Sequestro preventivo, confisca del denaro e periculum in mora
La Cassazione (sentenza n. 5928/2026) supera gli automatismi sulla fungibilità e impone una motivazione stringente sul pericolo di dispersione
Stato della questione aggiornato al 2 Settembre 2026: La Corte di Cassazione supera definitivamente la presunzione automatica di periculum in mora sulle disponibilità liquide, imponendo al giudice della cautela reale di indicare elementi concreti e attuali che giustifichino l’anticipazione dell’ablazione rispetto al giudizio di merito.
Abstract (Italiano)
Il presente contributo esamina la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, 12 febbraio 2026, n. 5928, in tema di presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro. L’indagine approfondisce il superamento degli automatismi decisori che ricollegavano la sussistenza del periculum in mora alla mera natura fungibile della moneta o alla presunta attitudine dissimulatoria dell’indagato. Vengono analizzati i canoni costituzionali e convenzionali di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale ex art. 321 c.p.p., evidenziando la necessità di una motivazione rigorosa sulla concreta imprescindibilità dell’anticipazione dell’effetto ablativo prima della definizione del processo, tenendo conto del decorso del tempo e della complessiva consistenza patrimoniale e reddituale del destinatario del vincolo.
Abstract (English)
This paper analyzes Italian Supreme Court (Second Criminal Section) judgment no. 5928 of 12 February 2026 concerning the requirements for preventive seizure aimed at direct confiscation of monetary funds. The study investigates the abandonment of judicial automatisms that presumed the existence of periculum in mora solely on the basis of money fungibility or abstract concealment capacity of the suspect. The article examines constitutional and ECHR standards of proportionality, adequacy, and gradation governing real precautionary measures under Article 321 of the Italian Code of Criminal Procedure, highlighting the imperative of strict reasoning regarding the concrete necessity of anticipating asset forfeiture prior to final adjudication, taking into account the passage of time and the overall real estate and income solvency of the defendant.
- Superamento degli automatismi decisori: La natura fungibile del denaro non costituisce presunzione automatica di periculum in mora.
- Motivazione rigorosa sul pericolo: Il giudice deve dimostrare l’imprescindibilità dell’anticipazione ablatoria rispetto all’esito del processo.
- Rilevanza del decorso temporale: La conoscenza pregressa delle indagini senza atti distrattivi esclude il pericolo di dispersione.
- Proporzionalità e garanzie difensive: La misura cautelare reale deve rispettare i canoni di gradualità a tutela della proprietà e dell’iniziativa economica.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro costituenti profitto del reato ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. e dell’art. 240 c.p., il presupposto del periculum in mora deve essere specificamente motivato con riferimento alla concreta e imprescindibile necessità di anticipare l’effetto ablatorio prima della definizione del giudizio, restando precluso ogni automatismo decisorio che desuma il pericolo di dispersione patrimoniale dal generico riferimento alla natura fungibile del denaro ovvero all’asserita capacità dell’indagato di compiere operazioni fraudolente o dissimulatorie; il giudice della cautela reale è tenuto a specificare gli elementi storici ed oggettivi indicativi del fatto che l’esito del processo non possa essere utilmente atteso, pena l’impossibilità della futura confisca, dovendo modulare l’apparato motivazionale secondo i canoni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, avuto riguardo alla condotta tenuta dall’indagato dal momento della conoscenza delle indagini, al decorso del tempo e alla consistenza complessiva del suo patrimonio immobiliare e reddituale, onde evitare ingiustificate ed eccedenti compressioni del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica privata garantiti dagli artt. 41 e 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.
Indice dei Contenuti
01. Il quadro fattuale e la vicenda processuale
L’evoluzione delle misure cautelari reali nell’ordinamento processuale penale ha progressivamente posto al centro del dibattito la necessità di evitare che il sequestro preventivo si converta in una sanzione patrimoniale anticipata. La tematica del sequestro preventivo e confisca del denaro assume una delicatezza estrema quando la misura cautelare colpisce disponibilità liquide e conti correnti bancari, paralizzando l’attività professionale ed economica dell’indagato prima ancora che sia intervenuta una pronuncia di merito sulla responsabilità penale.
