L’inammissibilità del conflitto di competenza nelle misure cautelari

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L’inammissibilità del conflitto di competenza nelle misure cautelari

L’ordinanza di rinnovazione ex art. 27 c.p.p. esclude la stasi processuale

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 10 Luglio 2026 Lettura 11 min

Aggiornato al 10 luglio 2026. Le Sezioni Unite n. 19652/2026 hanno composto il contrasto, escludendo il conflitto in presenza di provvedimento cautelare del secondo giudice.

Abstract (Italiano)

Il conflitto di competenza nelle misure cautelari rappresenta uno snodo cruciale per la fluidità del processo penale, laddove si intersechino le esigenze di efficacia dei titoli coercitivi provvisori e la garanzia del giudice naturale precostituito per legge. La Corte di Cassazione, con la sentenza della Prima Sezione Penale n. 20362/2026, recependo l’insegnamento nomofilattico delle Sezioni Unite n. 19652/2026, ha sancito l’inammissibilità del conflitto negativo di competenza sollevato dal G.i.p. ad quem che abbia contestualmente provveduto alla rinnovazione della misura cautelare ex art. 27 c.p.p. L’emissione dell’ordinanza di rinnovo costituisce infatti un esercizio concreto della giurisdizione che esclude lo stallo processuale, presupposto indefettibile per la proposizione del conflitto. Il contributo analizza le implicazioni di tale approccio, che privilegia la conservazione del titolo cautelare ma impone al giudice di merito un’alternativa rigida tra la salvaguardia della cautela e la tutela della corretta attribuzione della competenza territoriale, specialmente nell’ipotesi in cui si ravvisi la competenza di un terzo organo giudicante.

Abstract (English)

The conflict of jurisdiction in precautionary measures represents a crucial juncture for the fluidity of criminal proceedings, where the efficacy of temporary coercive orders intersects with the guarantee of the natural judge established by law. The Supreme Court of Cassation, First Criminal Section, with ruling no. 20362/2026, adopting the nomophylactic principles of the United Sections no. 19652/2026, has ruled that a negative conflict of jurisdiction is inadmissible when raised by the G.i.p. ad quem who has simultaneously renewed the precautionary measure pursuant to Article 27 of the Code of Criminal Procedure. The issuance of the renewal order constitutes a concrete exercise of jurisdiction that prevents the procedural impasse necessary to raise the conflict. This article analyzes the implications of this approach, which favors the preservation of the precautionary title but forces the trial judge into a rigid choice between safeguarding the measure and protecting the correct allocation of territorial jurisdiction, especially when the competence of a third judicial body is identified.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Incompatibilità dello stallo: La rinnovazione della misura cautelare provvisoria da parte del G.i.p. ad quem ai sensi dell’art. 27 c.p.p. esclude la sussistenza di un conflitto negativo di competenza, in quanto il provvedimento cautelare rimuove in radice lo stallo processuale.
  • Alternativa rigida per il G.i.p.: A seguito dell’approdo delle Sezioni Unite n. 19652/2026, il giudice destinatario degli atti deve scegliere se rinnovare la misura entro 20 giorni accettando implicitamente la cognizione, ovvero declinare la competenza ex art. 28 c.p.p. senza adottare provvedimenti, rischiando la scarcerazione dell’indagato.
  • Indicazione del giudice terzo: La designazione di un terzo giudice da parte del G.i.p. ad quem (come nel caso di Avezzano indicato dal G.i.p. di L’Aquila) esclude di per sé il conflitto bilaterale negativo, imponendo la trasmissione diretta degli atti al terzo ufficio senza l’intervento della Cassazione.
  • Natura interinale del rinnovo: La misura cautelare disposta in sede di rinnovazione dal giudice che si ritiene incompetente conserva piena validità ed efficacia ed è idonea a scongiurare la perdita di efficacia del titolo coercitivo originario.
Principio di Diritto / Massima Redazionale

In tema di misure cautelari personali, non sussiste il conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di rinnovazione del titolo coercitivo provvisorio a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale di altro giudice, adotti l’ordinanza di rinnovo ai sensi dell’art. 27 c.p.p. e contemporaneamente sollevi il conflitto, in quanto l’esercizio della potestà cautelare esclude lo stallo del procedimento necessario per la proposizione del conflitto stesso, fermo restando che l’ordinanza emessa in rinnovazione conserva validità ed efficacia.

