Verso la riforma dell’ordinamento forense: profili esegetici

Colonna architettonica tra ingranaggi: metafora visiva che illustra la riforma dell'ordinamento forense.

Verso la riforma dell’ordinamento forense: profili esegetici

Analisi degli emendamenti al D.D.L. 2629 tra nuove attività riservate, deroghe alle incompatibilità e tutela dell’autonomia

Paola De Virgiliis
Diritto Amministrativo & Ordinamento Forense
8 Maggio 2026
Lettura 7 min

Abstract (Italiano)

L’articolo propone una rigorosa esegesi degli emendamenti approvati in sede referente al disegno di legge delega per la riforma dell’ordinamento forense (A.C. 2629). Muovendo dal dato testuale dell’articolo 2, l’analisi decostruisce il nuovo perimetro delle attività riservate, le inedite deroghe alle incompatibilità per il lavoro dipendente presso gli enti esponenziali e i correttivi introdotti per le Società tra Avvocati. Il filo conduttore dell’indagine è la salvaguardia dell’autonomia e dell’indipendenza del difensore, esaminata ponendo in dialogo i lavori preparatori con la dottrina in materia di monocommittenza e di ingerenze dei soci di capitale.

Abstract (English)

The article proposes a rigorous exegesis of the amendments approved in the referring committee to the enabling bill for the reform of the legal profession (A.C. 2629). Starting from the textual data of Article 2, the analysis deconstructs the new perimeter of reserved activities, the unprecedented exceptions to incompatibilities for subordinate employment within representative bodies, and the corrective measures introduced for Partnerships among Lawyers. The guiding thread of the investigation is the safeguarding of the lawyer’s autonomy and independence, examined by bringing the preparatory works into dialogue with legal scholars regarding single-client relationships and the interference of capital partners.

Il nuovo perimetro delle attività riservate: esegesi dell’articolo 2

La riserva di attività stragiudiziale: continuità e rotture testuali

L’esame del testo emendativo dell’articolo 2, così come licenziato dalla Commissione Giustizia nell’ambito della riforma dell’ordinamento forense1, rivela una precisa volontà di cristallizzazione del dato normativo preesistente, pur introducendo elementi di discontinuità semantica non trascurabili. La nuova formulazione del comma 5 ribadisce che l’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale, ove prestata in modo professionale e continuativo, è riservata agli iscritti all’albo degli avvocati, fatta eccezione per le specifiche competenze attribuite per legge ad altri professionisti regolamentati.

Sotto il profilo esegetico, l’inserimento dell’avverbio «professionalmente» in luogo della precedente dizione contenuta nella Legge professionale2 sembra mirare a una perimetrazione più rigorosa del mercato dei servizi legali. Si tenta di superare l’ambiguità del concetto di «attività abituale», ancorando la riserva a un parametro di qualificazione soggettiva che esclude, a contrario, le prestazioni isolate o prive di quella struttura organizzativa tipica del professionista protetto. Tale scelta testuale risponde solo parzialmente ai rilievi di Ripepi3, il quale osserva come l’incertezza sui confini della consulenza stragiudiziale sia spesso derivata da una sovrapposizione tra il contenuto della prestazione e la qualifica del prestatore.

La clausola di salvaguardia per le altre professioni regolamentate, tuttavia, lascia aperto il problema della cosiddetta consulenza tecnica multidisciplinare. Il legislatore della delega, pur nell’ambito di questa complessa fase per la riforma dell’ordinamento forense, non sembra ancora aver sciolto il nodo della distinzione tra il parere tecnico-specialistico e il parere legale propriamente detto, laddove i due piani tendono a sovrapporsi in settori ad alta densità normativa come il diritto tributario o urbanistico. La precisione del dettato normativo si scontra qui con una realtà operativa fluida, in cui l’indipendenza del difensore rischia di essere compressa non da un’espropriazione di funzioni, ma da una progressiva erosione dei margini di esclusività del linguaggio giuridico.

Le deroghe alle incompatibilità e il nodo del lavoro dipendente

L’apertura agli enti esponenziali: la lettera dell’emendamento

Il fulcro della revisione delle incompatibilità risiede nella nuova formulazione dell’articolo 18 della legge professionale, così come ridisegnato dall’emendamento 2.154 nell’alveo de la riforma dell’ordinamento forense1. La disposizione introduce una deroga espressa al divieto di esercizio della professione in regime di lavoro subordinato, limitatamente alle attività prestate in favore di associazioni ed enti esponenziali iscritti in appositi elenchi ministeriali.

Sotto il profilo dell’esegesi letterale, l’inciso che autorizza la prestazione di assistenza legale «per la tutela dei diritti e degli interessi dei propri iscritti» segna un mutamento di paradigma rispetto al rigore dell’art. 19 della L. 247/20122. Il legislatore della delega sembra voler tipizzare una figura di avvocato dipendente che, pur inserita in un’organizzazione gerarchica, mantiene la propria iscrizione all’albo ordinario, a condizione che l’oggetto della prestazione resti confinato alle finalità istituzionali dell’ente. Tale apertura, tuttavia, solleva delicati interrogativi sulla reale tenuta della discrezionalità tecnica del professionista.

Come rileva acutamente Di Martino4, il rischio intrinseco a tale assetto risiede nella possibile sovrapposizione tra il vincolo di fedeltà al datore di lavoro e il dovere di indipendenza sancito dal codice deontologico. L’analisi del testo parlamentare de la riforma dell’ordinamento forense evidenzia infatti una lacuna normativa in merito ai presidi interni volti a schermare l’avvocato da direttive gestionali che possano interferire con la strategia difensiva, rendendo il confine tra l’autonomia professionale e la subordinazione gerarchica estremamente labile e dipendente dalla prassi applicativa dei singoli enti.