La decisione resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza 12 febbraio 2026, n. 5928[1], trae origine da una complessa indagine per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), nell’ambito della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto il sequestro preventivo a fini di confisca diretta ex art. 321, comma 2, c.p.p. e art. 240 c.p. per una somma superiore a duecentomila euro.
Il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito dall’indagato, confermava integralmente il provvedimento di vincolo reale, motivando la sussistenza del pericolo nel ritardo attraverso formule di stile incentrate sulla presunta volatilità del denaro e sull’astratta capacità dell’indagato di porre in essere manovre di occultamento patrimoniale. L’indagato proponeva ricorso per cassazione deducendo il vizio di motivazione apparente ex art. 325 c.p.p., evidenziando come fosse a conoscenza del procedimento da oltre quattro anni senza aver mai compiuto atti distrattivi e disponesse di cospicue proprietà immobiliari e redditi stabili.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso annullando l’ordinanza impugnata con rinvio, sancendo l’illegittimità di ogni automatismo presuntivo e riaffermando l’onere per i giudici di merito di giustificare puntualmente le ragioni che impediscono di attendere la definizione del giudizio penale.
Nel quadro delle strategie investigative di contrasto alla criminalità economica e tributaria, l’utilizzo delle misure cautelari reali ha conosciuto una straordinaria espansione. Tuttavia, l’anticipazione degli effetti ablatori della confisca prima della condanna definitiva richiede un costante bilanciamento tra l’efficacia repressiva dello Stato e la salvaguardia della presunzione di non colpevolezza e del diritto dominicale. La questione del sequestro preventivo e confisca del denaro tocca direttamente la tenuta del sistema costituzionale delle garanzie patrimoniali.
L’arresto della Seconda Sezione Penale n. 5928/2026 assume un rilievo centrale poiché sgombra il campo da prassi applicative frettolose che finivano per equiparare l’esistenza di un’imputazione provvisoria complessa all’automatica sussistenza del pericolo di dispersione economica.
La decisione in esame si inserisce in un solco interpretativo di fondamentale rilevanza pratica per la difesa penale e la giurisprudenza di merito, chiarendo come il controllo di legalità sulle misure ablatorie patrimoniali debba rimanere ancorato a dati probatori oggettivi e verificabili, scongiurando interpretazioni estensive che vanifichino il principio di riserva di legge e di tassatività delle limitazioni ai diritti patrimoniali.
02. La natura del periculum in mora nel sequestro finalizzato a confisca diretta
2.1 — Il superamento dell’automatismo fondato sulla fungibilità del denaro
Nella prassi giudiziaria delle misure cautelari reali si era a lungo radicato un orientamento incline a ritenere in re ipsa il periculum in mora allorquando il sequestro avesse ad oggetto somme di denaro o attività finanziarie liquide. Si argomentava che la naturale fungibilità della moneta e la rapidità dei trasferimenti bancari elettronici costituissero di per sé una minaccia costante di dispersione, idonea a giustificare l’immediata apposizione del vincolo cautelare.
La sentenza n. 5928/2026 smentisce recisamente tale impostazione. La Corte ribadisce che la natura fungibile del bene non può tramutarsi in una presunzione assoluta di pericolo, dovendo il magistrato indicare specifici elementi fattuali idonei a rendere concreto e attuale il rischio che, nelle more del processo, le somme vengano disperse o sottratte all’eventuale futura confisca. Come chiarito dalla giurisprudenza della Seconda Sezione in tema di delitti contro il patrimonio pubblico (Cass. n. 13386/2026[2]), il giudizio prognostico sulla cautela reale richiede un’analisi rigorosa ancorata alle specificità della fattispecie concreta.
2.2 — L’irrilevanza della generica attitudine dissimulatoria dell’indagato
Parimenti censurata dalla Cassazione è la tendenza a motivare il periculum valorizzando la presunta perizia o attitudine dell’indagato a compiere complesse operazioni finanziarie o societarie dissimulatorie. Tale parametro, attenendo al profilo soggettivo dell’imputazione provvisoria o alla gravità indiziaria del reato presupposto, non può surrogare la prova del pericolo attuale di dispersione.
