Blogger responsabile per i commenti dei terzi non rimossi
Dovere di rimozione ex post e concorso nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo analizza la responsabilità del blogger per commenti di terzi alla luce dell’ordinanza n. 22999/2026 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte ha confermato la condanna risarcitoria a carico del gestore di un blog per non aver tempestivamente rimosso messaggi diffamatori pubblicati dai lettori, una volta acquisita la conoscenza della loro illiceità. L’omissione viene qualificata come consapevole concorso nell’illecito civile ex articolo 2043 c.c. Viene esaminata la distinzione tra l’assenza di obblighi di sorveglianza preventiva ex ante e il dovere di intervento tempestivo ex post. Si affronta, altresì, l’evoluzione dei canali di conoscenza, estesi alle segnalazioni informali del soggetto leso, e i parametri per la quantificazione equitativa del danno reputazionale in base all’effettivo volume di accessi al sito web.
Abstract (English)
This article examines the civil liability of a blogger for defamatory comments posted by third-party users, in light of the Italian Supreme Court’s ruling No. 22999/2026. The Court confirmed a damages award against the blog owner for failing to timely remove offensive comments once made aware of their unlawful nature. This omission is construed as a conscious participation in the tort under Article 2043 of the Civil Code. The study analyzes the distinction between the absence of general monitoring obligations ex ante and the duty to intervene ex post. Furthermore, it addresses the development of knowledge acquisition channels, which include informal notifications from the injured party, and the criteria for the assessment of reputational harm based on actual website traffic.
- Natura del concorso: L’omessa rimozione di commenti diffamatori da parte del blogger, una volta venuto a conoscenza dell’illiceità, non costituisce una mera condotta omissiva impropria priva di posizione di garanzia, bensì un concorso attivo per adesione e condivisione dell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c.
- Inapplicabilità dell’art. 57 c.p.: La responsabilità del gestore di un blog o di una bacheca online esula dall’applicazione analogica dell’art. 57 c.p., riservato alla stampa periodica e telematica registrata, ma ricade interamente nelle norme ordinarie della responsabilità extracontrattuale.
- Conoscenza informale dell’illecito: L’obbligo di rimozione ex post sorge nel momento in cui il blogger acquisisce la conoscenza della lesività dei commenti “in qualunque modo”, comprese le segnalazioni informali del danneggiato, senza che sia necessario un provvedimento formale dell’autorità giudiziaria o amministrativa.
- Quantificazione tabellare: Il risarcimento del danno alla reputazione online deve essere quantificato applicando in via equitativa le Tabelle di Milano, parametrando la gravità del pregiudizio all’effettiva diffusività del sito (misurata tramite il numero di accessi non contestato), escludendo presunzioni di pervasività globale.
“In tema di responsabilità civile per diffamazione online, il gestore di un blog, pur non essendo soggetto a obblighi di sorveglianza preventiva, risponde a titolo di concorso nell’illecito aquiliano ex art. 2043 c.c. qualora, acquisita comunque conoscenza del carattere diffamatorio dei commenti pubblicati da terzi sul proprio spazio virtuale, ometta di provvedere alla loro tempestiva rimozione, configurando tale condotta omissiva una consapevole adesione e ulteriore diffusione della lesione della reputazione altrui.”
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. civ. n. 22999/2026
L’ordinanza della Cassazione Civile, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 229991 affronta il complesso equilibrio tra la libertà di manifestazione del pensiero in rete e la tutela della reputazione individuale. La diffusione dei canali di comunicazione digitale, in particolare dei blog personali e delle bacheche telematiche, amplifica i rischi di frizione reputazionale. Definire i confini della responsabilità del gestore di una piattaforma virtuale per i commenti inseriti dai lettori rappresenta un nodo centrale del dibattito giuridico attuale. La decisione si inserisce in un orientamento volto ad accrescere il livello di diligenza richiesto agli amministratori di tali spazi.
Il punto cardine della controversia verte sulla qualificazione della condotta omissiva del gestore. La Suprema Corte esclude che la mancanza di un dovere di vigilanza preventivo comporti un’esenzione generalizzata da responsabilità ex post. La decisione individua infatti un obbligo di rimozione tempestiva: qualora l’amministratore acquisisca la consapevolezza del carattere diffamatorio delle dichiarazioni altrui, la persistente inattività integra un concorso nell’illecito civile ex art. 2043 c.c. Questo orientamento tende a rafforzare la tutela dei diritti della personalità sul web attraverso regole chiare di comportamento.
