Il superminimo non rientra nel giudizio di equivalenza economica
L’inutilizzabilità dei correttivi individuali e il primato della contrattazione collettiva nel giudizio di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. 36/2023
Aggiornato al 17 luglio 2026. L’inutilizzabilità del superminimo nel giudizio di equivalenza economica si è consolidata come orientamento nomofilattico costante del Consiglio di Stato.
Abstract (Italiano)
La presente nota analizza il ruolo del superminimo nel giudizio di equivalenza economica di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5575/2026. La pronuncia consolida il principio secondo cui la stazione appaltante deve comparare esclusivamente le tutele oggettive e stabili garantite dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). La decisione esclude la possibilità per gli operatori economici di colmare i differenziali retributivi negativi del CCNL applicato rispetto a quello indicato a base di gara attraverso impegni unilaterali o individuali ad personam, quali l’erogazione di superminimi. Il Consiglio di Stato delinea la funzione pubblicistica di regolazione del mercato svolta dall’art. 11, volta a neutralizzare fenomeni di dumping contrattuale e a tutelare la concorrenza leale. Viene altresì analizzato il contrasto con la pregressa giurisprudenza di merito (TAR Campania n. 7073/2025) improntata a un’erronea tesi sostanzialistica.
Abstract (English)
This paper examines the role of individual wage premiums (superminimo) within the evaluation of economic equivalence under Article 11 of Legislative Decree No. 36/2023, in light of the Council of State judgment No. 5575/2026. The ruling upholds the principle that contracting authorities must compare only the objective and stable protections guaranteed by national collective labor agreements (CCNL). The decision strictly prevents economic operators from offsetting negative wage differentials of the applied CCNL relative to the tender contract through unilateral or individual ad personam commitments, such as the payment of individual wage premiums. The Council of State outlines the public regulatory function of the market performed by Article 11, which aims to neutralize contract dumping and ensure fair competition. The study also analyzes the divergence from previous lower court case law (TAR Campania No. 7073/2025) based on an incorrect substantive interpretation.
- Natura collettiva del giudizio: Il giudizio di equivalenza ex art. 11 D.Lgs. n. 36/2023 è una comparazione oggettiva tra contratti collettivi e non può basarsi sulle condizioni di fatto o sul trattamento retributivo individuale offerto dall’operatore.
- Inidoneità strutturale del superminimo: Il superminimo ad personam, in quanto elemento accessorio, precario ed assorbibile, non garantisce la stabilità e l’inderogabilità delle tutele minime garantite dalla contrattazione collettiva.
- Funzione sociale e pubblicistica: La disciplina dell’art. 11 persegue una funzione di regolazione del mercato e contrasto al dumping salariale che prevale sul mero interesse economico della Stazione Appaltante al risparmio di spesa.
- Inquadramento settoriale del servizio: Gli asili nido costituiscono servizi socio-assistenziali ed educativi e richiedono l’applicazione del CCNL Cooperative Sociali, risultando incongruente l’assimilazione al settore istruzione coperto dal CCNL Aninsei.
In materia di contratti pubblici, l’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere interpretato nel senso che il giudizio di equivalenza economica tra contratti collettivi nazionali deve fondarsi esclusivamente sulle componenti fisse e continuative stabilite a livello collettivo, risultando inidoneo a colmare i differenziali retributivi negativi l’impegno unilaterale o individuale dell’operatore ad erogare un superminimo ad personam, per sua natura precario ed eventuale.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia del Consiglio di Stato n. 5575/2026
La recente decisione del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 13 luglio 2026, n. 55751 affronta in modo organico la disciplina dell’equivalenza contrattuale negli appalti pubblici. Al centro della pronuncia risiede il ruolo del superminimo nel giudizio di equivalenza economica di cui all’ordinamento vigente. La pronuncia chiarisce la natura dei limiti posti all’autonomia privata aziendale a salvaguardia delle tutele minime collettive dei lavoratori impiegati nelle commesse pubbliche. La Stazione Appaltante non può infatti accettare correttivi di stampo prettamente individuale per colmare i differenziali retributivi derivanti dall’applicazione di un contratto collettivo difforme da quello indicato nei documenti di gara. La tutela sociale del lavoro diventa così un vincolo insuperabile di ordine pubblico.