01. Introduzione: la pronuncia Cass. Pen. n. 20362/2026

Il conflitto di competenza nelle misure cautelari costituisce uno dei temi di maggiore complessità nel rito penale, ove risalta la tensione tra le esigenze di cautela sociale e la garanzia del giudice naturale precostituito per legge. Su questo crinale si colloca la recente decisione della Cassazione Penale, Sez. I, n. 20362/20261, intervenuta a perimetrare il potere di sollevare il conflitto negativo durante la phase di rinnovazione della misura provvisoria, risolvendo un dubbio interpretativo con riflessi immediati sull’attività dei giudici per le indagini preliminari e sulla tenuta dello stesso titolo coercitivo.

La questione, lungi dal risolversi in una disputa formale, investe la coerenza interna delle precondizioni giurisdizionali. La Prima Sezione, in adesione all’insegnamento nomofilattico espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19652 del 29 maggio 20262, valorizza l’incompatibilità logico-giuridica tra l’applicazione di una misura restrittiva della libertà personale e il contestuale disconoscimento della competenza. L’adozione del provvedimento cautelare, ancorché limitata a salvaguardare l’efficacia del titolo interinale ex art. 27 c.p.p., integra una estrinsecazione della giurisdizione idonea a escludere in radice lo stallo processuale.

Con tale impostazione la Suprema Corte persegue una duplice finalità: per un verso, intende salvaguardare l’efficacia dei provvedimenti coercitivi dai rischi di stasi procedurali pregiudizievoli per le esigenze di difesa sociale; per l’altro, circoscrive l’ambito operativo dei rimedi incidentali di risoluzione dei conflitti, imponendo al giudice ad quem l’assunzione di una scelta immediata. L’esame di questa disciplina evidenzia le complessità applicative e le tensioni sistematiche che i giudici di merito affrontano nel contemperare le garanzie della libertà personale con la celerità del processo.

02. L’iter processuale e la fattispecie concreta

2.1 — L’arresto in quasi flagranza di Gennaro Marino e il primo provvedimento cautelare

La vicenda processuale sfociata nella sentenza n. 20362/20261 prende le mosse dall’arresto in quasi flagranza del cittadino Gennaro Marino, avvenuto in data 21 febbraio 2026 nel comune di Cellole, con l’accusa di truffa aggravata. Il pubblico ministero, ravvisando l’urgenza cautelare legata al pericolo di reiterazione del reato, richiedeva l’applicazione di una misura coercitiva personale. L’arresto veniva regolarmente convalidato dal G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 24 febbraio 2026, con la quale veniva altresì applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Contestualmente alla convalida e all’applicazione della misura, lo stesso G.i.p. campano si dichiarava territorialmente incompetente a conoscere del merito, essendo la consumazione della truffa localizzata in territorio abruzzese. Il giudice disponeva la trasmissione immediata degli atti al Tribunale di L’Aquila, affinché il procedimento proseguisse dinanzi al giudice naturale precostituito.

La declaratoria di incompetenza territoriale determina il decorso del periodo di efficacia interinale del titolo cautelare. A norma dell’art. 27 c.p.p. le misure disposte dal giudice incompetente conservano validità per un termine perentorio di venti giorni dalla trasmissione degli atti, entro il quale il giudice competente deve provvedere alla rinnovazione, a pena di inefficacia della misura stessa.

2.2 — La decisione del G.i.p. di L’Aquila: rinnovazione ex art. 27 c.p.p. e declinatoria verso Avezzano

Ricevuto il fascicolo con la richiesta di rinnovazione del titolo cautelare formulata dal pubblico ministero, il G.i.p. del Tribunale di L’Aquila provvedeva con ordinanza del 12 marzo 2026. Pur rilevando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari a carico dell’indagato, e disponendo in via interinale l’obbligo di presentazione ex art. 27 c.p.p. Tuttavia, il giudicante escludeva la propria competenza territoriale a favore del Tribunale di Avezzano, luogo di consumazione del reato. Di conseguenza, il G.i.p. aquilano pronunciava la propria incompetenza e sollevava conflitto negativo di competenza.

