Responsabilità sanitaria e danno parentale: le Tabelle di Milano

Responsabilità sanitaria e danno parentale: le Tabelle di Milano - Cassazione Civile n. 21366/2026
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Responsabilità sanitaria e danno parentale: le Tabelle di Milano

Vincolo di liquidazione equitativa, deroga in peius ai minimi edittali, risarcibilità delle spese per ATP ex art. 696-bis c.p.c. e limiti del regresso della struttura verso il medico ex art. 2055 c.c. nella pronuncia Cass. Civ., Sez. III, n. 21366/2026

Federico Palumbo Diritto Civile & Risarcimento del danno 7 Agosto 2026 Lettura 16 min

Stato della questione e quadro aggiornato al 7 agosto 2026: Il presente contributo analizza la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, 23 giugno 2026, n. 21366, in materia di responsabilità sanitaria, liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale secondo le Tabelle di Milano e risarcibilità delle spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo.

Abstract (Italiano)

La presente nota analizza la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, 23 giugno 2026, n. 21366, intervenuta in materia di responsabilità sanitaria e danno parentale: le Tabelle di Milano ne costituiscono il parametro guida nomofilattico per la liquidazione equitativa ex artt. 1226 e 2056 c.c. La Suprema Corte riafferma la natura aforfettizzata e a punti della tabella milanese (edizione 2024), sancendo il divieto tassativo per il giudice di merito di scostarsi al di sotto dei minimi edittali in assenza di allegazione e prova di circostanze straordinarie e del tutto anomale. Viene altresì chiarita la presunzione iuris tantum di sofferenza morale in capo ai congiunti stretti e riconosciuta la piena risarcibilità delle spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. a titolo di danno emergente ex art. 1223 c.c. Infine, la pronuncia delimita i confini dell’azione di regresso proposta dalla struttura sanitaria nei confronti del medico ex art. 2055 c.c., escludendo l’automatismo del concorso paritario in assenza di colpa grave del sanitario. L’opera offre un quadro sistematico dei riflessi operativi per il contenzioso medico-legale.

Abstract (English)

This case note analyzes the judgment of the Italian Supreme Court (Court of Cassation, Third Civil Section, June 23, 2026, no. 21366) concerning medical malpractice and loss of parental relationship. The Supreme Court confirms that the Milan Guidelines serve as the key reference point for equitable assessment under Articles 1226 and 2056 of the Italian Civil Code. The ruling establishes a strict prohibition for lower courts from awarding damages below the minimum threshold set by the Milan point system, unless extraordinary and proven circumstances justify such a reduction. Furthermore, the decision addresses the rebuttable presumption of non-pecuniary damage suffered by close family members and affirms that expenses incurred for pre-suit technical expert reports (under Article 696-bis of the Code of Civil Procedure) are fully recoverable as direct pecuniary losses pursuant to Article 1223 of the Civil Code. Lastly, the Court clarifies the boundaries of recourse actions brought by healthcare facilities against physicians under Article 2055 of the Civil Code, preventing automatic equal apportionment without proof of severe negligence.

Punti Chiave

  • Invalicabilità dei Minimi Tabellari Milanesi: Il giudice di merito, nella quantificazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, non può scendere al di sotto delle soglie minime previste dalle Tabelle di Milano senza incorrere in un vizio di sussunzione e in un difetto assoluto di motivazione.
  • Risarcibilità Integrale delle Spese di ATP: I costi sostenuti dal danneggiato per la fase di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. costituiscono voce autonoma di danno emergente risarcibile ex art. 1223 c.c., in quanto esborso necessario legato da nesso di causalità diretta con il fatto illecito.
  • Presunzione e Prova del Danno Parentale: La sofferenza interiore e il pregiudizio esistenziale causati dalla perdita del congiunto stretto operano in base a presunzioni semplici legate alla gravità del vincolo affettivo, incombendo sulla controparte l’onere della prova contraria.
  • Regresso Struttura-Medico ex Art. 2055 c.c.: La rivalsa della struttura sanitaria nei confronti del medico dipendente o convenzionato richiede la rigorosa dimostrazione della condotta colposa specifica o della colpa grave di quest’ultimo, non potendo fondarsi sul mero automatismo del riparto interno paritario.
Principio di Diritto / Massima Redazionale
PRINCIPIO DI DIRITTO — CASSAZIONE CIVILE, SEZ. III, SENT. 23 GIUGNO 2026, N. 21366

