Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore ex art. 2087 c.c.
Obbligo di sicurezza, limite dell’imprevedibilità e responsabilità in appalto nella sentenza Cass. n. 5606/2026.
La questione riguarda l’infortunio sul lavoro e responsabilita del datore ex 2087. Con l’ordinanza n. 5606/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione chiarisce che l’art. 2087 c.c. non fonda una responsabilità oggettiva del datore di lavoro. Qualora l’evento lesivo sia determinato da un fatto del tutto imprevedibile ed estraneo alle mansioni lavorative ordinate, la responsabilità risarcitoria del datore e del committente è esclusa per difetto dell’elemento soggettivo colposo.
Abstract (Italiano)
Il presente articolo analizza l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 marzo 2026, n. 5606. La Suprema Corte ha affermato che l’obbligo di sicurezza sancito dall’art. 2087 c.c. richiede una condotta colposa del datore di lavoro e non trasforma l’azienda in un garante universale ad ogni evento lesivo. In presenza di accadimenti assolutamente imprevedibili ed estranei alla dinamica della prestazione, la responsabilità del datore e della stazione appaltante ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 deve essere esclusa.
Abstract (English)
This paper examines Supreme Court Labor Section Order No. 5606 of 12 March 2026. The Court held that employer liability under Article 2087 of the Civil Code does not constitute strict liability, ruling out damages when accidents result from completely unpredictable events unrelated to ordinary job duties.
- Assenza di responsabilità oggettiva: L’art. 2087 c.c. richiede una condotta datoriale colposa per difetto di diligenza.
- Limite dell’imprevedibilità: L’evento del tutto anomalo ed estraneo alle mansioni esclude il nesso di responsabilità.
- Sicurezza negli appalti: L’art. 26 D.Lgs. 81/2008 non impone alla stazione appaltante la prevenzione di rischi imprevedibili.
In tema di responsabilità del datore di lavoro per danni alla salute del lavoratore, l’obbligo di sicurezza previsto dall’art. 2087 c.c. non determina una responsabilità oggettiva, richiedendo che la condotta datoriale, commissiva od omissiva, sia sorretta da un elemento soggettivo almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione delle misure prevenzionistiche idonee. La responsabilità datoriale e della stazione appaltante ex art. 26 D.Lgs. n. 81/2008 è esclusa quando l’evento dannoso sia causato da un fatto del tutto imprevedibile ed estraneo alla dinamica delle mansioni affidate al dipendente.
Indice dei Contenuti
01. Fatto e vicenda processuale: l’infortunio del lavoratore ed la domanda risarcitoria
La drammatica vicenda oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 12 marzo 2026, n. 56061, riguarda un addetto alle pulizie rimasto gravemente ferito dall’esplosione accidentale di un ordigno occultato nei contenitori della carta presso un edificio pubblico.
Il lavoratore agiva in giudizio contro la propria società datrice ed la Prefettura committente chiedendo il risarcimento del danno biologico e patrimoniale, adducendo l’omessa adozione delle necessarie cautele di sicurezza sul luogo di lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la Sezione Lavoro della Cassazione ha confermato il rigetto affermando i principi sull’infortunio sul lavoro e responsabilita del datore ex 2087.
La controversia sorge a seguito di un singolare e drammatico infortunio occorso ad un operatore ecologico impiegato presso una società appaltatrice dei servizi di pulizia nei locali di un Commissariato di Pubblica Sicurezza. Durante l’ordinario svuotamento di un contenitore destinato alla raccolta differenziata della carta, l’operaio rimaneva investito dall’esplosione di un ordigno bellico che era stato erroneamente repertato come fittizio da personale specializzato e riposto nei cestini da ignoti.
