Confisca tributaria ed archiviazione per prescrizione: i limiti della Cassazione n. 22128/2026

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Confisca tributaria ed archiviazione per prescrizione: i limiti della Cassazione n. 22128/2026

La Terza Sezione Penale della Cassazione sancisce l’illegittimità dell’ablazione patrimoniale ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 disposta dal GIP in sede di archiviazione per prescrizione nelle indagini preliminari

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 29 Luglio 2026 Lettura 9 min

Aggiornato al 29 luglio 2026. Giurisprudenza di legittimità in materia penale tributaria.

Abstract (Italiano)

Con la sentenza n. 22128 del 16 giugno 2026, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione affronta i presupposti sistematici della confisca nei reati tributari, delineando i confini applicativi dell’art. 12-bis del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e del previgente art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. La Suprema Corte stabilisce che la confisca del profitto del reato tributario (sia essa diretta o per equivalente) trova il proprio fondamento essenziale in una pronuncia giurisprudenziale di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento). Ne consegue che è radicalmente illegittimo il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari, contestualmente all’emissione del decreto di archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione, disponga la confisca o mantenga il sequestro preventivo dei beni dell’indagato. L’istituto della confisca tributaria si distingue nettamente dalla confisca speciale in materia doganale, e l’art. 578-bis c.p.p. non consente di operare prelievi ablativi in assenza di un pieno accertamento dibattimentale o abbreviato di responsabilità, non potendosi surrovare il difetto di titolo nei confronti del singolo indagato mediante gli elementi emersi a carico di coindagati nel medesimo procedimento.

Abstract (English)

In judgment n. 22128 of June 16, 2026, the Third Criminal Section of the Italian Court of Cassation clarifies the statutory prerequisites governing tax confiscation under Article 12-bis of Legislative Decree n. 74/2000. The Supreme Court rules that any order of tax confiscation (whether direct or by equivalent value) strictly requires a formal conviction or a plea-bargaining judgment (patteggiamento). Consequently, it is unlawful for a Judge for Preliminary Investigations (GIP) to order tax confiscation or maintain a preventive seizure against a suspect whose proceedings have been terminated by an archiving decree due to the statute of limitations. Tax confiscation differs fundamentally from customs confiscation mechanisms, and Article 578-bis of the Code of Criminal Procedure cannot justify asset forfeiture during the preliminary investigation stage in the absence of a trial-tested finding of criminal liability. Furthermore, individual lack of liability determination cannot be cured by relying on investigative findings gathered against co-suspects.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Presupposto indefettibile della condanna: La confisca nei reati tributari ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 richiede inderogabilmente una sentenza di condanna o patteggiamento.
  • Inapplicabilità in sede di archiviazione: Il decreto di archiviazione emesso dal GIP nelle indagini preliminari per prescrizione preclude qualsiasi misura ablativa patrimoniale.
  • Autonomia della confisca tributaria: Il regime tributario differisce da quello speciale del contrabbando doganale (art. 301 d.P.R. 43/1973), non ammettendo deroghe alla condanna.
  • Limiti dell’art. 578-bis c.p.p.: L’applicazione della confisca in presenza di prescrizione presuppone un accertamento di responsabilità espresso all’esito del giudizio, mai surrogabile in istruttoria.
Principio di Diritto

«In materia di reati tributari, sia nella disciplina di cui all’art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sia in quella di cui all’art. 12-bis del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il provvedimento di confisca è indefettibilmente collegato ad una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen. Ne consegue che è illegittima la confisca disposta nei confronti di un soggetto la cui posizione sia stata definita con decreto di archiviazione nella fase delle indagini preliminari per intervenuta prescrizione del reato, non potendosi ritenere integrato il necessario accertamento di responsabilità attraverso gli elementi emersi a carico di coindagati. L’art. 578-bis cod. proc. pen. consente l’adozione della confisca tributaria in presenza di estinzione del reato per prescrizione soltanto all’esito di un pieno accertamento di responsabilità compiuto nel giudizio di merito, e non già in sede di archiviazione nelle indagini preliminari.»

01. Il presupposto della condanna nella confisca dei reati tributari

1.1 — Il quadro normativo dell’art. 12-bis D.Lgs. 74/2000 e dell’art. 1, comma 143, L. 244/2007

La disciplina della confisca nei reati finanziari e tributari ha conosciuto nell’ultimo ventennio una profonda evoluzione legislativa e giurisprudenziale, culminata con l’introduzione dell’art. 12-bis nel D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ad opera del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158. Prima di tale fondamentale testo normativo, l’ablazione del profitto o del prezzo nei delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto trovava la propria base legale nel richiamo all’art. 322-ter c.p., disposto dall’art. 1, comma 143, della Legge 24 dicembre 2007, n. 2441.