La distinzione concettuale tra fumus commissi delicti e periculum in mora impone di evitare sovrapposizioni indebite: la complessità delle condotte contestate non esime l’autorità giudiziaria dal verificare se sussistano indici sintomatici effettivi di imminente spoliazione patrimoniale, dovendosi altresì scongiurare duplicazioni sanzionatorie sui medesimi flussi economici (Cass. n. 1152/2026[3]).
La configurazione dogmatica del periculum in mora nel sequestro preventivo a fini di confisca diretta ex art. 321, comma 2, c.p.p. esige la dimostrazione di un pericolo concreto, attuale e non meramente ipotetico. Il periculum non può coincidere con la mera astratta confiscabilità del bene all’esito del processo, ma deve consistere nella fondata probabilità che, nelle more del giudizio, la cosa sia alienata, consumata, nascosta o comunque sottratta alla futura esecuzione della misura di sicurezza patrimoniale.
Quando l’oggetto del vincolo è costituito da somme di denaro depositate su conti correnti bancari o investite in strumenti finanziari nominativi, l’affermazione tautologica secondo cui la fungibilità della moneta renderebbe sempre imminente la dispersione si risolve in un’inammissibile inversione dell’onere motivazionale. La fungibilità rappresenta una qualità ontologica del denaro, ma non costituisce prova di una volontà distrattiva dell’indagato.
Allo stesso modo, la complessa articolazione delle condotte materiali contestate nel capo d’imputazione (come la creazione di strutture societarie o contrattuali artificiose) appartiene al vaglio del fumus commissi delicti e non può essere automaticamente traslata nel giudizio sul periculum. Il giudice della cautela reale deve compiere una valutazione prognostica autonoma ed indipendente, fondata su condotte attuali o su elementi oggettivi che evidenzino il rischio reale di sottrazione patrimoniale.
L’obbligo di un accertamento puntuale del periculum si ricollega alla natura stessa della confisca diretta ex art. 240 c.p., la quale presuppone la precisa identificazione del nesso di derivazione tra il delitto contestato e la disponibilità economica vincolata. La trasformazione o confusione delle somme all’interno del patrimonio dell’indagato non può tradursi in una presunzione di pericolo, dovendo il pubblico ministero fornire indizi specifici circa l’effettivo intento di disperdere la consistenza patrimoniale nelle more del processo penale.
La mancata allegazione di elementi di fatto idonei a comprovare la necessità di anticipare il vincolo reale vizia irrimediabilmente il decreto di sequestro, degradando la funzione preventiva della cautela reale a un’illegittima anticipazione sanzionatoria in contrasto con i principi di civiltà giuridica.
03. I canoni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della cautela reale
3.1 — Il bilanciamento con i diritti costituzionali di proprietà e libera iniziativa economica
L’applicazione della disciplina sul sequestro preventivo e confisca del denaro deve essere costantemente parametrata ai valori costituzionali e sovranazionali di tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.) e di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché all’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.
I principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, ormai pienamente recepiti nella giurisprudenza di legittimità sia per le misure personali sia per quelle reali (Cass. n. 26776/2026[4]), vietano l’adozione di provvedimenti cautelari eccessivamente afflittivi o sproporzionati rispetto alle reali esigenze di garanzia. Nel caso dell’autoriciclaggio, la misura ablativa deve essere calibrata sull’effettivo incremento patrimoniale e non estendersi in modo indiscriminato (Cass. n. 31508/2026[5]).
3.2 — La consistenza patrimoniale complessiva e l’assenza di condotte distrattive
Un passaggio cruciale della sentenza n. 5928/2026 risiede nella valorizzazione del comportamento serbato dall’indagato nel lungo lasso temporale intercorso tra la notizia delle indagini e l’esecuzione del sequestro. La circostanza che l’indagato fosse edotto del procedimento penale da circa quattro anni senza aver mai posto in essere alienazioni simulate, donazioni o trasferimenti fittizi di beni costituisce un indice fattuale decisivo per escludere il periculum in mora.
Inoltre, la presenza di un solido patrimonio immobiliare e di redditi professionali continuativi garantisce la capienza economica per soddisfare l’eventuale confisca all’esito del giudizio, rendendo priva di fondamento la necessità di anticipare l’effetto ablatorio mediante il congelamento immediato della liquidità aziendale o personale.
