Sequestro preventivo e periculum in mora nei reati contro la P.A.
Onere di motivazione sul pericolo, garanzie costituzionali ed annullamento del vincolo nella sentenza Cass. Pen. n. 18369/2026.
La questione riguarda il sequestro preventivo e periculum in mora nei reati PA. Con la sentenza n. 18369/2026, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione chiarisce che l’adozione del sequestro preventivo a fini di confisca obbligatoria ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. per i delitti contro la P.A. richiede una specifica e concreta motivazione sul periculum in mora. Il mero riferimento alla confiscabilità del bene ed all’obbligatorietà della misura non soddisfa l’onere motivazionale ex art. 125 c.p.p. e determina l’illegittimità del vincolo reale per violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza (artt. 42 Cost. ed 1 Prot. 1 CEDU).
Abstract (Italiano)
Il presente lavoro esamina la sentenza della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Penale, 21 maggio 2026, n. 18369. La Suprema Corte ha affermato che nei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione l’obbligatorietà del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. non esonera il giudice dal dovere di motivare sulle concrete ragioni di urgenza e sul periculum in mora. L’omessa motivazione ed il semplice rimando alla confiscabilità astratta del profitto violano il diritto di proprietà e la presunzione di non colpevolezza, comportando l’annullamento del sequestro.
Abstract (English)
This paper analyzes Supreme Court Sixth Criminal Section Judgment No. 18369 of 21 May 2026. The Court held that mandatory preventive seizure under Article 321(2-bis) of the Code of Criminal Procedure for public administration offenses requires explicit judicial reasoning on periculum in mora, voiding orders based solely on abstract confiscability.
- Obbligo motivazionale sul periculum: Il sequestro ex art. 321, co. 2-bis, c.p.p. esige la prova specifica del pericolo di dispersione.
- Insufficienza della confiscabilità: La mera assoggettabilità del bene a confisca non legittima la misura cautelare reale.
- Garanzie costituzionali: Applicazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza ex artt. 27 co. 2, 42 Cost. ed art. 1 Prot. 1 CEDU.
In tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione di cui al capo I del titolo II del libro II del codice penale, l’obbligatorietà della misura prevista dall’art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen. non consente di prescindere dalla motivazione sul periculum in mora. Il giudice ha l’obbligo di articolare una specifica motivazione sulle esigenze cautelari reali e sulle prospettive di dispersione o depauperamento del patrimonio, non essendo sufficiente il mero riferimento alla confiscabilità del bene. L’omessa motivazione determina la nullità del sequestro per violazione dell’art. 125 c.p.p. ed inosservanza dei principi di proporzionalità ex artt. 27, comma 2, e 42 Cost. e art. 1 Prot. 1 CEDU.
Indice dei Contenuti
01. Fatto e vicenda processuale: l’annullamento del sequestro preventivo per difetto di motivazione
La rilevante pronuncia resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, 21 maggio 2026, n. 183691, scaturisce dal ricorso proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva annullato il sequestro preventivo a fini di confisca.
La misura cautelare reale era stata disposta nei confronti di un indagato per presunti reati di corruzione e truffa aggravata ai danni della P.A., in relazione al vincolo disposto sulle somme di denaro giacenti sui conti correnti.
Il Tribunale del Riesame rilevava la totale assenza di motivazione sul periculum in mora ed la Sesta Sezione della Cassazione ha rigettato il ricorso del PM sul sequestro preventivo e periculum in mora nei reati PA.
La vicenda sottoposta all’esame delle Sezioni Penali trae origine da una complessa indagine per reati contro la Pubblica Amministrazione ed in particolare per le ipotesi di corruzione propria e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Il Giudice per le Indagini Preliminari, accogliendo l’impostazione dell’organo inquirente, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente delle somme di denaro reperibili sui conti correnti bancari dell’indagato fino alla concorrenza del presunto profitto illecito.
