TFR e Fondo di tesoreria INPS: la svolta delle Sezioni Unite

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TFR e Fondo di tesoreria INPS: la svolta delle Sezioni Unite

La sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026 riafferma la natura retributiva degli accantonamenti ex lege 296/2006, legittimando il lavoratore all’insinuazione al passivo concorsuale.

Attilio Taverniti Diritto Civile 7 Ottobre 2026 Lettura 6 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 12 Ottobre 2026: La complessa questione relativa al rapporto tra TFR e Fondo di tesoreria INPS trova definitiva composizione nomofilattica nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 26356 del 7 ottobre 2026. Il Supremo Collegio ha composto il contrasto insorto con l’indirizzo del 2023 che qualificava le quote come contribuzione previdenziale pubblica, riaffermando la natura di retribuzione differita ex art. 2120 c.c. e la legittimazione del prestatore di lavoro ad azionare il proprio credito nei confronti del datore fallito.

Abstract (Italiano)

Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Cassazione civile dirimono il contrasto nomofilattico sulla qualificazione giuridica del trattamento di fine rapporto nelle imprese con almeno cinquanta dipendenti tenute al versamento presso il Fondo di tesoreria istituito dalla legge n. 296 del 2006. La Suprema Corte sancisce che le quote non versate conservano la propria matrice di credito retributivo differito, escludendo che il Fondo pubblico operi come gestione previdenziale assistita dal principio di automaticità ex art. 2116 c.c. Viene confermata la legittimazione del lavoratore a richiedere l’ammissione al passivo fallimentare in rango privilegiato e il coordinamento con la tutela indennitaria sussidiaria del Fondo di garanzia ex lege 297/1982.

Abstract (English)

In judgment no. 26356 of 7 October 2026, the Joint Civil Chambers of the Supreme Court resolved the conflict concerning the legal nature of severance pay (TFR) in companies with at least fifty employees subject to transfers to the INPS Treasury Fund under Law no. 296/2006. The Court affirmed that unpaid portions retain their fundamental character as deferred compensation, dismissing the interpretation that viewed the public Fund as a social security scheme governed by statutory automatism under Article 2116 of the Civil Code. Consequently, employees maintain full standing to claim priority admission in insolvency proceedings against defaulting employers, complemented by secondary access to the INPS Guarantee Fund.

Punti Chiave della Sentenza delle Sezioni Unite n. 26356/2026
  • Natura retributiva confermata: Il TFR disciplinato dall’art. 2120 c.c. costituisce retribuzione differita anche nel regime del Fondo di tesoreria per le imprese sopra soglia.
  • Inoperatività dell’art. 2116 c.c.: Il Fondo di tesoreria eroga prestazioni limitatamente alle quote effettivamente incamerate e non applica l’automaticità previdenziale.
  • Legittimazione concorsuale del dipendente: Il lavoratore è pienamente legittimato a insinuarsi al passivo della liquidazione giudiziale con il privilegio generale ex art. 2751-bis n. 1 c.c.
  • Coordinamento col Fondo di garanzia: Per le quote non accreditate alla Tesoreria, il datore resta tenuto alla contribuzione al Fondo di garanzia ex lege 297/1982, il quale interviene a tutela del credito retributivo insoluto e si surroga successivamente nei diritti del lavoratore.

01. La genesi del contrasto sulla natura del TFR e l’istituzione del Fondo di tesoreria

L’insegnamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ha tradizionalmente configurato il trattamento di fine rapporto nell’alveo della retribuzione differita, caratterizzata da un sinallagma funzionale che lega la prestazione lavorativa subordinata all’accantonamento progressivo delle spettanze di cui all’art. 2120 del codice civile. Tale impianto ricostruttivo, radicato nel diritto vivente, è stato tuttavia investito da rilevanti oscillazioni esegetiche a seguito dell’introduzione della legge finanziaria per il 2007, la quale ha previsto una gestione accentrata per le imprese caratterizzate da una consistenza occupazionale rilevante.

1.1 — La riforma della legge finanziaria 2007 e la destinazione delle risorse all’INPS

Con i commi 755 e seguenti dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il legislatore ha imposto ai datori di lavoro del settore privato con almeno cinquanta addetti di versare le quote di trattamento non destinate alla previdenza complementare presso un conto corrente appositamente aperto presso la Tesoreria statale e gestito dall’INPS. L’istituzione di tale gestione ha generato una divaricazione ermeneutica concernente il regime del TFR e Fondo di tesoreria INPS: si discuteva segnatamente se l’intervento dell’ente previdenziale avesse trasmutato il credito salariale in una prestazione previdenziale autonoma.

