sfide non trascurabili sotto il profilo della gestione esecutiva. L’inserimento di clausole sociali così pervasive lega indissolubilmente la sorte del contratto all’effettivo rispetto di parametri extrasinistici, trasformando la stazione appaltante in un organo di vigilanza sul benessere lavorativo. Se, da un lato, tale deriva conferma la vocazione del contratto pubblico quale strumento di politica economica e sociale, dall’altro accentua quella saturazione normativa che abbiamo già definito dirigistica. Il rischio è che la complessità degli adempimenti istruttori previsti per verificare l’osservanza di tali impegni possa appesantire le procedure, rendendo la ricerca del “risultato” un percorso a ostacoli tra istanze solidaristiche e rigore burocratico.

Le modifiche contrattuali e il subappalto: limiti e prospettive unionali

La tipizzazione delle varianti e le circostanze imprevedibili (art. 120)

L’articolo 120 del codice, come ridefinito dalla novella del 2024, costituisce la linea di faglia tra la necessaria stabilità dell’accordo originario e l’esigenza di flessibilità dettata dalle contingenze esecutive. Sebbene il principio di immutabilità del contratto resti il cardine del sistema per evitare elusioni della concorrenza, le novità del correttivo appalti riconoscono la legittimità di deviazioni dal progetto purché contenute entro perimetri rigidamente predeterminati. La norma si allontana consapevolmente dalla precedente genericità, operando una scelta di campo che privilegia la certezza del diritto e il contenimento dei costi sulla libertà negoziale delle parti.

Il fulcro della disciplina risiede nella tipizzazione delle varianti derivanti da circostanze imprevedibili. Il legislatore ha enucleato quattro fattispecie tassative: sopravvenienze legislative o provvedimenti di autorità terze, eventi naturali di forza maggiore, rinvenimenti imprevisti o ignoti e, infine, difficoltà geologiche o idriche non diagnosticabili in sede di progettazione. Nonostante il parere interlocutorio del Consiglio di Stato suggerisse di lasciare spazio a una portata esemplificativa, il decreto correttivo ha confermato la natura chiusa dell’elenco. Tale approccio mira a sterilizzare l’utilizzo patologico della variante come surrogato di un’offerta non congrua, blindando la fase attuativa contro prassi rinegoziative opportunistiche.

Un profilo di particolare rilievo attiene al comma 7 della medesima disposizione, il quale disciplina le modifiche non sostanziali, includendo l’adozione di materiali innovativi o soluzioni migliorative. In questo ambito, la rinegoziazione non richiede una nuova procedura di gara, a condizione che l’operazione economica complessiva non venga snaturata. Resta tuttavia invalicabile il limite delle risorse stanziate nel quadro economico, confermando come la flessibilità gestionale sia costantemente subordinata al rispetto dei vincoli di bilancio. In ultima analisi, la tipizzazione delle varianti riflette quella sfiducia verso l’autonomia negoziale spontanea che permea l’intero impianto, sostituendo la prudente valutazione dei contraenti con una rigida griglia di autorizzazioni normative.

Il subappalto alle PMI e il contrasto con la giurisprudenza Vitali

L’intervento manutentivo operato dal legislatore sull’articolo 119 del codice dei contratti pubblici rivela una spiccata finalità di politica economica, volta a facilitare l’accesso al mercato delle realtà produttive minori. Attraverso le novità del correttivo appalti, è stato introdotto l’obbligo per l’affidatario di riservare una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili a favore di micro, piccole e medie imprese. Tale previsione risponde all’esigenza di spezzare quelle catene di fornitura eccessivamente concentrate, garantendo una distribuzione più capillare delle risorse pubbliche sul tessuto imprenditoriale locale e nazionale, in coerenza con gli obiettivi di inclusione sociale della legge delega.

Tuttavia, l’imposizione di una quota fissa di subappalto solleva criticità di non poco conto nel prisma del diritto dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia, con la nota sentenza Vitali (C-63/18), ha progressivamente eroso la legittimità dei limiti quantitativi rigidi al subappalto, ritenendoli contrari ai principi di libera prestazione dei servizi e di massima partecipazione alla gara. Secondo il giudice unionale, restrizioni di tale natura possono essere giustificate solo se proporzionate e strettamente correlate alla tutela di interessi sensibili (come l’ordine pubblico), mentre una riserva obbligatoria basata sulla mera dimensione dell’operatore economico rischia di apparire come una misura protezionistica che altera la libera concorrenza tra le imprese.

