Decisioni algoritmiche tra automazione e riserva di umanità
Aggiornato al 1 luglio 2026. La pronuncia in commento delinea i confini di operatività dell’art. 30 del D.Lgs. n. 36/2023, escludendo che l’ausilio redazionale dell’algoritmo violi il controllo umano.
Abstract (Italiano)
La nota esamina la sentenza n. 758/2026 del TAR Marche, intervenuta in tema di esclusione da gara per grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023. Il nucleo della pronuncia risiede nell’analisi della riserva di umanità nei procedimenti amministrativi in relazione all’uso non dichiarato di sistemi di Intelligenza Artificiale nella redazione degli atti istruttori. Il Tribunale esclude la violazione del principio di controllo umano qualora l’apporto dell’algoritmo si limiti al supporto redazionale o alla ricerca giurisprudenziale, e la decisione finale rimanga imputabile al dirigente umano. L’indagine evidenzia le criticità delle “allucinazioni” algoritmiche rispetto all’obbligo di motivazione.
Abstract (English)
This note analyses judgment no. 758/2026 of the TAR Marche, concerning the exclusion of an economic operator from a public tender for grave professional misconduct under Article 98 of Legislative Decree no. 36/2023. The core of the ruling lies in the assessment of the riserva di umanità nei procedimenti amministrativi in connection with the undeclared use of Artificial Intelligence systems in drafting preparatory documents. The Court rules out any violation of the human-in-the-loop principle where the algorithmic contribution is limited to editorial support or legal research, provided that the final decision remains legally attributable to the human officer. The analysis highlights the critical issues of algorithmic “hallucinations” in relation to the duty to provide adequate reasons.
Indice dei Contenuti
01. Introduzione
La riserva di umanità nei procedimenti amministrativi si impone oggi come una delle frontiere ermeneutiche più complesse nell’era della transizione tecnologica delle pubbliche amministrazioni. L’ingresso delle metodologie di automazione e di apprendimento automatico nella prassi burocratica promette di ottimizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, ma al contempo costringe a ridefinire il perimetro del sindacato di legittimità. In questa cornice, il nucleo fondamentale della funzione pubblica risiede nella conservazione di un presidio umano che non si limiti alla mera ratifica formale del dato tecnologico, ma eserciti un vaglio effettivo sulla fattispecie concreta.
La recente pronuncia del T.A.R. Marche, Sezione Prima, 1 giugno 2026, n. 758, offre un tassello teorico di rilievo per comprendere l’effettiva portata di tale limite ordinamentale. Chiamato a giudicare sulla legittimità dell’esclusione di un operatore economico per grave illecito professionale, il Tribunale si è misurato con la censura di nullità derivante dal presunto utilizzo non dichiarato di sistemi di Intelligenza Artificiale da parte del Responsabile Unico del Progetto nella redazione della relazione istruttoria. La decisione si segnala per lo sforzo di contemperare l’innovazione tecnologica delle fonti conoscitive con l’inderogabilità del controllo umano sulle valutazioni finali.
Si profila, in tal modo, un’indagine che supera l’aspetto formalistico della redazione del testo per attingere al profilo della responsabilità e dell’imputazione dell’atto. Nel prosieguo dell’esame della pronuncia, occorrerà vagliare se la motivazione del giudice amministrativo sia idonea a offrire coordinate stabili a fronte dei rischi di declassamento della qualità istruttoria, con specifico riguardo al fenomeno delle allucinazioni giurisprudenziali, che si pongono in diretta frizione con il dovere di trasparenza e intelligibilità dell’azione amministrativa.
02. Il grave illecito professionale e la vicenda contenziosa
2.1 — Le risoluzioni contrattuali pregresse e la contestazione di inaffidabilità
La vicenda fattuale che fa da sfondo alla decisione in commento si inserisce nel solco delle ordinarie tensioni che caratterizzano la fase di verifica dei requisiti generali di partecipazione alle gare pubbliche. La società ricorrente era risultata aggiudicataria di una procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori di adeguamento sismico e rifunzionalizzazione ad alloggi di servizio di un compendio demaniale ad Ascoli Piceno. Avvalendosi della facoltà di inversione delle fasi procedimentali, l’Agenzia del Demanio ha sottoposto l’operatore economico alle verifiche di affidabilità professionale soltanto ex post, riscontrando che l’impresa aveva subito tre risoluzioni contrattuali per inadempimento nel periodo compreso tra giugno e novembre del 2023, disposte rispettivamente dai Comuni di Ferrara e Caserta e da un altro ente committente.
