Confisca per equivalente, overruling e prevedibilità: la Cassazione frena sulla retroattività ex art. 7 CEDU

Illustrazione concettuale con bilancia della giustizia e clessidra su sfondo bordeaux per l'articolo sulla confisca per equivalente e l'overruling delle Sezioni Unite ex art. 7 CEDU
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Confisca per equivalente, overruling e prevedibilità: la Cassazione frena sulla retroattività ex art. 7 CEDU

Nota a Cassazione penale, Sezione Terza, sentenza n. 25256 del 6 luglio 2026

Redazione di Metodo Giuridico 28 Luglio 2026 Lettura 18 min

Aggiornato al 28 luglio 2026. Commento a pronuncia di legittimità depositata il 6 luglio 2026.

Abstract (Italiano)

La Corte di Cassazione (sent. n. 25256/2026) affronta il complesso intreccio tra l’applicazione dell’art. 578-bis c.p.p., la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e l’overruling giurisprudenziale delle Sezioni Unite del 2025 in materia di confisca per equivalente del profitto del reato. Il Supremo Collegio stabilisce che l’esegesi innovativa che ha attribuito alla misura ablatoria di valore natura essenzialmente recuperatoria e non sanzionatoria non può essere applicata retroattivamente ai fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della riforma del 2018. Il principio convenzionale di prevedibilità del diritto penale ex art. 7 CEDU impedisce infatti di sottoporre il reo a un effetto sanzionatorio a sorpresa derivante da mutamenti interpretativi imprevedibili al momento della condotta. Il contributo esamina altresì l’inapplicabilità della sospensione della prescrizione nei rinvii per termine a difesa e l’efficacia ostativa dei reati prescritti ai fini dell’art. 131-bis c.p.

Abstract (English)

The Italian Court of Cassation (judgment no. 25256/2026) addresses the intricate relationship between Article 578-bis of the Italian Code of Criminal Procedure, the extinction of offenses due to the statute of limitations, and the 2025 landmark overruling by the United Sections regarding value-based confiscation (confisca per equivalente). The Court ruled that the novel interpretation assigning a compensatory rather than punitive nature to value confiscation cannot apply retroactively to offenses committed prior to the 2018 statutory reform. Under Article 7 ECHR, the principle of foreseeability of criminal sanctions prohibits imposing retroactive detriments resulting from judicial overruling that were unseeable at the time of the conduct. The article further examines the non-suspension of limitation periods during postponements granted for defense preparation terms and the residual effect of time-barred offenses regarding non-punishability under Article 131-bis of the Italian Criminal Code.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Irretroattività dell’Overruling 2025: L’orientamento delle Sezioni Unite del 2025 sulla natura recuperatoria della confisca per equivalente non può operare retroattivamente per sanzionare fatti commessi prima dell’art. 578-bis c.p.p., ostandovi il principio di prevedibilità ex art. 7 CEDU.
  • Revoca della Confisca in Caso di Prescrizione: Per i fatti posti in essere anteriormente al 6 aprile 2018, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione preclude il mantenimento della confisca di valore, imponendone l’integrale revoca.
  • Rinvio per Termine a Difesa e Prescrizione: Il rinvio dell’udienza accordato al difensore d’ufficio per esaminare gli atti non sospende il corso della prescrizione, trattandosi di un’ipotesi estranea alla tassatività dell’art. 159 c.p.
  • Abitualità e Reati Prescritti ex art. 131-bis c.p.: I reati della stessa indole dichiarati estinti per prescrizione nello stesso procedimento mantengono rilevanza penale per integrare il presupposto ostativo del comportamento abituale.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di confisca per equivalente del profitto del reato, l’art. 578-bis c.p.p., introdotto dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, non è applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. L’overruling delle Sezioni Unite intervenuto nel 2025 — che ha riconosciuto natura essenzialmente recuperatoria e non sanzionatoria alla confisca di valore — era obiettivamente imprevedibile per gli imputati sia al momento della commissione del fatto sia per la durata del processo; ne consegue che la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto con il principio di prevedibilità del diritto penale sancito dall’art. 7 CEDU, imponendo la revoca della confisca per equivalente in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione relativo a fatti antecedenti alla riforma del 2018.