Proposta richiesta di riesame ai sensi dell’art. 322 c.p.p., il Tribunale della Libertà annullava integralmente il decreto di sequestro preventivo, rilevando il vizio di motivazione per omessa ed apparente esplicitazione del periculum in mora. Il collegio cautelare evidenziava che il GIP si era limitato a richiamare la natura obbligatoria della confisca ed la sola astratta assoggettabilità dei beni, senza articolare alcuna valutazione sulla sussistenza di un concreto ed attuale pericolo di dispersione del patrimonio in vista del futuro soddisfacimento delle ragioni ablative.
Avverso l’ordinanza di annullamento del riesame proponeva ricorso per cassazione il Pubblico Ministero, deducendo la violazione dell’art. 321, comma 2-bis, c.p.p. Il PM sosteneva che, trattandosi di fattispecie di sequestro preventivo obbligatorio per delitti contro la P.A., l’organo giudicante non fosse tenuto ad adempiere ad uno specifico onere motivazionale sul periculum in mora, potendo il vincolo reale fondarsi direttamente sul disposto di legge.
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 21 maggio 2026, n. 18369, ha rigettato il ricorso della pubblica accusa, affermando il fondamentale principio secondo cui anche per il sequestro obbligatorio ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p. permane l’obbligo di autonoma motivazione sul pericolo, a pena di nullità per violazione dell’art. 125 c.p.p.
02. Il quadro normativo: l’art. 321, comma 2-bis, c.p.p. ed il sistema delle cautele reali
2.1 — L’obbligatorietà della confisca ed il significato del verbo modale “disporre”
L’art. 321, comma 2-bis del Codice di Procedura Penale stabilisce che nel corso del procedimento per i delitti contro la P.A. il giudice “dispone” il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca2.
L’uso del verbo modale al presente indicativo esprime l’obbligatorietà del vincolo in presenza dei presupposti legali, ma non autorizza l’organo giudicante a scavalcare l’accertamento cautelare del pericolo.
La giurisprudenza di legittimità ribadisce che la dizione dell’art. 321, comma 2-bis, c.p.p. non introduce una deroga al generale dovere di motivazione prescritto dall’art. 125 c.p.p. per ogni provvedimento cautelare del giudice.
Qualsiasi automatismo nell’applicazione delle misure cautelari reali finirebbe per svilire la funzione di controllo giurisdizionale sulle richieste del Pubblico Ministero, trasformando il giudice in un mero recettore della pretesa ablativa dell’accusa.
La gravità dei delitti contro la Pubblica Amministrazione ed il loro rilevante impatto sociale ed economico esigono una rigorosa applicazione delle norme processuali a garanzia dei diritti del singolo.
La verifica del periculum in mora costituisce la pietra d’angolo dell’intera architettura cautelare ed impedisce un uso sproporzionato o punitivo dei vincoli reali.
2.2 — La natura del sequestro funzionale alla confisca diretta o per equivalente ex art. 322-ter c.p.
La confisca del prezzo o profitto dei reati di corruzione e truffa ex art. 322-ter c.p. ha natura sanzionatoria ed ablativa ed il sequestro preventivo anticipa gli effetti della misura di sicurezza3.
La struttura normativa dell’art. 321, comma 2-bis del Codice di Procedura Penale è stata introdotta dal legislatore con lo scopo di rafforzare gli strumenti di contrasto patrimoniale ai delitti commessi dai pubblici ufficiali e dagli incaricati di pubblico servizio, stabilendo che il giudice “dispone” il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca ai sensi dell’art. 322-ter c.p.
Tuttavia, l’interpretazione letterale della disposizione non può portare ad un’azzeramento dei presupposti generali dell’istituto cautelare. Il sequestro preventivo mantiene la sua natura di misura provvisoria ed afflittiva che incide sulla libera disponibilità dei beni del soggetto indagato prima dell’accertamento definitivo della responsabilità in sede di merito.
La confisca per equivalente ex art. 322-ter c.p. ha una spiccata funzione sanzionatoria e perequativa, consentendo di apprendere beni di valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato quando la confisca diretta non sia eseguibile. Ma l’anticipazione di tale effetto in fase d’indagine richiede sempre che la misura reale rispond ad una concreta esigenza di garanzia e non si trasformi in una sanzione anticipata incompatibile con il sistema costituzionale.
