Allucinazione informatica: sanzione al difensore ex art. 616 c.p.p.

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Allucinazione informatica: sanzione al difensore ex art. 616 c.p.p.

Federico Palumbo Diritto Civile & Informatica Giuridica 17 Luglio 2026 Lettura 16 min

Aggiornato al 17 luglio 2026. L’evoluzione tecnologica dei sistemi di intelligenza artificiale generativa e la loro integrazione nella professione forense delineano una fase di rigoroso scrutinio nomofilattico sui doveri di diligenza del difensore.

Abstract (Italiano)

La pronuncia in commento affronta la colpa del difensore per allucinazione informatica derivante dall’uso non controllato di intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti difensivi. La Suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso per cassazione inficiato dalla citazione di precedenti giurisprudenziali inesistenti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione di 5.000 euro per la Cassa delle Ammende. La disamina illustra lo standard di diligenza esigibile dal professionista nell’impiego delle nuove tecnologie, escludendo la configurabilità di un errore scusabile. Il contributo analizza, inoltre, la tenuta costituzionale della sanzione ex art. 616 c.p.p. in relazione al principio di colpevolezza processuale stabilito dalla Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 186/2000, sollevando taluni dubbi di ordine critico circa la proporzionalità e l’adeguatezza del trattamento sanzionatorio irrogato per la negligenza tecnologica.

Abstract (English)

This paper addresses the attorney’s negligence regarding computer-generated hallucinations resulting from the unverified use of generative artificial intelligence in drafting pleadings. The Supreme Court declared the appeal inadmissible because it was flawed by citations of non-existent case law, sentencing the petitioner to pay judicial costs and a fine of 5,000 euros to the Cassa delle Ammende. The analysis illustrates the standard of diligence required of the professional in the use of new technologies, ruling out the existence of an excusable error. The contribution also examines the constitutional validity of the penalty under Article 616 of the Code of Criminal Procedure in relation to the principle of procedural guilt established by the Constitutional Court in Judgment No. 186/2000, raising some critical doubts regarding the proportionality and adequacy of the financial sanction imposed for technological negligence.

Punti Chiave dell’Analisi
  • INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO: La citazione di precedenti inesistenti generati da intelligenza artificiale (cosiddetta “allucinazione informatica”) rende il ricorso aspecifico e manifestamente infondato, precludendone l’esame nel merito.
  • DOVERE INDEROGABILE DI CONTROLLO: Il difensore mantiene la piena paternità intellettuale e processuale dell’atto firmato, restando obbligato alla verifica delle fonti e impossibilitato ad invocare l’errore scusabile.
  • IMPUTAZIONE SOGGETTIVA DELLA SANZIONE: La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. in favore della Cassa delle Ammende richiede la sussistenza della colpa (grave) del ricorrente o del difensore, in linea con i dettami costituzionali.
  • RIGORE SANZIONATORIO ED EQUITÀ: La condanna nella misura massima di 5.000 euro evidenzia una finalità fortemente deterrente, che solleva perplessità dottrinali sotto il profilo della proporzionalità ordinamentale.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di ricorso per cassazione, l’indicazione di precedenti giurisprudenziali del tutto inesistenti, determinata dall’uso non verificato di sistemi di intelligenza artificiale generativa, integra l’ipotesi di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, escludendo la configurabilità di un errore scusabile e giustificando la condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. n. 23006/2026 e la responsabilità tecnologica del difensore

La recente pronuncia della Cassazione Penale, Sezione Terza, n. 23006/20261 delinea i confini della colpa del difensore per allucinazione informatica nell’ambito del giudizio di legittimità. Nel risolvere la questione controversa riguardante un incidente di esecuzione penale, la Suprema Corte si sofferma sugli obblighi di diligenza professionale nell’era della transizione digitale, offrendo uno scrutinio rigoroso che esclude la scusabilità dell’errore tecnologico. La decisione si pone in continuità con i primi contributi della dottrinaD4 concernenti la patologia degli atti processuali redatti mediante algoritmi generativi. Il Supremo Collegio solleva così un interrogativo di sistema sul ruolo del difensore come garante dell’affidabilità delle fonti.