La difesa della società espropriata dell’aggiudicazione si è incentrata sulla contestazione radicale di tali illeciti pregressi, adducendo che gli inadempimenti erano in realtà imputabili a gravi carenze dei progetti esecutivi predisposti dalle amministrazioni comunali, le quali avrebbero impedito la prosecuzione delle opere in condizioni di sicurezza. In particolare, con riguardo alla risoluzione disposta dal Comune ferrarese, la ricorrente ha rimarcato l’esistenza di un parere pro veritate che confermava l’inadeguatezza del progetto originario, e ha valorizzato la circostanza che in due delle tre fattispecie i contenziosi civili fossero ancora pendenti. Inoltre, per il terzo rapporto contrattuale interrottosi, è stata evidenziata la stipula di un accordo transattivo in data 20 aprile 2026, volto a elidere l’inadempimento mediante la reciproca regolazione delle pendenze economiche.
La stazione appaltante ha tuttavia reputato che il cumulo di tali risoluzioni, benché parzialmente sub iudice, fosse sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all’art. 98, comma 3, lett. c) del Codice dei contratti pubblici. La valutazione di inaffidabilità si è fondata sulla natura e reiterazione delle condotte, considerate sintomatiche di un rischio concreto nell’adempimento delle obbligazioni future, escludendo che la transazione del 20 aprile 2026 potesse valere a cancellare la storicità materiale delle carenze esecutive manifestate dall’operatore nel corso dell’esecuzione contrattuale.
Le risoluzioni contrattuali pregresse nella valutazione di affidabilità
Il cumulo di risoluzioni per inadempimento, anche se contestate in sede giurisdizionale o definite con transazione, costituisce per la stazione appaltante un elemento idoneo a giustificare la valutazione discrezionale di inaffidabilità professionale, qualora le condotte concrete rivelino un rischio di reiterazione.
2.2 — L’iter processuale e i motivi di ricorso dell’operatore escluso
Dinanzi al provvedimento di esclusione, la società ricorrente ha adito il giudice amministrativo deducendo plurimi profili di illegittimità dell’azione della stazione appaltante. L’operatore ha censurato la violazione degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, lamentando un difetto assoluto di istruttoria in ordine alla imputabilità dei pregressi inadempimenti. Secondo tale prospettiva, il R.U.P. avrebbe recepito in via automatica le determinazioni di risoluzione dei Comuni committenti, senza considerare le contestazioni sollevate in sede civile e l’esito transattivo intervenuto, in aperto contrasto con i presupposti cumulativi del grave illecito professionale ribaditi dallo stesso Tribunale adito nella sentenza n. 285/20262. Sotto altro profilo, è stata eccepita la violazione del divieto di contraddittorietà, atteso che un’altra direzione regionale dell’Agenzia del Demanio aveva di recente ammesso e fatto eseguire all’operatore un appalto di analoga complessità, invocando i principi in tema di valutazioni difformi in lotti o procedure distinte espressi dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 8529/20243.
La censura più innovativa del gravame ha tuttavia lambito il cuore dell’istruttoria redatta dal R.U.P., di cui la ricorrente ha ipotizzato la nullità o l’annullabilità per violazione del principio di riserva di umanità. Ad avviso della ditta esclusa, la relazione istruttoria presentava formule stereotipate e richiami giurisprudenziali macroscopicamente inesistenti o inconferenti, indici univoci dell’utilizzo incontrollato di sistemi di Intelligenza Artificiale non dichiarati. A supporto di tale aporia procedimentale, è stata invocata la disciplina di garanzia di cui all’art. 30 del Codice e la giurisprudenza in tema di controllo umano delle decisioni automatizzate, simboleggiata dalla sentenza del T.A.R. Lazio n. 1895/20265, chiedendo al Collegio di disporre una verificazione o una consulenza tecnica d’ufficio diretta ad accertare la natura informatica o algoritmica dell’atto istruttorio.