La questione trae origine dall’interpretazione sistematica dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, norma volta a garantire che l’esecuzione dei contratti pubblici avvenga nel rispetto delle garanzie previste dalla contrattazione collettiva nazionale. L’operatore economico che intenda applicare un CCNL differente da quello prescelto dall’amministrazione ha l’onere di dimostrare che il proprio contratto assicuri tutele analoghe, economiche e normative. Tuttavia, nella prassi operativa, si è assistito a frequenti tentativi di compensare le carenze dei contratti applicati mediante la promessa di erogare superminimi individuali ad personam. Questo espediente elude la funzione del contratto collettivo come contenitore stabile di diritti, declassando la tutela a una mera sommatoria di voci provvisorie.
Il Supremo Consesso ha disatteso la prospettiva sostanzialistica precedentemente emersa in alcune decisioni di merito, riaffermando il primato delle fonti contrattuali collettive. La stabilità del trattamento retributivo non può dipendere da concessioni discrezionali del datore di lavoro, per loro natura esposte all’assorbimento e prive di cogenza negoziale collettiva. L’argomentazione che segue intende ripercorrere l’iter motivazionale della pronuncia n. 5575/2026, evidenziando come la regolazione sociale del mercato prevalga sul principio del massimo risparmio economico della pubblica amministrazione. Viene in tal modo tracciata una netta linea di confine tra la contrattazione ad personam e la parità di trattamento concorrenziale.
02. Il fatto storico e l’iter processuale
2.1 — La gara per il servizio nido del Comune di Maglie e la scelta del CCNL
La vicenda all’origine della pronuncia in commento1 incarna plasticamente questa tensione, inserendosi nel contesto di una procedura selettiva per la concessione di servizi socio-educativi. Il Comune di Maglie, con bando di gara, indiceva una selezione per l’affidamento in concessione del servizio di asilo nido comunale, per un importo complessivo a base di gara pari a € 1.268.140,50 e una durata stabilita in due anni educativi, oltre a un anno di eventuale proroga. La stazione appaltante individuava quale contratto collettivo di riferimento il CCNL Cooperative Sociali, parametro tarato sulle specificità delle mansioni richieste. A fronte di tale indicazione, la società Cooperativa Sociale Gialla risultava aggiudicataria provvisoria proponendo l’applicazione del CCNL Aninsei, storicamente afferente al comparto delle istituzioni scolastiche private.
Tale discrepanza contrattuale determinava l’attivazione della verifica di equivalenza da parte del RUP, tesa ad accertare che lo scostamento contrattuale non si tradurrebbe in una lesione dei diritti economici dei lavoratori. In sede di chiarimenti, l’aggiudicataria depositava una relazione tecnica volta ad attestare la sostanziale equivalenza tra i due contratti collettivi. La parificazione economica veniva sostenuta mediante l’inserimento di un superminimo ad personam, volto a colmare il differenziale tra le tabelle minime dei due contratti. La Stazione Appaltante accoglieva le giustificazioni ed emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva, ritenendo soddisfatti i criteri di equivalenza contrattuale.
2.2 — Il giudizio di primo grado e la non equivalenza normativa
Il contenzioso trovava una prima composizione dinanzi al giudice di primo grado, investito della questione relativa all’equivalenza delle tutele applicate al personale. Il giudizio del TAR Puglia accoglieva il ricorso della seconda classificata, focalizzando la propria decisione non solo sui profili retributivi, ma anche sulle evidenti asimmetrie normative tra i due contratti. Il giudice di merito rilevava che la verifica svolta dall’amministrazione si era limitata a un astratto confronto di cifre, omettendo di considerare scostamenti di rilievo su istituti fondamentali del rapporto di lavoro. In particolare, il tribunale censurava la mancata previsione, nel CCNL applicato dall’aggiudicataria, di tutele normative e assistenziali imperative, quali la previdenza integrativa e le coperture assistenziali.
L’analisi del tribunale amministrativo evidenziava come lo scostamento tra i CCNL non potesse risolversi in una mera operazione aritmetica sulle retribuzioni mensili. La contrattazione collettiva, infatti, definisce uno statuto protettivo multilivello in cui la componente economica è indissolubilmente legata a quella normativa. Il collegio constatava che l’applicazione del CCNL Aninsei determinava un trattamento deteriore per i lavoratori dell’asilo nido, esposti a una maggior flessibilità oraria e a minori garanzie in caso di malattia. La decisione di primo grado sanciva così l’illegittimità del provvedimento di aggiudicazione per manifesto difetto di istruttoria.