In tema di responsabilità sanitaria e liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito, nell’esercizio del potere equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c. condotto alla luce delle Tabelle di Milano, non può determinare il risarcimento in misura inferiore ai valori minimi edittali previsti dalla tabella a punti in assenza di circostanze di fatto del tutto eccezionali e congruamente motivate. Le spese sostenute per l’espletamento della consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. rientrano nel concetto di danno emergente ex art. 1223 c.c. e devono essere integralmente rimborsate alla parte vittoriosa, mentre l’azione di regresso esercitata dalla struttura sanitaria verso il medico ex art. 2055 c.c. presuppone l’accertamento dell’effettivo apporto causale e del grado della colpa del sanitario.

Indice dei Contenuti

01. Introduzione: la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale nella responsabilità sanitaria e l’evoluzione delle Tabelle di Milano

La recente pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 23 giugno 2026, n. 213661, segna un arresto nomofilattico di straordinario rilievo sistematico nell’articolato e delicato settore della responsabilità sanitaria e del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da lesione del rapporto parentale. La decisione in esame si colloca al vertice di un prolungato dibattito giurisprudenziale concernente la natura, la portata e la concreta applicazione equitativa dei parametri elaborati dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano, imponendo principi stringenti in ordine alla vincolatività dei minimi tabellari ed alla risarcibilità delle spese sostenute dalla vittima secondaria per la fase peritale preventiva ex art. 696-bis c.p.c.

Il tema della quantificazione del danno da lutto nelle controversie di medical malpractice ha storicamente sofferto di una marcata frammentazione applicativa sui territori di merito. A fronte dell’elevazione della Tabella milanese a parametro guida a valenza nazionale da parte della Suprema Corte — a garanzia del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e dell’equità sostitutiva ex art. 1226 c.c. —, la giurisprudenza di merito ha talora operato decurtazioni e scostamenti in peius ancorati ad elementi di fatto ordinari, quali l’età progredita della vittima o l’assenza di coabitazione formale tra i congiunti superstiti.

L’intervento della Terza Sezione riconduce ad unità l’architettura risarcitoria, riaffermando con vigore l’invalicabilità dei valori minimi edittali in assenza di fatti eccezionali opposti e provati dalla parte convenuta. Contemporaneamente, la pronuncia risolve con limpidezza la vexata quaestio relativa al ristoro dei costi dell’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’autonoma voce di danno emergente di cui all’articolo 1223 del codice civile, definendo al contempo i presupposti per la rivalsa interna tra la struttura ospedaliera ed il sanitario operante secondo la disciplina dell’articolo 2055 del medesimo codice.

02. Il fatto di causa ed il percorso processuale

2.1 — Il decesso per malasanità ed il ricorso all’ATP ex art. 696-bis c.p.c.

La controversia trae origine dal tragico decesso di una paziente ultraottantenne verificatosi durante il ricovero presso una nota struttura sanitaria privata accreditata. I prossimi congiunti (le figlie ed il fratello convivente) lamentavano l’inescusabile negligenza ed imperizia dell’équipe medica operante, la quale aveva omesso di diagnosticare in tempo utile una grave complicanza post-operatoria ed aveva praticato terapie inadeguate, cagionando l’arresto cardiocircolatorio della ricoverata.

