Ingiurie tra coniugi: il vaglio dell’offensività in concreto
La tutela dei figli minori esposti alle offese reciproche
Abstract (Italiano)
Le ingiurie tra coniugi in presenza dei figli sono al centro dell’ordinanza n. 21026/2026 della Cassazione, pronunciata su un’azione risarcitoria proposta da un’ex moglie contro l’ex marito per le frasi offensive scambiate al telefono durante una discussione sul mantenimento dei figli, udite in vivavoce dai minori. La Corte riafferma che il requisito della comunicazione con più persone si configura anche quando i soli presenti, oltre all’offeso, siano minori in tenera età incapaci di cogliere il significato specifico delle parole ma non la loro portata lesiva. Nondimeno, applicando il criterio della ragione più liquida, esclude in concreto l’offensività delle espressioni, valorizzando il contesto di conflittualità pregressa tra le parti e la reciprocità degli attacchi personali. L’articolo ricostruisce l’iter argomentativo, segnala un’imprecisione citazionale nel richiamo a un precedente non pertinente alla questione dei minori, e interroga il rapporto tra l’estensione protettiva enunciata in astratto e il suo concreto ridimensionamento nel caso di specie.
Abstract (English)
Insults between spouses in the presence of children are at the centre of Italian Supreme Court order no. 21026/2026, issued on a damages claim brought by a former wife against her former husband for offensive phrases exchanged by phone during a discussion on child support, overheard on speakerphone by the minor children. The Court reaffirms that the requirement of communication to more than one person is met even when the only persons present, besides the offended party, are young children unable to grasp the specific meaning of the words but not their generic harmful import. Nonetheless, applying the criterion of the most liquid reason, it excludes in concreto the offensive character of the expressions, giving weight to the parties’ long-standing conflictual context and to the reciprocity of personal attacks. The article reconstructs the reasoning, flags a citation inaccuracy regarding a precedent not on point as to minors, and questions the relationship between the protective extension stated in the abstract and its concrete curtailment in the case at hand.
Indice dei Contenuti
Introduzione
Una telefonata sul mantenimento dei figli, finita in accuse reciproche e in una frase che l’ex marito rivolge all’ex moglie davanti ai due figli minori, in vivavoce: da questo episodio nasce l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 21026/20261, che si pronuncia sulla domanda di risarcimento proposta dalla donna per le ingiurie tra coniugi in presenza dei figli scambiate in quella conversazione. La vicenda, già rigettata in due gradi di giudizio, arriva in sede di legittimità con tre motivi di ricorso che ripropongono, sotto angolazioni diverse, la medesima domanda: se le parole pronunciate al telefono integrino un illecito risarcibile ai sensi dell’art. 2043 c.c. e del d.lgs. n. 7 del 2016, indipendentemente dal contesto familiare in cui sono state pronunciate.
L’ordinanza merita attenzione non tanto per l’esito – l’inammissibilità del ricorso – quanto per il modo in cui la Corte tiene insieme due affermazioni che, a prima vista, tirano in direzioni opposte: da un lato riconosce che la presenza dei figli minori, pur incapaci di cogliere il senso specifico delle espressioni, può bastare a soddisfare il requisito della comunicazione con più persone; dall’altro esclude, nel caso concreto, che le frasi pronunciate abbiano davvero leso l’onore della destinataria, attribuendo peso decisivo al clima di conflitto pregresso tra le parti. Il filo che lega i paragrafi che seguono è la tenuta di questo equilibrio, e il margine che esso lascia al linguaggio ostile delle separazioni più logorate.