“Il periculum in mora nel sequestro preventivo del denaro non può fondarsi sulla mera fungibilità della moneta, imponendo la prova rigorosa dell’imprescindibilità di anticipare l’ablazione rispetto al giudizio di merito.”
La rigorosa verifica del sequestro preventivo e confisca del denaro risponde ai principi di stretta legalità e proporzionalità sanciti dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte Costituzionale. L’imposizione di un vincolo di indisponibilità sulle liquidità bancarie produce effetti devastanti sulla continuità delle attività d’impresa e sul mantenimento della famiglia dell’indagato, rischiando di cagionare danni irreparabili prima ancora dell’accertamento della responsabilità.
In questa prospettiva, la condotta storica dell’indagato assume un valore probatorio insostituibile: l’essere stato a conoscenza del procedimento per anni senza aver tentato di svuotare i conti o trasferire all’estero i capitali dimostra l’assoluta assenza di periculum. La titolarità di beni immobili di valore ampiamente capiente e di redditi professionali stabili garantisce allo Stato la possibilità di soddisfare la pretesa ablativa al passaggio in giudicato della sentenza, rendendo il sequestro preventivo immediato una misura superflua e sproporzionata.
Il principio di proporzionalità impone al giudice di valutare se esistano misure cautelari meno invasive ovvero se il patrimonio residuo dell’indagato sia sufficiente a garantire il soddisfacimento delle future obbligazioni penali e civili, escludendo sequestri totalizzanti che ledano il nucleo essenziale della libertà economica.
La tutela cautelare reale deve conformarsi ai canoni di minima offensività e stretta necessità, imponendo al giudice di valutare se il vincolo su specifici beni immobili o crediti stabili sia idoneo a garantire le finalità della giustizia senza paralizzare l’operatività economica dell’indagato. Il sequestro indiscriminato delle disponibilità liquide incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., esigendo una rigorosa proporzione tra gravità dell’addebito e sacrificio patrimoniale imposto.
04. Vizi di motivazione deducibili ex art. 325 c.p.p. e riflessi difensivi
4.1 — La motivazione apparente come violazione di legge nel ricorso de libertate
L’art. 325, comma 1, c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo alle sole violazioni di legge. Secondo l’insegnamento consolidato delle Sezioni Unite, nella nozione di violazione di legge rientra non solo l’inosservanza di norme sostanziali e processuali, ma anche la motivazione totalmente mancante o meramente apparente, tale da non consentire di comprendere l’itinerario logico-giuridico seguito dal giudice del riesame (Cass. n. 30660/2026[6]; Cass. Sez. Un. n. 7983/2026[7]).
L’ordinanza che si limiti a richiamare clausole di stile o automatismi presuntivi senza confutare le allegazioni difensive incorre nel vizio di motivazione apparente, integrando una vera e propria violazione dell’art. 125, comma 3, c.p.p. e dell’art. 111, comma 6, Cost., pienamente censurabile in sede di legittimità.
I confini del sindacato giurisdizionale sulle misure reali si collegano direttamente alla nostra analisi sul riesame del sequestro preventivo e interesse ad impugnare, ribadendo che il ricorso de libertate tutela l’indagato contro vincoli sproporzionati e motivazioni meramente apparenti.
4.2 — Strategie per il riesame e la difesa patrimoniale dell’indagato
Le indicazioni fornite dalla sentenza n. 5928/2026 tracciano le coordinate per una difesa tecnica efficace in sede di riesame reale ex art. 324 c.p.p. I difensori devono concentrare l’istruttoria difensiva sull’allegazione documentale della capienza patrimoniale dell’indagato (visure catastali, dichiarazioni dei redditi, bilanci societari) e sull’assenza di condotte spogliative o dissimulatorie nel tempo, dimostrando che l’eventuale confisca potrà essere eseguita utilmente a processo concluso.
In presenza di reati societari, tributari o patrimoniali, l’accertamento rigoroso della responsabilità dell’amministratore e del nesso eziologico con il profitto illecito (Cass. n. 22859/2026[8]; Cass. n. 25792/2026[9]; Cass. n. 24691/2026[10]) si coniuga con la tutela cautelare, impedendo sequestri massivi che pregiudichino la continuità aziendale e la sopravvivenza economica del cittadino sottoposto a procedimento penale.
