AI Act: la responsabilità civile dei sistemi decisionali autonomi
Tra dogmatica civilistica e architetture computazionali: imputazione del danno, automazione del consenso e limiti di opacità algoritmica.
Avv. Federico Palumbo del Foro di Roma con ringraziamenti al dott. Stefano Ceci
Abstract (Italiano)
Il presente contributo analizza la responsabilità civile dei sistemi decisionali autonomi ponendo in dialogo la dogmatica civilistica e l’ingegneria informatica. Attraverso una ricognizione del nuovo quadro eurounitario (Regolamento UE 2024/1689) e nazionale, la prima sezione affronta il superamento del paradigma deterministico e le sfide poste alla formazione dell’accordo, evidenziando i limiti dogmatici e giurisprudenziali alla totale smaterializzazione del consenso. La trattazione tecnica destruttura conseguentemente gli ambienti di esecuzione decentralizzata e l’opacità propria delle reti neurali, vagliando i meccanismi ingegneristici di mitigazione. L’indagine si concentra, infine, sull’imputazione aquiliana del danno, rileggendo l’onere di custodia di cui all’articolo 2051 del codice civile alla luce del divieto di delegare integralmente il controllo dei processi algoritmici, per tracciare i confini della tutela della persona dinanzi all’automazione lesiva.
Abstract (English)
This paper analyzes the civil liability of autonomous decision-making systems by establishing a dialogue between civil law dogmatics and computer engineering. Through an overview of the new European framework (AI Act) and national legislation, the first section addresses the overcoming of the deterministic paradigm and the challenges posed to the formation of agreements, highlighting the dogmatic and jurisprudential limits to the total dematerialization of contractual consent. The technical section consequently deconstructs decentralized execution environments and the intrinsic opacity of neural networks, examining engineering mitigation mechanisms. Finally, the investigation concentrates on the tortious imputation of damages, reinterpreting the duty of custody under Article 2051 of the Civil Code in light of the prohibition to fully delegate the control of algorithmic processes, in order to outline the boundaries of personal protection against harmful automation.
Indice dei Contenuti
L’inquadramento sistematico tra dogmatica e nuovo ordine eurounitario
Il superamento del paradigma deterministico e l’emersione della società algoritmica
L’avvento della cosiddetta società algoritmica non si esaurisce in una mera accelerazione tecnologica, ma impone una torsione strutturale delle categorie attraverso cui l’ordinamento imputa le conseguenze dell’agire. Il nucleo della problematica scaturisce dall’abbandono del software tradizionale in favore di modelli di apprendimento automatico capaci di manifestare una propria autonomia operativa ed esecutiva. Questa transizione verso l’elaborazione probabilistica incide sulla radice stessa dell’imputazione, costringendo la dottrina a delineare i confini per la responsabilità civile dei sistemi decisionali autonomi dinanzi a macchine che generano effetti vincolanti senza un controllo preventivo costante.
Nel tentativo di sistematizzare questa inedita fenomenologia, una parte autorevole della dottrina propone di rivedere il rigido antropocentrismo giuridico. Teubner, attingendo alla sociologia della scienza, suggerisce di inquadrare i sistemi operanti in autonomia come attanti, ovvero enti che, pur privi di natura umana, partecipano attivamente alla rete delle relazioni sociali, scambiando proprietà e orientando i risultati decisionali1. L’estensione di tale paradigma ai processori non umani permetterebbe di ricomprendere le intelligenze artificiali entro ecosistemi giuridici ibridi, in cui il peso delle scelte viene spalmato sulle interazioni della rete sociotecnica, piuttosto che ricercato esclusivamente nella singola condotta dell’operatore.
A tale prospettiva si contrappone un orientamento di segno restrittivo, il quale riafferma la funzione meramente strumentale della tecnologia. Floridi e Sanders, pur rilevando l’elevata sofisticazione delle nuove architetture, negano in radice l’ipotesi di una soggettività algoritmica autonoma, osservando come la macchina difetti ontologicamente di intenzionalità e di una volontà formata in modo indipendente2. Ne discende che ogni disfunzione lesiva cagionata dal sistema debba essere inesorabilmente ascritta alla sfera di progettazione della persona fisica, riassorbendo la pretesa autonomia della macchina entro i confini dell’utensile avanzato.
La perdurante oscillazione tra questi due poli ermeneutici conferma come l’istituzionalizzazione dell’intelligenza artificiale esiga la ricerca di nuovi equilibri. Come rilevano Fontana e Barbuzzi, l’ingresso di simili entità nelle dinamiche negoziali decostruisce le tradizionali categorie del diritto civile, imponendo soluzioni normative non più differibili per la gestione del rischio algoritmico3. Proprio per governare tale faglia sistematica, il legislatore europeo è intervenuto con una disciplina organica, nel tentativo di ricondurre l’opacità dei nuovi agenti sotto l’egida di un rigoroso approccio precauzionale.
