La deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale

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La deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale

Cassazione Civile, ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26531: limiti e portata dell’autonomia negoziale ex art. 169 c.c. tra deroga al consenso congiunto e vincolo di destinazione ai bisogni familiari

Bruno Taverniti Diritto Civile & Diritto di Famiglia 9 Ottobre 2026 Lettura 8 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 15 Ottobre 2026: con l’ordinanza n. 26531/2026 la Cassazione Civile fissa la portata dispositiva dell’art. 169 c.c., chiarendo che la deroga al consenso congiunto e all’autorizzazione del giudice è pienamente valida e che la violazione dei vincoli legali non genera nullità dell’atto, ma al più un vizio prescrittibile.

Abstract (Italiano)

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26531 del 9 ottobre 2026, consolida l’orientamento sulla portata dell’autonomia negoziale nell’amministrazione del fondo patrimoniale. La decisione affronta la validità dell’alienazione immobiliare compiuta da un solo coniuge in presenza di una clausola costitutiva di deroga al consenso congiunto e con riserva di proprietà esclusiva ex art. 168 c.c. L’art. 169 c.c. riveste natura suppletiva e consente ai costitutori di escludere sia l’autorizzazione giudiziale sia il consenso dell’altro coniuge non titolare del bene. La Suprema Corte esclude che la violazione dei limiti legali di disposizione determini la nullità radicale dell’atto per contrasto con norme imperative. L’eventuale vizio integra un’ipotesi di annullabilità soggetta ai termini di prescrizione dell’azione, confermando che l’unico profilo inderogabile del regime convenzionale risiede nella destinazione dei beni al soddisfacimento dei bisogni familiari ex art. 170 c.c.

Abstract (English)

By order no. 26531 of October 9, 2026, the Italian Court of Cassation consolidates its case law regarding the scope of party autonomy in the administration of the family trust fund (fondo patrimoniale). The ruling addresses the validity of real estate dispositions carried out by only one spouse pursuant to a founding clause deviating from joint consent and reserving sole ownership under Article 168 of the Civil Code. Article 169 of the Civil Code maintains a default nature, allowing the founders to derogate from both judicial authorization and the joint consent of the non-owner spouse. The Court excludes that a violation of statutory disposition limits entails absolute nullity under public policy rules. Any such defect merely amounts to voidability subject to ordinary statutes of limitation, reaffirming that the sole non-derogable core of the regime lies in the functional dedication of the assets to family needs pursuant to Article 170 of the Civil Code.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Natura suppletiva dell’art. 169 c.c.: la disposizione codicistica cede di fronte alla diversa volontà espressa nell’atto costitutivo, consentendo deroghe alle forme e ai presupposti di codecisione.
  • Riserva di proprietà e alienazione: il coniuge conferente che si sia riservato la proprietà esclusiva dei beni ai sensi dell’art. 168 c.c. può disporne disgiuntamente se l’atto notarile ha derogato al consenso congiunto.
  • Insussistenza della nullità radicale: l’alienazione compiuta in difformità dalle previsioni dell’art. 169 c.c. non lede norme imperative di ordine pubblico e soggiace a prescrizione ordinaria decennale o annuale.
  • Limite oggettivo dei bisogni familiari: l’autonomia negoziale non può superare il vincolo funzionale dell’art. 170 c.c., che impedisce l’esecuzione e l’iscrizione ipotecaria dei terzi per debiti estranei alla famiglia.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di fondo patrimoniale, l’art. 169 c.c. ha natura suppletiva e attribuisce ai costitutori la facoltà di derogare pattiziamente sia al consenso congiunto dei coniugi sia all’autorizzazione giudiziale in presenza di figli minori. L’atto di alienazione posto in essere dal coniuge riservatosi la proprietà esclusiva ex art. 168, comma 1, c.c., in virtù di clausola contrattuale di deroga al principio generale, è pienamente efficace; l’eventuale inosservanza delle regole legali non determina la nullità dell’atto ex art. 1418 c.c., ma un vizio soggetto a prescrizione, fermo il vincolo di destinazione ai bisogni della famiglia ex artt. 169 e 170 c.c.

01. Introduzione: la pronuncia Cassazione Civile n. 26531/2026

La Cassazione Civile, con l’ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26531, ha affrontato la questione della deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale, dichiarando inammissibile il ricorso proposto avverso la decisione di merito che riteneva pienamente valida l’alienazione di un bene compiuta da uno solo dei coniugi1. Il giudizio ha preso le mosse dall’impugnazione promossa dal coniuge escluso dall’atto notarile, il quale assumeva l’inefficacia o la nullità assoluta della compravendita per presunta violazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 169 c.c., lamentando altresì la presenza di prole minore al momento del negozio.