L’argomentazione dei giudici di legittimità si incentra sul dovere di verifica dei precedenti citati a supporto delle censure. La spendita in giudizio di sentenze inesistenti, o a cui vengono attribuiti principi mai espressi, non è qualificabile come una mera imprecisione formale. Essa costituisce una lesione del corretto contraddittorio e un aggravio per la funzione nomofilattica della Corte. La tesi difensiva, improntata a valorizzare l’affidamento in buona fede sullo strumento tecnologico, viene confutata con fermezza, sul presupposto che il professionista non possa in alcun modo delegare la propria responsabilità intellettuale a una macchina.

La riconduzione della fattispecie entro i canoni della responsabilità deontologica sollecita un’ampia riflessione sistematica. La sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, lungi dal configurarsi come una reazione automatica, postula una condotta soggettivamente colpevole del ricorrente. In quest’ottica, l’allucinazione algoritmica non verificata assume i tratti di una negligenza qualificata, che si colloca ben oltre il perimetro dell’errore scusabile. Il rigore mostrato dalla Terza Sezione merita un’attenta disamina critica, specie con riferimento alla quantificazione della sanzione ed alla sua adeguatezza rispetto ad altri vizi processuali ordinari.

02. L’iter processuale e la genesi dell’allucinazione informatica

2.1 — Il caso concreto e la citazione dei precedenti inesistenti

La vicenda esaminata dalla Terza Sezione Penale1 trae origine da un incidente di esecuzione incardinato dinanzi alla Corte d’Appello di Napoli. L’istante, qualificato come terzo interessato e identificato con le generalità di A.A., depositava in data 22 settembre 2025 un’istanza volta ad ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione emesso dal Pubblico Ministero in data 17 marzo 2017. L’oggetto della controversia concerneva un manufatto abusivo in cemento armato di circa 210 mq ed una soprastante tettoia in ferro e lamiera di circa 30 mq, situati nel territorio comunale di Bacoli. La difesa invocava l’efficacia di quattro concessioni edilizie in sanatoria rilasciate dal Comune in data 4 aprile 2013.

La regolarità formale dell’iniziativa veniva, peraltro, smentita dagli accertamenti istruttori. All’esito delle verifiche anagrafiche delegate alla Stazione dei Carabinieri di Bacoli, emergeva che l’unico soggetto rispondente al nominativo di A.A. risultava deceduto in epoca antecedente al deposito dell’atto. La Corte d’Appello di Napoli, con ordinanza del 2 marzo 2026 (preceduta dalle udienze del 1 dicembre 2025 e del 2 marzo 2026), dichiarava pertanto l’inammissibilità dell’istanza per difetto di riferibilità soggettiva dell’atto introduttivo, reputando inesistente il soggetto proponente. Contro tale statuizione insorgeva il difensore del ricorrente, deducendo la violazione dei principi di conservazione degli atti processuali e ritenendo l’errore anagrafico una mera inesattezza materiale.

La peculiarità del ricorso per cassazione risiedeva nell’apparato argomentativo a supporto del motivo unico. Il difensore adduceva tre precedenti di legittimità per sostenere la prevalenza dell’identificazione sostanziale sull’inesattezza formale. Lo scrutinio della Suprema Corte ha rivelato una patologia strutturale dell’impugnazione: i tre precedenti citati, pur recando numeri reali, non contenevano affatto i principi di diritto indicati, palesando la natura fittizia dei passaggi virgolettati ed evidenziando il ricorso ad applicativi algoritmici senza alcuna verifica umana delle fonti.