Il caso e l’iter processuale
La telefonata tra gli ex coniugi e l’azione risarcitoria
Riferisce l’ordinanza1, nella parte in fatto, che la conversazione telefonica del 17 febbraio 2018 nasce da un confronto sulle spese straordinarie dei due figli minori: la donna intende rappresentare all’ex marito che avrebbe dovuto contribuire a ulteriori spese in favore di uno dei figli. È in questo contesto che l’uomo, secondo quanto riportato nel provvedimento, aggiunge senza apparente motivo: «devi andare al lavorare. Non mi chiamare mai più. Sei una persona cattiva. Sei una madre schifosa». Le parole, pronunciate in modalità vivavoce, vengono percepite anche dai due figli minorenni, presenti nello stesso ambiente domestico della madre.
Su questa base la donna propone un ricorso ex art. 702-bis c.p.c., chiedendo la condanna dell’ex marito al risarcimento del danno da illecito civile, quantificato in 15.000 euro. La domanda non si fonda sulla fattispecie penale dell’ingiuria, depenalizzata dal 2016, ma direttamente sull’illecito aquiliano previsto dagli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 7 del 2016, che rinviano, per il risarcimento, agli artt. 2043 e 2059 c.c.
Il pregiudizio lamentato non è soltanto quello, diretto, della destinataria delle espressioni: la ricorrente sostiene di avere subito un danno morale e psicologico, sfociato in crisi di pianto e in uno stato di prostrazione, perché le parole pronunciate dall’ex coniuge avrebbero messo in discussione, agli occhi dei figli, il suo ruolo di madre e di educatrice. È un argomento che anticipa, fin dal primo grado, la questione che innerverà tutto il giudizio di legittimità: che peso assegnare alla circostanza che l’offesa, per quanto rivolta a un solo destinatario adulto, sia stata percepita anche da chi, per età, non può comprenderne il contenuto specifico ma può comunque restarne segnato.
Il doppio rigetto nei giudizi di merito
Il Tribunale di Viterbo rigetta la domanda con una doppia motivazione. Sotto il profilo probatorio, ritiene che la registrazione della telefonata, prodotta dalla ricorrente, non confermi affatto la sua versione dei fatti. Sotto il profilo sostanziale, e anche a voler ammettere la pronuncia delle frasi, esclude che esse rivestano carattere ingiurioso, richiamando la sentenza di appello resa nel giudizio di divorzio tra le parti, dalla quale risultava che la donna avrebbe potuto procurarsi un reddito autonomo e che ciascuno dei due coniugi era tenuto a provvedere al proprio mantenimento. Quanto al danno morale, il primo giudice osserva che la parte attrice si era limitata ad allegare crisi di pianto e depressione, senza indicare quale tipo di sofferenza le fosse stato cagionato.
La Corte d’appello di Roma conferma integralmente la decisione di primo grado, respingendo il gravame. Esauriti i due gradi di merito con un esito identico, il giudizio prosegue in sede di legittimità: il Consigliere delegato formula, il 27 marzo 2025, una proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla quale la ricorrente reagisce insistendo per la decisione del ricorso. È un dettaglio procedurale che merita di essere segnalato, perché anticipa l’esito: la Corte tratterà la vicenda con gli strumenti tipici delle questioni dall’esito già delineato, più che come un caso che apra problemi interpretativi nuovi.
La questione giuridica
L’ingiuria depenalizzata e la sua autonomia civile
Dal 2016 l’ingiuria non è più reato: il d.lgs. n. 7 del 2016 ne ha fatto un illecito civile autonomo, sanzionato non con la pena ma con il risarcimento del danno secondo le regole generali dell’art. 2043 c.c. La trasformazione, però, non ha eliminato il problema di fondo, comune a tutte le offese all’onore e al decoro: stabilire quando un’espressione sia davvero lesiva e quando, viceversa, resti nei limiti di un confronto acceso ma non illecito. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente sostiene che la Corte d’appello, pur riconoscendo implicitamente il carattere oggettivamente offensivo delle parole, ne avrebbe ingiustificatamente attenuato la gravità in ragione del contesto, richiamando un principio enunciato da Cass., Sez. V penale, n. 33344/20082, secondo cui la libertà di manifestazione del pensiero può prevalere sulla tutela dell’onore solo quando ricorrano i presupposti dell’esercizio legittimo del diritto di critica ex art. 51 c.p.