L’assetto normativo dell’AI Act: approccio basato sul rischio e qualificazione dei sistemi
Il tentativo di imbrigliare la forza espansiva delle architetture computazionali ha trovato la sua principale concretizzazione nel Regolamento (UE) 2024/1689, noto come AI Act. Abbandonando la logica della regolamentazione flessibile, il legislatore eurounitario ha strutturato un impianto normativo di tipo precauzionale, incardinato su un rigoroso approccio basato sul rischio. Questa precisa scelta di sistema si traduce in un meccanismo di qualificazione progressiva, dove il grado di opacità e di autonomia della macchina determina l’intensità del presidio giuridico richiesto per la sua immissione e circolazione nel mercato interno.
Al vertice della piramide regolamentare, l’articolo 5 del Regolamento colpisce con un divieto assoluto lo sviluppo e l’utilizzo di pratiche portatrici di un rischio inaccettabile. Rientrano in questa categoria i sistemi idonei a manipolare il comportamento umano attraverso tecniche subliminali, nonché gli strumenti di valutazione sociale o di estrazione indiscriminata di dati biometrici. L’intento è quello di neutralizzare alla radice le applicazioni tecnologiche che, operando al di fuori della percezione cosciente dell’individuo, minano l’integrità del processo volitivo e compromettono le garanzie essenziali della persona.
Il baricentro dogmatico della disciplina si rinviene, tuttavia, nella rigorosa regolamentazione dei sistemi classificati ad alto rischio, i quali abbracciano ambiti nevralgici quali l’accesso al credito, l’amministrazione della giustizia e la selezione del personale. Per tali strumenti, il legislatore europeo impone oneri preventivi di trasparenza, la documentazione analitica dei set di dati e meccanismi di tracciabilità continua. Sotto il profilo strettamente civilistico, la prescrizione centrale è l’obbligo di garantire una supervisione umana effettiva, codificata dall’articolo 14. Il principio della human oversight scolpisce il limite invalicabile dell’automazione, esigendo che l’infrastruttura, per quanto efficiente, non sottragga mai all’operatore la facoltà materiale e giuridica di sospendere o alterare il processo decisionale.
L’architettura eurounitaria si completa con le disposizioni riguardanti i modelli per finalità generali, tracciando le coordinate di un vero e proprio ordine pubblico tecnologico. Come rileva in proposito Raffiotta, esaminando i profili definitori del Regolamento, l’impianto normativo sancisce una gerarchia assiologica in cui lo sviluppo algoritmico resta subordinato alla tenuta dell’equilibrio democratico4. Questa cornice multilivello non esaurisce la propria efficacia nella mera armonizzazione del mercato, ma si riverbera immediatamente sul diritto interno, obbligando gli Stati membri ad avviare un’opera di adeguamento delle norme civilistiche e processuali per prevenire vuoti di tutela.
Il recepimento interno e il presidio antropocentrico
Il recepimento delle istanze eurounitarie ha trovato nel legislatore nazionale un interprete attento a preservare la centralità del soggetto fisico, culminando nell’adozione della Legge 23 settembre 2025, n. 132. L’intervento italiano non si limita a una passiva trasposizione del Regolamento, ma ne declina i principi operando una decisa opzione per il cosiddetto presidio antropocentrico. Tale scelta riflette la preoccupazione che l’automazione, se non governata, possa erodere quegli spazi di discrezionalità e valutazione equitativa che costituiscono il fulcro dell’attività giurisdizionale e professionale.
Sotto il profilo procedurale, assume rilievo dirimente l’articolo 17 della predetta legge, il quale novella l’ordinamento processuale attribuendo al Tribunale la competenza esclusiva per le controversie aventi ad oggetto il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale. Tale disposizione sottrae la materia alla cognizione del giudice di pace, riconoscendo implicitamente la complessità tecnica che sottende alla ricostruzione del danno e all’accertamento della responsabilità civile dei sistemi decisionali autonomi. La centralizzazione del contenzioso risponde, dunque, all’esigenza di assicurare una risposta giudiziaria tecnicamente qualificata e dogmaticamente coerente dinanzi a fenomeni di opacità algoritmica.
Ancor più significativo appare l’articolo 15, il quale cristallizza il principio della riserva di umanità: ogni decisione che implichi la valutazione dei fatti e delle prove deve rimanere una prerogativa esclusiva e indelegabile del magistrato. Si delinea così un limite invalicabile alla delega tecnologica, volto a scongiurare che l’efficienza statistica possa sostituire la prudente valutazione del caso concreto. In questo quadro, il diritto interno si pone in linea con le riflessioni di Lazzini, per il quale l’intelligenza artificiale deve permanere nell’alveo della pura strumentalità, asservita agli interessi dei soggetti giuridici tradizionali e mai abilitata a una sostituzione volitiva integrale.
