Il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER

Mani compongono un puzzle dell'Italia: il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER.

Il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER

La transizione energetica tra sussidiarietà e spinte autonomistiche nel prisma della giurisprudenza costituzionale 2025.

Federico Palumbo
Diritto Amministrativo & Ambiente ed Energia
23 Aprile 2026
Lettura 17 min

Abstract (Italiano)

Analisi dell’evoluzione del regime delle aree idonee per impianti FER alla luce del riparto di competenze tra Stato e Regioni. Il contributo esamina i recenti arresti della Consulta (sentt. 134, 136 e 184 del 2025) evidenziando il delicato equilibrio tra obiettivi di decarbonizzazione e tutela del paesaggio, con particolare focus sulla salvaguardia del legittimo affidamento degli operatori economici.

Abstract (English)

Analysis of the evolution of the legal regime for suitable areas for renewable energy plants in light of the division of powers between the State and Regions. The paper examines the recent Constitutional Court rulings (nos. 134, 136, and 184 of 2025), highlighting the delicate balance between decarbonization goals and landscape protection, with a specific focus on safeguarding the legitimate expectations of economic operators.

01. Introduzione: La sfida della transizione ecologica nel sistema delle fonti

La decarbonizzazione come obiettivo di rilievo eurounitario

L’assetto energetico contemporaneo attraversa un mutamento di paradigma senza precedenti, guidato dalla necessità di affrontare l’emergenza climatica attraverso una radicale riconversione delle fonti di approvvigionamento. In questa cornice, la decarbonizzazione non rappresenta più una mera opzione programmatoria, bensì un obbligo giuridico vincolante, consacrato a livello eurounitario dal c.d. Green Deal europeo. L’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, istituzionalizzato dal Regolamento (UE) 2021/1119, impone agli Stati membri una riduzione drastica delle emissioni di gas a effetto serra, fissata nella misura di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il termine intermedio del 2030.

Il perseguimento di tali traguardi richiede il coordinamento di politiche complesse, dove il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER emerge come il fulcro della tensione tra l’esigenza di uniformità nazionale e le prerogative di autogoverno territoriale. La disciplina italiana, recependo le direttive sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, ha delineato un sistema volto alla massima diffusione degli impianti di produzione. Tale mandato non si limita a una sterile enunciazione di principio, ma vincola l’azione amministrativa e legislativa a tutti i livelli, qualificando lo sviluppo delle fonti rinnovabili come un interesse pubblico prevalente per la salvaguardia dell’ambiente.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) costituisce lo strumento attuativo di questa strategia, definendo la traiettoria per il raggiungimento delle quote di potenza nominale complessiva concordate con le istituzioni europee. Tuttavia, l’attuazione pratica della transizione ecologica deve costantemente misurarsi con la tutela del paesaggio e della biodiversità, beni di rilievo costituzionale che la stessa Consulta ha recentemente posto in correlazione diretta con la protezione degli ecosistemi. Si delinea così un quadro normativo in cui la semplificazione procedurale è chiamata a convivere con il rigore dei controlli paesaggistici, evitando che la frammentazione legislativa regionale comprometta gli obiettivi strategici nazionali.

Il regime delle aree idonee tra semplificazione e governo del territorio

L’istituto delle aree idonee, disciplinato dall’art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021, rappresenta lo strumento cardine per il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata stabiliti dalla programmazione nazionale. Tale disciplina mira a individuare porzioni di territorio in cui l’insediamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili sia considerato prioritario, riducendo l’onere istruttorio e le incertezze localizzative. Attraverso questa mappatura territoriale, il legislatore ha inteso contemperare le esigenze di tutela del patrimonio culturale con la necessità di una celere realizzazione delle infrastrutture energetiche, delegando alle Regioni il compito di tradurre i criteri ministeriali in perimetrazioni puntuali.

La qualificazione di un’area come idonea comporta effetti determinanti sul piano dei regimi autorizzativi. Ai sensi della normativa vigente, i termini per il rilascio dell’autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, mentre il parere dell’autorità competente in materia paesaggistica assume natura obbligatoria ma non vincolante. Questa frizione tra l’efficacia dei procedimenti e le prerogative degli organi di tutela costituisce il terreno su cui si innestano i conflitti tra lo Stato e le amministrazioni locali, chiamate a individuare le superfici disponibili senza tuttavia poter disporre moratorie generalizzate che paralizzino l’iniziativa economica nelle more della pianificazione.

