Tra automazione e diligenza: l’IA generativa negli atti difensivi
Nota a Cass. pen., sez. VII, ord. 26 marzo 2026, n. 11431
Abstract (Italiano)
L’intelligenza artificiale (ia) generativa negli atti difensivi è al centro dell’ordinanza n. 11431/2026 della Cassazione penale, che rileva d’ufficio la natura fittizia di sei citazioni giurisprudenziali contenute nel ricorso — sentenze esistenti per numero, ma con sezioni errate e principi inventati. La nota analizza la tecnica di scrutinio adottata dalla Corte, la qualificazione del fenomeno come «allucinazione informatica» e la collocazione del rilievo come obiter dictum anziché come autonoma causa di inammissibilità. Si indaga il rapporto tra la patologia dell’allucinazione e le categorie tradizionali del difetto di specificità, e si evidenzia come l’assenza di conseguenze processuali e deontologiche autonome lasci un vuoto normativo che la pronuncia segnala senza colmare.
Abstract (English)
Generative artificial intelligence (ai) in defense pleadings is the subject of order no. 11431/2026 of the Italian Criminal Court of Cassation, which raised sua sponte the fictitious nature of six case-law citations in the appeal — judgments that existed by number but bore incorrect divisions and fabricated holdings. This commentary examines the verification method adopted by the Court, its characterisation of the phenomenon as a ‘computer hallucination,’ and the placement of the finding as obiter dictum rather than as an autonomous ground for inadmissibility. The relationship between the hallucination pathology and the traditional categories of lack of specificity is explored, and it is argued that the absence of distinct procedural and professional-conduct consequences leaves a regulatory gap that the ruling identifies but does not fill.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione
L’ingresso dell’intelligenza artificiale (ia) generativa negli atti difensivi costituisce un tornante metodologico suscettibile di ridefinire i contorni della diligenza professionale del difensore e le forme dello scrutinio giudiziale di legittimità. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 11431/20261, pronunciata dalla Settima Sezione penale, affronta in via di prima cognizione l’insorgenza di citazioni giurisprudenziali fittizie prodotte dall’automatizzazione di modelli linguistici di larga scala. La pronuncia apre un precedente di scrutinio d’ufficio che rileva l’allucinazione informatica senza tuttavia edificarvi un’autonoma conseguenza processuale, segnando così il divario tra l’evoluzione tecnologica e l’attuale strumentario codicistico.
Il tema, lungi dal potersi ridurre a un mero difetto accidentale di tecnica redazionale, interroga i presupposti di specificità che governano il ricorso per cassazione, ove la plausibilità giuridica delle argomentazioni non può disgiungersi dalla veridicità delle fonti che le sorreggono. Sebbene la riflessione statunitense abbia già elaborato risposte rigorose dinnanzi a casi omologhi, l’ordinamento italiano sconta la mancanza di una codificazione specifica in materia di assistenza artificiale alla redazione degli atti, affidando l’intera tenuta del sistema ai doveri deontologici tradizionali di competenza e fedeltà al mandato. L’analisi della pronuncia n. 11431/2026 consente di indagare la tecnica di rilevamento impiegata dal giudice di legittimità e di delineare il nuovo dovere di verifica del professionista legale.
La decisione in commento delinea un metodo forense di verifica delle fonti citate, ponendo in evidenza come l’apparente autorevolezza del dato formale possa dissimulare un vuoto contenutistico radicale, qualificato dai giudici come allucinazione informatica. L’intervento della Corte, pur inserendosi in un filone rigorista sul dovere di specificità del ricorso, solleva interrogativi cruciali circa le conseguenze di ordine sistematico derivanti dall’utilizzo non controllato di strumenti automatici, le cui risultanze finiscono per tradursi in una forma inedita di colpevolezza processuale.
02. Il caso e l’iter processuale
La vicenda e i gradi di merito
La vicenda storica al centro del giudizio di legittimità trae origine da una fattispecie di concorso nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, contestata ai sensi dell’articolo 73, comma 5, del D.P.R. n. 309/1990 e dell’articolo 110 del codice penale. L’imputato era stato ritenuto responsabile di aver prestato il proprio apporto causale all’attività di cessione condotta da un coimputato, sulla scorta di una condotta consistita nell’avvicinarsi a quest’ultimo e nel pronunciare ad alta voce la locuzione «zio, zio» proprio in concomitanza con l’arrivo sul luogo delle forze dell’ordine. Gli operanti di polizia giudiziaria avevano percepito tale espressione come un avviso intenzionale di allarme, volto a favorire la fuga del sodale e a sottrarre l’attività criminosa all’intervento repressivo.