03. Il quadro normativo sull’automazione e sull’illecito professionale
3.1 — La disciplina del grave illecito professionale nel nuovo Codice
Per comprendere appieno la portata della decisione del Tribunale amministrativo, appare imprescindibile muovere da una disamina della disciplina del grave illecito professionale delineata dal legislatore del 2023. L’attuale assetto dei contratti pubblici si distacca significativamente dal rigido schema del previgente sistema, valorizzando la discrezionalità della stazione appaltante e focalizzandosi sul principio cardine della fiducia. Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 36/2023, la valutazione di inaffidabilità postula la compresenza di tre presupposti essenziali: elementi sufficienti ad integrare l’illecito, idoneità del fatto a incrinare l’integrità del concorrente e sussistenza di adeguati mezzi di prova, come peraltro ribadito dallo stesso Tribunale marchigiano nella sentenza n. 285/20262.
La formulazione normativa si fa carico di qualificare i “mezzi di prova adeguati” al comma 6 dell’art. 98, ricomprendendovi espressamente i provvedimenti di risoluzione per inadempimento adottati da precedenti committenti. Tale riconoscimento, lungi dal configurare una sanzione automatica, attribuisce alla stazione appaltante il delicato compito di svolgere un’indagine globale, tesa a verificare se la condotta passata dell’operatore palesi un pericolo effettivo nell’esecuzione della nuova prestazione, a prescindere dal definitivo accertamento del fatto in sede civilistica.
Sotto questo profilo, assume rilevanza decisiva il consolidato indirizzo di legittimità che qualifica l’inadempimento contrattuale grave. La Suprema Corte ha chiarito che condotte quali l’abbandono ingiustificato del cantiere e la sistematica inottemperanza agli ordini di servizio della direzione dei lavori integrano di per sé gravi indici di inaffidabilità professionale, idonei a legittimare l’interruzione anticipata del rapporto contrattuale, come emerge dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 2574/20251. Tali fatti storici conservano la propria valenza sintomatica nella valutazione discrezionale compiuta dalla pubblica amministrazione, che non può restare paralizzata dalla mera impugnazione dei provvedimenti.
Ne deriva che l’onere motivazionale imposto al decisore pubblico si fa particolarmente stringente. Se da un lato il nuovo Codice ha ampliato i margini valutativi dell’amministrazione, dall’altro impone che il giudizio di esclusione sia sorretto da una motivazione intelligibile e proporzionata, che dia conto del nesso logico tra le pregresse inadempienze e il timore di un esito infausto del contratto in gara. In questa prospettiva, la motivazione dell’atto diviene il luogo elettivo in cui si misura la legittimità della scelta discrezionale, al riparo da automatismi o recepimenti acritici.
3.2 — Il principio della riserva di umanità nelle decisioni pubbliche
All’estensione del dovere motivazionale in capo al decisore umano si ricollega, in via speculare, la disciplina limitativa dell’automazione dell’azione amministrativa. L’art. 30, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ha positivizzato nel diritto dei contratti pubblici un principio già elaborato in via pretoria: la liceità dell’uso di tecnologie digitali e soluzioni algoritmiche, a condizione che sia garantito il controllo umano sulle decisioni. Questo limite, comunemente definito come riserva di umanità nei procedimenti amministrativi, impedisce che la determinazione finale circa la posizione giuridica del privato sia integralmente demandata a un sistema informatico automatizzato, privando il cittadino del diritto a un vaglio critico effettivo e ad un interlocutore umano.
La dottrina amministrativa e la giurisprudenza di merito, sulla scorta dei noti arresti del Consiglio di Stato in materia di algoritmi decisionali, hanno tracciato una distinzione fondamentale tra la decisione interamente automatizzata e l’attività istruttoria assistita da tecnologia. Mentre la prima risulta preclusa per l’attività amministrativa di natura discrezionale — in quanto la macchina non possiede la sensibilità istituzionale per ponderare interessi confliggenti —, l’impiego di software o sistemi di intelligenza artificiale quali supporti conoscitivi o redazionali è considerato legittimo. Al riguardo, la sentenza del T.A.R. Lazio n. 1895/20265 ha precisato che nelle procedure ad elevata automazione la riserva di umanità opera come un baluardo a tutela dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e diritto di difesa, sanciti dagli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione.
Sotto questo profilo, l’adempimento del principio di riserva di umanità non si traduce nell’assoluto divieto per il funzionario pubblico di avvalersi di sussidi digitali per compiere ricerche o redigere bozze di atti. L’obbligo eurounitario e interno si ritiene assolto qualora l’amministrazione conservi un potere reale di controllo e di imputazione del provvedimento, verificando la correttezza del materiale istruttorio e assumendo la piena paternità giuridica dell’atto conclusivo. Si tratta di comprendere come tali coordinate trovino applicazione concreta laddove l’apporto algoritmico lambisca la motivazione in fatto e in diritto di un’esclusione discrezionale.