2.2 — La declaratoria di inammissibilità e l’esito della condanna pecuniaria

La natura fittizia dei precedenti richiamati determinava l’inevitabile inammissibilità del ricorso. I giudici di legittimità hanno evidenziato come l’atto, poggiando su presupposti normativi e giurisprudenziali del tutto inesistenti, risultasse privo del requisito di specificità e di correlazione con la decisione impugnata. La condotta processuale del difensore, lungi dal potersi ascrivere a una svista marginale, ha indotto la Corte di Cassazione a riscontrare un vizio insanabile che preclude l’esame del merito. L’assoluto difetto di pertinenza e di riscontro reale delle citazioni ha reso palese lo svilimento dell’attività difensiva.

All’inammissibilità processuale si accompagnava, come diretta conseguenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende. In applicazione dell’art. 616 c.p.p., la Corte ha determinato in via equitativa la somma di € 5.000. Tale quantificazione, attestata sulla soglia massima edittale, riflette la gravità dell’imperizia professionale commessa. Tale statuizione finisce per operare come un severo monito per l’avvocatura, ribadendo i confini invalicabili del dovere di controllo nell’impiego dei sistemi algoritmici.

03. Il parametro costituzionale della colpevolezza processuale

L’orientamento rigoroso del Supremo Collegio si misura con la disciplina generale delle sanzioni processuali. L’art. 616 c.p.p., nella parte in cui prescrive la condanna al pagamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità dell’impugnazione, deve essere interpretato in conformità ai principi di ragionevolezza e di eguaglianza. La storica pronuncia della Corte Costituzionale n. 186/20002 ha rimosso l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma ordinaria, sancendo che l’irrogazione della sanzione postula necessariamente la sussistenza di un profilo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. L’imputazione soggettiva del vizio processuale assurge così a presupposto inderogabile per la legittimità della condanna pecuniaria.

La Consulta ha chiarito che la condanna alla sanzione ha natura prettamente sanzionatoria, e non meramente ripristinatoria o risarcitoria, distinguendosi nettamente dall’obbligazione di rifusione delle spese di giustizia. Sotto il profilo dell’imputazione soggettiva, occorre evidenziare che la condanna pecuniaria ex art. 616 c.p.p. colpisce formalmente il ricorrente, sebbene essa trovi la propria genesi causale nell’imperizia o negligenza del difensore. La condotta di quest’ultimo rileva in via mediata ai fini del vaglio di colpevolezza processuale, ferma restando la sua responsabilità professionale e deontologica nei rapporti interni con il cliente. Il principio costituzionale di eguaglianza vieta di equiparare la posizione del ricorrente incolpevole — ad esempio colui che sia incorso in una causa di inammissibilità imprevedibile derivante da un repentino mutamento della giurisprudenza di legittimità — a quella dell’impugnante che versi in una situazione di temerarietà o macroscopica negligenza indotta dal proprio legale. L’assenza di colpa esclude in radice la sanzione.

In quest’ottica, la spendita in giudizio di citazioni allucinate si colloca al centro del giudizio di colpevolezza processuale. Quando il difensore introduce nel giudizio di legittimità elementi di fatto e di diritto palesemente fittizi, non si è in presenza di un errore scusabile derivante da oscillazioni esegetiche della Corte. Si configura, al contrario, una deviazione radicale dagli standard minimi di diligenza professionale, che si traduce in un comportamento colposo qualificato. La sanzione inflitta ai sensi dell’art. 616 c.p.p. trova pertanto la sua piena giustificazione costituzionale nel nesso causale tra l’omesso controllo dell’atto e la determinazione della causa di inammissibilità. Resta da chiedersi se l’entità pecuniaria concretamente comminata rispetti il canone di proporzionalità.

04. Il dovere deontologico di verifica e i profili di colpa professionale

4.1 — L’esclusione dell’errore scusabile nell’uso dei sistemi generativi

L’introduzione di applicativi di intelligenza artificiale nella pratica forense costringe a ridefinire lo standard di diligenza professionale. Come già evidenziato in relazione ai profili di responsabilità delineati nell’esame dell’uso dell’istruttoria telematica e dell’efficacia degli atti, descritto nel contributo sulla responsabilità per l’uso di intelligenza artificiale generativa negli atti difensivi, l’automazione della ricerca giuridica non può tradursi in una delega incondizionata. Chi redige l’atto mantiene l’obbligo di esercitare un controllo effettivo sul prodotto finale. Il difensore che si limiti a incorporare passivamente i risultati di un’interrogazione algoritmica risponde direttamente delle conseguenze processuali della propria inerzia.

