Rinuncia all’eredità e cartella di pagamento: cade l’accertamento

Cassetta postale in ottone dorato e chiave antica in tema di rinuncia all'eredità e cartella di pagamento secondo Cassazione n. 17750/2026
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Rinuncia all’eredità e cartella di pagamento: cade l’accertamento

La Cassazione Civile (ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026) afferma che l’efficacia retroattiva della rinuncia ex art. 521 c.c. consente di opporre il difetto della qualità di erede contro la cartella esattoriale anche quando l’avviso prodromico non sia stato impugnato

Andrea Vesci Diritto Tributario & Processo Tributario 3 Giugno 2026 Lettura 12 min

Stato della questione al 14 ottobre 2026.

Abstract (Italiano)

Il rapporto tra rinuncia all’eredità e cartella di pagamento solleva il delicato problema del coordinamento tra la retroattività della rinuncia successoria e le preclusioni processuali tributarie derivanti dalla mancata impugnazione dell’atto impositivo presupposto. Con l’ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026, la Cassazione Civile ha stabilito che il chiamato il quale abbia formalmente rinunciato all’eredità ai sensi dell’articolo 521 del codice civile non assume la responsabilità per i debiti tributari del defunto neppure qualora abbia omesso di impugnare l’avviso di liquidazione o di accertamento notificatogli dopo l’apertura della successione. Poiché un atto amministrativo non può generare sul piano sostanziale la qualità di erede, la definitività formale dell’avviso prodromico non preclude al rinunciante di impugnare la successiva cartella esattoriale per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva in deroga all’articolo 19 del decreto legislativo n. 546 del 1992, ferma la verifica di merito sull’eventuale abuso del diritto.

Abstract (English)

The interplay between the renunciation of inheritance and tax payment notices raises a fundamental question regarding the relationship between substantive succession law and procedural bars in tax litigation. By Order No. 17750 of 3 June 2026, the Civil Court of Cassation held that a person called to an estate who has formally renounced the inheritance under Article 521 of the Italian Civil Code does not become liable for the deceased’s tax debts, even if a prior tax assessment or liquidation notice served after the opening of the succession was left unchallenged. Because an administrative tax notice cannot create the substantive status of heir, the formal finality of the underlying notice does not bar the renouncing party from challenging the subsequent tax collection cartella on the grounds of lack of passive standing, notwithstanding Article 19 of Legislative Decree No. 546 of 1992, subject to a factual examination of any alleged abuse of law.

Punti Chiave (Key Takeaways)
  • Retroattività ex art. 521 c.c. e onere probatorio del Fisco: la chiamata all’eredità non equivale ad accettazione; chi rinuncia è considerato come mai chiamato fin dall’apertura della successione (art. 456 c.c.) e spetta all’Amministrazione finanziaria provare ex art. 2697 c.c. l’assunzione della qualità di erede.
  • Inidoneità dell’avviso inoppugnato a creare il presupposto soggettivo: la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione notificato dopo la rinuncia notarile non trasforma il rinunciante in debitore d’imposta e non impedisce di opporre l’estraneità al debito contro la cartella ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992.
  • Autonomia rispetto alla revocatoria e vaglio sull’abuso del diritto: mentre l’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. su vendite in vita del defunto non incide sulla validità della rinuncia (Cass. Civ. n. 8519/2026), il giudice di merito deve comunque esaminare l’eccezione erariale di abuso del diritto legata a donazioni ricevute in vita dal dante causa (Cass. Civ. n. 17750/2026).
  • Distinguishing sul chiamato inerte non rinunciante: la tutela riconosciuta a chi ha formalizzato la rinuncia non si estende automaticamente al chiamato rimasto inerte per oltre dieci anni senza rinunciare, la cui posizione è stata rimessa alla pubblica udienza da Cass. Civ., ord. interl. n. 23570/2026.
Principio di diritto / Massima redazionale

Poiché la responsabilità per i debiti tributari del de cuius presuppone l’effettiva assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ai sensi dell’art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde di tali debiti ancorché portati da un avviso di accertamento o di liquidazione notificatogli dopo l’apertura della successione e divenuto definitivo per mancata impugnazione; in tale ipotesi, l’atto amministrativo prodromico non acquista efficacia preclusiva sul presupposto soggettivo d’imposta e il rinunciante può legittimamente far valere la propria estraneità al debito in sede di impugnazione della successiva cartella di pagamento.

