Fondi pensione e crediti privilegiati: la svolta delle Sezioni Unite
La sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026 distingue tra quote trattenute al lavoratore, TFR devoluto e contribuzione datoriale, rimodulando l’art. 2751-bis n. 1 c.c. nel concorso fallimentare.
Stato della questione e quadro aggiornato al 12 Ottobre 2026: La questione del privilegio dei crediti per fondi pensione ha trovato risoluzione nomofilattica nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 26355 del 7 ottobre 2026. Il Supremo Collegio ha composto il contrasto tra l’indirizzo fondato sulla natura previdenziale autonoma e l’orientamento della natura retributiva, statuendo che le quote trattenute al lavoratore e il trattamento di fine rapporto destinato alla previdenza integrativa conservano la natura retributiva e la prelazione ex art. 2751-bis n. 1 c.c., mentre la quota a carico datoriale resta chirografaria.
Abstract (Italiano)
Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite della Cassazione civile intervengono sul contrasto sorto in merito al riconoscimento del privilegio generale sui mobili ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per i crediti non versati dal datore di lavoro insolvente alle forme di previdenza complementare. Rifiutando un inquadramento monolitico, la Corte opera una scomposizione basata sulla causa genetica del credito: riconosce natura retributiva e prelazione privilegiata sia alle somme decurtate dalla busta paga a titolo di contributo del lavoratore, sia alle quote di TFR maturando destinate al fondo; per converso, qualifica come puramente previdenziale negoziale la quota a carico esclusivo dell’impresa, relegandola al chirografo.
Abstract (English)
By judgment no. 26355 of 7 October 2026, the Joint Civil Chambers of the Supreme Court resolved the longstanding conflict concerning the priority status under Article 2751-bis no. 1 of the Italian Civil Code for pension contributions withheld but not transferred to complementary pension funds by insolvent employers. Moving past an all-or-nothing approach, the Court established that employee deductions and severance pay (TFR) allocations retain their remuneration nature and enjoy general movable priority, whereas purely employer-paid collective contributions fall outside the scope of wage privileges and rank as unsecured claims.
- Superamento dell’approccio unitario: Non tutti i crediti vantati verso il fallimento per previdenza complementare condividono il medesimo destino concorsuale.
- Privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c.: Riconosciuto integralmente per le ritenute stipendiali a carico del dipendente e per gli accantonamenti di TFR devoluti alle forme pensionistiche.
- Chirografo datoriale: I contributi posti dai contratti collettivi a carico del datore di lavoro non hanno natura retributiva diretta e restano privi di cause legittime di prelazione.
- Graduazione in sede di rinvio: La scomposizione delle partite tra quote privilegiate (del lavoratore e TFR) e chirografarie (quota datoriale) compete al giudice di merito, che quantifica i singoli titoli del credito già insinuato.
Indice dei Contenuti
01. La natura dei versamenti alla previdenza complementare e l’ordinanza di rimessione
L’intersezione tra le tutele del credito lavorativo e le dinamiche concorsuali solleva una delle questioni dogmatiche più delicate dell’ordinamento contemporaneo. La progressiva diffusione della previdenza complementare, promossa dal legislatore per affiancare il sistema pubblico obbligatorio ai sensi dell’articolo 38 della Costituzione, ha generato una complessa divaricazione tra la causa tipica della retribuzione e la finalità assistenziale dell’accantonamento previdenziale. Quando l’impresa datrice incorre in uno stato di dissesto e si apre la procedura concorsuale, l’omesso riversamento delle somme destinate ai fondi integrativi impone di verificare se il debito mantenga l’originaria matrice corrispettiva o se subisca una trasmutazione oggettiva per effetto dell’inserimento in un rapporto trilaterale.
1.1 — Il contrasto tra corrispettività sinallagmatica e realtà effettuale
La vicenda pervenuta alle Sezioni Unite trae origine dall’opposizione promossa da un ente paritetico territoriale dell’edilizia avverso lo stato passivo di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita. L’ente, incaricato dalla contrattazione collettiva di riscuotere i versamenti dovuti al Fondo negoziale Prevedi, aveva richiesto l’ammissione in via privilegiata ex art. 2751-bis n. 1 del codice civile per oltre tredicimila euro a titolo di contribuzione previdenziale non versata per una pluralità di maestranze. Il Tribunale di Reggio Emilia aveva disatteso la pretesa di prelazione, confermando la collocazione chirografaria del credito in ragione della sua supposta natura previdenziale e dell’assenza di un nesso di diretta corrispettività con la prestazione lavorativa subordinata.