La Corte d’Appello di Roma, con decisione del 4 luglio 2025, confermava la pronuncia di condanna emessa in primo grado, ritenendo che la condotta dell’imputato non fosse un comportamento istintivo privo di rilievo concorsuale, bensì un ruolo attivo e preordinato riconducibile alla figura del «palo». I giudici di secondo grado sottolineavano come le circostanze di tempo e di luogo, unite alle concrete modalità del fatto, deponessero univocamente per la sussistenza di una tecnica d’azione collaudata, in cui la pronuncia di un termine apparentemente neutro o familiare assumeva una precisa funzione di allertamento all’interno del modulo operativo della cessione. La difesa contestava siffatta ricostruzione, deducendo la mancanza di prove circa accordi preventivi e l’assenza di stupefacente in possesso dell’imputato.
Il ricorso per cassazione e le citazioni contestate
La difesa proponeva ricorso dinanzi alla Suprema Corte affidato a un unico motivo di censura, con il quale deduceva il vizio di violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del concorso materiale o morale. Il ricorrente sosteneva che l’addebito di responsabilità si fondasse esclusivamente sulla locuzione di avvertimento, reputata un elemento indiziario privo di gravità e inidoneo a dimostrare un previo accordo criminoso. Al fine di corroborare la tesi dell’insufficienza probatoria della condotta estemporanea di allarme, l’atto difensivo allegava una serie di riferimenti di legittimità diretti a escludere il concorso in presenza di frasi isolate, delineando una rassegna giurisprudenziale apparentemente solida e conforme a sostegno del gravame.
L’esame preliminare compiuto dalla Settima Sezione nell’ordinanza n. 11431/20261 rivelava tuttavia una patologia sistematica dei richiami giurisprudenziali allegati dalla difesa. In particolare, delle sei pronunce citate a sostegno dei motivi, ben cinque risultavano inesistenti nei termini descritti dall’atto: pur corrispondendo a numeri di registro effettivamente attribuiti a sentenze depositate in quegli anni, esse recavano indicazioni delle sezioni giudicanti errate e, soprattutto, principi di diritto del tutto inventati. La sola pronuncia realmente esistente e correttamente individuata — la celebre decisione delle Sezioni Unite Mannino n. 33748/2005 — veniva invocata per sostenere una tesi estranea al suo effettivo nucleo motivazionale, palesando un travisamento contenutistico radicale.
La tecnica di citazione fittizia emergeva con precisione dall’esame dei singoli arresti: la sentenza di Sez. VI n. 44901/2019 era in realtà un provvedimento di Sez. VII; Sez. VI n. 36091/2017 apparteneva alla Sez. IV; Sez. IV n. 19756/2019 risultava emessa dalla Sez. V; Sez. II n. 14792/2021 era riconducibile alla Sez. VII; infine, la Sez. VI n. 41738/2018 era in verità una pronuncia di Sez. II. Oltre alla difformità della sezione tabellare, nessuno di questi provvedimenti conteneva la regola di giudizio prospettata dal ricorrente, confermando l’estrazione automatica di massime del tutto avulse dalla realtà giurisprudenziale e indicative dell’assenza di un preventivo scrutinio umano sull’attendibilità scientifica delle fonti riversate nel ricorso.
03. La questione giuridica
Il duplice piano della pronuncia
La disamina della pronuncia in commento impone di tracciare una netta distinzione di ordine strutturale tra i diversi piani decisori sui quali si è mossa la Suprema Corte. Sotto il profilo della ratio decidendi, l’ordinanza n. 11431/20261 si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi. Il nucleo centrale della decisione risiede infatti nel riscontro di una mera riproduzione di censure fattuali già congruamente disattese dal giudice di appello, operazione che esorbita dai limiti strutturali del sindacato della Corte. La vicenda di merito si consuma quindi sul terreno classico della teoria generale dell’impugnazione, senza che l’aspetto tecnologico assuma un rilievo determinante per la decisione della controversia.