Questa impostazione nazionale, integrata dalle disposizioni del D.lgs. n. 103/2024 in ambito amministrativo, delinea un sistema in cui la trasparenza non è un mero requisito tecnico, ma una condizione di legittimità dell’azione automatizzata. La sfida che attende l’interprete risiede ora nel coordinare queste rigide barriere normative con la realtà di architetture computazionali che, per loro natura, tendono a una progressiva autonomia. Sarà compito della sezione tecnica, curata dal Dott. Ceci nel capitolo seguente, esplorare se e come la struttura stessa dei sistemi possa accogliere e rispettare siffatti vincoli giuridici.
Architetture computazionali e opacità dei sistemi autonomi
Reti neurali e modelli stocastici: la transizione verso il paradigma black box
Sul piano tecnico, il superamento del determinismo computazionale coincide con la transizione da architetture basate su regole esplicite (rule-based systems) a modelli di Machine Learning (ML) basati su su modelli probabilistico-statistici. In un sistema deterministico classico, l’applicazione di una funzione definita a un dato input produce un output invariabile e analiticamente tracciabile. Per converso, le architetture di Deep Learning (DL) adottano un paradigma in cui le regole di classificazione e decisione non sono pre-codificate, ma vengono apprese autonomamente dal sistema durante la fase di addestramento (training phase), attraverso l’ottimizzazione iterativa di un set di parametri numerici.
L’architettura tipica di una rete neurale artificiale (Artificial Neural Network, ANN) si articola su multipli livelli di elaborazione: un livello di ingresso, molteplici livelli nascosti (hidden layers) e un livello di uscita. Ciascun nodo all’interno della rete calcola una somma pesata degli input ricevuti dal livello precedente e vi applica una funzione di attivazione non lineare per determinare l’output da propagare. Di conseguenza, la logica decisionale del modello risulta distribuita su milioni, o miliardi, di connessioni sinaptiche, i cui valori (pesi e bias) vengono costantemente ricalibrati dall’algoritmo di retropropagazione dell’errore (backpropagation) al fine di minimizzare la funzione di perdita.
L’elevata dimensionalità dello spazio dei parametri e la natura non lineare delle trasformazioni intermedie generano il cosiddetto effetto black box. Sul piano operativo, l’architettura impone un severo tradeoff: all’aumentare delle performance predittive del modello e della sua capacità di processare dati non strutturati, decresce drasticamente la sua interpretabilità. Il sistema esegue un pattern matching algoritmico su scala massiva e restituisce un risultato statisticamente probabile, ma rende estremamente onerosa, e spesso solo parzialmente affidabile, la ricostruzione delle correlazioni interne che hanno condotto dallo specifico input all’output output decisionale.
Qualora il modello apprenda relazioni spurie o il dataset di partenza contenga distribuzioni statistiche asimmetriche, il sistema istanzia e propaga tali deviazioni sotto forma di bias algoritmico. In assenza di meccanismi di controllo endogeno, un’architettura opaca non fornisce, almeno nativamente, una rappresentazione human-readable pienamente idonea a giustificare il percorso inferenziale sotteso alla decisione assunta. Questa configurazione massimizza l’efficienza computazionale a scapito della verificabilità, esponendo una superficie d’attacco logica che rende ineseguibile, in assenza di moduli aggiuntivi, l’esercizio del controllo umano significativo richiesto dai nuovi standard regolatori.
Ambienti di esecuzione decentralizzata: protocolli di consenso e virtual machines
Sul piano architetturale, l’implementazione tecnica dei cosiddetti smart contract si discosta nettamente dai modelli stocastici, fondandosi su un paradigma strettamente deterministico. Un contratto intelligente consiste in un set di istruzioni compilate e in uno stato crittografico (state) istanziati (deployed) su un’infrastruttura peer-to-peer. Il sistema esegue il codice in risposta a transazioni firmate digitalmente, validando l’input e modificando lo stato globale del registro distribuito se e solo se l’esecuzione del bytecode si conclude senza sollevare eccezioni formali.
L’ambiente di esecuzione standard de facto è la Ethereum Virtual Machine (EVM). Dal punto di vista del modello computazionale, la EVM è una macchina a stati isolata (sandboxed) e basata su stack, progettata per azzerare l’interazione con i processi esterni. Durante l’elaborazione, il codice in esecuzione non ha alcun accesso alla rete, ai componenti hardware o al file system del nodo ospitante, prevenendo alterazioni esogene. Questo isolamento garantisce che il risultato dell’esecuzione sia matematicamente identico e riproducibile su ogni nodo partecipante, preservando l’integrità del registro di base.