Tuttavia, l’individuazione di tali zone non può tradursi in una preclusione assoluta per le aree non incluse nel novero. Il sistema è orientato a favorire la transizione, stabilendo che la mancata inclusione di un sito tra le aree idonee non comporti automaticamente l’impossibilità di installazione, ma soltanto l’inapplicabilità delle procedure semplificate. La pianificazione territoriale regionale deve dunque muoversi entro i limiti invalicabili dei principi di derivazione statale ed europea, assicurando che la gestione del territorio non diventi uno strumento surrettizio per eludere gli impegni assunti in sede di PNIEC.

02. Il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER

La tutela del paesaggio come competenza legislativa esclusiva statale

L’individuazione delle aree idonee si colloca all’incrocio tra diverse sfere di competenza legislativa, determinando un equilibrio precario tra la valorizzazione energetica e la salvaguardia dei valori identitari del territorio. Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha ribadito con fermezza che la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali spetta alla cura esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Tale attribuzione non tollera deroghe da parte delle amministrazioni regionali, le quali non possono introdurre standard di protezione inferiori o procedure di autorizzazione difformi da quelle previste dalla legislazione statale.

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio si configura infatti come una normativa di grande riforma economico-sociale, vincolando anche le Regioni a statuto speciale. La necessità di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale risponde all’esigenza di garantire una protezione omogenea a beni che costituiscono il patrimonio comune della Nazione. In questo quadro, l’autorizzazione paesaggistica disciplinata dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 rimane un presupposto indefettibile e autonomo rispetto ai titoli abilitativi edilizi, la cui gestione non può essere assorbita o compressa da procedure regionali semplificate che ne eludano il rigore valutativo.

La recente sentenza n. 184 del 2025 ha ulteriormente chiarito che il legislatore regionale non può prevedere l’approvazione di interventi in aree non idonee a prescindere dal vaglio dell’autorità statale. Qualsiasi tentativo di scomporre l’unitarietà della tutela ambientale si scontra con il limite della competenza esclusiva statale. La conservazione del paesaggio rappresenta dunque un limite esterno alle competenze regionali in materia di governo del territorio e di energia, imponendo un coordinamento che salvaguardi l’integrità dei valori tutelati attraverso il coinvolgimento degli organi periferici del Ministero della Cultura.

I limiti alla potestà regionale: le norme di grande riforma economico-sociale

L’esercizio della potestà legislativa regionale in materia energetica e paesaggistica non si configura come un potere assoluto, bensì come una funzione soggetta a precisi vincoli di coordinamento nazionale. In questo contesto, le disposizioni statali che definiscono i parametri per la mappatura del territorio sono qualificate dalla Consulta come norme di grande riforma economico-sociale. Tali precetti, lungi dal costituire mere indicazioni di principio, operano come limiti esterni insuperabili per le Regioni, incluse quelle dotate di autonomia speciale. La necessità di una disciplina uniforme risponde all’esigenza di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, impedendo che una frammentazione normativa locale comprometta la stabilità del sistema energetico nazionale.

Il legislatore statale ha infatti il compito di dettare criteri omogenei volti a minimizzare l’impatto ambientale e a massimizzare l’efficienza degli insediamenti produttivi, tenendo conto delle specificità territoriali. Sotto tale profilo, la pretesa regionale di introdurre moratorie o vincoli localizzativi surrettizi si pone in stridente contrasto con il quadro delle competenze delineato dal Titolo V della Costituzione. Come evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale più recente, la legislazione regionale non può derogare al sistema di tutela uniforme dettato dallo Stato, il quale conserva il potere di vincolare le autonomie speciali quando siano in gioco interessi unitari e infrazionabili.

Ne discende che il corretto riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER esige che l’individuazione territoriale risulti funzionale e mai ostativa rispetto alla messa in esercizio delle infrastrutture. La qualifica di norma di riforma garantisce che il nucleo essenziale della tutela ambientale rimanga sottratto alla disponibilità dei legislatori locali, preservando una gerarchia di valori costituzionali che vede nella transizione ecologica un pilastro dello sviluppo nazionale. L’esercizio del potere regionale deve quindi avvenire nel solco della leale collaborazione, evitando barriere amministrative che possano scoraggiare l’iniziativa economica privata nel settore delle energie rinnovabili.

03. Il caso Sardegna e il conflitto sulle materie prime critiche

Dalla moratoria FER alla gestione delle risorse strategiche

L’esperienza della Regione Sardegna, culminata con l’impugnazione della legge regionale n. 20 del 2024, offre un esempio paradigmatico del conflitto tra spinte autonomistiche e obiettivi nazionali. L’iniziativa legislativa sarda ha tentato di imporre una moratoria indiscriminata sull’installazione di nuovi impianti, equiparando la qualifica di area non idonea a un divieto assoluto di realizzazione. Tale approccio è stato tuttavia censurato dalla Consulta, la quale ha ribadito che il potere regionale di individuare le zone inidonee non può tradursi in un impedimento aprioristico, ma deve limitarsi a precludere l’accesso alle procedure autorizzatorie semplificate.