L’argomento, di per sé, non è implausibile: se l’offensività oggettiva delle espressioni è fuori discussione, residuano solo le scriminanti tipiche, e nessuna di esse – critica legittima, esercizio di un diritto, reazione proporzionata – pare configurabile in una conversazione privata tra ex coniugi sulle spese dei figli. Il secondo e il terzo motivo proseguono su questa linea, contestando che il giudice di merito abbia fatto leva sui toni reciprocamente accesi della telefonata per giustificare, nei fatti, un’attenuazione che gli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 7 del 2016 non prevedono, e per applicare in via analogica un principio – quello della provocazione di cui all’art. 599 c.p., vecchio testo – che, per costante giurisprudenza, opera solo in sede penale. Il punto, come si vedrà, non sarà mai davvero affrontato dalla Cassazione: l’intero ricorso cade prima, su un piano logicamente anteriore.
Il nodo della comunicazione con più persone in presenza di minori
Il requisito della comunicazione con più persone nasce per la diffamazione, distinguendola dalla semplice ingiuria: l’art. 595 c.p. richiede che l’offesa raggiunga una pluralità di destinatari, mentre l’ingiuria – oggi depenalizzata – si consuma anche nel rapporto a due, fra offensore e offeso. Trasferito nell’illecito civile disciplinato dal d.lgs. n. 7 del 2016, il discrimine perde la sua funzione classificatoria originaria, ma ne conserva una sostanziale: la presenza di altri soggetti, oltre alla vittima, incide sulla gravità della lesione, perché amplifica la percezione sociale dell’offesa e, con essa, il danno alla reputazione.
Su questo crinale si colloca l’affermazione più innovativa, almeno in apparenza, dell’ordinanza in commento: il requisito può dirsi soddisfatto anche quando le frasi offensive sono pronunciate alla presenza di un adulto e di minori in tenera età, qualora questi ultimi, pur non essendo in grado di cogliere il significato specifico delle parole usate, ne possano cogliere la generica portata lesiva, «tanto da rimanerne turbati o divenire a loro volta potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori». È una lettura che sposta l’attenzione dal dato testuale dell’offesa al suo effetto su chi assiste, anche senza comprenderla per intero.
Il principio non nasce con l’ordinanza n. 21026/2026: la Cassazione lo riprende, in termini quasi testuali, da un proprio precedente in materia di rapporti familiari, Cass. n. 3785/20213, relativo a ingiurie pronunciate da una nuora verso la suocera durante una lite domestica, in presenza dei nipoti minori. Va precisato, per onestà di inquadramento, che in quella sede il principio compare nel rigetto – per inammissibilità – del terzo motivo del ricorso incidentale condizionato, e non nel nucleo della revocazione accolta sugli altri motivi: un dettaglio processuale che non ne sconfessa il contenuto, ma che la stessa ordinanza in commento, riprendendolo, non si cura di segnalare. Il contesto resta comunque diverso – una lite in casa, non una telefonata – ma la struttura del problema coincide: anche chi non comprende il lessico dell’offesa può percepirne il disvalore, e questa percezione, per la Corte, basta a integrare il requisito oggettivo della pluralità dei presenti.
La ricaduta pratica, per chi si occupa di crisi della coppia, non è trascurabile: ogni conversazione condotta in vivavoce, ogni litigio domestico che si svolga davanti ai figli, smette di essere – sul piano della qualificazione giuridica – un fatto a due, e diventa potenzialmente un fatto a più persone, con quanto ne consegue in termini di gravità dell’eventuale illecito. Resta da vedere se a questa premessa protettiva corrisponda, nel caso concreto, una conseguenza coerente sul piano dell’accertamento dell’offensività: è il punto che l’ordinanza affronta nei paragrafi successivi della motivazione, e che l’articolo riprende più avanti.