I coniugi, all’atto della costituzione del vincolo avvenuta nel 2000, avevano stabilito che i beni restassero di proprietà esclusiva di ciascun conferente ai sensi dell’art. 168, comma 1, c.c., convenendo espressamente la facoltà di compiere atti di disposizione senza previa autorizzazione giudiziale, anche in presenza di figli minori. Il disponente aveva successivamente alienato un immobile di sua esclusiva titolarità senza l’intervento della consorte. A fronte della domanda giudiziale introdotta a distanza di sedici anni, la Corte territoriale aveva accertato la legittimità della deroga convenzionale al consenso congiunto, escludendo l’esistenza di vizi invalidanti.

La pronuncia in esame consolida un principio essenziale per l’amministrazione patrimoniale della famiglia: l’art. 169 c.c. riveste natura suppletiva e rimette ai costitutori la modulazione dei poteri dispositivi. L’eventuale inosservanza delle regole legali non genera una nullità radicale per contrarietà all’ordine pubblico, ma al più un vizio prescrittibile. L’analisi della decisione offre l’occasione per ridefinire i rapporti tra titolarità dominicale, poteri gestori e tutela dei creditori.

02. Il perimetro dell’autonomia convenzionale nell’art. 169 c.c.

2.1 — Quando opera la deroga all’autorizzazione giudiziale e al consenso dei coniugi?

La disciplina della deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale trova il proprio fulcro nell’art. 169 c.c., il quale si apre con una formula inequivoca: la disciplina legale opera solo se non è stato espressamente pattuito diversamente nell’atto costitutivo. La disposizione attribuisce ai coniugi una facoltà derogatoria ad ampio spettro. Come evidenziato dalla Cassazione Civile fin dalla sentenza 4 giugno 2010, n. 13622, la norma mira a evitare l’indisponibilità assoluta dei cespiti, la quale rischierebbe di pregiudicare le stesse esigenze familiari2.

La clausola di apertura dell’art. 169 c.c. qualifica il precetto come norma suppletiva. I coniugi possono conformare le modalità di circolazione dei beni conferiti in base all’assetto patrimoniale prescelto. La deroga pattizia opera però esclusivamente sul versante attivo dei poteri dispositivi dei costitutori, senza attribuire facoltà di aggressione a terzi estranei.

La presenza di prole minorenne non impedisce l’esonero dall’autorizzazione giudiziale camerale. Sul punto, la Cassazione Civile, con l’ordinanza 4 settembre 2019, n. 22069, ha respinto ogni lettura dicotomica dell’art. 169 c.c.3. Sarebbe illogico ammettere la deroga convenzionale al consenso del coniuge e vietarla per il controllo giurisdizionale sui minori.

La facoltà di escludere l’autorizzazione giudiziale può essere inserita anche successivamente alla costituzione del vincolo. La Cassazione Civile, nell’ordinanza 22 novembre 2023, n. 32484, ha chiarito che l’atto costitutivo condivide la natura di convenzione matrimoniale ex artt. 162 e 163 c.c.4. Le modifiche consensuali sono pienamente legittime ove risultino funzionali al sostegno economico della famiglia.

2.2 — Quadro sinottico: evoluzione giurisprudenziale sul perimetro dispositivo

La ricostruzione del potere dispositivo sui beni vincolati in fondo patrimoniale ha conosciuto negli ultimi tre lustri un percorso interpretativo lineare e coerente. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente superato le letture pan-pubblicistiche dell’istituto, riaffermando il primato dell’autonomia negoziale dei coniugi nella definizione delle regole interne di amministrazione e alienazione dei cespiti conferiti.

Dalla pronuncia capostipite del 2010 sino al recentissimo arresto del 2026, la Suprema Corte ha tracciato una netta linea di confine: mentre le deroghe convenzionali al consenso congiunto e all’autorizzazione del giudice tutelare sono pienamente valide ed efficaci inter partes, resta ferma e insuperabile l’inefficacia delle pattuizioni dirette ad attenuare la destinazione ai bisogni familiari a danno dei creditori involontari. Il quadro sinottico seguente riassume i passaggi salienti di tale consolidamento nomofilattico.

