Il periculum in mora nel sequestro preventivo a fini di confisca
Confisca obbligatoria, motivazione autonoma e cessazione ex art. 626 c.p.p. nella sentenza n. 3612/2026
Stato della questione: L’orientamento della giurisprudenza di legittimità consolida il superamento di qualsiasi presunzione automatica di periculum in mora nel sequestro preventivo orientato alla confisca, imponendo un vaglio motivazionale rigoroso sulla concreta necessità di anticipare l’effetto ablativo prima del giudicato.
Abstract (Italiano)
Nel sequestro preventivo funzionale alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p., la natura obbligatoria della misura ablativa non esonera il giudice della cautela dall’onere di motivare autonomamente sulla sussistenza del periculum in mora nel sequestro preventivo, da intendersi quale concreto rischio di dispersione, alterazione o alienazione del bene nelle more del giudizio di merito. La totale carenza o la mera apparenza di tale apparato argomentativo integra un vizio radicale non sanabile attraverso i poteri integrativi del Riesame, determinando la caducazione del titolo e l’operatività immediata della cessazione del vincolo ai sensi dell’art. 626 c.p.p.
Abstract (English)
In preventive seizure aimed at confiscation under Article 321, paragraph 2, of the Italian Code of Criminal Procedure, the mandatory nature of the final ablatio does not exempt the court from the duty to provide an autonomous reasoning on the periculum in mora, meant as a concrete and present danger that the assets may be dissipated or transferred pending trial. The complete absence of such motivation constitutes a radical defect that cannot be cured by the Review Court, leading to the lapse of the title and the immediate cessation of the precautionary restraint under Article 626 of the Code of Criminal Procedure.
- Autonomia del periculum: Il periculum in mora nel sequestro preventivo non può mai essere desunto in via presuntiva o circolare dal solo fumus commissi delicti o dall’astratta confiscabilità del bene.
- Limiti al Tribunale del Riesame: Il potere di integrazione motivazionale ex art. 309, comma 9, c.p.p. opera esclusivamente su lacune emendabili e non consente di supplire all’omissione radicale del periculum nell’atto genetico.
- Rilevanza della capienza aziendale: Nei reati economici e societari, l’accertata solidità patrimoniale dell’ente e la mancanza di condotte distrattive escludono la sussistenza del periculum per equivalente.
- Effetto caducatorio immediato: L’annullamento senza rinvio dell’ordinanza che per la prima volta ha disposto il vincolo comporta la cessazione immediata del sequestro con le comunicazioni ex art. 626 c.p.p.
Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p. deve contenere una motivazione autonoma e specifica in ordine al periculum in mora, indicando puntualmente le ragioni che rendono indispensabile l’anticipazione degli effetti ablatori rispetto alla conclusione del giudizio e gli elementi concreti da cui desumere il pericolo di dispersione, alterazione o alienazione del bene; ne consegue che la motivazione che giustifichi il vincolo esclusivamente sulla base del vincolo di confiscabilità o sul mero fumus delicti deve considerarsi meramente apparente, determinando l’annullamento dell’ordinanza cautelare e la caducazione della misura reale ai sensi dell’art. 626 c.p.p.
Indice dei Contenuti
01. L’evoluzione della tutela cautelare reale e il periculum in mora nel sequestro preventivo
Con la sentenza 28 gennaio 2026, n. 3612, la Cassazione Penale torna a tracciare le coordinate di legittimità per l’imposizione delle misure cautelari reali ablative, sancendo un principio cardine nella ricostruzione del periculum in mora nel sequestro preventivo. La complessa dialettica processuale scaturita dall’applicazione dell’art. 321 c.p.p. esige che l’organo giudicante non si limiti a riscontrare la riconducibilità formale dei beni alle ipotesi previste dall’art. 240 c.p., ma svolga una penetrante disamina sulle concrete contingenze che impongono l’anticipazione anticipata dell’espropriazione statuale prima che sia intervenuto un accertamento irrevocabile di responsabilità penale.
La pronuncia in rassegna affronta la vicenda di una misura cautelare richiesta dal Pubblico Ministero e disposta dal Tribunale dell’Appello Cautelare sulla somma di euro 72.000,00 ritenuta profitto del delitto di riciclaggio disciplinato dall’art. 648-bis c.p. La questione nodale ruota attorno all’onere argomentativo imposto dall’art. 125 c.p.p., la cui inosservanza vizia l’ordinanza genetica degradandola a mera motivazione apparente allorquando il pericolo venga apoditticamente fatto discendere dalla natura confiscabile della somma sottoposta a vincolo reale.