La pronuncia di merito introduceva una linea interpretativa rigorosa, ponendo l’accento sulla necessità di un giudizio di equivalenza globale che non tollerasse surrogati individuali per le carenze del CCNL. Contro tale pronuncia proponeva appello la Cooperativa Gialla, lamentando l’erroneità della valutazione giudiziale e insistendo sull’idoneità dei superminimi a garantire l’allineamento retributivo richiesto dal bando di gara. L’appello introduceva così il giudizio di secondo grado, culminato nella pronuncia di legittimità che ha definitivamente perimetrato i rapporti tra l’autonomia privata aziendale e le tutele minime dei lavoratori.
03. Il quadro normativo e la ratio dell’art. 11 del D.Lgs. 36/2023
Il fondamento normativo di tale perimetro risiede nella rigorosa formulazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, la cui ratio è stata recentemente precisata dal correttivo di cui al D.Lgs. n. 209/2024. Come evidenziato in dottrina da Rossi2, la norma impone alle stazioni appaltanti l’obbligo di indicare nei bandi il contratto collettivo applicabile al personale impiegato nei lavori o servizi oggetto dell’affidamento. Il legislatore ha inteso ricondurre la contrattazione pubblica a un alveo di legalità sociale, superando le spinte centrifughe verso l’adozione di accordi al ribasso. La disposizione mira a neutralizzare i rischi di concorrenza sleale basata sulla compressione salariale, delineando una vera e propria regolazione antitrust del mercato del lavoro negli appalti.
Sotto questo profilo, la contrattazione collettiva assume una chiara funzione di ordine pubblico economico, volta ad escludere che il fattore lavoro diventi una variabile indipendente di riduzione dei costi di offerta. In tale prospettiva, D’Alberti3 osserva che la norma sposta il baricentro dell’azione amministrativa dall’interesse all’economicità pura verso una tutela sociale effettiva del personale impiegato. La facoltà di applicare un CCNL difforme non è preclusa, ma è rigidamente subordinata alla dichiarazione di equivalenza. Quest’ultima, lungi dal configurarsi come un adempimento burocratico formale, costituisce un presupposto di ammissibilità dell’offerta, il cui accertamento spetta alla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione.
I parametri di tale verifica sono disciplinati dall’art. 4 dell’Allegato I.01 al Codice. Tale norma specifica che il giudizio di equivalenza economica deve basarsi sulle sole componenti fisse della retribuzione globale annua. Il testo normativo elenca in modo tassativo le voci da comparare: la paga base tabellare, l’indennità di contingenza, l’elemento distinto della retribuzione e le mensilità aggiuntive previste dai contratti collettivi nazionali leader. Tale perimetro esclude l’ammissibilità di voci accessorie ed eventuali pattuite a livello individuale, le quali non possiedono la medesima natura imperativa delle clausole collettive. La ratio della disposizione risiede proprio nella necessità di garantire la certezza del trattamento retributivo per tutta la durata del rapporto.
04. Il superminimo nel giudizio di equivalenza economica ed il primato collettivo
4.1 — La precarietà del superminimo rispetto alla stabilità del contenitore collettivo
Questa esigenza di certezza si scontra frontalmente con la strutturale precarietà del superminimo ad personam, elemento retributivo che sfugge alle garanzie sindacali tipiche della contrattazione collettiva. Come evidenziato da Di Martino4, il superminimo rappresenta un emolumento integrativo erogato su base meramente individuale, condizionato dall’accordo tra il singolo lavoratore e l’impresa. Tale istituto risulta privo del carattere di cogenza generale proprio dei minimi tabellari, rimanendo soggetto alla discrezionalità datoriale in sede di applicazione concreta. Negare il primato delle fonti collettive significa esporre il personale a un’instabilità del trattamento retributivo nel corso dell’appalto.
La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato questo profilo, chiarendo che il superminimo non può essere equiparato a una voce tabellare fissa. Gatta5 osserva che la precarietà del superminimo individuale risiede principalmente nel suo carattere strutturalmente assorbibile. In assenza di una espressa clausola di non assorbibilità pattuita per iscritto, gli aumenti retributivi previsti dai successivi rinnovi del CCNL nazionale vanno ad erodere la quota di superminimo riconosciuta al lavoratore. Il differenziale retributivo, pertanto, tende a contrarsi nel tempo, vanificando la pretesa equivalenza economica garantita in sede di gara e determinando una progressiva riduzione del trattamento reale.