L’assimilazione della condotta omissiva del blogger a una compartecipazione attiva all’illecito merita una verifica di coerenza dogmatica, specie in merito ai limiti della responsabilità del blogger per commenti di terzi. L’indagine del quadro normativo interno ed europeo consente di valutare la coerenza sistematica di tale impostazione, verificando se il rigore interpretativo del giudice di legittimità risponda a un equo bilanciamento degli interessi in gioco o se finisca per delineare, in via surrettizia, una forma di responsabilità di posizione priva di reale base soggettiva.
02. Il caso concreto e l’iter processuale
La vicenda origina da un articolo pubblicato nell’agosto del 2018 da B.B., giornalista professionista, relativo a una manifestazione di protesta svoltasi presso la Questura di Verona, in cui alcuni cittadini richiedenti asilo lamentavano l’impossibilità di fruire della piattaforma televisiva a pagamento nella struttura d’accoglienza. A tale notizia replicava il blogger A.A. definendola sul proprio sito una falsità pretestuosa o comunque priva di riscontri. In calce al post di replica venivano pubblicati numerosi commenti fortemente ingiuriosi all’indirizzo di B.B., configurando una vera e propria campagna denigratoria.
A seguito dell’archiviazione di un procedimento disciplinare promosso contro di lui davanti all’Ordine professionale per i fatti in questione, B.B. agiva per il risarcimento del danno reputazionale. Dinanzi al Tribunale di Verona, il danneggiato citava in giudizio il gestore del blog A.A. per non aver rimosso i commenti diffamatori. Il Tribunale accoglieva la domanda ravvisando la responsabilità extracontrattuale e condannando il convenuto al pagamento di Euro 23.000,00 oltre accessori. Ai fini della liquidazione equitativa, il giudice ricorreva alle Tabelle di Milano, collocando la lesione nella fascia di gravità media per diffamazione a mezzo internet.
A.A. impugnava la sentenza lamentando sia l’insussistenza di un dovere di controllo sia l’eccessivo ammontare risarcitorio. B.B., costituendosi, spiegava appello incidentale per ottenere il massimo tabellare. La Corte d’Appello di Venezia rigettava entrambe le impugnazioni confermando la prima decisione e compensando le spese. Per la Corte territoriale assumeva rilievo decisivo il fatto che il blogger, pur reso edotto del contenuto lesivo, fosse rimasto inattivo. A.A. ricorreva quindi dinanzi al Giudice di legittimità contestando l’attribuzione di responsabilità per condotte interamente ascrivibili a terzi.
03. Il quadro normativo e la responsabilità del blogger per commenti di terzi
3.1 — L’inapplicabilità del controllo preventivo e la responsabilità ex post
La definizione della responsabilità dei gestori di siti web esige una netta distinzione tra l’attività editoriale professionale e la gestione di spazi informativi non registrati. La giurisprudenza esclude che sul blogger gravi un obbligo di controllo preventivo sui testi redatti dai lettori, mancando un dovere generale di sorveglianza in capo a chi non riveste la qualifica di editore. Un monitoraggio costante e preventivo si tradurrebbe in un onere sproporzionato per il gestore, idoneo a comprimere la libera manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e a ostacolare la fluidità del confronto in rete.
La dottrina specialistica2 osserva come l’estensione analogica delle norme sulla stampa periodica si scontri con il principio di legalità. Si evidenzia in proposito3 l’impossibilità di equiparare il gestore di un blog al direttore responsabile di una testata giornalistica registrata. L’ipotesi di responsabilità penale per omesso controllo ex art. 57 c.p. non è dunque applicabile al di fuori dell’editoria professionale: una lettura estensiva finirebbe per introdurre una responsabilità oggettiva incompatibile con il principio di colpevolezza.