Prima dell’instaurazione del giudizio di merito, le danneggiate proponevano ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile, affidando al collegio peritale l’indagine sulla sussistenza del nesso causale e sulla violazione delle leges artis. L’espletamento dell’indagine peritaria preventiva dava esito favorevole alle ricorrenti, confermando l’inadempimento qualificato dei sanitari e la totale evitabilità dell’evento decesso, pur in presenza delle preesistenti patologie legate all’età della paziente.

A fronte del fallimento del tentativo di conciliazione in sede preventiva per il rifiuto opposto dalla compagnia assicuratrice della casa di cura, i congiunti adivano il Tribunale al fine di ottenere la condanna della struttura al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti iure proprio per la definitiva perdita del vincolo parentale, chiedendo inoltre il rimborso delle ingenti spese documentate per il compenso dei consulenti tecnici e dei legali nella fase peritaria ex art. 696-bis c.p.c.

2.2 — La decisione del Tribunale e della Corte d’Appello

Il Tribunale di prime cure accertava la responsabilità risarcitoria esclusiva della struttura sanitaria per fatto del personale medico ausiliario. Nondimeno, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale da lutto, il primo giudice operava una netta decurtazione degli importi spettanti alle figlie, accordando una somma di gran lunga inferiore al limite minimo edittale stabilito dalle Tabelle del Tribunale di Milano vigenti al momento della decisione. Tale abbattimento veniva motivato in ragione della non elevata aspettativa di vita della defunta e della riscontrata assenza di convivenza anagrafica tra quest’ultima ed i figli adulti, ritenendo non provata un’intensa sofferenza morale interiore.

La decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 285/20262. I giudici del gravame respingevano l’impugnazione principale dei congiunti, reputando legittima la liquidazione simbolica al di sotto dei minimi tabellari per mancanza di prova specifica dell’alterazione dinamico-relazionale. La Corte territorialmente adita rigettava altresì la domanda di rimborso delle spese sostanziate nell’ATP, argomentando che la relazione peritaria ante causam non era stata formalmente acquisita nel processo di cognizione ordinaria essendosi disposta una nuova CTU, con conseguente imputazione dei costi preventivi a carico delle attrici richiedenti.

2.3 — I motivi di ricorso in Cassazione ed il perimetro del sindacato nomofilattico

Avverso la sentenza di secondo grado proponevano ricorso per cassazione le originarie attrici, affidandosi a due articolati motivi di doglianza. Con il primo motivo, le ricorrenti denunciavano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1226, 2056 e 2059 c.c. per avere la Corte d’Appello violato la funzione nomofilattica della Tabella di Milano ed il principio di equità sostituendo i parametri a punti con una quantificazione arbitraria al di sotto del valore minimo edittale.

Con il secondo motivo, veniva dedotta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 1223 c.c., in quanto i giudici di merito avevano negato la natura di danno emergente alle spese di consulenza e difesa stragiudiziale sostenute in sede di ATP ex art. 696-bis c.p.c., trattando erroneamente l’esborso necessario quale mera spesa di lite processuale non rimborsabile.

Si costituivano con distinti controricorsi la struttura sanitaria ed il medico chiamato in causa, spiegando altresì ricorso incidentale per contestare il riparto interno delle quote di responsabilità di cui all’art. 2055 c.c. e la ritenuta operatività delle rispettive coperture assicurative per colpa lieve.

03. La questione giuridica: la natura del vincolo parentale, i minimi tabellari e le spese per l’Accertamento Tecnico Preventivo

3.1 — La valenza nomofilattica della Tabella di Milano ed il vincolo dei minimi edittali

La primaria quaestio iuris sottoposta al vaglio della Terza Sezione riguarda il valore normativo e la forza vincolante dei minimi edittali contenuti nella Tabella a punti elaborata dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Come noto, l’insegnamento delle Sezioni Unite e la costante giurisprudenza di legittimità individuano nelle Tabelle milanesi il parametro di conformità dell’esercizio del potere equitativo al disposto dell’art. 1226 c.c., inteso quale strumento indispensabile per garantire parità di trattamento su scala nazionale ed evitare ingiustificate arlecchinate risarcitorie.

