Accesso difensivo agli atti di terzi: onere di strumentalità
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2608 del 2026) esclude l’integrazione postuma in giudizio del nesso di strumentalità necessaria ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 sugli atti fiscali di altri contribuenti, lasciando salva la riproposizione dell’istanza ostensiva
Stato della questione al 14 ottobre 2026.
Abstract (Italiano)
La disciplina dell’accesso difensivo agli atti di terzi ai sensi dell’articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 richiede un rigoroso bilanciamento tra il diritto di difesa e la riservatezza di soggetti estranei al rapporto principale. Con la sentenza n. 2608 del 2026, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità del diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate all’istanza con cui un professionista, destinatario di un avviso di accertamento per l’emissione di fatture relative a prestazioni ritenute inesistenti, chiedeva di acquisire gli eventuali atti di recupero di ritenute e di irrogazione di sanzioni adottati nei confronti del cliente sottoposto a controllo incrociato. Il Collegio ribadisce che, quando la richiesta riguarda atti ulteriori e successivi rispetto a quelli richiamati nell’accertamento impugnato, grava sull’istante l’onere di allegazione specifica del nesso di strumentalità necessaria sin dalla domanda amministrativa, restando preclusa ogni integrazione postuma in appello, ferma la facoltà di reiterare l’istanza con nuova motivazione.
Abstract (English)
Defensive access to administrative documents concerning third parties under Article 24, paragraph 7, of Law No. 241 of 1990 requires a strict balance between the constitutional right of defence and the privacy of individuals external to the primary administrative relationship. By judgment No. 2608 of 2026, the Italian Council of State upheld the refusal issued by the Revenue Agency against a professional who, having received a tax assessment notice contesting the issuance of invoices for non-existent services, sought disclosure of subsequent tax recovery and penalty acts potentially adopted against the client involved in a cross-check audit. The Court held that when an application targets autonomous measures distinct from the preparatory acts underlying the contested tax notice, the applicant bears the burden of demonstrating a specific link of necessary instrumentality directly within the initial administrative request. Belated justifications raised for the first time on appeal cannot cure the original defect, although the applicant remains entitled to submit a renewed, properly substantiated request.
- Distinzione tra atti endoprocedimentali e atti del terzo: mentre per gli atti istruttori richiamati nell’avviso di accertamento dell’istante la strumentalità difensiva è immediata, per gli atti autonomi e successivi attinenti alla posizione fiscale di un altro contribuente occorre una dimostrazione puntuale del collegamento con la difesa.
- Divieto di integrazione postuma in sede processuale: la carenza motivazionale originaria dell’istanza amministrativa non può essere colmata con argomentazioni difensive dedotte per la prima volta nel giudizio ex art. 116 c.p.a. o nell’atto di appello.
- Natura rebus sic stantibus del diniego e reiterabilità: il rigetto fondato sull’insufficiente motivazione della domanda non consuma il diritto all’ostensione e consente al privato di presentare una nuova istanza corredata da una prospettazione specifica del nesso di strumentalità.
- Distinguishing rispetto a cartelle sociali e appalti: la presunzione di utilità riconosciuta sul fascicolo dei servizi sociali del figlio minore (T.A.R. Lazio n. 15843/2025) e l’autonomia rispetto all’istruttoria civile sugli atti esecutivi di un appalto pubblico (T.A.R. Campania n. 1105/2025) presuppongono un legame diretto col rapporto controverso che difetta negli atti sanzionatori di contribuenti terzi.
In tema di accesso documentale difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, qualora l’istanza ostensiva abbia ad oggetto documenti riguardanti un soggetto terzo ed estranei agli atti istruttori richiamati nel provvedimento impositivo impugnato dal richiedente, incombe sull’istante l’onere di comprovare in modo specifico, già nella domanda amministrativa, il nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive secondo una valutazione prognostica ex ante di astratta pertinenza; non è ammissibile l’integrazione postuma della motivazione dell’istanza in sede giurisdizionale o in grado di appello, ferma restando la facoltà dell’interessato di proporre una nuova istanza di accesso sorretta da una più articolata prospettazione.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la sentenza del Consiglio di Stato n. 2608/2026
Con la sentenza n. 2608 del 2026, deliberata nella camera di consiglio del 26 febbraio 2026, il Consiglio di Stato[1] torna a tracciare i confini applicativi dell’accesso difensivo agli atti di terzi nell’ambito dei procedimenti di controllo fiscale incrociato. La questione portata all’esame del giudice amministrativo d’appello riguarda la pretesa del contribuente, raggiunto da un avviso di accertamento per l’emissione di fatture relative a prestazioni professionali ritenute inesistenti, di acquisire dall’Amministrazione finanziaria non già gli atti istruttori posti a base della rettifica a proprio carico, bensì i successivi provvedimenti di recupero e di irrogazione di sanzioni eventualmente adottati dall’Ufficio nei confronti del cliente committente.