04. Il percorso motivazionale del TAR Marche
4.1 — L’autonomia discrezionale delle singole Direzioni Regionali
La decisione del T.A.R. Marche n. 758/2026 affronta le doglianze della ricorrente muovendo dalla disamina delle censure di merito, per poi concentrarsi sui profili di legittimità relativi all’utilizzo della tecnologia. Sotto un primo profilo, il Collegio marchigiano ha disatteso la censura di intrinseca contraddittorietà formulata dall’operatore economico in relazione alle pregresse ammissioni disposte da altre articolazioni territoriali dell’Agenzia del Demanio. I giudici hanno chiarito che ciascuna direzione regionale gode di piena autonomia operativa, gestionale e contabile, in forza delle disposizioni organizzative dettate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con regolamento del 26 novembre 2021.
Ne consegue che il giudizio di affidabilità professionale deve essere compiuto autonomamente da ciascuna stazione appaltante competente per territorio, senza che le valutazioni compiute in un diverso contesto regionale possano vincolare o limitare il potere discrezionale dell’ufficio procedente. Tale impostazione trova un indiretto ancoraggio nella ratio della sentenza del Consiglio di Stato n. 8529/20243, la quale, pur decidendo su una controversia in materia di lotti e gare diversi banditi da una concessionaria di servizi idrici, ha escluso la contraddittorietà di giudizi difformi compiuti in procedimenti diversi, legittimando di fatto l’autonomia valutativa della singola gara e escludendo che tale divergenza possa configurare un vizio di eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà dell’azione amministrativa.
4.2 — L’uso dell’Intelligenza Artificiale quale ausilio redazionale del RUP
Risolte le questioni attinenti alla sussistenza del grave illecito e all’autonomia territoriale, il Collegio ha affrontato il fulcro innovativo del gravame, concernente la legalità dell’istruttoria algoritmica. In primo luogo, il T.A.R. Marche ha escluso che l’eventuale impiego di sistemi di Intelligenza Artificiale nella redazione della relazione del R.U.P. integri la fattispecie di una decisione interamente automatizzata. La relazione costituisce un atto preparatorio ed endoprocedimentale, mentre il provvedimento finale di esclusione è stato adottato e firmato dal dirigente regionale. Quest’ultimo, facendone proprie le risultanze, ha esercitato la signoria giuridica sul procedimento, assumendo la responsabilità del recepimento della proposta istruttoria.
Sotto il profilo redazionale, il Tribunale ha assimilato l’apporto dell’algoritmo generativo a una moderna modalità di ricerca giurisprudenziale e dottrinale, del tutto analoga all’utilizzo delle banche dati digitali tradizionali. A giudizio del Collegio, l’errore commesso dall’algoritmo nella citazione di un precedente inconferente, come la sentenza del T.A.R. Lazio n. 3921/20248, non inficia la legittimità complessiva del provvedimento istruttorio. Ciò che rileva non è l’esattezza formale della citazione estrapolata dalla macchina, bensì la correttezza del principio di diritto espresso, che deve trovare reale rispondenza nell’ordinamento.
Nel caso di specie, i giudici hanno rilevato che i principi inseriti nella relazione del R.U.P. appartengono al diritto vivente. La sospensione arbitraria delle lavorazioni e la violazione degli ordini di servizio integrano indici tipici di grave inaffidabilità professionale, stante l’insegnamento della Cassazione n. 2574/20251 in materia di violazione degli obblighi contrattuali negli appalti pubblici, ed il principio della rilevanza dell’inadempimento anche in pendenza di giudizio civile confermato dal T.A.R. Piemonte n. 1754/20257 con riguardo ad appalti di servizi.
Da tali premesse deriva la superfluità della richiesta verificazione tecnologica. Il Tribunale ha ritenuto irrilevante accertare se l’atto sia stato redatto mediante l’ausilio di algoritmi generativi, in quanto l’uso di tali sistemi è stato assimilato a una moderna modalità di ricerca. Il sindacato del giudice amministrativo deve focalizzarsi sulla legittimità sostanziale delle valutazioni e sulla loro aderenza ai presupposti di fatto, rimanendo indifferente rispetto allo strumento materiale impiegato per la materiale stesura dell’atto istruttorio.
