Sequestro per equivalente nei reati tributari: stop alla solidarietà
La Cassazione (sent. n. 993/2026) esclude la solidarietà passiva nelle misure cautelari reali: il sequestro deve commisurarsi alla quota di profitto effettivamente incamerata dal singolo correo
Stato della questione e quadro aggiornato al 26 Agosto 2026: La Suprema Corte applica ai reati tributari il fondamentale principio nomofilattico che vieta l’applicazione della solidarietà passiva civilistica nel sequestro per equivalente, imponendo la verifica dell’arricchimento effettivo di ciascun concorrente.
Abstract (Italiano)
La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 993, ha stabilito che nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ex art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 non opera il principio della solidarietà passiva tra concorrenti nel reato. In applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite, la misura cautelare reale deve essere disposta nei confronti di ciascun correo limitatamente alla quota di profitto effettivamente conseguita, il cui accertamento forma oggetto di prova nel contraddittorio camerale. La ripartizione paritaria del profitto confiscabile costituisce un criterio meramente residuale e sussidiario, attivabile unicamente qualora l’istruttoria non consenta di individuare la porzione di indebito vantaggio economico incamerata da ciascun compartecipe.
Abstract (English)
The Italian Supreme Court of Cassation (Third Criminal Division, Judgment no. 993 of 12 January 2026) ruled that joint and several liability under civil law cannot be applied to preventive freezing orders aimed at equivalent confiscation in tax crimes under Legislative Decree no. 74/2000. In accordance with the Grand Chamber principles, freezing orders must be strictly limited to the share of illicit profit actually obtained by each co-perpetrator. Equal division among accomplices remains an exceptional fallback mechanism, admissible only when it is impossible to determine each participant’s concrete economic enrichment.
- Superamento della solidarietà passiva: è illegittimo disporre il sequestro preventivo per l’intero profitto del reato tributario nei confronti di ciascun concorrente sulla base dell’art. 1292 c.c.
- Commisurazione al profitto effettivo: il vincolo cautelare reale deve essere quantificato in misura corrispondente alla quota di arricchimento realmente conseguita dal singolo indagato.
- Sussidiarietà della quota paritaria: la divisione in parti uguali tra i correi rappresenta un criterio di chiusura residuale, utilizzabile solo dopo il fallimento dell’accertamento probatorio specifico.
- Tutela costituzionale ed europea: il principio di proporzionalità (art. 49 Carta di Nizza e art. 1 Prot. Add. CEDU) impone che la misura patrimoniale afflittiva non ecceda la misura della colpevolezza e del vantaggio concreto.
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel reato tributario commesso in concorso di persone, esclusa ogni forma di solidarietà passiva tra i correi, la misura cautelare deve essere disposta nei confronti di ciascun concorrente limitatamente alla quota di profitto effettivamente conseguita, il cui accertamento costituisce oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti; solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo compartecipe è legittima la ripartizione in parti uguali, quale criterio sussidiario e residuale, con conseguente illegittimità del provvedimento che applichi il vincolo reale per l’intero ammontare nei confronti di ciascun responsabile.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione: la pronuncia Cass. pen. n. 993/2026 sulla solidarietà passiva
La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, con la sentenza 12 gennaio 2026, n. 993 (Pres. Gastone Andreazza, Rel. Elisabetta Rosi)1, affronta il tema del sequestro per equivalente concorso reati tributari. Il Collegio di legittimità ha tracciato una netta cesura rispetto alla risalente prassi dei giudici di merito, sancendo il definitivo superamento del principio di solidarietà passiva civilistica nell’applicazione delle misure cautelari reali patrimoniali a carico dei coindagati.
La vicenda processuale sottoposta all’esame della Suprema Corte originava dall’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame di Savona aveva confermato il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di un soggetto indagato quale amministratore di fatto di una società commerciale. All’indagato era contestato il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000, consumato negli anni di imposta 2017, 2018 e 2019 in concorso con gli amministratori di diritto e con i legali rappresentanti delle ditte cartiere emittenti i documenti fittizi.
I giudici del riesame ligure avevano ritenuto pienamente legittimo assoggettare l’intero patrimonio mobiliare e immobiliare dell’amministratore di fatto al vincolo cautelare fino a concorrenza dell’intero profitto tributario complessivamente sottratto all’Erario dalla società beneficiaria. Tale conclusione era stata argomentata invocando l’applicazione dell’art. 1292 del Codice Civile, sul presupposto che la natura plurisoggettiva della condotta illecita generasse un’obbligazione solidale passiva tra tutti i partecipi, abilitando l’autorità giudiziaria a escutere indifferentemente ciascun concorrente per l’intero debito di confisca.