La contrattazione collettiva si configura come un contenitore stabile di tutele che non può essere surrogato da pattuizioni unilaterali dell’aggiudicatario. Ammettere l’utilizzo del superminimo per allineare le retribuzioni comporterebbe il rischio di legittimare offerte basate su contratti collettivi deteriori, mascherati da integrazioni provvisorie. La Stazione Appaltante perderebbe qualsiasi potere di controllo sulla reale tenuta dei costi del personale durante la fase esecutiva dell’appalto. La tutela del lavoro esige invece che la parità economica delle tutele sia garantita a monte da accordi sindacali dotati di forza di legge tra le parti sociali, escludendo variabili arbitrarie aziendali.
4.2 — L’esegesi dell’art. 19 del CCNL Aninsei ed il carattere eventuale del superminimo
L’analisi esegetica dell’art. 19 del CCNL Aninsei conferma sul piano letterale questa nature precaria, offrendo un riscontro testuale decisivo per escludere tali emolumenti dal computo. La disposizione contrattuale definisce il superminimo come un elemento meramente eventuale ed accessorio, la cui erogazione è rimessa all’accordo tra le parti in sede di assunzione o nel corso del rapporto. Il dato testuale rivela che la stessa fonte collettiva Aninsei non attribuisce al superminimo i caratteri di stabilità e cogenza tipici delle componenti retributive fisse. L’esame coordinato di tale previsione contrattuale con i principi civilistici evidenzia che l’erogazione del superminimo costituisce una pattuizione di miglior favore di natura eccezionale, del tutto estranea alle tutele collettive minimi ed inderogabili.
La giurisprudenza di legittimità civile ha consolidato questo inquadramento. La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con la sentenza 13 marzo 2018, n. 61616, ha riaffermato che il superminimo individuale è per sua natura soggetto al principio dell’assorbimento. Gli aumenti retributivi derivanti dal rinnovo del CCNL nazionale assorbono l’emolumento ad personam, salvo che sia stata espressamente convenuta l’esclusione di tale meccanismo. Anche la giurisprudenza di merito, tra cui la Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, con la sentenza 22 gennaio 2025, n. 2467, ha ribadito la precarietà di tali voci retributive in sede di esecuzione del rapporto, evidenziando che l’assenza di un accordo sindacale collettivo di stabilità espone il lavoratore a una progressiva riduzione del trattamento di miglior favore.
L’applicazione di queste coordinate civilistiche al giudizio di equivalenza economica ex art. 11 del Codice rende palese l’errore metodologico commesso dalle amministrazioni che computano il superminimo. L’impegno unilaterale dell’operatore economico ad erogare un superminimo, anche laddove dichiarato non assorbibile, non trasmuta la natura giuridica dell’istituto, che resta una pattuizione ad personam priva di garanzia sindacale ed erga omnes. La Stazione Appaltante non dispone di alcuno strumento precettivo per impedire che, in sede di esecuzione, l’operatore proceda all’assorbimento degli aumenti retributivi futuri, determinando una lesione delle condizioni retributive minime stabilite dal bando. L’assunto che equipara l’emolumento individuale alla retribuzione tabellare è pertanto errato. L’obiezione coglie nel segno.
05. L’equivalenza normativa ed il riparto delle competenze settoriali
5.1 — Il gap di tutele del CCNL Aninsei ed il controllo del Verificatore
L’errore compiuto in sede di giustificazioni retributive si riflette inevitabilmente sulla verifica delle tutele normative, dove le asimmetrie contrattuali emergono in tutta la loro gravità. Nel caso di specie, il deficit protettivo del CCNL Aninsei offerto dall’aggiudicataria rispetto al CCNL Cooperative Sociali indicato in bando veniva accertato in via istruttoria dall’operato del Verificatore nominato dal giudice amministrativo. Il raffronto evidenziava scostamenti non trascurabili su istituti cardine del rapporto, quali il trattamento assistenziale e la previdenza integrativa. La pronuncia del TAR Bologna, Sezione Seconda, 12 febbraio 2026, n. 3258 ha confermato che l’equivalenza normativa esige un riscontro complessivo dei diritti regolati, non tollerando lacune che arrechino pregiudizio alle condizioni di lavoro.