1.1 — Dall’automatismo ablatorio all’obbligo di motivazione autonoma
Il percorso nomofilattico della giurisprudenza di legittimità ha progressivamente scardinato la risalente presunzione che considerava il requisito del pericolo come in re ipsa per il solo fatto che un bene rientrasse tra quelli suscettibili di espropriazione forzata definitiva. La Suprema Corte Penale evidenzia con nitidezza come l’astratta assoggettabilità della cosa a confisca obbligatoria non possa costituire un lasciapassare logico per eludere la dimostrazione del pregiudizio concreto e attuale.
Nel vaglio demandato alla giurisdizione cautelare, infatti, l’obbligo della motivazione autonoma costituisce presidio inviolabile della legalità processuale e del diritto di difesa garantito a livello costituzionale. Il provvedimento cautelare deve palesare un apparato argomentativo idoneo a giustificare il sacrificio anticipato del diritto di proprietà o di possesso del titolare del bene, chiarendo in modo specifico le ragioni per le quali l’attesa degli esiti del dibattimento vanificherebbe lo scopo della sanzione patrimoniale.
Ove l’ordinanza o il decreto si risolvano nella sterile affermazione che il sequestro è funzionale all’ablazione definitiva, si realizza un vizio di motivazione meramente apparente. Tale vizio ricorre proprio quando l’argomentazione esibita dal giudice risulta priva di qualsiasi correlazione fattuale con la situazione patrimoniale del soggetto indagato, limitandosi a replicare una formula di stile che confonde i presupposti di merito della confisca con le condizioni legittimanti la misura provvisoria cautelare.
1.2 — La nozione di pericolo concreto tra anticipazione ed effettività
La delimitazione concettuale del pericolo esige una valutazione individualizzata circa il rischio che la libera disponibilità della res possa comportare il suo deterioramento materiale, la sua occultazione fraudolenta ovvero la sua alienazione a terzi nelle more del giudizio penale. La ratio dell’anticipazione risiede unicamente nella salvaguardia della futura fruttuosità dell’esecuzione forzata, non potendo trasmodare in una sanzione prematura inflitta sulla scorta del mero avvio dell’azione penale.
Proprio su questa fisionomia dogmatica la Corte di Cassazione Penale nella sentenza n. 3612/2026 ha stigmatizzato il provvedimento impugnato, rilevando che l’ordinanza cautelare aveva omesso di confrontarsi con le deduzioni difensive che escludevano qualsiasi intento distrattivo in capo all’indagato[1]. La pronuncia chiarisce che la concisa motivazione deve necessariamente calarsi nelle peculiarità della fattispecie, esaminando la natura della disponibilità finanziaria, le consistenze patrimoniali complessive e la condotta processuale tenuta dalle parti private.
In mancanza di una siffatta ponderazione circostanziata, la misura cautelare reale perde la sua naturale funzione strumentale e si converte in un vincolo arbitrario. La verifica del pericolo di dispersione patrimoniale non tollera automatismi presuntivi, richiedendo al Pubblico Ministero l’allegazione di indici sintomatici concreti e al giudice della cautela un vaglio critico effettivo prima di decretare l’apposizione dei sigilli giudiziari.
02. Confisca diretta, per equivalente e poteri integrativi del Tribunale del Riesame
2.1 — La dicotomia tra confisca obbligatoria e sequestro facoltativo
La sistematica delle misure ablative reali richiede una scrupolosa differenziazione tra l’istituto sostanziale della confisca obbligatoria e la misura processuale preventiva disciplinata dall’art. 321 c.p.p. Mentre la sanzione finale risponde all’imperativo di eliminare l’ingiusto arricchimento o di neutralizzare una pericolosità oggettiva della cosa, la misura cautelare intermedia resta intrinsecamente accessoria e precaria. L’obbligatorietà dell’espropriazione definitiva non si trasmette automaticamente alla fase preliminare delle indagini, ove il sequestro assume natura facoltativa e richiede la verifica di un autonomo periculum.
Questa cesura concettuale si apprezza in modo evidente qualora si analizzi la diversa natura dei beni oggetto dell’apprensione cautelare. Quando il sequestro incide su beni immobili o quote societarie, la pubblicità garantita dai pubblici registri e la stabilità intrinseca del patrimonio riducono sensibilmente la presunzione di un rapido depauperamento. In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità esige che la pubblica accusa e il giudice procedente indichino gli specifici elementi fattuali che denotano una condotta propedeutica all’occultamento o alla vendita dissimulata del compendio sequestrabile.