Su un piano logicamente preliminare, ma formalmente ancillare, si colloca invece il rilievo d’ufficio compiuto dai consiglieri di legittimità in ordine alla fittizietà dei richiami giurisprudenziali. Questa statuizione, espressa nella forma di un articolato obiter dictum, non concorre a fondare la ratio decidendi della declaratoria di inammissibilità, ma svolge una funzione monito-segnaletica di eccezionale rilievo ordinamentale. La Corte sceglie deliberatamente di esporre la patologia informatica prima di addentrarsi nello scrutinio del motivo unico, evidenziando una tensione irrisolta tra la patologia dell’atto e la sua qualificazione procedurale, che resta ancorata alle categorie tradizionali pur a fronte di un vizio genetico radicalmente nuovo.
L’«allucinazione informatica»: anatomia del fenomeno
L’analisi scientifica della decisione impone di decodificare l’espressione «probabile allucinazione informatica» impiegata dai giudici di legittimità per qualificare l’alterazione dei dati giurisprudenziali. Il fenomeno descritto non coincide con il comune errore materiale di citazione, consistente nella svista numerica o nell’errata indicazione dell’anno di deposito di una decisione reale. Nel caso di specie, si è dinnanzi a una simulazione formale perfetta, in cui la combinazione alfanumerica di anno e numero di sentenza corrisponde a provvedimenti realmente esistenti nei registri di cancelleria, ma emessi da sezioni diverse e recanti un contenuto argomentativo radicalmente difforme o inventato.
Questa deviazione tecnologica dà luogo a una patologia di difficile rilevamento immediato, poiché l’atto mantiene un’apparenza esteriore di rigore scientifico che può trarre in inganno un controllo puramente formale. La falsificazione si annida nella sostanza del principio di diritto attribuito alla decisione, il quale viene letteralmente plasmato dall’algoritmo predittivo per aderire alle esigenze difensive della parte. Si delinea così un meccanismo di sdoppiamento tra l’esistenza storica dell’atto e la sua validità precettiva, che costringe l’interprete a una faticosa attività di riscontro puntuale sui testi integrali di ciascuna sentenza citata.
È dunque essenziale distinguere l’allucinazione informatica sia dal mero errore di diritto, sia dal travisamento interpretativo di un precedente reale. Mentre in quest’ultima ipotesi si controverte sulla portata ermeneutica di un testo esistente, nel caso dell’allucinazione il testo di riferimento è inesistente nella sua sostanza precettiva, costituendo un mero simulacro generato per induzione statistica. La pronuncia di legittimità evidenzia la necessità di apprestare nuovi strumenti di scrutinio critico atti a disvelare queste patologie digitali prima che esse possano accedere al circuito del processo penale.
04. Il quadro normativo e deontologico
Il dovere di specificità del ricorso
La disciplina processualpenalistica che governa lo scrutinio di ammissibilità del ricorso in cassazione trova il proprio fulcro nell’articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) del codice di procedura penale, che sancisce il dovere di specificità dei motivi di gravame. Tale requisito impone alla parte impugnante di articolare censure puntuali e correlate alla motivazione della sentenza impugnata, escludendo la proponibilità di doglianze generiche o meramente riproduttive della fase di merito. L’insorgenza dell’intelligenza artificiale generativa negli atti difensivi pone una sfida inedita a siffatto impianto normativo, in quanto l’atto difensivo non si limita a proporre tesi aspecifiche, ma edifica il proprio percorso argomentativo su fondazioni giurisprudenziali del tutto sprovviste di realtà storica.
La giurisprudenza della Suprema Corte n. 11431/20261 si trova pertanto a dover sussumere una patologia tecnologica emergente sotto le categorie tradizionali del difetto di specificità. La redazione di un atto contenente citazioni allucinate determina un difetto genetico di pertinenza, giacché il sillogismo difensivo si articola a partire da premesse normative o giurisprudenziali fittizie. Ne deriva che il ricorso, pur presentando una formale veste argomentativa, si rivela nella sostanza privo di reale correlazione con il quadro normativo vigente, palesando un vizio di genericità che il codice presidia con la sanzione dell’inammissibilità.
Diligenza e competenza nel codice deontologico
L’utilizzo non controllato di strumenti automatici nella redazione degli scritti processuali investe direttamente i doveri deontologici del difensore, delineando i confini della responsabilità professionale nell’era della transizione digitale. L’articolo 9 del Codice Deontologico Forense impone all’avvocato di esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza. Il dovere di diligenza, in particolare, sancito dall’articolo 12 del medesimo codice, prescrive l’obbligo di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, requisito che viene irrimediabilmente meno qualora l’iscritto all’albo abdichi al proprio ruolo critico delegando l’estrazione delle fonti a un sistema algoritmico non verificato.