Per superare i limiti prestazionali dell’EVM, i protocolli di livello 1 (Layer 1) di nuova generazione implementano ambienti basati su WebAssembly (WASM). Questo formato binario espone un’architettura più vicina a quella dell’hardware nativo, riducendo drasticamente l’overhead computazionale. L’adozione di WASM introduce tuttavia un tradeoff operativo: pur garantendo maggiore efficienza esecutiva e un throughput transazionale superiore, sacrifica parte della standardizzazione dell’ecosistema originario, aumentando la complessità di auditing, migrazione e interoperabilità tra ambienti eterogenei.
Indipendentemente dall’ambiente adottato, la peculiarità infrastrutturale di questi sistemi risiede nella loro assoluta inflessibilità semantica. Una volta effettuato il deployment, il codice non ammette varianti interpretative in fase di esecuzione: la macchina transisce automaticamente al nuovo stato qualora i parametri formali risultino soddisfatti. Qualsiasi difetto di implementazione (bug) o vulnerabilità logica diviene permanente e sfruttabile (exploitable) da un attaccante, poiché l’architettura, salvo specifici moduli di governance o meccanismi di upgrade introdotti a livello protocollare, non prevede nativamente procedure di rollback o invalidazione delle transazioni crittograficamente valide, ma prodotte da un’esecuzione non intesa.
Metodologie di mitigazione dell’opacità: verifica formale ed Explainable AI
A fronte delle criticità strutturali analizzate, l’ingegneria del software adotta metodologie distinte per limitare l’insorgenza di esecuzioni anomale. Negli ambienti di esecuzione decentralizzata, la mitigazione si concentra sulla verifica formale del codice. Questa tecnica consiste nell’applicazione di metodi matematici per dimostrare rigorosamente che il bytecode compilato soddisfa le specifiche architetturali dichiarate. Attraverso l’uso di linguaggi di specifica e di model checking, il sistema verifica l’assenza di race condition o deadlock. Tuttavia, la verifica formale risulta computazionalmente costosa e applicabile unicamente ai protocolli deterministici, non potendo arginare l’incertezza tipica dell’inferenza statistica.
Per i modelli stocastici, la riduzione dell’opacità è demandata alle tecniche di Explainable AI (XAI). Sul piano tecnico, occorre distinguere i modelli intrinsecamente interpretabili (come le regressioni lineari o gli alberi decisionali) dalle architetture complesse che richiedono metodologie di spiegabilità post-hoc. In quest’ultimo scenario, algoritmi come LIME (Local Interpretable Model-agnostic Explanations) o SHAP (SHapley Additive exPlanations) approssimano il comportamento locale della rete neurale mediante un modello surrogato più semplice, assegnando un peso specifico a ciascun input nel determinare l’output osservato.
L’implementazione di questi meccanismi introduce tuttavia un duplice tradeoff. In primo luogo, l’esecuzione di calcoli approssimativi genera un elevato overhead computazionale (O(2ⁿ) per il calcolo esatto dei valori di Shapley), penalizzando il throughput e la latenza del sistema. In secondo luogo, la spiegazione post-hoc consente di rappresentare correlazioni statistiche localmente rilevanti, senza tuttavia dimostrare che tali relazioni riflettano un effettivo nesso causale interno al modello. Tale discrepanza genera una nuova superficie d’attacco, permettendo a un attaccante di manipolare l’input affinché il modello mantenga la predizione inalterata ma restituisca una spiegazione ingannevole (adversarial explanation).
Sul piano tecnico, le soluzioni architetturali presentano limitazioni insuperabili. La garanzia crittografica della virtual machine non protegge dai difetti logici della programmazione, e le metriche di XAI offrono approssimazioni statistiche, non certezze deterministiche. L’architettura realizza la propria efficienza al costo di una residua fallibilità, elemento che assume rilievo nella successiva valutazione giuridica sull’adeguatezza delle misure cautelari adottate e sull’imputabilità degli eventi lesivi.
La formazione dell’accordo nell’automazione procedimentale
Volontà negoziale e smart contract: la crittografia come surrogato del consenso
La sussunzione del codice informatico entro le maglie del diritto delle obbligazioni disvela una tensione sistematica tra la rigidità dell’architettura decentralizzata e la plasticità dell’autonomia privata. Quando l’assetto di interessi viene cristallizzato in uno smart contract, la genesi del vincolo si fonde indissolubilmente con la sua stessa esecuzione. Il modello originariamente teorizzato da Szabo5 costringe l’interprete a verificare se la mera interazione crittografica possa integrare gli estremi del mutuo consenso richiesto dall’articolo 1326 del codice civile.