La pronuncia n. 184 del 2025 ha evidenziato come l’introduzione di barriere localizzative difformi dai criteri statali violi il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER, incidendo negativamente sugli impegni di decarbonizzazione assunti dall’Italia in sede europea. La Corte ha chiarito che il divieto di installazione non può essere fondato sulla sola mancata inclusione di un’area nel novero di quelle idonee, poiché la decisione definitiva sulla fattibilità di un progetto deve scaturire da un’istruttoria tecnica completa e non da una preclusione legislativa astratta che ne pregiudichi l’esito.

Parallelamente alla questione energetica, il conflitto si è esteso alla disciplina delle materie prime critiche di interesse strategico, oggetto della sentenza n. 136 del 2025. Anche in questo ambito, la Corte ha confermato la legittimità dell’intervento statale volto a stabilire criteri uniformi per l’approvvigionamento di risorse quali litio e rame, fondamentali per la transizione verde. La natura trasversale delle materie coinvolte, dalla tutela della concorrenza a quella dell’ambiente, giustifica l’attrazione in sussidiarietà delle funzioni di programmazione e autorizzazione, sottraendole a una gestione regionale frammentata che rischierebbe di non raggiungere gli obiettivi minimi di autosufficienza dell’Unione.

Il sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile

L’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro delle materie prime critiche, introdotto dal D.L. n. 84/2024, risponde alla necessità di garantire la resilienza economica e l’autonomia strategica dell’Unione europea. Tale disciplina definisce misure urgenti volte a stabilire criteri uniformi che assicurino la tempestiva realizzazione dei progetti strategici di estrazione e riciclaggio sul territorio nazionale. La centralizzazione delle procedure presso un punto unico di contatto incardinato nel Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica non è stata ritenuta lesiva delle prerogative regionali, poiché ispirata a una logica di sussidiarietà necessaria per l’attuazione unitaria degli obiettivi comunitari.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 136 del 2025, ha confermato che tali disposizioni sono qualificabili come norme fondamentali di riforma economico-sociale, in quanto incidono su un settore essenziale per la transizione verde e digitale. La disciplina statale prevale sulle attribuzioni statutarie delle Regioni speciali laddove risponda a un interesse unitario che esige un’applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale. D’altro canto, l’intervento legislativo è ancorato alla competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente, ambiti che per la loro natura trasversale possono incidere sulla totalità degli ambiti materiali regionali.

Sotto altro profilo, il legislatore ha inteso preservare il ruolo delle amministrazioni locali stabilendo che, per i progetti non riconosciuti come strategici, rimangano ferme le ordinarie competenze regionali in materia di sicurezza e autorizzazione. Questo delicato bilanciamento riflette la struttura del sistema energetico, dove l’urgenza della transizione impone l’adozione di procedure accelerate per le infrastrutture di interesse preminente. La coerenza del sistema richiede dunque che la pianificazione nazionale e regionale operi in modo sinergico, evitando barriere amministrative che possano compromettere la salvaguardia dell’autonomia strategica nazionale.

04. La protezione dell’operatore economico e la certezza del diritto

Il principio del legittimo affidamento e l’illegittimità della retroattività regionale

La stabilità delle posizioni giuridiche consolidate e la tutela degli investimenti rappresentano un limite insuperabile per l’attività legislativa, specialmente in settori ad alta densità di capitale come quello energetico. Il principio del legittimo affidamento, di derivazione costituzionale ed eurounitaria, impone che il mutamento delle regole non avvenga in modo repentino e imprevedibile, travolgendo situazioni soggettive già maturate o procedimenti in fase avanzata di istruzione. In questo senso, l’operatore che ha avviato un’iniziativa economica confidando sulla normativa vigente deve essere protetto da interventi normativi che, senza una preminente ragione di interesse pubblico, alterino retroattivamente il quadro delle tutele.

Sotto tale profilo, il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER non può essere declinato in chiave punitiva verso i titoli abilitativi già rilasciati o le istanze pendenti. La giurisprudenza della Consulta, con la sentenza n. 184 del 2025, ha sanzionato con la declaratoria di illegittimità quelle disposizioni regionali che pretendevano di sospendere o revocare ex lege autorizzazioni già concesse, subordinandole a nuovi e più stringenti criteri di idoneità territoriale non previsti al momento della domanda. Tale prassi, oltre a violare la competenza statale esclusiva, incrina il rapporto di fiducia tra cittadino e amministrazione, trasformando la transizione ecologica in un percorso denso di incognite burocratiche.