Sotto altro profilo, l’articolo 14 del testo deontologico fissa il dovere di competenza, vietando al difensore di accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata preparazione scientifica e tecnica. La proposizione in giudizio di citazioni fittizie integra altresì la fattispecie di cui all’articolo 26, che sanziona l’inadempimento del mandato professionale derivante da grave negligenza o imperizia. La condotta del professionista che deposita un atto contenente allucinazioni informatiche configura una violazione dei doveri di lealtà verso il giudice, in quanto introduce elementi ingannevoli atti ad alterare il corretto dispiegarsi del contraddittorio giurisprudenziale.
Resta tuttavia da rilevare come la pronuncia in commento non contenga alcun espresso richiamo al codice deontologico né disponga la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine competente. Questo silenzio segnala una scissione tra piano processuale e deontologico, lasciando irrisolta la qualificazione ordinamentale di una condotta che vulnera il decoro della classe forense e compromette l’affidabilità dell’amministrazione della giustizia, affidando la sanzione al solo alveo processuale del pagamento in favore della Cassa delle Ammende.
05. La motivazione della Corte
La ratio decidendi: inammissibilità per difetto di specificità
Il decisum della Suprema Corte si fonda su una rigorosa applicazione dei principi che governano il sindacato di legittimità penale. L’ordinanza n. 11431/20261 dichiara inammissibile il ricorso rilevando come l’unico motivo proposto si risolva nella mera riproduzione delle doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di secondo grado. La Corte richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (espresso dalle decisioni Moro2, Casucci3 e Lembo4) secondo cui il sindacato della Cassazione non deve accertare se il giudice del merito abbia redatto la migliore ricostruzione possibile del fatto, bensì limitarsi a verificare se la motivazione adottata sia logica, coerente e immune da vizi motivazionali manifesti.
In tema di concorso di persone nel reato di spaccio, la Corte ribadisce che la motivazione del giudice di merito è incensurabile qualora indichi con adeguata logica le prove su cui poggia il consapevole e volontario contributo, morale o materiale, prestato dall’agente per la realizzazione del reato (citando a tal uopo il precedente Siesto5). La Corte d’Appello di Roma aveva motivato in modo logico l’attribuzione di responsabilità per concorso, ritenendo la condotta del ricorrente — l’essersi avvicinato al coimputato mentre questi cedeva lo stupefacente e l’aver urlato «zio, zio» all’arrivo della polizia — indicativa di un preciso ruolo di allertamento all’interno di una tecnica di spaccio collaudata.
Il ricorso difensivo, riducendosi a una pretesa di rivalutazione del fatto e adducendo tesi aspecifiche, non superava la soglia di ammissibilità del giudizio di legittimità. La ratio decidendi si esaurisce pertanto nell’applicazione di regole classiche sull’impugnazione, le quali risultano di per sé autosufficienti a determinare la declaratoria di inammissibilità e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
L’obiter dictum: il rilievo d’ufficio sulle allucinazioni
Sebbene la ratio decidendi riposi su binari consolidati, il rilievo d’ufficio formulato dalla Corte costituisce l’elemento di novità sistematica della decisione. Nel corpo della motivazione, i giudici di legittimità rilevano d’ufficio che i richiami giurisprudenziali contenuti nel ricorso «risultano frutto di probabile allucinazione informatica conseguente all’utilizzo di applicativi di intelligenza artificiale generativa». La Corte impiega una formula contrassegnata da opportuna cautela terminologica, utilizzando l’aggettivo «probabile» per descrivere l’origine tecnologica del vizio, pur constatando con assoluta certezza l’inesistenza delle regole di giudizio attribuite alle sentenze citate nell’atto difensivo.
La tecnica di verifica adoperata dal relatore si è estrinsecata in uno scrutinio analitico delle fonti citate nel ricorso. La Corte ha proceduto al riscontro testuale dei singoli arresti giurisprudenziali indicati dalla difesa, verificandone non soltanto la pertinenza al caso concreto, ma l’effettiva esistenza storica e contenutistica nei repertori ufficiali. Questo scrutinio forense rappresenta un modello metodologico per la giurisprudenza futura, segnalando come il controllo del giudice non possa più arrestarsi alla mera regolarità formale delle citazioni, ma debba estendersi alla verifica sostanziale della loro veridicità storica e concettuale.