01. Introduzione: l’ordinanza della Cassazione Civile n. 17750/2026

Con l’ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026, deliberata nella camera di consiglio del 12 maggio 2026, la Cassazione Civile[1] interviene su uno snodo ricorrente del contenzioso esattoriale: il rapporto tra rinuncia all’eredità e cartella di pagamento quando l’iscrizione a ruolo nei confronti del successibile sia stata preceduta dalla notifica di un avviso impositivo rimasto non impugnato. La questione chiama l’interprete a stabilire se la scansione decadenziale propria del processo tributario, scandita dall’art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, possa prevalere sulla disciplina sostanziale dell’acquisto ereditario fino a trasformare in debitore d’imposta chi aveva già abdicato alla delazione con atto notarile.

La soluzione accolta dal giudice di legittimità riafferma il primato della fattispecie civilistica regolata dall’art. 521 c.c.: la notifica di un avviso di accertamento o di liquidazione costituisce pur sempre un atto amministrativo, privo del potere di modificare il presupposto soggettivo del tributo o di supplire alla mancata accettazione dell’eredità. Letta congiuntamente all’ordinanza della Cassazione Civile n. 8519 del 6 aprile 2026 sull’indipendenza tra rinuncia ereditaria e azione revocatoria ordinaria e all’ordinanza interlocutoria n. 23570 del 20 luglio 2026 sulla diversa posizione del chiamato rimasto meramente inerte per oltre un decennio, la pronuncia consegna agli operatori un criterio rigoroso per distinguere l’inopponibilità soggettiva del titolo esecutivo dai vizi di merito soggetti a preclusione.

02. La vicenda processuale: la rinuncia notarile anteriore all’avviso di liquidazione e il giudizio di rinvio sull’abuso del diritto

La fattispecie esaminata dalla Cassazione Civile nell’ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026[1] ha per oggetto la cartella di pagamento n. 05720130033088940001, notificata il 17 settembre 2013 a Maurizio Pennacchi per la riscossione dell’imposta di registro dovuta su una sentenza civile pronunciata dal Tribunale di Latina nel 2010 in danno di Marzio Pennacchi. Quest’ultimo era deceduto il 19 febbraio 2012 e, a distanza di appena due mesi dall’apertura della successione, con rogito notarile del 24 aprile 2012, Maurizio Pennacchi aveva formalmente rinunciato all’eredità. Ciò nonostante, l’Agenzia delle Entrate gli aveva notificato in data 27 aprile 2013 — dunque un anno dopo la rinuncia notarile — l’avviso di liquidazione prodromico nella sua asserita qualità di erede, atto rimasto non impugnato nei termini di legge e seguito, cinque mesi più tardi, dalla notifica della cartella esattoriale.

Impugnata la cartella dinanzi al giudice tributario di primo grado di Latina, il ricorrente aveva ottenuto l’annullamento della pretesa facendo valere l’intervenuta rinuncia del 24 aprile 2012. In sede di gravame, tuttavia, il giudice tributario di secondo grado del Lazio aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Latina, dichiarando inammissibile il ricorso originario del contribuente ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992: secondo il collegio regionale, poiché l’avviso di liquidazione presupposto era stato regolarmente notificato il 27 aprile 2013 ed era divenuto definitivo per omessa impugnazione, la successiva cartella poteva essere contestata esclusivamente per vizi propri, restando preclusa la deduzione di un fatto ostativo di merito quale la rinuncia all’eredità, secondo una lettura rigida del rapporto tra atto presupposto e tutele difensive affine alle problematiche affrontate in tema di avviso di accertamento e garanzie difensive del contribuente.

Investita dell’unico motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione dell’art. 521 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. — con cui il ricorrente evidenziava altresì come l’eventuale impugnazione dell’avviso notificatogli quale erede avrebbe potuto esporlo al rischio di una contestazione di accettazione tacita ex art. 476 c.c. — la Suprema Corte ha ritenuto fondata la censura ed ha cassato la decisione impugnata. La causa è stata tuttavia rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, poiché il giudice d’appello aveva ritenuto assorbita un’autonoma eccezione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, volta a configurare un’ipotesi di abuso del diritto nel nesso tra l’accettazione, da parte del chiamato, di un’ingente donazione in vita effettuata dal dante causa e la successiva rinuncia all’eredità.