05. I rilievi critici sull’impianto argomentativo della pronuncia
5.1 — Il confine tra ausilio conoscitivo e delega istruttoria
La ricostruzione del Tribunale marchigiano, pur offrendo un approccio pragmatico volto a preservare l’operatività degli uffici, solleva talune perplessità in ordine all’effettiva tenuta del confine tra ausilio conoscitivo e delega delle funzioni. L’assimilazione del sistema algoritmico a una semplice banca dati giuridica, sebbene suggestiva, trascura le differenze strutturali delle due tecnologie. Mentre la banca dati tradizionale si limita a restituire dati in risposta a interrogazioni dirette, lasciando al funzionario l’intero carico interpretativo, l’Intelligenza Artificiale generativa interviene attivamente nella selezione e rielaborazione del materiale, formulando giudizi sintetici e argomentazioni autonome.
Il vero nodo critico risiede pertanto nella distinzione tra la materiale digitazione dell’atto e la formazione del convincimento istruttorio. Se il Responsabile del Procedimento delega alla macchina l’elaborazione dei nessi logici tra i fatti e le massime giuridiche, si rischia di assistere a una sottile ma reale esternalizzazione del nucleo volitivo dell’istruttoria. La motivazione per relationem del dirigente, pur formalmente ineccepibile in punto di diritto amministrativo, rischia in tal modo di ridursi a una finzione formale, laddove si limiti a recepire un percorso argomentativo interamente strutturato da un algoritmo non controllato.
Tale prassi, ove non sottoposta a un severo vaglio correttivo da parte del decisore umano, finisce per eludere le tutele del contraddittorio procedimentale. La difesa del privato si misura con deduzioni e confutazioni formulate in concreto, le quali esigono risposte altrettanto individualizzate che difficilmente un algoritmo generico può produrre senza incorrere in fallacie argomentative. Il rischio è che la discrezionalità amministrativa si tramuti in un mero automatismo celato dietro la firma del dirigente, svilendo le garanzie poste a presidio della partecipazione. A tal fine, il principio affermato dal T.A.R. Piemonte n. 712/20256, secondo cui l’amministrazione non deve valutare nel merito i contenziosi civili pendenti con terzi, non dovrebbe tradursi in una rinuncia a qualsivoglia istruttoria autonoma del R.U.P., lasciando irrisolta la tensione tra preclusione accertativa e onere di motivazione.
5.2 — Le ricadute dell’allucinazione giurisprudenziale sull’obbligo di motivazione
Le perplessità relative alla tenuta dell’istruttoria si fanno ancor più marcate laddove si considerino le concrete deviazioni informative indotte dal mezzo algoritmico. Il fenomeno delle allucinazioni giurisprudenziali, manifestatosi nella specie con il richiamo alla sentenza del T.A.R. Lazio n. 3921/20248, non può essere derubricato con eccessiva facilità a mero errore materiale o stilistico. L’inserimento in un atto pubblico di precedenti inesistenti o non pertinenti alla materia trattata incide direttamente sull’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della L. n. 241/1990, il quale impone che l’azione amministrativa sia sorretta da presupposti di fatto e ragioni giuridiche verificabili e intelligibili dal destinatario.
La circostanza che il principio di diritto astrattamente formulato trovi riscontro in altre pronunce dell’ordinamento non vale a sanare la lesione dell’affidamento del cittadino. La motivazione del provvedimento non assolve unicamente a una funzione di tenuta formale dinanzi al giudice, ma costituisce il veicolo attraverso cui il privato comprende l’iter logico seguito dall’amministrazione. L’introduzione di dati fallaci mina la trasparenza procedimentale e rende difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa, costringendo il destinatario a una faticosa attività di verifica e decodificazione del testo redatto dal software per distinguere le risultanze reali dalle invenzioni della macchina.
La liquidazione sbrigativa di tali aporie da parte del Tribunale amministrativo, volta a considerare l’errore algoritmico irrilevante a fronte della sostanziale rispondenza al diritto vivente, desta perplessità. Sebbene il pragmatismo risponda all’esigenza di non rallentare l’azione della P.A., esso rischia di legittimare un abbassamento degli standard istruttori. Sarebbe invece auspicabile che il giudice amministrativo imponesse un controllo umano rigoroso ed esplicito proprio per evitare che la digitalizzazione si converta in un fattore di opacità e depauperamento del dovere motivazionale, ribadendo che la serietà della funzione pubblica non tollera citazioni fantasma né delega cieca.