La collocazione strutturale del rilievo, formulata in via preliminarmente antecedente rispetto allo scrutinio di merito del ricorso, denota la volontà dei giudici di attribuire una funzione segnaletica di carattere generale all’episodio. L’ordinanza solleva il velo sulla prassi dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa negli atti difensivi senza un preventivo vaglio umano, evidenziando il rischio che il processo penale venga inquinato da fonti giurisprudenziali del tutto fittizie. La pronuncia si erge così a presidio dell’affidabilità scientifica del contraddittorio cartolare dinanzi al giudice di legittimità.
La condanna del ricorrente al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende viene disposta con la consueta clausola di stile «non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione». Sebbene tale formula non contenga un esplicito collegamento causale con l’utilizzo allucinato dell’intelligenza artificiale, essa appare idonea a ricomprendere la grave negligenza del difensore nell’omesso controllo dell’atto. Il provvedimento stabilisce implicitamente che l’unverified drafting costituisce quantomeno una colpa processuale rilevante ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, pur omettendo di configurarlo come un’autonoma e distinta causa di inammissibilità del gravame.
06. Rilievi critici
L’allucinazione come patologia nuova dell’atto difensivo
A giudizio di chi scrive, l’allucinazione informatica costituisce una figura patologica del tutto inedita dell’atto difensivo, non riducibile alle categorie tradizionali dell’errore di fatto o del vizio di diritto. Nella prassi forense e nello schema processuale vigente, i difetti strutturali dell’impugnazione sono storicamente ricondotti a tre grandi alvei: la genericità del motivo (il ricorso è troppo vago o astratto), la manifesta infondatezza (la tesi è specifica ma giuridicamente errata) e la natura riproduttiva (il ricorso è la mera copia di censure già respinte). L’insorgenza di citazioni allucinate introduce una quarta categoria, in cui l’atto presenta una perfetta veste formale ed elementi di autorità fittizi, a fronte di una radicale vacuità contenutistica.
Si ritiene che la scelta della Corte di sussumere siffatta patologia sotto la fattispecie classica del difetto di specificità presenti un carattere di contingenza legato al caso di specie. Nel ricorso esaminato dall’ordinanza n. 11431/20261, infatti, l’aspecificità del gravame era duplice, investendo sia l’inadeguatezza logico-argomentativa del motivo di merito, sia la fittizietà dei precedenti invocati. La sovrapposizione tra le due figure ha consentito ai giudici di giungere agevolmente alla declaratoria di inammissibilità. Resta tuttavia aperto l’interrogativo circa la sorte di un ricorso che risulti specifico nella sua articolazione deduttiva ma che poggi, in via esclusiva o prevalente, su precedenti allucinati dal sistema informatico.
In questa seconda ipotesi, a parere di chi redige questa nota, le categorie del difetto di specificità mostrerebbero i propri limiti sistematici, non potendosi qualificare come genericamente aspecifico un motivo che individui con puntualità l’errore del giudice di merito ma ne corrobori la fondatezza giuridica mediante norme o sentenze fittizie. L’allucinazione si configura pertanto come un vizio della verità documentale dell’atto, una patologia che attiene all’affidabilità scientifica del contraddittorio. L’uso indiscriminato dell’intelligenza artificiale generativa negli atti difensivi si rivela idoneo a recidere il legame di fiducia tra l’avvocato e la fonte, introducendo una patologia nuova che attende ancora una propria autonoma ed espressa codificazione processuale.
L’assenza di conseguenze autonome: un vuoto da colmare
Il profilo di maggiore criticità ordinamentale che emerge dalla lettura dell’ordinanza risiede nella totale assenza di conseguenze processuali autonome derivanti dal riscontro dell’allucinazione giurisprudenziale. A parere di chi scrive, l’obiter dictum della Suprema Corte si limita a denunciare il fenomeno tecnologico senza trarne le dovute implicazioni sistematiche sul piano dell’ammissibilità dell’atto. Il ricorrente viene sanzionato in applicazione delle regole ordinarie e per vizi classici del ricorso, lasciando insoluto il problema della rilevanza processuale intrinseca dell’unverified drafting. Un difensore che producesse citazioni fittizie all’interno di un ricorso altrimenti specifico non incontrerebbe, allo stato attuale della giurisprudenza, alcuna specifica causa di inammissibilità codificata.