Pronuncia Esito del giudizio Principio in sintesi
Cassazione Civile n. 13622/2010 Rigetto ricorso banca La deroga pattizia opera solo dal lato attivo dei coniugi; esclusa la libera commerciabilità a vantaggio di terzi creditori.
Cassazione Civile n. 22069/2019 Rigetto ricorso del figlio Valida la clausola che esclude l’autorizzazione del giudice anche in presenza di figli minori; rigettata la lettura dicotomica dell’art. 169 c.c.
Cassazione Civile n. 32484/2023 Rigetto ricorso coniuge La deroga all’art. 169 c.c. può essere inserita per modifica successiva ex art. 163 c.c. per sostenere l’attività economica familiare.
Cassazione Civile n. 26531/2026 Inammissibilità ricorso coniuge La deroga al consenso congiunto rende valida l’alienazione del coniuge proprietario esclusivo; esclusa la nullità per norma imperativa.

Dall’esame comparato delle pronunce emerge dunque con chiarezza come il perimetro dispositivo del fondo patrimoniale non sia monolitico: la flessibilità accordata dall’art. 169 c.c. trova piena attuazione nelle clausole di riserva di proprietà esclusiva, aprendo la strada all’alienazione autonoma da parte del singolo coniuge titolare.

03. La deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale

L’ammissibilità della deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale esige un coordinamento sistematico con la titolarità dominicale. L’art. 168, comma 1, c.c. stabilisce che la proprietà dei beni spetta a entrambi i coniugi, salvo diversa pattuizione contenuta nell’atto di costituzione. Tale clausola di riserva consente al conferente di mantenere l’esclusiva titolarità dominicale del cespite. Il vincolo di destinazione impresso dal fondo non snatura l’appartenenza del diritto reale.

La distinzione tra titolarità del bene e legittimazione a disporne rileva sul piano dell’autonomia privata. Quando l’atto notarile prevede la riserva di proprietà e al contempo deroga alle restrizioni dell’art. 169 c.c., il potere dispositivo riflette la titolarità esclusiva. Il coniuge proprietario rimane l’unico soggetto abilitato a trasferire il bene a terzi.

La riserva di proprietà esclusiva pattuita nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale consente al coniuge conferente di disporre autonomamente del bene, qualora l’autonomia negoziale abbia legittimamente derogato alla regola suppletiva del consenso congiunto.

La Cassazione Civile, nell’ordinanza n. 26531/2026, ha fatto applicazione di queste coordinate interpretative1. I giudici di legittimità hanno ritenuto immune da censure la sentenza d’appello che aveva affermato la piena efficacia della vendita stipulata dal solo marito. L’atto notarile prevedeva sia la riserva dominicale sia la deroga al principio generale dell’art. 169 c.c.

In presenza di clausole siffatte, il consenso del coniuge non proprietario non costituisce requisito di validità del negozio traslativo. Il diritto della moglie a percepire i frutti per le necessità familiari rimane salvo, ma non paralizza la circolazione del bene. L’alienazione perfezionata dal coniuge proprietario produce regolarmente l’effetto traslativo nei confronti dei terzi acquirenti.

04. La disciplina dei rimedi: fallacia della nullità imperativa e prescrizione dell’azione

La tesi difensiva della ricorrente faceva leva sulla presunta valenza pubblicistica del fondo patrimoniale. Si assumeva che gli artt. 168 e 169 c.c., in attuazione degli artt. 29 e 30 Cost., presidiassero un interesse superiore e indisponibile. Da tale premessa si pretendeva di far discendere la nullità assoluta dell’alienazione e l’imprescrittibilità dell’azione ai sensi dell’art. 1421 c.c.

La Cassazione Civile disattende radicalmente questa ricostruzione, ribadendo la piena legittimità della deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale1. L’art. 169 c.c. non ha natura di norma imperativa con riguardo alle modalità di disposizione e al consenso dei coniugi. La derogabilità espressa della disciplina codicistica dimostra che la materia è affidata all’autonomia negoziale delle parti, escludendo ogni profilo di nullità per contrarietà all’ordine pubblico.

L’eventuale violazione delle prescrizioni sull’agire congiunto non genera mai un’azione imprescrittibile. Il Tribunale aveva ravvisato l’operatività del termine annuale di prescrizione di cui all’art. 184, comma 2, c.c., richiamato in via generale dall’art. 168, comma 3, c.c. in tema di amministrazione della comunione legale. Tale rimedio mira a tutelare l’affidamento dei terzi e la certezza dei traffici giuridici.

La Suprema Corte osserva che, quand’anche si escludesse l’applicazione analogica dell’art. 184 c.c., la domanda sarebbe stata comunque preclusa dalla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. In virtù del principio della ragione più liquida, il decorso di sedici anni tra il perfezionamento del rogito e la citazione in giudizio consolida in ogni caso la posizione dell’acquirente, rendendo definitiva l’alienazione.