Nel paradigma tradizionale, l’accordo si perfeziona attraverso un incontro di volontà percepibile e ritrattabile fino alla conclusione. L’ambiente dei registri distribuiti, per converso, opera una codificazione automatica della pattuizione, subordinando l’obbligazione alla firma con chiave privata. Come osservano Fontana e Barbuzzi3, questa meccanica sposta il baricentro dalla fase trattatale alla cogenza esecutiva, riducendo drasticamente i margini di intervento correttivo sulle patologie genetiche del negozio.
La fermezza del bytecode inibisce l’operatività di istituti classici, quali l’annullamento per errore, poiché il protocollo non tollera valutazioni equitative né riconosce la rilevanza delle sopravvenienze. Se si ammette che l’utente accetti in blocco le regole deterministiche, la chiave crittografica cessa di essere un semplice strumento di autenticazione per assurgere a surrogato formale della volontà, assorbendo l’intento di vincolarsi.
L’equiparazione tra pacchetto informativo e accettazione non è tuttavia priva di aporie. Postulare che la sequenza esaurisca l’accordo implica imporre un consenso preventivo e incondizionato a qualsiasi esito algoritmico. Resta da sondare se l’ordinamento tolleri una simile spersonalizzazione, o se si debbano individuare argini invalicabili per impedire che l’infrastruttura tecnologica svuoti di tutela il contraente, tracciando linee che la Cassazione ha già iniziato a delineare.
L’ostacolo della materialità: il perimetro ricostruttivo tracciato in giurisprudenza
Il vaglio giurisprudenziale sulle modalità di perfezionamento del vincolo conferma la riluttanza dell’ordinamento ad abdicare ai propri presidi formali. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25920/20196, ha tracciato un confine netto rispetto alla smaterializzazione delle procedure negoziali, negando che il mero inserimento di dati in un terminale telematico possa validamente surrogare l’incontro delle volontà. La pronuncia interviene su una fattispecie in cui si pretendeva di ritenere concluso un contratto assicurativo per il solo fatto dell’acquisizione informatica della proposta, evidenziando le criticità insite nell’affidamento esclusivo alla piattaforma digitale.
I giudici di legittimità argomentano che le regole sul procedimento di formazione dell’accordo possiedono natura strumentale e non sono liberamente derogabili. Affidare la genesi del vincolo obbligatorio a schemi alternativi non codificati significherebbe sottrarre alla legge il controllo sulle modalità attraverso le quali l’impegno giuridico viene ad esistenza. La procedimentalizzazione codicistica assolve alla precisa funzione di accertare il consenso effettivo, tutelando la sfera patrimoniale delle parti da obbligazioni inavvertitamente generate dal sistema informatico.
Tale arresto pretorio proietta i propri effetti sull’operatività dei contratti intelligenti. Se la Suprema Corte esclude che una dichiarazione unilaterale possa validare un automatismo telematico in sostituzione della rituale accettazione, la transazione decentralizzata rischia di collidere frontalmente con i paradigmi tradizionali. La validità del negozio, qualora difetti dei requisiti legali di identificazione e di forma, rimane perennemente esposta alle azioni caducatorie, rendendo precaria la stabilità promessa dal codice sorgente.
La giurisprudenza riafferma così il primato della fattispecie legale sull’efficienza computazionale. L’impossibilità di delegare interamente il momento volitivo all’architettura software obbliga gli interpreti a ricercare nuovi schemi di qualificazione, capaci di conciliare il rigore del diritto vivente con le dinamiche operative della rete. Occorre pertanto esplorare l’utilizzabilità delle categorie della rappresentanza e dell’intermediazione, nel tentativo di colmare la distanza tra il fatto tecnologico e la norma.
La responsabilità civile dei sistemi decisionali autonomi
La crisi del nesso eziologico e l’inadeguatezza del principio del neminem laedere
Il fulcro dogmatico dell’intero dibattito sull’autonomia computazionale risiede nella traslazione del rischio dalla sfera negoziale a quella extracontrattuale. Quando la macchina cagiona un pregiudizio patrimoniale o personale al di fuori di un vincolo preesistente, l’interprete è chiamato a misurarsi con la perdurante validità del principio del neminem laedere. L’impalcatura dell’articolo 2043 del codice civile esige la prova rigorosa di una condotta umana, connotata da dolo o colpa, che si ponga in rapporto di causalità diretta e immediata con l’evento dannoso.
L’interposizione di una rete neurale tra la fase di programmazione e il compimento dell’atto lesivo spezza irreparabilmente questa consequenzialità. Come illustrato nella sezione tecnica, la natura stocastica del processo genera un diaframma che impedisce di ricondurre il singolo output dannoso a una specifica negligenza del progettista o dell’utilizzatore. La pretesa di ancorare la riparazione del torto alla dimostrazione di un difetto di diligenza si traduce, per il danneggiato, in una probatio diabolica insuperabile, rendendo di fatto inoperante la clausola generale della colpa.