Come osservato anche dalla dottrina più attenta, la certezza del diritto costituisce il presupposto indefettibile per l’attrazione degli investimenti necessari al raggiungimento dei traguardi del PNIEC. Qualsiasi normativa che incida su procedimenti già avviati deve prevedere adeguate clausole di salvaguardia, volte a preservare l’efficacia dei pareri già acquisiti e delle istruttorie già concluse. La tutela del paesaggio, pur nel suo rilievo primario, non può giustificare uno stravolgimento delle regole del gioco a partita in corso, pena la paralisi delle iniziative private e lo svilimento della funzione stessa della programmazione territoriale.

Dal tempus regit actum al tempus regit actionem nei procedimenti complessi

L’applicazione dei principi temporali nel diritto amministrativo ha subito una significativa evoluzione, stimolata dalla crescente complessità delle sequenze procedimentali in materia ambientale. Il tradizionale canone del tempus regit actum, inteso come applicazione della norma vigente al momento dell’adozione del singolo atto, mostra segni di inadeguatezza dinanzi a istruttorie pluriennali che richiedono ingenti investimenti preventivi. In tale scenario, emerge con forza la prospettiva del tempus regit actionem, che guarda all’intero procedimento autorizzativo come a una fattispecie unitaria, meritevole di una disciplina stabile che non venga alterata da ius superveniens privi di una ragionevole giustificazione costituzionale.

La sentenza n. 184 del 2025 della Corte Costituzionale ha cristallizzato questo orientamento, evidenziando come l’introduzione di nuovi criteri di idoneità territoriale non possa travolgere procedimenti già giunti a uno stadio di maturazione avanzata. La Consulta ha chiarito che, laddove l’istruttoria tecnica sia già stata completata favorevolmente o i pareri ambientali siano stati acquisiti, il mutamento del quadro normativo regionale non può tradursi in un arresto procedurale automatico. Tale protezione non costituisce un privilegio per l’impresa, ma un presidio della funzione amministrativa, la quale deve operare secondo canoni di efficienza e non contraddizione, evitando che la frammentazione legislativa locale renda vana l’attività istruttoria già compiuta dagli organi tecnici statali.

L’adozione del paradigma del tempus regit actionem impone dunque al legislatore regionale un onere di clausole transitorie rigorose. Non è sufficiente invocare la tutela del paesaggio per giustificare l’applicazione retroattiva di nuovi divieti localizzativi a istanze già istruite sotto il vigore della normativa precedente. In questa prospettiva, la leale collaborazione tra i diversi livelli di governo esige che la pianificazione del territorio non sia utilizzata come uno strumento di interdizione postuma. Solo garantendo che le regole rimangano stabili per tutta la durata dell’azione amministrativa è possibile conciliare l’urgenza della transizione energetica con il rispetto dei principi cardine dello Stato di diritto.

05. Rilievi critici e prospettive sistematiche

L’uso del “paesaggio” come scudo contro la transizione energetica

L’analisi delle recenti tendenze legislative regionali mette in luce una tensione irrisolta tra la tutela del territorio e le esigenze imperative della transizione energetica. Si osserva con frequenza che la potestà legislativa in materia di governo del territorio viene esercitata non per ordinare lo sviluppo, ma per interdire l’iniziativa, utilizzando il vincolo paesaggistico come uno strumento di difesa reattiva contro l’insediamento degli impianti FER. Questa dinamica trasforma un valore costituzionale primario in un pretesto per eludere gli obiettivi nazionali di decarbonizzazione, alimentando una frammentazione amministrativa che nuoce alla coerenza del sistema e alla competitività del Paese.

L’approccio sanzionato dalla giurisprudenza costituzionale evidenzia come la qualificazione di un’area come non idonea venga talvolta distorta fino a essere intesa come un divieto assoluto e insuperabile. In questa prospettiva, la pianificazione paesaggistica rischia di smarrire la sua natura propositiva per assumere una mera funzione interdittiva, priva di quel supporto tecnico-istruttorio che dovrebbe sorreggere ogni limitazione alla libertà di iniziativa economica. L’esuberanza regionale si manifesta spesso attraverso l’introduzione di criteri di distanza o di impatto visivo privi di una reale correlazione con l’integrità del bene tutelato, mirando piuttosto a una conservazione statica del territorio incompatibile con le sfide climatiche globali.