Sotto il profilo della dogmatica interna, la norma configura una penetrante ingerenza nell’autonomia organizzativa dell’appaltatore. Questi, in virtù della libertà d’impresa, dovrebbe essere libero di selezionare i propri collaboratori in base a criteri di efficienza tecnica ed economica, senza dover subire condizionamenti normativi sulla composizione soggettiva della filiera esecutiva. Il dirigismo che traspare da questa scelta legislativa conferma la tendenza a trasformare il contratto pubblico in un modulo regolatorio dove la libertà negoziale è funzionalizzata a scopi di redistribuzione sociale, con il rischio di generare inefficienze operative laddove la parcellizzazione della commessa non risponda a reali esigenze di specializzazione tecnica.

Strumenti collaborativi e prevenzione del contenzioso

L’accordo di collaborazione (art. 82-bis) tra diritto privato e pubblico

L’introduzione dell’accordo di collaborazione, disciplinato dal nuovo articolo 82-bis, rappresenta uno dei tentativi più ambiziosi del legislatore di declinare il principio del risultato in una dimensione relazionale. Si tratta di un patto facoltativo che la stazione appaltante può inserire nei documenti di gara e che viene sottoscritto, all’esito dell’aggiudicazione, tra l’amministrazione, l’appaltatore e gli altri attori coinvolti significativamente nell’esecuzione, quali subappaltatori o fornitori di rilievo. L’obiettivo dichiarato è quello di prevenire le liti attraverso un sistema di monitoraggio costante dei rischi e una gestione condivisa delle criticità, favorendo un dialogo che dovrebbe rimanere permanentemente aperto per tutta la durata del rapporto.

Sotto il profilo sistematico, la dottrina ha inquadrato tale strumento come un contratto atipico collegato al contratto principale. Esso non incide sul nucleo essenziale delle prestazioni sinallagmatiche, ma vi si affianca per regolarne le modalità di attuazione secondo canoni di buona fede e mutua cooperazione. La disciplina di dettaglio è rimessa all’Allegato II.6-bis, il quale prevede l’istituzione di meccanismi di allerta precoce e procedure di conciliazione interna. È interessante notare come il legislatore abbia inteso “formalizzare” doveri di correttezza che, nel diritto civile comune, opererebbero già in via sussidiaria, confermando la tendenza a voler precisamente codificare ogni frammento del comportamento negoziale dei privati nel settore pubblico.

Nonostante le finalità deflattive, l’organo consultivo ha espresso riserve sulla reale efficacia di un simile modello. Il Consiglio di Stato ha infatti evidenziato il rischio che la sovrapposizione di un ulteriore vincolo pattizio possa determinare un aggravio gestionale sproporzionato, duplicando oneri e responsabilità senza garantire un’effettiva riduzione delle dispute. Il nodo teorico risiede nella pretesa di imporre normativamente una cooperazione che, per sua natura, dovrebbe nascere spontaneamente dall’autonomia delle parti. In questo senso, l’accordo di collaborazione si pone al confine tra diritto privato e logica dirigistica, riflettendo una visione della fase esecutiva dove la libertà di gestione è costantemente mediata da una cornice burocratica che ne condiziona lo svolgimento.

Il Collegio Consultivo Tecnico: potenziamento e aree di intervento obbligatorio

L’architettura del contenzioso negli appalti pubblici trova nel Collegio Consultivo Tecnico (CCT) un presidio di stabilizzazione della fase esecutiva che le novità del correttivo appalti hanno inteso ulteriormente irrobustire. Gli articoli da 215 a 219 del codice, come rimodellati dal D.Lgs. n. 209/2024, sanciscono l’obbligatorietà della sua costituzione per tutti gli appalti di lavori diretti alla realizzazione di opere di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea. Al contrario, per i settori dei servizi e delle forniture, la nomina dell’organo collegiale assume oggi un carattere meramente facoltativo, confermando la volontà del legislatore di concentrare questo strumento di alta consulenza tecnica e giuridica laddove la complessità realizzativa espone maggiormente la commessa a ritardi o paralisi istruttorie.