Il nodo teorico concerne la possibilità per il giudicante di determinare una somma risarcitoria inferiore al limite minimo tabellare. Si discute se elementi quali l’età avanzata del de cuius o la non convivenza con i congiunti costituiscano fattori ordinari idonei unicamente ad attestare il quantum nella fascia bassa della forbice o del punteggio, oppure se possano legittimare uno sfondamento al ribasso oltre il minimo presunto.

La risoluzione del quesito impone di verificare se il rispetto dell’equità integri un vero e proprio limite di diritto al potere discrezionale del giudice di merito, la cui violazione trascende il mero apprezzamento di fatto e trapassa nel vizio di sussunzione giuridica censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

3.2 — La presunzione iuris tantum della sofferenza morale tra congiunti stretti

Strettamente connessa alla quaestio sui minimi tabellari è la corretta articolazione dell’onere probatorio in materia di danno non patrimoniale da lutto. La dottrina e la giurisprudenza maggioritaria distinguono tradizionalmente tra il profilo soggettivo ed interiore del danno (la sofferenza morale intesa quale patema d’animo e dolore per la perdita del caro) ed il profilo oggettivo ed esteriore (il danno dinamico-relazionale inteso come sconvolgimento delle abitudini di vita).

La questione da chiarire è se, con riguardo ai componenti del nucleo familiare primario (genitori, figli, coniuge e fratelli), la sofferenza morale interiore sia assistita da una presunzione semplice iuris tantum ex art. 2727 c.c., fondata sull’id quod plerumque accidit. Qualora operi tale presunzione, la mancanza di prova contraria fornita dal convenuto circa un’effettiva anaffettività o un rapporto di manifesto odio impedisce al giudice di trattare la sofferenza morale come inesistente o irrilevante.

L’assenza di coabitazione non può pertanto assurgere a presupposto per negare il danno morale, trattandosi di un elemento puramente logistico che al più influisce sull’intensità delle relazioni quotidiane nell’ambito del profilo dinamico-relazionale.

Il rigore imposto dalla nomofilassia intende sradicare prassi di merito che finiscono per svalutare la sofferenza interiore dei figli adulti non conviventi, imponendo una visione costituzionalmente orientata della tutela degli affetti familiari ex artt. 2 e 29 Cost.

3.3 — La natura giuridica delle spese sostenute per l’ATP ex art. 696-bis c.p.c.

Il secondo tema focale affrontato dalla decisione riguarda l’inquadramento dogmatico dei costi sopportati dalla parte attrice per l’espletamento dell’Accertamento Tecnico Preventivo ai fini della composizione della lite di cui all’art. 696-bis c.p.c. Si delineano in giurisprudenza due contrapposti orientamenti: secondo una prima impostazione minoritaria, le spese per l’ATP costituiscono meri costi processuali anticipati e regolati dal principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. a conclusione del giudizio di merito, con la conseguenza che, ove la relazione non venga acquisita, l’esborso resta a carico della parte istante.

La tesi prevalente e condivisa dalla pronuncia in rassegna qualifica invece le spese sostenute per consulenti di parte, periti dell’ufficio ed assistenza legale nella fase pre-contenziosa di ATP come perdita patrimoniale direttamente cagionata dall’illecito, integrativa della nozione di danno emergente di cui all’art. 1223 c.c. Trattandosi di un esborso necessario reso indispensabile dall’inadempimento del debitore e volto ad accertare la fondatezza della pretesa risarcitoria, il suo ristoro deve essere garantito integralmente all’esito del giudizio di merito ove sia provata la responsabilità della struttura.

3.4 — Il regresso tra struttura e medico ex art. 2055 c.c. tra rivalsa integrale e corresponsabilità

Infine, la vertenza implica l’esame del meccanismo di rivalsa e regresso esercitato dalla struttura sanitaria ospedaliera nei confronti dei medici del proprio organico chiamati in causa nel regime della responsabilità solidale di cui all’articolo 2055 del codice civile.