Chiamata a pronunciarsi sul ricorso per cassazione, la Sezione Lavoro, con l’ordinanza interlocutoria n. 22066 del 31 luglio 2025, ha rilevato una profonda divergenza sistematica all’interno dei precedenti di legittimità [1]. Da un lato, una linea interpretativa rigorosa qualificava i debiti per la previdenza integrativa come obbligazioni estranee al sinallagma retributivo primario; dall’altro, una più recente sensibilità giurisprudenziale invitava a valorizzare la realtà effettuale, evidenziando che l’omesso versamento priva il dipendente di quote patrimoniali trattenute dal suo stipendio o maturate a titolo di trattamento di fine rapporto. Proprio per dirimere tale attrito sulla portata applicativa del privilegio dei crediti per fondi pensione, la controversia è stata rimessa all’esame nomofilattico delle Sezioni Unite.
1.2 — L’orientamento restrittivo della giurisprudenza di legittimità
L’indirizzo restrittivo traeva alimento dalla tradizionale configurazione dei privilegi legali quali disposizioni di stretta interpretazione, non suscettibili di estensione analogica al di fuori dei casi espressamente contemplati dalla legge. Nella giurisprudenza di legittimità, la sentenza n. 19944 del 10 agosto 2017 aveva confermato che i versamenti dovuti dal datore di lavoro a fondi assistenziali e pensionistici di matrice contrattuale non possono beneficiare dei privilegi previsti per la previdenza sociale obbligatoria ex artt. 2753 e 2754 c.c., poiché tali cause di prelazione tutelano il reperimento delle risorse pubbliche dello Stato e degli enti previdenziali generali, non le forme di mutualità privata [2].
Sotto il profilo dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., la medesima impostazione affermava che i contributi datoriali trovano la propria fonte esclusiva nella contrattazione collettiva o nell’atto di adesione, originando un rapporto obbligatorio autonomo e distinto da quello di lavoro. Mancando una causa direttamente retributiva, l’inadempimento datoriale veniva qualificato come generatore di un mero credito risarcitorio in favore della gestione previdenziale, sprovvisto di qualsiasi prelazione mobiliare. Tale costruzione finiva tuttavia per trascurare le sensibili differenze strutturali che intercorrono tra le quote dovute direttamente dall’impresa e quelle che rappresentano invece una diretta decurtazione delle spettanze salariali del lavoratore.
02. La soluzione delle Sezioni Unite: scomposizione delle partite creditorie
Con la sentenza n. 26355 del 7 ottobre 2026, le Sezioni Unite civili intervengono con un impianto argomentativo che ripudia le semplificazioni dogmatiche, offrendo un’interpretazione analitica e aderente alla struttura complessa del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il Collegio nomofilattico osserva come l’espressione generica contributi per previdenza complementare celi in realtà una pluralità di voci distinte sul piano genetico ed economico, la cui sorte concorsuale non può essere uniformata forzosamente.
2.1 — La tutela privilegiata del TFR devoluto e delle ritenute operate
Il primo snodo dell’arresto nomofilattico concerne le somme trattenute direttamente dalla busta paga del lavoratore e le quote di trattamento di fine rapporto destinate ad alimentare la posizione individuale nel fondo pensione ai sensi dell’art. 2120 del codice civile. Per queste poste, la Suprema Corte stabilisce in modo inequivoco la piena conservazione della causa retributiva [3]. L’adesione alla forma pensionistica complementare, sia essa esplicita o tacita mediante il conferimento del TFR maturando, costituisce una modalità di destinazione ed erogazione differita di un credito che trae fondamento causale nella prestazione lavorativa subordinata, pur assolvendo a una concorrente funzione previdenziale in senso lato.
Quando il datore di lavoro opera la trattenuta contributiva sul cedolino paga ma omette di riversarla all’ente di previdenza, egli trattiene illegittimamente una porzione della retribuzione liquida già maturata dal dipendente. Analogamente, la destinazione del TFR non muta la natura dell’accantonamento, che rimane ontologicamente retribuzione differita posta a presidio delle future esigenze del lavoratore. Ne consegue che, in sede concorsuale, il privilegio dei crediti per fondi pensione trova piena applicazione ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per tutti gli importi che rappresentano una decurtazione della retribuzione ordinaria o l’accantonamento del trattamento di fine rapporto. Negare la prelazione significherebbe penalizzare ingiustamente il dipendente per aver scelto di destinare il proprio compenso al secondo pilastro.