A seguito delle lesioni permanenti riportate all’arto ed al volto, il lavoratore adiva il Tribunale di primo grado convenendo in giudizio sia la società datrice di lavoro che l’amministrazione prefettizia quale stazione appaltante. Il ricorrente chiedeva il risarcimento del danno differenziale, adducendo la violazione dell’art. 2087 c.c. e dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 per omessa informazione sui rischi specifici dell’ambiente lavorativo.
La Corte d’Appello confermava il rigetto della domanda pronunciato dal giudice di prime cure, rilevando che l’evento dannoso non presentava alcun nesso di connessione con i rischi specifici della mansione di pulizia e che l’esplosione derivava da un fatto imprevedibile ed anomalo, non arginabile mediante misure prevenzionistiche esigibili ex art. 2087 c.c.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5606/2026, ha rigettato il ricorso del lavoratore, riaffermando che la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. e del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 presuppone la colpa e l’esigibilità della condotta e non si estende ad accadimenti del tutto imprevedibili.
02. La natura dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. e l’assenza di responsabilità oggettiva
2.1 — La colpa datoriale come elemento costitutivo della fattispecie lesiva
L’art. 2087 c.c. impone all’imprenditore di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro2.
La norma non configura tuttavia una responsabilità di tipo oggettivo, esigendo sempre la prova della colpa datoriale consistente nel difetto di diligenza prevenzionistica.
La giurisprudenza di legittimità chiarisce che la qualificazione dell’art. 2087 c.c. come norma di integrazione del contratto di lavoro non altera il riparto dell’onere probatorio: il lavoratore deve allegare e provare l’esistenza del danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale, mentre al datore spetta la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie.
La prova liberatoria datoriale si intende raggiunta quando l’impresa dimostri che l’infortunio si è verificato per una causa non imputabile ed imprevedibile, idonea a spezzare il legame eziologico tra la condotta datoriale ed il pregiudizio patito dal dipendente.
La gravità delle lesioni patite dal lavoratore ha giustificato un rigoroso vaglio in tutti i gradi di giudizio, confermando la necessità di accertare con precisione la sussistenza della colpa prevenzionistica.
La disciplina dell’art. 2087 c.c. contempera il valore costituzionale della tutela della salute (art. 32 Cost.) con i principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’organizzazione d’impresa.
2.2 — La distinzione tra misure nominate ed innominate di prevenzione
Mentre l’omissione delle misure di sicurezza nominate (prescritte dal D.Lgs. 81/2008) fonda una presunzione di colpa, l’esigenza di misure innominate sorge solo per rischi obiettivamente prevedibili connessi alle mansioni svolte3.
L’art. 2087 c.c. costituisce la norma di chiusura del sistema di tutela delle condizioni di lavoro, imponendo all’imprenditore di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Sebbene la disposizione abbia un contenuto aperto e dinamico, capace di adeguarsi al progresso scientifico e tecnologico, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente escluso che l’art. 2087 c.c. fondi una responsabilità oggettiva o da posizione di garanzia assoluta. La responsabilità del datore di lavoro conserva natura contrattuale ma presuppone la prova dell’elemento soggettivo della colpa, intesa come inosservanza di leggi o difetto di diligenza prevenzionistica.
Il datore di lavoro non può trasformarsi in un assicuratore nei confronti di ogni possibile evento lesivo verificatosi all’interno dei luoghi di lavoro. L’obbligo di adottare cautele innominate sorge esclusivamente in relazione a fattori di rischio obiettivamente sussistenti ed inerenti alla tipologia di attività svolta ed all’ambiente lavorativo in cui la prestazione si inserisce.
03. Il nesso causale ed il limite dell’assoluta imprevedibilità dell’evento
3.1 — Il perimetro del rischio professionale ed il principio di prevenzione ragionevole
Il nesso di causalità tra la condotta datoriale ed l’evento lesivo si interrompe qualora l’infortunio derivi da fattori totalmente estranei alla sfera del rischio lavorativo4.
Non si può esigere dal datore di lavoro la predisposizione di cautele dirette ad evitare eventi ragionevolmente impensabili ed assolutamente privi di collegamento con i compiti affidati5.