Il quadro normativo e giurisprudenziale
L’art. 3 del d.lgs. n. 7 del 2016 e il rinvio al codice civile
L’art. 3 del d.lgs. n. 7 del 2016 prevede che chi offende l’onore o il decoro di una persona presente, anche mediante comunicazione telefonica o telematica, sia tenuto al risarcimento del danno in favore della persona offesa, salvo che il fatto sia di particolare tenuità; l’art. 4 della stessa disciplina indica i criteri di determinazione, rinviando alla natura, alla specie e alla gravità dell’offesa, alle condizioni delle parti e a ogni altra circostanza del caso. Il rinvio agli artt. 2043 e 2059 c.c., richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, non è una clausola di stile: colloca l’illecito da ingiuria nel sistema generale della responsabilità aquiliana, con la conseguenza che il danno non patrimoniale, per essere risarcito, deve essere allegato e provato secondo le regole ordinarie, e non può presumersi dalla sola sussistenza del fatto lesivo.
Sullo sfondo resta la tensione, mai del tutto risolta, tra la libertà di manifestazione del pensiero garantita dall’art. 21 Cost. e la tutela dell’onore, che pure non trova nella Carta una propria norma dedicata ma viene ricondotta, dalla giurisprudenza costante, agli artt. 2 e 3 Cost., quali espressioni della dignità della persona. È un bilanciamento che la riforma del 2016 non ha alterato nei suoi termini concettuali, limitandosi a spostare la sanzione dal piano penale a quello civile: il giudice continua a dover stabilire, caso per caso, se le parole pronunciate restino nell’alveo di un confronto – per quanto acceso – legittimo, o se lo travalichino in un’offesa risarcibile.
I precedenti richiamati dall’ordinanza, tra continuità e imprecisione citazionale
A sostegno del principio sui minori, l’ordinanza n. 21026/2026 richiama, in parentesi, due proprie pronunce: la già citata Cass. n. 3785/2021 e, accanto ad essa, Cass. n. 11271/20204. Il lettore è indotto a pensare che entrambe sorreggano, allo stesso modo, l’affermazione appena enunciata. La lettura del testo integrale della seconda pronuncia smentisce questa impressione.
Cass. n. 11271/2020 decide una controversia del tutto estranea ai rapporti familiari: riguarda la responsabilità di un Ambasciatore italiano per una nota informativa, qualificata come riservata, inviata al solo Ispettorato Generale del Ministero degli Affari Esteri, e relativa alla condotta di un funzionario diplomatico. La Cassazione, in quel caso, cassa la sentenza d’appello e rigetta nel merito la domanda risarcitoria, escludendo la diffamazione perché la nota era stata inviata a un unico destinatario istituzionale e perché ricorreva la scriminante dell’adempimento del dovere.
Il principio realmente espresso in quella sede riguarda dunque la comunicazione riservata a un unico destinatario, non la presenza di minori: la Corte, in quella occasione, afferma che «in tema di diffamazione si configura la condotta del reato solo qualora – nell’ipotesi in cui l’agente comunichi in via riservata con un’unica persona – vi sia la prova della volontà, da parte dell’agente medesimo, della diffusione del contenuto diffamatorio della comunicazione attraverso il destinatario». Nessun passaggio di quella motivazione tratta di figli, di minori o di percezione generica della portata lesiva da parte di soggetti incapaci di comprenderne il significato specifico.
Non si tratta di un dettaglio bibliografico irrilevante. Il principio sui minori è, fra le affermazioni dell’ordinanza, quella dotata di maggiore portata innovativa e di maggiore valore protettivo per chi tutela i figli nelle separazioni conflittuali: appoggiarlo anche a un precedente che non lo contiene ne offusca, anziché rinforzarne, la base argomentativa, e consegna all’interprete un apparato citazionale che merita di essere maneggiato con la cautela che si dirà più avanti, nei rilievi critici.