La dottrina civilistica ha colto con prontezza questa frattura logica. Monateri8 evidenzia come la tradizionale imputazione soggettiva vacilli dinanzi ad algoritmi che agiscono ed evolvono al di fuori del perimetro di prevedibilità originario. Il mantenimento di un paradigma ancorato esclusivamente al coefficiente psicologico dell’agente umano finirebbe per immunizzare l’operatore economico che si avvale della tecnologia, confinando le vittime in un vuoto di tutela incompatibile con i doveri di solidarietà ordinamentale.
Emerge dunque l’improrogabile necessità di affrancare il risarcimento dall’elemento volitivo, spostando l’asse verso criteri di attribuzione oggettivi. Se l’indagine psicologica non è più in grado di fungere da selettore per la distribuzione delle perdite, il sistema deve interrogarsi sulla possibilità di incardinare il giudizio sul mero rapporto materiale o economico che lega il soggetto alla macchina, preparando il terreno per l’applicazione delle presunzioni e delle responsabilità da posizione.
La responsabilità oggettiva da custodia alla luce della giurisprudenza di legittimità
L’abbandono della clausola generale della colpa induce l’interprete a riqualificare il sistema decisionale autonomo quale bene materiale, aprendo la strada all’applicazione dell’articolo 2051 del codice civile. Questa disposizione imputa il danno cagionato dalle cose in custodia al soggetto che su di esse esercita un effettivo potere fisico o giuridico, delineando un modello di responsabilità oggettiva. Nel contesto delle architetture computazionali, la figura del custode si identifica con l’operatore che trae un vantaggio dall’impiego dell’algoritmo e ne governa le finalità, indipendentemente dalla comprensione tecnica del codice sorgente.
A consolidare questo inquadramento giunge la recente ordinanza n. 21461/2024 della Corte di Cassazione9, la quale ribadisce la natura rigorosamente oggettiva dell’imputazione. I giudici di legittimità chiariscono che la violazione dei doveri minimi di cautela va misurata sul piano della regolarità causale oggettiva e non sull’atteggiamento psicologico dell’agente. Ne consegue che, dinanzi a un pregiudizio causato dall’agente elettronico, il danneggiato è tenuto esclusivamente a dimostrare il nesso eziologico tra il funzionamento della macchina e l’evento lesivo, senza dover penetrare l’opacità del software per rintracciarvi un difetto di programmazione.
L’unico limite a tale forma di attribuzione è costituito dalla prova del caso fortuito, inteso quale evento esterno dotato di imprevedibilità assoluta. Tuttavia, l’evoluzione non lineare del modello stocastico e le sue deviazioni non integrano gli estremi del fattore interruttivo. L’imprevedibilità del singolo output costituisce infatti un rischio endogeno alla struttura stessa della rete neurale, un’incertezza intrinseca che l’operatore accetta al momento dell’integrazione e che rientra a pieno titolo nell’alea della sua attività economica.
Questa rilettura dell’onere probatorio riequilibra le asimmetrie informative generate dalla tecnologia, sollevando la vittima dalla ricerca di una negligenza sfuggente. Resta tuttavia da chiarire un nodo di coordinamento sistematico: se il gestore risponde oggettivamente dei danni derivanti dalla cosa, occorre definire quale sia il limite organizzativo esigibile affinché il controllo sul processo non si riduca a una finzione, imponendo un vaglio attento sui doveri di conformità aziendale.
L’inderogabilità della due diligence e il limite alla delega tecnologica
L’imputazione oggettiva delineata dalla giurisprudenza nazionale trova una sponda sistematica nei principi elaborati a livello eurounitario in tema di gestione del rischio. Affinché l’utilizzatore del sistema possa invocare il corretto adempimento dei propri doveri di conformità, l’ordinamento impone di mantenere un governo effettivo del processo. Delegare integralmente l’analisi delle asimmetrie informative all’architettura stocastica equivale, sul piano civilistico, a un colpevole difetto di organizzazione aziendale, precludendo all’operatore la facoltà di invocare l’imprevedibilità del danno a propria discolpa.
Un parametro ermeneutico fondamentale per tracciare il limite all’affidamento tecnologico emerge, seppur in un differente ambito materiale, dalla giurisprudenza sovranazionale. La Corte di Giustizia UE, pronunciandosi nella causa C-117/2410, ha statuito l’assoluta insufficienza di un accesso meramente passivo a un sistema di valutazione del rischio gestito da terzi. I giudici europei impongono che l’operatore mantenga l’obbligo di analizzare autonomamente le criticità emergenti, configurando la dovuta diligenza quale dovere attivo e incedibile, inidoneo a essere soddisfatto mediante il puro appiattimento sulle risultanze del protocollo fornito dall’esterno.