È necessario tuttavia rammentare che la tutela dell’ambiente, secondo la lettura evolutiva fornita dalla Consulta, include oggi la protezione del clima come presupposto per la conservazione stessa del paesaggio. Una contrapposizione frontale tra questi due interessi appare dunque anacronistica. Il paesaggio non può essere inteso come un’entità immutabile, ma come un organismo che deve saper accogliere le infrastrutture necessarie alla sua stessa stabilità ecologica. Il superamento della logica dello scudo richiede un cambio di passo culturale, che veda nel bilanciamento proporzionale l’unica via per una transizione energetica che sia, al contempo, sostenibile e rispettosa delle identità locali.

Verso un coordinamento multilivello: la leale collaborazione come necessità

Il superamento della conflittualità tra centro e periferia non può che passare attraverso il recupero del principio di leale collaborazione, inteso non come mera formula di rito, ma come metodo istruttorio imprescindibile. La complessità della transizione energetica esige un’azione amministrativa integrata, capace di comporre la tutela dei valori locali con le direttrici dello sviluppo nazionale. Quando il legislatore regionale interviene in modo unilaterale, introducendo vincoli che paralizzano i procedimenti autorizzativi, finisce per tradire la propria missione di governo del territorio, esponendo il sistema a una cronica incertezza giuridica. Pare corretto osservare che l’autonomia regionale trovi il suo limite naturale proprio nella necessità di concorrere a un disegno unitario di salvaguardia ambientale e climatica.

In quest’ottica, lo strumento della Conferenza unificata e l’adozione di decreti interministeriali condivisi rappresentano le sedi naturali per la definizione di una metodologia comune. La mappatura delle aree idonee deve essere il frutto di un dialogo tecnico che valorizzi le specificità dei luoghi senza trasformarle in barriere ideologiche. Peraltro, la pretesa di gestire le risorse energetiche o le materie prime critiche in isolamento gerarchico si scontra con la realtà di un mercato e di un ecosistema che ignorano i confini amministrativi. Una sussidiarietà ben intesa richiede che le Regioni esercitino la propria funzione con responsabilità, evitando che la frammentazione normativa renda l’Italia un terreno ostile per le iniziative industriali tecnologicamente avanzate.

Resta da chiedersi se la stagione dei conflitti dinanzi alla Consulta possa dirsi conclusa o se, al contrario, sia necessario un intervento legislativo statale ancor più perentorio per blindare le procedure di autorizzazione. La stabilità del quadro regolatorio è l’unico reale incentivo per gli investitori e l’unica garanzia per il cittadino. Solo attraverso un coordinamento multilivello effettivo, fondato su criteri oggettivi e condivisi, si potrà assicurare che la transizione energetica non rimanga un’enunciazione astratta, ma si traduca in infrastrutture concrete, sicure e integrate nel tessuto paesaggistico della Nazione.

06. Conclusioni

Il quadro delineato dalla giurisprudenza costituzionale del 2025 restituisce una visione unitaria e gerarchicamente ordinata del sistema energetico nazionale. Il riparto competenze Stato Regioni sulle aree idonee per le FER non può essere interpretato come una licenza di interdizione territoriale, ma deve declinarsi come un esercizio di pianificazione virtuosa e collaborativa. La censura delle spinte isolazioniste regionali, pur nel rispetto delle autonomie speciali, ribadisce che la transizione ecologica costituisce un valore non frazionabile, la cui attuazione richiede regole certe, stabili e sottratte a logiche di resistenza puramente locale.

La protezione del legittimo affidamento e l’applicazione del principio tempus regit actionem si pongono come baluardi necessari a garanzia della credibilità del sistema-Paese. Senza una stabilità dei rapporti giuridici, gli obiettivi di neutralità climatica rischierebbero di naufragare in un contenzioso perenne, scoraggiando quegli investimenti privati che sono il motore del cambiamento. In definitiva, la sfida della modernità esige che la tutela del paesaggio e lo sviluppo delle fonti rinnovabili cessino di essere percepiti come interessi antagonisti, per fondersi in una nuova sintesi di sostenibilità che trovi nel coordinamento statale la sua necessaria garanzia di uniformità.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1.
    Corte Costituzionale, sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025
  2. 2.
    Corte Costituzionale, sentenza n. 136 del 2025
  3. 3.
    Corte Costituzionale, sentenza n. 134 del 2025
  4. 4.
    Corte Costituzionale, sentenza n. 88 del 26 giugno 2025

A cura di:

Avv. Federico Palumbo

Foro di Roma

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