La violenza come illecito assorbente nell’addebito coniugale
La progressiva trasformazione dell’art. 151 c.c. alla luce di Cass., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10281
Abstract (Italiano)
L’articolo analizza l’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026 con cui la Corte di Cassazione ha confermato che la violenza domestica costituisce un illecito assorbente nel giudizio di addebito della separazione. La lesione dei diritti fondamentali della persona esclude qualsiasi giudizio comparativo con le violazioni matrimoniali successive poste in essere dalla vittima, come l’infedeltà, ridefinendo il nesso di causalità e valorizzando l’autonomia della tutela civile rispetto all’accertamento penale, a salvaguardia del coniuge vulnerabile e dell’interesse del minore.
Abstract (English)
The article analyzes the Italian Supreme Court’s ordinance no. 10281 of April 20, 2026, which confirms that domestic violence acts as an absorbing tort in marital separation liability trials. The violation of fundamental human rights pre-empts any comparative assessment of subsequent marital breaches by the victim, such as infidelity. By redefining the causal link and highlighting the autonomy of civil remedies from criminal proceedings, the Court strengthens the protection of vulnerable spouses and minors.
Indice dei Contenuti
1. La crisi dell’impostazione tradizionale dell’addebito
Le più recenti pronunce della Corte di Cassazione in materia di separazione personale dei coniugi sembrano testimoniare un fenomeno destinato ad incidere profondamente sulla struttura dell’istituto dell’addebito. L’impressione che emerge dall’analisi della giurisprudenza degli ultimi anni è che l’art. 151 c.c., pur formalmente rimasto immutato, venga oggi interpretato secondo coordinate sistematiche sensibilmente differenti rispetto a quelle che ne hanno caratterizzato la lettura per larga parte del Novecento. La questione assume particolare evidenza nelle controversie connotate dalla presenza di episodi di violenza domestica. In tali ipotesi il giudice di legittimità mostra una crescente tendenza a sottrarre l’accertamento dell’addebito alla tradizionale logica della comparazione tra i reciproci comportamenti dei coniugi, privilegiando invece una valutazione incentrata sulla lesione dei diritti fondamentali della persona. L’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026 si colloca esattamente in questo percorso evolutivo.
La pronuncia trae origine da una vicenda familiare nella quale la Corte territoriale aveva accertato una pluralità di comportamenti aggressivi e vessatori posti in essere dal marito nei confronti della moglie e del figlio minore. La successiva relazione extraconiugale intrapresa dalla donna aveva indotto il giudice di primo grado a ravvisare una responsabilità reciproca nella determinazione della crisi matrimoniale. La Corte d’Appello, al contrario, aveva escluso qualsiasi addebito a carico della moglie, ritenendo che il rapporto coniugale fosse già definitivamente compromesso dalle precedenti condotte violente del marito. La Suprema Corte ha condiviso integralmente tale ricostruzione, confermando che l’infedeltà successiva della coniuge vittima non può assumere rilevanza causale quando la crisi sia stata già determinata dalla violazione dei diritti fondamentali della persona1. A una prima lettura, la decisione potrebbe apparire come una semplice applicazione di principi ormai consolidati. Un’analisi più approfondita consente tuttavia di cogliere un elemento di maggiore interesse teorico. La Cassazione non si limita infatti ad attribuire prevalenza alla violenza rispetto all’infedeltà. Essa sembra piuttosto affermare che le due condotte appartengono a categorie ontologicamente differenti e che, proprio per tale ragione, non possono essere poste sul medesimo piano valutativo. Si tratta di una precisazione che investe direttamente la funzione dell’addebito e che impone una riflessione sulla persistente attualità del tradizionale paradigma causale.
2. Dalla causalità della separazione alla tutela della persona
Per comprendere la portata dell’evoluzione in atto è necessario ricordare come l’istituto dell’addebito sia stato storicamente costruito attorno alla nozione di responsabilità per il fallimento del matrimonio. L’elaborazione giurisprudenziale successiva alla riforma del diritto di famiglia del 1975 ha costantemente richiesto che il comportamento contestato al coniuge fosse non soltanto contrario ai doveri derivanti dal matrimonio, ma anche causalmente efficiente nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza2. Da tale impostazione discendeva una conseguenza pressoché inevitabile. Ogni qualvolta entrambi i coniugi avessero tenuto comportamenti incompatibili con gli obblighi matrimoniali, il giudice era chiamato a verificare quale di essi avesse effettivamente provocato la crisi coniugale. L’addebito assumeva così la struttura di un giudizio comparativo, nel quale i reciproci inadempimenti venivano posti a confronto al fine di individuare il fattore eziologicamente prevalente. Tale modello interpretativo si rivelava coerente con una concezione dell’art. 151 c.c. ancora fortemente ancorata alla logica della colpa matrimoniale. Pur dopo l’abbandono dell’antico sistema fondato sulla colpa quale presupposto della separazione, il giudizio di addebito continuava infatti a conservare una funzione sostanzialmente imputativa.