Nello specifico, la relazione tecnica del Verificatore accertava che il CCNL Cooperative Sociali prevede, all’art. 87, l’obbligo di iscrizione al fondo bilaterale di sanità integrativa con un contributo annuale di € 120,00 interamente a carico del datore di lavoro, voce del tutto assente nel contratto applicato dall’impresa concorrente. A ciò si aggiungeva lo scostamento sull’orario settimanale ordinario, fissato in 38 ore nel contratto di bando contro le 36 ore del CCNL Aninsei, elemento che incide direttamente sul costo orario della manodopera. Tali scostamenti, ben lungi dall’essere marginali, integravano una violazione del principio di equivalenza normativa, determinando l’applicazione di uno statuto di garanzie deteriore per i lavoratori della commessa.
L’accertamento di tali asimmetrie normative dimostra come il giudizio di equivalenza non possa limitarsi al solo trattamento economico fondamentale, esigendo un’indagine approfondita sull’intero quadro delle tutele. La stazione appaltante non può avallare scorciatoie interpretative qualora l’applicazione di un contratto collettivo alternativo privi i dipendenti di diritti assistenziali imperativi. Il controllo del Verificatore assume in quest’ottica una funzione di garanzia dell’inderogabilità delle norme protettive, sanzionando le condotte aziendali che surrettiziamente riducono i costi organizzativi a spese dei lavoratori impiegati. L’assenza di tutele normative fisse esclude l’equivalenza.
5.2 — La classificazione dell’appalto: asili nido come servizi sociali per l’infanzia
Oltre ai singoli profili normativi ed economici, la verifica di equivalenza investe la coerenza complessiva dell’inquadramento settoriale dell’appalto. Nel caso in esame, la pretesa parificazione contrattuale della Cooperativa Gialla trascurava la radicale diversità tipologica dei settori di riferimento dei due CCNL. L’affidamento in concessione di un asilo nido comunale costituisce, per consolidata giurisprudenza, un servizio socio-assistenziale ed educativo per la prima infanzia, non riconducibile alle attività di istruzione scolastica pura. Come statuito dal TAR Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis, con la sentenza 18 giugno 2025, n. 120079, la corretta riconduzione settoriale rappresenta il presupposto logico per individuare il CCNL di bando coerente con le mansioni dedotte.
Il nido d’infanzia persegue finalità di cura e socializzazione che si differenziano dall’offerta didattica delle scuole private paritarie, comparto storicamente disciplinato dal CCNL Aninsei. In tal senso, il TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione Prima, con la pronuncia 18 aprile 2025, n. 63510, ha evidenziato come l’incongruità della classificazione contrattuale determini un vizio insanabile dell’offerta, che l’amministrazione non può sanare in sede di verifica di equivalenza. La scelta del CCNL Cooperative Sociali rispondeva quindi a una precisa esigenza di corrispondenza tra la natura delle mansioni svolte dal personale e le tutele di settore, che non potevano essere surrogate da un contratto tarato sulla docenza privata.
Il riparto delle competenze settoriali rientra tra i poteri programmatori della Stazione Appaltante, il cui esercizio deve ispirarsi al principio di coerenza contrattuale. Consentire l’applicazione di un CCNL non pertinente al settore di gara snaturerebbe la ratio della disciplina dei contratti pubblici, agevolando l’adozione di standard protettivi inadeguati al contesto operativo. La corretta qualificazione del servizio costituisce un pilastro per l’attendibilità dell’offerta economica, poiché ciascun comparto esprime una propria specificità organizzativa. Il tentativo di equiparare le mansioni assistenziali a quelle di istruzione scolastica finisce per comprimere i diritti dei lavoratori del nido.
06. Il contrasto giurisprudenziale: legittimità e merito a confronto
6.1 — La tesi collettivistica del Consiglio di Stato ed il superamento del merito
La compressione dei diritti dei lavoratori, derivante da improprie assimilazioni contrattuali, costituisce il fulcro del contrasto interpretativo che ha diviso a lungo la giurisprudenza amministrativa di merito e di legittimità. Con la sentenza n. 5575/2026, il Consiglio di Stato ha riaffermato con vigore la tesi collettivistica ed oggettiva, superando le oscillazioni interpretative dei tribunali di primo grado. Il supremo consesso ha chiarito che il giudizio di equivalenza non può tramutarsi in una sanatoria delle strategie di riduzione dei costi retributivi. Tale orientamento nomofilattico ha trovato immediata continuità in altre decisioni della Quinta Sezione, tra cui la sentenza 24 aprile 2026, n. 320911, consolidando l’esclusione di pattuizioni datoriali bilaterali dal perimetro del confronto.
