Interrogatorio preventivo ed esigenze cautelari: la Cassazione penale n. 21144/2026

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Interrogatorio preventivo ed esigenze cautelari: la Cassazione penale n. 21144/2026

Commento a Cassazione penale, Sezione Sesta, sentenza 9 giugno 2026, n. 21144

Redazione di Metodo Giuridico Diritto Penale & Procedura Penale 31 Luglio 2026 Lettura 10 min

Aggiornato al 31 luglio 2026. Nota a sentenza in materia di Diritto Penale e Procedura Penale.

Abstract (Italiano)

Con la sentenza 9 giugno 2026, n. 21144, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’interpretazione applicativa della nuova disciplina dell’interrogatorio preventivo introdotta all’art. 291, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Riforma Nordio). La Suprema Corte ha chiarito che l’omissione dell’interrogatorio anticipato prima dell’emissione dell’ordinanza cautelare costituisce un’eccezione tassativa che richiede la dimostrazione di specifiche e concrete esigenze di urgenza legate al pericolo di fuga o all’inquinamento probatorio. Qualora il G.I.P. applichi la misura cautelare omettendo l’interrogatorio senza una motivazione rinforzata ed analitica su tali pericoli, l’ordinanza è affetta da nullità a regime intermedio ex art. 178, lett. c), c.p.p.

Abstract (English)

In ruling n. 21144 of June 9, 2026, the Sixth Criminal Section of the Italian Court of Cassation examined the new statutory framework governing preliminary questioning under Article 291, paragraphs 1-ter and 1-quater, of the Code of Criminal Procedure, introduced by Law n. 114/2024. The Supreme Court emphasized that dispensing with pre-custodial questioning represents a strict exception requiring specific and concrete evidence of urgent flight risk or evidence tampering. Where a judge for preliminary investigations issues a restrictive order without conducting preliminary questioning and without providing heightened, specific reasoning regarding urgent risks, the order is tainted by intermediate nullity under Article 178 of the procedural code.

Punti Chiave dell’Analisi
  • Regola generale del contraddittorio: L’interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. è obbligatorio prima delle misure non custodiali.
  • Deroghe tassative: Omissione consentita solo in presenza di imminente pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.
  • Motivazione rinforzata: Il G.I.P. deve motivare specificamente le ragioni d’urgenza che giustificano il salto del contraddittorio.
  • Regime di nullità: L’assenza di motivazione sull’urgenza determina la nullità a regime intermedio dell’ordinanza cautelare.
Principio di Diritto della Cassazione n. 21144/2026

«In tema di misure cautelari personali, la disposizione di cui all’art. 291, comma 1-ter, c.p.p., introdotta dalla Legge 9 agosto 2024, n. 114, stabilisce la regola del previo interrogatorio dell’indagato da parte del giudice prima dell’adozione della misura cautelare nei casi stabiliti dalla legge. L’omissione dell’interrogatorio preventivo fondata sulle deroghe del comma 1-quater (pericolo di fuga o di inquinamento probatorio) richiede una motivazione autonoma, rigorosa e puntuale da parte del G.I.P., che espliciti gli elementi di fatto concreti ed attuali che rendono incompatibile l’espletamento dell’interlocuzione anticipata con la tutela delle esigenze cautelari. L’inosservanza dell’obbligo di previo interrogatorio non sorretta da idonea motivazione sull’urgenza determina la nullità dell’ordinanza cautelare ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., per violazione del diritto di difesa dell’indagato.»

01. La riforma dell’interrogatorio di garanzia anticipato (Legge 114/2024)

1.1 — Il nuovo art. 291, comma 1-ter, c.p.p. tra tutela della libertà personale ed esigenze investigative

L’entrata in vigore della Legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Riforma Nordio) ha introdotto una fondamentale innovazione nel sistema delle tutele della libertà personale, modificando la disciplina del procedimento applicativo delle misure cautelari personali sancita dall’art. 291 c.p.p.1.

Il comma 1-ter dell’art. 291 c.p.p. ha sancito che, fuori dei casi di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari e salvo che sussistano specifiche esigenze cautelari di urgenza, il giudice per le indagini preliminari, prima di decidere sulla richiesta di misura cautelare formulata dal Pubblico Ministero, deve procedere all’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini con le modalità di cui all’art. 294 c.p.p.

Tale istituto introduce per la prima volta nell’ordinamento penale italiano una forma di contraddittorio anticipato e preventivo. La ratio della riforma è chiaramente garantistica: consentire all’indagato ed alla sua difesa di interloquire dinanzi al G.I.P. prima che venga emesso un provvedimento limitativo della libertà personale o della capacità di agire, offrendo elementi difensivi ed allegazioni fattuali idonee a superare la prospettazione d’accusa o a ridimensionare la gravità dei indizi.