L’assenza di un obbligo di vigilanza preventiva non comporta, tuttavia, una generale esenzione da responsabilità. Il fulcro della tutela si sposta sulla fase successiva all’immissione dei contenuti: una volta acquisita la conoscenza dell’illiceità del commento, sorge in capo al gestore il dovere di rimozione tempestiva. La condotta omissiva che si protrae dopo la segnalazione del carattere diffamatorio del testo integra la fattispecie di cui all’art. 2043 c.c., poiché l’illecito non risiede nell’omesso controllo ex ante, bensì nel mantenimento del contenuto in rete.
La struttura dell’illecito presenta dunque una scissione temporale. Se prima di averne cognizione il blogger agisce in regime di neutralità tecnica, l’informazione circa l’offesa modifica la sua posizione giuridica. La scelta di conservare il testo diffamatorio sul sito configura una condotta omissiva che rileva come concorso passivo nella diffamazione altrui. L’inerzia ex post rispetto al contenuto illecito, una volta superata la neutralità iniziale, espone direttamente il gestore all’obbligazione risarcitoria di natura extracontrattuale.
3.2 — I canali di acquisizione della conoscenza dell’illecito in qualunque modo
Le modalità di acquisizione della conoscenza dell’illecito da parte del blogger richiamano la disciplina di derivazione europea, recepita con il d.lgs. n. 70/20034 (Decreto Legislativo 9 aprile 2003). L’art. 16 del decreto esenta il prestatore di servizi di hosting da responsabilità qualora egli non sia effettivamente a conoscenza del carattere illecito dell’attività o delle informazioni memorizzate. La giurisprudenza ha esteso tali criteri al blogger non professionale, graduando l’insorgenza del dovere di rimozione in ragione dell’effettivo grado di cognizione.
L’analisi si concentra sulla sufficienza della conoscenza di fatto in alternativa a una conoscenza legale o qualificata. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17360/2025, ha precisato che il dovere di rimozione immediata scatta non appena l’amministratore acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità, “in qualunque modo” ciò avvenga. Non occorre, pertanto, una comunicazione formale dell’autorità. In dottrina5 si evidenzia come la segnalazione del danneggiato sia idonea a sollecitare il dovere di diligenza dell’ospitante, sempre che contenga indicazioni specifiche sulla diffamazione, facendo venir meno lo stato di neutralità oggettiva.
La mancanza di un ordine giudiziale o amministrativo non esonera il gestore dalle conseguenze civilistiche dell’inerzia. Dinanzi a un testo dal carattere diffamatorio manifesto, la sua conservazione sul sito viola i comuni doveri di prudenza. L’amministratore del blog, inizialmente assimilabile a un hosting provider passivo nella ricezione automatica del commento, assume un ruolo attivo nella propagazione dell’offesa se decide di lasciarla visibile dopo averne appreso l’esistenza. Il dovere di rimozione costituisce così un obbligo di condotta immediato, la cui tempestività si valuta alla luce della manifesta illiceità riscontrata.
04. La ratio decidendi: la condotta per adesione e la qualificazione del concorso
4.1 — La configurazione del concorso per adesione e il dolo di condivisione
Sul piano dogmatico, la giurisprudenza di legittimità esclude che la responsabilità del blogger possa essere ricondotta alla mera violazione di obblighi di garanzia ex art. 40, comma 2, c.p. Si ravvisa, piuttosto, una condotta per adesione: la scelta consapevole di mantenere online le dichiarazioni diffamatorie di terzi esprime una condivisione del contenuto lesivo. Tale inattività integra gli estremi di una compartecipazione causale all’illecito, configurando la responsabilità del gestore quale coautore del pregiudizio arrecato.
Questa ricostruzione richiama consolidati orientamenti penali in materia di dolo di condivisione. Nella pronuncia n. 45680/20226, ad esempio, la Quinta Sezione ha ritenuto responsabile il blogger che non solo aveva evitato di rimuovere le offese altrui, ma vi aveva apposto commenti di rinforzo. In tale ipotesi l’omessa rimozione si salda a una condotta attiva, rendendo palese l’adesione all’illecito e fondando la responsabilità penale a titolo di concorso, senza che occorra un previo accordo tra le parti.
Il principio risale alla decisione n. 12546/20197, che ha qualificato il blog come mezzo di pubblicità idoneo a configurare la diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p. In quell’occasione, il dolo concorsuale è stato ravvisato nell’omessa cancellazione delle offese dopo la segnalazione della vittima, sul presupposto che la permanenza cosciente del testo equivalesse a una sua costante diffusione. La medesima conclusione si ritrova in Cass. n. 7220/20218, ove si ribadisce che la disponibilità del sito impone di rispondere dei commenti altrui di cui si sia accertata la consapevole tolleranza.