Il provvedimento del G.i.p. aquilano si fondava sull’asserita erroneità della trasmissione disposta dal giudice campano. Ritenendo competente una terza autorità giudiziaria, l’ufficio aquilano investiva della questione la Corte di Cassazione ex art. 28 c.p.p. per la risoluzione della controversia, richiamando la giurisprudenza di legittimità che esclude la sussistenza del conflitto bilaterale qualora sia individuata la competenza di un terzo giudice, escludendo così lo stallo456. L’adozione di tale provvedimento cumulativo introduceva la discussa questione di ammissibilità del rimedio.

03. Il contrasto giurisprudenziale e l’intervento risolutore delle Sezioni Unite

3.1 — Gli orientamenti in conflitto: stabilità della misura e divieto di stasi processuale

L’ammissibilità del conflitto sollevato contestualmente alla rinnovazione si colloca in una cornice di spiccato contrasto interpretativo, evidenziato dalla sentenza decisoria n. 9782/20263. Una prima ricostruzione, espressa in particolare dalle decisioni Borgese7 e Collicenza8, valorizzava la precarietà del titolo interinale e la mancanza di una efficacia sospensiva connessa al conflitto. In questa prospettiva, la misura provvisoria è soggetta a perdere effetto qualora non intervenga il rinnovo entro venti giorni dalla trasmissione degli atti, a prescindere dall’attivazione del conflitto; con la conseguenza che il giudice ad quem si riteneva abilitato a eccepire la competenza e, contestualmente, a rinnovare in via provvisoria la misura per evitare la rimessione in libertà dell’indagato.

A tale tesi si contrapponeva l’indirizzo maggioritario — espresso dalle sentenze Commisso9 e Tunnara10, e confermato da successive pronunce del 20201112 — che ravvisava una insanabile contraddizione logica nella condotta del giudicante. La pronuncia di rinnovo, infatti, postula l’esercizio effettivo della giurisdizione, superando la stasi del procedimento ed escludendo l’operatività del rimedio di cui all’art. 32 c.p.p.

L’esigenza di salvaguardare la certezza delle situazioni processuali e la stabilità delle garanzie cautelari ha imposto una composizione nomofilattica, i cui passaggi essenziali possono essere così schematizzati:

Sentenza / Autorità Orientamento Principio in Sintesi
Cass. Pen., Sez. VI, n. 6731/2024 (Borgese) Minoritaria La misura provvisoria perde efficacia se non rinnovata dal giudice ad quem entro 20 giorni, anche in pendenza di conflitto, in quanto la proposizione del conflitto non ha effetto sospensivo.
Cass. Pen., Sez. I, n. 39874/2012 (Commisso) Maggioritaria L’adozione o la rinnovazione della misura cautelare da parte del G.i.p. ad quem rimuove la stasi procedimentale, rendendo insussistente il presupposto del conflitto negativo.
Cass. Pen., Sezioni Unite, n. 19652/2026 (Bruno) Nomofilattica La rinnovazione della misura esclude lo stallo processuale. Il conflitto sollevato contestualmente al rinnovo è insussistente e l’ordinanza rinnovata rimane pienamente valida ed efficace.

I diversi orientamenti evidenziano la difficoltà di raccordare la natura del conflitto — inteso quale rimedio a un rifiuto reciproco di cognizione — con il dovere giurisdizionale di provvedere in materia di libertà personale. La giurisprudenza oscillava tra la salvaguardia delle esigenze di prevenzione e l’applicazione del rigore formale delle norme di rito.

3.2 — La sentenza nomofilattica delle Sezioni Unite n. 19652/2026

Il contrasto è stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 19652 del 29 maggio 20262. Il supremo collegio, come rilevato nel commento scientifico di Francesco Lazzarini13, ha statuito l’insussistenza di un conflitto negativo di competenza laddove il G.i.p., investito della richiesta ex art. 291 c.p.p., adotti l’ordinanza di rinnovo e contestualmente sollevi il conflitto ex art. 28 c.p.p.. L’impostazione poggia sul rilievo per cui la statuizione cautelare implica l’esercizio effettivo della giurisdizione: l’ordinanza di rinnovazione cautelare esclude ontologicamente quello stallo processuale che rappresenta il presupposto logico-giuridico del conflitto negativo.

