Sequestro preventivo, confisca del denaro e periculum in mora

Illustrazione su sequestro preventivo e confisca del denaro in bordeaux classico #6B1D2F
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Sequestro preventivo, confisca del denaro e periculum in mora

La Cassazione annulla con rinvio: la motivazione sul periculum in mora non può fondarsi sulla sola fungibilità del denaro né sulla generica attitudine dissimulatoria dell’indagato

Federico Sciullo Diritto Penale 2 Settembre 2026 Lettura 13 min

Stato della questione aggiornato al 2 Settembre 2026: Applicando i principi già affermati dalle Sezioni Unite in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, la Corte di Cassazione ribadisce che il periculum in mora sulle disponibilità liquide non può desumersi automaticamente dalla natura fungibile del denaro né dalla generica capacità dissimulatoria dell’indagato, e annulla con rinvio l’ordinanza che si era limitata a tali formule.

Abstract (Italiano)

Il presente contributo esamina la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, 12 febbraio 2026, n. 5928, in tema di presupposti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro. Applicando il principio di diritto già fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza Ellade, la Corte ribadisce il divieto di automatismi decisori che ricollegano la sussistenza del periculum in mora alla mera natura fungibile della moneta o alla presunta attitudine dissimulatoria dell’indagato, e annulla con rinvio l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro per motivazione meramente apparente. Vengono analizzati i canoni costituzionali e convenzionali di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale ex art. 321 c.p.p., nonché i profili che il giudice del rinvio dovrà ora valutare per stabilire se sussista l’imprescindibile necessità di anticipare l’effetto ablativo rispetto alla definizione del processo.

Abstract (English)

This paper analyzes Italian Supreme Court (Second Criminal Section) judgment no. 5928 of 12 February 2026 concerning the requirements for preventive seizure aimed at direct confiscation of monetary funds. Applying the principle already established by the Joint Divisions in the Ellade ruling, the Court reaffirms the prohibition of automatic reasoning that infers periculum in mora solely from the fungible nature of money or from the suspect’s abstract concealment capacity, and quashes with remand the order of the Catanzaro review court for merely apparent reasoning. The article examines the constitutional and ECHR standards of proportionality, adequacy, and gradation governing real precautionary measures under Article 321 of the Italian Code of Criminal Procedure, together with the elements the remand court will now have to assess.

Punti Chiave della Decisione
  • Niente automatismo sulla fungibilità: La natura fungibile del denaro non costituisce, da sola, presunzione di periculum in mora.
  • Irrilevanza della sola attitudine dissimulatoria: La generica capacità dell’indagato di occultare somme non è parametro pertinente al giudizio prognostico sul periculum.
  • Insufficienza della sola incapienza patrimoniale: Il periculum non può desumersi dalla mera titolarità di un patrimonio inferiore all’importo confiscabile.
  • Motivazione apparente e rinvio: L’ordinanza che si limiti a queste formule è affetta da motivazione apparente e va annullata; il giudice del rinvio dovrà ora valutare, con motivazione specifica, gli elementi allegati dalla difesa.
Principio di Diritto / Massima Redazionale
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta di somme di denaro costituenti profitto del reato ai sensi dell’art. 321, comma 2, c.p.p. e dell’art. 240 c.p., il presupposto del periculum in mora deve essere specificamente motivato con riferimento alla concreta e imprescindibile necessità di anticipare l’effetto ablatorio prima della definizione del giudizio, restando precluso ogni automatismo decisorio che desuma il pericolo di dispersione patrimoniale dal generico riferimento alla natura fungibile del denaro, dall’asserita capacità dell’indagato di compiere operazioni dissimulatorie, ovvero dalla sola circostanza che il patrimonio del destinatario del vincolo sia inferiore all’importo suscettibile di confisca; il giudice della cautela reale è tenuto a specificare gli elementi storici ed oggettivi indicativi del fatto che l’esito del processo non possa essere utilmente atteso, modulando l’apparato motivazionale secondo i canoni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, a tutela del diritto di proprietà e della libertà di iniziativa economica garantiti dagli artt. 41 e 42 Cost. e dall’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.