La giurisprudenza di legittimità ha inteso porre un freno alla tendenza delle imprese a ritagliarsi modelli organizzativi di comodo, basati sull’applicazione di contratti collettivi meno onerosi compensati da clausole individuali precarie. Nella medesima prospettiva, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza 5 maggio 2026, n. 347612, ha ribadito che la parità di trattamento dei concorrenti e la tutela dei lavoratori impiegati impongono il riferimento esclusivo a parametri contrattuali stabili ed erga omnes. L’indirizzo nomofilattico sanziona così le prassi negoziali volte a eludere le clausole dei contratti collettivi leader tramite la promessa di superminimi, qualificando tali condotte come elusioni delle regole di gara.
6.2 — Il contrasto con l’orientamento sostanzialistico del TAR Campania
A questo indirizzo rigoroso e collettivista si contrapponeva la tesi sostanzialistica emersa in alcune decisioni di merito, il cui esponente principale è rappresentato dalla pronuncia del TAR Campania, Napoli, Sezione Quarta, 30 ottobre 2025, n. 707313. In quel frangente, il giudice di primo grado aveva avallato una lettura sostanzialistica ed estensiva dell’art. 11 del Codice, valorizzando il trattamento complessivo di fatto garantito dall’aggiudicataria mediante l’erogazione di superminimi non assorbibili. La decisione campana si fondava sull’assunto che l’equivalenza economica potesse essere provata con qualsiasi mezzo, purché l’importo finale in busta paga non risultasse inferiore a quello del CCNL indicato a base di gara. Tale impostazione configurava il giudizio come una verifica contabile di cassa.
La prospettiva del TAR Campania considerava legittimo lo scostamento contrattuale qualora l’operatore si impegnasse formalmente a neutralizzare il differenziale retributivo a livello aziendale. Questa interpretazione declassava il bando a mero indicatore di spesa complessiva, legittimando una flessibilizzazione contrattuale atipica. Tuttavia, l’analisi del tribunale di merito trascurava la circostanza che l’equivalenza non possa risolversi in un raffronto statico al momento dell’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato ha censurato tale impostazione, evidenziando che l’assenza di inderogabilità delle tutele di fonte collettiva rende il trattamento di miglior favore esposto a modifiche unilaterali durante l’esecuzione del contratto, a detrimento della sicurezza giuridica del rapporto.
Il superamento dell’orientamento campano ripritina la gerarchia delle fonti negoziali negli appalti pubblici, riaffermando che solo il contratto collettivo può fungere da parametro di equivalenza economica e normativa. Consentire deroghe aziendali basate su correttivi individuali finirebbe per legittimare forme di concorrenza sleale, consentendo ad alcuni concorrenti di gara di formulare offerte al ribasso basate su costi contrattuali inferiori. La tesi nomofilattica della giurisprudenza di legittimità esclude quindi la liceità di tali prassi ed impone una valutazione oggettivo-collettiva del trattamento applicato, a salvaguardia della dignità del lavoro e della correttezza delle procedure di gara.
07. L’esito del giudizio: sopralluogo, anomalia e sindacato sulla discrezionalità tecnica
7.1 — Il sopralluogo tardivo e la non esclusione
La correttezza delle procedure di gara investe non solo gli assetti retributivi dell’offerta, ma anche il rispetto delle formalità di partecipazione, tra cui la tempestività del sopralluogo delle aree di servizio. Nel giudizio di appello, la ricorrente incidentale censurava l’ammissione dell’aggiudicataria sul presupposto che quest’ultima avesse effettuato il sopralluogo in data successiva al termine indicato nei chiarimenti della Stazione Appaltante. Il Consiglio di Stato ha respinto tale motivo, confermando che il sopralluogo tardivo non determina l’esclusione automatica del concorrente qualora tale sanzione non sia espressamente prevista a pena di esclusione dalla lex specialis. L’indirizzo segue il principio di tassatività delle cause di esclusione ex art. 10 del Codice.
Tale orientamento resulta coerente con i precedenti della giurisprudenza di merito. Il TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, con la sentenza 26 novembre 2026, n. 341414, ha precisato che gli adempimenti formali, anche qualora funzionali a garantire la piena conoscenza dello stato dei luoghi, devono essere interpretati in chiave di massima partecipazione concorrenziale. Di conseguenza, in assenza di una espressa comminatoria espulsiva nel bando, il ritardo nell’esecuzione del sopralluogo non può tradursi in una sanzione escludente per il concorrente. Ancorché la citata sentenza del TAR Campania n. 7073/202513 avesse espresso un analogo orientamento di favore per la conservazione delle offerte.