L’interesse sistematico della decisione risiede nella netta scansione tra l’onere di allegazione gravante sull’istante in sede procedimentale ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e i limiti del giudizio speciale sull’accesso disciplinato dall’art. 116 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104. Se per un verso resta fermo il divieto per l’amministrazione detentrice e per il giudice amministrativo di sindacare in via anticipata l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel processo tributario o penale, per altro verso tale preclusione presuppone che il richiedente abbia assolto a monte l’onere di esplicitare nell’istanza amministrativa l’astratta pertinenza degli atti richiesti rispetto alla propria linea difensiva.
Mettendo a confronto la pronuncia in commento con due recenti sentenze di primo grado che hanno invece accolto la domanda ostensiva — la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma n. 15843 del 2025 in materia di cartelle dei servizi sociali minorili e la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Salerno n. 1105 del 2025 in tema di contabilità esecutiva di un appalto pubblico — emerge con nitidezza il criterio selettivo che governa la materia: quanto più il documento richiesto si allontana dalla sfera giuridica dell’istante per investire rapporti autonomi tra l’amministrazione e soggetti terzi, tanto più stringente diviene il requisito della motivazione originaria dell’istanza.
02. La vicenda contenziosa: il controllo incrociato sulle fatture professionali e la richiesta degli atti fiscali del cliente terzo
La controversia definita dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 2608 del 2026[1] trae origine da una verifica fiscale fondata su controlli incrociati e su una serie di elementi indiziari, all’esito della quale l’Agenzia delle Entrate ha notificato al professionista appellante l’avviso di accertamento n. TD9010200368/2023 per infedele dichiarazione IRPEF e IVA. Secondo la ricostruzione dell’Ufficio, il contribuente avrebbe emesso nei confronti di un proprio cliente fatture relative all’esecuzione di prestazioni professionali ritenute inesistenti. Impugnato l’atto impositivo dinanzi agli organi della giustizia tributaria, il professionista ha presentato in data 19 aprile 2024 un’istanza di accesso agli atti all’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vibo Valentia, chiedendo l’ostensione della documentazione riguardante il cliente sottoposto a controllo incrociato.
Nello specifico, la domanda ostensiva mirava a ottenere copia di tutti gli atti compiuti dall’Ufficio dopo una segnalazione del 12 febbraio 2024, copia degli eventuali provvedimenti di recupero delle maggiori ritenute d’acconto operate e dichiarate per l’importo di 75.560,49 euro oltre interessi — somme risultanti dalle certificazioni di ritenute d’acconto sottoscritte e rilasciate al professionista — nonché copia degli eventuali atti di irrogazione delle sanzioni per infedele dichiarazione, oscillanti tra il minimo del 90 per cento (pari a 68.004 euro) e il massimo del 180 per cento (pari a 136.008 euro). L’istante dichiarava di voler verificare se l’Amministrazione finanziaria avesse proceduto nei confronti del committente al recupero delle ritenute e all’applicazione delle sanzioni nella medesima misura già contestata a proprio carico per le dichiarazioni integrative relative agli anni d’imposta 2015 e 2016, invocando esigenze difensive sia nel giudizio tributario sia in sede penale.
Con provvedimento del 25 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha negato l’ostensione, rilevando il mancato assolvimento dell’onere probatorio aggravato in ordine al nesso di strumentalità necessaria tra la situazione giuridica da tutelare e i documenti richiesti, nonché il carattere meramente esplorativo della domanda, ritenuta preordinata a un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. è stato respinto dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria con la sentenza di primo grado, la quale ha osservato come non risultasse chiaro quali elementi difensivi il ricorrente potesse trarre dalla conoscenza degli eventuali provvedimenti sanzionatori o di recupero assunti verso il terzo rispetto a un giudizio tributario incentrato sulla contestata emissione di fatture per operazioni inesistenti. Nel respingere l’appello del contribuente, il Consiglio di Stato ha integralmente confermato la pronuncia di prime cure, liquidando in 2.500,00 euro oltre accessori le spese del grado.