L’interrogatorio anticipato si colloca in un delicato punto di equilibrio tra la presunzione di innocenza di cui all’art. 27, comma 2, della Costituzione ed la salvaguardia delle esigenze di difesa sociale e di tutela delle indagini preliminari. Esso riflette inoltre le direttive dell’Unione Europea sul rafforzamento della presunzione di innocenza (Direttiva UE 2016/343) e sul diritto di presenziare al processo.

La genesi parlamentare della norma dimostra la volontà del legislatore di arginare l’uso automatico delle misure cautelari non custodiali ed interdittive, spesso applicate in assenza di un previo riscontro con la versione dei fatti dell’indagato, con conseguenti gravi pregiudizi per la reputazione professionale e personale del cittadino sottoposto ad indagini.

1.2 — Il campo di applicazione dell’interrogatorio preventivo ed il regime delle eccezioni

Il perimetro operativo dell’interrogatorio preventivo è stato delimitato dal legislatore del 2024 attraverso una duplice coordinata: per materia e per tipo di esigenza cautelare.

Sotto il profilo sistematico, l’interrogatorio preventivo si applica indefettibilmente alle misure cautelari personali interdittive ed alle misure coercitive minori (quali l’obbligo o il divieto di dimora, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ed l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria).

Il comma 1-quater dell’art. 291 c.p.p. stabilisce tuttavia che l’obbligo del previo interrogatorio non sussiste qualora sussista il pericolo di fuga (art. 274, lett. b, c.p.p.) o quando vi sia un concreto ed imminente pericolo di inquinamento probatorio (art. 274, lett. a, c.p.p.), oppure per i reati commessi con violenza alla persona o nell’ambito del c.d. Codice Rosso.

L’interpretazione della clausola di deroga legata al “pericolo di inquinamento” ed all'”urgenza” ha tuttavia generato fin dai primi mesi di applicazione notevoli divergenze interpretative tra i giudici di merito, con il rischio di trasformare l’eccezione in una prassi ordinaria di disapplicazione del contraddittorio anticipato.

La formulazione normativa richiede pertanto che la deroga non sia valutata in astratto, bensì verificata alla luce delle specifiche modalità esecutive e dello stato di avanzamento delle indagini preliminari già svolte dal Pubblico Ministero.

Nello specifico, l’avviso di fissazione dell’interrogatorio deve essere notificato alla persona sottoposta ad indagini ed al suo difensore di fiducia o d’ufficio almeno cinque giorni prima della data stabilita, unitamente al deposito della richiesta del Pubblico Ministero e degli atti di indagine pertinenti.

02. Il fatto di causa e l’iter processuale fino alla Cassazione n. 21144/2026

2.1 — L’ordinanza di custodia cautelare senza previo interrogatorio ed il riesame del Tribunale della Libertà

La vicenda sottoposta al vaglio della Sesta Sezione Penale della Cassazione trae origine dall’applicazione della misura cautelare del divieto temporaneo di esercitare la professione medica nei confronti di un sanitario indagato per reati contro la pubblica amministrazione e falso ideologico.

Il G.I.P. presso il Tribunale adito accoglieva la richiesta del Pubblico Ministero ed emetteva direttamente l’ordinanza interdittiva senza procedere al previo interrogatorio dell’indagato ex art. 291, comma 1-ter, c.p.p. A sostegno dell’omissione del contraddittorio, il giudice di prime cure si limitava ad affermare in una riga della motivazione la sussistenza di genericamente intese esigenze di urgenza connesse al rischio di inquinamento delle fonti di prova documentale.

Proposto riesame ex art. 309 c.p.p. da parte del difensore dell’indagato, il Tribunale della Libertà confermava il provvedimento cautelare, ritenendo che la valutazione sull’urgenza dell’inquinamento probatorio rientrasse nella discrezionalità insindacabile del G.I.P. e che comunque la successiva celebrazione dell’interrogatorio di garanzia post-misura avesse sanato qualsiasi eventuale profilo di nullità.

I giudici del riesame argomentavano che la natura stessa dell’inquinamento probatorio implica un’esigenza di celerità che giustifica l’effetto sorpresa della misura cautelare, assimilando de facto la deroga cautelare ad una scelta di pura opportunità investigativa.