Nel regime anteriore alla legge Gelli-Bianco (L. n. 24/2017), la responsabilità della struttura per il fatto del dipendente ausiliario ex art. 1228 c.c. si fonda sull’assunzione del rischio d’impresa e sull’organizzazione dei servizi. La questione attiene all’ammissibilità di un regresso per l’intero a favore della struttura in assenza di prova della colpa esclusiva o della colpa grave del medico.

La Suprema Corte chiarisce che il regresso in senso proprio presuppone il previo adempimento del debito risarcitorio verso il danneggiato e la prova del comportamento del sanitario del tutto dissonante ed eccezionale rispetto all’ordinaria erogazione della prestazione di spedalità.

04. Il quadro normativo e giurisprudenziale: artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c., art. 696-bis c.p.c. e le Tabelle di Milano 2024

4.1 — La trama normativa ed il sistema della responsabilità civile medica

L’architettura del risarcimento del danno da lesione del vincolo parentale poggia sull’intersezione tra le norme codicistiche generali del diritto delle obbligazioni ed i principi speciali posti a presidio della persona e degli affetti. L’art. 2059 c.c. costituisce il contenitore unitario nel quale confluiscono tutte le figure di pregiudizio non patrimoniale prive di contenuto economico diretto, comprese le sofferenze morali interiori ed i condizionamenti esteriori alla vita relazionale patiti dai familiari per il lutto.

L’estensione della responsabilità per inadempimento alle strutture sanitarie impone l’applicazione dell’art. 1223 c.c., il quale sancisce il principio del ristoro integrale delle perdite subite e del mancato guadagno in quanto conseguenza immediata e diretta dell’illecito. In questo quadro si inserisce l’art. 1226 c.c., che assegna al giudice il potere-dovere di procedere alla valutazione equitativa del danno ove questo non possa essere provato nel suo preciso ammontare.

A completamento del quadro normativo, l’art. 696-bis c.p.c. fornisce uno strumento istruttorio e deflattivo di straordinaria rilevanza nel contenzioso di malasanità, consentendo l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva orientata alla conciliazione della controversia.

Le Tabelle di Milano edizione 2024, adottando un sistema a punti trasparente e modulare, traducono tali dettati normativi in una griglia quantitativa idonea ad armonizzare l’equità ed a prevenire difformità territoriali.

“Le Tabelle di Milano non costituiscono una mera indicazione di massima derogabile a discrezione del giudicante, bensì il parametro guida della quantificazione equitativa ex art. 1226 c.c., i cui minimi edittali non possono essere violati al ribasso in mancanza di prove straordinarie di anaffettività.”

4.2 — L’esame coordinato della giurisprudenza di merito e di legittimità

Il panorama giurisprudenziale in materia di liquidazione del danno parentale evidenzia un consolidato orientamento volto ad assicurare la massima uniformità di trattamento, come approfondito negli studi dedicati alla responsabilità sanitaria ed all’evoluzione delle Tabelle di Milano. Le pronunce recenti confermano la cogenza della griglia a punti e respingono i tentativi di decurtazione immotivata.

Parimenti pacifica è la qualificazione delle spese di consulenza anteriore alla lite come componenti essenziali del danno emergente ex art. 1223 c.c., in linea con i principi espressi in ordine ai costi dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c. e del ristoro stragiudiziale. La tabella sinottica sottostante riassume l’evoluzione nomofilattica ed i formanti di merito emersi nella giurisprudenza applicativa.