03. Accesso difensivo agli atti di terzi: strumentalità necessaria, divieto di integrazione postuma e reiterabilità
3.1 — Atti endoprocedimentali e atti successivi rivolti a terzi: l’onere di allegazione nell’istanza ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 e il divieto di motivazione postuma in appello
Il fulcro argomentativo della sentenza del Consiglio di Stato n. 2608 del 2026[1] poggia sulla distinzione strutturale tra gli atti endoprocedimentali utilizzati dall’amministrazione per adottare l’avviso di accertamento impugnato dal contribuente e i provvedimenti ulteriori, autonomi e successivi che attengono esclusivamente al rapporto tributario tra l’Agenzia delle Entrate e un altro soggetto. Rispetto ai primi, l’interesse difensivo e il nesso di strumentalità risultano immediatamente percepibili, trattandosi degli elementi istruttori su cui si regge la pretesa impositiva contestata. Quando invece la richiesta ostensiva si dirige verso atti riferiti a un soggetto terzo — quali gli eventuali provvedimenti di recupero di ritenute o di irrogazione di sanzioni nei confronti del committente sottoposto a controllo incrociato — l’accesso può essere consentito solo nel rigoroso rispetto dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che subordina la prevalenza del diritto di difesa sulla riservatezza dei terzi alla prova che la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Richiamando le coordinate interpretative già recepite dal giudice di primo grado, il Collegio ribadisce che nell’istanza di accesso difensivo non basta un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie collegate a un processo pendente o da instaurare. È vero che l’amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito ex art. 116 c.p.a. non devono compiere alcuna valutazione anticipata sull’ammissibilità, sull’influenza o sulla decisività della prova nell’eventuale giudizio tributario o penale, competendo tale apprezzamento alla sola autorità giudiziaria investita della controversia principale, salvo il caso di un’evidente e assoluta mancanza di collegamento che riveli un esercizio pretestuoso o temerario dell’accesso. Tuttavia, affinché l’amministrazione possa svolgere secondo una prognosi ex ante il doveroso vaglio di astratta pertinenza, è indispensabile che l’istante dimostri in modo specifico, già nella domanda amministrativa, come gli atti relativi al terzo si saldino con le proprie esigenze difensive, secondo una logica di rigore istruttorio affine a quella analizzata in tema di motivazione per relationem e onere istruttorio della pubblica amministrazione.
Nel caso esaminato, il professionista aveva domandato l’accesso agli eventuali atti di recupero o sanzionatori emessi verso il cliente senza esplicitare nella domanda del 19 aprile 2024 la loro pertinenza rispetto alla difesa contro l’avviso di accertamento. Soltanto nell’atto di appello il difensore ha dedotto che la conoscenza dei provvedimenti adottati o omessi nei confronti del terzo sarebbe stata funzionale a verificare la coerenza e la logicità dell’azione accertativa, ipotizzando che un’eventuale inerzia dell’Ufficio nel recuperare le imposte dal committente o l’adozione di atti contraddittori avrebbero potuto indebolire l’impianto accusatorio nel giudizio tributario. Il Consiglio di Stato dichiara tali argomentazioni irrilevanti perché tardive: la legittimità del diniego si misura sul contenuto dell’istanza originaria, e le deduzioni svolte per la prima volta in sede giurisdizionale o in grado di appello non possono supplire a una carenza motivazionale ab origine della domanda ostensiva.
3.2 — La natura rebus sic stantibus del diniego per difetto di motivazione dell’istanza e la reiterabilità della domanda ostensiva
Accanto alla preclusione verso ogni integrazione postuma in giudizio, la sentenza n. 2608 del 2026 introduce una precisazione di notevole rilievo pratico per il contenzioso amministrativo e tributario: il rigetto dell’istanza di accesso per difetto di motivazione del nesso di strumentalità non consuma in via definitiva la pretesa ostensiva del privato. Il Collegio chiarisce espressamente che il diniego opposto dall’Agenzia delle Entrate non preclude all’interessato la proposizione di un’ulteriore domanda di accesso formulata sulla scorta di una nuova o più articolata e motivata prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante.
In presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o anche preesistenti ma non rappresentati nell’originaria richiesta, ovvero a fronte di una diversa e compiuta esplicitazione della posizione legittimante e del collegamento funzionale con la difesa in giudizio, il cittadino può reiterare l’istanza ostensiva e pretendere che l’amministrazione vi dia riscontro. L’originario provvedimento negativo opera infatti sempre rebus sic stantibus e, quand’anche confermato dal giudice amministrativo per l’inidoneità motivazionale della prima domanda, non spiega alcun effetto preclusivo nella successiva vicenda procedimentale e processuale avviata con la nuova istanza. Allo stesso modo, il Consiglio di Stato circoscrive l’oggetto del sindacato dichiarando inammissibile la censura relativa alla cessazione del segreto istruttorio tributario ex art. 24, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 dopo la notifica dell’avviso di accertamento — poiché né l’Agenzia né il T.A.R. avevano opposto esigenze di segretezza legate al procedimento impositivo — e assorbendo il profilo sul controllo generalizzato, in quanto ragione ulteriore di diniego superata dalla mancanza, allo stato degli atti, dei presupposti dell’art. 24, comma 7.
05. Conclusioni
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2608 del 2026[1] conferma come la disciplina dell’accesso difensivo agli atti di terzi esiga una rigorosa responsabilizzazione del richiedente fin dalla fase procedimentale. L’esclusione di qualsiasi sindacato anticipato della pubblica amministrazione sull’ammissibilità o sulla decisività della prova nel processo principale trova il proprio necessario contrappeso nell’onere, gravante sull’istante, di esplicitare già nella domanda amministrativa l’astratta pertinenza dei documenti richiesti rispetto alla linea difensiva spiegata in giudizio.
Il coordinamento con le pronunce del T.A.R. Lazio n. 15843 del 2025[2] e del T.A.R. Campania n. 1105 del 2025[3] restituisce un quadro coerente: laddove il documento investa direttamente il rapporto sostanziale dedotto in causa — come accade per la cartella sociale del figlio minore o per la contabilità dell’appalto pubblico da cui dipende il corrispettivo del fornitore — l’amministrazione non può trincerarsi dietro dinieghi formali o generiche opposizioni dei controinteressati; laddove invece si chiedano atti autonomi e successivi attinenti alla posizione tributaria di un terzo, il difetto di specifica motivazione nell’istanza originaria preclude l’accoglimento del ricorso ex art. 116 c.p.a., lasciando aperta la sola via della riproposizione di una domanda ostensiva adeguatamente circostanziata.
- Accesso difensivo e blocco delle attività negli appalti (Diritto Amministrativo)
- Accesso agli atti di gara e oscuramento: la riespansione del rito (Diritto Amministrativo)
- Oscuramento delle offerte di gara: il dies a quo per l’aggiudicatario (Diritto Amministrativo)
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Costituzione, artt. 24 e 111 ( Normattiva ).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 22 e 24, commi 1, 3 e 7 ( Normattiva ).
- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), art. 116 ( Normattiva ).
- Codice di procedura civile, artt. 210, 211 e 213 ( Normattiva ).
- Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale), art. 98 ( Normattiva ).
Giurisprudenza citata
- 1. Consiglio di Stato, sentenza n. 2608 del 2026 — Esito: rigetta l’appello del contribuente e conferma del diniego dell’Agenzia delle Entrate. Punto: l’accesso difensivo ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 agli atti successivi di recupero e sanzionatori riguardanti un terzo contribuente sottoposto a controllo incrociato richiede la puntuale dimostrazione del nesso di strumentalità necessaria già nell’istanza amministrativa, non essendo ammessa l’integrazione postuma in appello, salva la reiterazione della domanda.
- 2. T.A.R. Lazio – Roma, sentenza n. 15843 del 2025 — Esito: accoglie il ricorso della madre e ordine a Roma Capitale di esibizione integrale senza oscuramenti. Punto: l’onere di dimostrare la necessità ex art. 24, comma 7, l. n. 241/1990 per l’accesso alla cartella sociale del figlio minore non può tradursi in una probatio diabolica prima di conoscere il contenuto degli atti, bastando una presunzione di utilità rispetto al giudizio civile sulla responsabilità genitoriale.
- 3. T.A.R. Campania – Salerno, sentenza n. 1105 del 2025 — Esito: accoglie il ricorso di Ap Consulting Service S.r.l. contro l’ASL Salerno. Punto: l’accesso difensivo agli atti esecutivi e contabili di un appalto pubblico è autonomo e concorrente rispetto agli artt. 210–213 c.p.c. e non può essere negato sulla base di un’opposizione generica sul segreto commerciale ex art. 98 d.lgs. n. 30/2005 recepita acriticamente dalla P.A.