03. L’onere della motivazione sul periculum in mora ed i principi costituzionali ed europei
3.1 — Il principio di proporzionalità ed adeguatezza cautelare ex artt. 42 Cost. e 1 Prot. 1 CEDU
La Corte di Cassazione sottolinea che l’onere motivazionale sul periculum in mora si impone in forza di una lettura sistemica costituzionalmente ed eurounitariamente orientata4.
La tutela della proprietà privata ex art. 42 Cost. ed art. 1 del Primo Protocollo Addizionale CEDU esige che ogni compressione patrimoniale provvisoria sia giustificata da un concreto pericolo di dispersione delle garanzie5.
La posizione espressa dalla Sesta Sezione Penale si pone in perfetta armonia con gli orientamenti più evoluti delle Sezioni Unite della Cassazione ed integra un sistema di tutele difensive inderogabile.
L’assenza di motivate ragioni d’urgenza rende l’apposizione del vincolo reale un atto arbitrario suscettibile di arrecare gravi ed irreparabili pregiudizi all’operatività economica dell’indagato e dell’impresa.
La distinzione tra il sequestro probatorio ed il sequestro preventivo a fini di confisca risiede proprio nel periculum in mora, che nel secondo caso deve ancorarsi alla prognosi di infruttuosità della misura ablativa finale.
L’onere della motivazione non può mai essere sostituito da clausole di stile o rimandi per relationem ad atti d’indagine privi di autonomia analitica.
La rigorosa applicazione dell’obbligo motivazionale sul periculum in mora scongiura il rischio di sequestri esplorativi ed assicura la coerenza del sistema cautelare reale.
La trasparenza della motivazione giudiziale rafforza la fiducia dei cittadini nella giustizia penale ed impedisce che le misure cautelari reali vengano percepite come indebite espropriazioni.
3.2 — La Tabella dei Precedenti ed il panorama delle pronunce correlate
La seguente tabella sintetizza le principali decisioni della Cassazione Penale in materia di sequestro preventivo, confisca per equivalente ed oneri motivazionali:
| PRONUNCIA ED ANNO | OGGETTO DELLA DECISIONE | PRINCIPIO RILEVANTE AFFERMATO |
|---|---|---|
| Cass. Pen. n. 18369/2026 | Sequestro nei reati P.A. e periculum. | Obbligo di motivazione autonoma sul periculum in mora ed illegittimità della clausola di mera confiscabilità. |
| Cass. Pen. n. 18371/2026 | Sequestro per equivalente e corruzione. | La natura obbligatoria della confisca ex art. 321 c.p.p. non esonera dal vaglio sulle esigenze cautelari. |
| Cass. Pen. n. 1152/2026 | Truffa, riciclaggio e duplicazione vincoli. | Autonomia tra confisca del profitto del reato presupposto e prodotto del riciclaggio per soggetti diversi. |
| Cass. Pen. n. 14645/2026 | Peculato e concorso di persone. | Sequestro limitato alla quota di profitto effettivamente conseguita da ciascun concorrente. |
La motivazione del provvedimento cautelare reale sul periculum in mora si attesta come elemento prescrittivo insostituibile alla luce dell’art. 125, comma 3, c.p.p. e dei canoni fondamentali sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle fonti sovranazionali.
L’art. 42 della Costituzione ed l’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU riconoscono la tutela della proprietà privata ed impongono che le limitazioni d’autorità siano strettamente ed inderogabilmente adeguate al principio di proporzionalità. Consentire sequestri reali automatici basati sulla sola contestazione del reato presupposto significherebbe erodere la presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost. e violare il Regolamento UE 2018/1805 in materia di riconoscimento dei provvedimenti cautelari patrimoniali.