La trasposizione di tale principio nell’ecosistema dell’intelligenza artificiale impedisce al custode dell’algoritmo di schermarsi dietro l’insondabilità della rete neurale. Se la valutazione preventiva del rischio non può essere appaltata in toto alla macchina, l’impresa utilizzatrice risponde direttamente delle omissioni strutturali del modello impiegato. Sotto questo profilo, la supervisione umana si trasforma, da requisito tecnico sancito per i sistemi ad alto rischio, in vero e proprio parametro per misurare la colpa organizzativa dell’ente e fondare l’attribuzione della responsabilità aquiliana.
Il divieto di delega assoluta chiude il cerchio dell’imputazione extracontrattuale. Il diritto vivente, saldando l’onere di custodia nazionale con gli stringenti obblighi di controllo di matrice europea, impedisce che l’innovazione si traduca in una deresponsabilizzazione dell’operatore economico. Resta tuttavia da esaminare come questo rigoroso apparato rimediale possa operare quando l’illecito non si esaurisca in un danno materiale, ma si configuri come una compressione occulta dei diritti fondamentali e della sfera personale del soggetto sottoposto alla decisione automatizzata.
Opacità lesiva e tutela della persona nel processo decisionale
Il divieto di profilazione occulta: gli effetti dell’arresto Schufa
La traslazione dell’indagine dal pregiudizio materiale alla lesione delle prerogative personali svela il lato più insidioso dell’automazione. Quando il calcolo probabilistico non governa un assetto esecutivo, ma incide direttamente sulla valutazione dell’individuo, l’opacità tecnica cessa di essere un mero difetto architetturale per tramutarsi in una compressione dei diritti fondamentali. L’assenza di trasparenza priva il soggetto della facoltà di comprendere e contestare le metriche attraverso cui viene giudicato, isolandolo dinanzi a una profilazione occulta inemendabile.
A sanzionare questa asimmetria è intervenuta la giurisprudenza eurounitaria, tracciando un confine rigoroso a garanzia dell’interessato. La Corte di Giustizia UE, con la fondamentale sentenza nella causa C-634/21 (nota come caso Schufa)11, ha statuito che la mera elaborazione algoritmica di un punteggio di affidabilità creditizia costituisce una decisione automatizzata pienamente sussumibile nel divieto di cui all’articolo 22 del Regolamento UE 2016/679, laddove da tale risultato dipenda in modo determinante l’esito di una successiva istanza contrattuale.
I giudici di Lussemburgo chiariscono che il cittadino vanta un diritto incomprimibile a ottenere un’esplicazione logica, completa e intelligibile delle variabili utilizzate dal sistema. Il titolare del trattamento non adempie ai propri obblighi esibendo asetticamente il codice sorgente, ma deve illustrare il peso ponderale assegnato a ciascun dato personale. Di riflesso, l’algoritmo di valutazione non può operare quale decisore statistico inappellabile, dovendo cedere il passo dinanzi alla pretesa conoscitiva del singolo.
Tale orientamento incide severamente sulle prassi aziendali che delegano il credit scoring o la selezione del personale a servizi esternalizzati. La Corte sancisce l’incedibilità del potere esplicativo: non è ammessa la generica invocazione del segreto commerciale per paralizzare l’istanza di accesso ai criteri decisionali. L’operatore economico che integra la macchina è tenuto a operare un bilanciamento rigoroso, imponendo alle piattaforme fornitrici di garantire una trasparenza tale da rendere effettivo il diritto di difesa del soggetto valutato.
Trasparenza algoritmica e onere probatorio nell’azione risarcitoria
La declinazione sostanziale del diritto all’intelligibilità del processo decisionale trova il suo naturale inveramento nella fase patologica del rapporto, allorché il soggetto leso agisca per il ristoro del pregiudizio subito. Nell’alveo del giudizio civile, l’opacità della macchina minaccia di sovvertire i fisiologici equilibri processuali. Richiedere all’attore la dimostrazione puntuale del malfunzionamento del codice sorgente o del difetto nella fase di addestramento equivale a paralizzare l’azione risarcitoria, imponendo un onere tecnico ed economico incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale.
A mitigare tale squilibrio concorre il progressivo consolidamento normativo in tema di spiegabilità. Le recenti disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 103/2024, pur dettate primariamente per l’azione amministrativa, irradiano i propri effetti sull’intero sistema della responsabilità civile. L’imposizione ex lege di requisiti quali la comprensibilità delle logiche algoritmiche, la non esclusività della decisione automatizzata e l’assenza di discriminazioni, trasforma i parametri di progettazione informatica in veri e propri standard di diligenza esigibile, la cui violazione rileva sub specie di colpa organizzativa.