La distinzione tra confisca diretta del profitto e confisca per equivalente accentua ulteriormente l’intensità del vaglio di legalità. Se per il profitto diretto il legame pertinenziale col reato offre un ancoraggio materiale immediato, nell’ablazione di valore il vincolo colpisce cespiti leciti dell’indagato, imponendo al giudice penale una ponderazione ancor più penetrante circa la reale capienza patrimoniale e l’inadeguatezza di rimedi meno invasivi rispetto al congelamento delle risorse aziendali o personali.
2.2 — Quando il Tribunale del Riesame può integrare la motivazione del periculum?
Uno degli interrogativi operativi più complessi nel contenzioso de libertate reale attiene all’ampiezza dell’intervento correttivo demandato al giudice del gravame. Il combinato disposto dell’art. 324 c.p.p. e dell’art. 309 c.p.p. attribuisce al Tribunale del Riesame ampi poteri devolutivi, consentendogli di confermare il provvedimento cautelare modificandone o integrandone le ragioni giustificative poste a fondamento del vincolo.
Tuttavia, tale potere-dovere integrativo incontra un confine strutturale insuperabile. La facoltà di sanatoria opera regolarmente in presenza di una motivazione concisa, lacunosa o sintetica, nella quale l’organo della cautela abbia comunque affrontato il tema del periculum fornendo argomenti valutabili ancorché bisognosi di perfezionamento logico. Al contrario, quando il decreto o l’ordinanza omettono integralmente qualsiasi disamina sul pericolo o si rifugiano in una clausola tautologica, il Tribunale non può sostituirsi integralmente al primo giudice creando ex novo la componente motivazionale mancante.
Come ha chiarito la Cassazione Penale, sentenza 27 novembre 2025, n. 38513, la facoltà di integrazione presuppone che il primo giudice abbia almeno concisamente indicato le ragioni di urgenza che impongono l’anticipazione della tutela patrimoniale, escludendo la legittimità della sanatoria allorquando si versi in ipotesi di motivazione graficamente inesistente o priva di enunciati fattuali[2].
| Tipologia di Misura | Oggetto del Vincolo | Requisito del Periculum | Onere Motivazionale del Giudice |
|---|---|---|---|
| Confisca diretta di cose intrinsecamente criminose | Cose la cui fabbricazione, porto, uso o detenzione costituisce reato | Presunto per legge (pericolosità oggettiva della cosa) | Limitato alla dimostrazione della natura illecita della res |
| Confisca diretta del profitto o prezzo del reato | Beni mobili, immobili o denaro costituenti profitto derivato | Concreto e attuale pericolo di dispersione o occultamento | Motivazione autonoma e specifica sulle ragioni cautelari anticipate |
| Confisca per equivalente o per valore | Beni fungibili nella disponibilità dell’indagato per valore equivalente | Rigoroso rischio di dispersione del patrimonio complessivo | Esclusione in caso di provata capienza e assenza di distrazioni |
2.3 — Il confine della motivazione omessa e i limiti alla sanatoria cautelare
Sotto il profilo del distinguishing giurisprudenziale, occorre marcare una linea di netta separazione: a differenza di quanto avviene nelle ipotesi tassative di cose la cui fabbricazione, uso, porto o detenzione costituisce reato in via originaria, nelle quali la pericolosità è connaturata all’oggetto stesso, l’automatismo presuntivo non trova applicazione per i beni fungibili o per gli immobili derivati dal reato. Si versa infatti in una fattispecie diversa, dominata dal principio di legalità e dalla necessaria proporzionalità dell’intervento cautelare penale.
La Corte di Cassazione Penale ribadisce con costanza che il potere devolutivo del giudice del riesame non può tramutarsi in una delega in bianco per sanare l’integrale vuoto motivazionale del primo giudice. Se il decreto del Giudice per le indagini preliminari o l’ordinanza del tribunale non enunciano alcun fatto idoneo a giustificare il periculum, l’atto impugnato è affetto da nullità assoluta per violazione dell’art. 125 c.p.p., vizio deducibile con ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p.
In siffatte evenienze, il collegio del riesame ha il dovere di dichiarare la caducazione della misura cautelare reale anziché redigere una motivazione surrogatoria. L’ordinamento processuale non tollera che la garanzia del doppio grado di giurisdizione cautelare venga svuotata di significato, giacché consentire al Tribunale del Riesame di formulare per la prima volta l’apparato giustificativo sul periculum comprimerebbe irrimediabilmente il diritto al contraddittorio difensivo su un elemento essenziale del vincolo espropriativo.