Entrambe le previsioni normative condividono un pilastro dogmatico ed esegetico insuperabile: la confisca del profitto del reato — sia essa disposta in forma diretta sui beni della società o del contribuente, sia in forma per equivalente sul patrimonio personale della persona fisica autrice della condotta illecita — è espressamente e testualmente condizionata alla pronuncia di una sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. La presenza di un titolo giurisdizionale formale di condanna costituisce il presupposto di legittimità costituzionale ed eurounitaria indispensabile per qualsiasi afflizione patrimoniale definitiva del privato cittadino2.

La dottrina penalistica specializzata ha a più riprese evidenziato come l’esigenza della sentenza di condanna non sia un mero adempimento formalistico, ma la garanzia suprema presidiata dall’art. 42 della Costituzione e dall’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale alla CEDU. Privare un individuo dei propri beni o risparmi personali in difetto dell’accertamento giudiziale e definitivo della responsabilità penale si traduce in un’arbitraria ed illegittima espropriazione di beni privati priva di copertura legale. L’ordinamento costituzionale tutela la proprietà privata opponendo alla potestà punitiva ed ablativa dello Stato il filtro indefettibile della riserva di giurisdizione dibattimentale o alternativamente dell’accordo negoziale di patteggiamento approvato dal giudice.

In quest’ottica, la struttura dell’art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 stabilisce una precisa gerarchia tra la confisca diretta del profitto rimasto nella disponibilità dell’ente o della società beneficiaria e la confisca per equivalente sul patrimonio della persona fisica. La seconda forma di confisca ha natura sussidiaria ed entra in gioco esclusivamente nel caso in cui il profitto diretto non sia rinvenibile o sia stato altrimenti dissipato, ma in entrambe le situazioni il titolo che legittima il prelievo coattivo resta indefettibilmente ancorato alla sentenza che accerta la penale responsabilità dell’imputato.

1.2 — La riserva di giurisdizione e la natura della misura ablativa tributaria

La confisca per equivalente nei reati tributari possiede, secondo l’insegnamento nomofilattico costante ed unanime delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, una natura eminentemente sanzionatoria e punitiva2. A differenza della confisca diretta di cose la cui fabbricazione, uso, porto o detenzione costituisce reato (oggetti intrinsecamente illeciti o pericolosi), l’ablazione per equivalente priva il soggetto di beni o risorse lecite per un valore corrispondente al risparmio di spesa o al profitto evaso. Tale qualificazione dota la confisca delle garanzie proprie delle pene in senso stretto, ex art. 25, secondo comma, della Costituzione ed art. 7 CEDU.

Ne deriva che la confisca tributaria non può mai essere assimilata ad una misura di sicurezza patrimoniale ad applicazione automatica od amministrativa. La riserva di giurisdizione impone che l’ablazione sia preceduta da un processo formulato nelle forme del contraddittorio dibattimentale o dei riti alternativi tipizzati dal codice di rito, entro i quali l’imputato possa esercitare pienamente le proprie prerogative difensive ed opporsi all’addebito formulato dal pubblico ministero3.

Il principio della riserva di sentenza per la confisca esclude in radice l’ipotesi che una misura sanzionatoria o compensativa possa essere inflitta al cittadino all’esito di una fase pre-processuale o meramente istruttoria. La fase delle indagini preliminari è per sua natura volta unicamente a verificare la sostenibilità dell’accusa in giudizio o a disporre cautele provvisorie, non già ad emettere decisioni di merito atte a privare definitivamente l’indagato della titolarità dei propri beni.

02. Il caso esaminato dalla Terza Sezione Penale della Cassazione con la sentenza n. 22128/2026

2.1 — L’archiviazione per prescrizione nella fase delle indagini preliminari e il decreto del GIP

L’esatta portata applicativa ed i rigidi limiti della confisca nei delitti in materia di imposte sono stati scolpiti dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 16 giugno 2026, n. 221281. La vicenda giurisprudenziale trae origine da un articolato procedimento penale iscritto per la fattispecie di reato tributario di indebita compensazione di crediti di imposta aggravata ex art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, contestato in concorso a diversi soggetti della medesima compagine aziendale.