Sentenza / Autorità Oggetto dell’Accertamento Orientamento Tabellare / Spese ATP Principio Riconosciuto in Sintesi
Cass. Civ. n. 21366/2026 1 Minimi Tabelle Milano & Spese ATP Inderogabilità in peius / Danno emergente Divieto di liquidazione sotto i minimi edittali milanesi e rimborso integrativo delle spese per ATP ex art. 696-bis c.p.c.
CA Milano n. 285/2026 2 Liquidazione equitativa di merito Riduzione sotto il minimo tabellare Censurata in sede di legittimità per illegittima svalutazione del vincolo parentale tra congiunti non conviventi.
Cass. Civ. n. 19712/2026 3 Valenza nomofilattica Tabelle Milano Parametro guida vincolante ex art. 1226 c.c. Le Tabelle milanesi costituiscono la griglia equitativa uniforme su scala nazionale per il risarcimento del danno parentale.
Cass. Civ. n. 12694/2026 4 Danno parentale e presunzione iuris tantum Tabelle Milano a punti Estensione della presunzione iuris tantum della sofferenza a tutti i membri della famiglia originaria e successiva.
CA Caltanissetta n. 126/2026 5 Danno parentale e prova presuntiva Applicazione rigida Tabella a punti La prova della sofferenza del familiare strettamente legato non richiede la coabitazione ma sorge da presunzione semplice.
Trib. Palermo n. 3171/2026 6 Danno parentale e concorso di colpa Tabelle Milano a punti Inapplicabilità della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. nell’ipotesi di condotta illecita dolosa.
Trib. Santa Maria Capua Vetere n. 1851/2026 7 Prova presuntiva del danno da lutto Presunzione iuris tantum per la famiglia Superamento delle vecchie tabelle a forbice e cogenza del punto variabile milanese per garantire la trasparenza.
Trib. Milano n. 3192/2026 8 Applicazione Tabella Milano 2024 Tabella a punti conguagliata Inserimento della sofferenza morale interiore e del pregiudizio dinamico-relazionale nella determinazione del punto base.

L’analisi comparata dimostra come la pronuncia in rassegna si ponga quale momento di sintesi e di rigorosa stabilizzazione del sistema risarcitorio della responsabilità medica.

05. La motivazione della Cassazione: la presunzione di sofferenza morale, la liquidazione equitativa e la natura stragiudiziale dell’ATP

5.1 — L’illegittimità dello scostamento al ribasso dai minimi della Tabella di Milano

Nel motivare l’accoglimento del primo motivo di ricorso formulato dai congiunti della vittima, la Terza Sezione esprime principi di elevatissimo rigore concettuale. La Suprema Corte evidenzia che, qualora il giudice di merito adotti quale parametro equitativo ex art. 1226 c.c. la Tabella del Tribunale di Milano a punti o a forbice, la determinazione dell’importo risarcitorio in misura inferiore al valore minimo edittale costituisce un vizio di sussunzione giuridica.

La motivazione puntualizza che l’età della vittima primaria, l’età dei superstiti e l’assenza di convivenza costituiscono circostanze ordinarie. Tali fattori consentono di graduare il risarcimento all’interno della fascia di oscillazione tabellare (orientando il punteggio verso il valore medio o minimo), ma non autorizzano affatto lo sfondamento al ribasso al di sotto del minimo presunto.

Per scendere al di sotto del minimo edittale, occorre la prova di circostanze del tutto eccezionali ed anomale, quali l’accertata anaffettività o il provato odio reciproco. In assenza di tali dimostrazioni a carico del convenuto, la riduzione sottosoglia si risolve in una liquidazione simbolica ed arbitraria, lesiva della dignità della persona e del diritto all’integrale ristoro.

5.2 — La qualificazione delle spese per ATP quale danno emergente risarcibile ex art. 1223 c.c.

Di analogo impatto è l’accoglimento del secondo motivo di ricorso inerente alle spese sostenute per l’accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. La Corte di Cassazione chiarisce che i costi sostenuti dal danneggiato per la consulenza medica di parte, per le operazioni peritarie e per l’assistenza legale nella fase preventiva svolgono una funzione essenziale di accertamento e di potenziale composizione della lite.