La funzione del CCT non si esaurisce nella risoluzione di dispute già insorte, ma si estende alla prevenzione dei conflitti attraverso un’attività di assistenza continua che accompagna l’intera esecuzione contrattuale. L’organo è chiamato a pronunciarsi in tempi estremamente contratti — solitamente quindici giorni — su riserve, varianti e ogni altra criticità tecnica che possa incidere sul cronoprogramma dei lavori. Tale rapidità decisionale risponde direttamente al principio del risultato, mirando a sterilizzare l’effetto paralizzante dei pareri obbligatori che spesso affliggono le procedure ordinarie. Tuttavia, il potenziamento di questa giurisdizione domestica insiste su un delicato equilibrio tra efficienza e costi, poiché l’onere economico per il funzionamento del collegio grava pro quota sui contraenti, rischiando di incidere sui margini della commessa.

Un profilo di particolare tensione riguarda le modalità di selezione dei componenti, tema su cui è intervenuta la magistratura amministrativa con l’ordinanza del TAR Lazio, Sez. I-ter, n. 2585/2022. La questione verte sulla legittimità della nomina di professionisti esterni, inclusi gli avvocati del libero Foro, in seno a un organismo che esercita funzioni di natura pubblicistica e paragiurisdizionale. La dottrina, con Vocale e Cosmai, ha evidenziato come l’esigenza di assicurare una terzietà effettiva e un’elevata specializzazione tecnica debba prevalere su logiche di chiusura corporativa. La scelta del legislatore del 2024 di non irrigidire eccessivamente i requisiti soggettivi potrebbe favorire l’ingresso di competenze multidisciplinari nel CCT, sebbene permanga il timore che una discrezionalità eccessiva nella designazione dei membri da parte della stazione appaltante possa minare l’autorevolezza e l’imparzialità delle sue determinazioni.

La natura di lodo contrattuale e i confini dell’impugnazione

Le determinazioni assunte dal Collegio Consultivo Tecnico, qualora non sia stata espressamente pattuita la loro natura vincolante come lodo rituale, assumono il valore di un lodo contrattuale ai sensi dell’art. 808-ter del codice di procedura civile. Si tratta di una qualificazione dogmatica di estremo rilievo, poiché riconduce l’attività dell’organo nell’alveo dell’arbitrato irrituale, dove la decisione dei componenti non assume la valenza di una sentenza, ma quella di una manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti. Tale vincolo, fondato sul mandato a transigere o a definire la lite, impone ai contraenti di dare esecuzione a quanto stabilito nel lodo in ossequio ai doveri di correttezza e buona fede, pena la configurazione di un grave inadempimento contrattuale.

La natura negoziale della pronuncia riverbera i propri effetti limitativi sul regime delle impugnazioni, precludendo il ricorso ai mezzi tipici previsti per l’arbitrato rituale. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che il lodo irrituale è impugnabile esclusivamente attraverso l’azione di annullamento per vizi del consenso, ai sensi delle norme generali sui contratti. In questa prospettiva, l’efficacia vincolante della determinazione del CCT non può essere scalfita da doglianze attinenti al merito della scelta tecnica o all’erronea interpretazione delle norme di diritto, poiché le parti, nell’affidare la composizione della disputa a un collegio di esperti, hanno accettato il rischio di una valutazione non coincidente con le proprie aspettative giuridiche.

Il confine invalicabile per il sindacato giurisdizionale è stato tracciato con nitidezza da Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13522, in perfetta continuità con l’orientamento espresso in precedenza da Cass. n. 18577/2004. Secondo la Suprema Corte, l’annullamento del lodo irrituale per errore è ammesso solo laddove si ravvisi un errore di fatto di natura percettiva, ossia una falsa rappresentazione della realtà che abbia deviato la volontà degli arbitri su elementi materiali dell’affare. Al contrario, resta categoricamente esclusa la rilevanza dell’errore di giudizio, che si sostanzia nell’erronea interpretazione delle clausole o nella valutazione dei fatti. Tale rigore interpretativo si salda con la ratio deflattiva della riforma: permettere che ogni determinazione del CCT diventi l’anticamera di un nuovo giudizio di merito significherebbe vanificare la funzione stabilizzatrice dell’organo, trasformando uno strumento di rapidità in un ulteriore fattore di incertezza del rapporto.