L’ordinanza n. 5606/2026 si inserisce nel solco tracciato dalle Sezioni Unite e dalla Quarta Sezione Penale della Cassazione, che tracciano un netta linea di demarcazione tra l’area del rischio professionale governabile e l’evento fortuito od imprevedibile.
Mentre il datore di lavoro risponde dei malfunzionamenti o delle carenze delle apparecchiature aziendali, l’intromissione di fattori lesivi estranei non riconducibili all’organizzazione produttiva esula dalla sfera della posizione di garanzia.
La diligenza esigibile dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 1176, comma 2, c.c. si valuta con riguardo alla natura dell’attività esercitata, senza che possa estendersi a doveri di bonifica bellica o controlli antiterrorismo del tutto estranei alle mansioni datoriali.
L’onere della prova a carico del lavoratore esige che vengano provate le specifiche condizioni di nocività dell’ambiente di lavoro prima di attivare la presunzione di colpa datoriale.
La giurisprudenza costituzionale e nomofilattica sottolinea che il dovere di sicurezza datoriale trova un coerente limite nella dimensione di esigibilità delle condotte prevenzionistiche.
La rigorosa delimitazione della posizione di garanzia assicura che il sistema prevenzionistico rimanga coerente con le sue finalità educative e protective, senza degenerare in sanzioni punitive per rischi imponderabili.
3.2 — La Tabella dei Precedenti ed il panorama delle pronunce correlate
La seguente tabella sintetizza i principali arresti di legittimità in materia di responsabilità per infortuni sul lavoro e prevenzione dei rischi:
| PRONUNCIA ED ANNO | OGGETTO DELLA DECISIONE | PRINCIPIO RILEVANTE AFFERMATO |
|---|---|---|
| Cass. n. 5606/2026 | Infortunio ed art. 2087 c.c. | Esclusione della responsabilità datoriale per eventi lesivi imprevedibili. |
| Cass. n. 20307/2026 | Infortunio, lesioni e medico competente. | Valutazione del danno alla capacità lavorativa specifica e prova presuntiva. |
| Cass. n. 17321/2026 | Esposizione ad amianto in appalto. | Responsabilità del committente custode ex art. 2051 c.c. per luoghi pericolosi. |
| Cass. Pen. n. 8190/2026 | Valutazione dei rischi e macchinari. | Indelegabilità degli obblighi di sicurezza e prevenzione di guasti prevedibili. |
Sotto il profilo del nesso di causalità, la responsabilità ex art. 2087 c.c. richiede che l’evento lesivo rappresenti la concretizzazione di un rischio lavorativo prevedibile ed evitabile mediante la predisposizione delle idonee cautele datoriali.
L’ordinanza n. 5606/2026 della Sezione Lavoro ribadisce che il nesso di responsabilità viene meno ed è interrotto quando la produzione del danno sia ascrivibile ad un fatto imprevedibile ed anomalo, che nulla ha a che vedere con la natura delle mansioni affidate al lavoratore. Pretendere dall’impresa l’adozione di protezioni contro eventi bellici o esplosivi in un ordinario appalto di pulizie significherebbe snaturare il principio di proporzionalità dell’obbligo di sicurezza.
04. Gli obblighi della stazione appaltante e del committente ex art. 26 D.Lgs. 81/2008
4.1 — La valutazione dei rischi interferenziali ed la cooperazione prevenzionistica
Nei contratti di appalto, l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone al committente di fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro. Come rilevato in tema di riorganizzazione ed obblighi datoriali, la prevenzione dei rischi esige una costante cooperazione tra le parti.
L’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. non è una responsabilità oggettiva ed esclude i danni derivanti da fatti imprevedibili estranei alla prestazione.