La motivazione del giudice
La ragione più liquida e l’accertamento in concreto dell’offensività
La Cassazione1 tratta congiuntamente i tre motivi di ricorso e li dichiara inammissibili per ragioni che definisce «assorbenti»: non occorre, in altri termini, stabilire se le scriminanti penalistiche siano applicabili in sede civile, né se il giudice di merito abbia correttamente distribuito l’onere della prova, perché il problema si arresta prima, sul piano del fatto. È la tecnica della ragione più liquida: tra più questioni proponibili, il giudice sceglie quella che, da sola, è sufficiente a definire la lite, senza dover scendere nell’esame di tutte le altre.
La ragione scelta è, appunto, l’insussistenza in concreto dell’offensività. La Corte territoriale, richiamata e confermata dalla Cassazione, aveva affermato che, «anche a voler ammettere come comprovata la pronuncia, via telefono, della frase in questione, peraltro mai negata dal convenuto, e soprattutto la circostanza della sua reale percezione da parte dei figli», va comunque ribadita «la inesistenza della portata effettivamente screditante delle espressioni rivolte alla donna». La sequenza logica è netta: prima si dà per acquisito ciò che la ricorrente voleva dimostrare – la pronuncia della frase, la sua percezione da parte dei minori – e poi si nega, su tutt’altro piano, che da questi fatti derivi un’offesa giuridicamente rilevante.
Il criterio di giudizio richiamato è quello, consolidato, secondo cui la condotta diffamatoria o ingiuriosa non va valutata quam suis, cioè secondo la considerazione che la vittima ha di sé, ma come lesione dell’onore e della reputazione di cui una persona gode tra i consociati, tenendo conto del contesto in cui le parole sono state pronunciate e dello standard di sensibilità sociale del tempo. È un parametro oggettivo, e proprio per questo aperto, nella sua applicazione, a un margine di apprezzamento che il paragrafo successivo permette di misurare.
Il peso del contesto conflittuale e della reciprocità degli attacchi
La negazione dell’offensività non è apodittica: la Corte di merito, secondo quanto riportato in motivazione, la ricava da tre elementi contestuali. Il primo è la presenza di «enormi e risalenti contrasti tra le parti, relativi soprattutto ai rispettivi obblighi di mantenimento dei figli»: la telefonata, in altri termini, non nasce dal nulla, ma si inserisce in una storia di conflitto già lunga. Il secondo è il registro della conversazione, fatto di «toni animosi e rivendicati» che, a detta di entrambe le parti, avevano contraddistinto lo scambio. Il terzo, e più rilevante, è la reciprocità degli attacchi personali, che secondo la Corte territoriale «ridimensiona fortemente la direzione ingiuriosa, anche sotto il profilo soggettivo della frase pronunciata», elidendo «del tutto l’esorbitanza da un ipotetico canone di continenza».
La Cassazione avalla questo percorso con una formula che merita di essere letta per intero: la Corte territoriale, «senza affermare la ricorrenza nella specie di una non prevista scriminante», ha proceduto al vaglio della sussistenza, in concreto, dell’offensività, «non limitato atomisticamente e formalmente alla lettera delle parole venute in rilievo, ma avuto riguardo anche al contesto verbale e ambientale in cui esse sono state pronunciate», giungendo così a un accertamento in fatto, «non censurabile in questa sede».
La distinzione tra «scriminante» e «accertamento in fatto dell’offensività» è, sul piano dogmatico, reale: la prima presuppone un fatto già qualificato come illecito, che una causa di giustificazione neutralizza; la seconda nega, a monte, che il fatto sia mai stato illecito. Ma la distinzione, per quanto corretta in punto di diritto, produce qui un effetto pratico difficile da distinguere da quello di una scriminante: il contesto di conflittualità reciproca, ricondotto sotto l’etichetta dell’accertamento in fatto, finisce per assorbire esattamente ciò che il terzo motivo di ricorso – l’inapplicabilità della provocazione civile ex art. 599 c.p. – intendeva impedire, e lo fa per una via che, non essendo qualificata come scriminante, si sottrae al sindacato di legittimità.