La progressiva costituzionalizzazione del diritto di famiglia ha tuttavia posto in discussione tale paradigma. L’affermazione del principio di pari dignità dei coniugi, la valorizzazione della persona quale centro dell’ordinamento e l’emersione della tutela dei diritti inviolabili all’interno delle relazioni familiari hanno progressivamente trasformato il significato dei doveri matrimoniali. Essi non vengono più concepiti come meri obblighi funzionali alla conservazione dell’unità familiare, ma come strumenti di protezione della dignità individuale di ciascun componente della famiglia3. La conseguenza di tale trasformazione appare particolarmente evidente quando la violazione dei doveri coniugali si traduce in comportamenti aggressivi. La violenza domestica non incide esclusivamente sull’equilibrio del rapporto matrimoniale. Essa determina una lesione diretta dei diritti fondamentali della vittima, coinvolgendo beni costituzionalmente protetti quali la libertà personale, l’integrità psicofisica e la dignità umana. Ne deriva che la sua rilevanza giuridica non può essere misurata secondo gli stessi parametri utilizzati per valutare altre forme di inadempimento coniugale.
In tale prospettiva, il problema non consiste nello stabilire se la violenza sia più grave dell’infedeltà. Una simile impostazione manterrebbe infatti il ragionamento all’interno della logica comparativa tradizionale. La questione è invece diversa: la violenza rappresenta una fattispecie qualitativamente distinta, poiché coinvolge diritti fondamentali che precedono e trascendono il rapporto matrimoniale. È proprio questa diversa collocazione sistematica che sembra spiegare la progressiva emersione, nella giurisprudenza di legittimità, di una categoria che potrebbe essere definita come quella “dell’illecito assorbente”. Laddove la crisi coniugale sia stata determinata da comportamenti lesivi della dignità e dell’integrità della persona, ogni successiva valutazione comparativa perde infatti gran parte della propria ragion d’essere. La sentenza del 2026 appare destinata a rappresentare uno dei momenti più significativi di tale percorso.
3. La violenza domestica come categoria costituzionalmente orientata
L’elemento di maggiore interesse che emerge dalla più recente elaborazione giurisprudenziale in materia di addebito non consiste nella crescente severità mostrata nei confronti del coniuge autore di violenze, quanto piuttosto nel mutamento del quadro teorico entro il quale tali condotte vengono valutate. Per lungo tempo la violenza familiare è stata considerata prevalentemente come una particolare modalità di violazione dei doveri matrimoniali. In tale prospettiva, la sua rilevanza derivava principalmente dall’essere incompatibile con gli obblighi di assistenza morale e materiale sanciti dall’art. 143 c.c. e dalla conseguente idoneità a determinare l’intollerabilità della convivenza. Una simile impostazione appare oggi largamente insufficiente. La progressiva costituzionalizzazione del diritto di famiglia ha infatti determinato una trasformazione radicale della prospettiva ermeneutica. Il rapporto coniugale non viene più interpretato come una relazione giuridica autosufficiente, disciplinata esclusivamente dalle norme codicistiche che ne regolano la struttura e gli effetti. Esso viene invece ricondotto all’interno del più ampio sistema dei diritti fondamentali della persona, assumendo la natura di formazione sociale nella quale ciascun individuo è chiamato a realizzare la propria personalità nel rispetto della pari dignità dell’altro coniuge.4 L’art. 29 Cost., nel riconoscere la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, non attribuisce alcuna posizione di supremazia ad uno dei componenti del nucleo familiare. Al contrario, la riforma del diritto di famiglia del 1975 ha completato il processo di attuazione del principio costituzionale di eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, definitivamente incompatibile con qualsiasi concezione autoritaria o gerarchica del rapporto matrimoniale.5
In tale contesto, la violenza domestica assume un significato che trascende il piano dei doveri coniugali. Essa costituisce anzitutto una lesione dei diritti inviolabili della persona garantiti dall’art. 2 Cost., una violazione del principio di eguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 Cost., una compromissione della libertà personale tutelata dall’art. 13 Cost. e un’aggressione all’integrità psicofisica protetta dall’art. 32 Cost. La famiglia, in altre parole, non rappresenta uno spazio sottratto all’operatività delle garanzie costituzionali. La Corte costituzionale ha più volte chiarito che i rapporti familiari costituiscono uno dei principali ambiti di esplicazione della personalità umana e che, proprio per tale ragione, devono essere interpretati alla luce dei valori supremi dell’ordinamento.6
Ne deriva che la violenza domestica non può essere ridotta ad una mera patologia della relazione coniugale. Essa rappresenta la negazione stessa dei presupposti costituzionali che giustificano il riconoscimento giuridico della famiglia. Il matrimonio, infatti, trova la propria legittimazione non nella mera esistenza del vincolo formale, bensì nella capacità di garantire uno spazio di reciproco rispetto tra soggetti eguali in dignità e diritti. Quando tale presupposto viene meno, la violenza non si limita a compromettere la funzionalità del rapporto coniugale, ma ne dissolve il fondamento assiologico.