Nel quadro degli appalti pubblici ed in quelli privati eseguiti presso immobili terzi, la responsabilità del committente ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008 sorge solo a fronte della sussistenza di pericoli noti o conoscibili connessi alle strutture dell’edificio od alle lavorazioni concomitanti.
L’assenza di segnali di pericolo o di elementi idonei a far sospettare la presenza di cose o sostanze esplosive nei contenitori di rifiuti esclude l’esigibilità di specifici doveri di controllo o bonifica a carico della stazione appaltante.
Il principio di auto-responsabilità ed il limite della causalità adeguata impediscono di addebitare al datore di lavoro le conseguenze dannose cagionate dall’illecito o dalla grave negligenza di soggetti terzi rimasti ignoti.
La presenza dell’esimente del caso fortuito o della forza maggiore interrompe irrimediabilmente il nesso di causalità materiale tra la condotta datoriale e l’evento dannoso.
La valutazione della colpa datoriale esige una rigorosa scomposizione delle mansioni concrete e dell’ambiente fisico in cui si è svolta la prestazione lavorativa.
Il costante dialogo tra la giurisprudenza civile e penale in materia di infortuni sul lavoro garantisce l’omogeneità dei criteri di valutazione della colpa datoriale.
4.2 — Il regime di responsabilità nei contratti di appalto di servizi
La responsabilità solidale del committente sussiste limitatamente ai rischi interferenziali ed alle condizioni dell’ambiente lavorativo poste sotto la sua diretta sfera di controllo6.
Qualora l’evento dannoso dipenda da una condotta del tutto anomala di terzi o dall’occultamento di cose pericolose non ricollegabile all’attività, anche il committente viene esentato da responsabilità7.
Nei contratti di appalto di servizi o di opere eseguiti all’interno delle sedi o degli stabilimenti del committente, la disciplina dell’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 individua precisi doveri di informazione, cooperazione e coordinamento a carico della stazione appaltante.
Tuttavia, la responsabilità del committente presuppone la sussistenza di rischi specifici ed interferenziali propri dell’ambiente di lavoro che l’appaltante conosceva o avrebbe dovuto conoscere secondo l’ordinaria diligenza. Quando l’evento dannoso deriva da un fatto eccezionale ed impensabile cagionato da terzi, la posizione di garanzia del committente non può essere invocata a titolo di responsabilità oggettiva.
05. Rilievi pratici ed indicazioni operative per la gestione della sicurezza sul lavoro
5.1 — Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed il DUVRI
I responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) devono curare l’aggiornamento costante del DVR e del DUVRI con specifico riguardo ai rischi effettivi delle lavorazioni svolte8.
La documentazione della formazione erogata e dell’idoneità tecnico-professionale degli appaltatori è essenziale per superare eventuali contestazioni in sede penale e civile.
Nelle controversie risarcitorie da infortunio sul lavoro, il difensore dell’impresa deve formulare una rigorosa ricostruzione della dinamica fattuale ed evidenziare l’assoluta anomalia della causa scatenante.
La dimostrazione che il datore ha fornito i prescritti dispositivi di protezione individuale (DPI) ed erogato la formazione di legge consente di respingere le pretese risarcitorie del lavoratore basate su asserite violazioni dell’art. 2087 c.c.
L’adozione di un efficace Modello di Organizzazione e Gestione (MOG 231) ex D.Lgs. 231/2001 contribuisce a dimostrare la correttezza dell’assetto organizzativo e la diligenza nella prevenzione dei reati lesivi dell’incolumità dei lavoratori.
La stazione appaltante risponde delle sole omissioni direttamente collegate alla mancata adozione del DUVRI o all’omessa informazione sui rischi interferenziali propri dell’immobile.
L’adozione di protocolli trasparenti ed il costante monitoraggio dei luoghi di lavoro mettono al riparo le stazioni appaltanti da pretese risarcitorie infondate.