03. Rinuncia all’eredità e cartella di pagamento: l’efficacia retroattiva ex art. 521 c.c. contro la cristallizzazione dell’atto prodromico

3.1 — Il superamento dell’onere di impugnare l’avviso notificato dopo la rinuncia e l’inopponibilità della pretesa al chiamato rinunciante

Nell’esaminare il rapporto tra rinuncia all’eredità e cartella di pagamento, l’ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026[1] muove dalla regola cardine del diritto successorio secondo cui l’apertura della successione ex art. 456 c.c. non determina l’acquisto automatico della qualità di erede in capo ai successibili ex lege o per testamento, ma attribuisce loro unicamente la veste di chiamati all’eredità. Soltanto con l’accettazione, espressa o tacita ex art. 476 c.c., il chiamato diviene erede e subentra nei rapporti passivi del defunto. Ne discende che, in qualsiasi giudizio instaurato per il recupero di debiti del de cuius, incombe su chi agisce, in forza del principio generale dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare l’assunzione della qualità di erede da parte del convenuto: tale qualità non è assistita da alcuna presunzione legale, ma rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato dall’Amministrazione finanziaria.

Su questo impianto si innesta il disposto dell’art. 521 c.c., a tenore del quale «chi rinunzia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato». L’efficacia retroattiva della rinuncia, risalendo al momento stesso dell’apertura della successione, cancella fin dall’origine la vocazione ereditaria e impedisce che il rinunciante possa essere considerato erede anche solo per l’intervallo temporale intercorso tra la morte del dante causa e il rogito abdicativo. Anche laddove il chiamato, dopo aver presentato la denuncia di successione e ricevuto un avviso impositivo, ometta di impugnarlo e rinunci successivamente all’eredità, la retroattività dell’art. 521 c.c. fa venir meno il presupposto soggettivo del tributo, secondo una dinamica di inefficacia del titolo analoga, per certi profili strutturali, a quella esaminata in tema di fatti sopravvenuti ed efficacia del titolo esecutivo.

A maggior ragione tale conclusione si impone quando, come nel caso del contribuente di Latina, la rinuncia notarile (24 aprile 2012) sia addirittura anteriore alla notifica dell’avviso di liquidazione (27 aprile 2013). In simile circostanza, rileva la Corte, l’avviso prodromico è stato indirizzato a un soggetto che non era e non poteva più divenire erede, sicché l’omessa impugnazione dell’atto amministrativo non è in grado di attribuirgli efficacia preclusiva sulla riferibilità soggettiva del debito tributario del defunto né di generare un titolo esecutivo opponibile al rinunciante.

3.2 — La deroga all’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, l’irrilevanza della revocatoria ex art. 2901 c.c. nell’ordinanza n. 8519/2026 e il limite dell’abuso del diritto

Sul versante processuale, la statuizione dell’ordinanza n. 17750/2026 ridimensiona la portata preclusiva dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. La regola secondo cui la cartella di pagamento preceduta da regolare notifica dell’atto prodromico è impugnabile solo per vizi propri presuppone che il destinatario sia effettivamente il soggetto passivo del rapporto d’imposta; quando invece l’intimato abbia validamente rinunciato all’eredità, la deduzione dell’efficacia retroattiva ex art. 521 c.c. non costituisce una mera eccezione fattuale di merito tardivamente sollevata, bensì il rilievo dell’assoluta estraneità soggettiva alla responsabilità tributaria del de cuius, pienamente opponibile contro la cartella esattoriale.

Questa impermeabilità della rinuncia rispetto alle vicende esterne alla delazione trova una significativa conferma nell’ordinanza della Cassazione Civile n. 8519 del 6 aprile 2026[2], deliberata nella camera di consiglio del 21 novembre 2025. In quel giudizio, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Viterbo aveva iscritto a ruolo per IRPEF, IVA e IRAP 1998 i debiti del defunto Eraldo Bartoli (deceduto il 1° luglio 2009), accertati con avviso del 2005 divenuto definitivo per giudicato del 2 aprile 2008, notificando il 10 ottobre 2010 la cartella di pagamento alla figlia Francesca Bartoli quale coobbligata e invocando la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in attesa dell’esito dell’azione di simulazione e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. promossa dal concessionario avverso la vendita immobiliare stipulata dal padre con i figli il 4 luglio 2006. Nel respingere il ricorso erariale e confermare l’annullamento della cartella nei soli confronti della figlia rinunciante (restando fermo il ruolo verso il defunto ex art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), la Corte ha chiarito che l’eventuale inefficacia ex art. 2901 c.c. di una compravendita anteriore all’apertura della successione opera su un piano del tutto distinto dall’acquisto della qualità di erede e non intacca la validità della rinuncia. Diverso è invece il profilo dell’abuso del diritto valorizzato nel rinvio disposto dall’ordinanza n. 17750/2026, laddove il giudice di merito è chiamato a verificare in concreto il rapporto tra l’accettazione di un’ingente donazione in vita dal dante causa e la successiva rinuncia all’eredità.