01. Il quadro fattuale e la vicenda processuale

L’evoluzione delle misure cautelari reali nell’ordinamento processuale penale ha progressivamente posto al centro del dibattito la necessità di evitare che il sequestro preventivo si converta in una sanzione patrimoniale anticipata. La tematica del sequestro preventivo e confisca del denaro assume una delicatezza estrema quando la misura cautelare colpisce disponibilità liquide e conti correnti bancari, incidendo sulla sfera patrimoniale dell’indagato prima ancora che sia intervenuta una pronuncia di merito sulla responsabilità penale.

La decisione resa dalla Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, con la sentenza 12 febbraio 2026, n. 5928[1], trae origine da un’indagine a carico di un professionista per i reati di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), nell’ambito della quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro aveva disposto, nell’agosto 2025, il sequestro preventivo a fini di confisca diretta ex art. 321, comma 2, c.p.p. e art. 240 c.p., avente ad oggetto sia due immobili adibiti a studi medici, sia due somme di denaro, rispettivamente di euro 99.667,54 ed euro 47.576,00, individuate quale profitto dei reati contestati.

Investito della richiesta di riesame, il Tribunale di Catanzaro accoglieva solo in parte le doglianze dell’indagato: annullava il decreto genetico limitatamente ai due immobili, ma confermava la legittimità del vincolo sulle somme di denaro, motivando la sussistenza del periculum in mora con il richiamo alla natura fungibile del danaro e all’attitudine del ricorrente, desunta dalle modalità dei fatti investigati, a schermare in modo sistematico la provenienza illecita delle somme indebitamente percepite.

Avverso tale ordinanza, nella parte relativa al denaro, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo con un primo motivo la violazione dell’art. 325 c.p.p. e il vizio di motivazione apparente sulla sussistenza del periculum in mora: il Tribunale del riesame avrebbe recepito acriticamente le valutazioni del decreto genetico, senza spiegare le ragioni che imponevano di anticipare l’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, e senza considerare che l’indagato era a conoscenza dell’indagine da circa quattro anni senza aver compiuto atti dispositivi sul proprio patrimonio, ed era titolare di beni immobili e di redditi professionali stabili. Con un secondo motivo si deduceva la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., per omessa valutazione e confutazione delle allegazioni difensive svolte in sede di riesame.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catanzaro, ai sensi dell’art. 324, comma 5, c.p.p., per un nuovo esame che tenga conto dei rilievi formulati in sede di legittimità.

Nel quadro delle strategie investigative di contrasto alla criminalità economica, l’utilizzo delle misure cautelari reali ha conosciuto una significativa espansione. Tuttavia, l’anticipazione degli effetti ablatori della confisca prima della condanna definitiva richiede un costante bilanciamento tra l’efficacia repressiva dello Stato e la salvaguardia della presunzione di non colpevolezza e del diritto dominicale. La questione del sequestro preventivo e confisca del denaro tocca direttamente la tenuta del sistema costituzionale delle garanzie patrimoniali.

La decisione in esame si inserisce in un solco interpretativo di rilevanza pratica per la difesa penale e la giurisprudenza di merito, chiarendo come il controllo di legalità sulle misure ablatorie patrimoniali debba rimanere ancorato a dati probatori oggettivi e verificabili, senza che l’esigenza repressiva possa tradursi in una lettura svalutativa dell’onere motivazionale gravante sul giudice della cautela.

02. La natura del periculum in mora nel sequestro finalizzato a confisca diretta

2.1 — Il divieto di automatismo fondato sulla fungibilità del denaro

Nella prassi giudiziaria delle misure cautelari reali si era a lungo registrato un contrasto interpretativo circa la necessità, per il giudice che dispone il sequestro finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p., di motivare anche sul periculum in mora, oppure di limitarsi ad accertare la mera confiscabilità del bene. A comporre tale contrasto sono intervenute le Sezioni Unite, con la sentenza 11 ottobre 2021, n. 36959 (Ellade)[2], chiamate a stabilire se il provvedimento debba dar conto delle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio.

Le Sezioni Unite hanno affermato che, salvo per le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato (per le quali la confiscabilità coincide con l’intrinseca pericolosità del bene), il sequestro finalizzato alla confisca deve essere sorretto da una motivazione autonoma sul periculum, da rapportare alla esigenza anticipatoria della confisca: il giudice deve spiegare perché la definizione del giudizio non possa essere utilmente attesa, pena l’impraticabilità futura dell’ablazione. È proprio su questo principio che la sentenza n. 5928/2026 si innesta, ribadendo che la natura fungibile del bene non può tramutarsi in una presunzione assoluta di pericolo: il giudice deve indicare specifici elementi fattuali idonei a rendere concreto e attuale il rischio che, nelle more del processo, le somme vengano disperse o sottratte all’eventuale futura confisca.