L’argomento cardine adoperato dalla difesa per escludere l’addebito di colpa si fonda sulla pretesa scusabilità dell’errore. Si sostiene che la plausibilità formale delle citazioni allucinate renda l’inganno tecnologico difficilmente rilevabile con l’ordinaria diligenza. Tale prospettazione non appare convincente. La giurisprudenza di legittimità1 ha confutato tale tesi, ricordando che la firma dell’atto processuale costituisce un’attestazione di paternità intellettuale e di conformità ai canoni di verità. La scusabilità viene meno dinanzi all’omissione del controllo più elementare: la verifica di corrispondenza delle fonti.

L’incompatibilità logica tra la fede cieca nella tecnologia e lo statuto del difensore si apprezza in chiave sistematica. Come evidenziato dalla dottrina di settoreD6, l’affidamento su strumenti notoriamente fallibili senza un riscontro umano configura una violazione cosciente del dovere di diligenza. Non si tratta di un errore inevitabile o imprevedibile, bensì di una patologia prevenibile. L’allucinazione informatica non costituisce pertanto un’esimente o un’attenuante, ma rappresenta il sintomo manifesto di una condotta negligente e colpevole che inficia la serietà stessa dell’impugnazione.

La Corte evidenzia nei suoi obiter dicta che l’utilizzo di tali tecnologie non è precluso in sé dall’ordinamento, ma il professionista rimane il garante esclusivo della conformità dell’atto. Qualora l’avvocato rinunci al proprio ruolo di filtro umano, egli accetta il rischio di introdurre elementi falsi nel processo, rispondendo delle conseguenze sanzionatorie. Il rigetto delle tesi difensive sull’inevitabilità dell’allucinazione consolida la regola per cui la paternità intellettuale dell’atto oclude ogni spazio all’errore scusabile o esonero di responsabilità.

4.2 — I doveri di diligenza e di verità del difensore nel Codice Deontologico

Le ricadute processuali del vizio tecnologico si riverberano sul piano della responsabilità deontologica forense. L’impiego acritico di algoritmi generativi per la stesura degli atti entra in collisione con i principi cardine dell’ordinamento forense, formalizzati nel Codice Deontologico Forense. In particolare, il dovere di decoro e dignità professionale impone al difensore di presentare scritti difensivi scientificamente fondati. L’art. 17 del medesimo Codice richiama l’obbligo di tutelare il prestigio della classe forense, un dovere palesemente tradito qualora vengano propalati in giudizio arresti giurisprudenziali del tutto fantastici, frutto di una delega incondizionata a sistemi automatizzati.

Tale condotta interseca, in aggiunta, la disciplina dei doveri di lealtà e verità processuale nei confronti dell’autorità giudiziaria, oggi rafforzati dal quadro normativo primario. Invero, la Legge 23 settembre 2025, n. 132 (recante disposizioni in materia di intelligenza artificiale) ha espressamente codificato l’obbligo di trasparenza e di supervisione umana nell’uso dei sistemi algoritmici per le professioni intellettuali. Come illustrato da Machina GrifeoD7, l’allegazione di massime inventate non integra soltanto una grave violazione del dovere di diligenza ex art. 12 del Codice Deontologico Forense, ma si scontra direttamente con gli obblighi di lealtà e di informazione di cui agli artt. 35 e 37 del medesimo testo, compromettendo il rapporto di fiducia tra il giudice e il patrocinatore. L’errore algoritmico, sebbene non intenzionale, assume la qualifica di colpa deontologica grave in ragione del mancato assolvimento dell’obbligo di controllo.