Conclusioni: un’autonomia privata “imbriagliata”?

L’analisi sistematica de le novità del correttivo appalti permette di delineare un quadro regolatorio in cui il contratto pubblico si allontana irreversibilmente dai canoni del diritto comune. Il legislatore del 2024, nel tentativo di implementare il principio del risultato e di stabilizzare la fase esecutiva, ha operato una scelta di campo che privilegia la tipizzazione normativa rispetto alla libertà negoziale. Sebbene l’attuale codice attinga a piene mani dal lessico e dagli istituti del codice civile — dalla revisione dei prezzi all’accordo di collaborazione — l’innesto di tali figure nel perimetro dell’evidenza pubblica ne altera la natura genetica, subordinando la volontà delle parti a una griglia di autorizzazioni e soglie oggettive che ne neutralizzano la flessibilità.

Emerge con nitidezza quella che la dottrina ha individuato come una “fuga dal consenso”. La pretesa di codificare ogni singola evenienza del rapporto — dalle varianti tassative all’obbligo di riserva per le PMI — riflette una latente sfiducia verso l’autonomia delle parti, sostituita da un dirigismo procedimentale che trasforma l’appaltatore in un mero esecutore di direttive eterodeterminate. In questo assetto, il sinallagma non è più il frutto di un libero incontro tra volontà paritetiche, ma diviene lo strumento per il perseguimento di obiettivi di politica economica e sociale che l’amministrazione ha il dovere di tutelare in via preminente.

In definitiva, il rischio di una rottura sistematica tra i modelli civilistici e la disciplina speciale appare concreto. La conservazione dell’equilibrio contrattuale, pur elevata a principio cardine, viene mediata da una cornice burocratica così densa da rendere l’esercizio dell’autonomia privata un percorso strettamente guidato. La scommessa della riforma risiede proprio in questo difficile equilibrio: se la tipizzazione rigida garantirà la rapidità del risultato o se, al contrario, finirà per imbrigliare la dinamicità del mercato in un eccesso di regolazione, è un interrogativo che solo la prassi applicativa e il futuro vaglio giurisprudenziale potranno sciogliere.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Cassazione Civile, Sez. I, 18 maggio 2021, n. 13522
  2. 2.
    Cassazione Civile, Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18577
  3. 3.
    Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione Speciale, 2 dicembre 2024, parere n. 1463
  4. 4.
    Consiglio di Stato, Sez. V, 4 gennaio 2017, n. 25
  5. 5.
    Corte di Giustizia UE, 26 settembre 2019, causa C-63/18 — (Vitali)
  6. 6.
    TAR Lazio, Sez. I-ter, ordinanza n. 2585/2022

Dottrina richiamata

  1. D1.
    DI MARTINO G., Il “Correttivo” al Codice dei Contratti Pubblici tra autonomia della P.A. e vincoli imposti dal legislatore, 2026.
  2. D2.
    PROTTO M. (a cura di), Correttivo al Codice dei contratti pubblici: novità e conferme, in Giurisprudenza Italiana, 2025 (contributi di Ripepi A., Bello V., Vivani C., Sordini E., Comba M. E.).
  3. D3.
    PERFETTI L. R., L’autonomia privata nei contratti pubblici, 2024.
  4. D4.
    NAPOLITANO G., Il Correttivo al Codice dei contratti pubblici: verso un nuovo dirigismo?, in Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, 2025.
  5. D5.
    VOCALE P., COSMAI P., Il correttivo appalti potenzia il Collegio Tecnico, in Enti Locali e Edilizia, 2025.

A cura di:

Avv. Giovanni Ercole Moscarini

Foro di Roma

Articoli Correlati

Leave a Comment