Nel corso della fase delle indagini preliminari, la posizione penale di una delle persone indagate veniva definita dal Giudice per le Indagini Preliminari con decreto di archiviazione per intervenuta estinzione del reato a seguito del decorso del termine di prescrizione. Ciononostante, contestualmente all’emissione del decreto di archiviazione, il GIP disponeva la confisca dei beni dell’indagata già sottoposti a sequestro preventivo cautelare nelle fasi iniziali dell’inchiesta.

Il giudice per le indagini preliminari motivava l’ordine ablativo richiamando gli accertamenti istruttori compiuti nel medesimo procedimento a carico di altri coindagati tratti a giudizio e sostenendo che la dimostrazione della condotta illecita nell’interesse dell’ente consentisse la confisca anche verso l’indagata prosciolta in fase di indagine. L’opposizione proposta dalla parte privata avverso la confisca veniva disattesa dal Giudice delle Esecuzioni, che rigettava l’istanza di restituzione dei beni proponendo un’interpretazione estensiva della norma. Avverso tale decisione l’indagata proponeva ricorso diretto per cassazione.

2.2 — L’illegittima trasposizione del modello di confisca per il contrabbando doganale

Nell’accogliere integralmente il ricorso ed annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata con contestuale ordine di restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto, la Suprema Corte ha evidenziato il grave ed insanabile errore di diritto commesso dai giudici di merito. Il Tribunale ed il GIP avevano erroneamente sovrapposto al regime tributario la disciplina speciale ed eccezionale della confisca in materia di contrabbando doganale di cui all’art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 431.

La normativa speciale doganale prevede infatti che la confisca delle merci oggetto di contrabbando sia obbligatoria anche in caso di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento, purché le cause di estinzione del reato non incidano sulla sussistenza del fatto e sulla pericolosità intrinseca delle cose sequestrate. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno ribadito che la norma doganale costituisce una disciplina derogatoria di stretta interpretazione, assolutamente inapplicabile per analogia ai reati tributari disciplinati dal D.Lgs. 74/2000, i quali richiedono tassativamente la sentenza di condanna o patteggiamento ex art. 12-bis4.

03. L’insussistenza di un accertamento di responsabilità in sede di archiviazione

3.1 — Il perimetro applicativo dell’art. 578-bis c.p.p. e le garanzie difensive

Nel motivare il proprio supremo arresto nomofilattico, la Terza Sezione Penale si è soffermata sull’esegesi dell’art. 578-bis c.p.p., introdotto nel codice di rito dal D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21 per disciplinare la decisione sulla confisca in casi particolari di estinzione del reato per prescrizione o amnistia. L’art. 578-bis c.p.p. dispone che il giudice dell’impugnazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, deve decidere sull’ammissibilità della confisca ove sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena nei gradi precedenti3.

La sentenza n. 22128/2026 chiarisce che l’art. 578-bis c.p.p. presuppone indefettibilmente un accertamento di responsabilità penale già compiuto ed espresso in una sentenza pronunciata all’esito del giudizio di primo o di secondo grado. La disposizione non trova alcuna applicazione ed è del tutto inoperante nella fase delle indagini preliminari: il decreto di archiviazione emesso dal GIP non è una sentenza, non ha valore di giudicato e non contiene alcun accertamento dibattimentale di colpevolezza idoneo a giustificare la confisca dei beni dell’indagato1.

L’archiviazione del procedimento nelle indagini preliminari non costituisce accertamento di responsabilità: la confisca tributaria non può mai fondarsi su un provvedimento istruttorio privo di giudizio dibattimentale.

3.2 — L’autonomia della posizione dell’indagato e il divieto di estensione degli accertamenti sui coindagati

La Suprema Corte ha censurato in modo sferzante l’assunto dei giudici di merito secondo cui l’accertamento di responsabilità necessario per la confisca tributaria potrebbe essere surrogarlo per derivazione dagli elementi probatori emersi verso altri coindagati tratti a giudizio nel medesimo procedimento. Il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) e le garanzie del contraddittorio precludono che una misura ablativa o sanzionatoria colpiscano un soggetto senza un accertamento individuale e diretto riferibile alla sua specifica condotta.

Ogni indagato è titolare di una posizione processuale autonoma ed ha diritto di difendersi in giudizio dagli addebiti elevati a suo carico. Consentire la confisca dei beni di un soggetto archiviato sulla base di risultanze processuali maturate in procedimenti a carico di terzi violerebbe in modo irreparabile il diritto alla tutela giurisdizionale ed al giusto processo. Nel quadro comparativo sottostante vengono sintetizzate le differenze strutturali individuate dalla Cassazione.