La necessità di un presidio cognitivo umano richiama analoghe riflessioni emerse nell’ambito del diritto pubblico, ove l’esigenza di una riserva di umanità a tutela delle posizioni soggettive del cittadino è stata ampiamente indagata con riferimento alle procedure amministrative, come analizzato nell’approfondimento su riserva di umanità e procedimenti amministrativi automatizzati. Così come l’azione della pubblica amministrazione non può essere interamente delegata ad algoritmi decisionali senza un presidio umano, allo stesso modo l’attività di patrocinio legale postula la piena paternità intellettuale del professionista. Il parallelismo tra le due aree evidenzia un’esigenza ordinamentale trasversale: la tecnologia deve coadiuvare la funzione dell’uomo, mai sostituirla.

4.3 — Il raffronto sistematico con il precedente della Sezione Settima

L’effettiva portata nomofilattica della decisione emerge con chiarezza dal raffronto con il primo arresto della giurisprudenza di legittimità sul punto. Si tratta dell’ordinanza della Sezione Settima Penale n. 11431/20263, depositata il 26 marzo 2026, che ha inaugurato il filone giurisprudenziale sulle allucinazioni informatiche. La continuità logica e concettuale tra le due decisioni è rafforzata da un elemento di assoluto rilievo: il magistrato relatore ed estensore di entrambi i provvedimenti è il consigliere Alessio Scarcella. Questa coincidenza anagrafica evidenzia un disegno nomofilattico unitario, teso a delineare un preciso statuto di responsabilità nell’uso forense delle tecnologie generative.

L’ordinanza della Sezione Settima presentava, peraltro, una differenza sostanziale sul piano degli effetti sanzionatori. In quella prima occasione, pur dichiarandosi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza delle censure poggiate su precedenti inesistenti, la Corte aveva limitato la condanna alle sole spese processuali e alla sanzione ordinaria in favore della Cassa delle Ammende, senza un’esplicita tematizzazione del quantum sanzionatorio edittale. Come osservato in dottrinaD5, quel primo arresto ha svolto una funzione essenzialmente ricognitiva del fenomeno patologico, ponendo le basi teoriche per la qualificazione dell’allucinazione algoritmica quale colpa professionale, senza tuttavia spingersi al massimo rigore punitivo.

La successiva sentenza della Terza Sezione compie invece un decisivo passo in avanti, traducendo l’inquadramento dogmatico in una severa risposta sanzionatoria. La condanna al pagamento di 5.000 euro esprime la transizione da una fase di prima emersione ed avvertimento a una fase di repressione qualificata della negligenza. La scelta di applicare il massimo della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. denota la volontà della Suprema Corte di sanzionare non più solo il vizio dell’atto, ma la violazione grave della diligenza professionale a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai reso pubblico. Il consolidamento di tale indirizzo preclude ogni tolleranza verso prassi forensi non supportate da adeguate verifiche delle fonti.

05. Analisi critica dell’adeguatezza e della misura della sanzione pecuniaria

5.1 — La natura punitivo-deterrente della condanna ex art. 616 c.p.p.

La misura della sanzione pecuniaria sollecita una disamina attenta della funzione ascritta alla condanna a favore della Cassa delle Ammende. L’art. 616 c.p.p. persegue una finalità deflativa e punitiva, mirante a scoraggiare l’abuso dello strumento giudiziario. Ciò posto, l’irrogazione di una sanzione di 5.000 euro per la mancata verifica dei precedenti si connota per un rigore deterrente eccezionale. La Suprema Corte ha inteso qualificare la condotta del difensore non già come una colpa lieve o ordinaria, ma come una declinazione di colpa grave professionale. Tale rigore solleva perplessità circa la proporzionalità ordinamentale della misura sanzionatoria.