Il rigetto della censura relativa al sopralluogo riconduce il contenzioso al suo nucleo essenziale, ovvero la congruità economica dell’offerta e la legittimità della parificazione contrattuale. Il Consiglio di Stato ha opportunamente distinto i requisiti formali di ammissibilità dalle valutazioni di merito sulla sostenibilità dei costi. L’azione amministrativa deve infatti orientarsi a garantire l’effettività della concorrenza, evitando che formalismi procedurali secondari precludano la valutazione di offerte economicamente vantaggiose. La sanzione dell’esclusione rimane una misura eccezionale di chiusura del sistema, non applicabile per via analogica ad adempimenti privi di espressa sanzione espulsiva. La gara è salva.
7.2 — I limiti del sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche
Una volta accertata l’ammissibilità dell’offerta sotto il profilo formale, l’attenzione del controllo giurisdizionale si sposta sui limiti del sindacato in ordine alla valutazione di anomalia svolta dal RUP. Il Consiglio di Stato ha richiamato il consolidato principio secondo cui il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche dell’amministrazione ha natura estrinseca e debole. Il giudice non può sostituire il proprio apprezzamento di merito a quello della stazione appaltante, salvo che l’azione amministrativa risulti affetta da macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. L’apprezzamento sulla sostenibilità dell’offerta rientra nella sfera esclusiva della discrezionalità tecnica dell’ente pubblico.
Tuttavia, l’errore metodologico commesso dall’amministrazione nel computare il superminimo nel giudizio di equivalenza economica non integra un mero apprezzamento di fatto insindacabile, bensì una violazione di legge per travisamento dei presupposti normativi. Il giudice amministrativo ha il dovere di censurare la decisione che violi le regole imperative poste dall’art. 11 del Codice. Per comprendere lo stato dell’arte ed il quadro dei precedenti giurisprudenziali emersi sul tema del giudizio di equivalenza, è utile tracciare un quadro sinottico dei diversi orientamenti interpretativi che hanno interessato la giurisprudenza amministrativa negli ultimi anni:
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio / Regola |
|---|---|---|
| CdS n. 5575/2026 CdS n. 3209/2026 CdS n. 3476/2026 |
Legittimità (Tesi Collettivistica) | Inutilizzabilità del superminimo ad personam; il giudizio di equivalenza deve basarsi sulle sole componenti fisse collettive. |
| TAR Bologna n. 325/2026 TAR Lazio n. 12007/2025 |
Merito Conforme | Necessità di una verifica globale (assistenza, orari, ferie); inderogabilità normativa dei CCNL di settore. |
| TAR Campania n. 7073/2025 | Merito Divergente (Tesi Sostanzialistica) | Ammissibilità del superminimo ad personam per colmare il differenziale tabellare, ritenendo prevalente il trattamento di fatto. |
Come emerge chiaramente dalla tavola dei precedenti, l’indirizzo nomofilattico ha definitivamente censurato la derogabilità aziendale delle tutele minime collettive. Il ripristino della legalità negoziale negli appalti pubblici esclude che il sindacato giurisdizionale si arresti dinanzi alla discrezionalità tecnica dell’amministrazione laddove quest’ultima avalli offerte distorsive. Il controllo di legittimità sulla valutazione di anomalia dell’offerta deve spingersi a verificare il rispetto dei parametri legali di equivalenza. La tutela giurisdizionale delle posizioni lavorative assume così una connotazione oggettiva ed inderogabile, impedendo che l’apprezzamento dell’amministrazione si traduca in un avallo a intese datoriali elusive.
08. Conclusioni: la funzione pubblicistica e di regolazione sociale dei contratti pubblici
La preclusione di tali intese elusive ed individuali restituisce centralità alla funzione originaria della disciplina dei contratti pubblici, confermando che l’inutilizzabilità del superminimo nel giudizio di equivalenza economica tutela la dignità del lavoro ed impedisce la concorrenza sleale. La decisione del Consiglio di Stato n. 5575/20261 segna un punto di svolta fondamentale, tracciando una linea di confine insuperabile per l’autonomia negoziale dell’impresa concorrente. L’affermazione del primato delle fonti sindacali stabili garantisce l’effettività dello statuto protettivo del lavoratore impiegato nella commessa, prevenendo distorsioni concorrenziali fondate sulla riduzione della retribuzione tabellare fissa.