La tutela del secondo pilastro non può tradursi nella privazione delle garanzie retributive: le trattenute stipendiali e il TFR mantengono la prelazione privilegiata anche se destinati alla previdenza integrativa. — Federico Palumbo
2.2 — Il regime chirografario per la quota a carico dell’impresa
Radicalmente differente è invece l’inquadramento delineato dalle Sezioni Unite per la quota contributiva datoriale posta direttamente ed esclusivamente a carico dell’impresa dalla contrattazione collettiva. Tale apporto datoriale non transita attraverso la retribuzione imponibile del dipendente, non costituisce una decurtazione delle somme concordate come corrispettivo diretto del sinallagma, ma si configura come un’obbligazione contributiva accessoria avente matrice negoziale.
Per questa specifica voce, la Suprema Corte ribadisce che la causa del credito rimane confinata nella sfera previdenziale autonoma. Non potendosi ravvisare un’obbligazione retributiva in senso tecnico, e stante l’inapplicabilità del regime dei privilegi generali sui crediti di previdenza pubblica ex artt. 2753 e 2754 c.c. riservati alla previdenza sociale obbligatoria, l’omesso versamento del contributo a carico dell’impresa non può godere del privilegio generale mobiliare. Tale credito deve essere ammesso al passivo del fallimento in rango chirografario, non trovando fondamento nell’art. 2751-bis n. 1 c.c., fermo restando che l’inadempimento del datore per la quota a suo carico può trovare la specifica tutela assicurata dal Fondo di garanzia INPS ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 80 del 1992.
03. Gli effetti nel concorso fallimentare e la tenuta del secondo pilastro
La decisione delle Sezioni Unite definisce con chiarezza i criteri operativi per gli organi delle procedure concorsuali e per i giudici delegati chiamati a formare lo stato passivo.
3.1 — Oneri di allegazione e ruolo degli enti bilaterali di riscossione
Sotto il profilo processuale, le Sezioni Unite esaminano il regime di legittimazione alla riscossione. Nel caso concreto, la legittimazione attiva dell’ente paritetico di settore alla riscossione dei contributi previdenziali era pacifica e non contestata fra le parti. Sul piano generale, la Corte rammenta che con la dichiarazione di fallimento il rapporto di mandato all’incasso si scioglie e la titolarità della legittimazione all’insinuazione torna in capo al lavoratore, a meno che non sia intervenuta una formale cessione del credito.
Accogliendo il ricorso dell’ente che aveva domandato il collocamento in privilegio, il Supremo Collegio ha cassato il decreto del Tribunale e rimesso la causa al giudice di merito, al quale compete la preliminare individuazione quantitativa delle singole fonti del credito già ammesso al passivo: previa separazione tra le somme imputabili a trattenute e TFR rispetto a quelle di esclusivo carico datoriale, il giudice riconoscerà il privilegio mobiliare ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per le prime, confermando il rango chirografario per le seconde.
3.2 — La salvaguardia del risparmio previdenziale tra autonomia e nomofilachia
La statuizione nomofilattica si colloca in una prospettiva di armonizzazione tra la tutela costituzionale della retribuzione ex art. 36 Cost. e l’esigenza di certezza nei concorsi fallimentari. Garantire il privilegio dei crediti per fondi pensione alle componenti retributive primarie e differite risponde a un imperativo di giustizia distributiva: il dipendente che ha canalizzato i propri risparmi verso il secondo pilastro previdenziale non può trovarsi privo di protezione di fronte all’insolvenza del datore di lavoro, vedendo svanire risorse già sottratte alla disponibilità immediata del suo stipendio.
Al contempo, il rigetto della prelazione per i contributi datoriali salvaguarda la par condicio creditorum nei confronti degli altri creditori chirografari, evitando che accordi collettivi di settore possano creare surrettiziamente nuove prelazioni in violazione del principio di legalità dei privilegi sancito dall’art. 2745 c.c. Le Sezioni Unite hanno saputo individuare un punto di equilibrio solido, confermando come la previdenza complementare rappresenti ormai una componente integrante del welfare lavorativo meritevole di un’effettiva garanzia concorsuale.
Nell’ambito di applicazione del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. nelle procedure concorsuali, ove il datore di lavoro insolvente non abbia eseguito i versamenti dovuti alla previdenza complementare, conservano natura retributiva i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del lavoratore e degli accantonamenti del TFR maturando destinati a forme pensionistiche complementari; non hanno invece natura retributiva, e non sono assistiti dal privilegio di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c., i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi a carico del datore di lavoro.