Indice dei Contenuti

01. Il caso di specie e lo snodo processuale nei giudizi di merito

La complessa vicenda giudiziaria sfociata nella sentenza della Sezione Terza Penale della Corte di Cassazione n. 25256 del 6 luglio 20261 offre un osservatorio privilegiato per analizzare le più recenti tensioni dogmatiche e applicative tra il sistema penale interno e il regime delle garanzie sovranazionali della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il procedimento trae origine da un’articolata indagine nei confronti di una pluralità di soggetti imputati di gravi violazioni della disciplina tributaria di cui al d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 — con particolare riguardo ai delitti di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 74/2000 — nonché di illeciti connessi al contrabbando doganale di merci sottomesse a diritti di confine. All’esito dell’istruttoria dibattimentale, la Corte d’Appello aveva confermato la responsabilità penale degli imputati, disattendendo le eccezioni difensive volte a far valere l’intervenuta causa estintiva della prescrizione per una consistente serie di condotte contestate, e disponendo contestualmente la confisca per equivalente dei beni nella disponibilità dei condannati sino alla concorrenza del profitto illecito asseritamente conseguito.

1.1 — Il quadro fattuale e l’imputazione per reati tributari e di contrabbando

Sul piano strettamente fattuale, l’ipotesi accusatoria mossa dalla Procura della Repubblica imputava agli indagati la creazione di un collaudato circuito fraudolento finalizzato all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette. Attraverso lo schermo di società cartiere prive di effettiva struttura organizzativa e di personale dipendente, venivano emessi documenti contabili per operazioni materialmente inesistenti, successivamente registrati nella contabilità delle società operative al fine di abbattere l’imponibile fiscale e generare crediti IVA fittizi. Accanto alle condotte di frode fiscale, gli accertamenti della Polizia Giudiziaria e dell’Agenzia delle Dogane avevano evidenziato l’intersecarsi di condotte di contrabbando, volte all’introduzione nel territorio dello Stato di merci in evasione dei dazi doganali comunitari.

Il compendio probatorio, formatosi attraverso verbali di verifica fiscale, intercettazioni e riscontri bancari, aveva condotto i giudici di merito a pronunciare sentenza di condanna. Tuttavia, la sequenza temporale degli illeciti contestati — che si collocavano in un arco temporale antecedente all’anno 2018 — poneva delicati problemi di computo del tempo necessario a prescrivere, specialmente in ordine alla corretta determinazione del dies a quo consumativo per le condotte d’emissione di fatture false a carattere continuato. Nella sentenza d’appello, i giudici di secondo grado avevano ritenuto che il corso della prescrizione fosse rimasto sospeso in ragione di plurimi rinvii dibattimentali, ivi compreso un rinvio concesso per consentire al difensore designato d’ufficio la fruizione del termine a difesa, applicando altresì il mantenimento della confisca per equivalente ex art. 578-bis c.p.p. per i reati ritenuti non ancora estinti.

1.2 — Le censure articolate nel ricorso per cassazione

Contro la sentenza di secondo grado proponevano tempestivo ricorso per cassazione i difensori degli imputati, affidando l’impugnazione a una pluralità di articolati motivi di doglianza. In primo luogo, la difesa denunciava il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione all’omessa declaratoria della prescrizione del reato per numerose fattispecie ascritte. Si censurava in modo specifico la decisione della Corte d’Appello nella parte in cui aveva scomputato dal calcolo del termine massimo di prescrizione l’intero periodo di rinvio dibattimentale disposto per concedere il termine a difesa al difensore d’ufficio nominato in sostituzione dell’originario legale, sostenendo che tale fattispecie non integrasse un’ipotesi di sospensione riconducibile all’articolo 159 del codice penale.