Il difensore dell’indagato proponeva ricorso per cassazione articolando una serrata critica alla decisione cautelare. La difesa eccepiva l’erronea applicazione dell’art. 1292 c.c., l’inosservanza dell’art. 275, comma 2, c.p.p. in relazione al principio di proporzionalità e la violazione dell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000. In particolare, si lamentava che il Tribunale avesse del tutto omesso di indagare quale fosse la quota di profitto realmente conseguita dal ricorrente, trascurando il dato che il vantaggio economico primario si era riversato nella compagine societaria e che il correo non aveva tratto alcun arricchimento personale parametrabile all’intera imposta evasa.
La Suprema Corte ha accolto il motivo principale del ricorso, affermando un principio nomofilattico di straordinario rilievo sistematico. I giudici di legittimità hanno ribadito che la confisca per equivalente e il relativo sequestro preventivo non possono operare come strumenti di solidarietà passiva indiscriminata. Nel concorso di persone nel reato tributario, la misura reale deve essere rigidamente circoscritta alla quota di profitto effettivo conseguita da ciascun concorrente, la quale costituisce oggetto di prova e contraddittorio tra le parti, degradando la ripartizione paritaria a criterio residuale e sussidiario subordinato al previo fallimento dell’accertamento probatorio.
02. La natura della confisca per equivalente tributaria e la genesi del contrasto
L’inquadramento dogmatico delle misure ablatorie patrimoniali nel diritto penale dell’economia esige una rigorosa distinzione tra confisca diretta del profitto e confisca per equivalente di valore, due istituti che rispondono a funzioni ontologicamente differenti e la cui sovrapposizione ha alimentato anni di incertezze applicative nella giurisprudenza cautelare.
2.1 — L’evoluzione dell’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 e il risparmio d’imposta
L’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal D.Lgs. n. 158/2015 in sostituzione dell’abrogato art. 322-ter c.p., stabilisce che nel caso di condanna o di patteggiamento per i delitti in materia di imposte sui redditi e IVA è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, ovvero, quando essa non sia possibile, la confisca di beni per un valore equivalente di cui il reo abbia la disponibilità.
Nei delitti tributari dichiarativi e fraudolenti, la nozione di profitto del reato assume una fisionomia peculiare rispetto ai reati comuni contro il patrimonio: esso non consiste in un accrescimento materiale originato da una res furtiva appresa dall’esterno, ma si sostanzia in un risparmio di spesa fiscale, ossia nella mancata decurtazione del patrimonio che sarebbe derivata dal tempestivo e corretto adempimento dell’obbligazione tributaria.
Questo risparmio di spesa si radica istituzionalmente e direttamente nel patrimonio del soggetto passivo d’imposta, vale a dire la persona giuridica contribuente nel cui interesse la dichiarazione infedele o fraudolenta è stata presentata. Di conseguenza, l’ablazione diretta deve essere prioritariamente esperita sui conti bancari e sulle attività finanziarie dell’ente societario, laddove sia rinvenibile la liquidità non versata all’Erario.
Soltanto qualora il patrimonio della società risulti incapiente o svuotato, l’ordinamento autorizza l’aggressione sussidiaria del patrimonio personale delle persone fisiche autrici o concorrenti nel reato attraverso la confisca di valore. In questo scenario, la misura assume una natura inequivocabilmente sanzionatoria e punitiva: essa non si limita a neutralizzare l’ingiusto vantaggio economico originario (già consumato dall’ente), ma impone al reo un sacrificio patrimoniale equivalente, trasformando l’indagato in una sorta di garante dell’adempimento fiscale della società.
2.2 — La fallacia dell’estensione analogica dell’art. 1292 c.c. in sede penale
Nel tentativo di semplificare le attività di sequestro e di massimizzare il recupero del credito erariale, la giurisprudenza di merito ha a lungo operato un travaso acritico della disciplina delle obbligazioni solidali passive dal diritto privato al diritto penale processuale e sostanziale. Si argomentava che, in virtù del concorso di persone ex art. 110 c.p. e della unitarietà del titolo di reato, tutti i correi fossero tenuti in solido all’obbligazione di confisca per l’intero importo del profitto complessivo, consentendo al pubblico ministero di vincolare beni per milioni di euro presso ciascun indagato, con l’unico limite di non superare complessivamente la somma dovuta all’Erario nella fase di realizzo finale.