Rilievi critici
Un’estensione protettiva che si autolimita
Riletta nel suo complesso, l’ordinanza enuncia un principio e ne neutralizza, nello stesso atto, l’applicazione concreta. Il principio è che la presenza di figli minori, anche se incapaci di comprendere il significato specifico delle parole, soddisfa il requisito della comunicazione con più persone e dunque aggrava, in astratto, la rilevanza dell’offesa. La neutralizzazione consiste nell’escludere, a valle, che vi sia stata un’offesa rilevante: se l’offensività manca in radice, il fatto che ad assistervi fossero anche i figli minori non produce alcun effetto, perché non vi è nulla, in concreto, da cui i minori debbano essere protetti. È una sequenza logicamente impeccabile, ma che lascia un’impressione di squilibrio: l’affermazione di principio più protettiva dell’intera motivazione resta, nei fatti, senza applicazione.
Il punto merita di essere isolato con precisione, perché la Corte sembra muoversi su un unico piano di analisi – l’offensività delle parole nei confronti della destinataria adulta – senza interrogarsi separatamente su un profilo distinto: l’esposizione dei figli, in quanto tale, a un litigio acceso tra i genitori condotto in loro presenza. Il contesto di conflittualità reciproca può ragionevolmente attenuare, agli occhi di un osservatore esterno, la portata offensiva di una frase scambiata tra adulti consapevoli delle reciproche provocazioni; ma quello stesso contesto non dice nulla sul pregiudizio, autonomo, che la sola esposizione al conflitto può determinare in chi quel conflitto non lo ha generato e non può difendersene.
Non si tratta di sostenere che la domanda risarcitoria, formulata esclusivamente a tutela dell’onore della madre, avrebbe dovuto essere accolta: l’accertamento in fatto compiuto dai giudici di merito resta, per le ragioni viste, sottratto al sindacato di legittimità. Si tratta, piuttosto, di osservare che il principio sui minori, per essere davvero operativo e non solo dichiarato, richiederebbe una sede propria di accertamento – distinta da quella, tutta centrata sulla reciprocità tra i coniugi, che la Corte ha qui ritenuto sufficiente a chiudere la vicenda.
Il rischio di una soglia di tolleranza per il conflitto post-coniugale
Generalizzando il criterio applicato nel caso di specie, emerge un rischio che eccede la singola vicenda. Se la conflittualità pregressa e la reciprocità degli attacchi bastano, da sole, a escludere l’offensività in concreto delle espressioni scambiate, la categoria di persone più esposta a vedersi negata tutela è proprio quella delle coppie separate o divorziate impegnate in un contenzioso prolungato sul mantenimento o sull’affidamento dei figli: situazioni in cui la conflittualità pregressa, quasi per definizione, non manca mai. Il paradosso non è di poco conto, perché è esattamente in questo tipo di contesto che i figli minori sono più frequentemente esposti, in via diretta o tramite vivavoce e dispositivi condivisi, alle comunicazioni ostili tra i genitori.
Il rilievo si aggrava se letto insieme all’imprecisione citazionale segnalata nel paragrafo precedente: il principio sui minori, già di per sé privo di applicazione concreta nel caso deciso, riposa anche su un apparato di precedenti meno solido di quanto l’ordinanza lasci intendere. Non si tratta di due difetti indipendenti, ma di una stessa linea di tendenza: l’affermazione protettiva verso i minori resta, in questa pronuncia, più dichiarata che operativa.
Resta poi un problema di metodo, destinato a riproporsi in casi analoghi: qualificare l’esclusione dell’offensività come puro accertamento in fatto, sottratto al sindacato di legittimità, consegna ai giudici di merito una discrezionalità ampia e poco sindacabile nella misurazione di quanta «reciprocità» o quanta «conflittualità pregressa» sia sufficiente a neutralizzare un’offesa. In assenza di indicazioni più stringenti, l’esito può variare sensibilmente da un tribunale all’altro, a parità di fattispecie.