Questa prospettiva risulta ulteriormente rafforzata dalla crescente influenza del diritto sovranazionale. La Convenzione di Istanbul del 2011 ha infatti introdotto una concezione della violenza domestica fondata sulla tutela dei diritti umani e sull’obbligo degli Stati di garantire una protezione effettiva alle vittime. La definizione contenuta nell’art. 3 della Convenzione appare particolarmente significativa, poiché qualifica la violenza domestica come fenomeno che investe direttamente la libertà e la dignità della persona, indipendentemente dalla persistenza o meno del rapporto familiare.7 Parallelamente, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha progressivamente elaborato una giurisprudenza che colloca la violenza domestica nell’ambito delle violazioni degli artt. 2, 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Alla luce di tali coordinate normative e giurisprudenziali, appare evidente come la violenza domestica sia ormai configurata dall’ordinamento contemporaneo quale categoria costituzionalmente orientata. Essa non rappresenta semplicemente una delle possibili cause della crisi matrimoniale. Ne costituisce, piuttosto, la più radicale negazione.
4. L’evoluzione della Cassazione dal 2012 al 2026 e la costruzione dell’illecito assorbente
L’ordinanza n. 10281 del 2026 non costituisce un episodio isolato. Essa rappresenta l’approdo di un percorso interpretativo sviluppatosi nel corso di oltre un decennio e caratterizzato da una progressiva valorizzazione della specificità della violenza domestica rispetto alle altre forme di violazione dei doveri coniugali. Il primo significativo punto di emersione di tale orientamento può essere individuato nella sentenza n. 8862 del 2012. In quella occasione la Suprema Corte affermò che le aggressioni fisiche e morali poste in essere da un coniuge nei confronti dell’altro costituiscono una violazione particolarmente grave dei doveri derivanti dal matrimonio e risultano normalmente sufficienti a giustificare l’addebito della separazione.8 Sebbene la decisione fosse ancora collocata all’interno del tradizionale schema causale, essa introduceva un elemento destinato ad assumere crescente rilevanza negli anni successivi: il riconoscimento della peculiare natura della violenza rispetto agli ordinari inadempimenti matrimoniali.
Un ulteriore sviluppo si registra con la sentenza n. 7388 del 2017. La Corte osservò che le condotte aggressive non possono essere ricondotte alla fisiologica conflittualità che talvolta accompagna la crisi della coppia, poiché incidono direttamente sulla dignità e sull’integrità della persona offesa.9 Il passaggio appare particolarmente significativo perché sposta l’attenzione dall’effetto prodotto sulla relazione matrimoniale al bene giuridico leso dalla condotta. La sentenza n. 3925 del 2018 segna un’ulteriore tappa di questo percorso. In tale occasione la Cassazione ribadì che l’infedeltà coniugale può assumere rilevanza ai fini dell’addebito soltanto qualora abbia avuto efficacia causale nella determinazione della crisi. Quando invece il rapporto risulti già irrimediabilmente compromesso, il tradimento perde qualsiasi incidenza giuridica sotto il profilo dell’imputazione della separazione.10 Si tratta di un principio che, pur non riguardando direttamente la violenza domestica, si rivelerà decisivo nella successiva elaborazione dell’orientamento in esame.