In secondo luogo, i ricorrenti eccepivano la palese illegittimità del mantenimento della confisca per equivalente sui beni personali degli imputati per le condotte anteriori all’aprile 2018. Si rilevava come l’articolo 578-bis del codice di procedura penale — che consente il mantenimento della misura ablatoria anche a fronte di una declaratoria di prescrizione in presenza di un compiuto accertamento di responsabilità — costituisca norma a valenza sostanziale introducente un aggravamento sanzionatorio non applicabile retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore. La difesa sottolineava con forza che la recente rivisitazione della materia da parte delle Sezioni Unite nel 2025 non avrebbe potuto spiegare efficacia retroattiva sul caso di specie, trattandosi di un overruling giurisprudenziale imprevedibile al momento dei fatti e perciò lesivo dell’articolo 7 della CEDU. Da ultimo, veniva contestato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. per i reati accessori, e la proposizione per la prima volta in sede di legittimità di questioni sul momento consumativo delle violazioni tributarie.

02. L’inapplicabilità della sospensione della prescrizione al rinvio per termine a difesa

La determinazione del tempo necessario a prescrivere il reato costituisce un momento nevralgico della verifica di procedibilità in sede di legittimità, imponendo al giudice di vagliare rigorosamente la natura di ciascuna stasi processuale verificatasi nei gradi di merito. Nel caso scrutinato dalla sentenza n. 25256/2026, uno dei nodi decisivi risiedeva nella qualificazione giuridica del rinvio dell’udienza dibattimentale disposto dalla Corte d’Appello al fine di concedere al difensore designato d’ufficio il congruo termine per esaminare gli atti e preparare la difesa. I giudici di secondo grado avevano ritenuto che tale differimento determinasse la sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell’articolo 159 del codice penale per l’intera durata della stasi. La Suprema Corte ha tuttavia censurato radicalmente tale impostazione, riaffermando con decisione la tassatività delle ipotesi di sospensione della prescrizione e negando che il rinvio d’udienza concesso per il termine a difesa possa arrestare il decorso del tempo estintivo.

2.1 — La tassatività delle cause di sospensione del corso della prescrizione ex art. 159 c.p.

L’istituto della sospensione della prescrizione risponde alla precisa ratio di neutralizzare i periodi in cui l’esercizio dell’azione penale o lo svolgimento dell’attività processuale risultino oggettivamente impediti da disposizioni di legge o da cause riconducibili alla volontà o alla sfera dell’imputato. L’art. 159 c.p. elenca tassativamente i casi in cui il corso della prescrizione rimane sospeso, stabilendo che la stasi opera nelle ipotesi di autorizzazione a procedere, di deferimento della questione ad altro giudizio, nonché di sospensione del procedimento o del dibattimento per impedimento delle parti o dei difensori ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore.

Essendo la prescrizione un istituto di diritto penale sostanziale attinente alla punibilità astratta del fatto — posto a garanzia sia della ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost. sia della funzione rieducativa della pena ex art. 27 Cost. —, le norme che ne disciplinano le cause di sospensione sono di stretta interpretazione e non suscettibili di applicazione analogica o estensiva. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente rimarcato che non ogni rinvio dell’udienza dibattimentale determina automaticamente la sospensione del termine prescrizionale, dovendosi distinguere in modo netto le stasi dovute a un legittimo impedimento della parte o ad espressa richiesta dilatoria del difensore dalle stasi correlate al fisiologico svolgimento dell’attività processuale o alla tutela di garanzie difensive indefettibili imposte dall’ordinamento.