La severità della decisione si giustifica, nell’ottica del Supremo Collegio, con l’esigenza di arginare una prassi tecnologica potenzialmente distruttiva per la certezza del diritto. La diffusione di atti giudiziari inficiati da citazioni fittizie rischia di inquinare il circuito ermeneutico. La sanzione svolge, in quest’ottica, una funzione di prevenzione generale, volta a disincentivare l’adozione di scorciatoie redazionali. La scelta di assimilare la negligenza tecnologica alla condotta del ricorrente temerario desta, d’altronde, alcune riserve, dal momento che l’errore informatico non sempre sottende la volontà di frodare il processo, quanto piuttosto un’inadeguata formazione digitale del professionista.

La presentazione di ricorsi redatti mediante l’utilizzo acritico di intelligenze artificiali generative, contenenti precedenti giurisprudenziali del tutto inventati, integra un’ipotesi di colpa grave del difensore nella determinazione della causa di inammissibilità.

La graduazione della colpevolezza processuale imporrebbe una valutazione più flessibile delle circostanze del caso concreto. Se è vero che l’avvocato non può abdicare al proprio dovere di controllo, è altrettanto vero che lo scarto tra l’errore scusabile e la negligenza sanzionabile meriterebbe uno statuto intermedio. La rigidità del massimo edittale rischia di trasformare l’art. 616 c.p.p. in uno strumento di responsabilità oggettiva mascherata, in contrasto con lo spirito costituzionale che esige un nesso psicologico effettivo. Questo rigore nomofilattico, pur condivisibile nell’an, solleva seri dubbi nel quantum, configurando una reazione punitiva sproporzionata rispetto a vizi formali di pari gravità sistematica.

5.2 — Profili di proporzionalità della sanzione pecuniaria per negligenza tecnologica

Il raffronto sinottico dei precedenti evidenzia l’inasprimento del trattamento sanzionatorio operato dalla giurisprudenza di legittimità. Se la Consulta ha fondato la legittimità costituzionale dell’art. 616 c.p.p. sulla necessità di un coefficiente soggettivo di colpevolezza, la Terza Sezione compie una netta opzione di politica giudiziaria. L’irrogazione del massimo edittale di 5.000 euro risponde ad una logica di prevenzione speciale che prescinde da una reale graduazione del danno processuale. La sanzione assume, per tale via, una colorazione marcatamente punitiva, distanziandosi dal canone di proporzionalità dell’offesa ordinaria.

Provvedimento ed Estremi Fattispecie e Condotta Processuale Elemento Soggettivo e Sanzione
Corte Costituzionale
Sent. n. 186/2000
Vaglio di legittimità costituzionale dell’automatismo sanzionatorio per inammissibilità dell’impugnazione. Richiede la sussistenza della colpevolezza processuale (colpa ordinaria); esclude gli automatismi punitivi.
Cassazione Penale
Ord. n. 11431/2026
Primo caso di ricorso inammissibile basato su precedenti inesistenti generati da intelligenza artificiale. Riconoscimento della colpa per omessa verifica; condanna alle spese e sanzione ordinaria alla Cassa delle Ammende.
Cassazione Penale
Sent. n. 23006/2026
Consolidamento del divieto di citazione di precedenti allucinati in un incidente di esecuzione edilizia. Configurazione di colpa grave professionale; condanna alle spese e sanzione massima di € 5.000.

L’argomentazione critica si incentra sulla necessità di distinguere la negligenza del difensore da altre forme di inammissibilità palesemente pretestuose o dilatorie. Punire con la medesima asprezza pecuniaria l’avvocato che incorra in un’allucinazione algoritmica e colui che proponga ricorsi manifestamente infondati al solo scopo di lucrare sulla prescrizione rischia di appiattire la valutazione del grado della colpa. Una modulazione della sanzione maggiormente aderente alle specificità della condotta tecnologica consentirebbe di preservare la funzione rieducativa e deterrente, senza scadere in automatismi sanzionatori incompatibili con la ratio costituzionale della colpevolezza processuale.