Nel caso di specie, il Tribunale del riesame si era limitato a richiamare, quanto alla componente liquida del vincolo, il rischio di dispersione connaturato alla natura del danaro. Secondo la Cassazione, tale riferimento, isolatamente considerato, non integra una motivazione idonea a giustificare l’anticipazione dell’effetto ablatorio, perché ogni somma di denaro è per definizione fungibile e un automatismo di questo tipo priverebbe di significato il requisito stesso del periculum, rendendolo sempre e comunque sussistente per il solo fatto che l’oggetto del vincolo sia costituito da disponibilità liquide.

2.2 — L’irrilevanza della generica attitudine dissimulatoria dell’indagato

Parimenti censurato dalla Cassazione è il secondo argomento su cui il Tribunale del riesame aveva fondato il periculum, ossia l’attitudine dell’indagato, desunta dalle modalità dei fatti contestati, a compiere operazioni idonee a schermare la provenienza illecita delle somme. La Corte chiarisce che tale parametro attiene al profilo soggettivo dell’imputazione provvisoria, cioè al fumus commissi delicti, e non può surrogare la prova del pericolo attuale di dispersione richiesta per il periculum.

La distinzione concettuale tra fumus commissi delicti e periculum in mora impone di evitare sovrapposizioni indebite: la complessità delle condotte contestate nel capo d’imputazione, per quanto rilevante ai fini della gravità indiziaria, non esime l’autorità giudiziaria dal verificare se sussistano indici sintomatici effettivi e attuali di imminente dispersione patrimoniale, distinti da quelli che sorreggono il giudizio prognostico sulla commissione del reato.

La configurazione dogmatica del periculum in mora nel sequestro preventivo a fini di confisca diretta ex art. 321, comma 2, c.p.p. esige la dimostrazione di un pericolo concreto, attuale e non meramente ipotetico. Il periculum non può coincidere con la mera astratta confiscabilità del bene all’esito del processo, ma deve consistere nella fondata probabilità che, nelle more del giudizio, la cosa sia alienata, consumata, nascosta o comunque sottratta alla futura esecuzione della misura.

Sul punto la sentenza in commento offre un ulteriore chiarimento, di portata generale: il periculum non può ritenersi sussistente neppure sulla base della sola titolarità, da parte del soggetto destinatario della misura, di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, neanche quando l’oggetto del vincolo sia costituito da un bene fungibile come il denaro. Anche l’eventuale incapienza patrimoniale, cioè, non può da sola fondare il pericolo di dispersione: occorre sempre che il giudice riconduca la valutazione al solo parametro pertinente, quello dell’esigenza di anticipare la confisca rispetto alla definizione del giudizio.

Quando l’oggetto del vincolo è costituito da somme di denaro depositate su conti correnti bancari, l’affermazione tautologica secondo cui la fungibilità della moneta renderebbe sempre imminente la dispersione si risolve in un’inammissibile inversione dell’onere motivazionale. La fungibilità rappresenta una qualità ontologica del denaro, ma non costituisce, da sola, prova di una volontà distrattiva dell’indagato.

L’obbligo di un accertamento puntuale del periculum si ricollega alla natura stessa della confisca diretta ex art. 240 c.p., la quale presuppone la precisa identificazione del nesso di derivazione tra il delitto contestato e la disponibilità economica vincolata. La mancata allegazione di elementi di fatto idonei a comprovare la necessità di anticipare il vincolo reale vizia irrimediabilmente il decreto di sequestro, degradando la funzione preventiva della cautela reale a un’illegittima anticipazione sanzionatoria.

03. I canoni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della cautela reale

3.1 — Il bilanciamento con i diritti costituzionali di proprietà e libera iniziativa economica

L’applicazione della disciplina sul sequestro preventivo e confisca del denaro deve essere costantemente parametrata ai valori costituzionali e sovranazionali di tutela della proprietà privata (art. 42 Cost.) e di libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), nonché all’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.