Tali esborsi non perdono la loro natura di danno emergente ex art. 1223 c.c. per il solo fatto che nel successivo giudizio di merito il giudice abbia ritenuto di disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio anziché acquisire la relazione preventiva. Trattandosi di un costo reso necessario dall’inadempimento della struttura sanitaria e direttamente collegato da nesso di causalità all’illecito, il suo rimborso deve essere integralmente disposto a favore della parte vittoriosa.

La sentenza cassa pertanto sul punto la decisione impugnata, affermando che il giudice di merito deve liquidare tali somme a titolo di risarcimento del danno emergente ove ne sia fornita la prova documentale degli esborsi.

5.3 — La rigida perimetrazione del regresso della struttura contro il sanitario ex art. 2055 c.c.

Infine, in ordine al ricorso incidentale relativo alle domande di rivalsa interna tra la casa di cura ed il medico operante, la Terza Sezione rimarca che l’azione di regresso in senso proprio ex art. 2055, comma 2, c.c. presuppone sia il previo adempimento per l’intero dell’obbligazione risarcitoria verso il terzo danneggiato, sia la prova del grado di colpa e delle rispettive efficienze causali.

Prima del soddisfacimento del credito risarcitorio, l’azione esercitata dalla struttura ha natura di mero accertamento della corresponsabilità. Non sussistendo una presunzione di colpa grave a carico del medico, la garanzia assicurativa aziendale e personale opera nei limiti della colpa lieve, impedendo alla struttura di ribaltare per l’intero l’onere economico dell’illecito sul sanitario in mancanza di condotte del tutto eccezionali ed aberranti.

06. Rilievi critici ed impatto operativo nella quantificazione dei danni e nella gestione del contenzioso medico-legale

6.1 — La certezza del diritto nella quantificazione del danno non patrimoniale e la maglia stretta dei minimi

Il rigido vincolo di rispetto dei minimi edittali affermato da Cass. n. 21366/2026 rafforza significativamente il valore nomofilattico delle Tabelle di Milano, offrendo una tutela indispensabile alla parte debole della controversia risarcitoria. Nell’esperienza applicativa precedente, la tendenza di taluni uffici di merito a svalutare la sofferenza dei congiunti anziani o non conviventi generava inammissibili sperequazioni ed incertezze, riducendo l’equità ad una valutazione meramente soggettiva ed incontrollabile.

Sotto il profilo dogmatico, la decisione riafferma che le presunzioni semplici legate alla famiglia nucleare operano a prescindere dalla coabitazione. Grava sul convenuto l’onere rigido di provare circostanze anomale per scendere sotto il punteggio base, impedendo che l’assenza di prove testimoniali sulle abitudini quotidiane si traduca nel disconoscimento del patema d’animo interiore.

L’effetto pratico per i difensori risiede nell’onere di allegare e dimostrare l’affectio familiaris ai soli fini della personalizzazione in aumento verso il massimo tabellare, potendo invece fare affidamento sulla soglia minima garantita quale certezza di diritto.

6.2 — Il ruolo dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c. dopo la Cassazione n. 21366/2026

Il riconoscimento della piena rimborsabilità delle spese dell’ATP quale voce di danno emergente ex art. 1223 c.c. riveste una portata strategica primaria per l’accesso alla giustizia da parte delle vittime di malasanità. Frequentemente, l’elevato costo delle consulenze medico-legali di parte e dei compensi dei periti d’ufficio nominati nella fase pre-contenziosa costituiva un grave disincentivo all’esperimento dei procedimenti deflattivi.

Neutralizzando il rischio che l’inutilizzazione della relazione peritaria nel merito privi la parte vittoriosa del rimborso degli esborsi sostenuti, la Suprema Corte incentiva l’utilizzo dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c., valorizzando la funzione conciliativa e garantendo il ristoro integrale della posizione patrimoniale del danneggiato.

6.3 — Le ricadute sulle polizze assicurative e sulle dinamiche di rivalsa delle strutture sanitarie

Sul versante dei rapporti interni alla sanità, le precisazioni in tema di regresso ex art. 2055 c.c. impongono alle strutture ospedaliere ed alle compagnie assicuratrici una gestione attenta dei sinistri. Non è più consentito alle aziende sanitarie ribaltare automaticamente sui medici dell’organico la quota di responsabilità per fatto degli ausiliari in assenza di colpa grave.