La prassi applicativa si è scontrata con l’ipotesi patologica in cui l’imprenditore ometta di trasferire mensilmente la provvista alla Tesoreria e sia successivamente assoggettato a procedura concorsuale. In tale evenienza, a fronte di un orientamento a lungo compatto nel riconoscere la titolarità del lavoratore, si è aperto un contrasto sulla configurazione del datore quale mero delegato di pagamento esente da responsabilità o quale effettivo debitore principale del trattamento maturato [1].

1.2 — Il revirement della sentenza n. 25035/2023 e la tesi previdenzialistica

La complessità del quadro ha raggiunto l’acme con la pronuncia della Sezione Lavoro n. 25035 del 22 agosto 2023 [2]. La sentenza de qua ha sostenuto che l’impiego del verbo garantisce al comma 755 e il richiamo alle regole sulla riscossione contributiva palesassero la volontà del legislatore di attrarre l’emolumento nel circuito della previdenza pubblica obbligatoria, rendendo il Fondo l’unico soggetto passivo obbligato in virtù del principio di automaticità ex art. 2116 c.c.

Tale tesi postulava che il dipendente non potesse più considerarsi creditore dell’impresa fallita per le somme maturate dal 1° gennaio 2007, spettando unicamente all’INPS il compito di insinuarsi al passivo nelle forme concorsuali per recuperare la provvista omessa. Nondimeno, la successiva ordinanza n. 10082 del 16 aprile 2025 ha disatteso tale impostazione decidendo nel merito in senso contrario [3], rimarcando il grave pregiudizio per il dipendente privato dell’accesso immediato alla tutela concorsuale e aprendo la via alla definitiva rimessione nomofilattica.

02. La decisione delle Sezioni Unite: retribuzione differita e inoperatività dell’art. 2116 c.c.

Con la sentenza n. 26356 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite civili intervengono a comporre il contrasto, disattendendo le argomentazioni della tesi previdenzialistica e restituendo coerenza dogmatica alla materia [4]. Il Supremo Collegio stabilisce in limine che il richiamo all’art. 2120 c.c. operato dalla legge finanziaria non è meramente descrittivo, bensì definisce la natura sostanziale del credito vantato dal prestatore d’opera.

2.1 — Il superamento dell’automaticità delle prestazioni e il dato testuale dei versamenti effettuati

Il nucleo dirimente della motivazione poggia sulla puntuale esegesi dell’art. 1, comma 756, della legge n. 296 del 2006, laddove si stabilisce che la liquidazione da parte della gestione pubblica avviene limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati, mentre per la parte rimanente resta a carico del datore di lavoro. Ne discende che la garanzia apprestata dalla Tesoreria statale non coincide affatto con il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali disciplinato dall’art. 2116 c.c., bensì postula l’avvenuto incameramento della provvista.

L’assenza di automaticità priva di fondamento l’assunto secondo cui l’obbligazione ricadrebbe in via esclusiva sull’ente pubblico. Al contrario, il legislatore ha concepito la Tesoreria come un mero deposito fiduciario e gestorio; pertanto, nell’ambito del binomio TFR e Fondo di tesoreria INPS, qualora l’impresa ometta i versamenti mensili, l’obbligazione retributiva originaria permane inalterata nella sfera giuridico-patrimoniale del datore, il quale non assume la veste di adiectus solutionis causa ma conserva l’ordinaria responsabilità contrattuale di pagamento.

Il Fondo di tesoreria non assume la qualità di debitore esclusivo in virtù dell’automaticità ex art. 2116 c.c.: in caso di omesso versamento della provvista, la titolarità passiva dell’obbligazione di trattamento di fine rapporto resta radicata in capo al datore di lavoro.

2.2 — L’unicità dello statuto del credito retributivo e il principio di ragionevolezza

A conforto della soluzione adottata, le Sezioni Unite valorizzano un pregnante argomento di coerenza costituzionale alla luce dell’art. 3 della Carta fondamentale. Se si riconoscesse natura previdenziale alle quote accantonate presso la Tesoreria, si determinerebbe un’inammissibile frammentazione ontologica dell’istituto: il TFR diverrebbe credito previdenziale per i lavoratori occupati in imprese con almeno cinquanta dipendenti, conservando invece natura retributiva per i dipendenti di realtà aziendali minori.

Una simile disarticolazione della fattispecie violerebbe il principio di eguaglianza e ragionevolezza, introducendo regimi prescrizionali e di tutela differenziati in base al mero dato dimensionale dell’organico aziendale. La qualificazione in termini di retribuzione differita assicura per converso l’unitarietà della disciplina codicistica ex art. 2120 c.c., salvaguardando il prestatore contro il rischio di prescrizione e garantendo la piena disponibilità del credito mediante anticipazioni in costanza di rapporto.

03. Riflessi concorsuali e coordinamento operativo con il Fondo di garanzia

L’enunciazione del principio nomofilattico produce immediate ripercussioni operative nella gestione delle insolvenze commerciali e nelle procedure di liquidazione giudiziale. Viene infatti ripristinata la linearità dei rimedi a disposizione dei dipendenti di imprese insolventi.