Si deve riscontrare, in secondo luogo, il significativo silenzio della pronuncia in sede deontologica. Pur dinnanzi alla gravità di una condotta che vulnera i doveri di correttezza e diligenza professionale (artt. 9, 12, 14, 26 CDF), la Corte ha omesso di disporre la trasmissione degli atti agli organismi disciplinari forensi. Questa mancata attivazione del circuito di controllo ordinistico costituisce una lacuna che rischia di indebolire l’efficacia deterrente del precedente giudiziale, delegando l’intera sanzione di una violazione professionale gravissima alla sola condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Sotto altro profilo, la Corte non approfondisce la distinzione soggettiva tra l’errore dello strumento tecnologico e l’errore del difensore che non ha provveduto alla verifica dell’output. La formula descrittiva «probabile allucinazione informatica» attribuisce la patologia all’applicativo algoritmico, ponendo quasi in secondo piano la responsabilità del professionista. Si ritiene che la condotta colpevole non risieda nell’utilizzo dello strumento automatico in sé, bensì nell’omesso controllo umano sul risultato, che costituisce la vera violazione del dovere di diligenza.
Si avverte pertanto l’urgenza di colmare questo vuoto, definendo uno statuto di responsabilità integrato del difensore nell’uso delle tecnologie. Questo traguardo metodologico non richiede necessariamente un intervento legislativo di riforma del codice, potendo essere conseguito per via interpretativa mediante una riqualificazione della nozione di colpa nella proposizione del ricorso e un più stretto coordinamento tra la magistratura e l’organo deontologico forense, al fine di garantire la lealtà e la scientificità del processo penale.
07. Conclusioni
L’ordinanza n. 11431/2026 della Suprema Corte di Cassazione1 si configura come un precedente di indiscutibile valore segnaletico all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale. Per la prima volta, i giudici di legittimità hanno sollevato in via d’ufficio lo scrutinio di veridicità delle citazioni giurisprudenziali, introducendo nel processo penale la nozione scientifica di allucinazione informatica. Pur non avendo edificato una sanzione processuale ad hoc, la decisione segna il confine oltre il quale l’ausilio tecnologico cessa di essere una risorsa per tramutarsi in una negligenza professionale intollerabile.
Il bilancio dell’intervento della Corte evidenzia la necessità per la classe forense di acquisire una piena consapevolezza critica nell’utilizzo dei modelli linguistici di intelligenza artificiale. L’atto processuale, in quanto espressione della funzione difensiva e destinato a incidere sulla libertà personale del cittadino, non può in nessun caso abdicare all’attività di verifica della fonte. Il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa negli atti difensivi non può prescindere da un rigoroso dovere di convalida del professionista penale, su cui grava l’obbligo di riscontrare personalmente l’esattezza scientifica di ogni citazione depositata.
Le prospettive evolutive tracciate dalla pronuncia si muovono su tre direttrici essenziali: la ridefinizione del dovere di specificità dell’atto sotto il profilo dell’attendibilità delle sue fonti, la maturazione di standard deontologici adeguati alle nuove tecnologie e l’affinamento delle tecniche di controllo d’ufficio da parte del giudice. La linea di confine tra automazione e diligenza professionale è ormai tracciata. Spetta ora sia alla giurisprudenza che alla dottrina forense consolidare tali coordinate, garantendo che lo strumento digitale resti un ausilio per il difensore e non si converta in un fattore di inquinamento conoscitivo del processo.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
-
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5 (Testo unico stupefacenti) -
Codice penale, art. 110 (Concorso di persone nel reato) -
Codice di procedura penale, artt. 606 e 616 -
Codice deontologico forense, artt. 9, 12, 14, 26
Giurisprudenza citata
-
1.
Cass. pen., sez. VII, ord. 26 marzo 2026 (ud. 27 febbraio 2026), n. 11431 -
2.
Cass. pen., sez. V, sent. 31 gennaio 2000 (ud. 30 novembre 1999), n. 1004 — (Moro), Rv. 215745 -
3.
Cass. pen., sez. V, sent. 26 marzo 2010 (ud. 22 gennaio 2010), n. 11910 — (Casucci), Rv. 246552 -
4.
Cass. pen., sez. V, sent. 26 gennaio 2023 (ud. 26 ottobre 2022), n. 3416 — (Lembo) -
5.
Cass. pen., sez. II, sent. 14 novembre 2016 (ud. 20 ottobre 2016), n. 48029 — (Siesto), Rv. 268177-01