La Terza Sezione, con la pronuncia n. 993/2026, svela la radicale fallacia teorica e pratica di questo orientamento. L’art. 1292 c.c. disciplina un rapporto obbligatorio privatistico volto a garantire la certezza del creditore e la fungibilità dei debitori, consentendo la successiva azione di regresso interno tra coobbligati. Trasferire questo schema nel processo penale equivale a compiere un’inammissibile estensione analogica in malam partem, vietata dall’art. 25, comma 2, della Costituzione e dall’art. 1 c.p.
Nel sistema penale non trovano spazio obbligazioni solidali punitive: l’applicazione delle sanzioni patrimoniali e dei sequestri cautelari deve conformarsi al principio fondamentale della personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27, comma 1, Cost. Disporre il sequestro per l’intero profitto a carico di chi ha concorso solo marginalmente o non ha percepito alcun arricchimento significa infliggere una misura cautelare esorbitante e ingiustificata, priva di nesso di proporzionalità con il fatto storico addebitato.
03. L’insegnamento delle Sezioni Unite e il principio del profitto effettivo
Il superamento della solidarietà passiva nel diritto penale dell’economia rappresenta il compimento di un lungo percorso esegetico culminato nell’intervento chiarificatore della giurisprudenza nomofilattica della Suprema Corte.
3.1 — Il superamento della solidarietà passiva tra i correi nella giurisprudenza nomofilattica
La questione interpretativa relativa alla misura della confisca di valore nei reati concorsuali è stata risolta in termini inequivocabili dalle Sezioni Unite Penali con la fondamentale sentenza 26 settembre 2024, n. 13783 (depositata nel 2025, Pres. Cassano, Rel. Beltrani, c.d. sentenza Massini)2. Il Massimo Consesso della Suprema Corte ha respinto l’orientamento tradizionale, statuendo che la confisca per equivalente non può essere applicata per l’intero profitto a ciascun correo indipendentemente da quanto materialmente conseguito.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l’idea della c.d. fissità della responsabilità concorsuale non può legittimare l’ablazione indiscriminata dell’intero profitto nei confronti di qualsiasi compartecipe. La confisca per equivalente, pur svolgendo una funzione surrogatoria di riequilibrio patrimoniale, assume carattere punitivo ogniqualvolta incida sul patrimonio del singolo concorrente oltre l’effettivo incremento economico derivatogli dall’illecito. Le basi di questo approccio erano già state gettate dalla pronuncia delle Sezioni Unite Fisia Italimpianti del 20083, che aveva evidenziato la necessità di subordinare l’ablazione per l’intero alla dimostrata impossibilità di individuare le quote individuali di arricchimento.
Con la sentenza n. 993/2026, la Terza Sezione estende pienamente questo statuto garantista ai reati tributari: l’autorità giudiziaria non può sottrarsi all’onere di individuare quale quota dell’evasione fiscale sia confluita nella sfera di concreta disponibilità patrimoniale dell’indagato. Questa impostazione si raccorda armonicamente con i principi in tema di imputazione del profitto esaminati in relazione alla D1.
3.2 — Il carattere sussidiario e residuale della ripartizione in quote paritarie
Un nodo operativo cruciale affrontato dalla giurisprudenza di legittimità riguarda il criterio da adottare qualora l’indagine finanziaria non consenta di determinare con esattezza matematica la quota di profitto percepita da ciascun concorrente. Come precisato anche dalla Quarta Sezione Penale nella sentenza 21 gennaio 2026, n. 22954, la divisione del profitto in parti uguali tra i correi non costituisce una regola di automatica applicazione, ma un criterio di chiusura meramente residuale e sussidiario.
Il giudice della cautela reale non può ricorrere immediatamente alla suddivisione aritmetica in quote paritarie senza aver prima esperito ogni utile tentativo di accertare il reale profitto accrescitivo acquisito da ciascun compartecipe. L’adozione del criterio sussidiario esige una motivazione rigorosa che dia conto dell’impossibilità oggettiva di quantificare le singole quote all’esito dell’istruttoria cautelare e del confronto con gli elementi dedotti dalla difesa.
04. La garanzia costituzionale ed eurounitaria di proporzionalità della misura reale
L’esclusione della solidarietà passiva nel sequestro preventivo per equivalente trova il proprio presidio fondamentale nei principi di rango costituzionale ed europeo che regolano l’esercizio della potestà punitiva dello Stato.