3.1 — La legittimazione all’insinuazione al passivo fallimentare e il privilegio mobiliare

Sul piano processuale concorsuale, l’arresto in esame riafferma la piena e diretta legittimazione attiva del lavoratore a formulare domanda di insinuazione allo stato passivo per l’importo del TFR non riversato al conto di tesoreria. Tale credito gode del grado primario di prelazione accordato dall’art. 2751-bis n. 1 c.c. a tutela delle retribuzioni dei prestatori subordinati, collocandosi in posizione sovraordinata rispetto alle ragioni dei chirografari e degli stessi crediti contributivi dell’Istituto previdenziale ex art. 2754 c.c.

La ripartizione probatoria vede il lavoratore onerato della dimostrazione del titolo contrattuale e della cessazione del rapporto. Qualora il datore o gli organi della procedura eccepiscano l’estinzione dell’obbligazione datoriale per avvenuto conferimento alla gestione accentrata, su di essi incombe la prova documentale del puntuale riversamento alla Tesoreria; in mancanza di tale prova liberatoria, il credito lavorativo dev’essere ammesso integralmente con il rango privilegiato.

3.2 — Il perimetro dell’obbligo contributivo residuo e la tutela contro l’insolvenza

Resta, comunque, fermo il coordinamento sistematico tra la gestione della Tesoreria statale e l’intervento del Fondo di garanzia istituito dall’art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Le Sezioni Unite chiariscono che l’esonero dal contributo dello 0,20% previsto dall’art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 252/2005 opera unicamente nei limiti delle quote effettivamente conferite alla Tesoreria. Un quadro analogo di tutela previdenziale concorrente emerge d’altronde anche nelle ipotesi di crisi d’impresa e liquidazione coatta amministrativa, come già esaminato in tema di tutela del TFR tramite il Fondo di garanzia INPS, nonché nella decisione parallela delle Sezioni Unite n. 26355 del 2026 sui fondi di previdenza complementare.

Ove il datore di lavoro si sia reso inadempiente, permane l’ordinario obbligo contributivo verso il Fondo di garanzia, il quale conserva la propria tipica funzione previdenziale sussidiaria contro il dissesto d’impresa. Una volta dichiarato esecutivo lo stato passivo concorsuale, il lavoratore potrà attivare l’intervento dell’INPS per ottenere la corresponsione della quota non versata alla Tesoreria e rimasta insoluta, realizzando una perfetta integrazione protettiva nel sistema TFR e Fondo di tesoreria INPS che esclude vuoti di tutela a danno del prestatore.

Principio di Diritto / Massima delle Sezioni Unite

Il trattamento di fine rapporto disciplinato dall’art. 2120 c.c., anche nel regime introdotto dall’art. 1, commi 755 – 757, della legge n. 296 del 2006, costituisce retribuzione differita, con funzione in senso lato previdenziale, e le quote di t.f.r. che i datori di lavoro, con almeno cinquanta dipendenti, hanno obbligo di versare, a partire dall’1 gennaio 2007, al Fondo di tesoreria gestito per conto dello Stato dall’Inps, costituiscono oggetto di crediti retributivi dei lavoratori la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto. Di conseguenza il lavoratore ha legittimazione alla domanda di ammissione al passivo per le quote di t.f.r. maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al Fondo di tesoreria dal datore di lavoro assoggettato a liquidazione giudiziale e quest’ultimo non può considerarsi mero adiectus solutionis causa ma conserva la titolarità passiva dell’obbligazione di corrispondere il t.f.r.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Civile, Ordinanza 9 giugno 2014, n. 12971 — Autonomia della prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia rispetto al credito lavorativo nei confronti del datore. Punto: Motivazione e P.Q.M. Esito: accoglie.
  2. 2. Cassazione Civile, Sentenza 22 agosto 2023, n. 25035 — L’orientamento superato sulla natura previdenziale del TFR e sull’esclusione della legittimazione del lavoratore verso il datore fallito. Punto: Motivazione e P.Q.M. Esito: accoglie.
  3. 3. Cassazione Civile, Ordinanza 16 aprile 2025, n. 10082 — Natura di retribuzione differita delle quote di TFR non versate e legittimazione all’ammissione al passivo fallimentare. Punto: 10 e P.Q.M. Esito: accoglie.
  4. 4. Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 7 ottobre 2026, n. 26356 — Nomofilachia sulla conservazione della natura retributiva del TFR da versare alla Tesoreria statale e legittimazione del lavoratore. Punto: 20 e 21. Esito: rigetta in parte e rimette alla Sezione lavoro.
Attilio Taverniti

Responsabile Affari Legali di Confcommercio Piacenza

Si occupa di diritto commerciale. Per Metodo Giuridico ricostruisce gli orientamenti giurisprudenziali in materia commerciale e d’impresa.

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