05. L’inderogabilità della destinazione ai bisogni familiari ex art. 170 c.c.

L’ampiezza dell’autonomia negoziale riconosciuta ai coniugi trova un limite invalicabile nella causa tipica del fondo patrimoniale. L’art. 170 c.c. sancisce l’intangibilità dei beni e dei relativi frutti rispetto all’esecuzione forzata promossa per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Tale vincolo funzionale opera oggettivamente e non può essere compresso da pattuizioni convenzionali contrarie.

La Cassazione Civile, nella sentenza 4 giugno 2010, n. 13622, ha chiarito che l’esonero pattizio dalle limitazioni di cui all’art. 169 c.c. giova esclusivamente ai coniugi e non comporta affatto la libera commerciabilità del bene verso i terzi2. I creditori particolari non possono iscrivere ipoteca giudiziale sui cespiti vincolati, a meno che il credito sia causalmente correlato a obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia. Sul tema della tutela esecutiva, si rinvia all’approfondimento su fondo patrimoniale e fideiussione tra limiti di garanzia e bisogni familiari.

Anche nella successiva ordinanza 22 novembre 2023, n. 32484, la Suprema Corte ha ribadito la centralità della finalità familiare4. La concessione di ipoteca a garanzia di finanziamenti aziendali è stata giudicata legittima solo in quanto l’impresa costituiva l’unica fonte di sostentamento del nucleo. L’autonomia dispositiva deve costantemente dimostrare la coerenza con le esigenze primarie o di sviluppo del consorzio coniugale.

06. Considerazioni conclusive

L’ordinanza n. 26531/2026 della Cassazione Civile offre un contributo chiarificatore di primaria importanza per la redazione delle convenzioni matrimoniali, confermando la piena validità della deroga al consenso dei coniugi nel fondo patrimoniale e garantendo la sicurezza della circolazione immobiliare. La qualificazione suppletiva dell’art. 169 c.c. riconsegna all’autonomia privata lo spazio necessario per conformare i poteri di amministrazione e disposizione alle concrete esigenze dei costitutori, superando anacronistici automatismi interdittivi.

La distinzione tra titolarità del diritto reale ex art. 168 c.c. e legittimazione negoziale garantisce che il coniuge conferente, in presenza di apposita clausola derogatoria, possa alienare validamente i beni personali. Al contempo, la negazione della sanzione di nullità radicale per le eventuali irregolarità formali salvaguarda l’affidamento dei terzi acquirenti, confinando l’impugnazione nell’alveo dei rimedi a prescrizione ordinaria.

Resta saldo il solo presidio davvero inderogabile dell’istituto: la destinazione economico-funzionale ai bisogni della famiglia di cui all’art. 170 c.c. L’equilibrio raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità contempera efficacemente la protezione patrimoniale del consorzio familiare con le imprescindibili esigenze di certezza e stabilità dei traffici giuridici.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Civile, ordinanza 9 ottobre 2026, n. 26531 — Esito: inammissibile. Punto: 3.1 — L’art. 169 c.c. ha natura suppletiva e consente la deroga convenzionale al consenso congiunto per l’alienazione dei beni in riserva di proprietà esclusiva; l’atto compiuto in difformità non è nullo per violazione di norme imperative ma al più annullabile e soggetto a prescrizione decennale.
  2. 2. Cassazione Civile, sentenza 4 giugno 2010, n. 13622 — Esito: dichiara inammissibile in parte e rigetta in parte. Punto: 4 — La deroga alle limitazioni dell’art. 169 c.c. opera solo dal lato attivo per i coniugi e non determina la libera commerciabilità verso terzi per debiti estranei alle esigenze familiari.
  3. 3. Cassazione Civile, ordinanza 4 settembre 2019, n. 22069 — Esito: dichiara inammissibile in parte e rigetta in parte. Punto: 2.2 — È pienamente legittima la clausola costitutiva del fondo che esclude la previa autorizzazione del giudice camerale anche in presenza di figli minori, non tollerando l’art. 169 c.c. interpretazioni dicotomiche.
  4. 4. Cassazione Civile, ordinanza 22 novembre 2023, n. 32484 — Esito: rigetta il ricorso. Punto: 3 — La deroga all’autorizzazione del giudice ex art. 169 c.c. può essere introdotta anche tramite modifica successiva della convenzione matrimoniale ex art. 163 c.c. finalizzata a tutelare gli interessi economici del nucleo.
Bruno Taverniti

Avvocato del Foro di Roma — Direttore di Metodo Giuridico

Si occupa di diritto civile e diritto amministrativo. I suoi contributi privilegiano un taglio tecnico e diretto, centrato sul dato giurisprudenziale.

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