L’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce il principio inderogabile secondo cui l’intensità delle sanzioni non deve risultare sproporzionata rispetto alla gravità del reato commesso. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ripetutamente affermato che le misure patrimoniali ablatorie di valore equivalente, colpendo beni legittimamente acquisiti dal reo, devono essere sottoposte a un rigoroso vaglio di congruità per non tradursi in una violazione ingiustificata del diritto al pacifico godimento dei propri beni tutelato dall’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU.
Il sequestro per equivalente non può trasformarsi in una responsabilità patrimoniale oggettiva: la misura cautelare deve essere rigorosamente parametrata all’effettivo profitto conseguito dal singolo correo.
Come evidenziato dalla Terza Sezione Penale nella sentenza 26 febbraio 2026, n. 76475 e nella sentenza 16 marzo 2026, n. 100566, il giudizio di proporzionalità deve essere condotto in senso retrospettivo: il vincolo patrimoniale deve essere strettamente necessario, idoneo e proporzionato rispetto all’indebito vantaggio economico effettivamente conseguito dall’agente. Le dinamiche di accertamento del vincolo patrimoniale si collegano strettamente ai principi esaminati nel contributo su D2.
05. Quadro comparato della giurisprudenza di legittimità e riparto probatorio
La ricostruzione del sistema delle cautele reali nel diritto penale dell’economia esige un’analisi integrata degli arresti giurisprudenziali che scandiscono il riparto degli oneri probatori tra pubblica accusa, giudice e difesa tecnica.
5.1 — L’onere motivazionale del giudice cautelare e la tabella sinottica dei precedenti
Il Giudice per le indagini preliminari che dispone il sequestro preventivo e il Tribunale del Riesame investito del controllo di legalità sono tenuti a modulare la motivazione del provvedimento cautelare in relazione alle specifiche emergenze istruttorie. Come statuito dalla Terza Sezione nella sentenza 4 giugno 2026, n. 206847, il giudice ha l’obbligo di verificare prioritariamente l’esistenza di liquidità attiva sui conti correnti della società al momento della scadenza dell’obbligazione tributaria per disporre la confisca diretta, potendo ricorrere al sequestro per equivalente nei confronti degli amministratori solo ove sia accertata l’incapienza del patrimonio sociale.
Ove ricorra un’ipotesi di concorso di persone nel delitto fiscale, l’accertamento cautelare deve focalizzarsi sull’effettiva destinazione dei flussi finanziari generati dalla frode, verificando se e in quale misura le somme sottratte al fisco siano state retrocesse ai singoli compartecipi sotto forma di compensi professionali sproporzionati, dividendi occulti o bonifici ingiustificati.
Il quadro organico dei principi nomofilattici e delle regole di governo delle misure reali è sintetizzato nella tabella comparativa dei precedenti giurisprudenziali.
| Sentenza / Autorità | Principio Affermato | Regime Cautelare Reale |
|---|---|---|
| Cass. pen., Sez. III, sent. n. 993/2026 | Esclusione della solidarietà passiva nel reato tributario concorsuale | Ablazione per quota Sequestro limitato al profitto effettivo; parità solo sussidiaria. |
| Cass. pen., Sez. IV, sent. n. 2295/2026 | Natura residuale del criterio di ripartizione paritaria tra correi | Obbligo d’istruttoria Divieto di riparto automatico in parti uguali senza previa prova. |
| Cass. pen., Sez. III, sent. n. 7647/2026 | Natura sanzionatoria della confisca per equivalente a carico del correo | Garanzie penalistiche Applicazione del principio di proporzionalità della risposta punitiva. |
| Cass. pen., Sez. III, sent. n. 10056/2026 | Ablazione del risparmio di spesa societario verso gli amministratori | Sussidiarietà Sequestro per equivalente subordinato all’incapienza dell’ente. |
| Cass. pen., Sez. III, sent. n. 20684/2026 | Distinzione tra confisca diretta del saldo e confisca di valore | Priorità diretta Verifica preliminare della liquidità bancaria societaria. |
| Cass. pen., Sez. Unite, sent. n. 13783/2024 | Sentenza Massini: divieto di solidarietà passiva nella confisca di valore | Regola generale Imputazione rigorosamente personale della misura patrimoniale. |
L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità consolida un assetto garantista che esclude automatismi applicativi, imponendo al giudice penale di fondare il vincolo reale sulla prova rigorosa del profitto concretamente percepito dal singolo partecipe.