PROFILO COMPARATIVO CONFISCA TRIBUTARIA (ART. 12-BIS D.LGS. 74/2000) CONFISCA DOGANALE (ART. 301 D.P.R. 43/1973)
Titolo Presupposto Sentenza di condanna o di patteggiamento (art. 444 c.p.p.). Anche in caso di proscioglimento/archiviazione se la cosa è oggettivamente illecita.
Applicabilità in Archiviazione ESCLUSA in modo assoluto nella fase delle indagini preliminari. AMMISSILE nei limiti delle merci oggetto di contrabbando.
Accertamento di Responsabilità Individuale, nominativo ed espresso all’esito del giudizio. Inerente alla res sequestrata e alla sussistenza oggettiva del fatto illecito.

04. Profili sistematici e tutela dei diritti patrimoniali dell’indagato

4.1 — Il principio della riserva di sentenza per la confisca per equivalente

L’approdo interpretativo della sentenza n. 22128/2026 rafforza e protegge la tenuta sistematica del principio della riserva di sentenza per la confisca per equivalente. Quando la misura ablativa colpisce denaro o beni di valore corrispondente al profitto evaso in luogo del profitto diretto, la natura sanzionatoria della misura rende imperativa la presenza di una sentenza di condanna passata in giudicato o pronunciata nei gradi di merito2.

Come evidenziato dall’analisi processualpenalistica, permettere al GIP di disporre la confisca in sede di archiviazione per prescrizione svuoterebbe di contenuto la garanzia costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), privando l’indagato della possibilità di dimostrare la propria estraneità ai fatti o l’inesistenza del risparmio di spesa asseritamente conseguito.

Il mantenimento del sequestro o la disposta confisca a seguito di archiviazione priverebbe inoltre il privato cittadino di qualsiasi rimedio d’appello penale ordinario avverso il merito dell’accertamento tributario, creando una zona d’ombra dell’ordinamento nella quale la potestà punitiva dello Stato verrebbe esercitata senza i necessari contrappesi di garanzia stabiliti dal codice di procedura penale.

4.2 — Conseguenze operative per i giudici delle indagini preliminari e restituzione dei beni

Le conseguenze operative stabilite dalla Suprema Corte per la prassi applicativa sono nette ed inderogabili. Quando il Pubblico Ministero richiede l’archiviazione del procedimento penale per intervenuta prescrizione nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari ha l’obbligo di disporre la revoca immediata di qualsiasi sequestro preventivo pendente sui beni dell’indagato e di ordinarne la restituzione all’avente diritto.

È precluso al GIP ogni potere di trattenimento cautelare dei beni o di conversione del sequestro in confisca definitiva. Qualsiasi provvedimento ablativo emesso in tale sede è inficiato da vizio di violazione di legge per carenza assoluta di potere ed è destinato al perentorio annullamento senza rinvio da parte della Corte di Cassazione.

05. Conclusioni

La sentenza n. 22128 del 16 giugno 2026 della Terza Sezione Penale della Cassazione rappresenta una fondamentale pronuncia di garanzia a tutela delle prerogative patrimoniali del cittadino e della corretta applicazione delle norme penali tributarie.

Ribadendo la necessità indefettibile della sentenza di condanna per la confisca ex art. 12-bis D.Lgs. 74/2000, la Suprema Corte riafferma che il decreto di archiviazione per prescrizione nella fase delle indagini non può mai trasformarsi in uno strumento di espropriazione patrimoniale in danno dell’indagato, ponendo un freno invalicabile alle prassi giudiziarie non conformi ai principi costituzionali ed eurounitari.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 16 giugno 2026, n. 22128 — Illegittimita della confisca tributaria disposta in sede di archiviazione nelle indagini preliminari per prescrizione del reato.
  2. 2. Cassazione penale, Sez. Un., sentenza 29 settembre 2022 (dep. 2023), n. 4145 — (Esposito). Natura sanzionatoria della confisca per equivalente e principio di irretroattivita.
  3. 3. Cassazione penale, Sez. III, sentenza 22 ottobre 2025, n. 40793 — (Castelli). Applicabilita dell’art. 578-bis c.p.p. alla confisca tributaria subordinata ad un pieno accertamento di responsabilita nel giudizio di merito.
  4. 4. Corte Costituzionale, sentenza 20 luglio 2021, n. 163 — Principi di legalita patrimoniale e garanzie costituzionali del diritto di proprieta in materia penale.
Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

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