I giudici civili uniformano l’analisi a questo modello, valutando la mancata rimozione dei commenti diffamatori come consapevole partecipazione all’illecito aquiliano. Anche se la redazione originaria appartiene a terzi, la scelta di mantenere il testo fruibile per gli utenti del sito web costituisce un comportamento attivo di propagazione della lesione. L’inattività del gestore perde la propria neutralità nel momento in cui egli apprende la natura lesiva dello scritto: la volontà di diffusione si esplicita nella conservazione del messaggio online, legando la responsabilità civile del blogger a quella dell’autore.
4.2 — L’estensione della responsabilità aquiliana e il superamento della posizione di garanzia
L’applicazione civilistica dei criteri penali consente di fondare la responsabilità aquiliana del gestore senza la necessità di dimostrare una formale posizione di garanzia. Nell’ambito dell’art. 2043 c.c. non occorre individuare un preventivo obbligo giuridico di impedire l’evento per ritenere antigiuridica l’omissione. La responsabilità extracontrattuale si configura ogniqualvolta si arrechi un danno ingiusto in violazione delle regole di comune prudenza: l’inattività del blogger conscio dell’illiceità altrui integra una cooperazione colpevole nella lesione reputazionale, in quanto ne consente la protrazione.
L’ordinanza Cass. civ. n. 22999/20261 evidenzia come la consapevole tolleranza del commento costituisca la causa efficiente dell’ulteriore diffusione del pregiudizio. Il gestore che mantenga visibile lo scritto lesivo, a fronte di una agevole possibilità di rimozione, viola il dovere di solidarietà che impone di non aggravare l’altrui danno. La condotta omissiva ex post ricade così nell’alveo della responsabilità per fatto proprio: l’illecito si consuma nel momento in cui si decide di protrarre l’ostensione del testo, facendo sorgere l’obbligazione di risarcimento del danno a tutela del diffamato.
Dagli obiter dicta della pronuncia emergono indicazioni utili per la valutazione della diligenza del gestore. Pur escludendo che a un blogger non professionale si applichi lo standard dell’operatore qualificato, il Collegio esige una condotta improntata a buona fede. La segnalazione del commento lesivo impedisce di giustificare l’inattività con pretesti di natura organizzativa o tecnica: la culpa in omittendo si concreta nell’omissione di misure idonee a limitare l’offesa, saldando l’inerzia del titolare al concorso causale nel danno.
05. Quadro giurisprudenziale e quantificazione del danno reputazionale
5.1 — L’evoluzione dei precedenti civili e penali: la tabella comparativa
L’analisi del quadro giurisprudenziale sulla responsabilità dei gestori di pagine web evidenzia una progressiva convergenza tra gli indirizzi civili e penali di legittimità. Sotto il profilo penale, l’inquadramento della fattispecie nell’ambito della diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p. ha condotto a ravvisare il concorso nel reato per adesione a partire da Cass. n. 12546/2019, con presupposti applicativi del tutto speculari a quelli elaborati in sede civile.
Sul fronte civilistico, le esenzioni previste dal d.lgs. n. 70 del 2003 per gli intermediari sono lette in senso restrittivo: l’esenzione da responsabilità non opera qualora sia dimostrata la conoscenza di fatto dell’illiceità. La qualifica di hosting provider passivo non esonera dall’obbligo di intervenire tempestivamente dopo la segnalazione dei contenuti. Tale regola si applica anche a chi gestisce una bacheca social network, considerata spazio virtuale aperto al pubblico in cui il titolare risponde dell’omesso esercizio del dovere di intervento ex post.