2.2 — La distinzione tra impedimento del difensore e termine a difesa per il difensore d’ufficio

In quest’ottica, la Terza Sezione Penale precisa i confini concettuali che separano l’impedimento del difensore dalla concessione del termine a difesa ex art. 108 c.p.p. Quando il rinvio è sollecitato dalla difesa in ragione di un concomitante e documentato impedimento professionale o personale del legale, la legge prevede espressamente la sospensione della prescrizione, contenendola di regola entro il limite massimo di sessanta giorni salvo particolari eccezioni. Viceversa, qualora l’udienza venga rinviata per consentire al nuovo difensore (di fiducia o nominato d’ufficio) di prendere visione degli atti a seguito di rinuncia, revoca o sostituzione del precedente legale, la concessione del termine risponde a un preciso dovere dell’organo giudicante finalizzato ad assicurare l’effettività del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 6 CEDU.

La Corte di Cassazione statuisce che il rinvio disposto al solo fine di accordare il termine a difesa non può in alcun modo comportare la sospensione del corso della prescrizione, neppure nella misura contenuta di sessanta giorni, in quanto tale fattispecie non rientra in alcuna delle ipotesi tassativamente contemplate dall’art. 159 c.p. Ne consegue che il computo effettuato dalla Corte d’Appello, laddove aveva detratto il periodo di stasi dal tempo totale decorso, è risultato inficiato da un manifesto errore di diritto: eliminata la fittizia sospensione, la data di maturazione della prescrizione è risultata ampiamente decorciuta anteriormente alla pronuncia della sentenza d’appello per una rilevante porzione delle fattispecie incriminate, imponendo alla Cassazione la declaratoria di annullamento senza rinvio per estinzione dei relativi reati.

03. Confisca per equivalente, art. 578-bis c.p.p. e divieto di retroattività

Una volta accertata l’intervenuta prescrizione dei reati tributari contestati, l’attenzione della Suprema Corte si è concentrata sulla sorte della confisca per equivalente disposta a carico degli imputati. La questione centrale attiene alla possibilità di applicare l’art. 578-bis c.p.p. — introdotto nell’ordinamento dall’art. 6, comma 4, del d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21 — al fine di mantenere la misura ablatoria anche a fronte di un proscioglimento per estinzione del reato. La norma in esame attribuisce infatti al giudice dell’impugnazione il potere di decidere sull’applicazione o sul mantenimento della confisca qualora sia stata dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o per amnistia, previo accertamento della responsabilità dell’imputato. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità si è trovata a dover risolvere il grave nodo dell’applicabilità di tale disposizione a fatti commessi prima dell’aprile 2018.

3.1 — La natura mista dell’art. 578-bis c.p.p. e la giurisprudenza delle Sezioni Unite

La soluzione della quaestio iuris presuppone l’esatta individuazione della natura giuridica dell’art. 578-bis c.p.p. Benché collocata nel codice di rito, la disposizione non possiede un’efficacia meramente processuale, limitata alla regolamentazione delle forme del giudizio o delle attribuzioni del giudice d’appello. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la fondamentale pronuncia n. 4145 del 31 gennaio 20232, hanno chiarito in modo definitivo che l’art. 578-bis c.p.p. presenta una natura genuinamente mista, al contempo processuale e sostanziale. La norma ha infatti portata costitutiva, in quanto conferisce al giudice un potere in precedenza a lui precluso dal diritto vivente: quello di applicare o conservare una misura afflittiva di natura sanzionatoria in assenza di una sentenza formale di condanna.

Nel quadro previgente alla riforma del 2018, la giurisprudenza consolidata delle stesse Sezioni Unite escludeva categoricamente che l’estinzione del reato per prescrizione potesse far sopravvivere la confisca per equivalente, atteso che quest’ultima — non colpendo beni in rapporto di diretta pertinenzialità con il reato, bensì porzioni di patrimonio neutre di valore corrispondente al profitto — costituiva una vera e propria sanzione penale di carattere patrimoniale. Consentire il mantenimento di tale sanzione anche dopo il venir meno del reato significa incidere direttamente sul regime di punibilità del fatto, estendendo la risposta punitiva dello Stato oltre i confini disegnati al momento della condotta.