5.2 — Difesa giudiziale nei giudizi risarcitori e prova del caso fortuito
Nei giudizi di risarcimento del danno promosso dal lavoratore o dall’INAIL in via di regresso, il difensore del datore deve eccepire l’assoluta imprevedibilità del fatto lesivo ed l’insussistenza della colpa prevenzionistica9.
La dimostrazione dell’estraneità dell’evento alla dinamica lavorativa esonera integralmente l’azienda dall’obbligo risarcitorio ex art. 2087 c.c.10.
In punto di operatività aziendale, la pronuncia della Suprema Corte fornisce utili indicazioni per i responsabili della sicurezza (RSPP) e per i consulenti legali delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) deve incentrarsi sull’analisi accurata dei rischi effettivi e ragionevolmente prevedibili.
Nei giudizi di risarcimento del danno, la difesa dell’impresa e della stazione appaltante deve valorizzare l’assenza di condotte colpose e dimostrare che l’infortunio è stato determinato da una causa sopravvenuta estranea al rischio professionale esigibile ex art. 2087 c.c.
06. Conclusioni ed prospettive applicative nel diritto della sicurezza e della responsabilità civile
L’ordinanza n. 5606/2026 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione segna un importante momento di chiarezza interpretativa nel diritto della sicurezza sul lavoro e della responsabilità civile d’impresa.
Escludendo la configurabilità di una responsabilità oggettiva ex art. 2087 c.c. ed ancorando la colpa datoriale al limite della ragionevole prevedibilità dei rischi, la giurisprudenza assicura un equilibrato bilanciamento tra la tutela della salute dei lavoratori e l’esigenza di certezza nei rapporti d’impresa e d’appalto.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice Civile, artt. 2087, 2051, 2697 — Obbligo di sicurezza del datore di lavoro, responsabilità del custode e riparto dell’onere probatorio.
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, artt. 3, 26, 28, 71 — Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, contratti d’appalto, valutazione dei rischi e requisiti dei macchinari.
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 32, 41 — Tutela della salute come fondamentale diritto e limiti alla libertà d’iniziativa economica.
Giurisprudenza citata
- 1. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 12 marzo 2026, n. 5606 — Ordinanza in commento: infortunio sul lavoro, obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c., limite dell’imprevedibilità dell’evento ed esenzione da responsabilità.
- 2. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 12 marzo 2026, n. 5703 — Giurisprudenza di legittimità: appalto illecito, somministrazione ed inserimento nell’organizzazione dell’utilizzatore.
- 3. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 17 giugno 2026, n. 20307 — Giurisprudenza di legittimità: infortunio sul lavoro, medico competente e valutazione del danno alla capacità lavorativa specifica.
- 4. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 1 giugno 2026, n. 17321 — Giurisprudenza di legittimità: esposizione ad amianto in appalto, custodia ex art. 2051 c.c. e responsabilità del committente.
- 5. Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza 2 marzo 2026, n. 8190 — Giurisprudenza di legittimità: lesioni colpose gravi, macchinari privi di protezione ed indelegabilità della valutazione dei rischi.
- 6. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 25 gennaio 2026, n. 1633 — Giurisprudenza di legittimità: distacco del lavoratore, infortunio su macchinario manomesso e riparto degli obblighi ex D.Lgs. 81/2008.
- 7. Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, Sentenza 18 maggio 2026, n. 17659 — Giurisprudenza di legittimità: infortunio in appalto, art. 26 D.Lgs. 81/2008 e perimetro della posizione di garanzia del committente.
- 8. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 26 febbraio 2026, n. 4377 — Giurisprudenza di legittimità: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, repêchage su mansioni inferiori e reintegra ex art. 18 St. lav.
- 9. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 11 febbraio 2026, n. 4624 — Giurisprudenza di legittimità: licenziamento per inidoneità alle mansioni e responsabilità del medico competente.
- 10. Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Ordinanza 11 giugno 2026, n. 19352 — Giurisprudenza di legittimità: responsabilità contrattuale ed interruzione della prescrizione.