Per inquadrare sistematicamente i precedenti di legittimità richiamati dall’ordinanza n. 22999/2026, lo schema seguente sintetizza le tappe giurisprudenziali della tutela reputazionale sul web in tema di omessa rimozione di commenti diffamatori:
| Sentenza / Autorità | Orientamento | Principio in Sintesi |
|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. III, Ord. 18/08/2023, n. 248189 | Conforme | Il blogger risponde dell’illecito altrui se, conscio dell’offesa, omette di rimuovere tempestivamente i commenti. L’attività del blog ricade nel concorso aquiliano e non sotto l’art. 57 c.p. |
| Cass. civ., Sez. III, Ord. 27/06/2025, n. 173604 | Conforme | La responsabilità del blogger ex art. 16 D.Lgs. 70/2003 sorge per omessa rimozione dal momento in cui acquisisce conoscenza dell’illecito in qualunque modo, anche senza ordine dell’autorità. |
| Cass. pen., Sez. V, Sent. 20/03/2019, n. 125467 | Conforme | Il blogger risponde penalmente ex art. 595 c.p. per scritti diffamatori di terzi non rimossi, in quanto la condotta di tolleranza consapevole equivale alla condivisione e propagazione dell’offesa. |
| Cass. pen., Sez. V, Sent. 24/02/2021, n. 72208 | Conforme | Concorso in diffamazione del blogger che, consentendo a terzi di accedere al proprio sito e mantenendovi contenuti offensivi di cui ha cognizione, ne condivide la paternità. |
| Cass. pen., Sez. V, Sent. 14/04/2021, n. 1397910 | Conforme | Inquadra la bacheca Facebook come mezzo di pubblicità ai fini del reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p., equiparando gli spazi social ai media tradizionali. |
| Cass. pen., Sez. V, Sent. 01/12/2022, n. 456806 | Conforme | La responsabilità del gestore si configura in concorso qualora sia provato il suo mantenimento del commento diffamatorio di terzi, integrato da annotazioni adesive. |
| Cass. pen., Sez. V, Sent. 31/08/2023, n. 3643311 | Conforme | L’intento diffamatorio del blogger può realizzarsi anche per via allusiva ed indiretta nel tollerare e non rimuovere commenti offensivi postati da terzi. |
La determinazione del pregiudizio reputazionale solleva delicate questioni sulla liquidazione tabellare del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c. Nel confermare la congruità del ristoro di Euro 23.000,00 liquidato nei gradi di merito, la Cassazione ha ritenuto corretto il riferimento alle Tabelle di Milano dettate per la diffamazione a mezzo stampa, ravvisandovi un parametro equitativo idoneo a ristorare l’effettiva entità della lesione. La stima del danno risente in misura significativa della diffusività del mezzo telematico. La Suprema Corte osserva come la lesione, pur potendo raggiungere un numero indefinito di utenti, trovasse un limite concreto nella cerchia dei frequentatori del blog di A.A., in assenza di prove contrarie da parte del danneggiato. A fronte dell’eccezione della difesa sul riparto dell’onere probatorio ex art. 2697 c.c., i giudici hanno rilevato che la mancata contestazione tempestiva in secondo grado di alcune allegazioni di fatto ha precluso una diversa ricostruzione della diffusività dell’offesa, vincolando il giudizio di legittimità a tali preclusioni processuali.
Trova così applicazione il principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., riferibile anche alle stime di diffusività dei contenuti telematici (per un’analogia sugli oneri di allegazione tempestiva, si rinvia alla disamina sulla disciplina dell’opponibilità del regolamento condominiale). La mancata censura in appello degli elementi di fatto relativi al blog ha consentito ai giudici di merito di porre tali circostanze a fondamento del ragionamento presuntivo, sopperendo alla carenza di prove dirette tramite inferenze logiche induttive. La lesione arrecata alla reputazione professionale del giornalista B.B. giustifica, pertanto, l’entità del ristoro economico.
L’ordinanza n. 22999/20261 conferma che la prova per presunzioni rappresenta lo strumento tipico per l’accertamento del pregiudizio reputazionale online, la cui liquidazione sfugge a rigidi automatismi aritmetici per affidarsi alla valutazione equitativa del magistrato. La determinazione del quantum risarcitorio in Euro 23.000,00 appare adeguata alla gravità oggettiva del caso, bilanciando la qualifica professionale del danneggiato con il volume d’utenza del sito, a conferma del fatto che il ristoro non risponde a criteri astratti bensì alla reale dimensione del danno emergente dagli atti.