03. Illegittimità dell’automatismo cautelare tra fumus e periculum nei reati economici
La motivazione a sostegno del periculum in mora è priva dei requisiti minimi di idoneità giustificativa quando desume il pericolo esclusivamente dalla gravità indiziaria del reato, trascurando l’accertata capienza patrimoniale e la totale assenza di condotte distrattive.
3.1 — Capienza patrimoniale e assenza di atti distrattivi
Nel diritto penale dell’economia e della fiscalità d’impresa, una delle prassi più insidiose consiste nella sovrapposizione tra la gravità del quadro indiziario e l’urgenza dell’intervento cautelare. Non è infrequente che i provvedimenti reali giustifichino il pericolo di dispersione richiamando l’ingente entità del debito erariale o la complessità delle condotte contestate, scivolando in una palese tautologia argomentativa. Un siffatto approccio confonde la serietà dell’addebito con la prognosi di insolvenza futura dell’indagato o della società.
La Corte di Cassazione Penale ha affrontato frontalmente tale vizio nella sentenza 8 settembre 2025, n. 30413, originata da un sequestro preventivo per equivalente emesso nell’ambito di contestazioni tributarie ex D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74. I giudici di legittimità hanno statuito che la motivazione a supporto del periculum risulta radicalmente incoerente laddove desuma il pericolo unicamente dalla gravità degli indizi di colpevolezza, senza confrontarsi con la provata capienza patrimoniale dell’ente e con la totale mancanza di condotte dismissive o distrattive[3].
Come già evidenziato nell’approfondimento dedicato al tema del sequestro preventivo e confisca del denaro, l’imposizione del vincolo su liquidità o disponibilità finanziarie richiede un saldo ancoraggio al pericolo di volatilizzazione. Se l’impresa continua a operare regolarmente sul mercato, dispone di cespiti immobiliari capienti e non ha compiuto atti dispositivi anomali, la pretesa di immobilizzare il patrimonio circolante si risolve in una lesione ingiustificata della continuità aziendale.
Il rigore motivazionale preteso dalla giurisprudenza di legittimità si salda armonicamente con i principi affermati in tema di sequestro preventivo per bancarotta e periculum in mora, nonché con le indicazioni emerse circa il sequestro preventivo per confisca ed onere di periculum. Tale orientamento trova riscontro sia nell’analisi del sequestro preventivo per fatture false tra prezzo e profitto, sia nella disamina sul riesame del sequestro preventivo di beni societari, confermando le cautele necessarie anche in materia di sequestro preventivo e società schermo nei reati tributari.
3.2 — Il controllo di logicità del provvedimento cautelare in sede di legittimità
Sebbene il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo sia esperibile ai sensi dell’art. 325 c.p.p. per la sola violazione di legge, la giurisprudenza ha consolidato l’inclusione della motivazione apparente nel perimetro del sindacato di legittimità. Rientrano in tale nozione sia la mancanza grafica del discorso giustificativo, sia l’incoerenza manifesta che renda il ragionamento giudiziale inidoneo a svelare le premesse fattuali della decisione.
La censura difensiva che denunci la derivazione circolare del periculum dal fumus delicti investe la tenuta logico-giuridica del titolo cautelare. Non si tratta di sollecitare una rivalutazione del merito, bensì di denunciare la violazione dell’art. 125 c.p.p. e dell’art. 321 c.p.p. per inosservanza del modello legale tipico. L’obbligo motivazionale impone infatti un duplice binario cognitivo, nel quale la verosimiglianza del reato e il rischio di perdita del bene devono essere accertati come presupposti autonomi e complementari.
Ove l’ordinanza del Riesame eluda le memorie difensive attestanti la tempestiva ottemperanza tributaria o la solidità dei bilanci approvati, si produce una frattura insanabile tra devoluzione e pronuncia. La Suprema Corte Penale, rilevando il difetto motivazionale, cassa con rinvio il provvedimento per un nuovo giudizio che imponga ai giudici territoriali di misurarsi analiticamente con i documenti patrimoniali versati in atti.
04. Caducazione del titolo cautelare, cessazione del vincolo e strategie per la difesa
L’aspetto di maggior rilievo pratico scaturente dalla pronuncia della Cassazione Penale n. 3612/2026 risiede nelle conseguenze immediate che l’annullamento di legittimità produce sull’efficacia del vincolo reale. Quando il sequestro preventivo viene originariamente negato dal Giudice per le indagini preliminari e viene successivamente concesso dal Tribunale dell’Appello Cautelare su impugnazione proposta dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art. 322-bis c.p.p., l’ordinanza del collegio distrettuale assurge a unico titolo genetico della misura reale.