04. La distinzione tra beni fungibili e patrimonio immobiliare nelle valutazioni di urgenza
4.1 — La presunzione di volatilità del denaro ed il giudizio di prognosi ablativa
Sebbene il denaro sia un bene fungibile per eccellenza soggetto a naturale volatilità, la Cassazione ribadisce che la motivazione sul periculum non può risolversi in una mera clausola di stile. Come chiarito in materia di responsabilità civile e valutazioni datoriali, l’onere motivazionale esige elementi concreti sulla condotta dell’indagato.
L’obbligatorietà del sequestro ex art. 321, co. 2-bis, c.p.p. non esonera dal dovere di motivare in concreto sulle esigenze cautelari reali.
Nel quadro del concorso di persone nei delitti di corruzione o peculato, l’organo giudicante ha il dovere di accertare preventivamente l’ammontare dell’indebito arricchimento effettivamente introitato da ciascun concorrente.
Disporre il sequestro per l’intero importo del profitto a carico di ogni singolo indagato violerebbe il principio di proporzionalità e determinerebbe un’indebita moltiplicazione della misura ablativa.
L’esigenza di evitare danni ingiustificati ed irreversibili al patrimonio del cittadino sottoposto ad indagini impone al giudice cautelare di verificare anche la sussistenza di adeguate alternative meno gravose.
La giurisprudenza della Corte EDU sottolinea la necessità che i giudici nazionali valutino l’impatto economico del sequestro patrimoniale sulla vita dell’indagato.
Il costante bilanciamento tra le esigenze investigative dello Stato ed i diritti fondamentali dell’indagato costituisce l’asse portante del giusto processo penale ex art. 111 Cost.
La puntuale indicazione degli elementi fattuali posti a fondamento dell’urgenza cautelare assicura la piena azionabilità dei diritti di difesa in sede di riesame.
4.2 — L’esclusione delle duplicazioni dei vincoli e la ripartizione pro-quota nei reati concorsuali
La giurisprudenza nomofilattica della Corte di Cassazione vieta la duplicazione di vincoli cautelari sulla medesima ricchezza illecita nei procedimenti con concorso di persone6.
Il sequestro finalizzato alla confisca deve essere quantificato pro-quota in relazione all’effettivo profitto o prezzo conseguito da ciascun partecipe al reato7.
Un aspetto centrale nella motivazione sul periculum in mora riguarda la natura dei beni sottoposti a vincolo. Se è vero che le disponibilità liquide e le somme di denaro depositate su rapporti bancari sono beni fungibili caratterizzati da elevata mobilità, ciò non esime l’autorità giudiziaria dall’evidenziare elementi concreti che facciano temere il depauperamento del patrimonio.
Altresì nei procedimenti con pluralità di indagati in concorso nel reato di corruzione o truffa, la giurisprudenza nomofilattica vieta l’applicazione di forme di solidarietà passiva in sede cautelare. Il sequestro preventivo per equivalente deve essere tassativamente parametrato ed eseguito nei limiti della quota di profitto o prezzo concretamente conseguita o attribuibile a ciascun compartecipe, onde evitare illegittime duplicazioni sanzionatorie.
05. Rilievi pratici ed indicazioni operative per la redazione delle richieste e la difesa nel riesame
5.1 — Redazione della richiesta cautelare da parte del PM e formulazione dell’onere motivazionale
Nelle richieste di sequestro preventivo a fini di confisca ex art. 321, comma 2-bis, c.p.p., i Pubblici Ministeri devono articolare una specifica motivazione anche sul pericolo d’uso o di dispersione dei beni da apprendere8.
Il ricorso a formule stereotipate determina il rischio sistematico di annullamento del decreto da parte dei Giudici del Riesame.
In sede di riesame avverso i decreti di sequestro preventivo, la difesa del ricorrente deve sollecitare la verifica della concretezza delle esigenze cautelari ed eccepire la nullità della motivazione meramente apparente.
Il vaglio di legittimità della Cassazione ex art. 325 c.p.p., pur limitato alle violazioni di legge, include a pieno titolo l’omissione totale di motivazione e la motivazione manifestamente illogica od incoerente.
L’adozione di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 contribuisce a dimostrare la correttezza dell’assetto societario ed a contrastare le richieste di sequestro a carico dell’ente.