La decisione delibera un’alternativa rigida per l’organo giudicante. Il G.i.p. ad quem destinatario della trasmissione deve optare per la rinnovazione del titolo coercitivo entro venti giorni ai sensi dell’art. 27 c.p.p. Il G.i.p. accetta così la competenza territoriale, ovvero declinare la stessa astenendosi dall’adottare provvedimenti e sollevando ritualmente il conflitto negativo. Questa seconda soluzione espone al rischio concreto di scarcerazione dell’indagato per decorrenza del termine perentorio di venti giorni, qualora la Corte di Cassazione non si sia ancora pronunciata.

3.3 — L’efficacia interinale della misura rinnovata dal giudice ad quem

Sotto il profilo applicativo, assume rilievo l’efficacia interinale della misura emessa dal secondo giudice dichiaratosi incompetente. Nel suo commento professionale sul quotidiano Il Sole 24 Ore, Paola Rossi evidenzia come il provvedimento cautelare adottato entro venti giorni conservi una validità temporanea indipendentemente dal diniego di competenza formulato dallo stesso organo emittente, così da scongiurare vuoti di tutela nelle more della individuazione del giudice legittimato alla cognizione.

La misura disposta in rinnovazione mantiene la propria efficacia sino a quando il giudice competente non riceva gli atti e non provveda ai sensi dell’art. 27 c.p.p. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’ordinanza del giudice ad quem non risente di alcuna nullità o inefficacia originaria derivante dal difetto di competenza, svolgendo una funzione di garanzia e stabilizzazione temporanea del titolo.

Questa impostazione garantisce la continuità del titolo coercitivo, evitando che dispute formali sulla competenza si traducano in una scarcerazione automatica dovuta al decorso del tempo. La tutela della collettività e l’efficacia del procedimento penale vengono in tal modo bilanciate con le formalità processuali, individuando nel rinnovo tempestivo un presidio ineludibile.

04. L’incompatibilità logico-giuridica tra la rinnovazione cautelare e lo stallo del conflitto

Il fulcro dogmatico su cui si fonda la pronuncia della Prima Sezione, in perfetta consonanza con le Sezioni Unite2, risiede nell’insanabile antinomia concettuale tra la dichiarazione di incompetenza e l’esercizio della potestà cautelare. Il conflitto negativo di competenza postula, per sua stessa definizione, uno stallo reale del procedimento: due giudici ricusano contemporaneamente la cognizione del medesimo affare penale, determinando un’oggettiva paralisi. La rinnovazione della misura coercitiva ex art. 27 c.p.p., viceversa, rappresenta un provvedimento di merito che esprime una valutazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari. L’adozione di tale ordinanza si pone dunque come un atto di giurisdizione che supera di fatto lo stallo, rendendo logicamente insussistenti i presupposti per la proposizione del conflitto.

L’incompatibilità tra rinnovo e conflitto

La contestuale pronuncia di rinnovazione della misura cautelare e di proposizione del conflitto negativo determina l’inammissibilità di quest’ultimo. L’adozione del titolo coercitivo esclude infatti la stasi del procedimento, che rappresenta il presupposto necessario del conflitto.

L’ordinanza del G.i.p. di L’Aquila evidenziava una manifesta contraddizione strutturale: per un verso, il giudice applicava la misura cautelare esercitando una potestà giurisdizionale di merito; per l’altro, sollecitava l’intervento della Cassazione ex art. 28 c.p.p. formalizzando una situazione di rifiuto all’esercizio del medesimo potere. La Suprema Corte ha censurato tale prassi, riaffermando che la contestuale adozione delle due statuizioni comporta l’inammissibilità del conflitto, senza pregiudicare l’efficacia del rinnovo.