Ne conseguono la necessità di adeguare le clausole delle polizze di responsabilità civile professionale ed aziendale, chiarendo l’ambito della garanzia per colpa lieve e condizionando l’azione restitutoria al previo ed effettivo adempimento del debito risarcitorio nei confronti della vittima.

Il quadro tracciato garantisce la stabilità del sistema economico-assicurativo e la salvaguardia dell’attività professionale dei medici operanti nelle strutture.

07. Conclusioni e prospettive nomofilattiche

La sentenza della Cassazione Civile, Sez. III, 23 giugno 2026, n. 21366 si consolida quale pilastro per la liquidazione del danno parentale nel settore della responsabilità sanitaria. Sancendo l’inderogabilità in peius delle soglie minime edittali stabilite dalle Tabelle di Milano, la Corte riafferma la centralità dei diritti inviolabili della persona di cui all’art. 2 Cost. ed assicura l’effettività della tutela equitativa.

La parallela affermazione del ristoro integrale delle spese dell’ATP ex art. 696-bis c.p.c. a titolo di danno emergente ed il rigido condizionamento del regresso ex art. 2055 c.c. restituiscono un sistema organico, trasparente ed equo, capace di coniugare le esigenze di certezza del diritto con la specifica giustizia del caso concreto.

Gli operatori del diritto ed i periti medico-legali disporranno d’ora in avanti di una solida guida ermeneutica per la quantificazione dei pregiudizi e per la conduzione delle strategie difensive nel contenzioso della malasanità.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 23 giugno 2026, n. 21366 — (Pronuncia Principale) Principio di inderogabilità in peius dei minimi edittali delle Tabelle di Milano per il danno parentale in assenza di prove di anaffettività; risarcibilità integrale delle spese di ATP ex art. 696-bis c.p.c. quale danno emergente ex art. 1223 c.c.
  2. 2. Corte d’Appello di Milano, Sez. Civile, sentenza 6 febbraio 2026, n. 285 — Censurata in sede di legittimità per aver liquidato somme simboliche sotto i minimi edittali milanesi a favore dei figli non conviventi.
  3. 3. Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 14 giugno 2026, n. 19712 — Valenza nomofilattica ed inderogabilità della Tabella di Milano a punti variabili quale griglia uniforme di equità ex art. 1226 c.c.
  4. 4. Cassazione Civile, Sez. III, ordinanza 5 maggio 2026, n. 12694 — Estensione della presunzione iuris tantum della sofferenza morale a tutti i componenti della famiglia nucleare originaria e successiva.
  5. 5. Corte d’Appello di Caltanissetta, Sez. Civile, sentenza 3 marzo 2026, n. 126 — Presunzione semplice di sofferenza morale tra prossimi congiunti prescindente dal requisito della coabitazione formale.
  6. 6. Tribunale di Palermo, Sez. I Civile, sentenza 12 maggio 2026, n. 3171 — Applicazione delle Tabelle di Milano a punti ed inapplicabilità della riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. in caso di illecito doloso.
  7. 7. Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. Civile, sentenza 11 maggio 2026, n. 1851 — Superamento delle vecchie tabelle a forbice e cogenza del punto variabile milanese per garantire la trasparenza.
  8. 8. Tribunale di Milano, Sez. X Civile, sentenza 16 aprile 2026, n. 3192 — Comprensione della sofferenza morale interiore e del danno dinamico-relazionale nella determinazione del valore punto base.
Federico Palumbo

Avvocato del Foro di Roma

Si occupa di diritto civile, diritto amministrativo e diritto del lavoro. Per Metodo Giuridico firma approfondimenti e note a sentenza sui profili sostanziali e processuali del contenzioso civile e amministrativo.

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