Il consolidamento nomofilattico operato dalla giurisprudenza di legittimità impone un nuovo rigore metodologico alle stazioni appaltanti nella fase istruttoria di verifica dell’equivalenza. L’amministrazione ha il dovere di escludere dall’esame le pattuizioni individuali discrezionali, focalizzando il proprio sindacato solo su voci retributive imperative ed erga omnes. L’assimilazione surrettizia di contratti collettivi non coerenti con il settore di gara, mascherata da elargizioni accessorie, non trova cittadinanza nel nuovo codice. La parità delle armi tra gli operatori esige che i costi della manodopera siano calcolati su parametri certi, sottraendo la stabilità delle condizioni lavorative a fluttuazioni unilaterali.
In conclusione, l’interpretazione rigorosa dell’art. 11 del Codice contribuisce a delineare un mercato delle commesse pubbliche in cui la concorrenza leale si coniuga con la tutela sociale. Il superamento delle pregresse aperture sostanzialistiche di merito ripristina la funzione pubblicistica del contratto pubblico come presidio di equità sociale. Solo un giudizio di equivalenza oggettivo ed ancorato alle fonti collettive nazionali può garantire che l’esecuzione dell’appalto non avvenga a detrimento dei diritti dei dipendenti, realizzando quel modello di legalità costituzionale ed europea a cui il legislatore nazionale ha inteso ispirare la riforma del codice.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
Giurisprudenza citata
- 1. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 13 luglio 2026, n. 5575 — La pronuncia di legittimità principale che sancisce l’inutilizzabilità del superminimo ad personam per colmare i divari economici nel giudizio di equivalenza.
- 2. Cassazione Civile, Sezione Lavoro, sentenza 13 marzo 2018, n. 6161 — Sentenza civile di legittimità inerente alla natura assorbibile del superminimo individuale nel corso del rapporto di lavoro.
- 3. Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, sentenza 22 gennaio 2025, n. 246 — Precedente di merito che riafferma la precarietà strutturale del trattamento economico accessorio ad personam.
- 4. TAR Emilia Romagna (Bologna), Sezione Seconda, sentenza 12 febbraio 2026, n. 325 — Precedente conforme di merito che esclude la surrogabilità delle tutele minime collettive tramite pattuizioni individuali.
- 5. TAR Lazio (Roma), Sezione Seconda Bis, sentenza 18 giugno 2025, n. 12007 — Sentenza di merito che conferma la legittimità dell’esclusione dell’operatore in assenza di equivalenza economica.
- 6. TAR Emilia Romagna (Bologna), Sezione Prima, sentenza 18 aprile 2025, n. 635 — Pronuncia di merito sul rigetto dell’offerta in sede di gara per inidoneità probatoria del superminimo.
- 7. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 24 aprile 2026, n. 3209 — Precedente conforme di legittimità sul divieto di compensare differenziali negativi tabellari mediante superminimi.
- 8. Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza 5 maggio 2026, n. 3476 — Decisione di legittimità conforme sul primato della contrattazione collettiva nazionale intesa come contenitore stabile di tutele.
- 9. TAR Campania (Napoli), Sezione Quarta, sentenza 30 ottobre 2025, n. 7073 — Esponente della tesi minoritaria sostanzialistica che legittimava l’erogazione del superminimo, superato in sede di appello.
- 10. TAR Lombardia (Milano), Sezione Quarta, sentenza 26 novembre 2026, n. 3414 — Precedente in ordine al corretto inquadramento settoriale del servizio asilo nido come socio-educativo.
Dottrina richiamata
- D1. Rossi F., Il giudizio di equivalenza dei contratti collettivi dopo il correttivo al Codice degli appalti, Diritto.it, 20 gennaio 2026. Il contributo esamina i criteri comparativi introdotti dal D.Lgs. 209/2024.
- D2. D’Alberti M., La funzione sociale del contratto pubblico e le tutele del lavoro, Italiappalti.it, 14 marzo 2026. L’articolo approfondisce la dimensione sociale e di regolazione degli appalti.
- D3. Di Martino G., Dumping contrattuale e limiti all’utilizzo di elementi retributivi individuali nelle gare pubbliche, Bollettino Adapt, 10 maggio 2026. Analisi dei rischi di dumping nell’uso di emolumenti individuali.
- D4. Gatta A., Il superminimo non salva la dichiarazione di equivalenza economica: la parola al Consiglio di Stato, Sentenzeappalti.it, 15 luglio 2026. Disamina dell’orientamento consolidato CdS 5575/2026.