Il riparto dell’onere della prova e l’analisi dei flussi finanziari richiedono un’attenta perizia contabile per evitare il vincolo di somme esenti o lecite.
5.2 — Strategie di difesa al Tribunale del Riesame ed in Cassazione ex art. 325 c.p.p.
I difensori degli indagati possono utilmente eccepire in sede di riesame la violazione di legge ex art. 125 c.p.p. per mancanza o mera apparenza della motivazione sul periculum in mora9.
In sede di ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., la censura sulla mancanza assoluta di motivazione costituisce un motivo fondato che impone l’annullamento della misura cautelare reale10.
Sotto il profilo strettamente operativo e strategico per gli operatori del diritto, la decisione n. 18369/2026 della Sesta Sezione traccia chiare direttrici applicative. I Pubblici Ministeri in fase di stesura delle richieste cautelari reali non possono limitarsi all’uso di clausole di stile ma devono valorizzare specifici indicatori del pericolo di dispersione (es. tentativi di alienazione, trasferimenti all’estero, costituzione di schermi societari).
Per gli avvocati difensori, la mancanza di un’autonoma ed argomentata motivazione sul periculum costituisce motivo primario ed assorbente di riesame e di successivo ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., fondando un vizio di violazione di legge per motivazione del tutto omessa od apparente.
06. Conclusioni ed prospettive applicative nel diritto delle cautele reali e delle garanzie difensive
La sentenza n. 18369/2026 della Sesta Sezione Penale della Cassazione costituisce una pronuncia di altissimo valore garantista nel sistema del diritto processuale penale e delle cautele reali.
Riconoscendo la centralità del periculum in mora ed assoggettando anche le misure a confisca obbligatoria ai principi di proporzionalità ed adeguatezza cautelare, la Suprema Corte riafferma l’inviolabilità del diritto di proprietà e della presunzione di non colpevolezza.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice di Procedura Penale, artt. 125, 321, 322-ter, 325 — Motivazione dei provvedimenti, sequestro preventivo, confisca e ricorso per cassazione avverso le cautele reali.
- Codice Penale, artt. 317, 318, 319, 640-bis — Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 27, 42 — Presunzione di non colpevolezza e tutela della proprietà privata.
Giurisprudenza citata
- 1. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 21 maggio 2026, n. 18369 — Sentenza in commento: reati contro la P.A., sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321 c.p.p. ed obbligo di motivazione sul periculum in mora.
- 2. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 21 maggio 2026, n. 18371 — Giurisprudenza gemella di legittimità: sequestro per equivalente nei delitti di corruzione ed irrilevanza del mero riferimento alla confiscabilità del bene.
- 3. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 13 gennaio 2026, n. 1152 — Giurisprudenza di legittimità: sequestro del profitto della truffa ed autonomia del prodotto del riciclaggio.
- 4. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 2 luglio 2026, n. 24691 — Giurisprudenza di legittimità: patteggiamento, corruzione, truffa ed obbligatorietà della confisca ex art. 322-ter c.p.
- 5. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 22 aprile 2026, n. 14645 — Giurisprudenza di legittimità: peculato, concorso di persone e ripartizione del sequestro pro-quota.
- 6. Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 11 agosto 2026, n. 30660 — Giurisprudenza di legittimità: sequestro preventivo, riesame e limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.
- 7. Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 21 gennaio 2026, n. 2393 — Giurisprudenza di legittimità: corruzione tra privati, autoriciclaggio e determinazione del profitto confiscabile.
- 8. Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 4 maggio 2026, n. 16890 — Giurisprudenza di legittimità: reati tributari, confisca per equivalente e sequestro preventivo.
- 9. Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 15 aprile 2026, n. 14210 — Giurisprudenza di legittimità: bancarotta fraudolenta distruttiva e responsabilità dell’amministratore di fatto.
- 10. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Ordinanza 11 giugno 2026, n. 19352 — Giurisprudenza di legittimità: responsabilità contrattuale ed interruzione della prescrizione.