3.2 — Il limite temporale dell’entrata in vigore della riforma del 2018 nei reati tributari

In forza di tale qualificazione sostanziale, l’art. 578-bis c.p.p. ricade pienamente sotto l’ombrello protettivo del principio di legalità e di irretroattività della legge penale sfavorevole, sancito dall’art. 25, comma 2, Cost. e dall’art. 7 CEDU3. Con riferimento ai reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 (la cui confisca obbligatoria è disciplinata dall’art. 12-bis d.lgs. 74/2000), la misura della confisca per equivalente non può pertanto essere disposta o mantenuta ex art. 578-bis c.p.p. qualora i fatti-reato siano stati posti in essere anteriormente al 6 aprile 2018 (data di entrata in vigore del d.lgs. 21/2018).

La tabella comparativa che segue riassume lo scarto tra i due regimi normativi e giurisprudenziali:

CRITERIO DIRETTIVO FATTI ANTERIORI AL 6 APRILE 2018 FATTI POSTERIORI AL 6 APRILE 2018
Applicabilità art. 578-bis c.p.p. ESCLUSA: Inapplicabilità retroattiva per la natura mista e l’effetto in malam partem della norma. AMMESSA: Il giudice d’impugnazione può disporre o mantenere la confisca previo accertamento della responsabilità.
Confisca per Equivalente in Prescrizione REVOCA OBBLIGATORIA: L’estinzione del reato travolge la misura di valore in assenza di sentenza formale di condanna. CONSERVAZIONE: Mantenibile se accertata la responsabilità dell’imputato e la misura del profitto.
Parametro di Garanzia Sovranazionale Art. 7 CEDU (principio di legalità e prevedibilità della sanzione penale al momento del fatto). Art. 7 CEDU rispettato in virtù della conoscibilità preventiva del precetto e della sanzione.

04. L’overruling giurisprudenziale del 2025 e la tutela della prevedibilità ex art. 7 CEDU

Il punto di più elevata densità dogmatica ed ermeneutica espresso dalla sentenza n. 25256/2026 risiede nel confronto con la recente evoluzione del diritto vivente in materia di confisca per equivalente. Nel corso dell’anno 2025, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute riesaminando la qualificazione sistematica della confisca di valore, superando il tradizionale e monolitico orientamento che le attribuiva natura eminentemente sanzionatoria per valorizzarne la funzione prettamente ripristinatoria e recuperatoria del profitto illecito assorbito dall’autore del reato. Tale mutamento giurisprudenziale (overruling) ha indotto taluni giudici di merito a ritenere che, essendo la confisca per equivalente ormai qualificata come misura a valenza ripristinatoria equiparabile alla restituzione del maltolto, l’art. 578-bis c.p.p. potesse trovare applicazione retroattiva anche a fatti commessi prima del 2018. La Terza Sezione Penale rigetta con fermezza tale opzione interpretativa, innalzando a baluardo della decisione il principio di prevedibilità desumibile dall’art. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.

4.1 — La riqualificazione della natura della confisca di valore nel recente indirizzo nomofilattico

L’argomentazione della Suprema Corte prende le mosse dal riconoscimento dell’avvenuto mutamento di prospettiva operato dal Massimo Consesso. Nel 2025, le Sezioni Unite hanno infatti affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato non eccedente il valore del vantaggio economico effettivamente conseguito non costituisce una sanzione aggiuntiva di carattere punitivo, bensì uno strumento volto al ripristino dell’ordine economico violato, idoneo a privare il reo dell’accrescimento patrimoniale indebito. Sulla scorta di tale premessa teorica, parte della dottrina e della giurisprudenza di merito ha prospettato che la nuova qualificazione giurisprudenziale potesse neutralizzare la garanzia dell’irretroattività penale, consentendo l’applicazione dell’art. 578-bis c.p.p. anche alle res iudicandae attinenti a condotte risalenti nel tempo4.