Sul piano del sindacato di legittimità, la sentenza n. 5928/2026 ribadisce i confini del controllo demandato alla Corte di Cassazione ex art. 325 c.p.p.. La motivazione meramente apparente, costruita su stereotipi astratti e formule di stile che eludono le difese dell’indagato, equivale alla totale assenza grafica della motivazione, integrando una violazione di legge rilevabile e sanzionabile con l’annullamento dell’ordinanza cautelare.
Per i difensori penali, la decisione suggerisce una linea difensiva proattiva in sede di riesame ex art. 324 c.p.p.: occorre documentare minuziosamente la stabilità patrimoniale del cliente, l’assenza di movimenti anomali di capitale e la sproporzione della misura rispetto all’attività economica, costringendo il giudice della cautela ad un confronto puntuale con le risultanze difensive.
La pronuncia della Suprema Corte riafferma così che la legalità processuale non ammette scorciatoie presuntive: anche nei reati economici più gravi, il sequestro preventivo e confisca del denaro esige prove certe, attuali e concrete a tutela dei diritti fondamentali della persona.
In conclusione, la sentenza n. 5928/2026 segna una tappa fondamentale nella giurisprudenza di legittimità sul sequestro preventivo e confisca del denaro, riaffermando che la garanzia patrimoniale dello Stato deve sempre coniugarsi con il rispetto dei diritti del cittadino, escludendo ogni forma di automatismo punitivo privo di puntuale riscontro probatorio.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Codice di Procedura Penale • Artt. 125 (Forma dei provvedimenti del giudice), 321 (Sequestro preventivo), 322 (Riesame del decreto di sequestro preventivo), 324 (Procedimento di riesame), 325 (Ricorso per cassazione)
- Codice Penale • Artt. 240 (Confisca), 322-ter (Confisca per equivalente), 640 (Truffa), 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640-quater (Applicabilità dell’art. 322-ter), 648-ter.1 (Autoriciclaggio)
- Costituzione della Repubblica Italiana • Artt. 24 (Diritto di difesa), 41 (Libertà di iniziativa economica), 42 (Tutela della proprietà privata), 111 (Giusto processo e obbligo di motivazione)
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 12 febbraio 2026, n. 5928 — Il periculum in mora nel sequestro preventivo di somme di denaro non può essere desunto in via automatica dalla fungibilità della moneta o dalla capacità dissimulatoria dell’indagato. ↑
- 2. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 13 aprile 2026, n. 13386 — Truffa per erogazioni pubbliche, valutazione ex ante degli artifici e raggiri e riscontro del fumus commissi delicti nella cautela reale. ↑
- 3. Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza 13 gennaio 2026, n. 1152 — Divieto di duplicazione del vincolo reale e distinzione dei centri di imputazione economica nel sequestro di profitto e prodotto del reato. ↑
- 4. Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza 25 agosto 2026, n. 26776 — Canoni di proporzionalità e adeguatezza nella determinazione del valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo a fini di confisca. ↑
- 5. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 18 agosto 2026, n. 31508 — Autoriciclaggio, quantificazione della confisca sull’effettivo incremento economico e divieto di duplicazione con il profitto del reato presupposto. ↑
- 6. Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza 11 agosto 2026, n. 30660 — Limiti del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. in materia di misure cautelari reali e sindacato sulla motivazione apparente. ↑
- 7. Cassazione Penale, Sez. Unite, Sentenza 28 agosto 2026, n. 7983 — Interesse ad impugnare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca e garanzie difensive nel riesame reale. ↑
- 8. Cassazione Penale, Sez. V, Sentenza 1 settembre 2026, n. 22859 — Criteri di accertamento della responsabilità gestoria dell’amministratore di fatto nei reati patrimoniali e tributari. ↑
- 9. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 27 agosto 2026, n. 25792 — Onere probatorio del profitto del reato nella frode informatica e garanzie difensive del cittadino indagato. ↑
- 10. Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza 2 luglio 2026, n. 24691 — Obbligatorietà della confisca per equivalente ex art. 640-quater c.p. nel patteggiamento per truffa aggravata e autonomia rispetto alle azioni civili. ↑