06. Conclusioni: verso un’etica forense delle tecnologie algoritmiche

Il rigore manifestato dalla Terza Sezione induce a rimeditare lo statuto dei rapporti tra la professione forense e gli strumenti tecnologici. La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p., pur sollevando perplessità circa la sua dosimetria, sancisce un principio fondamentale: l’intangibilità della paternità intellettuale dell’atto difensivo. L’avvento di applicativi basati sull’intelligenza artificiale generativa deve essere salutato come un’opportunità di efficientamento dello studio legale, non come un espediente per azzerare l’attività cognitiva dell’operatore. Il professionista deve porsi come interprete critico dei risultati algoritmici, mai come passivo trascrittore.

La costruzione di un’etica forense delle tecnologie costituisce un compito de iure condendo non più procrastinabile. È compito delle istituzioni ordinamentali e delle associazioni di categoria promuovere percorsi formativi volti ad accrescere le competenze digitali della classe forense. Solo un avvocato consapevole delle potenzialità e, soprattutto, dei limiti intrinseci degli strumenti di machine learning può scongiurar il rischio di allucinazioni informatiche. La formazione professionale deve pertanto integrare nozioni di informatica giuridica, affinché la tecnologia venga governata e non subita, preservando il ruolo costituzionale della difesa ex art. 24 Costituzione.

La sentenza n. 23006/2026 segna, in definitiva, il tramonto dell’irresponsabilità tecnologica. L’assunto per cui l’errore algoritmico possa costituire un’esimente o un caso fortuito viene spazzato via da un consolidamento nomofilattico improntato al massimo rigore. Il difensore del futuro sarà chiamato a confrontarsi con una diligenza qualificata multilivello, che impone un dovere inderogabile di controllo a tutela del cliente e del corretto funzionamento della giurisdizione. Solo attraverso la riaffermazione del primato dell’intelligenza umana e deontologica sul mero automatismo di calcolo sarà possibile garantire la tenuta del sistema costituzionale delle garanzie processuali.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Penale, Sezione Terza, Sentenza 22 giugno 2026, n. 23006 — Inammissibilità del ricorso per aspecificità delle censure basate su precedenti inesistenti e condanna alla sanzione pecuniaria per colpa grave del difensore.
  2. 2. Corte Costituzionale, Sentenza 13 giugno 2000, n. 186 — Illegittimità costituzionale dell’automatismo sanzionatorio ex art. 616 c.p.p. e affermazione della necessità della colpa del ricorrente.
  3. 3. Cassazione Penale, Sezione Settima, Ordinanza 26 marzo 2026, n. 11431 — Declaratoria di inammissibilità per citazione di precedenti inesistenti elaborati da sistemi algoritmici.

Dottrina richiamata

  1. D1. Redazione di Sistema Penale, IA, ‘allucinazioni’ giurisprudenziali e ricorso per cassazione inammissibile, in Sistema Penale, 2026. Analisi dei primi riscontri di ricorsi inficiati dall’uso di sistemi generativi.
  2. D2. Redazione di Media Laws, L’intelligenza artificiale e la responsabilità civile dell’avvocato, in Media Laws, 2026. Analisi dei doveri processuali e della responsabilità professionale del difensore.
  3. D3. Redazione di Judicium, Uso dell’intelligenza artificiale generativa e responsabilità aggravata del difensore: il caso di Latina, in Judicium, 2025. Studio sulla condanna ex art. 96 c.p.c. per abuso del processo tecnologico.
  4. D4. F. Machina Grifeo, Intelligenza artificiale allucinata e colpa del difensore in Cassazione, in Il Sole 24 Ore, 2026. Analisi dei risvolti deontologici per violazione dei canoni di decoro e verità processuale.
Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.

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One Thought to “Allucinazione informatica: sanzione al difensore ex art. 616 c.p.p.”

  1. Valeria Neri

    Bah… “Allucinazione informatica”? Direi piuttosto NEGLIGENZA. 5.000 euro di multa e ricorso inammissibile: è una lezione SALATA.
    L’AI è uno strumento, non un lasciapassare per non controllare! Il rischio è REALE.

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