Le Sezioni Unite hanno ricondotto l’obbligo motivazionale sul periculum proprio a questa esigenza di bilanciamento, osservando che solo una lettura che imponga una motivazione autonoma sull’anticipazione dell’effetto ablatorio garantisce coerenza con i canoni di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando che la cautela si trasformi in uno strumento, in tutto o in parte, inutilmente vessatorio. Diversamente, la sola confiscabilità del bene finirebbe per giustificare ipso iure il sequestro, annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio di merito.

Il principio di proporzionalità, nella ricostruzione delle Sezioni Unite, presidia anche il rispetto della presunzione di non colpevolezza: la risposta afflittiva propria della confisca dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole, e non di provvedimenti disposti prima della definizione del giudizio. Un onere motivazionale attenuato sul periculum rischierebbe, per converso, di consentire alla misura cautelare di incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la stessa pronuncia di merito.

3.2 — Gli elementi allegati dalla difesa e il perimetro del giudizio di rinvio

Nel ricorso, il difensore dell’indagato aveva evidenziato che l’ordinanza impugnata non aveva tenuto conto di due circostanze: la conoscenza dell’indagine da parte dell’indagato da circa quattro anni, senza che in tale lasso di tempo fossero stati compiuti atti dispositivi suscettibili di sottrarre beni e valori alla sua sfera patrimoniale, e la titolarità di beni immobili e di redditi professionali stabili, idonei, secondo la difesa, a garantire il soddisfacimento delle obbligazioni che fossero eventualmente risultate a suo carico all’esito del processo.

È importante precisare la portata di questo passaggio della decisione: la Cassazione non ha essa stessa valutato nel merito tali circostanze, né le ha assunte a fondamento di un giudizio definitivo di insussistenza del periculum. La Corte ha piuttosto ravvisato che l’ordinanza impugnata, limitandosi al richiamo della fungibilità del denaro e della generica attitudine dissimulatoria, non si era confrontata con gli elementi allegati dalla difesa, incorrendo così in una motivazione solo apparente. L’annullamento con rinvio ha dunque la funzione di riportare la valutazione di quegli elementi, e la loro effettiva rilevanza ai fini del periculum, nella sede propria: quella del giudice di merito, che dovrà ora pronunciarsi con una motivazione specifica.

“Il periculum in mora nel sequestro preventivo del denaro non può fondarsi su formule di stile, ma esige la prova rigorosa dell’imprescindibilità di anticipare l’ablazione rispetto al giudizio di merito.”

In questa prospettiva, la condotta storica dell’indagato e la sua situazione patrimoniale e reddituale assumono un rilievo che il giudice del rinvio non potrà ignorare: non perché la loro sola allegazione basti, per sé, ad escludere il periculum, ma perché un provvedimento cautelare che non si confronti con elementi di fatto specificamente dedotti dalla difesa, limitandosi a clausole di stile, non soddisfa l’onere motivazionale imposto dalla legge processuale.

Il principio di proporzionalità impone al giudice di valutare se esistano misure cautelari meno invasive rispetto al sequestro integrale delle disponibilità liquide, ovvero se il patrimonio residuo dell’indagato sia comunque sufficiente a garantire il soddisfacimento delle future obbligazioni, escludendo sequestri che ledano il nucleo essenziale della libertà economica senza un’effettiva necessità cautelare.

La tutela cautelare reale deve conformarsi ai canoni di minima offensività e stretta necessità, imponendo al giudice di valutare se il vincolo sia idoneo a garantire le finalità della cautela senza eccedere rispetto a quanto strettamente necessario. Il sequestro delle disponibilità liquide incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., esigendo una rigorosa proporzione tra gravità dell’addebito e sacrificio patrimoniale imposto.

04. Vizi di motivazione deducibili ex art. 325 c.p.p. e riflessi difensivi

4.1 — La motivazione apparente come violazione di legge nel ricorso de libertate

L’art. 325, comma 1, c.p.p. limita il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo alle sole violazioni di legge. Nel caso di specie, la doglianza difensiva è stata veicolata proprio sotto questo profilo, lamentando che l’ordinanza del Tribunale del riesame fosse affetta da motivazione meramente apparente in ordine al periculum in mora: un vizio che, non consentendo di comprendere l’itinerario logico-giuridico seguito dal giudice della cautela, si traduce nella sostanziale assenza dell’apparato giustificativo richiesto dalla legge.