04. Chiamato rinunciante e chiamato rimasto inerte: il confronto con l’ordinanza interlocutoria n. 23570/2026 e le regole difensive

4.1 — La distinzione tra rinuncia formale ex art. 521 c.c. e mera inerzia ultradecennale del chiamato

L’approdo cui perviene l’ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026 poggia su un elemento giuridico preciso: l’esistenza di una formale dichiarazione di rinuncia all’eredità, resa con atto ricevuto da notaio o dal cancelliere ai sensi dell’art. 519 c.c., idonea a innescare la retroattività dell’art. 521 c.c. e a risolvere definitivamente in senso negativo la vocazione ereditaria. In quel contesto, la Corte sottolinea come l’atto impositivo notificato dall’Agenzia delle Entrate non possa vincolare un soggetto ormai estraneo alla successione, poiché la potenzialità dell’acquisto ereditario non è soltanto rimasta inattuata, ma è definitivamente venuta meno per effetto del negozio abdicativo.

Ben diversa, sul piano sistematico e probatorio, si presenta invece la situazione del successibile che, raggiunto in qualità di erede da un avviso di accertamento relativo a debiti fiscali del dante causa e rimasto inerte di fronte a tale notifica, impugni successivamente la cartella esattoriale limitandosi ad allegare di essere un semplice chiamato che non ha ancora accettato l’eredità, senza tuttavia aver mai formalizzato alcuna rinuncia. Qui non opera l’effetto risolutore retroattivo dell’art. 521 c.c., bensì si fronteggiano, da un lato, il principio civilistico per cui la mera delazione non basta a far sorgere la qualità di erede e, dall’altro, il meccanismo processuale tributario di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992.

4.2 — Il distinguishing con l’ordinanza interlocutoria n. 23570/2026 rimessa alla pubblica udienza e il quadro sinottico dei precedenti

È esattamente su questo crinale che si colloca l’ordinanza interlocutoria della Cassazione Civile n. 23570 del 20 luglio 2026[3], pronunciata nella camera di consiglio del 2 luglio 2026. La vicenda riguardava l’impugnazione, da parte dei quattro figli di Giovanni Triolo (deceduto il 20 gennaio 2004), della cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute dal defunto per l’anno 2002 in relazione al maggior reddito di partecipazione (accertato su 210.677 euro di maggior reddito societario) nella Pastificio F.lli Triolo Giuseppe, Giovanni e Santi s.n.c. L’avviso di accertamento, emesso il 30 agosto 2006 e notificato ai figli nella qualità di eredi, era divenuto definitivo per mancata impugnazione, ma i giudici tributari di primo e secondo grado di Messina avevano accolto il ricorso contro la cartella rilevando che i destinatari erano semplici chiamati che non avevano ancora accettato l’eredità.

Investita del ricorso dell’Agenzia delle Entrate per violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 112 e 132 c.p.c., la Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. operando un esplicito distinguishing rispetto alla propria giurisprudenza — ivi inclusa l’ordinanza n. 17750 del 2026 — formatasi sul chiamato che ha formalmente rinunciato all’eredità con effetto retroattivo ex art. 521 c.c.: nel caso messinese, infatti, i chiamati non avevano dedotto di aver rinunciato all’eredità, limitandosi ad affermare di essere rimasti semplici chiamati a distanza di oltre dieci anni dalla morte del padre.

Pronuncia Fattispecie e sequenza degli atti Esito in Cassazione Principio su rinuncia e cartella esattoriale
Cassazione Civile, ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026 Decesso (19/02/2012), rinuncia notarile (24/04/2012), avviso di liquidazione non impugnato (27/04/2013) e cartella (17/09/2013). Accoglimento e cassazione con rinvio sull’eccezione di abuso del diritto. La rinuncia ex art. 521 c.c. opera retroattivamente; l’avviso non impugnato non rende erede il rinunciante, che può opporre l’estraneità contro la cartella.
Cassazione Civile, ordinanza n. 8519 del 6 aprile 2026 Accertamento definitivo verso il de cuius (2008), morte (01/07/2009), cartella alla figlia rinunciante (10/10/2010) e azione revocatoria su vendita del 2006. Rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma dell’annullamento della cartella. L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. su vendite inter vivos anteriori alla successione non pregiudica la validità della rinuncia né attribuisce la qualità di erede.
Cassazione Civile, ordinanza interlocutoria n. 23570 del 20 luglio 2026 Decesso (20/01/2004), avviso ai figli non impugnato (30/08/2006) e impugnazione della cartella da parte di chiamati rimasti inerti senza rinunciare. Rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c. Questione nomofilattica nuova: il chiamato non deduce la rinuncia ex art. 521 c.c. ma solo la propria inerzia ultradecennale dopo l’avviso definitivo.