2.2 — I motivi di ricorso in Cassazione sulla sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio

Avverso la decisione del Tribunale del Riesame proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, denunciando la violazione dell’art. 291, commi 1-ter e 1-quater, c.p.p. e la nullità dell’ordinanza cautelare per violazione del diritto di difesa ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

Il ricorrente evidenziava che gli elementi di prova a carico del sanitario (documentazione medica e registri informatici) erano già stati interamente sequestrati dalla polizia giudiziaria mesi prima della richiesta cautelare, rendendo del tutto insussistente ed ipotetico qualsiasi concreto pericolo di alterazione probatoria ed illogica la pretesa urgenza di deroga al contraddittorio preventivo.

La difesa sottolineava come una motivazione di mero stile o di clausola d’uso sulle esigenze cautelari finisci per azzerare la portata precettiva della Riforma Nordio, privando l’indagato del diritto fondamentale ad essere ascoltato prima dell’emissione del titolo cautelare.

Nel ricorso si deduceva altresì che l’equiparazione dell’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. all’interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. svuota di significato la novellazione legislativa, privando la difesa del potere di arrestare a monte l’emissione del titolo custodiale o interdittivo.

03. Il principio di diritto espresso dalla Sesta Sezione Penale

3.1 — L’obbligo di motivazione rinforzata sull’urgenza cautelare che deroga al contraddittorio

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la sentenza 9 giugno 2026, n. 21144, ha accolto integralmente il ricorso difensivo, annullando senza rinvio l’ordinanza cautelare impugnata per violazione delle garanzie procedurali2.

La Suprema Corte ha affermato che la deroga all’obbligo dell’interrogatorio preventivo prevista dall’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. non può fondarsi su formule stereotipate o sul mero richiamo formale all’esistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p.

L’omissione dell’interrogatorio preventivo esige una motivazione rinforzata sull’urgenza; in mancanza, l’ordinanza cautelare è affetta da nullità a regime intermedio.

Il G.I.P. ha l’obbligo di esplicitare con motivazione rinforzata ed analitica le ragioni di fatto specifiche ed attuali che rendono incompatibile l’avviso dell’interrogatorio (notificato con almeno cinque giorni di anticipo ex art. 291, comma 1-ter, c.p.p.) con la salvaguardia delle esigenze cautelari. Laddove le fonti di prova siano già cristallizzate ed acquisite al fascicolo d’indagine, l’esigenza di urgenza non sussiste ed il salto dell’interrogatorio preventivo è illegittimo.

La motivazione del giudice non può appiattirsi sulle mere deduzioni del Pubblico Ministero, ma deve contenere un’autonoma ed indipendente valutazione sull’attualità e gravità del rischio ostativo al contraddittorio anticipato.

Il vaglio del giudice di legittimità si concentra dunque sulla congruenza logica della motivazione adottata dal G.I.P., che non può risolversi in una petizione di principio o nella mera ripetizione della rubrica d’imputazione.

3.2 — Le conseguenze processuali dell’omissione dell’interrogatorio preventivo ed il regime di nullità

Sotto il profilo dei vizi dell’atto, la Cassazione n. 21144/2026 ha fugato ogni dubbio circa la qualificazione della patologia processuale derivante dall’omissione dell’interrogatorio anticipato.

L’inosservanza delle disposizioni sul previo interrogatorio dell’indagato determina una nullità a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto lesiva del diritto di intervento e di difesa dell’indagato. Tale nullità non è sanata dalla successiva esecuzione dell’interrogatorio post-misura ex art. 294 c.p.p., trattandosi di istituti funzionalmente e temporalmente differenti.

Nella tabella riepilogativa sottostante vengono compendiati i presupposti ed il regime dei controlli tra interrogatorio preventivo (ex art. 291 c.p.p.) ed interrogatorio di garanzia tradizionale (ex art. 294 c.p.p.).

PARAMETRO DI CONFRONTO INTERROGATORIO PREVENTIVO (ART. 291 C.P.P.) INTERROGATORIO DI GARANZIA (ART. 294 C.P.P.)
Collocazione temporale Antecedente all’emissione dell’ordinanza cautelare del G.I.P. Successiva all’esecuzione ed all’applicazione della misura.
Misure di applicazione Misure non custodiali, interdittive o coercitive minori. Tutte le misure custodiali (carcere, domiciliari) ed erogate.
Presupposto di deroga Pericolo di fuga o inquinamento probatorio imminente e motivato. Nessuna deroga: adempimento obbligatorio entro 5 o 10 giorni.
Sanzione processuale Nullità a regime intermedio dell’ordinanza ex art. 178 lett. c) c.p.p. Perdita di efficacia automatica della misura ex art. 302 c.p.p.

04. Risvolti operativi per la pratica penale ed il giudizio di riesame

4.1 — La strategia della difesa nell’eccezione di nullità dell’ordinanza ex art. 291 c.p.p.