Sul versante processuale, questa architettura normativa legittima un riparto dell’onere della prova fondato sul principio di vicinanza. Se il danneggiato fornisce l’allegazione del nesso causale tra l’esito dell’algoritmo e l’evento lesivo, spetta al custode del sistema dimostrare l’ineccepibilità del processo logico adottato. L’operatore economico è chiamato a ostendere i criteri di ponderazione, provando di aver implementato meccanismi di controllo idonei a prevenire derive discriminatorie o errori statistici, al fine di superare la presunzione di responsabilità gravante sulla propria sfera di controllo.
In questa prospettiva, la trasparenza algoritmica cessa di rappresentare un mero onere formale per assurgere a strumento di difesa processuale. L’incapacità di decodificare e giustificare l’iter logico della macchina si risolve in un deficit probatorio a carico dell’utilizzatore, confermando l’assoluta prevalenza delle garanzie umane sull’efficienza computazionale. Si delinea così un sistema chiuso, ove la tecnica è chiamata a rispondere al diritto, ponendo le premesse per le osservazioni conclusive dell’indagine.
Conclusioni
L’indagine condotta in queste pagine dimostra come la transizione verso la società algoritmica non ammetta letture a compartimenti stagni. Sul piano architetturale, abbiamo evidenziato come gli ambienti di esecuzione decentralizzata e i modelli stocastici introducano un livello di rigidità formale e di opacità intrinseca che l’ingegneria del software può mitigare mediante verifiche formali e algoritmi esplicativi, ma che non può mai espungere del tutto. Questa ineliminabile fallibilità computazionale impedisce al diritto di tollerare zone franche. La tenuta del sistema ordinamentale impone di rileggere le categorie imputative, rifiutando la comoda ma inesatta equiparazione tra esecuzione crittografica e incontro delle volontà.
Il dialogo tra le due discipline rivela che l’inflessibilità semantica degli smart contract collassa dinanzi alle sopravvenienze fisiologiche del rapporto negoziale, rendendo imprescindibile il vaglio materiale delineato dalla giurisprudenza di legittimità a presidio del consenso. Simmetricamente, l’inadeguatezza delle approssimazioni probabilistiche fornite dalla Explainable AI giustifica e impone la severità del nuovo quadro europeo (AI Act) e dei recenti arresti sovranazionali nel vietare la profilazione occulta in materia di credito e selezione.
Da tale convergenza discende un fondamentale corollario dogmatico. Il divieto di delega tecnologica assoluta in materia di due diligence preclude qualsiasi deresponsabilizzazione dell’operatore. Di conseguenza, la responsabilità civile dei sistemi decisionali autonomi non può fondarsi sulla ricerca, spesso impraticabile, di una negligenza specifica del codice sorgente, ma deve ancorarsi oggettivamente alla colpa organizzativa e all’onere di custodia dell’ente che integra la macchina, in ossequio all’articolo 2051 del codice civile. Solo esigendo trasparenza e presidiando il controllo umano significativo sarà possibile bilanciare l’efficienza dei nuovi agenti computazionali con l’irrinunciabile tutela della persona.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
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Codice Civile, artt. 1326, 2043 e 2051 -
Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) -
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), art. 22 -
Legge 23 settembre 2025, n. 132 -
Decreto Legislativo 10 agosto 2024, n. 103
Giurisprudenza citata
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1.
Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 25920 del 15 ottobre 2019 -
2.
Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza n. 21461 del 31 luglio 2024 -
3.
Corte di Giustizia UE, Prima Sezione, sentenza 13 novembre 2025, causa C-117/24 -
4.
Corte di Giustizia UE, sentenza 7 dicembre 2023, causa C-634/21 — (Schufa)
Dottrina richiamata
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D1.
TEUBNER G., Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi, Edizioni Scientifiche Italiane, 2019 -
D2.
FLORIDI L., SANDERS J.W., Sulla natura e la responsabilità degli agenti artificiali, contributo in rassegna, 2004 -
D3.
FONTANA G., BARBUZZI N.P., Profili giuridici degli agenti elettronici: smart contract, soggettività algoritmica e logiche computazionali, Rivista Italiana di Informatica e Diritto, n. 2/2025 -
D4.
RAFFIOTTA E.C., Sull’ordine pubblico tecnologico e la qualificazione dei sistemi, contributo in rassegna, 2024 -
D5.
SZABO N., Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets, Extropy, 1996 -
D6.
WRÓBLEWSKI J., FORTUNA M., Contributo sulle categorie di soggettività, Rivista Italiana di Informatica e Diritto, 2023 -
D7.
MONATERI P.G., Inquadramento critico della responsabilità aquiliana e danno da algoritmo, contributo in rassegna, 2024