06. Conclusioni
In definitiva, la sentenza del T.A.R. Marche n. 758/2026 delinea un punto di equilibrio provvisorio ma denso di implicazioni nel rapporto tra efficienza tecnologica e legalità amministrativa. La decisione evidenzia come la riserva di umanità nei procedimenti amministrativi non si traduca in una preclusione assoluta all’impiego dei sistemi di Intelligenza Artificiale nella fase istruttoria del procedimento. Al contrario, l’algoritmo viene legittimato come ausilio conoscitivo ed editoriale, a condizione che l’imputazione formale del provvedimento e la signoria giuridica sul processo decisionale restino saldamente in capo al funzionario o dirigente umano.
Resta tuttavia irrisolto il nodo della trasparenza e dell’accuratezza della motivazione procedimentale. L’accettazione giudiziale di allucinazioni giurisprudenziali, pur se ritenute irrilevanti a fronte della sostanziale rispondenza al diritto vivente dei principi applicati, solleva dubbi sulla tenuta dello Stato di diritto digitale. La motivazione per relationem non dovrebbe tradursi in una ratifica cieca delle risultanze algoritmiche, ma dovrebbe imporre al dirigente pubblico una verifica analitica delle fonti e del ragionamento elaborato dalla macchina.
In questa prospettiva, la sentenza in commento sollecita una riflessione che supera la mera interpretazione dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici. Sarà compito del legislatore, ed in particolare della dottrina e della giurisprudenza multilivello, definire standard tecnici e procedurali stringenti, atti a disciplinare l’uso di tali strumenti. Solo garantendo che l’apporto dell’algoritmo sia affiancato da un dovere di trasparenza e da una reale verifica umana, l’innovazione tecnologica potrà porsi al servizio del buon andamento, senza snaturare il nucleo essenziale delle garanzie partecipative.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
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Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (artt. 1, 2, 10, 30, 95, 98) — Link ufficiale Normattiva -
Legge 7 agosto 1990, n. 241 (artt. 1 e 3) — Link ufficiale Normattiva -
Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 — Link ufficiale Normattiva
Giurisprudenza citata
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1.
Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, Ordinanza del 03/02/2025, n. 2574 — In relazione a controversie in materia di appalti pubblici, qualifica l’abbandono del cantiere e l’inosservanza degli ordini di servizio come gravi inadempimenti contrattuali. -
2.
T.A.R. Marche Ancona, Sezione Prima, Sentenza del 02/03/2026, n. 285 — Ribadisce la natura cumulativa dei presupposti necessari all’integrazione del grave illecito professionale (gravità, incidenza sull’affidabilità e idoneità dei mezzi di prova). -
3.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 25/10/2024, n. 8529 — Esclude la sussistenza di un vizio di contraddittorietà per valutazioni difformi espresse dalla stessa amministrazione (Abbanoa S.p.A.) in lotti o procedure di gara diverse. -
4.
Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 08/01/2021, n. 307 — Ritiene che ai fini dell’esclusione facoltativa sia sufficiente l’emersione di un ragionevole dubbio circa l’integrità o l’affidabilità dell’operatore, escludendo l’obbligo di attendere un definitivo giudizio civile o penale di condanna. -
5.
T.A.R. Lazio Roma, Sezione Terza bis, Sentenza del 02/02/2026, n. 1895 — Sancisce l’illegittimità delle procedure interamente automatizzate gestite da algoritmi in assenza di una riserva di umanità e di un presidio effettivo di controllo umano a garanzia del diritto di difesa e della trasparenza amministrativa. -
6.
T.A.R. Piemonte Torino, Sezione Prima, Sentenza del 28/04/2025, n. 712 — Esclude che la stazione appaltante investita della valutazione di affidabilità possa o debba vagliare in sede procedimentale il merito delle controversie civili relative alle risoluzioni contrattuali, di competenza esclusiva dell’A.G.O. -
7.
T.A.R. Piemonte Torino, Sezione Seconda, Sentenza del 05/12/2025, n. 1754 — Delinea la rilevanza del grave illecito professionale ai fini dell’esclusione ex art. 98 del Codice in relazione ad appalti di servizi sanitari, confermando che la pendenza del contenzioso civile non elide l’attualità del comportamento. -
8.
T.A.R. Lazio Roma, Sezione Quinta, Sentenza del 18/04/2024, n. 3921 — Pronuncia in materia di provvedimenti di pubblica sicurezza e di polizia, citata erroneamente dal sistema di Intelligenza Artificiale utilizzato dal R.U.P. nella relazione istruttoria della gara d’appalto.