La decisione n. 21144/2026 fornisce importanti linee guida operative per gli avvocati penalisti impegnati nei procedimenti di riesame cautelare ex art. 309 c.p.p.

Nel caso di misura non custodiale o interdittiva emessa senza il previo interrogatorio dell’indagato, la difesa deve tempestivamente eccepire la nullità dell’ordinanza fin dal ricorso per riesame dinanzi al Tribunale della Libertà, evidenziando il difetto di motivazione rinforzata in ordine alle asserite esigenze di urgenza.

La dimostrazione che le fonti di prova erano già acquisite o che non sussistevano elementi per ritenere concreto il pericolo di fuga impone al giudice del riesame di dichiarare la nullità dell’ordinanza cautelare ed annullare il titolo privativo della libertà o delle facoltà dell’indagato.

L’eccezione di nullità formulata nei termini di cui all’art. 182 c.p.p. impedisce il consolidarsi del vizio e costringe l’organo giudicante al caducamento del titolo cautelare privo dei presupposti legali.

Nei casi in cui la notifica dell’avviso di interrogatorio sia avvenuta regolarmente, la difesa dispone di una finestra di cinque giorni per esaminare gli atti depositati e predisporre memorie difensive o richiedere indagini difensive preliminari ex art. 391-octies c.p.p.

4.2 — Il ruolo del G.I.P. nella valutazione prospettica delle memorie difensive anticipate

Per i giudici per le indagini preliminari, l’insegnamento della Cassazione impone una profonda revisione delle prassi di cancelleria e di redazione delle ordinanze.

Fatto salvo il caso delle misure custodiali in carcere ed il pericolo concreto di inquinamento non altrimenti neutralizzabile, il G.I.P. deve fissare l’interrogatorio preventivo dando avviso all’indagato ed al difensore al quale viene messo a disposizione il fascicolo delle indagini. Nel corso dell’interrogatorio, la difesa ha facoltà di produrre memorie e documenti idonei a dimostrare l’insussistenza dei gravi indizi o delle esigenze cautelari.

Qualora all’esito dell’interrogatorio il G.I.P. ritenga comunque di applicare la misura cautelare, la motivazione dell’ordinanza dovrà espressamente farsi carico di confutare le argomentazioni difensive svolte dall’indagato in sede di contraddittorio anticipato.

Tale impostazione trasforma l’ordinanza cautelare in un provvedimento a contraddittorio pieno, riducendo drasticamente il tasso di riforma o annullamento in sede di riesame e di legittimità.

05. Conclusioni

La sentenza n. 21144/2026 della Sesta Sezione Penale si pone come uno dei più significativi punti fermi nell’attuazione della Riforma Nordio del 2024.

Riconoscendo la centralità del contraddittorio anticipato e sanzionando con la nullità le motivazioni di mero stile sulle ragioni di urgenza, la Suprema Corte restituisce piena sostanza al principio di presunzione di innocenza ed alle garanzie di difesa nell’ambito del procedimento cautelare penale.

Il rigoroso rispetto della disciplina dell’interrogatorio preventivo assicura la conformità del sistema processuale penale italiano con i principi costituzionali e con le direttive europee sulle tutele dell’indagato.

L’approdo nomofilattico consolida un modello processuale in cui la limitazione della libertà personale torna ad essere extrema ratio, preceduta dalla garanzia del contraddittorio dinanzi al giudice terzo.

La pronuncia contribuisce ad orientare la giurisprudenza di merito verso un’applicazione effettiva e non di facciata dei principi del giusto processo cautelare sanciti dall’art. 111 della Costituzione.

Il consolidamento di questa linea interpretativa rafforza le garanzie individuali dell’indagato, segnando un fondamentale passo in avanti nella civiltà del processo penale italiano.

Fonti Utilizzate

Normativa di riferimento

Giurisprudenza citata

  1. 1. Cassazione penale, Sez. Unite, sentenza 24 marzo 2022, n. 11520 — Garanzie procedurali ed interrogatorio di garanzia.
  2. 2. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 9 giugno 2026, n. 21144 — Oggetto del presente commento. Interrogatorio preventivo ex art. 291 c.p.p. ed esigenze cautelari.
  3. 3. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza 18 novembre 2024, n. 43102 — Primi approdi applicativi sulla Riforma Nordio in materia di misure cautelari.
Redazione di Metodo Giuridico

Rivista di Diritto e Giurisprudenza

A cura della Redazione di Metodo Giuridico, rivista scientifica specializzata in Diritto e Giurisprudenza.

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