In dottrina si è a lungo discusso se il potere di rinnovazione ex art. 27 c.p.p. esprima una funzione giurisdizionale autonoma, scissa dalla cognizione sul merito dell’imputazione. Secondo questa tesi dottrinale minoritaria, il G.i.p. ad quem che provvede al rinnovo eserciterebbe unicamente un ufficio di cautela interinale, finalizzato alla salvaguardia delle esigenze cautelari in attesa che la Corte di Cassazione risolva il disaccordo sulla competenza principale. Sotto questa luce, l’adozione del titolo provvisorio non comporterebbe alcuna acquiescenza tacita o accettazione della competenza per territorio, rendendo teoricamente ammissibile la coesistenza di un conflitto negativo e di un provvedimento cautelare.

Le Sezioni Unite hanno tuttavia respinto tale ricostruzione dottrinale, valorizzando l’unitarietà della funzione giurisdizionale. L’emissione di un’ordinanza coercitiva personale, pur avendo carattere provvisorio, implica un vaglio approfondito sulla gravità indiziaria e sulla proporzionalità della misura, attività che appartengono al nucleo essenziale della cognizione di merito. Ritenere che il giudice possa privare il cittadino della libertà personale e, nello stesso tempo, sostenere di non avere il potere di provvedere sulla causa, rappresenta un paradosso intollerabile per l’ordinamento. La rinuncia alla competenza deve manifestarsi con un comportamento processuale coerente, escludendo l’esercizio di poteri decisori che incidono sulla libertà individuale.

Il rigore dell’alternativa tracciata in sede di legittimità ha suscitato riserve in dottrina, segnatamente con riguardo all’ipotesi di un terzo giudice. Ove il giudice ad quem ravvisi la competenza territoriale di un terzo ufficio giudiziario, la proposizione di un conflitto negativo bilaterale si rivela incongrua. La procedura corretta impone la trasmissione diretta degli atti a quest’ultimo, eludendo il ricorso alla Suprema Corte ed evitando indebite regressioni del procedimento.

Il rigido riparto delle attribuzioni giurisdizionali richiama, per l’identità del principio di preclusione, le analoghe considerazioni sistematiche poste a base del divieto di duplicazione procedimentale. Si pensi all’operatività del principio del ne bis in idem per la sanzione disciplinare carceraria, in cui la necessità di prevenire sovrapposizioni risponde a un criterio di ordinata razionalizzazione del potere punitivo dello Stato, inteso a tutelare la sfera giuridica del soggetto sottoposto a restrizione coercitiva, escludendo l’esperibilità di una duplicità delle vie processuali.

05. Conclusioni e implicazioni sistematiche sul procedimento cautelare

La soluzione offerta dalla sentenza n. 20362/2026 della Prima Sezione, conformandosi al dictum delle Sezioni Unite, garantisce la speditezza e linearità del rito cautelare. L’esclusione del conflitto di competenza nelle misure cautelari a seguito dell’adozione dell’ordinanza di rinnovo da parte del giudice ad quem scoraggia l’uso improprio di eccezioni incidentali di incompetenza. L’ordinamento penale privilegia la salvaguardia dell’incolumità collettiva e la continuità del titolo coercitivo, ponendo a carico del giudice un dovere di decisione tempestivo e precludendo la via a conflitti privi di una reale stasi processuale.