06. Rilievi critici e conclusioni
Sotto il profilo della tenuta dogmatica, l’inquadramento concorsuale proposto dalla Corte solleva alcuni rilievi critici. Qualificare la pura inerzia del blogger come un’adesione di carattere commissivo rischia di sconfinare in una forma di responsabilità oggettiva occultata. Ravvisare una condotta di condivisione nel mancato intervento di rimozione introduce una presunzione di dolo o colpa rigida, ricavata da indici temporali o comportamentali che non riflettono necessariamente la reale volontà di fare proprio l’altrui messaggio, con l’effetto di sanzionare surrettiziamente la sola titolarità dello spazio web.
La decisione risponde tuttavia all’esigenza pratica di contemperare libertà di espressione e diritti della personalità. Attribuire rilievo a segnalazioni anche informali impedisce il protrarsi di lesioni d’immagine nel web, stimolando una maggiore cura dello spazio virtuale. Pur senza equiparare il blogger a un intermediario dell’informazione professionale, l’ordinamento esclude che egli possa ignorare la presenza di contenuti diffamatori: l’imposizione di un dovere di rimozione risponde a un principio di civiltà giuridica di fronte alla celerità del mezzo telematico.
La pronuncia n. 22999/2026 delinea un quadro di bilanciamento dei diritti coinvolti, arginando la diffusione di commenti denigratori su blog e bacheche digitali. L’affermazione della responsabilità a titolo concorsuale per omessa rimozione traccia una direttrice chiara per i contenziosi sul pregiudizio reputazionale: se da un lato si assicura una tutela effettiva alla vittima, dall’altro si richiede al blogger non professionale una condotta attiva nella moderazione dello spazio. L’arresto consolida così i requisiti della condotta concorsuale online, individuando un equilibrio operativo di rilievo sistematico.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2 e 21
- Codice Civile, artt. 2043 e 2059
- Codice Penale, artt. 40, 57 e 595
- Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, artt. 16 e 17
- Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, art. 8
Giurisprudenza citata
- 1. Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza 10 luglio 2026, n. 22999 — Rigetta il ricorso del blogger confermando la responsabilità per omessa tempestiva rimozione dei commenti diffamatori di terzi.
- 2. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 27 giugno 2025, n. 17360 — Chiarisce che l’obbligo di rimozione del contenuto lesivo da parte del blogger sorge a seguito di conoscenza in qualunque modo, anche senza ordine dell’autorità.
- 3. Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 1 dicembre 2022, n. 45680 — Ritiene configurabile il concorso in diffamazione del gestore del blog per omessa rimozione consapevole di commenti di terzi integrata da post adesivi.
- 4. Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 20 marzo 2019, n. 12546 — Afferma la responsabilità penale ex art. 595 c.p. del blogger per i commenti denigratori di terzi non tempestivamente rimossi dopo averne acquisito conoscenza.
- 5. Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 24 febbraio 2021, n. 7220 — Configura la compartecipazione del titolare del sito per mantenimento cosciente di scritti denigratori altrui di cui si ha avuto cognizione.
- 6. Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, Ordinanza 18 agosto 2023, n. 24818 — Esclude l’applicabilità dell’art. 57 c.p. al blog ma riconosce la responsabilità civile del gestore per omessa tempestiva rimozione di scritti lesivi.
- 7. Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 14 aprile 2021, n. 13979 — Inquadra la bacheca Facebook nei mezzi di pubblicità ai fini del reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3, c.p.
- 8. Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 31 agosto 2023, n. 36433 — Riconosce la sussistenza della diffamazione e del concorso del blogger in ipotesi di contenuti dal tono allusivo ed indiretto.
Dottrina richiamata
- D1. Spreafico M., Blogger e bacheche Facebook: la responsabilità civile per i commenti diffamatori di terzi, in Studio Legale Spreafico, 14 marzo 2025. Analizza criticamente i profili del concorso morale ex post e i limiti della libertà di critica sul web.
- D2. Ramelli A., L’inapplicabilità dell’art. 57 c.p. ai blog e la responsabilità per omesso controllo, in Studio Legale Ramelli, 5 maggio 2025. Esamina la non assimilabilità analogica dell’amministratore del sito al direttore di testata cartacea.
- D3. Cerbone G., La responsabilità dell’hosting provider per commenti di terzi, in Studio Cerbone, 22 luglio 2025. Approfondisce i presupposti dell’acquisizione della conoscenza manifesta e i doveri di diligenza extracontrattuale.