06. Conclusioni sistematiche e linee guida operative per la difesa tecnica
La sentenza n. 993/2026 della Terza Sezione Penale fornisce indicazioni operative decisive per i difensori e i consulenti tecnici nella gestione del contenzioso cautelare reale penale-tributario.
Nella redazione dei motivi di riesame ex art. 322 c.p.p. o del ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p., la difesa dell’indagato deve impostare la propria strategia su direttrici analitiche ben definite:
1. Eccezione preliminare di illegittimità della solidarietà passiva: censurare immediatamente qualsiasi decreto di sequestro preventivo che abbia vincolato beni per l’intero importo dell’imposta evasa a carico del singolo compartecipe, denunciando la violazione degli artt. 12-bis D.Lgs. 74/2000, 27 Cost. e 1292 c.c. alla luce dell’insegnamento vincolante delle Sezioni Unite Massini.
2. Produzione di perizia contabile difensiva sui flussi finanziari: depositare tempestivamente una relazione di consulenza tecnica contabile attestante la reale entità dei compensi percepiti dall’indagato e l’assenza di retrocessioni economiche dell’evasione fiscale, impedendo al giudice di rifugiarsi nel criterio di chiusura della ripartizione paritaria.
3. Verifica della capienza patrimoniale societaria: eccepire il mancato esperimento preventivo della confisca diretta nei confronti della persona giuridica beneficiaria, contestando il difetto di sussidiarietà del sequestro per equivalente qualora l’ente disponga di crediti o compendi immobiliari prontamente aggredibili dall’Erario.
In conclusione, l’arresto nomofilattico riafferma che l’efficacia del contrasto all’evasione fiscale non può prescindere dal rispetto dei canoni inderogabili della colpevolezza e della proporzionalità. L’esclusione della solidarietà passiva nel sequestro per equivalente salvaguarda il patrimonio individuale dagli eccessi punitivi, riallineando il sistema delle misure cautelari reali ai principi supremi dello Stato di diritto.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Art. 2 D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 — Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- Art. 12-bis D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 — Disciplina della confisca diretta e per equivalente nei reati tributari.
- Art. 321 Codice di Procedura Penale — Presupposti e oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca.
- Art. 240-bis Codice Penale — Confisca in casi particolari e nozione di profitto sproporzionato.
- Art. 1292 Codice Civile — Nozione di solidarietà passiva nelle obbligazioni civili.
Giurisprudenza citata
- 1. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 12 gennaio 2026, n. 993 — (Pres. Gastone Andreazza, Rel. Elisabetta Rosi) — Esclusione della solidarietà passiva nel sequestro preventivo per equivalente per reati tributari concorsuali e obbligo di quantificazione della quota di profitto effettivo.
- 2. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 26 settembre 2024, n. 13783 — (dep. 2025, Pres. Cassano, Rel. Beltrani) — Superamento della solidarietà passiva nella confisca e nel sequestro per equivalente nei reati concorsuali.
- 3. Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza 27 marzo 2008, n. 26654 — Incompatibilità dell’obbligazione solidale passiva con la disciplina delle misure di sicurezza patrimoniali e della confisca penale.
- 4. Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione Penale, sentenza 21 gennaio 2026, n. 2295 — Natura meramente residuale e sussidiaria del criterio di ripartizione paritaria del profitto confiscabile tra i concorrenti nel reato.
- 5. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 26 febbraio 2026, n. 7647 — Natura sanzionatoria e punitiva della confisca per equivalente a carico della persona fisica non arricchita e garanzie di proporzionalità.
- 6. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 16 marzo 2026, n. 10056 — Limiti della responsabilità patrimoniale degli amministratori per il risparmio di spesa dell’ente e proporzionalità dell’ablazione.
- 7. Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Penale, sentenza 4 giugno 2026, n. 20684 — Distinzione tra sequestro preventivo diretto del saldo societario e sequestro di valore sui beni dell’amministratore indagato.
Dottrina richiamata
- D1. Metodo Giuridico, Confisca nel riciclaggio, profitto effettivo e principio di personalità della responsabilità penale. Analisi sistematica dei limiti all’ablazione patrimoniale nei reati a concorso necessario.
- D2. Metodo Giuridico, Sequestro preventivo finalizzato alla confisca e motivazione sul periculum in mora. Studio sui requisiti probatori del pericolo di dispersione dei beni nelle misure cautelari reali.