Con riferimento al procedimento a carico di Gennaro Marino, la declaratoria di inammissibilità del conflitto negativo bilaterale ha comportato la trasmissione diretta degli atti al Tribunale di Avezzano, territorialmente competente. Tale soluzione, ispirata a criteri di pragmatismo giurisdizionale, tutela la posizione soggettiva dell’indagato e razionalizza la sequenza dei gradi. Ne escono rafforzate la stabilità temporanea del titolo coercitivo e la complessiva linearità del procedimento, in linea con le finalità di semplificazione processuale e di certezza del diritto.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 20362 del 3 giugno 2026 — (udienza 29 maggio 2026). La sentenza dichiara l’inammissibilità del conflitto di competenza sollevato contestualmente all’adozione del provvedimento di rinnovo della misura cautelare ex art. 27 c.p.p.
  2. 2. Cassazione Penale, Sezioni Unite, Sentenza n. 19652 del 29 maggio 2026 — (udienza 15 gennaio 2026), Confl. comp. in proc. Bruno Giovanni e altri. Il massimo consesso risolve il contrasto affermando che la rinnovazione cautelare del secondo giudice esclude lo stallo del processo e rende insussistente il conflitto negativo.
  3. 3. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 9782 del 13 marzo 2026 — (udienza 5 marzo 2026), Confl. comp. in proc. Stoian Marian. Sentenza decisoria che risolve il conflitto negativo di competenza, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità ed anticipando l’orientamento delle Sezioni Unite.
  4. 4. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 10587 del 29 gennaio 2020 — Gip Modena, Rv. 278489 – 01. Precedente in tema di insussistenza del conflitto qualora si profili una competenza per territorio in favore di una terza autorità giudiziaria.
  5. 5. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 13620 del 22 marzo 2011 — Confl. comp. in proc. Gentivo, Rv. 249925 – 01. Ribadisce l’inammissibilità del conflitto bilaterale in presenza di una declinatoria verso un terzo giudice.
  6. 6. Cassazione Penale, Sez. II, Sentenza n. 39274 del 19 ottobre 2005 — Cimmino ed altri, Rv. 232927 – 01. Conferma che il disaccordo sulla competenza che coinvolga tre uffici giudiziari esclude il conflitto bilaterale negativo.
  7. 7. Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 6731 del 16 dicembre 2024 — (dep. 2025), Borgese, Rv. 287600 – 01. Esponente del filone favorevole all’ammissibilità del conflitto e all’obbligo di rinnovo entro venti giorni a pena di decadenza.
  8. 8. Cassazione Penale, Sez. VI, Sentenza n. 1288 del 28 novembre 2024 — (dep. 2025), Collicenza, Rv. 287422 – 02. Ribadisce che la stasi derivante dal conflitto non interrompe i termini perentori di efficacia cautelare ex art. 27 c.p.p.
  9. 9. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 39874 del 3 ottobre 2012 — Confl. comp. in proc. Commisso e altri, Rv. 253693 – 01. Precedente favorevole all’inammissibilità del conflitto in ipotesi di avvenuta adozione di ordinanza cautelare.
  10. 10. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 23854 del 15 gennaio 2016 — Confl. comp. in proc. Tunnara, Rv. 266876 – 01. Sostiene l’incompatibilità logica tra la rinnovazione e l’eccezione formale di incompetenza.
  11. 11. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 13988 del 28 febbraio 2020 — Gip, Rv. 278940 – 01. Ribadisce il principio per cui l’esercizio della giurisdizione coercitiva esclude l’operatività del conflitto.
  12. 12. Cassazione Penale, Sez. I, Sentenza n. 28980 del 10 luglio 2020 — G., Rv. 279727 – 01. Conferma che il provvedimento cautelare del giudice ad quem interrompe lo stallo processuale, rendendo improponibile il conflitto.

Dottrina richiamata

  1. D1. F. Lazzarini, La rinnovazione della misura cautelare da parte del giudice dichiaratosi incompetente: le Sezioni Unite sui presupposti del conflitto negativo e sull’efficacia della misura, in Sistema Penale, 29 maggio 2026. Analisi scientifica dei risvolti sistematici della decisione delle Sezioni Unite sul divieto di stasi cautelare.
  2. D2. P. Rossi, Non c’è conflitto negativo di competenza se il Gip rinnova la cautela decisa dal primo giudice, in NT+ Diritto (Il Sole 24 Ore), 29 maggio 2026. Commento professionale all’esclusione del conflitto negativo bilaterale in sede cautelare.
Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

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One Thought to “L’inammissibilità del conflitto di competenza nelle misure cautelari”

  1. Filippo B.

    L’inammissibilità del conflitto negativo di competenza, come indicato dalla Cass., è un segnale forte per snellire la gestione delle misure cautelari. La fluidità è cruciale per evitare paralisi aziendali inutili.

    Però, attenzione: questa spinta all’efficienza non può mai minare la garanzia del giudice naturale. Le conseguenze di decisioni affrettate, specie in ambito societario, chi le valuta poi in concreto?

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