La Terza Sezione dimostra tuttavia come tale automatismo ermeneutico sia viziato da un’errata comprensione della portata del principio di legalità convenzionale. La Corte osserva che, allorquando gli imputati hanno posto in essere le condotte incriminate e per l’intera durata del processo di primo e secondo grado, il diritto vivente riconosceva in modo pacifico e incontrastato alla confisca per equivalente la natura di sanzione penale sostanziale afflittiva, come tale inapplicabile ai fatti prescritti in assenza di espressa previsione di legge antecedente al fatto.

L’overruling giurisprudenziale intervenuto nel 2025 era obiettivamente imprevedibile per gli imputati al momento della commissione dei fatti, cosicché la sua applicazione retroattiva si pone in contrasto irreconciliabile con il principio di prevedibilità del diritto penale sancito dall’articolo 7 CEDU.

4.2 — Il divieto di retroattività in malam partem degli mutamenti interpretativi imprevedibili

Il passaggio centrale della decisione risiede nell’applicazione della giurisprudenza della Corte EDU (a partire dalle storiche pronunce Pessino c. Francia e Contrada c. Italia) in tema di accessibilità e prevedibilità della norma penale. Secondo la consolidata esegesi della Corte di Strasburgo, la nozione di law ex art. 7 CEDU include sia il diritto di fonte legislativa sia il diritto di matrice giurisprudenziale. Ne deriva che un mutamento interpretativo di un’uscita giurisprudenziale (overruling) che determini un trattamento deteriore per l’imputato o che consenta l’irrogazione o il mantenimento di un sacrificio patrimoniale in precedenza escluso non può trovare applicazione retroattiva se tale esito ermeneutico non era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione della violazione5.

Nel caso di specie, la Terza Sezione rimarca come il mutamento di orientamento delle Sezioni Unite del 2025 fosse del tutto imprevedibile per il cittadino al tempo delle condotte (antecedenti al 2018) e durante lo svolgimento dell’istruttoria. Applicare oggi l’esegesi del 2025 per giustificare l’operatività retroattiva dell’art. 578-bis c.p.p. determinerebbe un manifesto effetto «a sorpresa» sanzionatorio, sacrificando le legittime aspettative del destinatario della norma e violando l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione al parametro interposto convenzionale6. Per tali ragioni, la Cassazione statuisce che, quand’anche si accetti la natura recuperatoria della confisca per equivalente secondo l’overruling del 2025, la misura non può comunque sopravvivere alla declaratoria di prescrizione per i fatti commessi ante-2018, imponendone la definitiva ed integrale revoca.

05. Particolare tenuità del fatto ed efficacia ostativa dei reati prescritti

Un ulteriore versante applicativo affrontato dalla decisione in commento concerne la richiesta formulata dalla difesa di un quarto imputato, intesa ad ottenere l’applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p. per i reati residui non travolti dalla declaratoria di prescrizione. Il ricorrente sosteneva che, a seguito dell’estinzione per prescrizione della maggior parte delle imputazioni tributarie ascrittegli, le residue condotte dovessero essere valutate isolatamente, ritenendo l’offesa al bene giuridico protetto di minima entità e non caratterizzata da serialità illecita. La Terza Sezione Penale ha disatteso integralmente il ricorso sul punto, dichiarando l’impugnazione inammissibile e fornendo importanti chiarimenti in ordine all’efficacia ultraattiva dei reati prescritti.

5.1 — La rilevanza dei reati dichiarati estinti per prescrizione nello stesso procedimento

La questione teorica sottesa alla censura attiene alla capacità di un fatto-reato accertato ma dichiarato estinto per decorso del tempo di esplicare effetti ostativi rispetto ad altri istituti di favore. La difesa argomentava che la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, determinando la cessazione della punibilità in concreto, dovesse azzerare ogni rilevanza penale degli addebiti prescritti, impedendo al giudicante di prenderli in considerazione quali indici di capacità a delinquere o di serialità della condotta.