4.3 — Come contestare la cartella di pagamento per debiti fiscali del defunto dopo la rinuncia all’eredità?

Per contestare la cartella di pagamento per debiti tributari del defunto, il chiamato rinunciante deve proporre tempestivo ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria entro sessanta giorni dalla notifica, eccependo il difetto di legittimazione passiva ex articolo 521 c.c. e producendo l’atto formale di rinuncia all’eredità stipulato per atto pubblico o depositato in cancelleria.

Dal punto di vista operativo, il confronto tra l’ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026 e l’ordinanza interlocutoria n. 23570 del 20 luglio 2026 suggerisce al difensore di non fare affidamento sulla sola inerzia o sulla mancata accettazione dell’eredità, ma di presidiare la posizione del successibile mediante la tempestiva formalizzazione della rinuncia ex art. 519 c.c. e il suo deposito nel fascicolo telematico del giudizio contro la cartella. In tal modo, anche qualora il chiamato non abbia impugnato un precedente avviso di accertamento o di liquidazione notificatogli quale erede — condotta prudenziale che evita altresì contestazioni di accettazione tacita ex art. 476 c.c. — l’efficacia retroattiva della rinuncia neutralizza l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, onerando l’Ufficio della prova rigorosa ex art. 2697 c.c. di eventuali atti di accettazione tacita o di specifici profili di abuso del diritto.

05. Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione Civile n. 17750 del 3 giugno 2026[1] consolida un principio di civiltà giuridica nel contenzioso su rinuncia all’eredità e cartella di pagamento: le preclusioni procedimentali dettate dall’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 governano la sequenza degli atti impositivi nei confronti di chi riveste la qualità sostanziale di contribuente o di suo successore universale, ma non possono surrogare la fattispecie acquisitiva dell’eredità né travolgere l’effetto retroattivo della rinuncia sancito dall’art. 521 c.c.

Il coordinamento con l’ordinanza n. 8519 del 6 aprile 2026[2] e con l’ordinanza interlocutoria n. 23570 del 20 luglio 2026[3] restituisce al contempo i confini esatti entro cui tale garanzia opera: mentre la formale rinuncia notarile o di cancelleria mette il chiamato al riparo sia dalla cristallizzazione dell’avviso prodromico non impugnato sia dalle interferenze di azioni revocatorie ex art. 2901 c.c. su atti in vita del defunto — salvo lo scrutinio di merito su eventuali fattispecie di abuso del diritto — la mera inerzia non accompagnata da un atto abdicativo formale espone il successibile a un’incertezza processuale oggi rimessa al vaglio nomofilattico della pubblica udienza.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Civile, ordinanza n. 17750 del 3 giugno 2026 — Esito: accoglie in parte il ricorso del contribuente e cassa con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio sull’eccezione di abuso del diritto. Punto: in forza dell’efficacia retroattiva della rinuncia all’eredità ex art. 521 c.c., il chiamato rinunciante non risponde dei debiti tributari del de cuius neppure quando l’avviso prodromico notificatogli sia divenuto definitivo per mancata impugnazione, potendo far valere l’estraneità al debito contro la cartella di pagamento.
  2. 2. Cassazione Civile, ordinanza n. 8519 del 6 aprile 2026 — Esito: rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e conferma dell’annullamento della cartella notificata alla figlia rinunciante. Punto: l’azione di simulazione e revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. avente ad oggetto una vendita immobiliare stipulata dal de cuius in favore dei figli prima dell’apertura della successione non incide sulla qualità di erede né sulla validità della rinuncia all’eredità e non giustifica la sospensione ex art. 295 c.p.c.
  3. 3. Cassazione Civile, ordinanza interlocutoria n. 23570 del 20 luglio 2026 — Esito: rimette a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza ex art. 375 c.p.c. Punto: rimette alla pubblica udienza la questione dell’ammissibilità dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva contro la cartella esattoriale scaturita da un avviso di accertamento definitivo, sollevata dal chiamato che non deduce di aver rinunciato all’eredità ex art. 521 c.c. ma si limita ad affermare di essere rimasto tale a distanza di oltre dieci anni dalla morte del defunto.
Andrea Vesci

Esperto contabile e revisore legale

Si occupa di consulenza aziendale, modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001 e sistemi di controllo interno. Per Metodo Giuridico analizza le connessioni tra corporate governance, adeguati assetti societari e responsabilità degli enti.

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