Sarebbe opportuno, allora, che la giurisprudenza successiva tenga distinti, in modo più netto, i due piani che questa ordinanza finisce per sovrapporre: da un lato l’offensività delle parole nei confronti dell’adulto destinatario, attenuabile dal contesto di conflitto reciproco; dall’altro l’esposizione dei figli minori al conflitto stesso, che meriterebbe una valutazione autonoma, non riassorbita per intero nella prima. Solo così il principio sui minori, enunciato con tanta chiarezza in questa e in altre pronunce, potrà avere un’occasione concreta di applicazione, anziché restare una clausola di stile pronta a essere superata dalla «ragione più liquida» della reciprocità tra i coniugi.
Conclusioni
L’ordinanza n. 21026/20261 dichiara inammissibile un ricorso e, in apparenza, chiude una vicenda minore tra le tante che alimentano il contenzioso post-coniugale. Ne resta, tuttavia, un’acquisizione di metodo destinata a circolare oltre il caso deciso: le ingiurie tra coniugi in presenza dei figli soddisfano il requisito della comunicazione con più persone anche quando i presenti, oltre all’offeso, sono minori incapaci di cogliere il significato specifico delle parole ma non la loro carica lesiva. È un’acquisizione che merita di essere tenuta a mente da chi assiste le parti in giudizi di separazione e divorzio, perché sposta la qualificazione giuridica di episodi – la lite domestica, la telefonata in vivavoce – che la prassi tende a percepire come fatti privati a due.
Il caso concreto, però, ricorda anche il limite di quell’acquisizione: un principio enunciato in astratto non basta, se l’accertamento contestuale dell’offensività – condotto con riguardo alla sola reciprocità tra gli adulti – finisce per assorbirlo senza residui. Tra i due piani, quello della tutela dei minori e quello del conflitto fra i coniugi, la giurisprudenza futura avrà l’occasione di tracciare un confine più netto: un confine che, allo stato, questa pronuncia lascia tracciare solo a metà.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
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Codice Civile , artt. 2043 e 2059 -
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 , artt. 3 e 4 -
Codice Penale , artt. 51 e 599 (vecchio testo) -
Costituzione , art. 21
Giurisprudenza citata
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1.
Cass. civ., Sez. III, ord. 12 novembre 2025 (dep. 21 giugno 2026), n. 21026/2026 — Sentenza in commento: dichiara inammissibile il ricorso, escludendo in concreto l’offensività di espressioni ingiuriose tra ex coniugi pronunciate in presenza dei figli minori, in ragione del contesto di conflittualità pregressa e della reciprocità degli attacchi. -
2.
Cass. pen., Sez. V, sent. 24 aprile 2008 (dep. 11 agosto 2008), n. 33344/2008 — Esclude che la condotta dell’imputato, un docente che aveva sputato verso la preside dell’istituto accompagnando il gesto con espressioni offensive, potesse beneficiare della scriminante del diritto di critica ex art. 51 c.p. -
3.
Cass. civ., Sez. III, sent. 28 ottobre 2020 (dep. 15 febbraio 2021), n. 3785/2021 — Afferma, in un giudizio di revocazione relativo a ingiurie tra suocera e nuora pronunciate in presenza dei nipoti minori, che il requisito della comunicazione con più persone è soddisfatto anche quando i presenti, oltre all’offeso, siano minori incapaci di cogliere il significato specifico delle parole ma non la loro portata lesiva. -
4.
Cass. civ., Sez. III, sent. 14 novembre 2019 (dep. 12 giugno 2020), n. 11271/2020 — Esclude la diffamazione di un funzionario diplomatico ad opera di un Ambasciatore per difetto di comunicazione con più persone (destinatario unico e riservato) e per operatività della scriminante dell’adempimento del dovere; non riguarda la presenza di minori.