La Suprema Corte rigetta fermamente tale tesi, ricordando che la prescrizione del reato non elide il fatto storico accertato nel giudizio né ne cancella l’illiceità penale intrinseca, limitandosi ad inibire l’irrogazione della pena a causa del decorso del tempo. Ai fini della valutazione dei presupposti previsti dall’articolo 131-bis del codice penale, il giudice ha non solo la facoltà ma il preciso dovere di esaminare la condotta complessiva dell’agente nel suo sviluppo storico, ivi compresi i reati dichiarati estinti per prescrizione nell’ambito del medesimo procedimento penale7.

5.2 — L’art. 131-bis c.p. e la nozione di comportamento abituale alla luce del combinato disposto codicistico

Il fondamento normativo del rigetto risiede nella nozione di «comportamento abituale» delineata dall’art. 131-bis, terzo comma, c.p. Ai sensi di tale disposizione, la causa di non punibilità è tassativamente esclusa qualora l’autore abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, considerato singolarmente, sia di esigua entità. La reiterazione di reati omogenei dimostra infatti una sistematicità delittuosa che smentisce il carattere occasionale ed eccezionale dell’offesa, incompatibile con la ratio deflattiva e premiale dell’istituto.

La sentenza n. 25256/2026 riafferma che i reati della stessa indole dichiarati prescritti nello stesso giudizio integrano appieno la condizione ostativa del comportamento abituale8. Poiché l’estinzione del reato non elide tutti gli effetti penali indiretti del fatto accertato, la presenza di una pluralità di emissioni ed utilizzazioni di fatture false — ancorché in parte prescritte — manifesta un’abitualità criminosa che preclude l’accesso al beneficio dell’art. 131-bis c.p., confermando la legittimità del diniego opposto dalla Corte d’Appello e la conseguente condanna del ricorrente alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

06. Riflessi sistematici e prospettive applicative nel contenzioso penale-tributario

L’arresto espresso dalla Terza Sezione Penale con la sentenza n. 25256 del 6 luglio 2026 travalica il perimetro del singolo caso concreto per assurgere a principio guida di fondamentale rilievo sistematico nell’intero settore del diritto penale dell’economia e dei reati tributari. La pronuncia si inserisce con fermezza nel solco tracciato dalla giurisprudenza costituzionale e convenzionale, ribadendo che l’esigenza dello Stato di reprimere l’evasione fiscale e di sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati non può mai tradursi nel sacrificio dei principi cardine dello Stato di diritto. Tra questi, la certezza del diritto e la prevedibilità delle sanzioni patrimoniali costituiscono presidi innegabili a tutela della libertà economica e dell’affidamento dei consociati nelle decisioni delle istituzioni giudiziarie.

6.1 — Il principio di certezza del diritto nel dialogo tra ordinamento interno e sistema CEDU

L’approdo della Suprema Corte dimostra l’efficacia del dialogo multilivello tra la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Riconoscendo che l’overruling delle Sezioni Unite del 2025 non può spiegare effetti sfavorevoli retroattivi in virtù dell’articolo 7 CEDU, la Terza Sezione riafferma che il divieto di retroattività penale non riguarda soltanto il testo astratto della legge penale, ma ricomprende la norma nella sua vivente interpretazione giudiziaria. Qualora un indirizzo nomofilattico introduca un mutamento radicale della qualificazione sanzionatoria di un istituto, la sua applicazione deve rimanere circoscritta alle sole condotte poste in essere successivamente all’emersione dell’orientamento stesso.

Tale impostazione impedisce che il cittadino o l’operatore economico possano essere sorpresi da sanzioni o misure di ablazione patrimoniale che non erano in alcun modo figurabili né calcolabili al tempo in cui la condotta è stata serbata9. La prevedibilità delle conseguenze penali e patrimoniali assume così il valore di precondizione di legittimità di qualsiasi intervento statale sull’individuo, garantendo che il potere punitivo non travalichi in forme di coercizione imprevedibile a posteriori.