La svolta più evidente si manifesta tuttavia con la sentenza n. 35249 del 2023. La Suprema Corte afferma che le violenze fisiche possono essere poste a confronto esclusivamente con comportamenti aventi analoga natura e gravità.11 È proprio in questa affermazione che può essere individuata la genesi teorica di quella che si è definita la categoria dell’illecito assorbente. La Corte non si limita più a riconoscere una maggiore gravità della violenza rispetto all’infedeltà. Essa nega che le due condotte siano realmente comparabili. La comparazione presuppone infatti l’omogeneità degli elementi posti a confronto. Quando uno dei comportamenti consiste nella lesione della dignità e dell’integrità della persona, tale presupposto viene meno.
Le successive pronunce del 2024 e del 2025 contribuiscono a consolidare ulteriormente questo orientamento, soprattutto attraverso l’affermazione dell’autonomia del giudizio civile rispetto all’accertamento penale.12 La tutela della vittima non può essere subordinata all’esito definitivo del processo penale, poiché il giudizio civile persegue finalità differenti e opera secondo regole probatorie autonome. L’ordinanza n. 10281 del 2026 rappresenta il punto di approdo di tale evoluzione. La Corte conferma che la relazione extraconiugale instaurata dalla moglie non assume alcuna rilevanza causale, poiché interviene in un contesto familiare già irreversibilmente compromesso dalle violenze del marito.13
La portata sistematica della decisione va però oltre il caso concreto. L’impressione è che la giurisprudenza stia progressivamente trasformando la funzione dell’addebito. Da strumento volto ad individuare il responsabile della crisi matrimoniale, esso tende a divenire un meccanismo di riconoscimento giuridico della lesione subita dalla vittima. L’illecito assorbente non elimina formalmente il requisito causale previsto dall’art. 151 c.c. Ne modifica però profondamente l’operatività.
Quando la crisi deriva da comportamenti violenti, il nesso causale tra condotta e fallimento del matrimonio appare talmente evidente da rendere recessiva qualsiasi ulteriore comparazione con gli eventuali inadempimenti successivi dell’altro coniuge. In questo senso, la violenza finisce per assumere una posizione sistematicamente dominante all’interno del giudizio di addebito. Non perché l’ordinamento attribuisca ad essa una mera maggiore intensità quantitativa. Ma perché essa incide su beni giuridici che precedono logicamente e costituzionalmente il rapporto matrimoniale stesso. È in questa prospettiva che l’ordinanza del 2026 può essere letta non soltanto come una decisione in materia di separazione personale, ma come una tappa significativa nel processo di progressiva centralità della persona all’interno del diritto di famiglia contemporaneo.
5. La sentenza n. 10281/2026 e il definitivo ridimensionamento del paradigma comparativo
L’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026 si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, ma presenta profili che ne accrescono sensibilmente la rilevanza sistematica. La decisione, infatti, non si limita a confermare che la violenza domestica costituisce causa sufficiente di addebito della separazione; essa sembra piuttosto ridefinire il rapporto tra causalità della crisi e comparazione delle condotte dei coniugi. Tradizionalmente, il giudizio di addebito richiede l’accertamento di due elementi: la violazione di un dovere coniugale e il nesso eziologico tra tale violazione e l’intollerabilità della convivenza. Da questa impostazione è derivata, per lungo tempo, la tendenza a confrontare i reciproci comportamenti delle parti, soprattutto quando entrambi i coniugi risultassero autori di condotte astrattamente incompatibili con i doveri matrimoniali. La vicenda oggetto della pronuncia del 2026 si prestava, almeno in astratto, a tale impostazione. Da un lato emergevano episodi di aggressività fisica e psicologica imputabili al marito; dall’altro, la moglie aveva successivamente intrattenuto una relazione extraconiugale. Il giudice di primo grado aveva ritenuto che entrambe le condotte avessero contribuito alla dissoluzione del matrimonio. La Corte d’Appello e successivamente la Cassazione hanno invece escluso qualsiasi concorso causale della relazione extraconiugale, evidenziando come il rapporto fosse già irrimediabilmente compromesso dalle pregresse violenze. La decisione appare significativa perché sposta il baricentro del ragionamento giuridico. La Corte non si interroga sulla maggiore o minore gravità del tradimento rispetto alle aggressioni subite dalla donna. Essa ritiene, piuttosto, che il giudizio comparativo perda consistenza nel momento in cui la crisi sia stata già determinata da comportamenti lesivi della dignità e dell’integrità della persona.