La salvaguardia dell’indipendenza nella monocommittenza

Procedendo nell’esegesi dei lavori preparatori che accompagnano la riforma dell’ordinamento forense, il dibattito in Commissione Giustizia restituisce una profonda spaccatura sulla tenuta del vincolo di monocommittenza. I deputati di opposizione hanno formalmente posto a verbale il timore che l’assoggettamento gerarchico all’ente esponenziale, per quanto circoscritto alla tutela degli iscritti, finisca per degradare la prestazione d’opera intellettuale a mera esecuzione di direttive interne, svuotando di significato la clausola di salvezza dell’autonomia professionale.

L’argomentazione politica trova sponda nella rigorosa ricostruzione dogmatica di Di Martino, il quale ha lucidamente dimostrato come il rapporto di dipendenza esclusiva esiga l’introduzione di massicci contrappesi statutari. Qualora la difesa tecnica divenga strumentale agli obiettivi di policy datoriale, il professionista subisce una pressione strutturale che non può essere arginata da generici richiami deontologici, rendendo indispensabile una perimetrazione normativa esplicita dei poteri direttivi e di controllo.

Il nodo esegetico si stringe, infine, sulla controversa soppressione del richiamo ai parametri regolamentari in tema di equo compenso. La replica della relatrice, che rintraccia nel testo dell’emendamento una garanzia sufficiente per il singolo professionista, fatica a dissipare le perplessità ermeneutiche. La formulazione adottata dal legislatore delegante rinuncia, di fatto, a un ancoraggio tariffario oggettivo, affidando la tutela del decoro professionale a una previsione di principio la cui effettività dovrà misurarsi, in sede applicativa, con la forza contrattuale asimmetrica che fisiologicamente caratterizza la subordinazione.

Società tra avvocati e argini all’ingerenza dei soci di capitale

La ripartizione degli utili e la tenuta dell’autonomia

L’architettura delle Società tra Avvocati subisce un profondo ripensamento attraverso le modifiche al regime delle incompatibilità e degli assetti proprietari. L’esegesi degli emendamenti approvati in Commissione Giustizia1 evidenzia la volontà di porre un freno strutturale al peso decisionale dei soci di capitale. La disposizione, intervenendo sulle soglie di partecipazione, stabilisce infatti che le clausole statutarie debbano garantire, in ogni caso, la prevalenza dei professionisti non solo nelle maggioranze assembleari, ma anche nei meccanismi di attribuzione dei proventi.

Tale correttivo normativo recepisce le diffuse preoccupazioni della dottrina in merito al rischio di una progressiva “mercificazione” della prestazione intellettuale. Come puntualmente ricostruito da Comba5, il mero limite del trentatré per cento del capitale sociale si è rivelato un argine fragile contro le logiche puramente finanziarie. Qualora l’investitore esterno possa intercettare la quasi totalità dei dividendi attraverso complessi strumenti statutari o categorie speciali di quote, la direzione strategica dello studio finisce per rispondere a criteri di massimizzazione del profitto, comprimendo indirettamente la libertà difensiva degli associati.

Per neutralizzare questa deriva, il legislatore della delega sceglie la via della rigidità testuale. La nuova formulazione impone che la distribuzione degli utili sia inderogabilmente parametrata al lavoro intellettuale effettivamente prestato, vietando schemi elusivi basati sui patti parasociali. La tenuta dell’autonomia forense viene così affidata a un vincolo patrimoniale espresso, il cui ancoraggio diretto nel testo di legge sottrae la governance societaria alla libera (e spesso asimmetrica) negoziazione tra il socio investitore e i professionisti iscritti all’albo.

Conclusioni

L’analisi testuale degli emendamenti approvati consegna un quadro ordinamentale in profonda transizione. Il tentativo di bilanciare le nuove esigenze del mercato dei servizi legali con la rigorosa necessità di tutelare l’indipendenza del professionista rappresenta il vero baricentro verso cui converge la riforma dell’ordinamento forense. Come emerso dall’esegesi dell’articolo 2, le inedite aperture al lavoro subordinato e l’ingresso strutturale dei capitali nelle forme societarie rischiano di incrinare il nucleo intangibile della funzione difensiva, qualora non siano supportate da argini scolpiti direttamente nel dato normativo primario.

La scommessa del legislatore delegante si giocherà interamente sulla resistenza delle clausole di salvaguardia introdotte in Commissione Giustizia. Il divieto di accordi elusivi sulla distribuzione degli utili e il vincolo di destinazione istituzionale per i datori di lavoro costituiscono limitazioni formali inequivocabili. Nondimeno, l’effettiva invulnerabilità della funzione intellettuale dovrà misurarsi costantemente con la forza attrattiva dei poteri direttivi datoriali, confermando l’assoluta centralità di un presidio deontologico che non ceda il passo a logiche puramente organizzative o aziendali.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Dottrina richiamata

  1. D1.
    Ripepi P., Il perimetro dell’attività stragiudiziale riservata, in Giurisprudenza Italiana, 2020.
  2. D2.
    Di Martino F., L’autonomia dell’avvocato tra monocommittenza e lavoro dipendente, in Corriere Giuridico, 2025.
  3. D3.
    Comba A., Società tra avvocati e soci di capitale: i limiti all’ingerenza, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2022.

A cura di:

Avv. Paola De Virgiliis

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