6.2 — Indicazioni operative per il giudizio di esecuzione e la tutela dei patrimoni

Sul piano strettamente operativo e difensivo, la sentenza n. 25256/2026 offre precise coordinate destinate a guidare i giudizi di merito, d’impugnazione e di esecuzione penale ex art. 676 c.p.p. Nelle controversie attinenti a reati commessi anteriormente al 6 aprile 2018 nei quali intervenga una declaratoria di estinzione per prescrizione, i difensori dovranno eccepire con fermezza l’inapplicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. e sollecitare la revoca immediata di ogni provvedimento di sequestro o confisca per equivalente.

Occorrerà tuttavia prestare massima attenzione alla netta distinzione tra confisca per equivalente e confisca diretta del profitto. Qualora la misura abbia ad oggetto somme di denaro giacenti sui conti correnti direttamente riconducibili al risparmio fiscale o al profitto dell’evasione, la giurisprudenza tende a qualificare l’ablazione come confisca diretta10; viceversa, allorché il vincolo attinga beni immobili, mobili registrati o quote societarie privi di legame d’originaria derivazione dall’illecito, ci si trova in presenza di una confisca di valore che, per i fatti antecedenti la riforma del 2018, deve essere integralmente caducata con immediata restituzione dei beni agli aventi diritto.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 25256 del 6 luglio 2026 — Inapplicabilità retroattiva dell’overruling 2025 alla confisca per equivalente ex art. 578-bis c.p.p. per violazione del principio di prevedibilità ex art. 7 CEDU; inapplicabilità della sospensione della prescrizione per rinvio da termine a difesa.
  2. 2. Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 4145 del 31 gennaio 2023 — Natura mista (sostanziale e processuale) dell’art. 578-bis c.p.p. e divieto di applicazione retroattiva alla confisca per equivalente relativa a fatti antecedenti l’entrata in vigore della riforma del 2018.
  3. 3. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 15655 del 22 aprile 2022 — Divieto di confisca per equivalente nei reati tributari in caso di estinzione del reato per prescrizione e inapplicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. ai fatti commessi prima del 6 aprile 2018.
  4. 4. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 34839 del 11 agosto 2023 — Carattere sanzionatorio e afflittivo della confisca per equivalente e conseguente illegittimità del mantenimento del vincolo patrimoniale in appello su fatto prescritto antecedente al 2018.
  5. 5. Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, sentenza n. 51385 del 22 dicembre 2023 — L’esigenza di prevedibilità delle conseguenze sanzionatorie ex art. 7 CEDU impedisce l’applicazione di mutamenti interpretativi sfavorevoli a fatti commessi prima dell’innovazione giurisprudenziale.
  6. 6. Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, sentenza n. 1919 del 19 gennaio 2026 — Inapplicabilità dell’art. 578-bis c.p.p. anche dopo le modifiche della L. 3/2019 per i fatti commessi prima della sua introduzione in aderenza ai principi CEDU.
  7. 7. Corte d’Appello di Napoli, Sezione Penale, sentenza n. 780 del 28 gennaio 2022 — Rilevanza del quadro probatorio maturato nei giudizi di merito e valutazione del profitto fiscale nei reati di dichiarazione fraudolenta.
  8. 8. Tribunale di Napoli, Sezione Quinta Penale, sentenza n. 7664 del 24 novembre 2020 — Persistenza degli effetti penali della condanna e rilevanza dei reati dichiarati estinti per prescrizione ai fini del giudizio sull’abitualità delittuosa.
  9. 9. Corte d’Appello di Napoli, Sezione Penale, sentenza n. 534 del 3 marzo 2021 — Applicazione della confisca tributaria e distinzione tra confisca diretta del profitto monetario e confisca per equivalente.
  10. 10. Corte d’Appello di Taranto, Sezione Civile (in funzione penale/esecutiva), sentenza n. 632 del 27 novembre 2020 — Inammissibilità del mantenimento della confisca per equivalente sui beni immobili in presenza di reato tributario estinto per prescrizione antecedente al 2018.
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