Ne discende che l’accoglimento del ricorso per cassazione per vizio di motivazione sul periculum, pur disponendo il rinvio per un nuovo giudizio rescissorio, travolge alla radice l’esecutività della misura. La Suprema Corte ha difatti statuito che la caducazione dell’unico titolo giustificativo determina la cessazione immediata della misura cautelare reale, ordinando alla cancelleria gli adempimenti e le comunicazioni prescritte dall’art. 626 c.p.p. per la liberazione dei beni sequestrati[1].
Sul piano delle strategie per la difesa, questa dinamica processuale impone ai difensori un approccio metodico e rigoroso sin dalle prime battute del contenzioso cautelare. Nel giudizio di riesame ex art. 324 c.p.p. ovvero nel contraddittorio camerale dell’appello, l’eccezione difensiva non deve limitarsi a contestare la configurabilità del reato presupposto, ma deve concentrarsi in modo autonomo sull’onere probatorio del periculum. La parte assistita ha il preciso onere di allegare tempestivamente elementi documentali positivi attestanti la solvibilità dell’indagato, l’adempimento delle obbligazioni fiscali o societarie e l’assenza di manovre speculative o distrattive.
In sede di legittimità ex art. 325 c.p.p., la deduzione della violazione di legge deve fare leva sulla motivazione apparente, evidenziando come l’ordinanza impugnata abbia eluso le produzioni patrimoniali della difesa o abbia tautologicamente derivato il pericolo dalla natura obbligatoria della confisca. L’evidenziazione dell’assenza di un titolo genetico alternativo consente al difensore di richiedere espressamente l’applicazione dell’art. 626 c.p.p., scongiurando che i beni rimangano vincolati durante la pendenza della fase di rinvio.
- Allegazione documentale tempestiva: Depositare bilanci aziendali, visure catastali, perizie estimative e quietanze di versamento per attestare la piena solvibilità e l’assenza di manovre elusive o distrattive.
- Eccezione mirata sull’onere motivazionale: Censurare la motivazione apparente del giudice della cautela ogni volta che il pericolo venga desunto in via automatica dal mero fumus delicti.
- Rilievo dei limiti al Tribunale del Riesame: Opporsi a tentativi di sanatoria o integrazione motivazionale allorquando l’atto impositivo di primo grado manchi totalmente dell’enunciazione del periculum.
- Istanza di cessazione immediata: Richiedere in cassazione l’immediata declaratoria di cessazione del sequestro ex art. 626 c.p.p. qualora l’ordinanza annullata costituisse l’unico titolo genetico della misura.
- Periculum in mora nel sequestro preventivo tributario di valore (Diritto Penale)
- Sequestro preventivo, confisca del denaro e periculum in mora (Diritto Penale)
- Sequestro preventivo e periculum in mora nei reati contro la P.A. (Diritto Penale)
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
- Art. 240 c.p. — Confisca obbligatoria e facoltativa
- Art. 648-bis c.p. — Delitto di riciclaggio e sequestro del profitto
- Art. 125 c.p.p. — Obbligo di autonoma motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
- Art. 309 c.p.p. — Riesame delle ordinanze cautelari e limiti alla sanatoria motivazionale
- Art. 321 c.p.p. — Oggetto del sequestro preventivo a fini di confisca
- Art. 322-bis c.p.p. — Appello del Pubblico Ministero contro le ordinanze in materia di sequestro
- Art. 324 c.p.p. — Procedimento di riesame delle misure cautelari reali
- Art. 325 c.p.p. — Ricorso per cassazione per violazione di legge e motivazione apparente
- Art. 626 c.p.p. — Cessazione immediata della misura cautelare reale a seguito di annullamento
- D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 — Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Giurisprudenza citata
- 1. Cassazione Penale, sentenza 28 gennaio 2026, n. 3612 — Esito: annulla con rinvio e dispone la cessazione del sequestro ex art. 626 c.p.p. Sancisce l’obbligo di autonoma e puntuale motivazione sul periculum in mora anche nel sequestro preventivo per confisca obbligatoria.
- 2. Cassazione Penale, sentenza 27 novembre 2025, n. 38513 — Esito: annulla con rinvio in accoglimento del ricorso del PM. Riconosce il potere-dovere del Tribunale del Riesame di integrare la motivazione sul periculum in mora ove concisa e non del tutto mancante.
- 3. Cassazione Penale, sentenza 8 settembre 2025, n. 30413 — Esito: annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio. Ribadisce l’onere motivazionale sul periculum in mora nel sequestro a fini di confisca per equivalente a fronte dell’accertata capienza patrimoniale.