Si assiste così ad una progressiva marginalizzazione della logica compensativa che aveva caratterizzato parte della giurisprudenza del passato. La violenza non viene più considerata uno dei fattori da ponderare all’interno di un complessivo bilanciamento delle responsabilità matrimoniali, ma il fatto generatore della crisi, capace di assorbire ogni successiva valutazione concernente condotte prive di effettiva incidenza causale. Tale impostazione risulta particolarmente coerente con l’evoluzione costituzionale del diritto di famiglia. Una relazione coniugale segnata dalla sopraffazione e dalla paura non può essere assimilata ad una crisi derivante da incompatibilità caratteriali, da incomprensioni reciproche o da infedeltà sopravvenute. In questi casi viene meno il presupposto stesso della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, rendendo giuridicamente irrilevante qualsiasi successivo comportamento che non abbia contribuito alla genesi della frattura. La pronuncia, pertanto, sembra sancire il definitivo ridimensionamento del paradigma comparativo ogniqualvolta la crisi coniugale sia riconducibile a fenomeni di violenza domestica.
6. L’autonomia dell’accertamento civile rispetto al procedimento penale
Uno dei profili più interessanti affrontati dall’ordinanza riguarda il rapporto tra giudizio civile e procedimento penale. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale avesse illegittimamente valorizzato fatti oggetto di contestazione penale non ancora definitivamente accertati, in contrasto con il principio di presunzione di innocenza sancito dall’art. 27 Cost. La Suprema Corte respinge tale censura richiamando un orientamento consolidato. L’autonomia tra processo civile e processo penale costituisce infatti uno dei principi fondamentali del sistema processuale italiano. Le finalità perseguite dai due giudizi sono differenti; diverso è il regime probatorio; differente è il livello di certezza richiesto per l’accertamento dei fatti. Nel processo penale la responsabilità dell’imputato deve essere dimostrata oltre ogni ragionevole dubbio. Nel giudizio civile, invece, il giudice procede secondo il criterio del “più probabile che non”, fondando la propria decisione su una valutazione complessiva delle prove disponibili.
Ne deriva che l’assenza di una sentenza penale definitiva non impedisce al giudice civile di accertare autonomamente i fatti rilevanti ai fini della separazione e dell’affidamento dei figli. La soluzione adottata dalla Cassazione appare particolarmente significativa nelle controversie caratterizzate dalla presenza di fenomeni di violenza domestica. Una diversa impostazione rischierebbe infatti di compromettere l’effettività della tutela civile, subordinandola ai tempi, spesso assai lunghi, dell’accertamento penale. L’autonomia del giudizio civile assume così una funzione di protezione sostanziale della vittima, consentendo l’adozione tempestiva delle misure necessarie per salvaguardare il coniuge vulnerabile e i figli minori. Anche sotto questo profilo emerge con chiarezza la progressiva centralità della persona all’interno del diritto di famiglia contemporaneo.
7. Violenza assistita, responsabilità genitoriale e interesse superiore del minore
La vicenda esaminata dalla Corte non coinvolge esclusivamente i rapporti tra i coniugi. Particolarmente rilevante appare infatti la presenza di un figlio minore esposto alle condotte aggressive del padre. Negli ultimi anni la giurisprudenza civile ha progressivamente riconosciuto la nozione di violenza assistita quale autonoma forma di pregiudizio per il minore. Non è necessario che il figlio sia destinatario diretto delle aggressioni; è sufficiente che egli assista abitualmente a comportamenti violenti tra i genitori affinché si determini una compromissione del suo equilibrio psicologico e relazionale. Tale impostazione trova oggi ampio riscontro sia nella giurisprudenza nazionale sia negli strumenti internazionali di tutela dell’infanzia. L’art. 337-ter c.c. impone al giudice di adottare ogni provvedimento avendo riguardo esclusivamente all’interesse morale e materiale del minore. Il principio della bigenitorialità, pur costituendo un valore fondamentale, non può essere interpretato in termini assoluti. Quando la presenza di un genitore risulti pregiudizievole per il figlio, l’interesse superiore di quest’ultimo deve necessariamente prevalere.
La pronuncia del 2026 si inserisce coerentemente in tale prospettiva. La Corte valorizza il contesto familiare caratterizzato da violenza e sopraffazione, evidenziando come tali dinamiche abbiano inciso non soltanto sul rapporto coniugale ma anche sulla relazione genitoriale. La responsabilità genitoriale non può infatti essere disgiunta dal rispetto della dignità del minore. Un modello educativo fondato sulla paura, sulla minaccia o sull’aggressività risulta incompatibile con la funzione stessa della genitorialità. In questa prospettiva, la tutela del minore diviene il naturale completamento della tutela accordata al coniuge vittima di violenza.
8. Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 10281 del 20 aprile 2026 si colloca tra le decisioni più significative degli ultimi anni in materia di crisi familiare. Il suo valore non risiede esclusivamente nella conferma dell’orientamento che attribuisce l’addebito al coniuge autore di violenze domestiche. L’importanza della pronuncia emerge soprattutto sul piano sistematico. La decisione testimonia la progressiva trasformazione dell’istituto dell’addebito all’interno di un diritto di famiglia sempre più orientato alla tutela della persona. La tradizionale centralità del criterio causale non viene formalmente abbandonata, ma viene reinterpretata alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali che impongono una protezione effettiva delle vittime di violenza. In tale contesto, la nozione di illecito assorbente appare particolarmente utile per descrivere l’evoluzione in atto. La violenza domestica non costituisce semplicemente una violazione più grave degli obblighi matrimoniali. Essa rappresenta una lesione dei diritti fondamentali della persona e, proprio per tale ragione, si colloca su un piano qualitativamente differente rispetto agli ordinari inadempimenti coniugali.
Ne deriva che il giudizio di comparazione tra reciproche condotte perde gran parte della propria rilevanza quando la crisi matrimoniale sia stata determinata da comportamenti violenti. L’ordinamento non è chiamato a stabilire quale tra i coniugi abbia maggiormente contribuito al fallimento del matrimonio; esso deve anzitutto riconoscere e tutelare la posizione della vittima. L’evoluzione della Cassazione convergono tutte nella medesima direzione: la famiglia non può più essere considerata uno spazio nel quale la violazione dei diritti fondamentali venga relativizzata in nome della conservazione del vincolo coniugale. La sentenza del 2026 rappresenta dunque una tappa significativa nel processo di progressiva umanizzazione del diritto di famiglia. Un processo nel quale il centro dell’ordinamento non è più il matrimonio in quanto tale, ma la persona che nel matrimonio realizza la propria dignità e la propria libertà. In questa prospettiva, la violenza domestica non è soltanto causa della crisi coniugale: è la negazione dei presupposti costituzionali che rendono giuridicamente meritevole di tutela la relazione familiare stessa.
Fonti Utilizzate
Normativa di riferimento
-
Costituzione della Repubblica Italiana ( artt. 2, 3, 13, 27, 29, 32 Cost. ) -
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 — Codice Civile ( artt. 143, 151, 337-ter c.c. ) -
Legge 19 maggio 1975, n. 151 ( Riforma del diritto di famiglia ) -
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), ratificata con Legge 27 giugno 2013, n. 77 -
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( CEDU, artt. 2, 3, 8 CEDU )
Giurisprudenza citata
-
1.
Cass. civ., Sez. I, ord., 20 aprile 2026, n. 10281 — in continuità con Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35249. -
2.
Ex multis, Cass. civ., Sez. I, 19 giugno 2014, n. 13983 — Cass. civ., Sez. VI-1, Ord. 19 febbraio 2018, n. 3923. -
3.
Corte cost., 11 luglio 2003, sent. n. 233 — Corte cost., 14 aprile 2010, n. 138; V. Scalisi, Persona e comunità familiare, Napoli. -
4.
Corte cost., sent. 15 aprile 2010, n. 138 — Corte cost., sent. 18 dicembre 2017, n. 272. -
5.
Cass. civ., Sez. I, 4 giugno 2012, n. 8862 -
6.
Cass. civ., Sez. VI-I, Ord. 22 marzo 2017, n. 7388 -
7.
Cass. civ., Sez. VI, Ord. 16-19 febbraio 2018, n. 3925 -
8.
Cass. civ., Sez. I, 18 dicembre 2023, n. 35249 -
9.
Cass. civ., Sez. I, Ord. 16 settembre 2024, n. 24726 — Cass. civ., Sez. I, Ord. 27 gennaio 2025, n. 1874. Cass. Civ. Sez. I, Ord. 16 aprile 2025, n. 10021. -
10.
Cass. civ., Sez. I, ord., 20 aprile 2026, n. 10281
Dottrina richiamata
-
D1.
C.M. Bianca, Diritto civile. La famiglia, Milano; G. Ferrando, Il matrimonio, Bologna; V. Scalisi, Persona e diritti fondamentali nella famiglia contemporanea, Napoli. -
D2.
A.C. Jemolo, Il matrimonio, Milano; C.M. Bianca, Diritto civile. La famiglia, Milano. -
D3.
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