La Cassazione ha accolto tale censura, ravvisando che il richiamo, operato dal Tribunale del riesame, alla sola natura fungibile del denaro e alla generica attitudine dissimulatoria dell’indagato, senza il confronto con gli elementi di fatto allegati dalla difesa, integra proprio quel vizio di motivazione apparente che, ai sensi dell’art. 125, comma 3, c.p.p. e dell’art. 111, comma 6, Cost., è pienamente censurabile in sede di legittimità.

L’ordinanza che si limiti a richiamare clausole di stile o automatismi presuntivi, senza confutare le allegazioni difensive, incorre dunque in un vizio rilevabile in sede di legittimità, con conseguente annullamento del provvedimento e restituzione degli atti al giudice del merito affinché renda una motivazione effettiva sul punto.

4.2 — Strategie per il riesame e la difesa patrimoniale dell’indagato

Le indicazioni fornite dalla sentenza n. 5928/2026 tracciano le coordinate per una difesa tecnica efficace in sede di riesame reale ex art. 324 c.p.p. I difensori devono concentrare l’istruttoria difensiva sull’allegazione documentale della capienza patrimoniale dell’indagato (visure catastali, dichiarazioni dei redditi, bilanci) e sull’assenza di condotte dispositive o dissimulatorie nel tempo trascorso dalla conoscenza dell’indagine, sollecitando il giudice della cautela a un confronto puntuale con tali elementi, anziché limitarsi a richiamare la natura del bene sequestrato.

Nel giudizio di rinvio, il Tribunale di Catanzaro dovrà quindi riesaminare la sussistenza del periculum in mora sulle somme sequestrate, tenendo conto dei principi enunciati dalla Cassazione: non potrà limitarsi a ribadire la fungibilità del denaro o la generica capacità dissimulatoria dell’indagato, né potrà desumere il pericolo dalla sola eventuale incapienza patrimoniale, ma dovrà specificare, se ritenuti sussistenti, gli elementi concreti e attuali che rendono imprescindibile l’anticipazione dell’effetto ablatorio, confrontandosi espressamente con quanto dedotto dalla difesa in punto di decorso del tempo e di consistenza patrimoniale.

Sul piano del sindacato di legittimità, la sentenza n. 5928/2026 ribadisce i confini del controllo demandato alla Corte di Cassazione ex art. 325 c.p.p.: la motivazione meramente apparente, costruita su stereotipi astratti e formule di stile che eludono le difese dell’indagato, equivale alla sostanziale assenza della motivazione, integrando una violazione di legge sanzionabile con l’annullamento dell’ordinanza cautelare.

Per i difensori penali, la decisione suggerisce una linea difensiva proattiva in sede di riesame ex art. 324 c.p.p.: occorre documentare minuziosamente la stabilità patrimoniale del cliente, l’assenza di movimenti anomali di capitale e la sproporzione della misura rispetto alla situazione economica accertata, costringendo il giudice della cautela a un confronto puntuale con le risultanze difensive, pena l’esposizione del provvedimento al medesimo vizio già sanzionato nel caso di specie.

In conclusione, la sentenza n. 5928/2026 conferma, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, che l’onere motivazionale sul periculum in mora nel sequestro preventivo e confisca del denaro non tollera automatismi legati alla sola natura del bene o al profilo soggettivo dell’indagato, e che la relativa valutazione va condotta caso per caso, con specifico riferimento agli elementi di fatto allegati dalle parti.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza 12 febbraio 2026, n. 5928 — Il periculum in mora nel sequestro preventivo di somme di denaro non può essere desunto dalla sola fungibilità della moneta, dalla generica attitudine dissimulatoria dell’indagato, né dalla mera incapienza del suo patrimonio rispetto all’importo confiscabile. Esito: accoglie il ricorso, annulla con rinvio al Tribunale di Catanzaro. Punto: § 1.1 del Considerato in diritto. ↑
  2. 2. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza 11 ottobre 2021, n. 36959 (Ellade) — Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. deve essere sorretto da motivazione autonoma sul periculum in mora, rapportata all’esigenza di anticipare l’effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, salvo che per le cose intrinsecamente illecite. Esito: annulla con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria. Punto: § 12, principio di diritto. ↑
Federico Sciullo

Avvocato del Foro di Roma

Specializzato in diritto penale e processuale penale. Sulla rivista Metodo Giuridico analizza l’evoluzione normativa e i riflessi applicativi in materia di reati di genere, Codice Rosso e percorsi di recupero per maltrattanti.

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